IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
particolare l’articolo 153, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai
parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) a norma del trattato, il Parlamento europeo e il
Consiglio possono adottare, mediante direttive, disposizioni
minime per promuovere miglioramenti, in particolare,
dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
(2) L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
(3) A seguito dell’entrata in vigore della direttiva
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE) [3], i soggetti interessati, in
particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie
preoccupazioni sul potenziale impatto dell’attuazione di tale
direttiva sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla
diagnostica per immagini. Sono state inoltre espresse
preoccupazioni in merito all’impatto della direttiva su talune
attività industriali.
(4) La Commissione ha esaminato attentamente gli argomenti
dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso
di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della
direttiva 2004/40/CE, sulla base di nuove informazioni
scientifiche fornite da esperti di fama internazionale.
(5) La direttiva 2004/40/CE è stata modificata dalla
direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4],
con l’effetto di posporre di quattro anni i termini per il
recepimento della direttiva 2004/40/CE, e successivamente dalla
direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [5],
con l’effetto di posporre tali termini per il recepimento al 31
ottobre 2013. Ciò è avvenuto al fine di consentire alla
Commissione di presentare una nuova proposta e ai co-legislatori
di adottare una nuova direttiva basata su dati più recenti e
precisi.
(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e
dovrebbero essere adottate misure più adeguate e proporzionate
per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi
elettromagnetici. Tale direttiva non affrontava il problema
degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti
cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si
dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado
di stabilire una relazione causale. La presente direttiva mira a
trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti
indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al
fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun
lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per
tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di
protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della
concorrenza.
(7) La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti
a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi
elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di
prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione
causale. È tuttavia opportuno che, qualora tali prove
scientifiche accertate emergano, la Commissione valuti gli
strumenti più adeguati per affrontare tali effetti e, per mezzo
della sua relazione sull’attuazione pratica della presente
direttiva, riferisca in merito al Parlamento europeo e al
Consiglio. Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tener conto, in
aggiunta al contributo appropriato ricevuto dagli Stati membri,
dei più recenti studi disponibili e delle nuove conoscenze
scientifiche derivanti dai dati in tale ambito.
(8) Dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime,
lasciando quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di
adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione
dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i
livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE)
per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente
direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso
rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
(9) È opportuno che un sistema di protezione contro i campi
elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel
dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da
rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere
agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo
equivalente.
(10) Al fine di proteggere i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici è necessario effettuare un’efficace ed
efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo dovrebbe
tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente sul
luogo di lavoro. È quindi opportuno definire un sistema di
protezione in grado di raggruppare rischi diversi in un modo
semplice, che contempli una graduazione, così da risultare
facilmente comprensibile. Di conseguenza, il riferimento a un
certo numero di indicatori e di situazioni standard, da fornire
tramite orientamenti pratici, può utilmente aiutare i datori di
lavoro a rispettare i propri obblighi.
(11) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla
frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso
è esposto. È quindi opportuno che i sistemi di limitazione
dell’esposizione dipendano da modelli di frequenza e di
esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti
ai campi elettromagnetici.
(12) La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici
può essere realizzata in maniera più efficace attraverso
l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione
delle postazioni di lavoro, nonché dando la priorità al momento
della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi
di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte. Disposizioni
relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono
quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. È
tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni,
nel caso in cui le attrezzature di lavoro rispettino i requisiti
del pertinente diritto dell’Unione sui prodotti, che stabilisce
livelli più rigorosi di sicurezza rispetto a quelli previsti
dalla presente direttiva. Ciò consente in molti casi una
semplificazione delle valutazioni.
(13) È opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai
progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto
riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e
della protezione della salute dei lavoratori.
(14) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [6],
quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici fatte salve disposizioni
più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
(15) Le grandezze fisiche, i VLE e i LA di cui alla presente
direttiva sono basati sulle raccomandazioni della Commissione
internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) e dovrebbero essere considerati in conformità dei
concetti sviluppati dall’ICNIRP, salvo che la presente direttiva
non disponga diversamente.
(16) Al fine di assicurare che la presente direttiva resti
aggiornata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea per apportare modifiche
puramente tecniche agli allegati della presente direttiva che
riflettano l’adozione di regolamenti e direttive nel settore
dell’armonizzazione tecnica e della standardizzazione e del
progresso tecnico, delle modifiche delle più pertinenti norme o
specifiche e delle nuove scoperte scientifiche concernenti i
rischi derivanti dai campi elettromagnetici, e inoltre adeguare
i LA. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche
a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(17) Qualora divenisse necessario apportare modifiche di
natura puramente tecnica agli allegati, la Commissione dovrebbe
operare in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro istituito dalla
decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 [7].
(18) In casi eccezionali, qualora lo richiedano imperativi
motivi d’urgenza, come possibili rischi imminenti per la salute
e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione
ai campi elettromagnetici, dovrebbe essere data la possibilità
di ricorrere alla procedura d’urgenza per gli atti delegati
adottati dalla Commissione.
