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AREE TEMATICHE

Emilia-Romagna - Delibera Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198

Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola  

BUR 19 ottobre 2010, n. 141  (Parte Seconda)  

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009”;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- i Decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e Tutela del territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 9/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

- la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 “Disciplina della prevenzione e riduzione intergrate dell’inquinamento”;

- la Legge Regionale n. 26 del 23.12.2004 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14.11.2007 oggetto n. 2130: “Approvazione del piano energetico regionale”;

- la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;

- la Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4;

- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”;

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

- il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energie”

- la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione alla direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”

- la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”;

- le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” approvati in via definitiva dalla Conferenza Unificata l’08 luglio 2010;

Considerato:

- che la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE impongono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica e che, tra le fonti energetiche rinnovabili, è inclusa anche la biomassa;

- che secondo la direttiva 2003/30/CE e il D.Lgs. n. 387/2003 per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

- che la Comunità Europea ha, in particolare, posto tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020:

  1. la riduzione della quota di emissioni di CO2 del 20%,
  2. la produzione di una quota complessiva di energia da fonte rinnovabile pari al 20% del consumo finale lordo di energia;

- che il libro verde (Green Paper) sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione Europea adottato dalla Commissione europea:

  1. chiede di ridurre il conferimento di rifiuti costituiti da biomasse (c.d. biowaste) in discarica; di incentivarne il recupero come ammendanti nonché di utilizzarli come fonte di energia rinnovabile;
  2. afferma che i rifiuti organici biodegradabili inceneriti sono considerati combustibile “rinnovabile” a zero emissioni di Co2 (carbon neutral) nel senso previsto dalla direttiva 2001/77/CE sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

- che il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha espresso parere sul libro verde nel senso che il trattamento dei rifiuti biodegradabili deve rispettare la gerarchia di gestione definita dalla direttiva quadro sui rifiuti;

- che la nuova Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti concentra l’attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e gestione dei rifiuti, basati sul ciclo di vita delle risorse e stabilisce, fra l’altro, la seguente gerarchia, che deve diventare il riferimento della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) Prevenzione

b) Preparazione per il riutilizzo

c) Riciclaggio

d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia

e) Smaltimento;

- che a livello comunitario è quindi considerato come obiettivo primario quello di diminuire in maniera sensibile i conferimenti dei rifiuti in discarica, fino al suo completo superamento e il recupero energetico deve essere privilegiato rispetto allo smaltimento;

- che il D.Lgs. n. 36/2003, attuativo della direttiva comunitaria in materia di discariche, fissa precisi obiettivi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da conferire in discarica secondo successive scadenze temporali, da conseguire attraverso programmi regionali;

- che il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre 2007, prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili costituite da biomasse attraverso la installazione di impianti per una potenza pari a circa 350 MW;

- che la Regione intende dare il massimo impulso alla promozione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il coordinamento e l’armonizzazione dei compiti e delle funzioni dei diversi soggetti istituzionali coinvolti;

- che in particolare, in questo contesto, assume particolare rilievo il recupero energetico derivante dal trattamento delle biomasse provenienti dall’attività agricola;

- che le biomasse come sopra definite possono, nei casi in cui rispettino tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, essere considerati sottoprodotti (cfr. artt. 183, comma 1, lett. p) e 185, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006);

- che in coerenza con gli obiettivi del settore energetico e nel rispetto della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili le biomasse possono essere sottoposte ad una serie di trattamenti per la produzione di ammendanti agricoli, da un lato, e, allo stesso tempo, per la produzione di energia, dall’altro;

- che, allo stato attuale, di norma, dette frazioni sono avviate a filiere di recupero di materia per la produzione di fertilizzanti ovvero di ammendanti ovvero di compost e biostabilizzato quale materiale di copertura delle discariche;

