Consiglio di Stato, emissioni forni crematori

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 14 del 3 gennaio 2022, si è pronunciato in merito alle prescrizioni inserite nell’Aua sulle emissioni in atmosfera dei forni crematori.

È fatto notorio nell’ambito della specifica professionalità che i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti, tra cui il mercurio sovente presente nelle otturazioni dentarie. Con tutto il rispetto che l’etica impone per quelle che comunque sono le spoglie mortali di un essere umano, non si può allora negare che questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori. Appare quindi legittimo che il vuoto di prescrizioni creato dalla non attuazione della l. 130/2001 sul punto venga colmato con il ricorso alla normativa generale del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265, tenuto presente che dall’art. 8 della l. 130/2001 stessa emerge inequivocabile la volontà del legislatore nel senso che la materia venisse disciplinata.

Nel caso di specie, la ricorrente (affidataria della costruzione e gestione in regime di finanza di progetto di un impianto di cremazione e custodia urne cinerarie presso il cimitero) si opponeva alle prescrizioni inserite nell’autorizzazione unica ambientale (AUA): prescrizioni stesse consistenti in sintesi nella necessità di monitorare periodicamente gli scarichi nell’atmosfera conservando per un dato periodo le relative registrazioni degli esiti e nella limitazione dell’attività dell’impianto a dodici ore giornaliere, con un numero di cremazioni non superiore a quello che la stessa società gerente ha indicato nel proprio piano economico finanziario.

In definitiva, respingendo il ricorso, per il Collegio, è evidente che si tratta di una materia in cui l’amministrazione è titolare di discrezionalità tecnica, che com’è pacifico, è sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità solo in caso di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, che nel caso presente non sono ravvisati.


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