LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione
delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee- Legge comunitaria 2009”;
- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunità;
- i Decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività
Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e Tutela del
territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas
naturale ed energia elettrica;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
- il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione
integrale della direttiva 9/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”;
- la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 “Disciplina della
prevenzione e riduzione intergrate dell’inquinamento”;
- la Legge Regionale n. 26 del 23.12.2004 recante “Disciplina
della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni
in materia di energia”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna del 14.11.2007 oggetto n. 2130: “Approvazione del
piano energetico regionale”;
- la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 “attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
- la Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia
ambientale” come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008
n.4;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale”;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema
regionale e locale”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della
direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energie”
- la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge
finanziaria 2008);
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
n. 38”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia”;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 “Modifiche ed
integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione
alla direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della
direttiva 93/76/CEE”
- la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale
dell’edilizia”;
- le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del
D.Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti
rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”
approvati in via definitiva dalla Conferenza Unificata l’08 luglio
2010;
Considerato:
- che la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica
e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
impongono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle
fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica e
che, tra le fonti energetiche rinnovabili, è inclusa anche la
biomassa;
- che secondo la direttiva 2003/30/CE e il D.Lgs. n. 387/2003 per
biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali
e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- che la Comunità Europea ha, in particolare, posto tra gli
obiettivi da raggiungere entro il 2020:
- la riduzione della quota di emissioni di CO2 del 20%,
- la produzione di una quota complessiva di energia da fonte
rinnovabile pari al 20% del consumo finale lordo di energia;
- che il libro verde (Green Paper) sulla gestione dei rifiuti
organici biodegradabili nell’Unione Europea adottato dalla
Commissione europea:
- chiede di ridurre il conferimento di rifiuti costituiti da
biomasse (c.d. biowaste) in discarica; di incentivarne il
recupero come ammendanti nonché di utilizzarli come fonte di
energia rinnovabile;
- afferma che i rifiuti organici biodegradabili inceneriti
sono considerati combustibile “rinnovabile” a zero emissioni di
Co2 (carbon neutral) nel senso previsto dalla direttiva
2001/77/CE sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili;
- che il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha espresso
parere sul libro verde nel senso che il trattamento dei rifiuti
biodegradabili deve rispettare la gerarchia di gestione definita
dalla direttiva quadro sui rifiuti;
- che la nuova Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti
concentra l’attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla
produzione e gestione dei rifiuti, basati sul ciclo di vita delle
risorse e stabilisce, fra l’altro, la seguente gerarchia, che deve
diventare il riferimento della normativa e della politica in materia
di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) Prevenzione
b) Preparazione per il riutilizzo
c) Riciclaggio
d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e) Smaltimento;
- che a livello comunitario è quindi considerato come obiettivo
primario quello di diminuire in maniera sensibile i conferimenti dei
rifiuti in discarica, fino al suo completo superamento e il recupero
energetico deve essere privilegiato rispetto allo smaltimento;
- che il D.Lgs. n. 36/2003, attuativo della direttiva comunitaria
in materia di discariche, fissa precisi obiettivi per la riduzione
dei rifiuti biodegradabili (RUB) da conferire in discarica secondo
successive scadenze temporali, da conseguire attraverso programmi
regionali;
- che il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre
2007, prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia
elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili
costituite da biomasse attraverso la installazione di impianti per
una potenza pari a circa 350 MW;
- che la Regione intende dare il massimo impulso alla promozione
di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il coordinamento e
l’armonizzazione dei compiti e delle funzioni dei diversi soggetti
istituzionali coinvolti;
- che in particolare, in questo contesto, assume particolare
rilievo il recupero energetico derivante dal trattamento delle
biomasse provenienti dall’attività agricola;
- che le biomasse come sopra definite possono, nei casi in cui
rispettino tutti i parametri previsti dalla normativa vigente,
essere considerati sottoprodotti (cfr. artt. 183, comma 1, lett. p)
e 185, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006);
- che in coerenza con gli obiettivi del settore energetico e nel
rispetto della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili le biomasse possono essere
