Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici
delle pubbliche amministrazioni
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono
in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'
contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di
crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca
sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di
entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata
dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per
cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il
minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora,
maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI
beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni,
per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di
garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni
caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita
registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui
alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del
versamento alla medesima sezione, da parte della banca o
intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il
predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI
beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio
in linea con i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
(( 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di
quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui
al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi
di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. ))
(( Art. 1 bis
Semplificazione e riordino delle disposizioni
relative a istituti agevolativi
1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a:
«improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere
definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci
rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti
rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
193 e' sostituito dal seguente:
«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente
della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone
fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma
189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione
disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo
delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la
scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare
pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019;
il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna
di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi
casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai
debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n.
119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito
in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento,
scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».
3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di
arti o professioni». ))
Art. 2
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (( come integrato
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
)) e' rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della
cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, il terzo periodo e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, e'
restituita nel corso del 2019.
Art. 3
Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15
e' abrogato.
(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i
commi sesto e settimo sono abrogati.
1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il
comma 7 e' abrogato.
1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i
grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli
importatori»;
b) il comma 2 e' abrogato.
1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le
parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;
c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
«17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10».
1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma
4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di
iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2».
1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n.
84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un
anno».
1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo
periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.
1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio
2015, recante «Disposizioni relative alla dematerializzazione del
registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste
alimentari», sono abrogati.
1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo
aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito
nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano
nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in
cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel
CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore».
1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una
PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il
presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto
sono PMI».
1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«sei mesi». ))
(( Art. 3 bis
Disposizioni in materia di etichettatura
1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono
definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui
l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in
collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare
in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione
relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate
e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui
al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della
Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di
origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali
d'informazione»;
c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione
obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente
articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste
dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»;
f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45
del regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ))
(( Art. 3 ter
Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES
e per le zone logistiche semplificate - ZLS
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle
norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa.
Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali
applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli
articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o
nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso
comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli
e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini
di conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e
delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le
amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla
Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali
intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione di dette zone franche doganali e' proposta da
ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ed e' approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».
2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono
realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai
gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' sostituito dal seguente:
«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella
Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater),
a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede
mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. ))
(( Art. 3 quater
Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo
periodo e' soppresso.
2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimiscontenuti nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti
individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella
sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono
o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,
tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle
imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo
periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga
dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti
oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro
nazionale degli aiuti di Stato.
3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri
amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di societa' a
responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa
in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo
2463- bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per
atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita'
richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme
adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al
competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai
sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla
suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile
alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di
movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema
costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in
quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. ))
(( Art. 3 quinquies
Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di
cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi
dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione,
appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo
comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita'
e' richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;
b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. ))
Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica
amministrazione
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
(( 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato
custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il
custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il
nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del
buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. Il
debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso
dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore
deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia
visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita
sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione
dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora
sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando
l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del
suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che
la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal
debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto di
dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal
giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma,
quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi
familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile
pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi
dell'articolo 586». ))
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale
e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede,
comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di
quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma
di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle
spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( Art. 4 bis
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti
del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017
1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai
fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle
famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18
gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno
riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci
dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno
riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una somma
determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'.
All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente
articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al
quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di
convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e' assegnata
al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto
per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e
sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti
beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della
normativa vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse
iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo
di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 5
Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure
negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o
affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravita' della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli
aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le
modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico
nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli
adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di
gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita'
del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di
cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e' garantita
effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152
del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma
3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le
modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del
Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o
parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi
stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a
sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per
le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi
delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,
del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di
ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Art. 7
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo
sovraffolla-mento delle strutture carcerarie e per consentire una
piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso,
ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono
assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la
manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo
all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di
nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la
polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle
strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui
alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in
materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la
proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della
giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.
Art. 8
Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i
compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
(( 1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonche' l'operativita'
della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre
2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire
l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in
coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i
poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso
individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze per le materie di sua competenza.
1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si
avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle
strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed
elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi,
nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali
esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni
richieste ed i relativi compensi.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili )).
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie (( gia'
destinate dall' Agenzia per l'Italia digitale )) per le esigenze
della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (( Le predette
risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto
della societa' sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini
della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri )) o del Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le
funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle
pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le
strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la
conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in
vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».
(( Art. 8 bis
Misure di semplificazione per l'innovazione
1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di
sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui
all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione, da
parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di
documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita'
locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai
sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla
realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi
preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di
almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la
soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito
elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo sono
precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza,
in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.
A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla
soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento,
in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie
di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere
il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture
interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di
manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del
codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili
tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42»;
c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi
natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva
pubblica proprietaria delle aree» sono aggiunte le seguenti:
«un'istanza unica»;
b) al comma 6, dopo le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione
comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi» sono
inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di
edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza
a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa
documentazione tecnica».
3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e'
sostituito dal seguente:
«B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete,
fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse
all'interno di siti recintati gia' attrezzati con apparati di rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da
intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A,
o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione».
4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta
di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta da parte del comune».
5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole:
«entro sessanta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti: «,
ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a
banda ultralarga,». ))
(( Art. 8 ter
Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le
tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro
condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da
consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e
l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da
crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e
non modificabili.
2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti
di cui al comma 3. ))
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina
generale
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza
dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati
in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,
possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo,
diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso
dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria
territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione
oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche
previste per il completamento del corso di formazione specifica in
medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono
individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle
graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione
degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(( Art. 9 bis
Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario
nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1°
gennaio 2020»;
b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa,
professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in
considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7
agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono
tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche.
3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio
2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse
finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai
sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti
diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle
aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di
ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31 maggio
2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed e' effettuato
computando gli importi gia' versati per i ripiani degli anni
2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che
restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-
quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito
dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.
