MiTE, Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali

Il MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla validità dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, e sul certificato di esenzione, affermando che i piani preesistenti mantengono efficacia fino all’entrata in operatività dei nuovi piani.

Lo ha chiarito il MiTE nella risposta ad interpello 26 maggio 2022, prot. n. 65963 rispondendo ad un quesito posto da un’associazione ambientalista in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 (di recepimento della direttiva 2019/883/Ue) relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi in assenza di disposizioni transitorie.

In particolare, i quesiti posti riguardano:

  • se i piani di raccolta e di gestione antecedenti dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, siano ancora validi fino al loro adeguamento;
  • se il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’autorità marittima del porto in cui viene richiesto.

A tal riguardo, il MiTe chiarisce:

  • “in relazione al primo quesito, al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi – preesistenti è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti;
  • in relazione al secondo quesito si specifica che le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 (notifica anticipata dei rifiuti, conferimento dei dei rifiuti delle navi, NDR) sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n. 197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto”.

MiTE – Interpello 26 maggio 2022, prot. n. 65963
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’Articolo 5 D.Lgs. n. 197/2021 – Rifiuti delle navi.

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