Studio Brancaleone




 
 


 

 

 

(GU n. 231 del 3-10-2012 )

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012

Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  23
ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.  152  («Norme  in
materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE,  e
in particolare la Parte III; 
  Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle  Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ed in particolare il
suo art. 2; 
  Vista  la  legge  26  marzo  2010  n.  42,   di   conversione   del
decreto-legge n. 2 del 2010,  che  ha  introdotto  il  comma  186-bis
all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha  disposto
la soppressione delle Autorita' di ambito territoriale ottimale ed ha
disposto che le regioni attribuiscano  con  legge  le  funzioni  gia'
esercitate  dalle   autorita',   nel   rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; 
  Vista la legge del 12  luglio  2011  n.  106,  di  conversione  del
decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  che  ha  istituito  l'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in
particolare  l'art.  10,  comma  15  che  ha  assegnato   all'Agenzia
nazionale per la regolazione e  vigilanza  in  materia  di  acqua  le
competenze gia' attribuite dall'art. 161 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  116  del  18
luglio 2011; 
  Visto l'art. 21, comma 20, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che  ha  soppresso
la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; 
  Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011  n.
201 convertito con legge del  22  dicembre  2011  n.  214,  che,  con
riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la  vigilanza  in
materia  di  acqua,  ha  previsto  il  subentro  dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas  nelle  funzioni  di  regolazione  e  di
controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate  con  i
medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481; 
  Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011  n.
201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto
che le funzioni da trasferire siano individuate mediante  un  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6  dicembre  2011  n.
201, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Considerata  la  Comunicazione  interpretativa  della   Commissione
Europea COM (2000) 477 (Politica di  tariffazione  per  una  gestione
piu' sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000,  che,  in
linea con le recenti iniziative volte ad attribuire  maggior  peso  a
strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali,
promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire
un uso piu' sostenibile delle risorse  idriche  ed  il  recupero  dei
costi dei  servizi  idrici  nell'ambito  di  ogni  specifico  settore
economico. Cio' anche al fine di contribuire a fare in modo  che  gli
obiettivi  ambientali  stabiliti  dalla  direttiva   possano   essere
raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi. 
  Considerato che la direttiva 2000/60/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro  in  materia  di
acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che
traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i
suoi   principali    obiettivi    la    prevenzione    e    riduzione
dell'inquinamento, la promozione di  un  utilizzo  sostenibile  della
risorsa, la protezione dell'ambiente, nonche'  la  mitigazione  degli
effetti delle inondazioni e della siccita'; per il  conseguimento  di
tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo
della risorsa, che superi  la  storica  tripartizione  della  «difesa
dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle  acque  e  obiettivi  di
qualita'», «gestione del servizio idrico integrato»; 
  Considerato  che  anche  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007   (cd   direttiva
«alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n.
49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione  dei  rischi
di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative  per  la  salute
umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita'  economiche
connesse con le alluvioni all'interno della Comunita', in coerenza  e
coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE; 
  Considerato che la comunicazione in materia  di  carenza  idrica  e
siccita'  (COM  2007/414)  e  il  Libro  bianco  sull'adattamento  ai
cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda  entro
il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di  adattamento
al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilita' e  aumentare  la
resilienza  delle  risorse  idriche  per  prevenire  le   conseguenze
negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici; 
  Considerato che spetta al  Ministro  dell'ambiente,  ai  sensi  del
comma 6 della legge 8 luglio 1986  n.  349,  adottare  le  iniziative
necessarie per  assicurare  il  coordinamento,  ad  ogni  livello  di
pianificazione,  delle  funzioni  di  tutela  dell'ambiente  con  gli
interventi per la difesa del suolo e per la  tutela  e  utilizzazione
delle acque; 
  Considerato altresi' che: 
    le attivita' preliminari alla definizione dei costi  per  i  vari
settori d'impiego dell'acqua attengono alla  funzione  d'indirizzo  e
coordinamento tipica dell'autorita' di governo della risorsa; 
    per la gestione sostenibile delle risorse idriche,  la  direttiva
stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle  acque
deve essere basato sulle unita' geografiche ed idrologiche  naturali,
