BUR 22 giugno 2006, n. 65
Legge Regionale Marche 9 giugno 2006, n. 5
Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e
delle occupazioni del demanio idrico.
Art. 1
(Oggetto)
1. La
presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni
amministrative relative alle concessioni di grandi e
piccole derivazioni di acqua pubblica e alle licenze di
attingimento, nonché le funzioni relative alle
concessioni di aree demaniali.
2. Le
acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici
regionali sono da considerarsi una risorsa ed una
riserva da tutelare. La Regione individua in apposito
elenco le acque da considerare riserve strategiche.
L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai
suddetti sistemi appenninici è consentito:
a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze
idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene
dichiarata ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile);
b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more
della redazione dell’elenco delle acque da considerare
riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e
studi finalizzati ad accertare che l’acqua da prelevare
sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l’obiettivo
di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei
corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia
escluso il danno ambientale.
3. Ai fini della presente legge, si
intende per:
a) uso domestico: l’uso potabile ed igienico sanitario
ad esclusivo uso familiare che non configuri un’attività
economico-produttiva o con finalità di lucro, ivi
compresi, ai sensi dell’articolo
93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici),
l’innaffiamento dei giardini e degli orti e
l’abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare,
purché la superficie individuata su mappa catastale non
superi complessivamente i mq. 1.000;
b) acque subalvee: gli acquiferi continui a falda libera
in stretta intercomunicazione con un corso d’acqua, al
di sotto del quale giacciono o in cui affiorano.
L’acquifero di subalveo è contenuto nei depositi
alluvionali della pianura del corso d’acqua. Gli
acquiferi di subalveo sono limitati ai depositi
alluvionali dei terrazzi bassi;
c) prelievi di subalveo, quelli effettuati:
1) all’interno degli alvei e della rappresentazione
catastale del demanio idrico;
2) per i corsi d’acqua arginati, a una distanza dalle
due sponde inferiore o uguale al doppio dell’alveo di
piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini
maestri;
3) per i corsi d’acqua naturali non arginati, a una
distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore
o uguale al doppio della larghezza dell’alveo inciso,
come morfolo-gicamente individuato tra i cigli delle
sponde più esterne.
4. Le acque di subalveo, ai fini
dell’utilizzo e della relativa concessione, sono
considerate acque superficiali.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art.
15, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
Ai sensi del comma 2 dall'art.
15, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, gli interventi
indicati alla lettera b) del comma 2 di questo articolo,
come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 15,
devono essere inseriti nel programma degli interventi
approvato alla data di entrata in vigore della citata
l.r. 15/2017 dall’Assemblea d’Ambito di riferimento
ed essere coerenti con gli altri piani e programmi
previsti in materia dalle norme vigenti.
Art. 2
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. Nelle materie di cui alla presente
legge, la Regione esercita le funzioni amministrative di
cui all’articolo
51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture,
dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), e
dell’articolo
14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina
regionale della difesa del suolo).
2. Nelle stesse materie la Provincia
esercita le funzioni amministrative di cui all’articolo
52 della l.r. 10/1999 e dell’articolo
16 della l.r. 13/1999.
2 bis. Per gli impianti idroelettrici,
la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2
nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui
all’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art.
1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.
TITOLO I
Derivazioni di acqua pubblica
CAPO I
Grandi derivazioni
Art. 3
(Domanda di concessione)
1. La domanda di concessione di grande
derivazione va presentata alla struttura organizzativa
competente della Regione e contiene:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) la denominazione del corpo idrico individuato per il
prelievo e la relativa ubicazione;
c) la descrizione dell’opera di presa e la relativa
ubicazione;
d) l’uso della risorsa;
e) la portata di prelievo, e nel caso di portata
variabile, l’indicazione del valore massimo e di quello
medio;
f) il volume annuo;
g) la richiesta di perforazione qualora l’opera di presa
sia costituita da un pozzo.
2. Alla domanda vanno allegati i
seguenti atti relativi al progetto definitivo delle
opere di capta-zione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) relazione idrogeologica particolareggiata, con
speciale riguardo alla razionale utilizzazione della
risorsa idrica, comprendente la valutazione della
compatibilità dell’uso della risorsa in rapporto al
bilancio idrico del bacino idrografico. Nel caso in cui
non sia stato predisposto il piano sul bilancio idrico
la valutazione è compiuta secondo i criteri indicati
dall’articolo
23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE);
c) cartografia in scala non inferiore a 1:10.000;
d) planimetria catastale in scala 1:2.000;
e) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala
adeguata delle opere di presa, adduzione e
utilizzazione;
f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate
e dei volumi derivati ed eventualmente restituiti. I
dispositivi dovranno essere realizzati in base alle
norme tecniche vigenti e sigillati con relativa
punzonatura in piombo dalla Regione o enti delegati;
g) caratterizzazione idrogeologica e idrochimica
dell’acquifero di riferimento qualora l’acqua sia
destinata al consumo umano;
h) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di
istruttoria.
3. Tutti gli elaborati sono firmati da
un professionista abilitato ai sensi di legge.
4. Può essere presentata un’unica
domanda qualora:
a) lo stesso richiedente necessiti di più opere di presa
anche afferenti a diverse fonti di prelievo;
b) più soggetti intendano utilizzare la medesima opera
di presa.
Art. 4
(Adempimenti istruttori)
1. Il responsabile del procedimento
verifica la documentazione presentata e, qualora ravvisi
l’incompletezza della stessa o ritenga necessaria
l’acquisizione di ulteriori elementi integrativi di
giudizio, assegna un termine per la sua regolarizzazione
o integrazione, trascorso inutilmente il quale viene
dichiarata l’improcedibilità della domanda.
2. L’avvio del procedimento è
comunicato al richiedente, all’Autorità d’ambito, nonché
al Comune territorialmente interessato, ai fini
dell’affissione all’albo pretorio per la durata di
trenta giorni. L’avvio del procedimento è altresì
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione,
tramite l’avviso di cui al comma 5.
3. Le domande, corredate dai progetti,
sono trasmesse dal responsabile del procedimento
all’Autorità di bacino competente per territorio per
l’acquisizione del parere in ordine alla compatibilità
della utilizzazione con le previsioni del piano di
tutela delle acque e in attesa di approvazione dello
stesso ai fini del controllo sull’equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell’articolo
7 del r.d. 1775/1933.
4. Il parere dell’Autorità di bacino è
espresso nel termine di sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta. Decorso il predetto termine senza che
sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende
espresso in senso favorevole.
5. L’avviso di cui al comma 2 contiene:
a) l’indicazione della struttura competente al rilascio
della concessione;
b) il nominativo del responsabile del procedimento;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) l’uso della risorsa;
e) la località di presa e quella di eventuale
restituzione;
f) la portata massima e media di acqua richiesta in
moduli (o l/s) e il volume annuo di prelievo;
g) il termine per la conclusione del procedimento;
h) l’indicazione del termine di quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione, entro il quale possono presentarsi
osservazioni ed opposizioni scritte;
i) l’indicazione del giorno e dell’ora della visita
locale di istruttoria e del luogo di ritrovo.
6. Della visita locale viene redatto un
verbale contenente i nominativi dei partecipanti e le
operazioni compiute, nel quale, su richiesta degli
interessati o loro rappresentanti, gli intervenuti
possono inserire osservazioni e controdeduzioni relative
alle sole risultanze della visita locale.
Art. 5
(Domande concorrenti)
1. Le domande che riguardano
derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle
previste da una o più domande anteriori sono accettate e
dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 4,
comma 2.
2. Tra più domande concorrenti, è
preferita quella che, da sola o in connessione con altre
utenze concesse o richieste, presenti la più razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai
seguenti criteri:
a) attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando
prioritariamente all’uso potabile le risorse
qualificate;
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle
fonti in relazione all’uso;
c) caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico;
d) quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
3. E’ preferita la domanda che, per lo
stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione
d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi
idrici.
