Vigente al: 24-1-2019
Capo I
Principi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e
143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e
36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del
territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente
regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS
e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione
antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto
al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di
formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli
attestati di formazione del personale per quanto concerne gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012,
n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti
regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare
l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale
ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e
stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di
esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n.
303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n.
308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o
di esecuzione adottati dalla Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, cosi' come modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25
luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione della
relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad
effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.
1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono
gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il
regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e
sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2
aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della
Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che
ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della
Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli
Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.
308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al
momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate
con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo
13 agosto 2010 n. 155;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato,
espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi
rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre
2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del
regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorita' competenti di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo,
all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15,
paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti
per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di
certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli
articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e
5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5
del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi
di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
307/2008;
e) stabilisce le modalita' di riconoscimento dei certificati e
attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e
delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la
pubblicita' notizia delle informazioni sulle attivita' disciplinate
dal presente decreto, nonche' la trasparenza delle attivita'
medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per
la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle
vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' alle
attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e
smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di
dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione
del regolamento medesimo;
i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del
regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:
a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo
autorizzato dallo Stato a svolgere attivita' di accreditamento nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99;
b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo
nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare
per svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
c) organismo di valutazione della conformita': un organismo
accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere
determinate attivita' di valutazione della conformita', fra cui
tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
d) valutazione della conformita': procedura con la quale un
organismo di valutazione della conformita' dimostra che sono
rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un
processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un
organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della
conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento
per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche di
cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8,
comma 2;
f) organismo di controllo indipendente: un organismo di
valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di
accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati
dagli organismi di valutazione della conformita' per rilasciare
attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento
(CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto;
h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la
concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di
conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);
i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede
legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle
persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;
m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e
apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;
n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica
che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei
prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A
tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo
controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la
possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e
la possibilita' di concedere l'accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a
modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di gas fluorurati
nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, e' l'autorita'
competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e
3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15,
paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA,
ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 517/2014.
Art. 4
Accreditamento
1. L'accreditamento degli organismi di valutazione della
conformita' per le attivita' disciplinate dal regolamento (UE) n.
517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione e'
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla base di
schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.
Capo II
Certificazione
Art. 5
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione svolgono le attivita' per le
quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del
Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione
presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da
copia del certificato di accreditamento e del tariffario che
intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformita'
alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con
provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione
del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore
a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o
l'acquisizione di ulteriori informazioni.
2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione
dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle
imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli
allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.
3. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci
giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del
Ministero dell'ambiente.
4. Gli organismi di certificazione designati devono inserire per
via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:
a) persone fisiche e imprese alle quali e' stato rilasciato il
pertinente certificato, con gli estremi identificativi del
certificato stesso;
b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno
sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.
5. Gli organismi di certificazione possono provvedere anche
all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di
detta attivita' ad organismi terzi sulla base dello schema di
valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione
designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle
attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Art. 6
Organismi di attestazione di formazione
e Organismi di valutazione della conformita'
1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di
attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere
certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa
verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.
2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di
valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi
delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci
giorni dalla data del rilascio del medesimo.
3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i
certificati agli organismi di attestazione di formazione devono
iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma
3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del
Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le
seguenti informazioni:
a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la
certificazione;
b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione
dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle
condizioni ivi previste;
c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione
della conformita' di organismi di attestazione di formazione
trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita'
da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Art. 7
Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono
essere certificate dall'organismo di certificazione di cui
all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto
1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le
attivita' di cui alle seguenti lettere:
a) attivita' su celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5
tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano
ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di
CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attivita' su apparecchiature di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5
tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano
ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di
CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a
effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra
dalle apparecchiature fisse che li contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni
e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta
giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione
per una delle attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi
di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti
minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli
allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e
n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione
di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la
Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e'
condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del
superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c),
comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal
Registro telematico nazionale.
Art. 8
Imprese soggette all'obbligo di certificazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Le imprese che svolgono le attivita' di installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria,
pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio
contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate
dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione
dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni
e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta
giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una
delle attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi
di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti
dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea
come previsto dall'Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi
dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la
Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e'
condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato previa verifica
dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c),
comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione
dal Registro telematico nazionale.
