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Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304

Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di porre rimedio
alla   frammentarieta'   e  alla  lacunosita'  del  quadro  normativo
necessario  per  fronteggiare  le emergenze nel settore delle risorse
idriche, nonche' in tema di tutela ambientale;
  Considerato   che   occorre   assicurare   la   continuita'   e  la
funzionalita'   dell'esercizio  delle  delicate  funzioni  di  alcuni
organismi  istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale
e  della  protezione  civile,  anche  con  riferimento  al tempestivo
svolgimento   delle   procedure  di  autorizzazione  all'apertura  di
impianti  di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonche'
in  funzione  di  un  piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle
acque;
  Considerato  che  non  risulta  ulteriormente prorogabile l'attuale
sospensione  dell'attivita'  delle  Autorita'  di  bacino  e  che  va
convalidata  l'attivita'  posta in essere dalle stesse e disciplinato
il  periodo  di  transizione  sino all'adozione della nuova normativa
prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  Considerata  l'urgenza  di  garantire  la  certezza  del diritto in
relazione  al  diffuso  contenzioso  in  materia di danno ambientale,
nonche'  agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento
dell'ulteriore  danno  ambientale  provocato, con riferimento ai siti
contaminati di interesse nazionale;
  Ritenuto   che   occorre  predisporre  misure  indilazionabili  per
assicurare  la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel
sistema   della   tutela   ambientale,  evitando  la  dispersione  di
professionalita'   adeguate  e  garantendo  la  disponibilita'  delle
risorse finanziarie per il funzionamento;
  Ritenuto  necessario  un  differimento dell'entrata in vigore delle
disposizioni  concernenti  la  nuova tariffa integrata ambientale, in
relazione  all'imminente  scadenza del precedente regime transitorio,
nonche'  di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti
non  pericolosi  in  discarica,  per  consentire  la  gestione  delle
emergenze  in  atto  in  funzione  della  predisposizione di adeguate
misure  esecutive  e  dello  sviluppo  delle strutture impiantistiche
necessarie;
  Ritenuto   infine   che   occorra  urgentemente  modificare  alcune
disposizioni  concernenti  il  regime  delle  responsabilita' e degli
obblighi  del  produttore  in relazione ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto   con   i   Ministri   per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.


                         Autorita' di bacino
                        di rilievo nazionale


  1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo  170  del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more
della  costituzione  dei  distretti  idrografici  di cui al Titolo II
della  Parte  terza  del presente decreto e della eventuale revisione
della  relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui
alla  legge  18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
  2.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1,  sono  fatti  salvi  gli  atti  posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
  3.  Fino  alla  data  di  cui al comma 2, le Autorita' di bacino di
rilievo  nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli
obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai
fini  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.

        
      
                               Art. 2.


                          Danno ambientale


  1.  Nell'ambito  degli  strumenti  di  attuazione  di interventi di
bonifica  e  messa  in  sicurezza  di  uno  o  piu' siti di interesse
nazionale,  al  fine della stipula di una o piu' transazioni globali,
con una o piu' imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza
e  alla  quantificazione  degli  oneri  di  bonifica,  degli oneri di
ripristino,  nonche'  del  danno  ambientale  di cui agli articoli 18
della  legge  8  luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3
aprile  2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o
altri  enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento,
il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo',  sentita  la Commissione di valutazione degli investimenti e di
supporto  alla  programmazione e gestione degli interventi ambientali
(COVIS)  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   14  maggio  2007,  n.  90,  predisporre  uno  schema  di
contratto,  che  viene comunicato a regioni, province e comuni e reso
noto  alle  associazioni  ed  ai  privati interessati mediante idonee
forme   di   pubblicita'   nell'ambito   delle  risorse  di  bilancio
disponibili per lo scopo.
  2.  Entro  trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui
al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
  3.  Previa  assunzione,  sullo  schema  di  transazione, del parere
dell'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni,  una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  in  quanto  applicabile.  Le  determinazioni assunte
all'esito  della  conferenza  sostituiscono  a tutti gli effetti ogni
atto    decisorio    comunque    denominato   di   competenza   delle
amministrazioni  partecipanti,  o  comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
  4.  Acquisite  le  determinazioni  di  cui al comma 3, lo schema di
contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa
obbligata,  e'  trasmesso  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per  l'autorizzazione  da  parte  del  Consiglio  dei Ministri, sulla
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
  5.  La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme
allo  schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso  pendente  e  preclude ogni ulteriore azione per rimborso
degli  oneri  di  bonifica  e  di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  per  le  altre eventuali pretese
risarcitorie  azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per  i  fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi
gia'  stipulati  o  di cui sia comunque in corso, prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  procedimento per la
definizione transattiva della lite pendente.
  6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati   delle   obbligazioni   dagli  stessi  assunte  in  sede  di
transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni,
puo'  dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le
somme  eventualmente  gia'  corrisposte dai suddetti soggetti privati
sono  trattenute  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente
dovuti per i titoli di cui al comma 1.
  7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni
di  cui  al  presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare, per le
finalita'   previamente   individuate   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure
di  cui  alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  se  il  danno ambientale e' quantificabile in un ammontare
uguale  o  superiore  a  dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei
competenti  uffici  dirigenziali  generali  se  l'ammontare del danno
ambientale e' inferiore.
  9.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        
      