4. In caso di più domande concorrenti
per usi industriali è preferita quella che aderisce al
sistema ISO 14001 o al sistema di cui al
regolamento CEE 761/2001 del Consiglio del 19 marzo
2001.
Art. 6
(Immediato inizio dei lavori)
1. La struttura organizzativa regionale
competente autorizza, in assenza di opposizioni e per
motivi di accertata urgenza, l’immediato inizio dei
lavori.
2. Il richiedente la concessione è
obbligato a versare una cauzione non inferiore al cinque
per cento delle opere da realizzare, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e ad
eseguire le prescrizioni e condizioni stabilite
nell’atto di autorizzazione all’immediato inizio dei
lavori.
Art. 7
(Disciplinare di concessione)
1. Il disciplinare di concessione
specifica le condizioni e le prescrizioni che regolano
il rapporto tra l’amministrazione concedente e il
concessionario e contiene:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità ed uso dell’acqua da derivare, espressa
in moduli o in l/s e, quando coerente con le
destinazioni d’uso, in mc annui. Nel caso di portata
variabile vanno precisati i valori assentiti di portata
massima e media e la curva di portata;
c) l’uso cui la risorsa è destinata;
d) il luogo e il modo di presa dell’acqua;
e) le modalità e condizioni di raccolta dell’acqua ed
eventuale restituzione;
f) il termine iniziale e finale per la realizzazione
delle opere e quello di inizio dell’esercizio della
derivazione;
g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del
minimo deflusso vitale del corso d’acqua e
dell’equilibrio del bilancio idrico. E’ consentito
apportare, da parte degli organi competenti, deroghe al
minimo deflusso vitale, solo dopo la valutazione di
soluzioni alternative, per limitati e definiti periodi
di tempo, quando sussistano esigenze di
approvvigionamento per il consumo umano o esigenze di
approvvigionamento per utilizzi diversi dal consumo
umano, limitatamente ad aree preventivamente individuate
nel piano di tutela delle acque o nel caso di crisi
idrica dichiarata ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 225/1992;
h) la durata della concessione;
i) l’importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) le modalità ed i termini per la richiesta del rinnovo
della concessione;
m) l’importo della cauzione definitiva, non inferiore
alla metà del canone annuale e comunque non inferiore a
euro 1.000,00, da versare a garanzia degli obblighi e
condizioni della concessione, anche mediante
fideiussione bancaria e assicurativa;
n) le eventuali condizioni speciali e prescrizioni cui è
subordinata la concessione ai fini della tutela
dell’interesse pubblico e di quello di terzi;
o) l’obbligo della installazione e manutenzione in
regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione della portata e dei volumi d’acqua
pubblica derivati in corrispondenza di punti di prelievo
e, ove necessario, di restituzione, nonché gli obblighi
e le modalità di trasmissione delle misurazioni alla
struttura regionale di cui all’articolo 3, comma 1,
anche informatizzate e per via telematica, per il
successivo inoltro all’Autorità di bacino;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione
alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi,
dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali,
qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
2. Le concessioni di derivazioni per
uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
culture in funzione della disponibilità della risorsa
idrica, nonché della quantità minima necessaria alle
colture stesse, prevedendo se necessario specifiche 3 di
irrigazione.
3. Il responsabile del procedimento
assegna al concessionario un termine per la
sottoscrizione del disciplinare. Alla stipula del
disciplinare viene effettuato il versamento di una
annualità del canone.
4. Ai dispositivi di captazione deve
essere attaccata, ben visibile e ad opera del
concessionario, copia plastificata dei dati salienti del
disciplinare.
Art. 8
(Rilascio della concessione)
1. Il procedimento si conclude con un
provvedimento espresso di rilascio o diniego della
concessione.
2. Il decreto di concessione approva il
progetto definitivo delle opere di derivazione ed il
disciplinare di concessione. E’ pubblicato per estratto
nel bollettino ufficiale della Regione e indica: i dati
del richiedente la concessione; la quantità di acqua
concessa; il luogo di presa e di eventuale restituzione;
l’uso e la durata della concessione; eventuali
condizioni speciali previste dal disciplinare.
3. Il provvedimento di concessione è
notificato all’intestatario mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e indica i termini e le autorità
cui è possibile ricorrere.
4. Il provvedimento è trasmesso
inoltre: all’Autorità di bacino competente; all’ARPAM;
al Comune dove ha luogo la captazione; alla Provincia
interessata; all’ASUR per le derivazioni destinate al
consumo umano, ai sensi dell’articolo
2 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione
della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate a consumo umano); all’Autorità d’ambito di cui
alla
l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse
idriche); agli enti e al gestore del servizio idrico
integrato dell’ambito interessati dalla domanda di
concessione.
Art. 9
(Durata della concessione)
1. La durata della concessione non può
essere superiore a venti anni, o venticinque in caso di
uso irriguo, decorrenti dalla data del provvedimento di
concessione.
2. Per le grandi derivazioni ad uso
industriale la durata della concessione non può essere
superiore a quindici anni ed è condizionata
all’attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o
il riuso dell’acqua nei termini quantitativi e temporali
stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle
migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Art. 10
(Termini di inizio e fine lavori. Collaudo)
1. La ditta concessionaria, ricevuto il
decreto di concessione, comunica alla struttura
regionale competente la data di inizio dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento
sorveglia l’esecuzione dei lavori e ne può ordinare la
sospensione qualora non siano rispettate le condizioni
espresse nel provvedimento di concessione.
3. Ultimati i lavori, il concessionario
ne dà avviso alla struttura regionale, la quale,
attraverso un funzionario incaricato, procede alla
visita delle opere e, se conformi alle prescrizioni
della concessione, ne attesta la regolarità con un
certificato, da emettere entro sei mesi dalla data di
comunicazione dell’ultimazione dei lavori, del quale è
rilasciata copia al concessionario. Le operazioni di
collaudo hanno natura e finalità di atto di
riconoscimento e di accertamento circa l’ultimazione dei
lavori, la funzionalità delle opere, la conformità e la
rispondenza di esse al progetto posto a base della
concessione.
4. Il concessionario non può fare uso
della derivazione se non dopo il collaudo delle opere.
5. La struttura regionale competente,
su richiesta del concessionario e valutate le
circostanze, può autorizzare l’esercizio delle opere
ultimate in via provvisoria e a rischio del
concessionario
stesso.
Art. 11
(Rinnovo della concessione)
1. Le concessioni di grandi
derivazioni, qualora persistano i fini delle medesime e
non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, sono
rinnovate alla scadenza su domanda dei precedenti
concessionari, da presentarsi almeno un anno prima della
scadenza medesima con le modalità di cui all’articolo 3,
senza obbligo di presentare gli elaborati tecnici ivi
previsti.
2. La concessione è rinnovata con le
modificazioni che l’amministrazione ritiene di apportare
in caso di variate condizioni dei luoghi e dei corsi
d’acqua, se necessarie. L’amministrazione concedente può
prevedere ulteriori prescrizioni da disporre tramite un
disciplinare aggiuntivo.
3. Le domande di rinnovo che
introducono varianti non sostanziali ai sensi
dell’articolo 22 o che comportano una riduzione del
prelievo sono soggette a istruttoria breve, senza
acquisizione di pareri. L’istruttoria in ogni caso
prevede la visita locale a tutela degli interessi dei
terzi. Alla domanda di variante non sostanziale va
allegata l’attestazione di pagamento delle spese
d’istruttoria e una relazione descrittiva delle
modifiche che si intendono apportare.
4. Se con il rinnovo si introducono
varianti sostanziali, di cui all’articolo 22, alla
concessione d’origine, si provvede al rilascio di una
nuova concessione.
5. Qualora sopravvengano ragioni di
pubblico interesse relative alla tutela, qualità,
quantità e uso di risorsa idrica, oppure ricorrano i
motivi ostativi di cui all’articolo 10, la concessione
non è rinnovata.
