IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2019/12/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
materia ambientale», ed in particolare, la Parte quarta relativa alla
gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE», ed in
particolare l'art. 19;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 25
settembre 2007, n. 185, recante l'istituzione e le modalita' di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la costituzione e il
funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e l'istituzione
del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato di
vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 49/2014, che
dispone che gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio e gli
oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sulla
gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi
rifiuti (Comitato di vigilanza e controllo), del Comitato di
indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
RAEE (Registro nazionale) sono a carico dei produttori di AEE in base
alle rispettive quote di mercato;
Visto l'art. 41, comma 5, del decreto legislativo n. 49/2014, ai
sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura degli
oneri di cui al comma 4 del citato decreto legislativo n. 49/2014,
nonche' le relative modalita' di versamento;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia
e delle finanze n. 3557 del 9 marzo 2016;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le tariffe per la copertura degli
oneri derivanti dalle attivita' sotto indicate, nonche' le modalita'
di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE):
a) monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta
differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.
49/2014;
b) monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero
dei RAEE di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 49/2014;
c) funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 49/2014;
d) funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei
RAEE di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014;
e) tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29
del decreto legislativo n. 49/2014.
Art. 2
Determinazione delle tariffe
1. Le tariffe dovute per le attivita' di cui all'art. 1 si
articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la
copertura economica degli oneri di cui all'art. 4.
2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa
annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla
relativa quota di mercato.
3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di una
quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale
degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei
produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle
quote fisse dovute dai medesimi produttori.
4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in base
alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza
e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni
annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25
settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate
annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito
www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di
AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 3
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura degli oneri
di cui all'art. 1 e' effettuato mediante versamento al Capo di
entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'economia
e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
b) il nominativo del produttore;
c) il numero di iscrizione al registro di cui all'art. 29 del
decreto legislativo n. 49/2014.
3. Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i facsimile
dei modelli da utilizzare per il versamento nonche' gli ulteriori
sistemi telematici di pagamento.
4. La ricevuta di versamento dell'importo e' trasmessa dal
produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori
contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art.
2, comma 4.
5. I pagamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati
cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE di cui
agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per conto
dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.
Art. 4
Individuazione degli oneri
1. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 1.
2. La quantificazione degli oneri di cui alla lettera e) dell'art.
1, comma 1 e' riportata in allegato 2.
3. La quantificazione degli oneri di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 1, comma 1 e' riportata in allegato 3 ed e' ulteriormente
dettagliata come segue:
a) oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo,
nonche' gli eventuali rimborsi di spese di missione;
b) oneri sostenuti dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) per la per la predisposizione delle
strutture e mezzi informatici necessari per il funzionamento della
segreteria dei comitati di cui agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo n. 49/2014;
c) oneri sostenuti dall'ISPRA e dalla Guardia di finanza per le
attivita' ispettive nei confronti dei produttori di AEE di cui
all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo n.
49/2014;
d) oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo sulla
gestione dei RAEE, nonche' gli eventuali rimborsi di spese di
missione.
4. Ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, gli oneri di funzionamento del Comitato di
vigilanza e controllo, nonche' gli eventuali rimborsi di spese di
missione di cui al comma 3, lettera a), sono posti in ugual misura a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
delle pile ed accumulatori.
Art. 5
Ripartizione del gettito delle tariffe
1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri
di cui all'art. 1, comma 1, vengono riassegnati, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle amministrazioni
competenti e alle associazioni interessate la quota dei proventi
relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive
attivita'.
Art. 6
Disposizioni finali
1. I produttori di AEE che non rispettano il termine per il
versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della
tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso
legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla
scadenza di detto termine.
Roma, 17 giugno 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela
del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Allegato 1
(articolo 4, comma 1)
Allegato 2
(articolo 4, comma 2)
Allegato 3
(articolo 4, comma 3)