Testo coordinato, da ultimo con: L.R. 29.11.2021, n.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo
1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142
del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in
materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto
delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per
assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle
disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e
successive modifiche, con la presente legge disciplina
l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato -di seguito
denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque
reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli usi industriali delle acque gestite
nell'ambito del Servizio.
2. La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di
favorire la definizione di un governo pubblico e
partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di
garantirne un uso sostenibile e solidale.
3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché
non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello
Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso
delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i
diritti delle generazioni future.
4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed
al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente,
l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi
dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le
risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne
pregiudichino la qualità.
5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è
delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di
seguito denominato ATUR -coincidente con l'intero territorio
regionale.
6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della
nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il
soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato
ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato),
competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi
dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R.
2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e
successive modifiche e da altra normativa di settore, agli
Enti d'Ambito soppressi.
7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che
all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove
l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui
al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane
l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a
condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio.
L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le
funzioni di regolazione generale e di controllo sulla
gestione. (7)
8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la
gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio
regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed
unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle
diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si
svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla
base di principi e criteri unitari che garantiscono
l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio
sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui
gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi
comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla
presente legge in riferimento alla gestione unitaria del
Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche
condizioni di efficienza che rendono la gestione in house
comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio
nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di
gestione. L'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia
amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una
contabilità separata rispetto a quella della Regione
Abruzzo. Lo Statuto dell'ERSI
è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo. (10)
9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il
Consiglio Direttivo, il
Direttore generale, il Revisore dei Conti.
Il Presidente dell'ERSI è
nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente
Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta
regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle
disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6,
comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica) convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente
dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del
Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da
ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta
giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i
componenti sono designati dai Presidenti delle Province.
Tutte le cariche del Consiglio
Direttivo sono gratuite. Il Presidente è il
rappresentante legale dell'Ente,
il Consiglio Direttivo ha
poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha
poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché
ogni più ampio potere di gestione dell'Ente. Il Revisore
dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità
di cui al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale
24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.
(8)
9 bis. Al Revisore dei
Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura
pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina
statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province
in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia
demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto
dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico
dell'ERSI da disposizioni di legge. (11)
9 ter. Al Presidente, ai componenti del Consiglio
Direttivo ed al Revisore dei Conti è riconosciuto il
rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate,
nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da
adottare secondo le disposizioni di legge. (11)
10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è
istituita l'assemblea dei sindaci -di seguito denominata
ASSI- per l'esercizio delle competenze nelle materie
assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e
regionale, in particolare i compiti di organizzazione del
Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di
scelta della forma di gestione, di determinazione e
modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della
gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base
provinciale e si articola nei subambiti territoriali
corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli
soggetti gestori che operano nella Regione. L'Assemblea dei
Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province
che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente
nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel
comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono
determinate tenendo conto di tale integrazione. La
partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita. (1)
11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e
territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria
pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI. Per la validità
dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea
con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei
presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua
competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso
in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti
e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono
ridotti a quindici giorni. (4)
12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della
Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il
regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la
disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui
al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è
trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed
entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua
pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il
regolamento entro il termine previsto, il Presidente della
Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta
giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il
Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
emanato su proposta del componente della Giunta competente
per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina
di un commissario ad acta le cui spese sono poste
solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.
13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente
della Provincia di riferimento, in caso di mancata
convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del
Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta
giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al
comma 19, per deliberare il proprio regolamento.
14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di
pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI,
che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L'ERSI
coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni
delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di
mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio
regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale
competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e
non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da
parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso
favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci
in via definitiva nel termine perentorio su indicato. (2)
(5)
15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di
pianificazione e di programmazione del Servizio, in
particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante
delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149
del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la
forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le
Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro
gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi
convenzionali da parte dei gestori. (6)
16. In conformità alla normativa vigente, il controllo
analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall'ERSI
ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [Il
controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia
gestionale del soggetto gestore, attraverso parere
obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in
house.] (3)
17. Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di
competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60)
giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI,
previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni,
provvede ad adottare gli atti.
18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i
termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi
precedenti sono ridotti della metà.
19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed
economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi
i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di
cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio
1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze
e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito
soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale viene nominato un
Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in
base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si
avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far
fronte alle necessità organizzative e di supporto delle
strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente
d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il
Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare
la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di
competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al
controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in
particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo
tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica
dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.
20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per
l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri
necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei
Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in
base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei
Soci, al Consiglio Direttivo
ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e
seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare
provvede, disciplinandone le modalità, all'aggiornamento ed
all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere
obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR è
articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti
gestori attivi sul territorio regionale al momento
dell'entrata in vigore della presente legge. (12)
21. La durata dell'incarico
commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente
operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario è
individuato nella persona del Direttore del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo
Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle
attività afferenti alla gestione delle risorse idriche,
ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente
ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga
esperienza. (9)
22. La Giunta regionale, sentiti la competente
Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove
costituiti, predispone la proposta di regolamento di
esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni
dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere
si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato
espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla
richiesta.