                               Art. 3.


                Funzionalita' dell'Istituto superiore
              per la protezione e la ricerca ambientale


  1.  L'articolo  1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega   effetto   nei   confronti  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA) fino al completamento
delle  relative  procedure, a condizione che le stesse siano concluse
entro il 31 dicembre 2009.
  2.  Nel  limite  delle  disponibilita'  dei  posti di cui al citato
articolo  1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA
e'  autorizzato  ad  assumere  il  personale  risultato  vincitore di
concorsi  pubblici  a  tempo  indeterminato  inserito  in graduatorie
ancora vigenti e non ancora assunto.
  3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse  con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e'
autorizzato,  con  oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi
del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

        
      
                               Art. 4.


           Continuita' operativa della commissione tecnica
                 di verifica dell'impatto ambientale


  1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio
finanziario   le   risorse  occorrenti  per  il  funzionamento  della
Commissione  tecnica  di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
di  cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n.  90,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, sulla proposta del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, le
occorrenti   variazioni   di  bilancio  sulla  corrispondente  unita'
previsionale  di  base,  a  titolo  di anticipazione e nei limiti del
trenta  per  cento  delle  somme  impegnate per le medesime finalita'
nell'anno  precedente,  con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2,
comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato
di   previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.

        
      
                               Art. 5.


                     Tariffa per lo smaltimento
                         dei rifiuti urbani


  1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
   b)  alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  2.  All'articolo  195,  comma  2,  lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

        
      
                               Art. 6.


                    Rifiuti ammessi in discarica


  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio  2003,  n.  36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

        
      
                               Art. 7.


             Apparecchiature elettriche ed elettroniche


  1.  All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per
le   sole   apparecchiature   elettriche  ed  elettroniche  destinate
esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai
fini  degli  articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e'
considerato  produttore  chi  fornisce  finanziamenti  esclusivamente
sulla  base  o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
  2.  All'articolo  20,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio
2005,  n.  151,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».

        
      
                               Art. 8.


            Disposizioni in materia di protezione civile


  1.  Per  fronteggiare  in  termini  di  somma  urgenza  le esigenze
derivanti  dalle  situazioni  emergenziali  oggetto  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 18 dicembre 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e'
autorizzata  la  spesa  di  100  milioni  di  euro,  da  assegnare al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2.  Alla  ripartizione  delle risorse di cui al comma 1 si provvede
con  ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente  a  100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e' sostituito dal seguente:
  «5-bis.  Ai  fini  del  rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i
Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli
articoli  60  e  61  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo   333  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,
rendicontano,  entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun
esercizio  e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando
la  provenienza  dei  fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di
spesa,  secondo  uno  schema  da  stabilire  con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del presente comma. Il rendiconto contiene anche
una  sezione  dimostrativa  della  situazione  analitica dei crediti,
distinguendo  quelli  certi  ed  esigibili  da  quelli  di  difficile
riscossione,  e  dei  debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate  assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione  della  relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata
anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre
2007.  Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di
cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati
dal  commissario  ad  uno  o  piu'  soggetti  attuatori. I rendiconti
corredati  della  documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi  controlli,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  - Ragionerie
territoriali  competenti  e  all'Ufficio  bilancio e ragioneria della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Le ragionerie territoriali
inoltrano  i  rendiconti,  anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione  a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e  all'ISTAT.  Per  l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».

        
      
                               Art. 9.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare

                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione

                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano





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