SOMMARIO
Art. 1
La Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione di Testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via), per la valutazione
ambientale strategica (Vas) e per l'autorizzazione ambientale integrata Qppq;
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e
le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la
modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei
decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando
altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle Regioni,
ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del, territorio, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi,
indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai
principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della
verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti
schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto
conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro
venti giorni dalladata di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da
parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e
5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni
dell'intervento normativo proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto
dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti
locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte
salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del
principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del nuglioramento della qualità
dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale
delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale,
regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174
del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali,
nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela
dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli
interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/Ce
del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza
energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di
sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e
fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire
elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di
distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
"chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e
dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui
singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
iniglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;
i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il
coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio,
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure
relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale.
Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche
alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema
agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie
imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme Emas
o in base al regolamento (Ce) n. 76112001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli
iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme Emas o in base al citato regolamento (Ce) n. 76112001 prevedendo, ove
possibile, il ricorso all' autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di
raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e
criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa
della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la
pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare
le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più
efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione
e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso
dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di
selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno
recepimento della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le
norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle
produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena
operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per
l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di
adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del
soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento
secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure
di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della Giunta
regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non
abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di
commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio senza altri obblighi nel casti in cui il presidente della
Giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili
deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la
Regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di
un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste
dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata
dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiutì urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere
la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a
livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali
riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di
riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il
ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riusa anche ai fini
produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di
contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti
nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che
le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero
siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei
rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo
conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando
i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine di
renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo
l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il
riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti
a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione
della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale
ottimale, nel rispetto dei principi di .regolazione e vigilanza, come previsto
dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i
poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione;
prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di
protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla
finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei
meccanismi premiali in favore dei Comuni compresi nelle aree ad elevata presenza
di impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario
che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi
amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del
sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di
rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo
e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di
pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a
rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone
agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare
la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative
finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il
riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione
degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti
i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione
dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel
rispetto dell'autonomia degli Enti locali e della volontà delle popolazioni
residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a
salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori
aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle Regioni e
dagli Enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le
organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo
economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale
delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e
quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero
delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei
territori residuali dei Comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e
dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431
del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione
della biodiversità;
e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale
mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire
l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del
danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a
sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi
premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il
miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/Cee del Consiglio, del
27 giugno 1985, e 97/11/Ce del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di Via e
della direttiva 2001142/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, in materia di Vas e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le procedure di Via che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
anticipare le procedure di Via alla prima presentazione del progetto
dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad
accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di
valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di Via e quella di Vas e
promuovere l'utilizzo della Vas nella stesura dei piani e dei programmi statali,
regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di Ippc ai
nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori
assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le
procedure di Via e quelle di Ippc nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine dì evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un
unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di
un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni
di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in
particolare, della direttiva 2001/ 81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2001, e degli accordi intemazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli
impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in
eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a
dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla
normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle
attività agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e
carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione
possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f)
del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi
previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una
commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra
professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed
esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da
venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione
e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica
di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti
componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di
consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle
associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela
dei consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima
commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare
l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000
euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
cori propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi 17 e 18.
20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo
aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuta, diversi da quelli di
natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia
stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del
titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del
territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma
21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la
contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal
vincolo sopravvenuto.
23. Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico
che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di
cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce
titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo
sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa
vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a
causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della
determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti
che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono
individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come
scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono
definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e
metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime
delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei
rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per
attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis),
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal
comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a
sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello
smaltimento, ma siano destinati in riodo oggettivo ed effettivo all'impiego nei
cicli produttivi siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da
operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di
Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti cori le modalità specificate al comma 28.
28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, dì cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese
di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di
rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo
decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per
l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle
norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione
all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata
dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata
dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di
funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale
dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli
effetti dalla conrunicazione corredata dall'attestazione di conformità
dell'autorità competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti
a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre. specifiche nazionali e
internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali
o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta
differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate
nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche
da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti
del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti
dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali
di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche Uni 9903-1 (RDF di qualità
elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'
artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle
attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del
25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici,
come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";
c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di
rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa
a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al
comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti
da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29,
lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di
riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione
dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici,
le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale
dall' 1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;.
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da
vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata
Punta Perotti nel Comune di Bari, il direttore generale per i beni
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali,
verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive
già confiscate a favore del Comune con sentenza penale passata in giudicato,
diffida il Comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni,
invitando la Regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo.
Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del Comune, nonché il
mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, provvede agli
interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del
Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero
per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle
procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per
le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del
comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il Ministero per i beni e
le attività culturali e la Regione Puglia, le somme riscosse dalla Regione ai
sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la
Regione Puglia ed il Comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del
progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area. Per
l'esecuzione di tali interventi la Regione o i Comuni interessati utilizzano le
somme riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del
2004, ovvero altre somme individuate dalla Regione.
35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della Regione
interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da
sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di
cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove
l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda
d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento
dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle
modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero
della difesa.";
b) all'articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per
effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre
che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per
finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o
interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei
soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni
competenti.";
c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui
al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amininistrattive
ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità
amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le
procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi
medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a
vincoli paesaggisticì, da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la
condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta
l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del
2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se
diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli
previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove
vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto
paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42
del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria
aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione
della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila curo ed
un massimo di cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37,
lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto
dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata
ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero
dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al
comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di
accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione
del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità
competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All'articolo 34 del Codice della navigazione, le parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'Ente locale competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità
di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche
ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti
interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica
composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche
il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta
segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000
euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria,
anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a
50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispon: dente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitate "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Mitustero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
comma 46.
48. All'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del
trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di
trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane".
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) alle esigenze di
una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli Enti locali
nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette,
negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio
2003-2005 la. spesa dì 7.500.000 curo annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a
7,5 milioni di curo per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia è delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di curo per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la
bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina
Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona
"Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale
dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di curo per l'anno 2003,
di 10 milioni di curo per l'anno 2004 e di 5 milioni di curo per l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a
4 milioni di curo per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di curo per
l'arino 2004 e a 5 milioni di curo per l'anno 2005 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi 51 e 53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 2004.
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