23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito
esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale
vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l'ERSI non
sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche,
al solo fine di garantire la continuità delle funzioni
svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale
adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la
Commissione del Consiglio regionale competente, che si
esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni
successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere
si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione
consiliare non si pronunci nel termine perentorio su
indicato.
24. Le spese di funzionamento della struttura
organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le
dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai
sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive
modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della
struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa
del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e
successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto
Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito
nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare
forme di versamento automatico delle spese di funzionamento,
dietro presentazione di apposito documento contabile, a
favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto
- R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di
pagamento di istituto di credito abilitato.
24-bis. L'ERSI, in coerenza con l'articolo 1, comma 557 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)), può servirsi dell'attività lavorativa di
dirigenti e dipendenti di altre amministrazioni purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (13)
25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a
trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di
cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per
l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla
richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine
perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in
via sostituiva acquisire i dati direttamente presso gli
uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei
dati configura un inadempimento grave della Convenzione di
affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore.
Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione
gestionale ed economica del soggetto affidatario del
Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla
stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di
trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI
ad acquisire, in via sostituiva, i dati direttamente presso
gli uffici del Soggetto gestore.
26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico
Integrato è previsto che: la mancata adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito
amministrativo; il dirigente responsabile di tali
adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto
gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di
tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento
dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione
ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa
pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata
adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre
inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della
Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la
nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia
lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la
responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto
tale atto.
27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico
Integrato è previsto che l'inadempimento grave della
Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su
richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma
19, la responsabilità amministrativa e la conseguente
rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato
gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione
degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla
Convenzione di affidamento del Servizio.
28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che
fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e
seguenti del codice civile, la loro gestione può essere
affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata
la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla
detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società
di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle
opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il
Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla
legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina
le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni
per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo
cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti
Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli
stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario
conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che
è demaniale, indisponibile e non trasferibile.
29. Nell'ordinamento regionale sono recepite le
disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge
26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie”.
30. Quanto non previsto nella presente legge è
disciplinato con legge organica regionale di settore da
adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
31. In attuazione della presente legge nessun soggetto
può compiere atti che possono incidere in maniera permanente
sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione
referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24
del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.
32. Dall'entrata in vigore della presente legge sono
abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997
(Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse
idriche)), l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13
gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di
cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della
legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del
Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma
95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre
2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque
abrogate le norme non compatibili con quelle della presente
legge.
33. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
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(1) I periodi "L'Assemblea dei Sindaci è integrata dai
Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del
soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia.
Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei
regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo
conto di tale integrazione.", contenuti nel presente comma,
sono stati aggiunti dall'art. 5, L.R. 17.07.2012, n.
34 (B.U.R. 25.07.2012, n. 40), a decorrere dal 26.07.2012.
(2) Le parole "superando eventuali contrasti", contenute
nel presente comma, sono state aggiunte dall'art. 5, L.R.
17.07.2012, n. 34 (B.U.R. 25.07.2012, n. 40), a decorrere
dal 26.07.2012.
(3) Le parole tra parentesi quadre sono state
soppresse dall'art. 5, L.R. 17.07.2012, n. 34 (B.U.R.
25.07.2012, n. 40), a decorrere dal 26.07.2012.
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 28.03.2013,
n. 50 ha dichiarato la incostituzionalità delle parole
riportate tra parentesi quadre.
(4) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma,
limitatamente alle parole "e vincolanti" (C. Cost.
28.03.2013, n. 50)
(5) E' costituzionalmente illegittimo il presente
comma, limitatamente alle parole "e vincolante" (C. Cost.
28.03.2013, n. 50)
(6) E' costituzionalmente illegittimo il presente
comma, limitatamente alle parole "e vincolante" (C. Cost.
28.03.2013, n. 50)
(7) Il comma è stato così modificato
dall'art. 6, L.R. 10.03.2015,
n. 5 (B.U.R. 11.03.2015, n. 25) con decorrenza dal
12.03.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "7.
La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che
all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove
l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui
al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane
l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a
condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e
previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al
successivo comma 19.".
(8) Il comma è stato
da ultimo così modificato dall'art. 6, L.R. 23.06.2016, n.
18 (B.U.R. 01.07.2016, n. 95) con decorrenza dal 02.07.2016.
(9) Il comma è stato così sostituito dall'art. 11,
L.R. 19.01.2016, n. 5 (B.U.R. 22.01.2016, n. 11) con
decorrenza dal 01.01.2016.
(10) Il comma è stato così modificato dall'art. 3, L.R.
13.04.2016, n. 11 (B.U.R. 14.04.2016, n. 59) con decorrenza
dal 15.04.2016.
(11) Il comma è stato aggiunto
dall'art. 6, L.R. 23.06.2016,
n. 18 (B.U.R. 01.07.2016, n. 95) con decorrenza dal
02.07.2016.
(12) Le parole "Consiglio
di Amministrazione", contenute nel presente comma, sono
state così sostituite dalle seguenti parole "Consiglio
Direttivo" dall'art. 6, L.R. 23.06.2016, n. 18 (B.U.R.
01.07.2016, n. 95) con decorrenza dal 02.07.2016.
(13) Il comma è stato aggiunto dall'art. 34, L.R.
29.11.2021, n. 23, con decorrenza dal 02.12.2021.