Mase, disciplina fango celluloso da depurazione reflui

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del fango cellulosico estratto dal processo depurativo delle acque reflue.

Quesito

In particolare, si chiede al Mase un chiarimento sull’assoggettabilità o meno al regime autorizzatone, di cui agli artt. 208 comma 15 e 21 del D.Lgs. 152/2006, del trattamento consistente nell’attività di estrazione e recupero, con finalità sperimentali, dal processo depurativo delle acque reflue di fango cellulosico per il successivo riutilizzo diretto nel settore della cantieristica stradale.

Disciplina

Il Mase, rispondendo ad interpello n. 43130/2023, innanzitutto ricorda che ai sensi dell’art. 127 del dlgs 152/2006 i fanghi prodotti dalle attività di
trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue “sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”.

Quindi, fin quando non sia concluso il processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione, i fanghi sono regolamentati dalla disciplina di cui alla Parte III del D.lgs. 152/2006. Solo dopo, ove applicabile la disciplina dei rifiuti, anche ai sensi dell’art. 184 gli stessi sono classificati come rifiuti speciali.

Qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se ai suddetti fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto della disciplina di cui all’art. 184-bis.

Risposta

Qualora il produttore dovesse classificare tali materiali come rifiuti, escludendo quindi la possibilità di attribuire loro la qualifica di sottoprodotto, si delineerà un’ipotesi di recupero di rifiuti, finalizzato al riutilizzo nella produzione di conglomerato bituminoso, che dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 o, nel caso in cui si scelga di autorizzare l’impianto come impianto di ricerca e sperimentazione, dell’art. 211 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto, per il caso specifico, dell’art. 184 ter del medesimo decreto legislativo.


Testo

Mase, Interpello 22 marzo 2023, n. 43130

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 – Classificazione del trattamento consistente nell’attività di estrazione dal processo delle acque reflue urbane di fango cellulosico.

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