- che mantenendo prioritario l’obiettivo di recuperare materia, oltre alla produzione di ammendanti e/o prodotti idonei per l’agricoltura ovvero per la copertura delle discariche, è possibile produrre energia da biomasse attraverso una integrazione delle filiere di recupero di materia e delle attuali fasi di trattamento;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, nel corso del 2009 si è osservato un calo del valore della produzione agroalimentare dell’ordine del 6,5% rispetto all’annata precedente;

- che le aziende sono riuscite a comprimere i consumi intermedi nella misura dell’1,5% per l’effetto combinato di una riduzione consistente dei costi per i prodotti energetici (-7,7%), cui ha corrisposto un più basso incremento dei costi per i mezzi tecnici;

- che alcune importanti aziende del sistema agroalimentare, e tra queste le aziende zootecniche in particolare, manifestano grande interesse all’applicazione dei nuovi indirizzi della politica comunitaria volti a favorire l’utilizzazione di biomasse per la produzione di energia, in quanto per tali aziende la produzione di energia da fonti rinnovabili può costituire una nuova significativa fonte di reddito in grado di compensare i costi di processi produttivi più rispettosi dell’ambiente, e di fornire anche mezzi tecnici alternativi;

- che per le comunità rurali l’installazione di impianti di trattamento anaerobico di piccola taglia può contribuire a mantenere le produzioni agricole locali e a razionalizzare la gestione delle biomasse prodotte dalle singole aziende;

- che, d’altra parte, i provvedimenti pubblici di sostegno alle iniziative avviate dalle imprese del settore possono trovare piena applicazione mediante una più chiara definizione dei procedimenti amministrativi in materia;

- che in relazione al mutato contesto di profonda crisi economica che ha colpito l’Europa insieme agli Stati Uniti, la Commissione Europea nel 2009 ha elaborato “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,” per uscire dalla crisi e preparare l’economia dell’Unione Europea per il prossimo decennio, in sostituzione della strategia precedente. Per rilanciare il sistema economico sono quindi individuate tre priorità chiave, strettamente connesse: crescita intelligente, per lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, crescita sostenibile, per la promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, crescita inclusiva, per un’economia con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale;

- che la Direttiva 2009/28/CE, afferma che per consentire il rapido sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità ambientale, gli Stati membri, nell’applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze nel settore della riduzione e del controllo dell’inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l’inquinamento atmosferico e per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell’ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici;

- l’art. 17 della L.n. 69/2010 (legge comunitaria 2009) alla lettera d) dispone che nell’attuazione della direttiva 2009/28/CE occorre attenersi al principio di semplificazione, “anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (omissis)”ed inoltre che “in sede di pianificazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili”;

Considerato:

- che il comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è soggetta ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;

- che il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (come modificato dal comma 158 dell’art. 2 dalla Legge n. 244/2007) prevede l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite alla tabella A allegata al D. Lgs n. 387/2003;

- che la la Tabella A, aggiunta ad integrazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dal comma 161 dell’art. 2 dalla Legge n. 244/2007 A indica, per il biogas, la soglia di 250 KWe;

- l’art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con capacità di generazione elettrica inferiore o uguale a 50 KiloWatt elettrici (KWe)- c.d. unità di microcogenerazione- sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 nonché che l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con capacità di generazione elettrica inferiore o uguale ad un MegaWatt elettrico (MWe)- c.d. unità di piccola cogenerazione - sono sottoposti a denuncia di inizio attività allo Sportello unico per l’edilizia secondo le procedure descritte dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 31 del 2002 nonché dagli artt.22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Considerato:

- che la procedura di denuncia di inizio attività, disciplinata dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 31 del 2002 nonché dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la compatibilità urbanistica dell’intervento

- che per le finalità del presente atto, di semplificazione del procedimento autorizzativo relativo alla costruzione e l’esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola da parte di imprenditori agricoli, deve ritenersi sussistente, in applicazione delle succitate normative regionali di settore, la compatibilità urbanistica dei suddetti impianti con le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

