| SOMMARIO Art. 1   La Camera dei Deputati ed il 
Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica
 Promulga
 la seguente legge:
 
 Articolo 1
 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e 
integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, 
anche mediante la redazione di Testi unici:a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
 b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
 c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
 d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli 
esemplari di specie protette di flora e di fauna;
 e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
 f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via), per la valutazione 
ambientale strategica (Vas) e per l'autorizzazione ambientale integrata Qppq;
 g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e 
le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi 
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in 
vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la 
modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei 
decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando 
altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle Regioni, 
ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione. 
		3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa 
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore. 
		4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del, territorio, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie 
e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
		5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 
1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della 
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro 
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, 
indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai 
principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della 
verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti 
schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto 
conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque 
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle 
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il 
parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 
venti giorni dalladata di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i 
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da 
parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti 
legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa. 
		6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 
5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai 
sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere 
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le 
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni 
dell'intervento normativo proposto. 
		7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali 
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche 
testuali ai medesimi decreti legislativi. 
		8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto 
dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle 
amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti 
locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte 
salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del 
principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del nuglioramento della qualità 
dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale 
delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, 
regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 
del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;
 b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, 
nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela 
dell'ambiente;
 c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
 d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli 
interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a 
sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione 
delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/Ce 
del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza 
energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di 
sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e 
fiscali;
 e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire 
elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla 
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di 
distorsione della concorrenza;
 f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di 
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio 
"chi inquina paga";
 g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e 
dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure 
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei 
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui 
singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il 
iniglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;
 i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il 
coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, 
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle 
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
 l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure 
relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di 
notificazione in materia ambientale.
 Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e 
successive modificazioni;
 m) riaffermazione del ruolo delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche 
alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche 
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema 
agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla 
promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
 n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie 
imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme Emas 
o in base al regolamento (Ce) n. 76112001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli 
iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette 
norme Emas o in base al citato regolamento (Ce) n. 76112001 prevedendo, ove 
possibile, il ricorso all' autocertificazione.
 
		9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli 
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di 
raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, 
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e 
criteri specifici:a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa 
della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la 
pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare 
le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più 
efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione 
e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso 
dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di 
selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno 
recepimento della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le 
norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 
1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle 
produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena 
operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale 
transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per 
l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di 
adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del 
soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento 
secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure 
di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della Giunta 
regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non 
abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di 
commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio senza altri obblighi nel casti in cui il presidente della 
Giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili 
deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la 
Regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di 
un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; 
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste 
dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata 
dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiutì urbani; 
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti 
urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere 
la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a 
livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti 
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali 
riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di 
riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il 
ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riusa anche ai fini 
produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; 
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di 
contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio 
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti 
nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che 
le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero 
siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei 
sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere 
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei 
rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo 
conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma 
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli 
interventi di bonifica e messa in sicurezza;
 b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando 
i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine di 
renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla 
legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo 
l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il 
riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti 
a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione 
della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale 
ottimale, nel rispetto dei principi di .regolazione e vigilanza, come previsto 
dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i 
poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; 
prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e 
distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di 
protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla 
finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei 
meccanismi premiali in favore dei Comuni compresi nelle aree ad elevata presenza 
di impianti di energia idroelettrica;
 c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario 
che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi 
amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del 
sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di 
rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo 
e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; 
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di 
pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento 
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a 
rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone 
agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto 
idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare 
la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative 
finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di 
programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il 
riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione 
degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti 
i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione 
dell'iter procedimentale;
 d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel 
rispetto dell'autonomia degli Enti locali e della volontà delle popolazioni 
residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a 
salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori 
aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata 
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle 
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di 
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, 
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed 
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle Regioni e 
dagli Enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le 
organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, 
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo 
economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale 
delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei 
parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e 
quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano 
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero 
delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei 
territori residuali dei Comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei 
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e 
dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato 
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 
del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle 
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione 
della biodiversità;
 e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale 
mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; 
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire 
l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del 
danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a 
sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi 
premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il 
miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;
 f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/Cee del Consiglio, del 
27 giugno 1985, e 97/11/Ce del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di Via e 
della direttiva 2001142/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, in materia di Vas e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione 
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, le procedure di Via che dovranno tenere conto del rapporto 
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; 
anticipare le procedure di Via alla prima presentazione del progetto 
dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad 
accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di 
valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; 
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di Via e quella di Vas e 
promuovere l'utilizzo della Vas nella stesura dei piani e dei programmi statali, 
regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di Ippc ai 
nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio 
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori 
assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le 
procedure di Via e quelle di Ippc nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le 
procedure, al fine dì evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un 
unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel 
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 
96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di 
un'autorizzazione ambientale settoriale;
 g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni 
di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in 
particolare, della direttiva 2001/ 81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2001, e degli accordi intemazionali sottoscritti in materia, 
prevedendo:
 1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli 
impianti di riscaldamento per uso civile;
 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o 
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in 
eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a 
dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla 
normativa vigente;
 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle 
attività agricole e zootecniche;
 4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e 
carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle 
emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;
 5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto 
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione 
possono causare inquinamento atmosferico;
 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di 
combustione esistenti.
 
		10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) 
del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi 
previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative. 
		11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una 
commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra 
professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed 
esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega. 
		12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria 
tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da 
venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione 
e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio, con funzioni di supporto. 
		13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica 
di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il 
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con 
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti 
componenti. 
		14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di 
consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle 
associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela 
dei consumatori. 
		15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro 
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce 
alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima 
commissione. 
		16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare 
l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti 
all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per 
l'anno 2004. 
		17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio. 
		18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 
euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente 
utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
		19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
cori propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei 
commi 17 e 18. 
		20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo 
aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio".
 