(19) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi
del 28 settembre 2011 [8], gli Stati membri si sono impegnati ad
accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle
loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(20) Un sistema comprendente VLE e LA, ove applicabile,
dovrebbe essere considerato come uno strumento volto a
facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione
contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la
sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi
elettromagnetici. Tuttavia, un siffatto sistema può entrare in
conflitto con specifiche condizioni in talune attività, quali
l’uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore
medico. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni
particolari.
(21) Tenuto conto delle specificità delle forze armate e per
consentirne un funzionamento e un’interoperabilità effettivi,
anche in esercitazioni militari internazionali congiunte, è
opportuno che gli Stati membri siano in grado di attuare sistemi
di protezione equivalenti o più specifici, ad esempio norme
concordate a livello internazionale, come gli standard NATO,
purché si evitino effetti nocivi per la salute e rischi per la
sicurezza.
(22) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti ad
assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul
luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo. È tuttavia
possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente
giustificate, i VLE stabiliti nella presente direttiva siano
superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro
dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto
prima il rispetto dei VLE.
(23) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di
protezione dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per
la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi
elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed evitare i
problemi d’interferenza ovvero effetti sul funzionamento di
dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori
cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o
dispositivi medici portati sul corpo. I problemi di
interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori
cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai LA
e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e
misure protettive,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva, che è la ventesima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di
protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e
la loro sicurezza che derivano, o possono derivare,
dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.
2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include
tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti
noti, provocati dai campi elettromagnetici.
3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella
presente direttiva riguardano soltanto le relazioni
scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve
termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non
include le ipotesi di effetti a lungo termine.
La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti
sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici
accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la
Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se
del caso, la presentazione di una proposta legislativa che
riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione
pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la
Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio
in materia.
5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal
contatto con conduttori sotto tensione.
6. Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche
contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE
continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui
al paragrafo 1.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300
GHz;
b) "effetti biofisici diretti", effetti provocati
direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo
elettromagnetico, tra cui:
i) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti
attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici
nel tessuto;
ii) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli,
nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere
dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti.
Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare
sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono
generare disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive
o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono
influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di
lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonché
iii) correnti attraverso gli arti;
c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di
un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la
causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:
i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o
dispositivi medici portati sul corpo);
ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche; nonché
v) correnti di contatto;
d) "valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti
sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in
particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine
scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e
l’elettrostimolazione dei tessuti;
e) "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi
per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione
del tessuto nervoso o muscolare;
f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra
dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi
temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori
delle funzioni cerebrali;
g) "livelli di azione (LA)", livelli operativi stabiliti per
semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai
pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune
misure di protezione o prevenzione specificate nella presente
direttiva.
Nell’allegato II si usa la seguente terminologia in materia
di livelli di azione:
i) per i campi elettrici, per "LA inferiori" e "LA superiori"
s’intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione
o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonché
ii) per i campi magnetici, per "LA inferiori" s’intendono i
livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per
"LA superiori" i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti
sanitari.
Articolo 3
Valori limite di esposizione e
livelli di azione
1. Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi
elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi
agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e
i LA sono riportati negli allegati II e III.
2. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro
assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti
sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui
all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui
all’allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE
relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti
sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti
procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4.
Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
superi il VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in
conformità dell’articolo 5, paragrafo 8.
3. Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i
pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati,
si considera che il datore di lavoro rispetta i VLE relativi
agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali.
