(GU n.155 del 5-7-2016)

Decreto ministeriale 17 giugno 2016 

Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2019/12/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale», ed in particolare, la Parte quarta relativa alla
gestione dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che  abroga  la  direttiva  91/157/CEE»,  ed  in
particolare l'art. 19; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, adottato di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  25
settembre 2007, n. 185,  recante  l'istituzione  e  le  modalita'  di
funzionamento  del  registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la costituzione e  il
funzionamento di un  centro  di  coordinamento  per  l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e  l'istituzione
del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato  di
vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE; 
  Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n.  49/2014,  che
dispone che gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio  e  gli
oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza  e  controllo  sulla
gestione dei RAEE e delle pile, degli  accumulatori  e  dei  relativi
rifiuti  (Comitato  di  vigilanza  e  controllo),  del  Comitato   di
indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro  nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di  gestione  dei
RAEE (Registro nazionale) sono a carico dei produttori di AEE in base
alle rispettive quote di mercato; 
  Visto l'art. 41, comma 5, del decreto legislativo  n.  49/2014,  ai
sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le tariffe  per  la  copertura  degli
oneri di cui al comma 4 del citato decreto  legislativo  n.  49/2014,
nonche' le relative modalita' di versamento; 
  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze n. 3557 del 9 marzo 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le tariffe per la copertura degli
oneri derivanti dalle attivita' sotto indicate, nonche' le  modalita'
di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE): 
    a)  monitoraggio  sul  raggiungimento  del  tasso   di   raccolta
differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del decreto legislativo  n.
49/2014; 
    b) monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi  di  recupero
dei RAEE di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014; 
    c) funzionamento del Comitato di vigilanza  e  controllo  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014; 
    d) funzionamento del Comitato di  indirizzo  sulla  gestione  dei
RAEE di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014; 
    e) tenuta  del  Registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di  cui  all'art.  29
del decreto legislativo n. 49/2014. 
                               Art. 2 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. Le tariffe  dovute  per  le  attivita'  di  cui  all'art.  1  si
articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la
copertura economica degli oneri di cui all'art. 4. 
  2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa
annua pari a euro  10,00  (dieci)  cadauno,  indipendentemente  dalla
relativa quota di mercato. 
  3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di  una
quota variabile calcolata  come  differenza  tra  l'ammontare  totale
degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei
produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il  totale  delle
quote fisse dovute dai medesimi produttori. 
  4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in  base
alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza
e di controllo, ai sensi  dell'art.  35,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto  legislativo  n.  49/2014,  sulla  base  delle  comunicazioni
annuali rese  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  ministeriale  25
settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno. 
  5.  Le  tariffe  dovute  dai  produttori  di  AEE  sono   calcolate
annualmente   e   pubblicate    nell'area    riservata    del    sito
www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori  di
AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno. 
                               Art. 3 
 
                       Modalita' di pagamento 
 
  1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura  degli  oneri
di cui all'art. 1  e'  effettuato  mediante  versamento  al  Capo  di
entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero  dell'economia
e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. 
  2. Nella causale del versamento e' indicato: 
    a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
    b) il nominativo del produttore; 
    c) il numero di iscrizione al registro di  cui  all'art.  29  del
decreto legislativo n. 49/2014. 
  3. Sul sito www.registroaee.it sono resi  disponibili  i  facsimile
dei modelli da utilizzare per il  versamento  nonche'  gli  ulteriori
sistemi telematici di pagamento. 
  4.  La  ricevuta  di  versamento  dell'importo  e'  trasmessa   dal
produttore   di   AEE   al   Registro   nazionale   dei    produttori
contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art.
2, comma 4. 
  5. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  effettuati
cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei  RAEE  di  cui
agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per  conto
dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato. 
                               Art. 4 
 
                     Individuazione degli oneri 
 
  1. La quantificazione degli oneri di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 1. 
  2. La quantificazione degli oneri di cui alla lettera e)  dell'art.
1, comma 1 e' riportata in allegato 2. 
  3. La quantificazione degli oneri di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 3 ed  e'  ulteriormente
dettagliata come segue: 
    a) oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e  controllo,
nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione; 
    b) oneri sostenuti dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale  (ISPRA)  per  la  per  la  predisposizione  delle
strutture e mezzi informatici necessari per  il  funzionamento  della
segreteria dei comitati di cui agli articoli  35  e  36  del  decreto
legislativo n. 49/2014; 
    c) oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza  per  le
attivita' ispettive nei  confronti  dei  produttori  di  AEE  di  cui
all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo n.
49/2014; 
    d)  oneri  di  funzionamento  del  Comitato  di  indirizzo  sulla
gestione dei  RAEE,  nonche'  gli  eventuali  rimborsi  di  spese  di
missione. 
  4. Ai sensi dall'art. 19,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20
novembre 2008, n. 188, gli oneri di  funzionamento  del  Comitato  di
vigilanza e controllo, nonche' gli eventuali  rimborsi  di  spese  di
missione di cui al comma 3, lettera a), sono posti in ugual misura  a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
delle pile ed accumulatori. 
                               Art. 5 
 
               Ripartizione del gettito delle tariffe 
 
  1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli  oneri
di cui all'art. 1, comma 1,  vengono  riassegnati,  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle  amministrazioni
competenti e alle associazioni  interessate  la  quota  dei  proventi
relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle  rispettive
attivita'. 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I produttori di  AEE  che  non  rispettano  il  termine  per  il
versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della
tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura  del  tasso
legale vigente, con  decorrenza  dal  primo  giorno  successivo  alla
scadenza di detto termine. 
    Roma, 17 giugno 2016 
 
                                            Il Ministro dell'ambiente 
                                                       e della tutela 
                                            del territorio e del mare 
                                                             Galletti 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Padoan 
                                                           Allegato 1 
 
                                                (articolo 4, comma 1) 
 
              
                                                           Allegato 2 
 
                                                (articolo 4, comma 2) 
 
               
                                                           Allegato 3 
 
                                                (articolo 4, comma 3)