Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2010, n. 59
Legge 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente
decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi
fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorità' competente
a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano