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Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2007, n. 254

Decreto-Legge 30 Ottobre 2007 n. 180

Differimento  di  termini  in  materia  di  autorizzazione  integrata ambientale e norme transitorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed urgenza di prorogare il
termine  massimo  di  legge  che le amministrazioni competenti devono
assegnare  per  l'attuazione  delle  prescrizioni dell'autorizzazione
integrata  ambientale  negli  impianti  esistenti  per  i  quali tale
autorizzazione  e'  concessa, nonché disciplinare in via transitoria
la  prosecuzione dell'attività' degli stessi impianti, nelle more del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

                              E m a n a

                      il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

                       Differimento di termine

  1.  All'articolo 5,  comma 18,  del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le  parole:  "30 ottobre  2007" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2008".

        
      
                               Art. 2.

                        Normativa transitoria

  1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
di  cui  al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti
gia'  in  esercizio,  per  i  quali  sia stata presentata nei termini
previsti   la   relativa   domanda,  possono  proseguire  la  propria
attivita',  nel  rispetto  della normativa vigente o delle condizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore gia' rilasciate;
tali  autorizzazioni  si ritengono implicitamente prorogate sino alla
scadenza  del  termine  fissato  dal  provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

        
      
                               Art. 3.

                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Pecoraro      Scanio,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Bersani,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella




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