Qualora l’esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotta
misure in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, a meno che la
valutazione effettuata in conformità dell’articolo 4, paragrafi
1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che
possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
In deroga al primo comma, l’esposizione può superare:
a) i LA inferiori per i campi elettrici (allegato II, tabella
B1), ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché non
siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato
II, tabella A3), oppure
i) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari
(allegato II, tabella A2);
ii) siano evitate eccessive scariche di scintille e correnti
di contatto (allegato II, tabella B3) attraverso le misure
specifiche di protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
nonché
iii) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle
situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i LA inferiori per i campi magnetici (allegato II, tabella
B2), ove giustificato dalla prassi o dal processo, compreso
nella testa e nel tronco, durante il turno di lavoro, purché non
siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato
II, tabella A3), oppure
i) il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali
sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari
(allegato II, tabella A2);
iii) siano adottate misure in conformità dell’articolo 5,
paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della
lettera a) di tale paragrafo, nonché
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle
situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’esposizione può superare:
a) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II,
tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla
prassi o dal processo, purché:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari
(allegato II, tavola A1);
iii) siano state prese misure specifiche di protezione in
conformità dell’articolo 5, paragrafo 7;
iv) siano adottate misure in conformità dell’articolo 5,
paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della
lettera b) di tale paragrafo, nonché
v) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle
situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II,
tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di
lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari
(allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3);
iii) siano adottate misure in conformità dell’articolo 5,
paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della
lettera a) di tale paragrafo, nonché
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle
situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 4
Valutazione dei rischi e
identificazione dell’esposizione
1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6,
paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i
lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Fatti salvi l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE e
l’articolo 6 della presente direttiva, tale valutazione può
essere resa pubblica su richiesta, in conformità della
pertinente legislazione dell’Unione o nazionale. In particolare,
qualora nel corso di tale valutazione siano trattati i dati
personali dei lavoratori, la pubblicazione rispetta la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati [9] e le leggi nazionali degli Stati membri che
recepiscono tale direttiva. A meno che non sussista un interesse
pubblico prevalente alla divulgazione, le autorità pubbliche in
possesso di una copia della valutazione possono respingere una
richiesta di accesso alla valutazione o di pubblicazione della
stessa, qualora tale divulgazione pregiudichi la tutela degli
interessi commerciali del datore di lavoro, compresi quelli
relativi alla proprietà intellettuale. I datori di lavoro
possono rifiutare di divulgare o pubblicare la valutazione alle
medesime condizioni, in conformità della pertinente legislazione
dell’Unione o nazionale.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, il datore di lavoro individua e valuta i
campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, tenendo conto delle
pertinenti guide pratiche di cui all’articolo 14 e di altre
norme od orientamenti pertinenti stabiliti dallo Stato membro
interessato, incluse banche dati sull’esposizione. In deroga
agli obblighi incombenti sul datore di lavoro a norma del
presente articolo, il datore di lavoro ha inoltre diritto di
tener conto, se del caso, dei livelli di emissione e di altri
dati appropriati relativi alla sicurezza forniti per le
attrezzature dal fabbricante o dal distributore, in conformità
del pertinente diritto dell’Unione, inclusa la valutazione dei
rischi, ove applicabile alle condizioni di esposizione sul luogo
di lavoro o sul luogo di installazione.
3. Se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei
VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la
valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di
misurazioni o calcoli. In tal caso la valutazione tiene conto
delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali
errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del
modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei
materiali, determinate secondo le buone prassi pertinenti.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono programmati ed
effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei,
tenendo conto degli orientamenti forniti a norma della presente
direttiva e alla luce in particolare delle disposizioni relative
alle competenze richieste (persone o servizi) e alla
consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli
articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti
dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione sono conservati in una forma rintracciabile idonea a
consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione
e la prassi nazionali.
5. In occasione della valutazione dei rischi a norma
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli
effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati
II e III della presente direttiva;
b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di
esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e
nello spazio del luogo di lavoro;
c) eventuali effetti biofisici diretti;
d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che
recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali
stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo
(quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;
e) eventuali effetti indiretti;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;
h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a
salute e sicurezza;
j) sorgenti multiple di esposizione;
k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.
6. Non è necessario che la valutazione dell’esposizione sia
effettuata nei luoghi di lavoro aperti al pubblico se è già
stata effettuata una valutazione in conformità delle
disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, se sono rispettate le
restrizioni ivi specificate per i lavoratori e se sono esclusi i
rischi per la salute e la sicurezza. Si ritiene che tali
condizioni siano soddisfatte solo qualora le attrezzature
destinate al pubblico siano utilizzate conformemente alla loro
destinazione e alla normativa dell’Unione sui prodotti, che
stabilisce livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli
previsti dalla presente direttiva, e non sia utilizzata
nessun’altra attrezzatura.
7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una
valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure
devono essere adottate a norma dell’articolo 5 della presente
direttiva. La valutazione dei rischi può includere i motivi per
cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l’entità dei
rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La
valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare
se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
obsoleta, oppure se i risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 8 mostrano che essa è necessaria.
Articolo 5
Disposizioni miranti a eliminare o
a ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità
di misure per controllare la produzione di campi
elettromagnetici alla fonte, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti
al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4, qualora i pertinenti LA di cui all’articolo 3 e
agli allegati II e III siano superati, a meno che la valutazione
effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dimostri
che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere
esclusi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro
definisce e attua un programma d’azione che deve includere
misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE
relativi agli effetti sensoriali, che tenga conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali
segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di
limitare o controllare l’accesso;
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e
procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti
di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione
dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
h) della limitazione della durata e dell’intensità
dell’esposizione; nonché
i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4, il datore di lavoro definisce e attua un
programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o
organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i
lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio
dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 4.
4. Oltre a fornire le informazioni di cui all’articolo 6
della presente direttiva, il datore di lavoro, a norma
dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, adatta le misure di
cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti a
rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi
individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che
hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici
impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o
dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe
insuliniche) o le lavoratrici incinte che hanno informato il
datore di lavoro della loro condizione.
