IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23
ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 («Norme in
materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e
in particolare la Parte III;
Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ed in particolare il
suo art. 2;
Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del
decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis
all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto
la soppressione delle Autorita' di ambito territoriale ottimale ed ha
disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni gia'
esercitate dalle autorita', nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in
particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia
nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le
competenze gia' attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18
luglio 2011;
Visto l'art. 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso
la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;
Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n.
201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con
riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di
controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i
medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481;
Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n.
201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto
che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione
Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione
piu' sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in
linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a
strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali,
promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire
un uso piu' sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei
costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore
economico. Cio' anche al fine di contribuire a fare in modo che gli
obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere
raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.
Considerato che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di
acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che
traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i
suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione
dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della
risorsa, la protezione dell'ambiente, nonche' la mitigazione degli
effetti delle inondazioni e della siccita'; per il conseguimento di
tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo
della risorsa, che superi la storica tripartizione della «difesa
dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di
qualita'», «gestione del servizio idrico integrato»;
Considerato che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva
«alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n.
49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi
di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute
umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche
connesse con le alluvioni all'interno della Comunita', in coerenza e
coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;
Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e
siccita' (COM 2007/414) e il Libro bianco sull'adattamento ai
cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro
il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento
al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilita' e aumentare la
resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze
negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;
Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del
comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative
necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli
interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione
delle acque;
Considerato altresi' che:
le attivita' preliminari alla definizione dei costi per i vari
settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e
coordinamento tipica dell'autorita' di governo della risorsa;
per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva
stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque
deve essere basato sulle unita' geografiche ed idrologiche naturali,
i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se
di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in
un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente),
debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto
idrografico;
le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono
essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilita'
ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con
l'analisi economica di cui all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e
all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/06, e che debbono
garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero
la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa
tenendo conto del principio «chi inquina paga»;
la gestione integrata della risorsa, come prevista dalla
direttiva 2000/60/CE e dalle direttive ad essa strettamente connesse
2006/118/CE e 2007/60/CE, deve tenere conto dei differenti usi della
stessa, della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle
ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo
integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a tal fine il
completamento del riassetto della governance e una ottimale
definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e
regionali;
il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene
rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della
risorsa, e' considerato prioritario e deve essere opportunamente
garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi
di efficienza, efficacia ed economicita';
la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 affronta alcuni aspetti
attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo
all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di
regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della
tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che
esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorita' stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
Ritenuto necessario:
assicurare al piu' presto una governance complessiva e unitaria
per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle
Autorita' di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 adottando i necessari atti
amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto
istituzionale nazionale coerente con i principi della direttiva
2000/60/CE;
adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria
della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del
governo delle risorse idriche; rendere operative le autorita' di
bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i
piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di
azione;
che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con
particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di
tariffazione, quali il principio del «chi inquina paga» e il
principio della copertura integrale del costo del servizio
finanziario, ambientale e della risorsa ( principio del full cost
recovery);
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del 10 maggio
2012;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici
non trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'art. 3, ed in particolare:
a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni
livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle
risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorita' di
intervento;
b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualita' della
risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle
Direttive comunitarie di settore;
c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio
idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il
riutilizzo delle acque reflue;
d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e
del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua,
anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante
dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico
della collettivita' in attuazione del principio del recupero
integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;
e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei
costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico
integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche'
dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di
depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori
d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi
conseguenti a carico della collettivita';
f) definisce gli obiettivi generali di qualita' del servizio
idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i
gestori e le associazioni dei consumatori;
g) puo' definire indirizzi per realizzare, attraverso una
modulazione differenziata della tariffa, una perequazione
solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.
Art. 2
Finalita' e principi ispiratori della regolazione del settore idrico
1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono da
essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle
finalita' e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale
formulati dal Parlamento e dal Governo.
La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalita':
a) garanzia della diffusione, fruibilita' e qualita' del servizio
all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente,
non discriminatorio;
c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di
equilibrio economico e finanziario;
e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei
costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi
inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva
2000/60/CE.
Art. 3
Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico
integrato trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas.
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i
principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo
del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono:
a) Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualita' del
servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che
lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi
multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e
industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalita' di
erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialita' e
penalita', esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e
ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte,
sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio
da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o
la cessazione dell'affidamento; determina altresi' obblighi di
indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione
dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facolta' in capo agli enti
affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed
obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorita' che
ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;
b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, una o piu' convenzioni tipo per la regolazione
dei rapporti tra autorita' competenti all'affidamento del servizio e
soggetti gestori;
c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari
degli investimenti e della gestione - per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e
adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti
civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformita'
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1,
lettere c), d), e), f);
d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c)
sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e
di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le
categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate
individuate dalla legge e fissa, altresi', le relative modalita' di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita
la valutazione gia' effettuata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con
la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo
osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le autorita' competenti e i gestori del servizio idrico
integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre
2009 n. 191;
f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente
sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia
prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle
amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta
giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere
sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via
provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili,
comunque in un'ottica di tutela degli utenti.
g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita' e per
la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio
idrico integrato o di suoi segmenti, nonche' la rendicontazione
periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri
compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di
costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria
di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini
di un confronto comparativo;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi
di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione
ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle
regioni e dei soggetti che affidano il servizio;
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze
segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera
m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile
obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;
m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui
all'art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481 con un'apposita
sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni
del servizio idrico integrato;
n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con l'Autorita' per l'energia, trasferisce gli archivi, la
documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di
cui al presente articolo;
o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce ulteriori programmi di attivita' e le iniziative
da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L'Autorita' per l'energia, in assenza di standard o indirizzi
emanati da parte delle autorita' a tal fine competenti, o qualora non
disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo
svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei
provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad
essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 4
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2012
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Catricala'
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 167