(GU n.75 del 31-3-2015)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della Direttiva (CE) n. 60 del 2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e s. m. i.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d’intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante “Interventi urgenti a favore delle popolazioni col pite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile” ed, in particolare, l’articolo che autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l’attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:
l’articolo 3, ove è previsto che le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile;
l’articolo 7, comma 3, ove è disposto che i piani di gestione rechino una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attività di regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l’articolo 19 inerente le “funzioni fondamentali dei comuni e modalità di servizio associato di funzioni e servizi comunali”;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” ed, in particolare, l’articolo 10;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, inerente gli “indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012 recante “Organizzazione del Dipartimento della protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, al n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - “protezione civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che, in attuazione della direttiva 2007/60/ CE, le regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedere alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile nell’ambito del piano di gestione delle alluvioni;
Ravvisata l’esigenza di fornire alle regioni specifici indirizzi operativi in relazione alle modalità di predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5 dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 49/2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22 gennaio 2015;
EMANA
i seguenti indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
Articolo unico
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1. Finalità
Lo scopo della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni è “istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità” (art.1). Tale direttiva, quindi, affronta l’argomento della gestione delle alluvioni nel suo complesso, vale a dire, sia la gestione nel “tempo reale” che nel “tempo differito”, così come definiti dalla Dir. P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza, e le misure nel tempo differito, tra cui interventi strutturali e vincoli territoriali, può concretizzarsi in un’efficace gestione delle alluvioni, così come previsto dalla direttiva 2007/60/CE, che dispone l’adozione di piani di gestione del rischio alluvione che “riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e, in particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato”.
L’articolo 7 del decreto legislativo 49/2010, decreto di recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti piani sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, ed in particolare le autorità di bacino distrettuali predispongono piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino, mentre le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
In tale ambito, la presente direttiva, emanata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al tempo reale.
A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49/2010, le presenti indicazioni operative individuano le informazioni che devono essere contenute nel piano di gestione in riferimento agli argomenti:
previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e provinciali;
regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente;
sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente.
Inoltre, vengono indicate le modalità per la predisposizione del piano di gestione in relazione alle ulteriori attività previste dal decreto legislativo 49/2010:
relazioni ed informazioni alla Commissione europea;
predisposizione del catasto degli eventi alluvionali;
obiettivi per il miglioramento della gestione del rischio alluvioni attraverso l’adozione di misure non strutturali.
Ciascuna struttura regionale di protezione civile predispone la parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale in accordo con le altre strutture regionali e la coordina con le altre regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui all’articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonché con la stessa Autorità di Distretto soprattutto in riferimento agli obiettivi di piano e alle misure.
Il Dipartimento della protezione civile predispone la parte del piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono descritte le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
In attuazione dell’articolo 8, del decreto legislativo 49/2010 ai fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni interessate predispone le sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali
Il Piano di gestione contiene la sezione relativa al sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico previsto a livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della direttiva 27 febbraio 2004 e s.m.i.
In particolare, data la natura distribuita, propria della struttura del sistema di allertamento a livello nazionale, ogni regione e provincia autonoma coinvolta nel Distretto idrografico riassume l’organizzazione del proprio sistema inserendo nel documento almeno la descrizione dei seguenti contenuti:
a) la normativa regionale sul sistema di allertamento, ovvero l’elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali relative al sistema di allertamento in vigore al momento della redazione del Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo chiaro che possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale;
b) la definizione degli scenari del tempo reale, ovvero la descrizione degli scenari di criticità idrogeologica e idraulica ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito riferimento ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di criticità;
c) la descrizione dei documenti di allertamento adottati a livello regionale in riferimento alla Dir. 27/02/2004, ovvero la descrizione dei bollettini e avvisi di criticità idrogeologica e idraulica disseminati a livello regionale, corredati da una breve guida alla consultazione degli stessi al fine di facilitarne la comprensione e l’interpretazione a livello di distretto idrografico.
Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei bollettini specifici per l’allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po ), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l’Ente responsabile dell’emissione degli stessi, predisporranno un unico documento descrittivo per la consultazione del bollettino esplicitando, in modo sintetico, le modalità di coordinamento e raccordo interregionale che ne permettono la compilazione, condivisione e diffusione.
d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a livello regionale, ovvero la descrizione sintetica della catena di allertamento dal livello regionale al livello locale in caso di previsione e/o imminenza e/o evento alluvionale in atto, con particolare riguardo alle modalità di diffusione e disseminazione dei bollettini/avvisi di cui alla lettera c) . Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei bollettini specifici per l’allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po ), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l’Ente responsabile dell’emissione degli stessi, predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure di disseminazione di livello interregionale.
e) la descrizione della sensoristica presente a livello regionale, ovvero la descrizione sintetica degli strumenti di monitoraggio: stazioni idrometeorologiche a terra, radar meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei dati adottata. Nel caso in cui siano presenti sensori di proprietà di enti di livello interregionale, le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l’ente stesso, cureranno la redazione di detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione.
3. Presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e provinciali
Con specifico riferimento al presidio territoriale idraulico, il Piano di gestione contiene:
a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una sintesi delle normative regionali sui presidi territoriali idraulici;
b) l’organizzazione dei presidi idraulici ovvero la descrizione della tipologia di organizzazione dei presidi idraulici dove viene evidenziata la scala territoriale alla quale operano (interregionale, regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco delle sedi presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili;
c) l’attività dei presidi idraulici, ovvero la descrizione dei servizi che vengono svolti dal presidio idraulico (rilevamento, monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a rischio e/o a punti critici con particolare riferimento alle criticità arginali. Descrizione delle modalità di attivazione in funzione dei livelli di allertamento. Descrizione del flusso di informazioni con il Centro funzionale decentrato e con gli altri soggetti competenti;
d) i soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici, ovvero l’elenco delle categorie di personale preposto al funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con ordini professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione delle attività di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in cui sia costituito un Presidio territoriale idraulico organizzato a livello di bacino idrografico (ad esempio per il bacino del fiume Po ), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l’ente responsabile dell’organizzazione del Presidio, predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure di attivazione e funzionamento a livello interregionale.
4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione
Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle piene in particolare per ciò che concerne la regolazione dei deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di laminazione, e la costituzione di Unità di comando e controllo.
Con specifico riferimento ai piani di laminazione, il Piano di gestione contiene:
a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino.
Elenco degli invasi presenti e loro principali caratteristiche, tra le quali: tipologia costruttiva, anno di costruzione, ente gestore, ente concessionario, volume di massimo invaso, quota di massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di laminazione, capacità complessiva degli scarichi di superficie e di fondo e usi concessori. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di pianificazione di emergenza per i territori a valle.
b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi sull’influenza degli invasi e dei piani di laminazione.
Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi delle loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi individuati come effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi.
Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni coinvolte nel bacino corredato da una descrizione sintetica del tipo di procedura definita, vale a dire statica o dinamica.
c) Unità di comando e controllo istituite.
Riferimenti normativi e descrizione sintetica della struttura delle Unità di comando e controllo istituite.
5. Supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente
Il Piano di gestione contiene una dettagliata descrizione della corrispondenza tra livelli di criticità previsti e/o in atto, livelli di allerta, e l’associazione di tali livelli con l’attivazione delle fasi operative a livello regionale.
Il Piano reca, inoltre, la descrizione di come il sistema di allertamento viene inserito nelle procedure di pianificazione di emergenza nell’ambito del rischio idraulico.
6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, hanno l’obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile redatti in coerenza con quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008.
I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell’articolo 7 del decreto legislativo 49/2010, debbono contenere una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico di cui all’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 da effettuarsi a cura degli organi di protezione civile.
La sintesi dei contenuti dei piani di emergenza nel piano di gestione ha il fine di rappresentare unitariamente come viene affrontato un evento critico di tipo idraulico.
Ciò richiede, quindi, la descrizione delle attivazioni ed attività di gestione dell’emergenza da parte degli organi di protezione civile preposti, tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i livelli di allerta e le fasi operative.
Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali inerenti la pianificazione di emergenza riporta l’inquadramento territoriale, con gli elementi utili alla elaborazione degli scenari e alla valutazione del rischio idraulico, e le informazioni sulla presenza di opere idrauliche (dighe o sbarramenti, argini, casse di espansione, briglie ecc.) rilevanti per la pericolosità e per la mitigazione del rischio.
Per l’individuazione di possibili scenari di riferimento e del relativo impatto sul territorio si tiene conto:
i) della mappatura di pericolosità e di rischio, elaborate dall’Autorità di Bacino nell’ambito dei PAI vigenti o delle mappe predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/ CE qualora più gravose, e di ulteriori dati conoscitivi di dettaglio eventualmente disponibili, incluse le alluvioni recenti. A tal proposito si rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di ritorno generalmente maggiori di venti anni che nel sistema di allertamento corrispondono indistintamente a uno scenario di criticità elevata;
ii) dei punti critici (ad es. opere di attraversamento - pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d’acqua, attraversamenti con insufficiente sezione di deflusso/sponde in erosione/bruschi cambiamenti di sezione) e interferenze con le infrastrutture di mobilità (ad es. sottopassi), individuati anche tenendo conto specificatamente delle condizioni di criticità delle strutture arginali;
iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi.
Inoltre, è presente una descrizione generale degli elementi del Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione di un evento idraulico e alla definizione del modello di intervento. In particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi di risposta all’emergenza, quali la presenza di accordi tra amministrazioni per la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d’intesa tra amministrazioni locali, statali e strutture operative), l’organizzazione del sistema di allertamento e i relativi flussi di comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul territorio.
Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti per la gestione coordinata dell’emergenza e riporta le procedure, suddivise in diverse fasi operative previste nel Piano, per l’attuazione delle attività in base alle caratteristiche e all’evoluzione dell’evento. La corretta pianificazione favorisce l’utilizzo razionale delle risorse e il coordinamento delle attività e dei soggetti competenti sul territorio.
Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire per la gestione dell’emergenza, assegnando agli operatori delle diverse aree di intervento individuate, secondo competenza, le relative azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi operative che vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai Centri Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio.
Il passaggio da una fase operativa a quella superiore ovvero a quella inferiore viene disposto dall’Autorità competente sul territorio.
Sono riportate, dunque, sinteticamente l’organizzazione del sistema e le attività previste in fase di pianificazione di emergenza volte a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito elencati, in caso di un evento alluvionale:
a) salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed eventuale evacuazione);
b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria);
c) monitoraggio dei fenomeni e dell’evolversi dell’emergenza;
d) coordinamento delle attività di emergenza;
e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio;
f) verifica della funzionalità delle telecomunicazioni;
g) informazione alla popolazione;
h) ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico;
i) ripristino dei servizi essenziali;
j) censimento del danno;
k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale;
l) rapporto con gli organi di informazione.
La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui al comma 5, dell’articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 si esplica, quindi, nella ricognizione dei piani di emergenza esistenti nell’ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni regionali, provinciali, intercomunali, comunali e degli enti che, a vario titolo, effettuano attività finalizzate anche alla protezione civile nel contesto del territorio interessato dalla pianificazione di gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di servizi e consorzi di bonifica).
7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
In attuazione del disposto dell’articolo 13 del decreto legislativo 49/2010 che sancisce che le regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, il Dipartimento della protezione civile crea sul proprio sito web - d’intesa con le regioni - una sezione dedicata all’allertamento meteo-idro nella quale è possibile consultare, in una sintesi nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di protezione civile e delle valutazioni di criticità nonché le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici.
In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere pubblicato:
a) ogni giorno, entro le ore 15,00, il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno di emissione e per il giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo;
b) ogni giorno, entro le ore 16,00, il bollettino di Criticità Nazionale che sintetizza le valutazioni di criticità dei Centri funzionali decentrati con l’obiettivo di fornire ai cittadini e alla Commissione europea il quadro completo delle criticità attese su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il Dipartimento dà notizia degli avvisi meteo diramando comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella sezione dedicata all’allertamento meteo-idro.
Nella stessa sezione dovrà essere consultabile una pagina web che raccoglie i link dei siti web delle regioni, nei quali vengono pubblicati:
a) bollettini di vigilanza meteorologica e avvisi di Condizioni meteorologiche avverse;
b) bollettini di criticità idrogeologica e idraulica e avvisi di criticità idrogeologica e idraulica;
c) allerte in corso.
Le regioni e province autonome hanno cura di comunicare tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o modifiche degli indirizzi web relativi a tali siti.
8. Catalogo degli eventi alluvionali
Il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione una piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e visualizzati i dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre autorità competenti, nonché sarà possibile permettere anche l’attività di inserimento, validazione e visualizzazione di nuove informazioni relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi a disposizione della Commissione europea.
Le modalità di alimentazione saranno definite da specifiche intese tra le varie strutture regionali competenti e le autorità di distretto.
Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database centrale progettato secondo le indicazioni del documento “TECHNICAL SUPPORT IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC) A USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS”.
9. Obiettivi e misure
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 “nei piani di gestione …. sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone a rischio …. evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.”
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni inerenti il sistema di allertamento, ciascuna regione definisce i propri obiettivi di gestione del rischio, intesi come il rafforzamento del sistema di protezione civile e l’incremento della resilienza delle comunità, raggiungibili attraverso l’adozione di interventi non strutturali.
In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati sull’utilizzo e il miglioramento continuo di misure non strutturali, tra cui:
a) la previsione e la gestione in tempo reale delle piene attraverso il sistema di allertamento;
b) la pianificazione di emergenza e le relative attività esercitative di verifica;
c) la formazione degli operatori di protezione civile;
d) l’informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.
Tali obiettivi e misure non strutturali definiti da ciascuna regione devono essere coordinati con le altre regioni afferenti al medesimo distretto e con l’autorità di distretto stessa al fine di condividere un unico documento nel quale concordare le tipologie delle misure e distinguere le responsabilità di attuazione.
10. Informazione e consultazione del pubblico
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 49/2010 ed in relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente direttiva, le regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, d’intesa con le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, mettono a disposizione del pubblico la parte di propria competenza del Piani di gestione del rischio alluvioni e promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione.
11. Disposizioni finali
Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia.
All’attuazione delle presente direttiva si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.