Il Tar Campania, con la sentenza n. 851/2024, si è pronunciato sulla fattispecie di abbandono di rifiuti in relazione all’ordine di rimozione, ex art. 192 dlgs 152/2006, e individuazione del soggetto responsabile a cui deve essere rivolto.
L’ordine di rimozione e trattamento impartito dal sindaco ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere rivolto a colui che ha violato il divieto di abbandono rifiuti: ai fini dell’individuazione di tale soggetto, occorre richiamare le disposizioni contenute nell’art. 183, lett. h), e nell’art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- In base alla prima disposizione è considerato detentore dei rifiuti il produttore degli stessi o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- L’art. 188, primo comma, stabilisce, a sua volta, che la responsabilità in ordine alla corretta gestione dei rifiuti compete al produttore iniziale o ad altro detentore, mentre il quarto comma di questa medesima norma precisa che tale responsabilità non viene meno con la consegna dei rifiuti ad altri soggetti, a meno che vi sia stato conferimento al servizio pubblico di raccolta ovvero conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, e a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui al successivo articolo 193.
Risulta evidente in tale quadro che il soggetto che produce il rifiuto, fintantoché non se ne libera nei modi indicati dal citato art. 188, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, è responsabile della corretta gestione del medesimo ed è quindi colui che deve essere individuato quale autore dell’abbandono nel caso in cui il materiale non venga correttamente smaltito.