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Legge Regionale Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 1

Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)

BUR 21 febbraio 2003, n.5

Testo coordinato, da ultimo con: L.R. 03.11.2015, n. 36

*****

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Articolo 1
Interpretazione autentica

1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme.

Articolo 2
Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001

1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis - La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005".

Articolo 3
Irrogazione delle sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. (1)
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006. (2)
[3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento.] (3)

Articolo 4
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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(1) Il comma è stato così sostituito dall'art. 7, L.R. 29.07.2010, n. 31, con decorrenza dal 31.07.2010.
Testo previgente: "1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio.".
(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 7, L.R. 03.11.2015, n. 36, con decorrenza dal 07.11.2015.
Testo previgente: "2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici.".
(3) Il comma è stato abrogato dall'art. 7, L.R. 03.11.2015, n. 36, con decorrenza dal 07.11.2015.

 


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