5. Sulla base della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4, i luoghi di lavoro in cui è probabile che i
lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i
LA sono indicati con un’apposita segnaletica a norma degli
allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE) [10]. Le aree in questione sono
inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in
maniera opportuna. Nel caso in cui l’accesso a tali aree sia
adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano
informati sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici, non è
necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso
specifici per i campi elettromagnetici.
6. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo
3, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche,
quali la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 6 e
l’uso di strumenti tecnici nonché la protezione individuale, per
esempio la messa a terra degli oggetti di lavoro, il
collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro
(collegamento equipotenziale) nonché, se del caso e a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso
da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione
individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
[11], l’impiego di scarpe isolanti, guanti e indumenti
protettivi.
7. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo
3 bis, lettera a), sono adottate misure di protezione
specifiche, quali il controllo dei movimenti.
8. I lavoratori non sono esposti a valori superiori ai VLE
relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti
sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o c) o all’articolo 3,
paragrafi 3 e 4. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal
datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i VLE
relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti
sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure
immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il
datore di lavoro individua e registra le cause del superamento
dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli
effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le
misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate in
una forma rintracciabile idonea per consentirne la successiva
consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.
9. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafi
3 e 4, nel caso in cui sia segnalata dal lavoratore la comparsa
di sintomi temporanei, il datore di lavoro aggiorna, se
necessario, la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione. I sintomi temporanei possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del
sistema nervoso centrale nella testa causati da campi magnetici
che variano nel tempo; nonché
b) effetti di campi magnetici statici, quali vertigini e
nausea.
Articolo 6
Informazione e formazione dei
lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero
essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici
sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le
informazioni e la formazione necessarie in relazione al
risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4
della presente direttiva, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione della presente
direttiva;
b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai
possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;
c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del
calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;
e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell’esposizione per la salute;
f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti
a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a
una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i
rischi derivanti dall’esposizione;
i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui
all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5,
paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.
Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei
lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei
loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell’articolo 11
della direttiva 89/391/CEE.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di
qualunque effetto negativo per la salute imputabile
all’esposizione a campi elettromagnetici, un’adeguata
sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell’articolo 14
della direttiva 89/391/CEE. La documentazione medica e la
relativa disponibilità sono garantite in conformità del diritto
e/o delle prassi nazionali.
2. Conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i
risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma
idonea per consentirne la consultazione in un momento successivo
nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I
singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati
medici personali.
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o
inattesi sulla salute oppure in cui sia rilevata un’esposizione
superiore ai VLE, il datore di lavoro garantisce che un
controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale
adeguati siano fornite al lavoratore o ai lavoratori
interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi
nazionali.
La possibilità di sottoporsi a tale controllo o sorveglianza
è messa a disposizione durante le ore scelte dal lavoratore e i
relativi costi non sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni
adeguate in caso di violazione della normativa nazionale
adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Deroghe
1. In deroga all’articolo 3, ma fatto salvo l’articolo 5,
paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’esposizione può superare i VLE se è connessa
all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla
manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI)
per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata,
purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente
all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate
tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento
del VLE;
iv) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di
lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro,
e
v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre
protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la
sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le
istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal
fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici [12];
b) gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un
sistema di protezione equivalente o più specifico per il
personale che lavora presso impianti militari operativi o che
partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni
militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti
nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza;
c) gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze
debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui
rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori
specifici o per attività specifiche che esulino dall’ambito di
applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente
disposizione per "circostanze debitamente giustificate" si
intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente
all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate
tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di
lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro,
e
iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre
protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per
la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti
comparabili, più specifici e riconosciuti a livello
internazionale.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni
deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la
relativa giustificazione nella relazione di cui all’articolo 15.
Articolo 11
Modifiche tecniche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 12 riguardo alle modifiche
degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di:
a) tener conto dell’adozione di regolamenti e direttive in
materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione
riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o
la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle
norme o specifiche più pertinenti e delle nuove conoscenze
scientifiche relative ai campi elettromagnetici;
c) adeguare i LA qualora esistano nuovi dati scientifici e
purché i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai VLE
esistenti menzionati negli allegati II e III.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 12, al fine di inserire
nell’allegato II gli orientamenti dell’ICNIRP per limitare
l’esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo
umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che
variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano
disponibili.
3. Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2,
imperativi motivi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui
all’articolo 13 si applica agli atti delegati adottati ai sensi
del presente articolo.
Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla
Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11
è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 29 giugno 2013. La Commissione elabora una
relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima
della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che
il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale
proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun
periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 13
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo
entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano
sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica
dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra
i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza che devono
riguardare la salute e la protezione dei lavoratori.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare
obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui
all’articolo 12, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga
l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione
con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno
sollevato obiezioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Guida pratica
Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva,
la Commissione mette a disposizione guide pratiche non
vincolanti almeno sei mesi prima del 1o luglio 2016. Tali guide
devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti:
a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle
norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:
- i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE,
- la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni,
- orientamenti per il trattamento delle incertezze di
misurazione e di calcolo,
b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in
relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in
situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;
c) la descrizione del "metodo del picco ponderato" per i
campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi
multi-frequenza per i campi di alta frequenza;
d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per
quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche
semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle
PMI;
e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse
misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di
esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché
di misure specifiche di informazione e di formazione per i
lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di
attività correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza
compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto
degli effetti termici e non termici;
h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza
sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità
dell’articolo 8, paragrafo 2.
La Commissione opera in stretta collaborazione con il
Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro. Il Parlamento europeo è tenuto informato.
Articolo 15
Riesame e relazioni
Tenendo conto dell’articolo 1, paragrafo 4, la relazione
sull’attuazione pratica della presente direttiva è redatta in
conformità con l’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 16
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di effettuazione di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
1. La direttiva 2004/40/CE è abrogata a decorrere dal 29
giugno 2013.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti
alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di
concordanza che figura all’allegato IV.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. Schulz
Per il Consiglio
Il presidente
A. Shatter
[1] GU C 43 del 15.2.2012, pag. 47.
[2] Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 giugno 2013
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del
Consiglio del 20 giugno 2013.
[3] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.
[4] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88.
[5] GU L 110 del 24.4.2012, pag. 1.
[6] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[7] GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
[8] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[10] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.
[11] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
[12] GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
--------------------------------------------------
ALLEGATO I
GRANDEZZE FISICHE CONCERNENTI L’ESPOSIZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
le esposizioni ai campi elettromagnetici:
L’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale
che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in
volt per metro (Vm–1). È necessario operare una distinzione fra
il campo elettrico ambientale e il campo elettrico presente nel
corpo (in situ) a seguito dell’esposizione al campo elettrico
ambientale.
La corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che
attraversa gli arti di una persona esposta a campi
elettromagnetici nella gamma di frequenza compresa tra 10 MHz e
110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo
elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel
corpo esposto. È espressa in ampere (A).
La corrente di contatto (IC) è una corrente che compare
quando una persona entra in contatto con un oggetto in un campo
elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di
contatto in stato stabile si produce quando una persona è in
contatto continuo con un oggetto in un campo elettromagnetico.
Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi
una scarica di scintille con correnti transitorie associate.
La carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per la
scarica di scintille ed è espressa in coulomb (C).
L’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale
che, insieme all’induzione magnetica, specifica un campo
magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere
per metro (Am–1).
L’induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. È
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali
biologici l’induzione magnetica e l’intensità del campo
magnetico sono intercambiabili in base alla seguente
equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am–1 =
induzione magnetica (B) pari a 4π 10–7 T (approssimativamente
1,25 microtesla).
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso
delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di
penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza
radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa
per l’area della superficie in questione; è espressa in watt per
metro quadrato (Wm–2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante
l’energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si
esprime in joule per kilogrammo (Jkg–1). Nella presente
direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti
derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta
del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso,
del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del
tessuto corporeo ed è espresso in watt per kilogrammo (Wkg–1).
Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente
accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi
all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del
SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori
locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva
di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari
condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un
individuo esposto a RF dell’ordine di pochi MHz (ad esempio
provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti
nel campo vicino di un’antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate
direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di contatto
(IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l’intensità di campo
elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H) e la densità
di potenza (S).
--------------------------------------------------
ALLEGATO II
EFFETTI NON TERMICI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA
DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0 Hz E 10 MHz
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)
I VLE inferiori a 1 Hz (Tabella A1) sono limiti per i campi
magnetici statici su cui non incide il tessuto corporeo.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella
A2) sono limiti per i campi elettrici indotti nel corpo
dall’esposizione a campi elettrici e magnetici che variano nel
tempo.
VLE per un’induzione magnetica esterna da 0 a 1 Hz
Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile
in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alle
vertigini e ad altri effetti fisiologici connessi a disturbi
dell’organo dell’equilibrio umano e risultanti principalmente
dal movimento in un campo magnetico statico.
Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro
controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea
durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal
processo, purché siano state adottate misure di prevenzione
quali il controllo dei movimenti e l’informazione dei
lavoratori.
Tabella A1
VLE per un’induzione magnetica esterna (B0) compresa tra 0 e
1 Hz
|
VLE relativi
agli effetti sensoriali
|
Condizioni di
lavoro normali
|
2 T
|
Esposizione
localizzata degli arti
|
8 T
|
|
VLE relativi
agli effetti sanitari
|
Condizioni di
lavoro controllate
|
8 T
|
VLE relativi agli effetti sanitari per un’intensità di campo
elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz
I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono
correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del
sistema nervoso centrale e periferico all’interno del corpo,
compresa la testa.
Tabella A2
VLE relativi agli effetti sanitari per un’intensità di campo
elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz
Gamma di frequenza
|
VLE relativi agli effetti sanitari
|
1 Hz ≤
f < 3 kHz
|
1,1 Vm–1 (picco)
|
3 kHz ≤
f ≤ 10 MHz
|
3,8 ×10–
4 f Vm–1
(picco)
|
Nota A2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo
elettrico interno sono valori di picco spaziali per l’intero
corpo del soggetto esposto.
Nota A2-3: i VLE sono valori di picco in termini temporali
che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per
i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la
valutazione dell’esposizione effettuata in conformità
dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato
(filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica
di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre
procedure di valutazione scientificamente provate e validate,
purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e
comparabili.
VLE relativi agli effetti sensoriali per un’intensità di
campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz
I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono
correlati agli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso
centrale nella testa, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e
transitorie di talune funzioni cerebrali.
Tabella A3
VLE relativi agli effetti sensoriali per un’intensità di
campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz
Gamma di frequenza
|
VLE relativi agli effetti sensoriali
|
1 Hz ≤
f < 10 Hz
|
0,7/f Vm–1
(picco)
|
10 Hz ≤
f < 25 Hz
|
0,07/f Vm–1
(picco)
|
25 Hz ≤
f ≤ 400 Hz
|
0,0028 f
Vm–1 (picco)
|
Nota A3-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il
campo elettrico interno sono valori di picco spaziali nella
testa del soggetto esposto.
Nota A3-3: i VLE sono valori di picco in termini temporali
che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per
i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la
valutazione dell’esposizione effettuata in conformità
dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato
(filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica
di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre
procedure di valutazione scientificamente provate e validate,
purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e
comparabili.
B. LIVELLI DI AZIONE (LA)
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le
grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore
quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una
semplificazione della valutazione, il rispetto dei pertinenti
VLE, o in corrispondenza dei quali devono essere adottate le
pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui
all’articolo 5:
- LA (E) inferiori e LA (E) superiori per l’intensità di
campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo,
come indicato nella tabella B1,
- LA (B) inferiori e LA (B) superiori per l’induzione
magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo, come
indicato nella tabella B2,
- LA(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella
tabella B3,
- LA(B0) per l’induzione magnetica di campi magnetici
statici, come indicato nella tabella B4.
I LA corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico
calcolati o misurati sul luogo di lavoro in assenza del
lavoratore.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici
I LA inferiori (tabella B1) per un campo elettrico esterno si
basano sulla limitazione del campo elettrico interno al di sotto
dei VLE (tabelle A2 e A3) e sulla limitazione delle scariche di
scintille nell’ambiente di lavoro.
Al di sotto dei LA superiori, il campo elettrico interno non
supera i VLE (tabelle A2 e A3) e si evitano fastidiose scariche
di scintille, purché siano prese le misure di protezione di cui
all’articolo 5, paragrafo 6.
Tabella B1
LA per esposizione a campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10
MHz
Gamma di frequenza
|
Intensità di campo elettrico LA(E) inferiori [Vm–1]
(RMS)
|
Intensità di campo elettrico LA(E) superiori [Vm–1]
(RMS)
|
1 ≤ f
< 25 Hz
|
2,0 ×
104
|
2,0 ×
104
|
25 ≤ f
< 50 Hz
|
5,0 ×
105/f
|
2,0 ×
104
|
50 Hz ≤
f < 1,64
kHz
|
5,0 ×
105/f
|
1,0 ×
106/f
|
Gamma di frequenza
|
Intensità di campo elettrico LA(E) inferiori [Vm–1]
(RMS)
|
Intensità di campo elettrico LA(E) superiori [Vm–1]
(RMS)
|
1,64 ≤ f
< 3 kHz
|
5,0 ×
105/f
|
6,1 ×
102
|
3 kHz ≤
f ≤ 10 MHz
|
1,7 ×
102
|
6,1 ×
102
|
Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B1-2: i LA (E) inferiori e i LA (E) superiori sono i
valori efficaci (RMS) dell’intensità di campo elettrico che sono
uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi
sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione
dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si
basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del
tempo), spiegato nella guida pratica di cui all’articolo 14, ma
possono essere applicate altre procedure di valutazione
scientificamente provate e validate purché conducano a risultati
approssimativamente equivalenti e comparabili.
Nota B1-3: i LA rappresentano i valori massimi calcolati o
misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò
comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una
conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di
esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione
della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in
specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui
all’articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media
spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria
consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo
elettrico indotto è determinato caso per caso mediante
dosimetria.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi magnetici
I LA inferiori (tabella B2) per le frequenze al di sotto di
400 Hz sono derivati dai VLE relativi agli effetti sensoriali
(tabella A3) e per le frequenze al di sopra di 400 Hz sono
derivati dai VLE relativi agli effetti sanitari per il campo
elettrico interno (tabella A2).
