Testo coordinato, da ultimo con: L.R. 29.07.2010, n. 31
*****
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la
seguente legge:
Articolo 1
Oggetto della normativa
1. La Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 152/99 e s.m. e in
attuazione dell'art. 45 disciplina il regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie
servite o meno da impianti di trattamento di acque reflue
urbane.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si
applica il D.Lgs. 152/99 e s.m..
Articolo 2
Autorità competente
1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e
al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale
competente per territorio, tranne che per gli scarichi
recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il
Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi
previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo
n. 152/2006. (1)
2. Le amministrazioni provinciali disciplinano il
regolamento delle funzioni amministrative inerenti il
rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.
3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i
Comuni nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/2006, disciplinano il regolamento
delle funzioni amministrative per il rilascio delle
autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il
regolamento è sottoposto, ai sensi dell'articolo 107, comma
2, del decreto legislativo n. 152/2006 all'approvazione
preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale. (1)
4. In particolare i regolamenti disciplinano:
a) modalità di presentazione delle domande;
b) schede tecniche e documenti da allegare;
c) le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzative
(rinnovo, diffida, sospensione, revoca) comprensive delle
spese e tributi da sostenere.
5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di
controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n.
103 (Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque
reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e
successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione
delle spese). (1)
6. Ogni variazione delle caratteristiche dello scarico e
ogni interruzione o malfunzionamento dell'impianto di
trattamento devono essere comunicati all'Autorità
competente.
-----
(1) Il comma è stato da ultimo così
sostituito dall'art. 7, L.R. 29.07.2010, n. 31, con decorrenza dal 31.07.2010.
Articolo 3
Regime Autorizzatorio
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ai
sensi dell'art. 45 D.Lgs. 152/99 e s.m.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubbliche
fognature l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla comunicazione
al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Gestore del Servizio
Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma
5, del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi previsti dall'art. 148
comma 5, D.Lgs 152/06 dell'allaccio. (1)
3. La richiesta di autorizzazione, contenente la
necessaria documentazione tecnica in rapporto a tutti gli elementi
esecutivi che caratterizzano lo scarico, dovrà indicare il programma ed
i tempi di adeguamento degli scarichi, ove necessario, ai limiti ed alle
prescrizioni stabilite con la presente legge; in particolare la
documentazione dovrà contenere la precisazione delle caratteristiche
qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del corpo ricettore
e dell'impianto e la descrizione dei presidi depurativi.
4. L'Autorità competente può, nel rilasciare
l'autorizzazione, assegnare, per la messa a punto dei presidi depurativi
durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà
superare 3 mesi dall'attivazione dello scarico.
5. Nella fase di avvio non si applicano le sanzioni
amministrative dell'art. 54 del D.Lgs. 152/99.
6. La Provincia provvede entro 90 gg. dalla ricezione
della domanda completa di tutti i documenti necessari.
7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal
rilascio.
8. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto
il rinnovo.
9. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
-----
(1) Il comma, prima modificato dall'art. 7, L.R. 24.11.2008,
n. 17, è stato, da ultimo, così modificato dall'art. 7, L.R.
29.07.2010, n. 31, con decorrenza dal 31.07.2010.
Testo previgente: "2. Per gli scarichi di acque reflue
domestiche in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico
è sostituita dalla comunicazione al Gestore del Servizio Idrico
Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'art. 148 comma 5,
D.Lgs 152/06 dell'allaccio.".
Articolo 4
Disciplina autorizzativi
degli scarichi
1. Acque reflue domestiche (art. 27 c.
4 D.Lgs. 152/99 e sm)
1.1 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono
sempre ammessi in pubblica fognatura, purché osservino i regolamenti
emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura; qualora
tale regolamento non sia stato emanato, l'autorità locale vi provvede
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.2 Dalla data di entrata in vigore della presente
normativa non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche
fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature
medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ente gestore della
pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche.
1.3 Per zone servite da pubbliche fognature si
intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad
una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica
fognatura.
1.4 Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti
in tali zone ed aventi recapito diverso devono esser allacciati alle
pubbliche fognature entro il termine perentorio di due anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
1.5 Qualora la pubblica fognatura non possa essere
raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni
privati, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può esser
autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla
normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare
concessione edilizia.
[1.6 Possono essere autorizzati i medesimi scarichi che
abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, purché dotati di sistemi
depurativi che assicurino il rispetto dei limiti di cui alle tabelle 1 e
2 dell'Allegato 5 del decreto (salvo i limiti più rigorosi stabiliti dal
Piano Tutela acque).] (1)
1.7 Sono da intendersi edifici isolati adibiti ad uso
abitativo, ai fini della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 54 del
medesimo decreto, quelli che non possono collegarsi alle reti fognarie
per i predetti motivi.
1.8 Per gli scarichi di acque reflue domestiche di
civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo
comunicazione di mutate condizioni dello scarico.
2. Reti fognarie
[2.1 I limiti di cui alle tabelle dell'allegato 5 del
D.Lgs. si applicano per tutti gli scarichi anche al di sotto dei 2000
abitanti (salvo i limiti più rigorosi del Piano di Tutela).] (1)
3. Utilizzazione agronomica (art. 38)
3.1 L'utilizzazione agronomica delle acque reflue
provenienti da imprese agricole, assimilabili alle acque reflue
domestiche, deve essere comunicata al Comune 40 giorni prima. Per quanto
attiene alla utilizzazione agronomica delle acque reflue e degli
scarichi dei frantoi oleari, si fa riferimento alla legge 11 novembre
1996, n. 574.
3.2 Si devono osservare le cautele igienico sanitarie
previste nell'"Allegato A".
3.3 E' vietato lo spandimento delle stesse nelle aree
individuate nell'"Allegato B".
3.4 Resta comunque, la facoltà dell'Autorità
competente di autorizzare forme diverse di smaltimento in caso di
certificata impossibilità di adeguamento alle norme tecniche previste
dalla normativa vigente. Tale facoltà può essere esercitata qualora si
comprovi che non c'è aumento dell'inquinamento e pericolo per la salute
pubblica.
-----
(1) Comma abrogato
Articolo 5
Disposizioni transitorie e
finali
1. Fatti salvi i procedimenti
amministrativi già definiti, non si dà ulteriore corso alle sanzioni per
le violazioni contestate o in corso di contestazione antecedentemente
all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e che fanno riferimento alla
disciplina degli scarichi di cui al comma tredici dell'art. 15 della L.
319/76 e sm. Tale disposizione si applica anche per le altre violazioni
di cui all'art. 21 e 22 della Legge 319/76 e s.m. (1)
Per le violazioni successive all'entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 152/99 e fino alla data di approvazione della
presente legge si applica 1/20 (un ventesimo) del minimo della sanzione
prevista.
1bis - La riduzione ad un ventesimo della sanzione per
gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata
fino al 31.12.2005. (2)
2. Ai fini del D.Lgs. 152/99, si considerano conformi
al regime autorizzatorio previgente gli scarichi per i quali,
all'entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata
richiesta di autorizzazione con istruttoria in corso.
3. L'istruttoria è in corso ove la Provincia non abbia
espressamente archiviato la pratica.
[4. Fino all'adozione di successiva disciplina, si
applica il minimo della sanzione prevista dal decreto.] (3)
---------
(1) Il periodo è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 10.08.2002, n. 21
(2) Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 13.02.2003, n. 1
(3) Comma abrogato
Articolo 6
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Allegato A
Cautele igienico-sanitarie
ed ambientali
L'utilizzazione agronomica dovrà essere
effettuata in modo da assicurare un'idonea dispersione ed
innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il
suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.
E' vietato lo spandimento sul suolo adibito ad uso
agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione
animale, è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o
bioaccumulabili.
Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno
evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione
dei liquami.
Lo spandimento, inoltre, non dovrà produrre
inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica e la
diffusione di aereosoli.
Per quanto non previsto dalla presente disciplina si
applicano le disposizioni contenute nell'allegato n. 5 della delibera
del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
Allegato B
Divieto di spandimento
Lo spandimento è vietato:
1. nelle aree urbane;
2. nelle aree di cava;
3. nelle aree di protezione ai pozzi di alimentazione
idrica ad uso civile;
4. nelle superfici golenali;
5. nelle aree ricoperte da bosco;
6. nelle aree calanchive;
7. nelle aree franose o geologicamente instabili;
8. nelle aree costituenti casse di espansione
fluviale;
9. nei parchi e nelle riserve naturali, con esclusione
delle aree agricole interne ad essi, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite dagli organi competenti.
10. nei terreni situati a distanza inferiore a
trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque
destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
11. nei terreni situati a distanza inferiore a
duecento metri dai centri abitati;
12. nei terreni investiti da colture orticole in atto;
13. nei terreni in cui siano localizzate falde che
possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e
comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità
inferiore a dieci metri;
14. nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e
inondati.