AREE TEMATICHE
Legge Regionale Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 1
Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n. 60 e
interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle
pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)
BUR 21 febbraio 2003, n.5
Testo coordinato, da ultimo con: L.R. 03.11.2015, n. 36
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Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
Articolo 1
Interpretazione autentica
1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60,
come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è
interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti
si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle
relative somme.
Articolo 2
Integrazione all'art. 5 della L.R.
60/2001
1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il
comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis - La riduzione ad
un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del
D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005".
Articolo 3
Irrogazione delle sanzioni
1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 133
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad
eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo.
(1)
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
sono versate nei bilanci delle province e sono destinate agli
interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli
impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano
d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi
dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano
di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio
Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla
Provincia territorialmente competente l'elenco aggiornato degli
interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di
mancato rispetto del termine trova applicazione l'articolo 152 del
D.Lgs. 152/2006. (2)
[3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di
prevenzione e di risanamento.] (3)
Articolo 4
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
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(1) Il comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 29.07.2010, n. 31, con decorrenza dal
31.07.2010.
Testo previgente: "1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia
competente per territorio.".
(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 7, L.R. 03.11.2015, n. 36, con decorrenza dal 07.11.2015.
Testo previgente: "2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per
essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici.".
(3) Il comma è stato abrogato dall'art. 7, L.R. 03.11.2015, n. 36, con decorrenza dal 07.11.2015.