I LA superiori (tabella B2) derivano dai VLE relativi agli
effetti sanitari per un campo elettrico interno correlato alla
stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e autonomi
nella testa e nel tronco (tabella A2). L’osservanza dei LA
superiori assicura che non siano superati i VLE relativi agli
effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i LA
inferiori per esposizioni fino a 400 Hz, sono possibili effetti
correlati a fosfeni retinici e a modifiche minori e transitorie
dell’attività cerebrale. In tal caso, si applica l’articolo 5,
paragrafo 6.
I LA per l’esposizione degli arti derivano dai VLE sul campo
elettrico interno per gli effetti sanitari relativi alla
stimolazione elettrica dei tessuti negli arti, tenendo conto del
fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più
debole negli arti che nel corpo intero.
Tabella B2
LA per esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10
MHz
Gamma di frequenza
|
Induzione magnetica LA (B) inferiori [μT]
(RMS)
|
Induzione magnetica LA (B) superiori [μT]
(RMS)
|
Induzione magnetica LA per esposizione arti
a campo magnetico localizzato [μT]
(RMS)
|
1 ≤ f
< 8 Hz
|
2,0 ×
105/f2
|
3,0 ×
105/f
|
9,0 ×
105/f
|
8 ≤ f
< 25 Hz
|
2,5 ×
104/f
|
3,0 ×
105/f
|
9,0 ×
105/f
|
25 ≤ f
< 300 Hz
|
1,0 ×
103
|
3,0 ×
105/f
|
9,0 ×
105/f
|
300 Hz ≤
f < 3 kHz
|
3,0 ×
105/f
|
3,0 ×
105/f
|
9,0 ×
105/f
|
3 kHz ≤
f ≤ 10 MHz
|
1,0 ×
102
|
1,0 ×
102
|
3,0 ×
102
|
Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B2-2: i LA inferiori e superiori sono i valori efficaci
(RMS) uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi
sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione
dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si
basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del
tempo), spiegato nelle guide pratiche di cui all’articolo 14, ma
possono essere applicate altre procedure di valutazione
scientificamente provate e validate purché conducano a risultati
approssimativamente equivalenti e comparabili.
Nota B2-3: i LA per esposizione a campi magnetici
rappresentano i valori massimi nello spazio occupato dal corpo
del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione
prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le
condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare
la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi
dell’articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella
guida pratica di cui all’articolo 14 saranno stabiliti criteri
relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di
una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente
molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo
elettrico indotto è determinato caso per caso mediante
dosimetria.
Tabella B3
I LA per corrente di contatto IC
Frequenza
|
LA (IC) corrente di contatto stazionaria [mA]
(RMS)
|
fino a
2,5 kHz
|
1,0
|
2,5 ≤ f
< 100 kHz
|
0,4 f
|
100 kHz
≤ f ≤ 10
000 kHz
|
40
|
Nota B3-1: f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz).
Livelli di azione (LA) per induzione magnetica di campi
magnetici statici
Tabella B4
LA per induzione magnetica di campi magnetici statici
Rischi
|
LA(B0)
|
Interferenza con dispositivi impiantati attivi,
ad esempio stimolatori cardiaci
|
0,5 mT
|
Rischio di attrazione e propulsivo nel campo
periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)
|
3 mT
|
--------------------------------------------------
ALLEGATO III
EFFETTI TERMICI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA
DI FREQUENZA COMPRESA TRA 100 kHz e 300 GHz
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze
comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono limiti relativi a
energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto
corporeo derivanti da un’esposizione a campi elettrici e
magnetici.
I VLE relativi agli effetti sensoriali per le frequenze
comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) sono limiti relativi
all’energia assorbita in una piccola massa di tessuto
all’interno della testa derivante da esposizione a campi
elettromagnetici.
I VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze
superiori a 6 GHz (tabella A3) sono limiti relativi alla densità
di potenza di un’onda elettromagnetica incidente sulla
superficie corporea.
Tabella A1
VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz
VLE relativi agli effetti sanitari
|
Valori SAR mediati ogni periodo di sei minuti
|
VLE relativo allo stress termico su tutto il
corpo espresso come SAR mediato nel corpo
|
0,4 Wkg–1
|
VLE relativo allo stress termico localizzato
nella testa e nel tronco espresso come SAR localizzato
nel corpo
|
10 Wkg–1
|
VLE relativo allo
stress termico localizzato
negli arti espresso come SAR localizzato negli
arti
|
20 Wkg–1
|
Nota A1-1: la massa adottata per mediare il SAR localizzato è
pari a 10 g di tessuto contiguo; il SAR massimo ottenuto in tal
modo costituisce il valore impiegato per la stima
dell’esposizione. Si intende che tali 10 g di tessuto
rappresentino una massa di tessuto contiguo con proprietà
elettriche approssimativamente omogenee. Nello specificare una
massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può
essere utilizzato nella dosimetria computazionale ma può
presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può
essere utilizzata una geometria semplice, quale una massa cubica
o sferica di tessuto.
