Il Tar Basilicata, con la sentenza n. 499/2023, si è pronunciato sul metodo di campionamento degli scarichi di acque reflue industriali.
L’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali siano di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore.
La disposizione prosegue prevedendo che l’autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi, ma ciò è consentito qualora lo giustifichino particolari esigenze – quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento – e solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
Dunque, la raccolta del campione medio prelevato nell’arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare.
Possono essere seguite modalità e tempi diversi (e dunque può ammettersi il campionamento istantaneo) solo in presenza di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
Nel caso di specie, un’azienda proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’AIA e conseguente diffida ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29-decies, comma 9 per il superamento del limite di un parametro.
il Tar ha accolto il ricorso, in quanto – a fronte di tale inequivoca previsione – alcuna motivazione si ritrae dal verbale il quale, per vero, neppure riporta le modalità mediante cui il prelievo è stato effettuato, non potendosi surrogare tali gravi carenze in sede di scritti difensivi, con inammissibile motivazione postuma “processuale”.
Tale rilevante violazione procedimentale impatta in modo dirimente sulla stessa attendibilità del campione così ricavato, e delle successive analisi, conseguendone l’illegittimità della contestata e presupponente nota regionale di diffida.