6. Qualora la domanda di rinnovo sia
presentata fuori termine, è soggetta al rilascio di
nuova concessione.
7. Con la presentazione della domanda
di rinnovo è consentito continuare il prelievo sino
all’adozione del provvedimento, nel rispetto di tutte le
prescrizioni della concessione in corso, salvo
prescrizioni dell’amministrazione concedente in forza
della normativa vigente.
CAPO II
Piccole derivazioni
Art. 12
(Domanda di nuove derivazioni)
1. Le domande per nuove concessioni
relative a piccole derivazioni sono presentate alla
Provincia competente per territorio, nonché in copia, ai
sensi dell’articolo
7, comma 2, del r.d. 1775/1933, all’Autorità di
bacino territorialmente competente, corredate dei
seguenti elaborati:
a) relazione tecnica particolareggiata a firma di un
tecnico indicante:
1) la localizzazione dell’opera di presa;
2) la portata del prelievo (in moduli o l/sec);
3) la valutazione circa l’incidenza del prelievo sulla
risorsa idrica utilizzata;
4) l’uso dell’acqua derivata;
5) il tipo di colture praticate e la superficie del
terreno interessato se si tratta di uso irriguo;
6) il tipo di impianto e le modalità di presa, di
esercizio e di restituzione;
7) il periodo di prelievo espresso in mesi, giorni ed
ore;
8) in caso di emungimento da falda, la strati-grafia del
terreno accertata in sito e le caratteristiche
tecnico-costruttive del pozzo;
9) nel caso in cui il volume prelevato è determinante
per la formazione del canone, le caratteristiche del
contatore volumetrico da istallare a valle del
dispositivo di sollevamento;
b) visura catastale;
c) corografia in scala 1:10.000 con indicato il punto di
presa o di escavazione del pozzo;
d) estratto di mappa catastale 1:2.000 con indicato il
punto di presa o di escavazione del pozzo.
2. In caso di incompletezza o
irregolarità della domanda, la struttura provinciale
competente, entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a
trenta giorni, per il completamento o la
regolarizzazione. Le domande sprovviste di
documentazione o non integrate, nei termini fissati
dalla struttura provinciale competente, sono dichiarate
improcedibili.
3. Il richiedente deve depositare, nel
termine assegnatogli, non superiore a trenta giorni, la
somma per le spese di istruttoria.
4. Nel caso in cui, fra più domande
aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa
concessione, sia preferita una di quelle ammesse
successivamente ad istruttoria, la concessione è
subordinata alla condizione che il concessionario
rifondi tutte le spese d’istruttoria e di esame delle
domande anteriori.
5. La domanda viene rigettata quando,
al fine di garantire il risparmio idrico ed il minimo
deflusso vitale, è possibile assicurare
l’approvvigionamento richiesto per gli usi compatibili a
mezzo di impianti esistenti di riutilizzo delle acque
reflue.
6. In caso di emungimento da falda,
deve essere preventivamente richiesta apposita
autorizzazione alla perforazione del pozzo e alla
ricerca delle acque sotterranee.
Art. 13
(Istruttoria)
1. L’avvio del procedimento è
comunicato al richiedente ed all’Autorità d’ambito,
nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini
dell’affissione all’albo pretorio per la durata di
trenta giorni. Inoltre è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione, tramite avviso nel quale sono
indicati il nome del richiedente, il luogo di presa,
l’uso della derivazione, la quantità d’acqua e il luogo
della restituzione, nonché il luogo di deposito del
progetto.
2. Nel periodo di affissione nell’albo
pretorio dell’avviso di cui al comma 1 possono essere
presentate osservazioni e opposizioni scritte.
3. Il responsabile del procedimento
raccoglie e istruisce le opposizioni e le osservazioni,
procede alla visita dei luoghi, alla quale possono
intervenire il richiedente e gli interessati, stende un
verbale di sopralluogo sottoscritto dai presenti e
redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella
relazione sono messe in evidenza le caratteristiche
della derivazione in connessione con le finalità di
tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico di cui
alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia
di risorse idriche) e sono espressi i pareri sulle
opposizioni ed osservazioni presentate.
4. Il termine per la conclusione del
procedimento, salvo sospensione dei termini, è fissato
in centottanta giorni.
4 bis. In caso di più domande
concorrenti si applica l’articolo 5.
Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art.
2, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.
Art. 14
(Provvedimento di concessione)
1. La struttura provinciale competente
adotta il provvedimento di concessione sulla base di
apposito disciplinare, redatto con le modalità indicate
dagli articoli 16 e seguenti del
r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del
regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche).
2. Il disciplinare è sottoposto alla
firma del richiedente e successivamente viene emesso il
provvedimento di concessione, che è pubblicato, per
estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il concessionario deve:
a) eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio
della struttura provinciale, si rendano necessarie, per
circostanze sopravvenute, nelle opere relative alla
concessione per l’incolumità dell’alveo o bacino, dei
canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti
acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagare i canoni totali o parziali di annualità
anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso
in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto
di rinunciare alla concessione con pagamento del canone
allo spirare dell’annualità in corso al tempo in cui sia
stata fatta la rinuncia;
c) agevolare tutte le verifiche che la struttura
provinciale e l’amministrazione comunale eseguano per
garantire l’esatta osservanza delle leggi e dei
regolamenti, nonché delle 4 speciali regolanti la
concessione.
4. Sono a carico del concessionario,
oltre alle spese di sorveglianza e di collaudo indicate
nel disciplinare, tutte le altre spese derivanti dalla
concessione.
Art. 15
(Adempimenti successivi al provvedimento di concessione)
1. Il concessionario deve presentare
alla struttura provinciale, nel termine indicato nel
provvedimento di concessione, il progetto esecutivo dei
lavori, compilato secondo le modalità stabilite dal
servizio stesso.
2. Approvato il progetto esecutivo, il
concessionario comunica il giorno in cui intende
iniziare i lavori.
3. La struttura provinciale sorveglia
l’esecuzione dei lavori e può ordinarne la sospensione
ogniqualvolta non siano osservate le condizioni alle
quali è vincolata la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario
ne dà avviso alla struttura provinciale, la quale
procede alla visita delle opere e, trovandole conformi
alle condizioni della concessione ed eseguite a regola
d’arte, provvede all’approvazione del certificato di
collaudo, rilasciandone copia al concessionario.
5. Il concessionario non può fare uso
della derivazione se non dopo approvato il collaudo
delle opere della concessione, da effettuare entro sei
mesi dalla data di comunicazione di ultimazione dei
lavori o di ciascun periodo di essa, salvo che il
servizio provinciale, valutate le circostanze, non abbia
autorizzato, in via provvisoria e a rischio del
concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.
6. Fatte salve le finalità di tutela,
uso ed equilibrio del bilancio idrico di cui alla
legge 36/1994, dalla data del provvedimento di
concessione decorre la durata della medesima che non può
essere superiore a quindici anni.
7. Se il pagamento del canone è
ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, il
concessionario è tenuto a corrispondere, oltre il
canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla
data di scadenza del canone.
8. Nel caso in cui gli utenti di acqua
pubblica non mantengano in regolare stato di
funzionamento le opere di raccolta, derivazione e
restituzione, nonché le chiuse costruite nel corso di
acqua agli effetti della derivazione, la struttura
provinciale diffida l’utente con indicazione dei lavori
da farsi entro un termine perentorio. In caso di
inadempimento, viene avviato il procedimento per la
riduzione delle cose al pristino stato, per la
prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli
che possano derivare dall’inadempimento.
Art. 16
(Rinnovo delle concessioni)
1. Almeno tre mesi prima della
scadenza, il concessionario che intende ottenere il
rinnovo della concessione presenta la relativa domanda
alla competente struttura provinciale per gli
adempimenti di cui all’articolo 13.
