La Commissione Ue, con la direttiva delegata 2023/171 del 28 ottobre 2022, ha approvato la deroga al divieto dell’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.
In particolare la direttiva 2023/171 ha modificato l’allegato III alla direttiva 2011/65/Ue – sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) – che contiene l’elenco delle applicazioni esentate, e relativa durata, dalle restrizioni all’uso di determinate sostanze nelle Aee in quanto non è ancora possibile sostituirle.
La direttiva in commento inserisce la voce 9 a)-III al citato allegato e consente l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas, poiché, come riportato nei considerando, la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico.
La deroga riguarda la concentrazione massima dello 0,7% in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante e scade il 31 dicembre 2026.
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri (per quanto riguarda l’ordinamento italiano Dlgs 27/2014) entro il 31 agosto 2023 e sarà applicabile dal 1 settembre 2023.
Direttiva Commissione Europea 28 ottobre 2022, n. 171
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/171 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.