i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto  se
di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate  in
un bacino confluiscono di fatto nel  bacino  idrografico  adiacente),
debbano  avere  un  unico  coordinamento  a  livello   di   distretto
idrografico; 
    le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini  del
raggiungimento degli obiettivi  della  Direttiva  2000/60/CE  debbono
essere il  risultato  di  un'analisi  in  termini  di  sostenibilita'
ambientale,  sociale  ed  economico-finanziaria,  in   coerenza   con
l'analisi economica di cui all'art. 9 della  Direttiva  2000/60/CE  e
all'art. 119  del  decreto  legislativo  n.  152/06,  e  che  debbono
garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici,  ovvero
la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e  della  risorsa
tenendo conto del principio «chi inquina paga»; 
    la  gestione  integrata  della  risorsa,  come   prevista   dalla
direttiva 2000/60/CE e dalle direttive ad essa strettamente  connesse
2006/118/CE e 2007/60/CE, deve tenere conto dei differenti usi  della
stessa,  della  sua  tutela   quantitativa   e   qualitativa,   delle
ripercussioni che i  cambiamenti  climatici  comportano  sul  governo
integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a  tal  fine  il
completamento  del  riassetto  della  governance   e   una   ottimale
definizione  di  ruoli  e  competenze  tra  livelli  distrettuali   e
regionali; 
    il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione  di  acqua  ad  usi
civili, di  fognatura  e  depurazione  delle  acque  reflue,  sebbene
rappresenti una parte  minoritaria  rispetto  agli  altri  usi  della
risorsa, e' considerato  prioritario  e  deve  essere  opportunamente
garantito e tutelato anche attraverso una gestione  secondo  principi
di efficienza, efficacia ed economicita'; 
    la legge del 22 dicembre 2011, n.  214  affronta  alcuni  aspetti
attinenti alla materia del  servizio  idrico  integrato,  attribuendo
all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  le  funzioni  di
regolazione, con particolare riferimento  alla  determinazione  della
tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo  che
esse siano esercitate con i poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Ritenuto necessario: 
    assicurare al piu' presto una governance complessiva  e  unitaria
per la risorsa  idrica,  avviando  al  contempo  l'istituzione  delle
Autorita' di distretto e dando attuazione alla parte III del  decreto
legislativo  3  aprile  2006  n.  152  adottando  i  necessari   atti
amministrativi,   pervenendo   definitivamente    ad    un    assetto
istituzionale nazionale  coerente  con  i  principi  della  direttiva
2000/60/CE; 
    adottare un quadro normativo improntato ad  una  logica  unitaria
della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del
governo delle risorse idriche;  rendere  operative  le  autorita'  di
bacino distrettuali; portare a definitiva  e  rapida  approvazione  i
piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di
azione; 
    che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari  con
particolare  riferimento  a   quelli   inerenti   le   politiche   di
tariffazione,  quali  il  principio  del  «chi  inquina  paga»  e  il
principio  della  copertura  integrale   del   costo   del   servizio
finanziario, ambientale e della risorsa (  principio  del  full  cost
recovery); 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del  10  maggio
2012; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
                              del mare 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi  idrici
non trasferite all'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  ai
sensi dell'art. 3, ed in particolare: 
    a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento  ad  ogni
livello di pianificazione  delle  funzioni  inerenti  gli  usi  delle
risorse idriche,  individuando  obiettivi  generali  e  priorita'  di
intervento; 
    b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard  di  qualita'  della
risorsa ai sensi della  Parte  III  del  d.lgs.  n.  152/06  e  delle
Direttive comunitarie di settore; 
    c) definisce  criteri  e  indirizzi  per  favorire  il  risparmio
idrico,  l'efficienza  nell'uso  della  risorsa  idrica  e   per   il
riutilizzo delle acque reflue; 
    d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale  e
del costo della risorsa per  i  vari  settori  d'impiego  dell'acqua,
anche in proporzione al grado di  inquinamento  ambientale  derivante
dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a  carico
della  collettivita'  in  attuazione  del  principio   del   recupero
integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»; 
    e) definisce i criteri per la determinazione della copertura  dei
costi  relativi  ai  servizi  idrici,  diversi  dal  servizio  idrico
integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche'
dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di
depurazione ad usi misti civili e industriali,  per  i  vari  settori
d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado  di  inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai  costi
conseguenti a carico della collettivita'; 
    f) definisce gli obiettivi  generali  di  qualita'  del  servizio
idrico integrato sul territorio  nazionale,  sentite  le  regioni,  i
gestori e le associazioni dei consumatori; 
    g)  puo'  definire  indirizzi  per  realizzare,  attraverso   una
modulazione   differenziata   della   tariffa,    una    perequazione
solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche. 

        
      
                               Art. 2 
 
Finalita' e principi ispiratori della regolazione del settore idrico 
 
  1. Le funzioni  di  regolazione  e  controllo  dei  servizi  idrici
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  sono  da
essa esercitate con  i  poteri  e  nel  quadro  dei  principi,  delle
finalita' e delle attribuzioni  stabiliti  dalla  legge  14  novembre
1995, n. 481, in piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio  e
valutazione,  nel  rispetto  degli  indirizzi  di  politica  generale
formulati dal Parlamento e dal Governo. 
  La regolazione del servizio idrico integrato,  ovvero  di  ciascuno
dei  singoli  servizi  che  lo  compongono,  compresi  i  servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalita': 
    a) garanzia della diffusione, fruibilita' e qualita' del servizio
all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; 
    b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente,
non discriminatorio; 
    c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; 
    d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza  e  di
equilibrio economico e finanziario; 
    e) attuazione dei principi  comunitari  «recupero  integrale  dei
costi», compresi quelli ambientali e relativi alla  risorsa,  e  «chi
inquina paga»,  ai  sensi  degli  articoli  119  e  154  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006  n.  152  e  dell'art.  9  della  Direttiva
2000/60/CE. 

        
      
                               Art. 3 
 
Individuazione delle funzioni  di  regolazione  del  servizio  idrico
  integrato trasferite all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
  gas. 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i
principi indicati, le seguenti funzioni di  regolazione  e  controllo
del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono: 
    a) Definisce i livelli minimi e gli  obiettivi  di  qualita'  del
servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che
lo compongono compresi i servizi di  captazione  e  adduzione  a  usi
multipli  e  i  servizi  di  depurazione  ad  usi  misti   civili   e
industriali, per ogni singolo gestore e  vigila  sulle  modalita'  di
erogazione del servizio stesso; a tal  fine,  prevede  premialita'  e
penalita', esercita poteri di acquisizione di  documenti,  accesso  e
ispezione, irroga, in caso di inosservanza,  in  tutto  o  in  parte,
sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di  reiterazione  delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del  servizio
da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o
la  cessazione  dell'affidamento;  determina  altresi'  obblighi   di
indennizzo automatico in favore degli utenti in  caso  di  violazione
dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facolta' in capo agli enti
affidanti di prevedere nei contratti di servizio  livelli  minimi  ed
obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorita'  che
ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa; 
    b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, una o piu' convenzioni tipo per  la  regolazione
dei rapporti tra autorita' competenti all'affidamento del servizio  e
soggetti gestori; 
    c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi  finanziari
degli investimenti e della gestione -  per  la  determinazione  della
tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi  che  lo  compongono  compresi  i  servizi  di  captazione  e
adduzione a usi multipli e i servizi  di  depurazione  ad  usi  misti
civili e industriali, per i vari settori di impiego,  in  conformita'
ai criteri e agli obiettivi stabiliti  dal  Ministero  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere c), d), e), f); 
    d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e industriali, di cui  alla  precedente  lettera  c)
sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento  e
di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le
categorie  di  utenza  in  condizioni  economico  sociali   disagiate
individuate dalla legge e fissa, altresi', le relative  modalita'  di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe; 
    e) verifica la corretta redazione del piano  d'ambito,  acquisita
la  valutazione  gia'  effettuata  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con
la pianificazione regionale  e  provinciale  di  settore,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le autorita' competenti e i gestori del servizio  idrico
integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23  dicembre
2009 n. 191; 
    f) approva le tariffe del servizio idrico  integrato,  ovvero  di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e  industriali,  proposte  dal  soggetto  competente
sulla base del piano di  ambito  di  cui  all'art.  149  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a  pena  d'inefficacia
prescrizioni.  In  caso  di  inadempienza,   o   su   istanza   delle
amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas intima l'osservanza degli  obblighi  entro  trenta
giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del  potere
sanzionatorio, provvede in  ogni  caso  alla  determinazione  in  via
provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni  disponibili,
comunque in un'ottica di tutela degli utenti. 
    g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita'  e  per
la separazione contabile e amministrativa dei  gestori  del  servizio
idrico integrato o  di  suoi  segmenti,  nonche'  la  rendicontazione
periodica dei dati gestionali ai fini dello  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali, assicurando  la  corretta  disaggregazione  di
costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica  e  categoria
di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini
di un confronto comparativo; 
    h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i  servizi
di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi  di  depurazione
ad usi misti civili e industriali, su richiesta  del  Governo,  delle
regioni e dei soggetti che affidano il servizio; 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze
segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12,  lettera
m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove  possibile
obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi; 
    m) integra la  relazione  al  Governo  e  al  Parlamento  di  cui
all'art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481  con  un'apposita
sezione avente particolare riferimento allo stato e  alle  condizioni
del servizio idrico integrato; 
    n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione  e  restituzione  di
dati statistici e conoscitivi, assicurando  l'accesso  generalizzato,
anche per via informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle  elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine  il
Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con l'Autorita' per l'energia, trasferisce gli  archivi,  la
documentazione ed i database informatici relativi  alle  funzioni  di
cui al presente articolo; 
    o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, definisce ulteriori programmi di attivita' e  le  iniziative
da porre in essere a garanzia degli  interessi  degli  utenti,  anche
mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia   eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  2. L'Autorita' per l'energia, in assenza di  standard  o  indirizzi
emanati da parte delle autorita' a tal fine competenti, o qualora non
disponga di riferimenti normativi  o  regolamentari  funzionali  allo
svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della  emanazione  dei
provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei  poteri  ad
essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. 

        
      
                               Art. 4 
 
Disposizioni particolari per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Sono in ogni caso fatte salve  le  competenze  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2012 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                  Catricala'          
       Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 
                Clini 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 167 

 





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