		21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuta, diversi da quelli di 
natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia 
stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del 
titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del 
territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori. 
		22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 
21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la 
contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal 
vincolo sopravvenuto. 
		23. Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico 
che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di 
cui al comma 21. 
		24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce 
titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo 
sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa 
vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a 
causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area 
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della 
determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto. 
		25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti 
che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono 
individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come 
scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono 
definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e 
metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime 
delle materie prime e non a quello dei rifiuti. 
		26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, 
n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei 
rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per 
attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal 
comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non 
abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a 
sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello 
smaltimento, ma siano destinati in riodo oggettivo ed effettivo all'impiego nei 
cicli produttivi siderurgici o metallurgici. 
		27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono 
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da 
operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di 
Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti cori le modalità specificate al comma 28. 
		28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti, dì cui all'articolo 30, comma 1, del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese 
di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di 
rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo 
decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per 
l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle 
norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 
88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione 
all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata 
dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata 
dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di 
funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale 
dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli 
effetti dalla conrunicazione corredata dall'attestazione di conformità 
dell'autorità competente. 
		29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le 
seguenti modificazioni:a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
 "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: 
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti 
a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre. specifiche nazionali e 
internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali 
o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta 
differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate 
nelle specifiche sopra menzionate;
 q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche 
da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre 
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti 
del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di 
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere 
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti 
dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali 
di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34";
 b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
 "f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche Uni 9903-1 (RDF di qualità 
elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, 
lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' 
artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 14 
dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle 
attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 
25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, 
come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";
 c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle 
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di 
rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la 
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa 
a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al 
comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento 
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti 
da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono 
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
 d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
 
		30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, 
lettera b). 
		31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato 
ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 
88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di 
riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione 
dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, 
le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale 
dall' 1 al 5 per cento nella miscela complessiva:a) produzione di laterizi e refrattari;
 b) produzione di industrie ceramiche;.
 c) produzione di argille espanse.
 
		32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da 
vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata 
Punta Perotti nel Comune di Bari, il direttore generale per i beni 
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, 
verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive 
già confiscate a favore del Comune con sentenza penale passata in giudicato, 
diffida il Comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni, 
invitando la Regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. 
Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del Comune, nonché il 
mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, provvede agli 
interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del 
Ministero della difesa, previa convenzione. 
		33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero 
per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle 
procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per 
le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del 
comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il Ministero per i beni e 
le attività culturali e la Regione Puglia, le somme riscosse dalla Regione ai 
sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai 
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
		34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la 
Regione Puglia ed il Comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del 
progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area. Per 
l'esecuzione di tali interventi la Regione o i Comuni interessati utilizzano le 
somme riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 
2004, ovvero altre somme individuate dalla Regione. 
		35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della Regione 
interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da 
sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di 
cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
		36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le 
seguenti modificazioni:a) all'articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove 
l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda 
d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima 
autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento 
dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi 
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle 
modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata 
d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero 
della difesa.";
 b) all'articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per 
effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega 
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione 
in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre 
che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per 
finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori 
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o 
interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono 
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute 
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei 
soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni 
competenti.";
 c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 "1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui 
al comma 1:
 a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro 
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse 
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla 
realizzazione dei lavori;
 b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed 
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della 
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della 
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano 
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri 
cubi.
 1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amininistrattive 
ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità 
amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le 
procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si 
applica:
 a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione 
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi 
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo 
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter 
presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai 
fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi 
medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine 
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza 
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a 
vincoli paesaggisticì, da parte del trasgressore, prima che venga disposta 
d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la 
condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
 
		37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, 
l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente 
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta 
l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 
2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se 
diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli 
previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove 
vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto 
paesaggistico;
 b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
 1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 
del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria 
aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione 
della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila curo ed 
un massimo di cinquantamila euro.
 
		38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, 
lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto 
dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata 
ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero 
dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali 
di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le 
attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al 
comma 36, lettera b). 
		39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo 
dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di 
accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione 
del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità 
competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza. 
		40. All'articolo 34 del Codice della navigazione, le parole:"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
 "dell'amministrazione statale, regionale o dell'Ente locale competente".
 
		41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità 
di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale 
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio. 
		42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard 
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche 
ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e 
di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti 
interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse 
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica 
composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche 
il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta 
segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 
euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006. 
		43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42 
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente 
utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
		44. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del 
comma 43. 
		45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in 
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, 
anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto 
ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2003, 2004 e 2005. 
		46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a 
50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispon: dente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitate "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Mitustero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
		47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del 
comma 46. 
		48. All'articolo 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del 
trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.";
 b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 "2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di 
trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane".
 
		49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 
		50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per 
la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) alle esigenze di 
una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli Enti locali 
nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, 
negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi 
decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 
2003-2005 la. spesa dì 7.500.000 curo annui. 
		51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a 
7,5 milioni di curo per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia è delle finanze per l'anno 2003, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di curo per 
ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
		52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la 
bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina 
Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona 
"Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale 
dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di curo per l'anno 2003, 
di 10 milioni di curo per l'anno 2004 e di 5 milioni di curo per l'anno 2005. 
		53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 
4 milioni di curo per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di curo per 
l'arino 2004 e a 5 milioni di curo per l'anno 2005 mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
		54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei 
commi 51 e 53. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 15 dicembre 2004. |