Il ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Le misure previste dal decreto n. 383 del 6 ottobre 2022, al fine di contenere i consumi di gas naturale nazionali nella stagione invernale 2022-2023, riguardano gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Sono escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate, nonché gli impianti inseriti in particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
In particolare, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C e il periodo di accensione degli impianti:
- è ridotto di un’ora al giorno,
- il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Le riduzioni non si applicano:
- agli edifici adibiti a luoghi di cura,
- scuole materne e asili nido,
- piscine, saune e assimilabili,
- agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria,
- agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Per approfondimenti, si rimanda al sito del MiTE:
In allegato il Decreto.
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