Art. 9
Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche
che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto
serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore,
rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono
essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di
attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per
svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di
cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del
regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla
data di iscrizione di cui alla lettera a).
3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la
Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e'
condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.
4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma
2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c),
comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal
Registro telematico nazionale.
Art. 10
Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro
telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e
attestazione.
1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli
articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a
fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) le imprese che svolgono attivita' di installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di
gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attivita' di recupero di solventi a
base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse
che li contengono;
d) le imprese che svolgono attivita' di recupero di gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria
dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della
direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attivita' di installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas
fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a
fluido organico.
2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono
iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale.
3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla
base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo
15, comma 4.
Art. 11
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di
iscrizione al Registro telematico nazionale.
1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di
cui all'articolo 7:
a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o
saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura
nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a), qualificate o approvate in base all'allegato I punti
3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una
persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita'
pertinente;
b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra
e' inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente,
negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo 20, dello
stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta
dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un
attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione
che certifica il completamento di un corso di formazione sulle
competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III,
come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.
2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui
al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita
domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante
che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al
rilascio della pertinente esenzione.
Art. 12
Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di
certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo
4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066,
dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o
dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le
persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla
Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale
il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita', di essere
in possesso del requisito necessario per poter usufruire della
pertinente deroga temporanea.
Art. 13
Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone
fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10,
del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo
svolgimento delle relative attivita' in Italia con le modalita' di
cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro
telematico nazionale.
2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica,
copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata
da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo
l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione
territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale,
per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico
nazionale.
3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia
dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da
traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio
o esercita prevalentemente la propria attivita' per l'inserimento
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
4. All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle
apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le
Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e
3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.
Capo III
Trasparenza e informazione
Art. 14
Registrazioni
1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui
all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e
apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.
Art. 15
Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti
interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate dal
presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli
organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli
organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformita'
degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche
e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per
via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
2. Il Registro telematico nazionale e' gestito dalle Camere di
commercio competenti ed e' suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di
valutazione della conformita' e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette
all'obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o
esenzioni all'obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in
un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio
certificato.
3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale,
gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1,
versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e
le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e nel
Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalita' di
presentazione delle domande di iscrizione al Registro telematico
nazionale e le seguenti informazioni:
a) modello della richiesta di certificazione o attestazione;
b) modello di domanda di iscrizione al Registro telematico
nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe temporanee e
alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12;
d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato estero
di cui all'articolo 13;
e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di
certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e
l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro
telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.
Art. 16
Banca dati gas fluorurati a effetto serra
e apparecchiature contenenti gas fluorurati
1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di
gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali
gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e
smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via
telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio
competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le
attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli
articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto
della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove
le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri
dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra
vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli
49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della
vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell'acquirente;
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che
l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata a norma
dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se
l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di
certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei
casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di
installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione e'
rilasciata dal venditore.
4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel
caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito
dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le
seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto
dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra
presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas
fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o
rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel
caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo
delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento
(UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni intervento successivo,
comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra
presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la
manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas
fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o
rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo,
riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o
riparazione;
i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra recuperata
durante l'intervento sull'apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al
comma 5 non e' responsabile dell'installazione.
7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel
caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue
lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014,
comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra
recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a
effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di
smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo
delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione
o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica
alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le
imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di
vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro
telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di
segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014
verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature
attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da
effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 4, e
possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le
suddette informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese
certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5
e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di
commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite
dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria
competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.
Art. 17
Verifica dell'accuratezza dei dati
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore
ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2
equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno
precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati
comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di
controllo indipendente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di
apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli
idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di
caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un
organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della
documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14,
paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di
conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per
l'anno precedente.
Art. 18
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n.
517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19,
paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonche' su
quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA
elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre
di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a
effetto serra.
Art. 19
Etichettatura
1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e
5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche
in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2068.