Considerato altresì che il procedimento abilitativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola deve essere differenziato in relazione alla capacità produttiva dell’impianto e alla connotazione delle biomasse a seconda della loro provenienza;

Ritenuto opportuno, tenendo conto anche delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili” previste al comma 10 del medesimo articolo, fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei procedimenti relativi alla realizzazione ed esercizio degli impianti alimentati da biomasse da parte degli imprenditori agricoli;

Preso atto che l’adozione di differenti regole e parametri sul territorio regionale determina un’incertezza nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;

Richiamata la propria deliberazione in data 28 luglio 2008, n. 1255 “Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti” con la quale sono state fornite le prime indicazioni per i procedimenti all’esame;

Considerato che dall’adozione della deliberazione sopra richiamata è stato parzialmente innovato il quadro normativo di riferimento della materia all’esame ed è intervenuta una copiosa giurisprudenza, principalmente di primo grado, che comincia a far emergere i primi orientamenti per le differenti tematiche coinvolte dai procedimenti abilitativi riferiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 987 del 12 luglio 2010 “Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal titolo II e delle procedure di via normate dal titolo III della l. r. n. 9 del 1999” che introduce elementi di semplificazione sui procedimenti relativi alle valutazioni ambientali coordinandoli con il procedimento unico energetico;

Ritenuto, pertanto, proseguendo nell’opera di modernizzazione dell’apparato amministrativo e della relativa strumentazione, di emanare indirizzi e misure di semplificazione per l’esercizio coordinato della funzione da parte dei diversi enti afferenti al sistema regionale di volta in volta chiamati ad esercitare le proprie attribuzioni nella materia in esame al fine di recuperare un’omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità delle regole da applicare relativamente alla procedura abilitativa per la costruzione ed esercizio di impianti di generazione energia elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse agricole operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore ad 1 MegaWatt elettrico (MWe) ovvero ad 3 MegaWatt termici (MWt) (c.d. unità di piccola cogenerazione);

Considerato che dal processo di digestione anaerobica (DA) di biomasse di origine agricola può essere ricavato oltre che biogas per l’alimentazione di impianti di produzione di energia elettrica anche digestato suscettibile di utilizzazione agronomica;

Ritenuto, pertanto, opportuno fornire in parte allegata, sulla base del quadro normativo di cui al presente atto, primi criteri per l’utilizzazione agronomica del digestato che saranno, in seguito, ulteriormente dettagliati con determina del Direttore Generale agricoltura adottata ai sensi dell’ art. 8 della l.r. n. 4/2007 che conterrà una prima qualificazione delle materie utilizzabili all’interno degli impianti di cui alla presente deliberazione con eventuali ulteriori specifiche di criteri di utilizzazione agronomica.

Dato atto del parere allegato;

Tutto ciò visto, considerato, preso atto, ritenuto e dato atto;

Su proposta dell’Assessore Attività Produttive. Piano energetico e Sviluppo Sostenibile. Economia Verde. Edilizia. Autorizzazione Unica Integrata nonché dell’Assessore Agricoltura;

su proposta degli Assessori competenti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate le “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola” quale parte integrante del presente atto corredate dall’allegato relativo allo “Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto” (ALLEGATO II) nonché dall’allegato relativo alla “Utilizzazione agronomica del digestato: procedura di comunicazione e criteri gestionali” (ALLEGATO I);

2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna subordinatamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida al procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

3) di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrono trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di stabilire che dalla data in cui il presente provvedimento dispiega effetti cessa di trovare applicazione la deliberazione n. 1255/2008;

5) di stabilire che con determina del Direttore Generale Agricoltura adottata ai sensi dell’ art. 8 della l.r. n. 4/2007 verrà fornita una prima qualificazione delle materie utilizzabili all’interno degli impianti di cui al presente atto con eventuali ulteriori specifiche di criteri di utilizzazione agronomica del digestato.

Allegato tecnico

Omissis

 


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