[notificata con il numero C (2014) 3674]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/336/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1),
in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio
di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)
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La decisione 2006/799/CE della Commissione (2)
scade il 31 dicembre 2014.
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(2)
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La decisione 2007/64/CE della Commissione (3)
scade il 31 dicembre 2014.
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(3)
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La decisione 2009/300/CE della Commissione (4)
scade il 31 ottobre 2014.
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(4)
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La decisione 2009/894/CE della Commissione (5)
scade il 31 dicembre 2014.
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(5)
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La decisione 2011/330/UE della Commissione (6)
scade il 6 giugno 2014.
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(6)
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La decisione 2011/331/UE della Commissione (7)
scade il 31 dicembre 2014.
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(7)
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La decisione 2011/337/UE della Commissione (8)
scade il 9 giugno 2014.
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(8)
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È stata condotta una valutazione al fine di
esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli
attuali criteri ecologici nonché dei relativi
requisiti di valutazione e di verifica, fissati
dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE,
2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e
2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e
i relativi requisiti di valutazione e di verifica
fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in
fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo
di validità fino al 31 dicembre 2015.
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(9)
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Occorre pertanto modificare di conseguenza
le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE,
2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE.
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(10)
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Le misure previste dalla presente decisione
sono conformi al parere del comitato istituito a
norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n.
66/2010,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti
“ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e
verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 2
L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti
“substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di
valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 3
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti
“televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica
sono validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 4
L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili
in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono
validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 5
L'articolo 3 della decisione 2011/330/UE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer
portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono
validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 6
L'articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “sorgenti
luminose” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono
validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 7
L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito
dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal
computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono
validi fino al 31 dicembre 2015.»
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU
L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2006/799/CE della
Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri
ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e
verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica agli ammendanti del suolo (GU
L 325 del 24.11.2006, pag. 28).
(3) Decisione 2007/64/CE della
Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri
ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e
verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica ai substrati di coltivazione (GU
L 32 del 6.2.2007, pag. 137).
(4) Decisione 2009/300/CE della
Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai
televisori (GU
L 82 del 28.3.2009, pag. 3).
(5) Decisione 2009/894/CE della
Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica ai mobili in legno (GU
L 320 del 5.12.2009, pag. 23).
(6) Decisione 2011/330/UE della
Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU
L 148 del 7.6.2011, pag. 5).
(7) Decisione 2011/331/UE della
Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (GU
L 148 del 7.6.2011, pag. 13).
(8) Decisione 2011/337/UE della
Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU
L 151 del 10.6.2011, pag. 5).