5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di
AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013
al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia
del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al
giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA
relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare
l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al
presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della
spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni
e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback
2013-2017. ))
Art. 10
Semplificazioni amministrative in materia
di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero
del personale frequentante il corso di formazione previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo « La Buona
Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( Art. 10 bis
Misure urgenti in materia
di autoservizi pubblici non di linea
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono
sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di
strumenti tecnologici»;
b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono
essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o
area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma,
in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze
infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida
sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa»;
c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che
siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei
natanti, per l'intero periodo di durata della malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in
possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla
normativa vigente »;
d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato
con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
base ad un contratto di gestione»;
e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana
in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di
partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e
orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino
all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di
servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello
stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa
o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la
prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero
territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso
consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente
che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal
comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30
giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio
taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di
quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le
predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle
previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un
milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima
legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico
nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il
rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di
noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata
l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che
intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di
linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza
unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa
prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo
stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente
e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici
giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto
e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto
deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve
essere esibito in caso di controlli. ))
Art. 11
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio
del personale dipendente della pubblica amministrazione
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a
copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(( 2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei
posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi
agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703,
comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del
concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della
Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26
maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in
relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre
2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai
sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova
scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili
secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante
convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in
relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo
l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla
c itata lettera b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo
6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo
le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di
istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 151:
1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;
2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a
decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».
2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30
giugno 2019»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle
rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse.
))
(( Art. 11 bis
Misure di semplificazione in materia contabile
in favore degli enti locali
1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo
tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in
materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1,
comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2019 ».
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si
applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione
organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi
2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei
Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da
individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con il compito di
formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali
in considerazione della durata delle posizioni debitorie e
dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del
credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al
presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.
4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni dal 2018 al 2020»
sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno
2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse
le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle
richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi
l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono
attribuite proporzionalmente».
6. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono
ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di
stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della
riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita' in quote
costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per
effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di
amministrazione.
7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «entro il termine del 15 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019».
8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono inseriti i seguenti:
«895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai
comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito
ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di
euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione
al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123
del 29 maggio 2017.
895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo
sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8
milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo
2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;
b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi 98 e 126» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;
c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «15 marzo 2019».
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati
da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore
a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia
ricevuto e ceduto detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione
europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera
che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia
ricevuto e ceduto detti beni.
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la
persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un
soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un
soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a
tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo
sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati
membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di
verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve,
su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli
Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di
dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'
stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che agisce
in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale
l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.
16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.
17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia
di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017
e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo
delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1
dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. ))
(( Art. 11 ter
Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' approvato il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al
fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove
e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a
valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle
stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con
particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti
pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve
principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema,
nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel
PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e
rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni
che abbiano cessato la loro attivita'.
3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale strategica
e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza
unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia
raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza
unificata e' convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro
dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi
giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato
dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI e' adottato con
riferimento alle sole aree marine.
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia
e del miglioramento della sostenibilita' ambientale e sociale, i
procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di
impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di
prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono
sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in
essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle
quote di titolarita'.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti
relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nelle more
dell'adozione del PiTESAI, non e' consentita la presentazione di
nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con
conseguente interruzione di tutte le attivita' di prospezione e
ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in
sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso
temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del
computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di
sospensione, non e' dovuto il pagamento del relativo canone. Ai
relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si
provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le
attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino
compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze
relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di
ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di
prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino
dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello
sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti
di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il
cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la
data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi
del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione
e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla
data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di
coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano
stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e
non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana sono rideterminati come segue:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro
quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per
chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione
di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni
annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono
rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro
quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per
chilometro quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli
oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente
articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti
1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per
l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di
versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse
disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino
sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente
rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare
un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a
seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo
38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo
il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di stoccaggio di
gas naturale in sotterraneo. ))
(( Art. 11 quater
Disposizioni in materia di concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche
1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le
disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i
commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta'
delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque
autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione
secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al
concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un
indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i
corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli
accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali
dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione
di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del
concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica
adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i
criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa
e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di
almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza
nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria,
la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi
iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che
attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al
credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto
nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti
anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato
fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita'
della proposta progettuale presentata e all'importo
dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai
quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di
generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di
sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la
possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato
dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli
strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una
quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a
carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni
interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi
tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione
competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di
assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della
valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche'
di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o
autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa
statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle
proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del
testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto
del codice civile, secondo i seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di
concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato
sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante
perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e
allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del
proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei
dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono
individuate le modalita' e le procedure di assegnazione applicabili
nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della
regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via
sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei
canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla
legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del
rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la
produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento
alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con
legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali
interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni che non abbiano gia'
provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la quantificazione dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a
carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo
necessario al completamento delle procedure di assegnazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il
concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro
il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono
determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale
media di concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;
b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;
c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono abrogati. ))
(( Art. 11 quinquies
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio
2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del
divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati
espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore,
compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio
2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
si svolge entro il mese di luglio 2019.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( Art. 11 sexies
Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle associazioni
o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o
beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione
degli amministratori di tali enti si configura come mera
designazione, intesa come espressione della rappresentanza della
cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con
rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di
controllo da parte di quest'ultima».
2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del
presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex
Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi
forma di controllo da parte di quest'ultima». ))
(( Art. 11 septies
Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche'
disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo
2009, n. 18, le parole: «non superiore» sono sostituite dalla
seguente: «pari».
2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017,
sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo
genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o
principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti
permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del
predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti
forme di protezione, assistenza e agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della
quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68;
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente
comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti
prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e
negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli
elenchi al collocamento obbligatorio. ))
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.