sottoposte ad una serie di trattamenti per la produzione di
ammendanti agricoli, da un lato, e, allo stesso tempo, per la
produzione di energia, dall’altro;
- che, allo stato attuale, di norma, dette frazioni sono avviate
a filiere di recupero di materia per la produzione di fertilizzanti
ovvero di ammendanti ovvero di compost e biostabilizzato quale
materiale di copertura delle discariche;
- che mantenendo prioritario l’obiettivo di recuperare materia,
oltre alla produzione di ammendanti e/o prodotti idonei per
l’agricoltura ovvero per la copertura delle discariche, è possibile
produrre energia da biomasse attraverso una integrazione delle
filiere di recupero di materia e delle attuali fasi di trattamento;
Considerato:
- che in Emilia-Romagna, nel corso del 2009 si è osservato un
calo del valore della produzione agroalimentare dell’ordine del 6,5%
rispetto all’annata precedente;
- che le aziende sono riuscite a comprimere i consumi intermedi
nella misura dell’1,5% per l’effetto combinato di una riduzione
consistente dei costi per i prodotti energetici (-7,7%), cui ha
corrisposto un più basso incremento dei costi per i mezzi tecnici;
- che alcune importanti aziende del sistema agroalimentare, e tra
queste le aziende zootecniche in particolare, manifestano grande
interesse all’applicazione dei nuovi indirizzi della politica
comunitaria volti a favorire l’utilizzazione di biomasse per la
produzione di energia, in quanto per tali aziende la produzione di
energia da fonti rinnovabili può costituire una nuova significativa
fonte di reddito in grado di compensare i costi di processi
produttivi più rispettosi dell’ambiente, e di fornire anche mezzi
tecnici alternativi;
- che per le comunità rurali l’installazione di impianti di
trattamento anaerobico di piccola taglia può contribuire a mantenere
le produzioni agricole locali e a razionalizzare la gestione delle
biomasse prodotte dalle singole aziende;
- che, d’altra parte, i provvedimenti pubblici di sostegno alle
iniziative avviate dalle imprese del settore possono trovare piena
applicazione mediante una più chiara definizione dei procedimenti
amministrativi in materia;
- che in relazione al mutato contesto di profonda crisi economica
che ha colpito l’Europa insieme agli Stati Uniti, la Commissione
Europea nel 2009 ha elaborato “Europa 2020 – Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,” per uscire dalla
crisi e preparare l’economia dell’Unione Europea per il prossimo
decennio, in sostituzione della strategia precedente. Per rilanciare
il sistema economico sono quindi individuate tre priorità chiave,
strettamente connesse: crescita intelligente, per lo sviluppo di
un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, crescita
sostenibile, per la promozione di un’economia più efficiente sotto
il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, crescita
inclusiva, per un’economia con un alto tasso di occupazione in grado
di favorire la coesione sociale e territoriale;
- che la Direttiva 2009/28/CE, afferma che per consentire il
rapido sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e alla luce della
loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità
ambientale, gli Stati membri, nell’applicazione delle norme
amministrative, delle strutture di pianificazione e della
legislazione previste per la concessione di licenze nel settore
della riduzione e del controllo dell’inquinamento degli impianti
industriali, per la lotta contro l’inquinamento atmosferico e per la
prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze
pericolose nell’ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo
delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi
in materia di ambiente e di cambiamenti climatici;
- l’art. 17 della L.n. 69/2010 (legge comunitaria 2009) alla
lettera d) dispone che nell’attuazione della direttiva 2009/28/CE
occorre attenersi al principio di semplificazione, “anche con
riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di
concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (omissis)”ed inoltre
che “in sede di pianificazione di aree residenziali industriali o
commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane,
siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di
produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche
rinnovabili”;
Considerato:
- che il comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che
la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili è soggetta ad
un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro
soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove
occorre, variante allo strumento urbanistico;
- che il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (come
modificato dal comma 158 dell’art. 2 dalla Legge n. 244/2007)
prevede l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio
attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 per gli
impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite
alla tabella A allegata al D. Lgs n. 387/2003;
- che la la Tabella A, aggiunta ad integrazione dell’art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 dal comma 161 dell’art. 2 dalla Legge n. 244/2007 A
indica, per il biogas, la soglia di 250 KWe;
- l’art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede
che l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione
combinata di energia elettrica e calore con capacità di generazione
elettrica inferiore o uguale a 50 KiloWatt elettrici (KWe)- c.d.
unità di microcogenerazione- sono assoggettati alla sola
comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del
D.P.R. n. 380/2001 nonché che l’installazione e l’esercizio di
impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con
capacità di generazione elettrica inferiore o uguale ad un MegaWatt
elettrico (MWe)- c.d. unità di piccola cogenerazione - sono
sottoposti a denuncia di inizio attività allo Sportello unico per
l’edilizia secondo le procedure descritte dagli artt. 6 e seguenti
della L.R. n. 31 del 2002 nonché dagli artt.22 e 23 del D.P.R. n.
380 del 2001.
