Con Decreto 15 settembre 2022 Il Ministero dell’Interno reca modifiche al Dm 1° settembre 2021 (Decreto Controlli) e posticipa di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni per la qualificazione dei tecnici manutentori, nonché apporta alcune modifiche all’allegato II.
Il Dm, in vigore dal 25 settembre 2022, modifica il Dm 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, in particolare:
- proroga al 25 settembre 2023 le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Quindi, chi attualmente svolge l’attività di manutenzione e controlli sugli impianti e attrezzature antincendio potrà continuare a farlo ancora per un anno senza dover sostenere esami;
- modifica alcune parti dell’allegato II recante “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Tecnico manutentore qualificato
Il Dm 1° settembre 2021 disciplina le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, che sono stabilite nell’Allegato II: sono previsti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che il tecnico manutentore qualificato deve acquisire per intervenire sugli impianti.
A tal riguardo, il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione e sottoposto alla valutazione dei requisiti: i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione.
Aggiornamento
Con Decreto 31 agosto 2023 il Ministero dell’Interno ha prorogato al 25 settembre 2024 le disposizioni sulla qualificazione dei manutentori antincendio, ex art. 4 Dm 1° settembre 2021 (Decreto controlli).
Testo
Decreto Ministeriale 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».