La Corte di Cassazione, con la Sentenza 9759/2022, si è pronunciata in materia di sfalci e potature ribadendo che in mancanza dei presupposti di deroga previsti dall’art. 185 del d.lgs. 152/2006 integra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) e, quindi, la loro combustione la fattispecie di reato ex art. 256-bis.
In tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall’art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all’esito dell’intervento dell’art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli “sfalci e potature” riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente, ex artt. 256, commi 1, lett. a), e 2, e 256-bis, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006.