Art. 17
(Licenze di attingimento)
1. La struttura provinciale rilascia
licenze per l’attingimento di acqua superficiale
esercitato mediante opere di prelievo mobili o
semifisse, purché:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà,
conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni
contingenti, e sia di durata temporale limitata e
definita;
b) la portata dell’acqua attinta non sia di rilevante
entità;
c) non siano intaccati gli argini né pregiudicate le
difese del corso d’acqua;
d) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua
con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato
il minimo deflusso vitale del corso d’acqua.
2. La licenza è accordata, salvo
rinnovo, per non più di cinque volte, per una durata non
superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di
pubblico interesse.
3. Prima del rilascio della licenza, la
struttura provinciale stabilisce l’ammontare del canone
dovuto a norma di legge, da pagarsi anticipatamente.
CAPO III
Autorizzazioni alla perforazione dei pozzi ed alla
ricerca di acque sotterranee
Art. 18
(Domanda di autorizzazione alla perforazione e ricerca)
1. Le domande per il rilascio
dell’autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini
del prelievo di acque sotterranee, con esclusione di
quelle di cui al comma 3, sono presentate alla struttura
provinciale competente.
2. Nella domanda sono precisate le
modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed
indagini preliminari alla perforazione definitiva,
nonché le modalità di realizzazione della perforazione,
con particolare riferimento alla profondità massima
raggiungibile ed alla falda captabile.
3. Le domande per il rilascio
dell’autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini
del prelievo di acque sotterranee ad uso domestico sono
presentate al Comune competente per territorio, secondo
le modalità stabilite dal Comune medesimo.
Art. 19
(Autorizzazione)
1. Espletati gli adempimenti di cui
agli articoli 13 e seguenti, la struttura provinciale
provvede al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca,
se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non
contrasti con i diritti di terzi.
2. L’autorizzazione comprende anche la
ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la
costruzione del pozzo e l’effettuazione delle prove di
emungimento.
3. Il provvedimento di autorizzazione
stabilisce:
a) l’obbligo di comunicare alla Provincia la data di
inizio e conclusione dei lavori;
b) le cautele da adottarsi per prevenire effetti
negativi sull’equilibrio idrogeologico e per prevenire
possibili inquinamenti delle falde;
c) l’eventuale obbligo di installazione di
apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda
ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte
della pubblica amministrazione.
4. L’autorizzazione alla perforazione
ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta
per un periodo di sei mesi previa constatazione dei
lavori eseguiti.
5. L’autorizzazione alla perforazione
può essere revocata, senza che il richiedente abbia
diritto a compensi o indennità, in caso di inosservanza
delle prescrizioni in essa stabilite, qualora si
manifestino effetti negativi sull’assetto idrogeologico
della zona o per motivi di pubblico interesse.
6. Ultimati i lavori, il concessionario
avvisa la struttura provinciale, che procede al
sopralluogo delle opere, entro tre mesi, e trovandole
conformi alle condizioni dell’autorizzazione ed eseguite
a regola d’arte, provvede all’approvazione del
certificato di collaudo, restituendone copia 7
concessionario.
7. Il richiedente, contestualmente alla
relazione finale ed ai fini del rilascio della
concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei
risultati della perforazione, il progetto esecutivo
delle opere per l’estrazione e l’utilizzazione delle
acque rinvenute.
8. Il Comune competente ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, provvede a comunicare alla
Provincia le autorizzazioni rilasciate.
CAPO IV
Norme comuni
Art. 20
(Opere assoggettate a valutazione d’impatto ambientale)
1. Qualora per la realizzazione delle
opere sia necessario attivare la procedura di
valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle
vigenti disposizioni, il richiedente presenta
direttamente la domanda di concessione alla struttura
competente in materia di VIA, che trasmette il
provvedimento conclusivo alla struttura competente al
rilascio della concessione, fatti salvi gli adempimenti
relativi all’affissione all’albo pretorio del Comune
territorialmente competente e alla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, già effettuati nel
corso della procedura di VIA.
1 bis. Per le opere di cui al comma 1
del presente articolo soggette ad autorizzazione unica
ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il
richiedente presenta direttamente la domanda di
concessione alla struttura competente in materia di
rilascio dell'autorizzazione unica medesima.
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art.
28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.
Art. 21
(Rigetto della domanda in fase di istruttoria)
1. La domanda di concessione viene
rigettata per incompatibilità del prelievo richiesto:
a) con le previsioni del piano di tutela delle acque;
b) con il bilancio idrico;
c) con il minimo deflusso vitale;
d) con le previsioni del piano regolatore generale degli
acquedotti;
e) con la capacità di ricarica dell’acquifero;
f) con l’assetto idraulico del corso d’acqua;
g) con le caratteristiche dell’area di localizza-zione.
2. La domanda di concessione può essere
altresì rigettata qualora vi sia la possibilità di
soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto con
reti idriche, civili o industriali contigue o limitrofe
alle quali allacciarsi e destinate
all’approvvigionamento per lo stesso uso, oppure qualora
sia riscontrata la possibilità di utilizzare impianti
utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della
risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d’uso
della risorsa lo consente.
Art. 22
(Varianti sostanziali alla concessione)
1. Ai fini della concessione sono
considerate sostanziali le varianti che prevedono:
a) modificazioni significative delle opere di raccolta,
regolazione, presa e restituzione;
b) una nuova ubicazione delle opere di cui alla lettera
a);
c) un uso diverso dell’acqua captata;
d) un aumento del prelievo con modifica delle opere di
derivazione.
2. Quando le varianti, pur aumentando
la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, non
modificano le opere di raccolta, regolazione, presa o
restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e l’uso
dell’acqua, l’amministrazione competente può accordare
la concessione senza altre condizioni o formalità, salvo
il pagamento del canone per il maggior quantitativo di
acqua utilizzata.
3. Ogni variante alle opere e ai
meccanismi destinati alla produzione o uso della forza
motrice deve essere notificata all’amministrazione
competente. La mancata notificazione comporta
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500,00 a euro 5.000,00 salvo il diritto
dell’amministrazione di ordinare la riduzione in
pristino a spese del contravventore.
Art. 23
(Cambio di titolarità)1
1. La richiesta di cambio di titolarità
va inoltrata all’amministrazione concedente entro
sessanta giorni dal verificarsi dell’evento.
2. L’amministrazione adotta il
provvedimento di modifica ed assegna un termine per il
deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.
3. Il deposito cauzionale non va
effettuato nel caso di semplice cambio di denominazione
o ragione sociale, di fusione, incorporazione,
trasformazione di società o conferimento di azienda
Art. 24
(Decadenza e revoca della concessione)
1. L’amministrazione dichiara decaduto
il diritto a derivare e a utilizzare l’acqua pubblica se
il concessionario, diffidato a regolarizzare la
situazione, non vi provvede entro il termine perentorio
di sessanta giorni, nel caso di:
a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;
b) non uso durante un biennio consecutivo;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) inadempimento delle condizioni essenziali di cui al
disciplinare di concessione;
e) grave inosservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari;
f) sub concessione a terzi;
g) mancato rispetto del minimo deflusso vitale;
h) mancato rispetto del piano di tutela delle acque;
i) verificarsi degli eventi che avrebbero determinato il
rigetto della domanda.
2. La decadenza è immediata nel caso di
sub concessione a terzi.
3. L’amministrazione dispone la revoca
della concessione per ragioni di pubblico interesse.
Art. 25
(Sospensione temporanea della concessione. Mutamento del
regime idrologico)
1. La concessione è temporaneamente
sospesa per motivi di pubblico interesse, quali:
a) grave depauperamento della risorsa idrica, per
garantire l’uso idropotabile e il minimo deflusso
vitale;
b) anomalo abbassamento del livello delle falde
acquifere;
c) perdita dei requisiti qualitativi dell’acqua in
relazione all’uso assentito;
d) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria del corso d’acqua o di opere di pubblico
interesse.
2. Il provvedimento indica il periodo
della sospensione.
3. Il canone è proporzionalmente
ridotto per periodi di sospensione superiori a tre mesi.