Art. 20
Adempimenti delle Camere di commercio
1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica
agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di
iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di
esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonche' gli
attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro
Stato membro di cui all'articolo 13.
2. Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro
telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande
presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica
agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo
pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro
telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta
nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identita' digitale o
credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.
5. Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri
documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro
telematico nazionale e dalla Banca dati.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 21
Disposizioni transitorie
1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento
(CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle
quali sono stati originariamente rilasciati.
2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai
sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attivita' di
installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla
scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette
apparecchiature fisse.
3. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento
(CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione,
riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e
rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra,
previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare
su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione
integrativa.
4. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del
regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita' di recupero di
gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano
validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono
conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066
esclusivamente per detta attivita'.
5. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento
(CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici
contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica
dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per dette attivita',
rilasciando una apposita certificazione integrativa.
6. Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di
certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo
massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati
devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti
di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n.
517/2014.
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, risultano gia' iscritte al Registro
telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o
attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato
rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato,
la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 23
Disposizioni finali e abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 2012, n. 43.
2. Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1
Allegato A
(di cui all'articolo 7, comma 1)
Requisiti degli organismi di certificazione
delle persone fisiche
1. Accreditamento
1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di
un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo
nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067,
delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti
attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di
condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:
a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5
tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano
ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di
CO2 equivalente;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
c) installazione;
d) riparazione, manutenzione o assistenza;
e) smantellamento.
In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione
della conformita' specifici per le quattro categorie di
certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2067.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo 7 dello stesso, affida un lavoro relativo alla
certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima
edizione applicabile).
1.2. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 10 del
regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un
accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte
dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in
base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle
persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita'
relative alle apparecchiature di protezione antincendio:
a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a
effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2
equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente
sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a
effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2
equivalente;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto
riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione;
e) smantellamento.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento
(CE) n. 304/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo 10 dello stesso, affida un lavoro relativo alla
certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima
edizione applicabile).
1.3. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in possesso di
un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo
nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066,
delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti
attivita' relative ai commutatori elettrici:
a) installazione;
b) assistenza, manutenzione o riparazione;
c) disattivazione;
d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori
elettrici fissi.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla
certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima
edizione applicabile).
1.4. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un
accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo
nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 306/2008, delle persone
fisiche addetto al recupero di taluni solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 306/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla
certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima
edizione applicabile).
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire
uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del
personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del
personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti
specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti
di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche
connesse.
Lo schema puo', ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare,
previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli
esami del personale.
Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed
amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per
competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita'
richieste.
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione
e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3
e/o 1.4 di essere qualificati come organismi che provvedono
all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio personale,
purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008.
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive
(valutazione iniziale/supplementare/straordinaria,
estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
Allegato B
(di cui all'articolo 8, comma 1)
Requisiti degli organismi di certificazione
delle imprese
1. Accreditamento
1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui
all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve
essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti,
processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in
base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2015/2067, dei seguenti servizi:
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e
smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in
possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo
nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti
servizi:
installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o
smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio
contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire
uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione
delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di
procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti
requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di
esecuzione della Commissione europea:
a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo
8, comma 1, per le attivita' che richiedono una certificazione, in
numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ;
b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato
nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha a
disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare
all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni
variazione del numero del personale certificato, del volume di
attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle
condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive
(valutazione iniziale/supplementare/straordinaria,
estensione, sorveglianza, rinnovo);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
(1) Per volume di attivita' previsto si intende il fatturato
specifico che non comprende quello generato dall'eventuale
acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni
€ 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che
l'impresa abbia una persona certificata
Allegato C
(di cui all'articolo 6, comma 1)
Requisiti degli organismi di valutazione della conformita' per il
rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di
formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n.
307/2008.
1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento (CE)
n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita', in possesso di un
accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065
(Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- ultima edizione applicabile) dall'organismo nazionale di
accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 307/2008:
all'erogazione di corsi di formazione per le persone addette al
recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno
schema per la valutazione della conformita' che preveda la
predisposizione da parte dell'organismo che rilascia l'attestazione
di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene
alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei
programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente
riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.