Considerato:
- che la procedura di denuncia di inizio attività, disciplinata
dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 31 del 2002 nonché dagli
artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la compatibilità
urbanistica dell’intervento
- che per le finalità del presente atto, di semplificazione del
procedimento autorizzativo relativo alla costruzione e l’esercizio
di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto
da biomasse provenienti da attività agricola da parte di
imprenditori agricoli, deve ritenersi sussistente, in applicazione
delle succitate normative regionali di settore, la compatibilità
urbanistica dei suddetti impianti con le zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici;
Considerato altresì che il procedimento abilitativo per la
costruzione e l’esercizio di impianti di generazione elettrica
alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività
agricola deve essere differenziato in relazione alla capacità
produttiva dell’impianto e alla connotazione delle biomasse a
seconda della loro provenienza;
Ritenuto opportuno, tenendo conto anche delle “Linee guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili” previste al comma 10
del medesimo articolo, fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità
di svolgimento dei procedimenti relativi alla realizzazione ed
esercizio degli impianti alimentati da biomasse da parte degli
imprenditori agricoli;
Preso atto che l’adozione di differenti regole e parametri sul
territorio regionale determina un’incertezza nei confronti dei
soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;
Richiamata la propria deliberazione in data 28 luglio 2008, n.
1255 “Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti
di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli
enti locali per uniformare i procedimenti” con la quale sono state
fornite le prime indicazioni per i procedimenti all’esame;
Considerato che dall’adozione della deliberazione sopra
richiamata è stato parzialmente innovato il quadro normativo di
riferimento della materia all’esame ed è intervenuta una copiosa
giurisprudenza, principalmente di primo grado, che comincia a far
emergere i primi orientamenti per le differenti tematiche coinvolte
dai procedimenti abilitativi riferiti alla produzione di energia da
fonti rinnovabili;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 987 del 12 luglio
2010 “Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di
verifica (screening) normate dal titolo II e delle procedure di via
normate dal titolo III della l. r. n. 9 del 1999” che introduce
elementi di semplificazione sui procedimenti relativi alle
valutazioni ambientali coordinandoli con il procedimento unico
energetico;
Ritenuto, pertanto, proseguendo nell’opera di modernizzazione
dell’apparato amministrativo e della relativa strumentazione, di
emanare indirizzi e misure di semplificazione per l’esercizio
coordinato della funzione da parte dei diversi enti afferenti al
sistema regionale di volta in volta chiamati ad esercitare le
proprie attribuzioni nella materia in esame al fine di recuperare
un’omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità
delle regole da applicare relativamente alla procedura abilitativa
per la costruzione ed esercizio di impianti di generazione energia
elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse agricole
operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima
inferiore ad 1 MegaWatt elettrico (MWe) ovvero ad 3 MegaWatt termici
(MWt) (c.d. unità di piccola cogenerazione);
Considerato che dal processo di digestione anaerobica (DA) di
biomasse di origine agricola può essere ricavato oltre che biogas
per l’alimentazione di impianti di produzione di energia elettrica
anche digestato suscettibile di utilizzazione agronomica;
Ritenuto, pertanto, opportuno fornire in parte allegata, sulla
base del quadro normativo di cui al presente atto, primi criteri per
l’utilizzazione agronomica del digestato che saranno, in seguito,
ulteriormente dettagliati con determina del Direttore Generale
agricoltura adottata ai sensi dell’ art. 8 della l.r. n. 4/2007 che
conterrà una prima qualificazione delle materie utilizzabili
all’interno degli impianti di cui alla presente deliberazione con
eventuali ulteriori specifiche di criteri di utilizzazione
agronomica.
Dato atto del parere allegato;
Tutto ciò visto, considerato, preso atto, ritenuto e dato atto;
Su proposta dell’Assessore Attività Produttive. Piano energetico
e Sviluppo Sostenibile. Economia Verde. Edilizia. Autorizzazione
Unica Integrata nonché dell’Assessore Agricoltura;
su proposta degli Assessori competenti;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate le “Misure di semplificazione
relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da
biomasse provenienti da attività agricola” quale parte integrante
del presente atto corredate dall’allegato relativo allo “Schema per
stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto”
(ALLEGATO II) nonché dall’allegato relativo alla “Utilizzazione
agronomica del digestato: procedura di comunicazione e criteri
gestionali” (ALLEGATO I);
2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna subordinatamente alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida al
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
3) di stabilire che gli effetti del presente provvedimento
decorrono trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di stabilire che dalla data in cui il presente provvedimento
dispiega effetti cessa di trovare applicazione la deliberazione n.
1255/2008;
5) di stabilire che con determina del Direttore Generale
Agricoltura adottata ai sensi dell’ art. 8 della l.r. n. 4/2007
verrà fornita una prima qualificazione delle materie utilizzabili
all’interno degli impianti di cui al presente atto con eventuali
ulteriori specifiche di criteri di utilizzazione agronomica del
digestato.
Allegato tecnico
Omissis