4. Qualora il regime idrologico di un
corso d’acqua venga modificato per cause naturali,
l’autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun
indennizzo agli utenti, fatta salva, su domanda
documentata dell’interessato, la riduzione o la
cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa
utilizzazione dell’acqua. Qualora il regime idrologico
di un corso d’acqua venga modificato permanentemente per
l’esecuzione di opere di pubblico interesse, l’utente,
oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone,
ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia
possibile, senza spese eccessive, adattare la
derivazione al corso d’acqua modificato.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli
utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo
consentono, sono autorizzati dall’autorità concedente ad
eseguire, a loro spese, le opere necessarie per
ristabilire le derivazioni.
Art. 26
(Rinuncia della concessione)
1. L’utente che intende rinunciare alla
concessione deve darne comunicazione scritta
all’amministrazione concedente indicando:
a) i dati identificativi del titolare;
b) i dati utili per l’individuazione della conces-sione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di
derivazione in relazione allo smantellamento o meno
delle opere di presa, al tombamento del pozzo e
all’eventuale ripristino dei luoghi.
2. Il pagamento del canone è dovuto per
l’annualità in corso alla data di ricezione della
comunicazione di rinuncia.
3. L’amministrazione prende atto della
rinuncia e prescrive le modalità e i tempi per il
ripristino dei luoghi.
Art. 27
(Cessazione di utenza e rimozione delle opere di
derivazione)
1. Con la cessazione dell’utenza,
l’amministrazione concedente acquisisce senza compenso
tutte le opere di raccolta e di derivazione principali
ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli
impianti di sollevamento, le principali condotte.
L’amministrazione può ordinare al concessionario di
rimuovere le opere ed eseguire a proprie spese i lavori
di ripristino dell’alveo e delle sponde. In caso di
inadempienza, l’amministrazione procede d’ufficio
all’esecuzione dei lavori, ponendo le relative spese a
carico del concessionario.
2. Alla cessazione della concessione, i
pozzi eventualmente presenti devono essere tombati e
dotati di sistemi di sicurezza al fine di impedire
l’inquinamento delle falde e garantire il confinamento
dell’acqua nel sito originario.
Art. 28
(Sottensione)
1. Si ha sottensione totale in presenza
di una domanda di concessione di acqua quando si
verifica incompatibilità tecnica con una o più utenze
legittimamente concesse, nel senso sia di impossibilità
di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione
sia di inconciliabilità di esercizio delle derivazioni
in rapporto alla risorsa idrica disponibile.
2. Si ha sottensione parziale, in
presenza di una nuova domanda, quando si verificano le
seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di
avvalersi delle opere di presa di utenze concesse
legittimamente per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica
spettante ad una preesistente concessione per consentire
l’esercizio della nuova utenza.
3. In caso di sottensione, le parti
interessate stipulano una convenzione regolante i
rapporti derivanti dalla sottensione stessa.
4. L’autorità concedente, sentiti gli
interessati, può rilasciare il provvedimento di
concessione, nei casi di sottensione totale o parziale,
qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo
della risorsa o comunque all’interesse pubblico.
5. L’utente sottendente deve garantire
a quello sotteso una quantità di acqua o di energia
corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o
corrispondere una indennità, ai sensi del
r.d. 1775/1933.
6. Nel disciplinare di concessione si
dà atto dell’eventuale accordo tra gli interessati in
merito alla fornitura di acqua o di energia o
all’ammontare dell’indennizzo. In assenza di un tale
accordo l’amministrazione è competente a decidere.
7. Il provvedimento di concessione che
stabilisce la sottensione parziale costituisce modifica
alla concessione precedentemente rilasciata all’utente
sotteso.
Art. 29
(Catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica)
1. E’ istituito, d’intesa con le
Province, il catasto regionale dei prelievi di acqua
pubblica, nel quale vengono archiviati ed
informatizzati, con relativo codice identificativo
definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d’atto ed i
riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per
provincia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la
Provincia trasmette alla struttura regionale competente
l’elenco dei provvedimenti, delle prese d’atto e dei
riconoscimenti rilasciati in materia, nonché delle
autorizzazioni comunali di cui al comma 8 dell’articolo
19, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Al 31 dicembre di ogni anno i Comuni
e le Comunità montane ricevono per via informatica o
cartacea l’aggiornamento della situazione nei rispettivi
territori.
Art. 29 bis
(Impianti idroelettrici)
1. Per gli impianti idroelettrici,
soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi
dell’articolo
12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale
stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi
di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le
modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e
definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli
atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché
i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.
2. La Provincia si pronuncia
sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di
servizi indetta ai sensi dell’articolo
12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione
positiva, adotta il provvedimento di concessione.
Nota relativa all'articolo 29 bis
Aggiunto dall'art.
3, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.
TITOLO II
Occupazioni del demanio idrico
Art. 30
(Concessioni idrauliche)
1. La concessione idraulica è richiesta
alla struttura provinciale competente da coloro che
intendono realizzare le opere e manufatti di cui alle
lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata
alla presente legge, occupando aree del demanio idrico
così come definito dalla normativa vigente.
2. La domanda è corredata dai seguenti
elaborati:
a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona
interessata dall’intervento;
b) relazione tecnica descrittiva;
c) adeguata documentazione progettuale redatta da un
professionista abilitato ai sensi di legge;
d) documentazione fotografica;
e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.
3. In caso di incompletezza o
irregolarità della domanda, la struttura provinciale
competente assegna un termine per il completamento o la
regolarizzazione. Le domande sprovviste di
documentazione, o non integrate nei termini fissati dal
servizio provinciale, sono respinte.
4. Una volta verificata l’assentibilità
dal punto di vista idraulico il richiedente viene
autorizzato a realizzare le opere previa presentazione
di un’idonea cauzione che ne garantisca l’esatta
esecuzione e della somma necessaria per le spese di
istruttoria.
5. Il richiedente è tenuto a fornire
alla struttura provinciale, entro sessanta giorni dal
completamento delle opere, una relazione del direttore
dei lavori che attesti la conformità delle opere
realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e
specifichi le superfici effettivamente occupate.
6. Una volta ricevuta la documentazione
di cui al comma 5, la struttura definisce il canone e
invita il richiedente alla formale stipula dell’atto di
concessione, ovvero gli trasmette l’atto motivato di
diniego.
7. In deroga a quanto previsto dalla
presente legge, per le infrastrutture di pubblico
servizio o di pubblica utilità, le Province stipulano
apposite Convenzioni con i rispettivi concessionari,
sulla base di una Convenzione tipo approvata dalla
Giunta regionale e contenente le modalità
amministrative, tecniche ed economiche.
Art. 31
(Concessione di aree demaniali)
1. Debbono richiedere la concessione di
aree demaniali al servizio provinciale competente coloro
che intendono utilizzare porzioni di aree appartenenti
al demanio idrico di cui alle lettere e), f), g), i) e
l) della tabella allegata.
2. La domanda è corredata fra l’altro
dei seguenti elaborati:
a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona
interessata dall’intervento;
b) relazione tecnica descrittiva;
c) documentazione fotografica.
3. In caso di incompletezza o
irregolarità della domanda, la struttura provinciale
competente assegna un termine per il completamento o la
regolarizzazione. Le domande sprovviste di
documentazione o non integrate nei termini sono
dichiarate improcedibili.
4. Le domande di concessione sono
pubblicate mediante affissione all’albo della Provincia,
con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare
per iscritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione,
eventuali opposizioni e osservazioni o domande
concorrenti.
5. Nel caso di presentazione di più
domande riguardanti la stessa area demaniale idrica, è
preferita la domanda che offra maggiori garanzie in
ordine all’uso economico richiesto, privilegiando l’uso
agricolo del proprietario o affittuario di terreni
confinanti, nonché all’interesse pubblico sotteso alla
natura demaniale del bene. Nelle fattispecie inerenti le
concessioni di derivazioni per uso industriale, è
preferita quella del richiedente che aderisce al Sistema
ISO 14001 oppure al sistema di cui al
regolamento CEE 761/2001 del Consiglio del 19 marzo
2001 (Adesione volontaria delle imprese del settore
industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed
audit).
6. Quando non ricorrono le ragioni di
preferenza di cui al comma 5, la scelta del
concessionario avviene mediante procedura ad evidenza
pubblica, salva l’ipotesi di esistenza del diritto
d’insistenza sul bene ove concorra il precedente
concessionario in sede di rinnovo.
7. In caso di rilascio di concessioni
demaniali che interessano aree golenali si applica il
disposto di cui all’articolo
8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).
7 bis. Non sono soggette al pagamento
del canone le concessioni di cui all’articolo 30 e al
presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti
locali.
Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art.
43, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall'art.
25, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32
(Utilizzazioni in atto)
1. Il presente capo disciplina gli
adempimenti conseguenti:
a) alle domande, presentate dai soggetti interessati, di
riconoscimento di prelievo in atto di acque dichiarate
pubbliche successivamente al prelievo stesso e alle
domande di concessione in sanatoria di cui all’articolo
23 del d.lgs. 152/1999;
b) alle denunce, presentate dai proprietari o possessori
o utilizzatori, dei pozzi esistenti a qualunque uso
adibiti oppure non utilizzati.
2. Il richiedente che utilizza più
pozzi o più opere di presa, anche afferenti a diverse
fonti di prelievo, può presentare un’unica domanda o
denuncia, purché l’utilizzazione sia finalizzata
all’approvvigionamento della stessa unità aziendale,
dello stesso impianto o della stessa rete.
3. Più soggetti che utilizzano il
medesimo pozzo o la medesima opera di presa possono
presentare 4 domanda o denuncia.
4. Fatte salve le domande e le denunce
di cui al comma 1 già presentate nei termini previsti
dalla legislazione vigente, nuove istanze possono essere
presentate alla Provincia competente per territorio
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le domande presentate fuori termine sono
rigettate.
5. Il richiedente deve depositare, nel
termine assegnatogli comunque non superiore a trenta
giorni, la somma per le spese di istruttoria.
Art. 33
(Istruttoria)
1. La struttura amministrativa
competente attribuisce alle domande e denunce di cui
all’articolo 32 un codice identificativo provvisorio e
le suddivide in funzione dell’atto o provvedimento
finale da rilasciare, secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
2. Al titolare dell’utenza vengono
inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede
tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo
di cui al comma 1.
3. I moduli e le schede devono essere
restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta
giorni dal ricevimento.
4. In mancanza della restituzione di
cui al comma 3, la struttura provinciale competente
dichiara l’improcedibilità della domanda. Se gli
elementi forniti dal richiedente richiedono un
completamento o una regolarizzazione, la struttura
medesima assegna al richiedente un termine, non
inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, per i
necessari adempimenti, decorso inutilmente il quale il
procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
5. In caso di rigetto della domanda, la
struttura provinciale competente, valutate le
circostanze, ordina la rimozione di tutte le opere di
derivazione fissando il relativo termine e, qualora non
si ottemperi alla rimozione nel termine prescritto,
provvede d’ufficio a spese dell’utente.
Art. 34
(Presa d’atto dell’uso domestico)
1. Per le domande relative al prelievo
per uso domestico la struttura provinciale competente
predispone una presa d’atto dopo la restituzione
dell’autocertificazione con le allegate schede di cui
all’articolo 33. La presa d’atto è cumulativa nelle
ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32.
2. La struttura provinciale trasmette
gli elenchi delle utenze domestiche al Comune ove
ricadono le opere di presa, che provvede a pubblicarli
mediante affissione all’albo pretorio.
3. Gli accertamenti sulla conformità di
quanto dichiarato dall’utente possono essere effettuati
mediante visite sopralluogo su un campione sorteggiato
tra le domande e le denunce presentate. Gli accertamenti
possono essere eseguiti d’intesa con le Province anche
dal personale comunale.
4. E’ fatto obbligo agli utenti di
comunicare ogni variazione o modifica dell’uso domestico
e di versare il canone corrispondente al nuovo uso.
5. Nel caso in cui le condizioni
previste per l’uso domestico risultino diverse da quanto
autocertificato o successivamente comunicato o
accertato, i prelievi vengono assoggettati al
provvedimento di riconoscimento dell’utenza o di
concessione in sanatoria secondo le modalità previste
dalla presente legge. Resta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dal
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. Testo A).
Art. 35
(Pozzi)
1. I proprietari, possessori o
utilizzatori hanno l’obbligo di denunciare tutti i
pozzi, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati
e non assoggettati alla disciplina delle utenze di acqua
pubblica in atto.
2. La struttura provinciale competente
predispone una presa d’atto dopo la restituzione
dell’autocertificazione con le allegate schede di cui
all’articolo 33. La presa d’atto è cumulativa nelle
ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32.
3. L’ inserimento da parte della
struttura provinciale competente dei dati relativi al
pozzo nel catasto regionale di cui all’articolo 29,
comunicato ai richiedenti, equivale alla presa d’atto.
4. Il provvedimento di riconoscimento
per derivazioni da pozzi ricadenti in comprensori nei
quali la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle
acque sotterranee sono soggette alla tutela della
pubblica amministrazione, il cui elenco è contenuto nel
r.d. 18 ottobre 1934, n. 2174 (Disciplina delle
acque sotterranee), o negli elenchi suppletivi approvati
con successivi decreti, sprovvisti dell’autorizzazione
prevista dall’articolo
95 del r.d. 1775/1933 per la ricerca, l’estrazione e
l’utilizzazione delle acque ad uso non domestico, è
emanato secondo le modalità dell’articolo 37 ed è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nei
casi e secondo le modalità indicate nell’articolo 43.
Art. 36
(Invasi e cisterne)
1. L’uso dell’acqua piovana convogliata
su piccole scoline artificiali o raccolta in invasi e
cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli
edifici è libero e non è soggetto a licenza o
concessione di derivazione. Resta ferma l’osservanza
delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme
speciali per la realizzazione dei relativi manufatti.
2. Se l’alimentazione dell’invaso o
della cisterna avviene mediante derivazione di acqua
pubblica superficiale o sotterranea, la derivazione,
anche se al servizio di fondi agricoli o di singoli
edifici, è soggetta a concessione e i soggetti
interessati debbono presentare domanda alla struttura
provinciale competente.
3. Al titolare dell’utenza vengono
inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede
tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo
attribuito alla domanda.
4. I moduli e le schede compilati e
sottoscritti dagli interessati, devono essere restituiti
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Art. 37
(Riconoscimento di utenze esistenti)
1. La struttura provinciale competente
invia ai soggetti che effettuavano prelievi in zone in
cui l’acqua sotterranea o superficiale è divenuta
pubblica in seguito all’entrata in vigore della
legge 36/1994 e del
d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante
norme per l’attuazione di talune disposizioni della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse
idriche), e che hanno presentato domanda di concessione
o di riconoscimento dell’utenza, i moduli per
l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti
dello stesso codice identificativo attribuito alla
domanda.
2. I moduli e le schede devono essere
restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento.
3. L’utenza in atto viene riconosciuta,
purché non in contrasto con le leggi vigenti,
limitatamente al quantitativo di acqua utilizzato, ai
sensi dell’articolo
4 del r.d. 1775/1933 e dell’articolo
1, comma 4, del d.p.r. 238/1999.
4. Le domande di concessione o
riconoscimento già presentate, ai sensi della
l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Semplificazione degli
adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi
ad oggetto piccole derivazioni), ma non complete degli
elaborati di cui alla
l.r. 11/1998, sono assoggettate agli adempimenti
previsti dal presente articolo.
5. Per le finalità di cui al comma 3,
la struttura provinciale trasmette gli elenchi delle
domande al Comune nel cui territorio ricadono le opere
di presa, che provvede a pubblicarli all’albo pretorio.
Nel caso in cui le opere di presa ricadano nell’ambito
di aree naturali protette, i relativi elenchi di domande
sono trasmessi all’ente gestore per l’espressione del
parere previsto dall’articolo
25, comma 2, della legge 36/1994, come sostituito
dall’articolo
23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
6. Il provvedimento di riconoscimento è
rilasciato per una durata non superiore ad anni cinque,
al termine dei quali l’interessato deve presentare
domanda di concessione secondo la normativa vigente.
7. Il canone decorre dal 10 agosto
1999, ai sensi della normativa statale vigente. Per
quanto di competenza della Regione, il canone da
corrispondere alla medesima decorre dal 10 gennaio 2001
e può essere rateizzato. Sono fatti salvi gli introiti
già incassati per le licenze di attingimento e per i
provvedimenti di concessione rilasciati.
8. La struttura provinciale competente
può svolgere accertamenti mediante visite sopralluogo su
un campione, debitamente sorteggiato tra le domande e le
denunce presentate. Gli accertamenti possono essere
eseguiti, d’intesa con le Province, anche dal personale
comunale.
Art. 38
(Sanatoria di utenze abusive di acque già pubbliche)
1. Il provvedimento di concessione in
sanatoria, per le utenze abusive di acqua sotterranea o
superficiale ed iscritta negli appositi elenchi delle
acque pubbliche, viene rilasciato nel rispetto della
legislazione vigente e delle utenze regolarmente
assentite.
2. Al titolare dell’utenza vengono
inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede
tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo
attribuito alla domanda.
3. I moduli e le schede devono essere
restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento.
4. Gli elenchi delle domande, distinti
per Comune ove ricadono le opere di presa, sono
pubblicati mediante avviso nel bollettino ufficiale
della Regione, ove sono indicati: il nome del
richiedente, il luogo di presa, l’uso della derivazione,
la quantità d’acqua e l’eventuale luogo della
restituzione.
5. La struttura provinciale competente
trasmette gli elenchi delle domande al Comune ove
ricadono le opere di presa per la pubblicazione
nell’albo pretorio. Nel caso in cui le opere di presa
ricadano nell’ambito di aree naturali protette, gli
elenchi delle relative domande sono trasmessi all’ente
gestore per l’espressione del parere previsto dall’articolo
25, comma 2, della legge 36/1994, come sostituito
dall’articolo
23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
6. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle domande all’albo pretorio del Comune
possono essere presentate opposizioni e osservazioni
circa le derivazioni richieste.
7. Il responsabile del procedimento
raccoglie e istruisce le opposizioni e le osservazioni,
procede alla visita dei luoghi, alla quale possono
intervenire il richiedente e gli interessati, stende un
verbale di sopralluogo sottoscritto dai presenti e
redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella
relazione sono messe in evidenza le caratteristiche
della derivazione in connessione con le finalità di
tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico, di cui
alla
legge 36/1994, e sono espressi i pareri sulle
opposizioni ed osservazioni presentate.
8. Ai sensi dell’articolo
23, comma 4, del d.lgs. 152/1999, è in ogni caso
dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. Per
quanto di competenza della Regione, il canone da
corrispondere alla medesima decorre dal 10 gennaio 2001.
Sono fatti salvi gli introiti già incassati per le
licenze di attingimento e per i provvedimenti di
concessione rilasciati.
9. Si osserva quanto disposto dai commi
8 e 9 dell’articolo 37.
Art. 39
(Provvedimento di concessione in sanatoria)
1. La struttura provinciale competente
rilascia il provvedimento di concessione in sanatoria
sulla base di apposito disciplinare, redatto con le
modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del
r.d. 1285/1920.
2. Per le utenze già munite di
concessione scaduta, i cui titolari, possessori o
utilizzatori avevano chiesto nei termini il rinnovo o la
proroga, la struttura provinciale competente provvede
alla regolarizzazione d’ufficio.
3. Ai sensi dell’articolo
23, comma 6, del d.lgs 152/1999, in pendenza del
procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo
del pagamento del canone per l’uso effettuato e il
potere dell’autorità concedente di sospendere in
qualsiasi momento l’utilizzazione qualora contrasti con
i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità e quantità e
dell’equilibrio e disponibilità della risorsa idrica.
4. La durata della concessione non può
essere superiore a cinque anni ed è commisurata alla
destinazione d’uso, compatibilmente con l’equilibrio e
la disponibilità della risorsa e le relative
caratteristiche qualitative e quantitative, in
conformità con i principi di cui alla
legge 36/1994.
5. Le Province, una volta adottato il
piano di tutela delle acque e le misure volte ad
assicurare il bilancio idrico ai sensi dell’articolo 22,
commi 1, 2 e 6, del
d.lgs 152/1999, a seguito del censimento di tutte le
utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico,
provvedono, ove necessario, alla loro revisione,
disponendo prescrizioni o estensioni temporali o
quantitative, fatta salva la relativa variazione del
canone demaniale di concessione.
6. L’utente è assoggettato all’obbligo
dell’installazione di idonei strumenti di misurazione
delle portate e dei volumi nei casi in cui il volume
prelevato è determinante per la formazione del canone,
nonché all’obbligo del rispetto del minimo deflusso
vitale.
Art. 40
(Spese istruttorie)
1. L’inizio dell’istruttoria è
subordinato al versamento anticipato della somma
relativa alle spese di istruttoria. Resta altresì fermo
l’obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di
rilascio di concessioni in sanatoria di utenze abusive o
di riconoscimento delle utenze di acque che hanno
assunto natura pubblica a decorrere dalla data di
entrata in vigore del
d.p.r. 238/1999.
2. La Giunta regionale e le Province
determinano, per quanto di rispettiva competenza,
l’entità delle somme da corrispondere per le spese di
istruttoria di cui alla presente legge.
Art. 41
(Sanzioni per prelievi abusivi)
1. Ai sensi dell’articolo
17 del r.d. 1775/1933 è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio rilasciato
dall’amministrazione competente, la quale, con espresso
provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie
cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione
provvisoria del prelievo in presenza di particolari
ragioni di interesse pubblico generale, purché
l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i
diritti dei terzi e con il buon regime delle acque. Nel
caso di violazione, l’amministrazione dispone
l’immediata cessazione dell’utenza abusiva ed il
contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo
23 del d.lgs 152/1999.
Art. 42
(Sanzioni per prelievi abusivi in sanatoria)
1. Ai sensi dell’articolo
23, comma 6, del d.lgs. 152/1999, come modificato
dall’articolo
7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
258, e in virtù della proroga concessa dall’articolo
14 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale), non sono
soggetti al pagamento della sanzione coloro che abbiano
presentato, entro il 31 ottobre 2001, domanda di
concessione in sanatoria, o denuncia del singolo pozzo.
2. Coloro che abbiano presentato
domanda di concessione in sanatoria per l’uso non
domestico di acque pubbliche, successivamente al 31
ottobre 2001 ed entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soggetti al pagamento
di una sanzione amministrativa ridotta ad un quinto del
minimo della sanzione pecuniaria stabilita per i casi di
particolare tenuità dall’articolo
17 del r.d. 1775/1933. La sanzione è applicata in
proporzione alle quantità ed ai canoni, con il minimo
importo della stessa riferito alle utenze minori ed
irrigue.
3. Non sono soggetti al pagamento della
sanzione coloro che titolari, possessori o utilizzatori
in forza di concessione scaduta, abbiano chiesto nei
termini il rinnovo o la proroga ed abbiano regolarmente
pagato i canoni.
Art. 43
(Sanzioni per pozzi ricadenti in comprensori sotto
tutela)
1. La mancanza dell’autorizzazione
prevista dall’articolo
95 del r.d. 1775/1933 per la ricerca, l’estrazione e
l’utilizzazione delle acque sotterranee, ad uso non
domestico, per i pozzi ricadenti in comprensori sotto
tutela, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Coloro che abbiano presentato
denuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa in misura fissa pari a 51,65
euro.
Art. 44
(Sanzioni per omessa denuncia del pozzo)
1. L’omessa denuncia del pozzo è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in
materia di concessione di acque pubbliche). La struttura
competente dispone il sequestro del pozzo e, una volta
divenuto definitivo il provvedimento che irroga la
sanzione, ne dispone la chiusura a spese del
trasgressore.
Art. 45
(Competenza in materia di sanzioni amministrative.
Proventi)
1. Ai sensi dell’articolo
3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale), le
funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui alla presente legge sono
attribuite alla Provincia territorialmente competente.
2. I proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal
d.lgs. 152/1999 sono versati alla Provincia per le
finalità previste dall’articolo 57 del medesimo decreto.
Art. 46
(Canoni)
1. La legge finanziaria regionale
determina la misura dei canoni delle utenze di acqua
pubblica.
2. La misura dei canoni di occupazione
del demanio idrico è stabilita dalla tabella allegata.
3. A decorrere dell’anno 2012, i canoni
di cui ai commi 1 e 2, relativi alle funzioni conferite
alle Province, sono riscossi dalle stesse. Spetta
altresì alle Province il recupero dei canoni non
versati, il rimborso ed il relativo contenzioso.
3 bis. Le Province comunicano alla
Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco
completo delle concessioni rilasciate ed i dati relativi
alle riscossioni dei canoni effettuate nell’anno
precedente e provvedono a riversarli alla Regione,
secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta
regionale.
3 ter. Il gettito annuo dei canoni di
cui al comma 3 è ripartito tra le Province in misura
proporzionale al gettito annuale riscosso nell’ambito
del proprio territorio.
4. Le Province, sentite le Comunità
montane, destinano una quota delle risorse di cui al
comma 3 per la tutela e la manutenzione del reticolo
idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico.
Nota relativa all'articolo 46
Così modificato dall'art.
35, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14; dall'art.
30, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, e dall'art.
23, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
A decorrere dall’anno 2013, i canoni annui relativi alle
utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo
sono rideterminati come disposto all'art.
24, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
A decorrere dall’anno 2014, i canoni annui relativi alle
utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo
sono rideterminati come disposto all'art.
16, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Art. 47
.............................................................................
Nota relativa all'articolo 47
Abrogato dall'art.
30, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.
Art. 48
(Norme transitorie e finali)
1. In attesa dell’istituzione del
catasto di cui all’articolo 29, è istituito l’archivio
informatizzato regionale delle denunce dei pozzi, nel
quale vengono archiviate, con relativo codice
identificativo provvisorio, tutte le domande pervenute
ai sensi dell’articolo
10 del d.lgs. 275/1993, nei termini previsti dalla
legislazione vigente.
2. I procedimenti già iniziati alla
data di entrata in vigore della presente legge si
concludono nel rispetto delle normative previgenti.
3. Le Province disciplinano i
procedimenti di loro competenza nel rispetto di quanto
stabilito dalla presente legge.
4.
…………………………………………………………………………………………………
5. Per quanto non previsto dalla
presente legge si applica la normativa statale vigente.
Nota relativa all'articolo 48
Il comma 4 abroga le
l.r. 2 novembre 1984, n. 32; 6 aprile 1998, n. 11, e
23 novembre 1998, n. 41; l’art.
16, l.r. 22 giugno 1998, n. 18, e il il
comma 9 dell’art. 40, l.r. 11 maggio 1999, n. 7.
Allegati
TABELLA (1)
Canoni di occupazione demanio idrico
|
IMPORTO
MINIMO DOVUTO |
CANONE |
A) |
a1: Attraversamenti aerei, in
subalveo e guadi (condutture e linee di
telecomunicazioni): |
Fino a 50 mq
125 € |
> 50 mq fino
a 800
+0,1 €/mq |
Oltre 800 mq
+0,20 €/mq |
a2: Attraversamenti o
fiancheggiamenti di corsi d'acqua con
elettrodotti aerei,senza occupazione di suolo
demaniale |
Fino ad 1 kV
12,5 €/cad |
Fino a 30 kV
90 €/cad |
Oltre 30 kV
160 €/cad |
a3: Attraversamenti o
fiancheggiamenti di corsi d'acqua con
elettrodotti aerei con occupazione di suolo
demaniale |
Fino ad 1 kV
125 €/cad |
Fino a 30 kV
150 €/cad |
Oltre 30 kV
250 €/cad |
B) |
Fiancheggiamenti aerei e in
subalveo (condutture, linee di comunicazione) |
Fino a 100 mq
125 € |
>100 mq fino
a 800
+0,10 €/cad |
Oltre 800 mq
+0,20 €/cad |
C) |
c1: Attraversamenti di corsi
d'acqua con occupazione (ponti,pontili fissi e
galleggianti, manufatti assimilati e accessori): |
Fino a 100 mq
125 € |
>100 mq fino
a 400
+ 0,10 €/mq |
Oltre 400 mq
+ 0,40 €/mq |
c2: Attraversamenti di corsi
d'acqua con elettrodotti di qualunque tensio- ne
in subalveo; cabine elettriche di trasformazione
(a misura) |
Fino a 100 mq
250 € |
>100 mq fino
a 400
+ 0,10 €/mq |
Oltre 400 mq
+ 0,40 €/mq |
D) |
Opere accessorie alla
derivazione (briglie, traverse, pennelli,
derivazioni anche alla molinara, incili di
canali e loro scarichi, vasche di carico e altre
opere accessorie) |
fino a 100 mq
125 € |
>100 mq fino
a 400
+ 0,10 €/mq |
Oltre 400 mq
+ 0,40 €/mq |
E) |
Seminativo, pascolo,
pioppicoltura ed altri usi agricoli |
fino a 5000
mq
125 € |
Oltre 5000
+0,01 €/mq |
|
F) |
Orto |
Fino a 300 mq
125 € |
Oltre 300mq
+0,02 €/mq |
|
G) |
Accesso a fondo intercluso |
125 € |
|
|
H) |
Copertura di corsi d'acqua |
250 € |
Definito in
relazione all'uso della superficie coperta |
|
I) |
Deposito materiali inerti,
agiamento, piazzali di servizio,piste
carrabili,piazzali di asservimento, strade,
parcheggio, impianti mobili per frantoio, vasche
di sedimentazione inerti |
Fino a 150 mq
125 € |
> 150 mq fino
a 400
+0,15 €/mq |
Oltre 400 mq
+ 0,50 €/mq |
L)
USO
RICREATIVO |
1- Attività sportive(impianti,
pesca sportiva, campo volo a vela, addestramento
cani) |
Fino a 1000
mq
125 € |
Oltre 1000 mq
+0,05 €/mq |
|
2- Appostamento fisso da caccia |
125 € |
|
|
3- Parco fluviale, verde
pubblico attrezzato |
Fino a 5000
mq
125 € |
Oltre 5000 mq
+0,014 €/mq |
|
M) |
Taglio legname |
50 % del valore
di mercato del legname |
N) |
Estrazione inerti |
Valore di
mercato del materiale inerte |
O) |
Immissioni e convogliamento di
acque bianche e reflue |
125 € |
P) |
uso mulini storici attivi e non
che permettono anche le visite didattico –
turistiche e ricreative |
70 € |
(1) Note:
- Nei casi di cui alle lettere a1, B), c1, c2
della tabella la misurazione è effettuata come
proiezione effettiva dell' opera sulla superficie
dell' alveo e delle pertinenze, maggiorata della
porzione corrispondente al franco laterale di
rispetto autorizzato.
- Nei casi di cui alla lettera H) della tabella il
canone per l'uso della superficie coperta è
maggiorato del cento per cento • L'ammontare dei
canoni dovuti da pubbliche amministrazioni è ridotto
del venti per cento, salvo il pagamento degli
importi minimi.
Nota relativa all'allegato
Così
ripubblicata con Errata corrige nel b.u.r. n. 69 del 6
luglio 2006. Così modificata dall'art.
15, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.