VLE relativi agli effetti sensoriali per frequenze comprese
tra 0,3 GHz e 6 GHz
Questo VLE relativo agli effetti sensoriali (tabella A2) è
connesso alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da
esposizioni della testa a microonde pulsate.
Tabella A2
VLE relativi agli effetti sensoriali per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz
Gamma di frequenza
|
Assorbimento specifico localizzato di energia
(SA)
|
0,3 ≤ f
≤ 6 GHz
|
10 mJkg–1
|
Nota A2-1: la massa adottata per mediare l’SA localizzato è
pari a 10 g di tessuto.
Tabella A3
VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz
Gamma di frequenza
|
VLE relativo agli effetti sanitari correlati
alla densità di potenza
|
6 GHz ≤
f ≤ 300
GHz
|
50 Wm–2
|
Nota A3-1: la densità di potenza è mediata su una superficie
esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio,
mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20
volte il valore di 50 Wm–2. Le densità di potenza da frequenze
comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di
sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un
periodo di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per
compensare la graduale diminuzione della profondità di
penetrazione con l’aumento della frequenza.
B. LIVELLI DI AZIONE (LA)
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le
grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore
quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una
valutazione semplificata, la conformità ai pertinenti VLE, o in
corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti
misure di protezione o di prevenzione di cui all’articolo 5:
- LA(E) per intensità di campo elettrico (E) di campi
elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1,
- LA(B) per induzione magnetica (B) di campi magnetici che
variano nel tempo come indicato nella tabella B1,
- LA(S) per densità di potenza delle onde elettromagnetiche
come indicato nella tabella B1,
- LA(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella
tabella B2,
- LA(IL) per la corrente attraverso gli arti, come indicato
nella tabella B2.
I LA corrispondono ai valori del campo calcolati o misurati
sul posto di lavoro in assenza del lavoratore, intesi come
valore massimo nello spazio occupato dal corpo o di parti
specifiche di questo.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici e
magnetici
LA(E) e LA(B) derivano dai valori SAR o dai VLE di densità di
potenza (tabelle A1 e A3) basati sulle soglie relative agli
effetti termici interni causati dall’esposizione a campi
elettrici e magnetici (esterni).
Tabella B1
LA per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra
100 kHz e 300 GHz
Gamma di frequenza
|
Intensità di campo elettrico LA(E) [Vm–1]
(RMS)
|
Induzione magnetica LA (B) [μT]
(RMS)
|
Densità di potenza LA(S) [Wm–2]
|
100 kHz
≤ f < 1
MHz
|
6,1 ×
102
|
2,0 ×
106/f
|
—
|
1 ≤ f
< 10 MHz
|
6,1 ×
108/f
|
2,0 ×
106/f
|
—
|
10 ≤ f
< 400 MHz
|
61
|
0,2
|
—
|
400 MHz
≤ f < 2
GHz
|
3 × 10–3
f½
|
1,0 ×
10–5 f½
|
—
|
2 ≤ f
< 6 GHz
|
1,4 ×
102
|
4,5 × 10–1
|
—
|
6 ≤ f≤
300 GHz
|
1,4 ×
102
|
4,5 × 10–1
|
50
|
Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B1-2: [LA(E)]2 e [LA(B)]2 devono essere mediati su un
periodo di sei minuti. Per gli impulsi RF la densità di potenza
di picco, mediata sulla durata dell’impulso, non supera di 1000
volte il valore rispettivo di LA(S). Per campi multifrequenza
l’analisi è basata sulla sommazione, come indicato nella guida
pratica di cui all’articolo 14.
Nota B1-3: LA(E) e LA(B) rappresentano i valori massimi
calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del
lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione
prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le
condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare
la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi
dell’articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella
guida pratica di cui all’articolo 14 saranno stabiliti criteri
relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di
una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente
molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, la
conformità ai VLE è determinata caso per caso mediante
dosimetria.
Nota B1-4: la densità di potenza è mediata su una superficie
esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio,
mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20
volte il valore di 50 Wm–2. Le densità di potenza da frequenze
comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di
sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un
periodo di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per
compensare la graduale diminuzione della profondità di
penetrazione, con l’aumento della frequenza.
Tabella B2
LA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti
indotte attraverso gli arti
Gamma di frequenza
|
Corrente di contatto stazionaria LA(IC) [mA]
(RMS)
|
Corrente indotta attraverso qualsiasi arto
LA(IL) [mA] (RMS)
|
100 kHz
≤ f < 10
MHz
|
40
|
—
|
10 MHz ≤
f ≤ 110
MHz
|
40
|
100
|
Nota B2-1: [AL(IL)]2 deve essere mediata su un periodo di sei
minuti.
--------------------------------------------------
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza