Studio Brancaleone


 

Home
 

 

 

Varie

Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132

Testo Coordinato del Decreto Legge 8 aprile 2008 , n. 59

Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale
 - n. 84 del 9 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008,
n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee».

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n,  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifice sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
        Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato
               innanzi agli organi di giustizia civile

  1.  Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 14 del
regolamento  (CE)  n. 659/1999  del  Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito   denominata:   «decisione  di  recupero»,  il  giudice  puo'
concedere  la  sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) gravi  motivi  di  illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero  evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della  decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione  del  giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee, con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176
del  4 luglio  1991,  e  successive modificazioni, se ad essa non sia
stata  gia'  deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3.  Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla  Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza
di  sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione
nel  termine  di  trenta  giorni.  La  causa e' decisa nei successivi
sessanta  giorni.  Allo  scadere  del termine di novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde  efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo  stesso  e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia
non superiore a sessanta giorni.
  4.  Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma 1,  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 22  e  23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
  5.  Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  non  si  applica  il  comma 4.  Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3,  previa  eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione
gia'   fissata.  Il  giudice,  su  istanza  di  parte,  riesamina  il
provvedimento  di  sospensione  gia'  concesso e ne dispone la revoca
qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
  6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale,  rispettivamente,  al  presidente  del tribunale o della
Corte  d'appello  per  le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non   divisi   in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza  sono  svolte
direttamente dal Presidente del tribunale.

        
                    Riferimenti normativi:

              - Il  regolamento  CE  n. 659/1999  del  Consiglio, del
          22 marzo  1999,  e' pubbicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999,
          n. L 83.
              - Il  trattato  istituito  della  Comunita'  europea e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325 C.
              - Il   testo   degli   articoli 22  e  23  della  legge
          24 novembre  1981,  n. 689  recante:  «Modifiche al sistema
          penale.»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, S.O., e' il seguente:
              «Art.  22.  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione). -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».
              «Art.  23.  (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se
          il  ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
          comma dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita'  con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,   il   giudice,   con  ordinanza  appellabile,
          convalida   il  provvedimento  opposto,  ponendo  a  carico
          dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».

        
      
                               Art. 2.
        Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato
             innanzi agli organi di giustizia tributaria

  1.  Dopo  l'articolo 47  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e' inserito il seguente:
  «Art.  47-bis (( (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di
Stato  e definizione delle relative controversie).)) - 1. Qualora sia
chiesta  in  via  cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto
volto  al  recupero  di  aiuti  di  Stato dichiarati incompatibili in
esecuzione  di  una  decisione  adottata dalla Commissione europea ai
sensi   dell'articolo 14   del   regolamento   (CE)  n. 659/1999  del
Consiglio,  del  22 marzo  1999, di seguito denominata: "decisione di
recupero",  la  Commissione  tributaria provinciale puo' concedere la
sospensione  dell'efficacia  del  titolo  di  pagamento conseguente a
detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21;    a) gravi   motivi   di  illegittimita'  della  decisione  di
recupero,  ovvero  evidente  errore nella individuazione del soggetto
tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale  provvede  con  separata  ordinanza  alla sospensione del
giudizio  e  all'immediato  rinvio pregiudiziale della questione alla
Corte   di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  con  richiesta  di
trattazione  d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di  procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L  176  del
4 luglio  1991,  e successive modificazioni, se ad essa non sia stata
gia'   deferita  la  questione  di  validita'  dell'atto  comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47;
ai  fini  dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del
diritto comunitario.
  4.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
definite,  nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza  di  sospensione  di  cui  al  medesimo  comma 1. Alla
scadenza    del    termine   di   sessanta   giorni   dall'emanazione
dell'ordinanza   di  sospensione,  il  provvedimento  perde  comunque
efficacia,  salvo  che la Commissione tributaria provinciale entro il
medesimo  termine  riesamini,  su  istanza  di  parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui  ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di
efficacia,  non  prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si
applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso
di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
dal  giorno  del  deposito  dell'ordinanza  di  rinvio  e  riprende a
decorrere  dalla  data della trasmissione della decisione della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.
  5.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la discussione, il
Collegio  giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il
Presidente  redige  e  sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in
udienza, a pena di nullita'.
  6.  La  sentenza  e'  depositata nella segreteria della Commissione
tributaria  provinciale  entro  quindici  giorni  dalla  lettura  del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla  sentenza  la  propria  firma  e  la  data  e  ne da' immediata
comunicazione alle parti.
  7.  In  caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso  uno  degli  atti  di  cui  al  comma 1,  tutti i termini del
giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad
eccezione  di  quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono
ridotti  alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative
agli   atti   di  cui  al  comma 1  hanno  priorita'  assoluta  nella
trattazione.  Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
  2.  Nei  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nel  caso  sia  stata concessa la sospensione, le
relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni
dalla  medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo
restando  il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale,
su  istanza  di  parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia'
concessi  e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il
termine  previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del
1992  per  la  comunicazione  dell'avviso di trattazione e' ridotto a
dieci  giorni  liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello
si  applica  il  comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
  3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto  dei  termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo
periodo,  dell'articolo 47-bis  del  decreto  legislativo 31 dicembre
1992,   n. 546,   introdotto  dal  comma 1  del  presente  articolo e
riferisce  con  relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente
della   commissione   tributaria   provinciale  e  della  commissione
tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
  4.  L'ultimo  periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
15 febbraio  2007,  n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Il  testo  dell'art.  31  del decreto legislativo 31
          dicembre  1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo
          tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
          nell'art.  30  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413»),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 gennaio 1993,
          n. 9, S.O: e' il seguente:
              «Art.  31.  (Avviso di trattazione). - 1. La segreteria
          da'  comunicazione  alle  parti  costituite  della  data di
          trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
              2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione
          sia  stata  rinviata dal presidente in caso di giustificato
          impedimento  del relatore, che non possa essere sostituito,
          o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.».
              -   Si   riporta  il  testo  vigente  dell'art.  1  del
          decreto-legge    15 febbraio    2007,    n. 10,    recante:
          «Disposizioni   volte   a   dare   attuazione  ad  obblighi
          comunitari  ed  internazionali»  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale   15 febbraio   2007,   n. 38,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1.  -  Esecuzione  della sentenza della Corte di
          giustizia  delle  Comunita' europee, resa in data 1° giugno
          2006  nella  causa  C-207/05.  Attuazione  della  decisione
          2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura
          d'infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456.
                1.  Il  recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
          non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi
          dell'art. 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della
          Commissione,  del  5  giugno  2002,  in relazione a ciascun
          periodo  di  imposta  nel  quale  l'aiuto e stato fruito, e
          effettuato dall'Agenzia delle entrate.
                2.   L'Agenzia   delle   entrate,  sulla  base  delle
          comunicazioni   trasmesse   dagli   enti   locali  e  delle
          dichiarazioni   dei   redditi   presentate  dalle  societa'
          beneficiarie  ai  sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          l° giugno  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
          del  14 giugno  2005,  emesso  in  attuazione  del  comma 6
          dell'art.  27  della  legge  18  aprile  2005, n. 62, nella
          formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
          dall'art.  1  della legge 23 dicembre 2005, n. 206, liquida
          le  imposte  con  i  relativi interessi, in caso di mancata
          presentazione  della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate
          liquida   le   somme   dovute  sulla  base  degli  elementi
          direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
          recupero  degli  aiuti  nella  misura  della loro effettiva
          fruizione,  notificando, entro novanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  apposita
          comunicazione,   in   relazione   a   ciascuna   annualita'
          interessata     dal    regime    agevolativo,    contenente
          l'ingiunzione   di   pagamento   delle  somme  dovute,  con
          l'intimazione  che,  in  caso  di  mancato versamento entro
          trenta  giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 602,  ad  iscrizione  a ruolo a titolo definitivo
          delle  somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
          dovuti.  Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di
          sanzioni  per  violazioni  di  natura  tributaria e di ogni
          altra  specie comunque connesse alle procedure disciplinate
          dalle  presenti  disposizioni.  Non  sono  applicabili  gli
          istituti  della dilazione dei pagamenti e della sospensione
          in sede amministrativa.
                3.  Gli  interessi  sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni   di   cui  al  capo  V  del  reolamento  (CE)
          n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo
          i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in
          relazione   al   recupero   dell'aiuto   di  Stato  C57/03,
          disciplinato  dall'art.  24  della  legge  25 gennaio 2006,
          n. 29.  Il  tasso  di interesse da applicare e' il tasso in
          vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il
          versamento  di  saldo  delle  imposte  non  corrisposte con
          riferimento  al  primo  periodo  di imposta interessato dal
          recupero dell'aiuto.
                4.    Conformemente   alla   disciplina   comunitaria
          applicabile    ed    alla   decisione   2003/193/CE   della
          Commissione,  del  5 giugno  2002, costituiscono deroghe al
          divieto  previsto  dall  art. 87, paragrafo 1, del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita' europea, e non sono pertanto
          oggetto  di  iscrizione  a  ruolo  a titolo definitivo, gli
          aiuti,   comunque   determinati   nella   comunicazione  di
          ingiunzione  notificata al soggetto beneficiano, rientranti
          nell'ambito  di  applicabilita'  della regola «de minimis»,
          esclusi   i   settori  disciplinati  da  norme  comunitarie
          speciali  in  materia  di aiuti di Stato emanate sulla base
          dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
          o  del  Trattato  che  istituisce  la Comunita' europea del
          carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento.
                5.  Ai fini del recupero di cui al presente articolo,
          appartengono  alla  categoria  degli aiuti «de minimis» gli
          aiuti  che,  in  base  alla comunicazione 92/C 213/02 della
          Commissione  del  20 maggio  1992,  non  eccedono l'importo
          complessivo  di  50.000  ECU,  elevato a 100.000 ECU con la
          comunicazione  96/C  68/06  della  Commissione, del 6 marzo
          1996,  su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto
          «de  minimis»;  tale massimale si applica indipendentemente
          dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
                6.  Per  gli  aiuti  concessi  sotto la vigenza della
          regolamentazione  «de  minimis»  di  cui alla comunicazione
          92/C  213/02  della Commissione, del 20 maggio 1992 ed alla
          comunicazione  96/C  68/06  della  Commissione, del 6 marzo
          1996,  il triennio di riferimento per il calcolo del limite
          massimo  ha  carattere  fisso,  esaurito  il quale inizia a
          decorrere  un nuovo triennio. Per la verifica del limite si
          sommano  tutti  gli  importi  di  aiuti  «de  minimis»,  di
          qualsiasi  tipologia,  ottenuti  dallo  stesso soggetto nel
          triennio.   Ai  fini  dell'applicazione  della  regola  «de
          minimis»  nei  confronti  delle  societa'  beneficiarie  e'
          condizione  necessaria  che  il risparmio d'imposta goduto,
          risultante  dalla  sommatoria dell'esenzione fiscale fruita
          per   ogni  periodo  di  imposta,  sia  inferiore  a  detto
          massimale.
                7.   Conformemente  alle  indicazioni  fornite  dalla
          Commissione  con  la  comunicazione  96/C 68/06 del 6 marzo
          1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento
          e'  espresso  sotto forma di sovvenzione diretta di denaro.
          Gli    aiuti    erogati   in   forma   diversa,   ai   fini
          dell'applicazione  del  limite  previsto  dalla  regola «de
          minimis»,   devono   essere   convertiti   in   equivalente
          sovvenzione,  calcolata al lordo dell'imposta eventualmente
          applicabile  sull'aiuto.  Ai  fini della determinazione del
          limite   per  gli  aiuti  «de  minimis»  ottenuti  fino  al
          31 dicembre   1998,  si  applicano  i  tassi  variabili  di
          conversione  del valore nominale in lire nel valore in ECU;
          per  gli  aiuti  ottenuti  dal  1° gennaio 1999 il tasso di
          conversione in euro e' fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di
          conversione  lira/ECU  da applicare e' quello medio annuale
          relativo  all'esercizio  precedente a quello di concessione
          dell'aiuto «de minimis».
                8.   Sono   esclusi   dal   cumulo   per  il  computo
          dell'importo   massimo  fissato  per  l'applicazione  della
          regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione
          o  rientranti  in un regolamento di esenzione per categoria
          anche  se  riferiti  allo  stesso  presupposto,  qualora la
          rispettiva normativa non preveda diversamente.
                9.  Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi
          della   disposizione   di   cui   al   comma 4,   producono
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, contenente tutte le
          informazioni  relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con
          riferimento  al periodo di godimento dell'esenzione fiscale
          dichiarata  aiuto  di  Stato  illegittimo  dalla  decisione
          2003/193/CE   della   Commissione,   del   5 giugno   2002,
          conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
                10. La documentazione di cui al comma 9 e' consegnata
          a  mano  o  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
          ricevimento,  entro  quindici  giorni  dalla notifica della
          comunicazione-ingiunzione  di  cui  al comma 2, all'ufficio
          che ha adottato l'atto.
                11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'art. 27 della
          legge 18 aprile 2005, n. 62.».

        
      
                               Art. 3.
Modifiche  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
   modificazioni,  recante  norme in materia ambientale in attuazione
   della  direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte
   di  giustizia  resa  in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.
   Procedura di infrazione n. 2004/59

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare  il termine del
23 dicembre  2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) i  miglioramenti  necessari  per  il  raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
      1)  i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
      2)  il  completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
      3)  le  condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b) la   proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c) le  proroghe  non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d) l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle  stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle   misure   devono  essere  riportati  nei  piani  di  cui  alla
lettera b).  Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma 4,  qualora,  a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a) la  situazione  ambientale  e  socioeconomica  non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
      1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
      2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
    c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
    d) gli   obiettivi   ambientali   meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.»;
    c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis.  Le  regioni  non  violano  le  disposizioni  del presente
decreto nei casi in cui:
    a) il   mancato   raggiungimento   del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b) l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da  uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
      1)  siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
      2)  siano  indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli 117  e  121  le  motivazioni  delle  modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
      3)  le  motivazioni  delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
      4)   per   motivi   di   fattibilita'   tecnica   o   di  costi
sproporzionati,   i   vantaggi  derivanti  dalle  modifiche  o  dalle
alterazioni  del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 77, del decreto
          legislativo   3 aprile  2006,  n. 152  recante:  «Norme  in
          materia  ambientale»  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.     77.     (Individuazione    e    perseguimento
          dell'obiettivo  di  qualita' ambientale). - 1. Entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della parte terza del
          presente  decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
          risultati  del  primo rilevamento effettuato ai sensi degli
          articoli 118   e   120,  le  regioni  che  non  vi  abbiano
          provveduto    identificano   per   ciascun   corpo   idrico
          significativo,  o  parte  di  esso,  la  classe di qualita'
          corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'allegato 1
          alla parte terza del presente decreto.
              2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
          le  regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
          raggiungimento   o   al  mantenimento  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a)
          e b),  tenendo  conto  del  carico massimo ammissibile, ove
          fissato  sulla  base  delle  indicazioni delle Autorita' di
          bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
          l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
              3.  Al  fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
          raggiungimento   dell'obiettivo   di   qualita'  ambientale
          corrispondente  allo stato di "buono", entro il 31 dicembre
          2008  ogni  corpo idrico superficiale classificato o tratto
          di  esso  deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
          "sufficiente"  di  cui  all'allegato 1 alla parte terza del
          presente decreto.
              4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
          conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
          nell'allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto,
          secondo  le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
          disposizione della normativa di settore a norma della quale
          le singole aree sono state istituite.
              5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o
          fortemente   modificato  e  la  relativa  motivazione  sono
          esplicitamente  menzionate  nei  piani  di  bacino  e  sono
          riesaminate  ogni  sei anni. Le regioni possono definire un
          corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
                a) le       modifiche      delle      caratteristiche
          idromorfologiche    di    tale    corpo,    necessarie   al
          raggiungimento   di   un  buono  stato  ecologico,  abbiano
          conseguenze negative rilevanti:
                  1) sull'ambiente in senso ampio;
                  2)  sulla  navigazione,  comprese le infrastrutture
          portuali, o sul diporto;
                  3)   sulle   attivita'  per  le  quali  l'acqua  e'
          accumulata,  quali  la  fornitura  di  acqua  potabile,  la
          produzione di energia o l'irrigazione;
                  4)  sulla  regolazione  delle  acque, la protezione
          dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
                  5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
          ugualmente importanti;
                b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
          artificiali  o modificate del corpo idrico non possono, per
          motivi   di  fattibilita'  tecnica  o  a  causa  dei  costi
          sproporzionati,   essere  raggiunti  con  altri  mezzi  che
          rappresentino  un'opzione  significativamente  migliore sul
          piano ambientale.
              6.   Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare  il
          termine   del   23 dicembre   2015   per  poter  conseguire
          gradualmente  gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
          verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
          idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
              a)  i miglioramenti necessari per il raggiungimento del
          buono  stato  di  qualita'  ambientale  non  possono essere
          raggiunti  entro  i  termini  stabiliti  almeno per uno dei
          seguenti motivi:
                1)  i  miglioramenti  dello  stato  dei  corpi idrici
          possono  essere  conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
          successive al 23 dicembre 2015;
                2) il completamento dei miglioramenti entro i termini
          fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
                3)   le   condizioni   naturali   non  consentono  il
          miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
              b) la  proroga  dei  termini  e le relative motivazioni
          sono   espressamente   indicate   nei  piani  di  cui  agli
          articoli 117 e 121;
              c) le   proroghe   non   possono  superare  il  periodo
          corrispondente  a  due ulteriori aggiornamenti dei piani di
          cui  alla  lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
          condizioni   naturali  non  consentano  di  conseguire  gli
          obiettivi entro detto periodo;
              d) l'elenco  delle  misure,  la necessita' delle stesse
          per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
          la  giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
          nella   attuazione   delle   misure,  nonche'  il  relativo
          calendario   di   attuazione  delle  misure  devono  essere
          riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
          devono essere aggiornate nel riesame dei piani;
              7.   Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici,  possono
          stabilire  di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
          rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
          ripercussioni  dell'impatto  antropico  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
          possibile    o   sia   esageratamente   oneroso   il   loro
          raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
          condizioni:
              a) la   situazione  ambientale  e  socio-economica  non
          consente  di  prevedere  altre  opzioni  significativamente
          migliori sul piano ambientale ed economico;
              b) la garanzia che:
                1)  per  le  acque  superficiali  venga conseguito il
          migliore  stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati    per    la    natura   dell'attivita'   umana   o
          dell'inquinamento;
                2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche
          minime alloro stato di qualita', tenuto conto degli impatti
          che  non  potevano  ragionevolmente  essere  evitati per la
          natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
              c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
          ulteriore deterioramento;
              d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
          motivazioni  figurano  espressamente  nel piano di gestione
          del  bacino  idrografico  e del piano di tutela di cui agli
          articoli 117  e  121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
          anni nell'ambito della revisione di detti piani.
              8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
          definizione   di  obiettivi  meno  rigorosi  e'  consentita
          purche'  essi  non  comportino  l'ulteriore  deterioramento
          dello  stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui
          alla  lettera b)  del  medesimo  comma 7,  purche'  non sia
          pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
          dalla  parte  terza  del  presente  decreto  in altri corpi
          idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
              9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
          devono  comprendere  le  misure volte alla tutela del corpo
          idrico,   ivi   compresi   i  provvedimenti  integrativi  o
          restrittivi  della  disciplina  degli scarichi ovvero degli
          usi  delle  acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi, nonche' le
          relative  misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
          eventuale  modifica deve essere inserita come aggiornamento
          del piano.
              10.  Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
          idrico  dovuto  a  circostanze naturali o di forza maggiore
          eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
          violente  e  siccita' prolungate, o conseguente a incidenti
          ragionevolmente   imprevedibili,   non   da'  luogo  a  una
          violazione   delle   prescrizioni  della  parte  terza  del
          presente  decreto,  purche'  ricorrano  tutte  le  seguenti
          condizioni:
                a) che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad
          impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
          dei  corpi  idrici  e  la compromissione del raggiungimento
          degli   obiettivi   di  cui  all'art.  76  ed  al  presente
          articolo in   altri   corpi  idrici  non  interessati  alla
          circostanza;
                b) che  il  Piano  di tutela preveda espressamente le
          situazioni  in  cui  detti eventi possono essere dichiarati
          ragionevolmente    imprevedibili   o   eccezionali,   anche
          adottando gli indicatori appropriati;
                c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
          compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
          una volta conclusisi gli eventi in questione;
                d) che   gli   effetti  degli  eventi  eccezionali  o
          imprevedibili  siano sottoposti a un riesame annuale e, con
          riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera a),
          venga  fatto  tutto il possibile per ripristinare nel corpo
          idrico,  non  appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo
          stato precedente tali eventi;
                e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
          misure  adottate  o  da adottare sia inserita nel eccessivo
          aggiornamento del Piano di tutela.
              10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del
          presente decreto nei casi in cui:
              a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
          sotterranee,   del   buono   stato  ecologico  delle  acque
          superficiali   o,   ove  pertinente,  del  buon  potenziale
          ecologico    ovvero    l'incapacita'    di    impedire   il
          deterioramento  del corpo idrico superficiale e sotterraneo
          sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
          di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
          idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
              b) l'incapacita'  di  impedire il deterioramento da uno
          stato  elevato  ad  un  buono  stato  di  un  corpo  idrico
          superficiale  sia  dovuto  a nuove attivita' sostenibili di
          sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
                1)  siano  state  avviate  le  misure  possibili  per
          mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
                2)  siano  indicate  puntualmente  ed  illustrate nei
          piani  di  cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
          modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
          ogni sei anni;
                3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
          di  cui  alla  lettera b)  siano  di  prioritario interesse
          pubblico  ed  i  vantaggi  per  l'ambiente  e  la societa',
          risultanti  dal  conseguimento  degli  obiettivi  di cui al
          comma 1,  siano  inferiori  rispetto  ai vantaggi derivanti
          dalle  modifiche  o  dalle alterazioni per la salute umana,
          per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
          sostenibile;
                4)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica o di costi
          sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche o
          dalle  alterazioni  del  corpo  idrico  non  possano essere
          conseguiti  con  altri  mezzi  che  garantiscono  soluzioni
          ambientali migliori.».

        
      
                               Art. 4.
Modifiche  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
   sicurezza  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, in
   materia  di  recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della
   sentenza  della  Corte  di  giustizia  resa in data 18 luglio 2007
   nella   causa  C-134/05.  Procedura  di  infrazione  n. 2001/5171.
   Modifiche  al  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, in
   materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza
   della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa
   C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto   18 giugno   1931,   n. 773,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Per  le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di  terzi  non  si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza  del  questore  abilita  allo  svolgimento delle attivita' di
recupero  senza  limiti  territoriali,  osservate  le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
  Per  le  attivita'  previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere  di  affissione  di  cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante  l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle  relative  prescrizioni,  con  la  compiuta  indicazione  delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
  Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a  comunicare
preventivamente  all'ufficio  competente  al  rilascio  della  stessa
l'elenco   dei   propri  agenti,  indicandone  il  rispettivo  ambito
territoriale,  ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica  sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti  ad  esibire  copia  della  licenza  ad  ogni  richiesta degli
ufficiali  e  agenti  di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con  cui  trattano  compiuta  informazione  della  propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.»;
    b) all'articolo 134,   dopo   il  terzo  comma,  e'  inserito  il
seguente:
  «Il  regolamento  di  esecuzione  individua gli altri soggetti, ivi
compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti  poteri  di  direzione,
amministrazione  o  gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni,  nei  confronti  dei quali sono accertati l'assenza di
condanne  per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11  del  presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
  «Art.  134-bis  (Disciplina  delle  attivita'  autorizzate in altro
Stato  dell'Unione  europea).  -  1.  Le imprese di vigilanza privata
stabilite  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea possono
stabilirsi  nel  territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti,  dei  presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge  e  dal  regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto  conto  degli  adempimenti,  degli obblighi e degli oneri gia'
assolti  nello  Stato  di  stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
  2.  I  servizi  transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia  da  parte  di  imprese  stabilite  in un altro Stato membro
dell'Unione  europea  sono  svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
  3.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato a sottoscrivere, in
materia  di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con le
competenti  autorita'  degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco  riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e delle
condizioni  necessari  per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
    d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
    e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
    f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
    g) all'articolo 138:
      1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Il  Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita'  individuate  nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo  unico,  sentite  le  regioni,  provvede all'individuazione dei
requisiti   minimi   professionali  e  di  formazione  delle  guardie
particolari giurate.»;
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  «Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia particolare
giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato  membro  d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 115, 134,
          135,  136  e  138  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146,
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.  115  (art.  116 Testo unico 1926). - Non possono
          aprirsi  o  condursi  agenzie  di prestiti su pegno o altre
          agenzie  di  affari, quali che siano l'oggetto e la durata,
          anche  sotto  forma  di agenzie di vendita, di esposizioni,
          mostre  o  fiere  campionarie  e  simili, senza licenza del
          Questore.
              La  licenza  e'  necessaria  anche  per l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
              Tra   le   agenzie  indicate  in  questo  articolo sono
          comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
          di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
              La  licenza  vale  esclusivamente  per  locali  in essa
          indicati.
              E' ammessa la rappresentanza.
              Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti
          per  conto  di  terzi  non  si  applica il quarto comma del
          presente  articolo  e  la licenza del questore abilita allo
          svolgimento   delle  attivita'  di  recupero  senza  limiti
          territoriali,  osservate  le  prescrizioni  di  legge  o di
          regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
              Per  le attivita' previste dal sesto comma del presente
          articolo,  l'onere  di  affissione di cui all'art. 120 puo'
          essere  assolto  mediante  l'esibizione  o comunicazione al
          committente  della  licenza  e delle relative prescrizioni,
          con  la  compiuta indicazione delle operazioni consentite e
          delle relative tariffe.
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare   preventivamente   all'ufficio   competente  al
          rilascio   della   stessa   l'elenco   dei  propri  agenti,
          indicandone  il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
          a   disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di  pubblica
          sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
          tenuti  ad  esibire  copia  della licenza ad ogni richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle  persone  con cui trattano compiuta informazione della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
              «Art.  134 (art. 135 Testo unico 1926). - Senza licenza
          del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
          di   vigilanza   o  custodia  di  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari  e  di  eseguire investigazioni o ricerche o di
          raccogliere informazioni per conto di privati.
              Salvo  il  disposto  dell'art.  11, la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
              I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
              Il   regolamento  di  esecuzione  individua  gli  altri
          soggetti,  ivi  compreso  l'institore,  o chiunque eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti  dei  quali  sono accertati l'assenza di condanne
          per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
          dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575.
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.».
              «Art.  135  (art.  136 Testo unico 1926). - I direttori
          degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
          cui  all'articolo  precedente,  sono  obbligati a tenere un
          registro  degli affari che compiono giornalmente, nel quale
          sono  annotate  le  generalita'  delle  persone con cui gli
          affari  sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
          regolamento.
              Tale  registro  deve  essere  esibito ad ogni richiesta
          degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
              Le  persone,  che  compiono  operazioni  con gli uffici
          suddetti,  sono  tenute  a dimostrare la propria identita',
          mediante  la esibizione della carta di identita' o di altro
          documento,     fornito     di    fotografia,    proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
              I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali
          del  loro  ufficio permanentemente affissa in modo visibile
          la  tabella  delle  operazioni alle quali attendono, con la
          tariffa delle relative mercedi.
              Essi  non possono compiere operazioni diverse da quelle
          indicate  nella  tabella  o compiere operazioni o accettare
          commissioni  con  o  da  persone  non munite della carta di
          identita'  o  di  altro  documento  fornito  di fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
              «Art.  136 (art. 137 testo unico 1926). - La licenza e'
          ricusata  a  chi  non  dimostri  di  possedere la capacita'
          tecnica ai servizi che intende esercitare.
              La  revoca della licenza importa l'immediata cessazione
          dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
              L'autorizzazione  puo'  essere  negata  o  revocata per
          ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».
              «Art.  138  (art.  139  Testo unico 1926). - Le guardie
          particolari devono possedere i requisiti seguenti:
                1°  essere  cittadino  italiano o di uno Stato membro
          dell'Unione europea;
                2°   avere   raggiunto  la  maggiore  eta'  ed  avere
          adempiuto agli obblighi di leva;
                3° sapere leggere e scrivere;
                4° non avere riportato condanna per delitto;
                5°  essere  persona  di  ottima  condotta  politica e
          morale;
                6° essere munito della carta di identita';
                7°   essere   iscritto  alla  cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
              Il   Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,  da
          adottarsi  con le modalita' individuate nel regolamento per
          l'esecuzione  del presente testo unico, sentite le regioni,
          provvede    all'individuazione    dei    requisiti   minimi
          professionali  e  di  formazione  delle guardie particolari
          giurate.
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata   dal   prefetto.   Con  l'approvazione,  che  ha
          validita'  biennale,  il  prefetto rilascia altresi', se ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata.
              Ai   fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia
          particolare  giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo  svolgimento  della  medesima attivita'. Si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
              Le  guardie  particolari  giurate,  cittadini  di Stati
          membri  dell'Unione  europea, possono conseguire la licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n. 527,  e  dal  relativo
          regolamento  di  esecuzione, di cui al decreto ministeriale
          30 ottobre  1996,  n. 635  del  Ministro  dell'interno.  Si
          osservano,  altresi',  le  disposizioni degli articoli 71 e
          256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
              Salvo   quanto   diversamente   previsto,   le  guardie
          particolari   giurate  nell'esercizio  delle  funzioni,  di
          custodia  e  vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
          destinate   rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di  un
          pubblico servizio.».

        
      
                             Art. 4-bis.
Misure  per  attuare  la  sentenza  della  Corte  di  giustizia delle
   Comunita'  europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni
   per la gestione di scommesse ippiche

   ((  1.  Al  fine  di  dare attuazione alla sentenza della Corte di
   giustizia  delle  Comunita'  europee  del  13 settembre 2007 nella
   causa  C-260/04,  con  provvedimento del Ministero dell'economia e
   delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
   sentito   il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
   forestali,  da  emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio
   delle  concessioni  affidate  ai  sensi dell'art. 38, comma 4, del
   decreto-legge    4 luglio    2006,    n. 223,    convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite
   le modalita' per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti
   di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
   dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38,
   comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel
   rispetto dei seguenti criteri:
    a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
   operanti,   alla   data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
   conversione  del  presente  decreto,  le  concessioni  di  cui  al
   comma 2,   nel  rispetto  della  zona  di  ubicazione  delle  sedi
   operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
    b) localizzazione  di  210 punti di vendita nelle province in cui
   non  sono  stati  assegnati  i  diritti per l'apertura di punti di
   vendita  aventi  come  attivita' principale la commercializzazione
   dei  prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'art. 38,
   comma  4,  lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a
   seguito  di  procedura  di  selezione  pubblicata  nella  Gazzetta
   Ufficiale,  parte  seconda,  foglio  delle  inserzioni  n. 199 del
   28 agosto  2006,  nel rispetto delle disposizioni recate dall'art.
   38,  comma 4,  lettera  f)  del  predetto decreto-legge n. 223 del
   2006;
    c) aggiudicazione  dei  punti  di vendita previa effettuazione di
   una o piu' procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che
   esercitano  la  raccolta  di  gioco  o che dimostrano di possedere
   idonei  requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base
   d'asta  non puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto
   di vendita.
  2.  Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio
   di  raccolta  e  accettazione  delle  scommesse  e  la  tutela dei
   preminenti  interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione
   dei  punti  di  vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il
   31 gennaio  2009,  sono  revocate le concessioni per la raccolta e
   accettazione  di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a
   quota  fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla
   convenzione  tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze
   20 aprile  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
   aprile  1999,  come  integrata dalla deliberazione del commissario
   straordinario  dell'Unione  nazionale per l'incremento delle razze
   equine  (UNIRE)  del  14 ottobre  2003,  n. 107, allo stato ancora
   attive.
  3.  E' abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno
   2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
   2003, n. 200. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Il  testo del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge
             4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per
             il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento e
             la   razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
             interventi   in   materia  di  entrate  e  di  contrasto
             all'evasione    fiscale,   pubblicato   nella   Gazzetta
             Ufficiale  del  4 luglio  2006,  n. 153 e convertito con
             modificazione   dalla   legge   4 agosto  2006,  n. 248,
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006,
             n. 186, S.O., e' il seguente:
              «4.  Al  fine  di  contrastare  la diffusione del gioco
             irregolare  ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
             nel  settore  del gioco, nonche' di assicurare la tutela
             del   giocatore,   con   provvedimenti   del   Ministero
             dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
             dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita'
             di  distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto
             dei seguenti criteri:
                a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle
             scommesse  a  totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
             dei  cavalli,  dei concorsi pronostici su base sportiva,
             del   concorso   pronostici   denominato   totip,  delle
             scommesse  ippiche  di  cui all'art. 1, comma 498, della
             legge   30 dicembre   2004,   n. 311,  nonche'  di  ogni
             ulteriore gioco pubblico;
                b) possibilita'  di raccolta del gioco su base ippica
             da  parte  degli operatori che esercitano la raccolta di
             gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
             operatori  di Stati membri dell'Associazione europea per
             il  libero  scambio,  e  anche  degli operatori di altri
             Stati,   solo   se   in   possesso   dei   requisiti  di
             affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
             monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
             aventi  come attivita' principale la commercializzazione
             dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi
             come  attivita'  accessoria  la  commercializzazione dei
             prodotti  di  gioco pubblici; ai punti di vendita aventi
             come  attivita'  principale  la  commercializzazione dei
             prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere riservata in
             esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
                d)  previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
             punti  di  vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno
             il  5  per  cento  aventi  come  attivita' principale la
             commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
             vendita  per  provincia aventi come attivita' principale
             la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
             considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
             attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
             di  gioco  pubblici,  nei  comuni  con  piu'  di 200.000
             abitanti  a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai
             punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di
             200.000  abitanti,  a una distanza non inferiore a 3.000
             metri dai punti divendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
             attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
             di  gioco  pubblici,  nei  comuni  con  piu'  di 200.000
             abitanti,  a  una distanza non inferiore a 400 metri dai
             punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di
             200.000  abitanti,  a  una  distanza non inferiore a 800
             metri   dai  punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza
             pregiudizio  dei  punti di vendita in cui, alla data del
             30 giugno  2006,  si  effettui  la raccolta del concorso
             pronostici  denominato  totip,  ovvero  delle  scommesse
             ippiche  di  cui  all'art.  1, comma 498, della legge 30
             dicembre 2004, n. 311;
                h) aggiudicazione   dei   punti  di  vendita,  previa
             effettuazione  di una o piu procedure aperte a tutti gli
             operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore
             ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
             attivita' principale la commercializzazione dei prodotti
             di  gioco  pubblici  e  ad euro settemilacinquecento per
             ogni  punto  di vendita avente come attivita' accessoria
             la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
             gioco  a  distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
             vincita in denaro;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
             concessionari   della   raccolta  di  scommesse  ippiche
             disciplinate  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del
             Presidente della Republica 8 aprile 1998, n. 169.».
              -   Si   riporta  il  testo  vigente  dell'art.  8  del
             decreto-legge  24 giugno  2003, n. 147, recante «Proroga
             dei   termini  e  disposizioni  urgenti  ordinamentali»,
             pubblicato   nella   G.U.   25 giugno   2003,  n. 145  e
             convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto
             2003,  n. 200,  pubblicata  nella  G.U.  2 agosto  2003,
             n. 178, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  8.  (Disposizioni  sull'UNIRE). - 1. Il Ministro
             delle   politiche   agricole  e  forestali,  avvalendosi
             dell'Unione   nazionale  per  l'incremento  delle  razze
             equine  (UNIRE),  ed  il  Ministro dell'economia e delle
             finanze  procedono  entro  sessanta giorni dalla data di
             entrata  in  vigore  del presente decreto, nei riguardi,
             rispettivamente,  dei  titolari  di  concessione in atto
             alla  data  di entrata in vigore del regolamento emanato
             ai  sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre
             1996,   n. 662,   nonche  dei  titolari  di  concessione
             attribuita  alla ricognizione delle posizioni relative a
             ciascun  concessionario anche conseguenti a disposizioni
             aventi  forza  di legge decadute anteriormente alla data
             di entrata in vigore del presente decreto.
              2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria
             dell'UNIRE,  la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
             a  concedere  a  tale  ente,  nell'anno  2003,  un mutuo
             decennale  di  150 milioni di euro, con oneri a parziale
             carico   del  bilancio  dello  Stato.  A  tale  fine  il
             Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde
             all'UNIRE,  a decorrere dall'anno 2003, un contributo in
             conto  interessi e in quote costanti, nel limite massimo
             di  3,5  milioni di euro annui. Con decreto del Ministro
             dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro trenta
             giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
             conversione  del presente decreto, e' stabilito il tasso
             d'interesse  e fissato il contributo decennale di cui al
             periodo precedente.
              3.  Una  quota fino al 4 per cento delle risorse di cui
             al  comma 2  e'  destinata  dall'UNIRE  a  piani  per la
             salvaguardia    delle   razze   equine   minacciate   di
             estinzione,   redatti   con   la   collaborazione  delle
             associazioni   maggiormente  rappresentative  a  livello
             nazionale  di  tutela  delle  singole razze interessate,
             nonche'   a   programmi   di  ricerca  finalizzati  alla
             salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in
             collaborazione  con universita' ed istituti nazionali ed
             internazionali specializzati nel settore.
              4. (Omissis).
              5.   I  concessionari  che  gestiscono,  ai  sensi  del
             regolamento  emanato a norma dell'art. 3, comma 78 della
             legge    23 dicembre    1996,   n. 662,   e   successive
             modificazioni,  il  servizio di raccolta delle scommesse
             relative   alle  corse  dei  cavalli  e  che  non  hanno
             tempestivamente   aderito   alle  condizioni  economiche
             ridefinite  con  il  D.Dirett  6  giugno 2002 pubblicato
             nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 139  del  15 giugno 2002,
             possono  farlo  il  30 ottobre  2003 versando un importo
             pari  al  10  per  cento  del  debito  maturato per solo
             capitale,  a  titolo  di minimo garantito, aumentato, in
             ragione  del  ritardo  nell'adesione,  di  un  ulteriore
             importo  complessivo  pari a 1.000 euro. Le somme dovute
             per  quote  di  prelievo non versate, relative agli anni
             fino   al   2002,   maggiorate  dei  relativi  interessi
             calcolati   al   tasso  medio  bancario  praticato  alla
             clientela  primaria,  sono  versate, in tre rate di pari
             importo,  entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e
             il  30 ottobre  2004. Le somme ancora dovute a titolo di
             imposta   unica,   ai   sensi  del  decreto  legislativo
             23 dicembre  1998, n. 504 e successive modificazioni, al
             netto  di  sanzioni  e maggiorate dei relativi interessi
             calcolati   al   basso  medio  bancario  praticato  alla
             clientela  primaria, sono versate in cinque rate annuali
             di  pari  importo,  entro  il 30 giugno di ogni anno; il
             primo  versamento  va  effettuato  entro  il 15 dicembre
             2003.    Le    polizze   fideiussorie   rilasciate   dai
             concessionari  per  la  raccolta di scommesse ippiche ai
             sensi   dell'art.  7  della  convenzione  approvata  con
             decreto   ministeriale   20 aprile  1999  e  le  polizze
             fideiussorie   rilasciate   dai   concessionari  per  la
             raccolta  di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8
             della  convenzione  approvata  con  decreto ministeriale
             7 aprile  1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto
             adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti
             dalle  rateizzazioni  previste  dal  presente  articolo,
             previa   verifica   della   loro   validita'   da  parte
             dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato. Il
             mancato  versamento  delle rate nei termini previsti dal
             presente   comma comporta  l'immediata  decadenza  dalla
             concessione,     l'immediato     incameramento     della
             fideiussione  e  la  disattivazione del collegamento dal
             totalizzatore nazionale.
              6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi
             del   comma 5,   nonche'   a   quelli   che  hanno  gia'
             tempestivamente  aderito al decreto interdirigenziale di
             cui  al  medesimo  comma 5,  e'  consentito  versare  il
             residuo  debito  maturato  a titolo di minimi garantiti,
             ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari
             importo.  Le  rate  sono  versate entro il 30 ottobre di
             ciascun  anno,  a  partire  dal  30 ottobre 2004. Non si
             effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi
             garantiti   dai  concessionari  diversi  da  quelli  nei
             confronti  dei  quali trova applicazione la disposizione
             di   cui   al   presente   comma.   Nei   confronti  dei
             concessionari  che  ritardano  di oltre trenta giorni il
             pagamento  delle somme maturate a titolo di integrazione
             al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica,
             eventualmente  ricalcolate  ai  sensi  del comma 5 e del
             presente  comma,  sono  attivate,  in  conformita'  alle
             disposizioni   contenute   negli   atti  concessori,  le
             procedure  di  riscossione, anche coattiva, dei crediti,
             seguita   dall'immediata  decadenza  dalla  concessione,
             dall'incameramento    della    fideiussione    e   dalla
             disattivazione   del   collegamento   dal  totalizzatore
             nazionale.
              7.  Per  quanto  non  diversamente  stabilito  in  modo
             espresso   dal   presente  articolo,  restano  ferme  le
             disposizioni  dell'art.  8 del decreto-legge 28 dicembre
             2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
             7  febbraio  2002,  n. 16. Con decreto interdirigenziale
             del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  del
             Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, sono
             stabiliti  le  modalita' di versamento delle rate di cui
             al  comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza
             dei  concessionari  che  non  provvedono  ai  sensi  del
             comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento
             in   aggiunta   alle   somme,  maggiorate  dei  relativi
             interessi,  ancora  dovute a titolo di imposta unica, ai
             sensi  del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
             e  successive  modificazioni, e di quote di prelievo, di
             importo  pari  al  15  per cento della differenza tra il
             prelievo  maturato  in  ciascun anno e la maggiore somma
             dovuta  a  titolo di minimo garantito relativamente agli
             anni  2000,  2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto
             dall'ultimo  periodo  del  comma 6,  nei  confronti  dei
             concessionari   decaduti  si  procede  all'incameramento
             della fideiussione.
              8.   La   disposizione   di   cui  all'art.  5-bis  del
             decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
             modificazioni,  dalla  legge  22 novembre  2002, n. 265,
             trova  applicazione  nei  riguardi dei provvedimenti che
             comunque   determinano  a  cessazione  dei  rapporti  di
             concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di
             cui  al  comma 5  del  presente articolo, adottati prima
             della   data   di  entrata  in  vigore  della  legge  di
             conversione  del  presente decreto. La sospensione degli
             effetti  dei medesimi provvedimenti e' stabilita fino al
             15 settembre  2003  e i termini per la loro impugnazione
             decorrono  o  riprendono  a  decorrere  dal 16 settembre
             2003.  Gli  effetti  dei provvedimenti si estinguono nei
             riguardi  dei concessionari che effettuano l'adesione ai
             sensi del comma 5.
              9.  Dal  1° gennaio  2003  e per ciascun anno di durata
             delle  concessioni  per  il  servizio  di raccolta delle
             scommesse   relative   alle   corse   dei   cavalli,  il
             corrispettivo  minimo  comunque dovuto dai concessionari
             e'   pari   ai   prelievi   dovuti   all'amministrazione
             concedente   sulle  scommesse  effettivamente  accettate
             nell'anno  precedente,  incrementato,  per ciascun anno,
             dell'aumento percentuale ralizzatosi su base regionale.
              10. 11. (Omissis).
              12. (Abrogato).
              13. (Abrogato).
              14.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di
             conversione  del  presente decreto e fino al 31 dicembre
             2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal
             relativo  regolamento  di  istituzione, emanato ai sensi
             dell'art.  16  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, puo'
             essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo
             entro   novanta  giorni  dalla  data  del  ritiro  delle
             cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno
             per   il   periodo  relativo  all'ultimo  trimestre.  La
             disposizione  di cui al primo periodo non si applica nei
             trecentosessantacinque  giorni  antecedenti  la scadenza
             della    convenzione    di   concessione.   Sull'importo
             costituente   prelievo   erariale,   coperto  da  idonea
             cauzione  definita ai sensi del citato regolamento, sono
             dovuti  gli  interessi  nella  misura del saggio legale,
             calcolati   dal   primo   giorno   e   fino   a   quello
             dell'effettivo  versamento.  La  cauzione  prevista  dal
             regolamento  di  cui al primo periodo e' integrata nella
             misura   del   3   per   cento.   L'inosservanza   delle
             disposizioni  di cui al terzo e quarto periodo comporta,
             in  ogni  caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato
             incameramento  della  cauzione. Resta in ogni caso fermo
             il  potere  regolamentare  di cui agli articoli 16 della
             legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre
             2001, n. 383, e successive modificazioni.
              15.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  dei  principi
             stabiliti   dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e
             forestali,   l'UNIRE  organizza  e  gestisce  l'anagrafe
             equina  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo
             nazionale   (SIAN)   di  cui  all'art.  15  del  decreto
             legislativo  30 aprile  1998,  n. 173, articolandola per
             razza,   tipologia   d'uso  e  diffusione  territoriale.
             L'UNIRE  si  avvale  anche  dell'AIA,  attraverso le sue
             strutture  provinciali  (APA),  per raccogliere i dati e
             tenerli  aggiornati  mediante  un monitoraggio costante.
             Dall'attuazione  delle  disposizioni  di cui al presente
             comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri a
             carico della finanza pubblica.
              16.  All'art.  1  della  legge 4 agosto 1955, n. 722, e
             successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
             modificazioni:
                a) al   comma 4,   le   parole:   «31  ottobre»  sono
             sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
                b) (Omissis).
              17.   Il  primo  decreto  adottato  in  attuazione  del
             comma 5-bis  dell'articolo 1  della legge 4 agosto 1955,
             n. 722,   introdotto   dal   comma 16,  lettera b),  del
             presente  articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla
             data di entrata in vigore della legge di conversione del
             presente decreto.
              18.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
             base  di  indirizzi  strategici  deliberati dal Comitato
             generale  per  i  giochi di cui al comma 12, provvede ad
             individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
             nazionale,  operatori  specializzati  nella  gestione di
             reti   di   partecipazione  a  distanza,  con  modalita'
             elettroniche  e  telematiche, anche combinate al segnale
             telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti
             o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive
             organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando,
             in  ogni  caso,  il rispetto dei principi della certezza
             giuridica   del   rapporto   tra   giocatore,   reti  di
             partecipazione   al   gioco  tradizionali  ed  operatore
             selezionato  ai  sensi del presente comma, nonche' della
             sicurezza  e  trasparenza  del gioco, della tutela della
             buona    fede    degli    utenti,    delle    rispettive
             responsabilita' dei diversi operatori coinvolti.
              19.  Il  Governo  trasmette  al  Parlamento,  entro  il
             31 marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione dettagliata
             sull'attivita'  svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle
             attivita' sportive e di incremento ippico.
              20.  Al  maggiore  onere  derivante dall'attuazione dei
             commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonche'
             dall'attuazione  dei  commi 5  e  6, pari a 3 milioni di
             euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede
             mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di
             nuove  lotterie  ad  estrazione  istantanea  e di quelle
             previste  dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto
             1955,  n. 722,  introdotto dal comma 16, lettera b), del
             presente articolo.
              21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
             autorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le
             occorrenti variazioni di bilancio.
              22.  Al  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 449,
             sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) comma 1  dell'art.  1  dopo  le  parole:  «diritto
             pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
                b) (Omissis).
              23.   Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
             comma 22  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a
             carico  della  finanza pubblica e la partecipazione alle
             consulte  tecniche  non  comporta  la  corresponsione di
             alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.».

        
      
                               Art. 5.
Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento  del  servizio pubblico
   svolto  nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza
   della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa
   C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888

  1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera  circolazione  dei  lavoratori  di  cui  agli  articoli 39 del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea e 7 del regolamento
(CEE)  n. 1612/68  del  Consiglio,  del  15 ottobre  1968, salve piu'
favorevoli  previsioni,  valutano,  ai  fini  giuridici ed economici,
l'esperienza  professionale  e  l'anzianita'  acquisite  da cittadini
comunitari   nell'esercizio   di   un'attivita'   analoga   a  quella
considerata rilevante e svolta (( presso pubbliche amministrazioni di
un  altro  )) Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione
del  medesimo  all'Unione  europea,  o  presso  organismi dell'Unione
europea  secondo  condizioni  di  parita'  rispetto a quelle maturate
nell'ambito   dell'ordinamento   italiano.   Sono   inapplicabili  le
disposizioni   normative  e  le  clausole  dei  contratti  collettivi
contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo
quanto  previsto  dall'articolo 38  del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

        
                    Riferimenti normativi:

              - Per  il  riferimenti  al  Trattato  che istituisce la
          Comunita'   europea   si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'art. 1.
              - Il  Regolamento  CEE  n. 1612/68  del  Consiglio, del
          15 ottobre  1968  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' Europee 19 ottobre 1968, n. L 257.
              - Il   testo   dell'art.  38  del  decreto  legislativo
          30 marzo    2001,    n. 165,    recante   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
              «Art.  38 (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati membri
          della  Unione  europea).  (Art.  37 del decreto legislativo
          n. 29  del  1993,  come modificato dall'art. 24 del decreto
          legislativo  n. 80  del 1998). - 1. I cittadini degli Stati
          membri  dell'Unione  europea  possono  accedere ai posti di
          lavoro   presso   le   amministrazioni  pubbliche  che  non
          implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
          ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
              2. Con   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400,  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          individuati  i  posti  e  le  funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'   i   requisiti   indispensabili   all'accesso  dei
          cittadini di cui al comma 1.
              3. Nei  casi  in cui non sia intervenuta una disciplina
          di  livello  comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di
          studio   e   professionali  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza   tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio
          rilevanti  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e della
          nomina.».

        
      
                               Art. 6.
; Disposizioni  transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
   all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
   n. 36,  recante  attuazione  della  direttiva 1999/31/CE, relativa
   alle  discariche  di  rifiuti.  Modifiche  al  decreto legislativo
   25 luglio   2005,   n. 151,  recante  attuazione  delle  direttive
   2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE,  relative  alla riduzione
   dell'uso  di  sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
   ed  elettroniche,  nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura
   di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte
   di  giustizia  resa  in  data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.
   Procedura  di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora
   nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482

  1. All'articolo 17  del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Il  provvedimento  con cui l'autorita' competente approva i
piani  di  adeguamento,  presentati  ai  sensi  del  comma 3,  per le
discariche  di  rifiuti  pericolosi  e per quelle autorizzate dopo la
data  del  16 luglio  2001  e  fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine  per  l'ultimazione  dei  lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
  4-ter. Nel  caso  in  cui,  per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento  di  approvazione  del  piano  di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento  successivo  al  1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e' soppressa.

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
          legislativo  13 gennaio  2003,  n. 36,  recante «Attuazione
          della   direttiva  1999/31/CE  relativa  al  discariche  di
          rifiuti»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo
          2003, n. 59, S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art.  17 (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. Le
          discariche  gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
          del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
          31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
              2. Fino   al   31 dicembre   2006   e'   consentito  lo
          smaltimento  nelle  nuove  discariche,  in osservanza delle
          condizioni  e  dei  limiti di accettabilita' previsti dalla
          Delib.   27 luglio  1984  del  Comitato  interministeriale,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 253  del 13 settembre 1984, di cui all'art. 6
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 agosto 1994, e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   n. 251   del  26 ottobre  1994,  nonche'  dalle
          deliberazioni regionali connesse, relativamente:
                a) nelle  discariche  per  rifiuti inerti, ai rifiuti
          precedentemente  avviati a discariche di II categoria, tipo
          A;
                b) nelle  discariche  per  rifiuti non pericolosi, ai
          rifiuti  precedentemente  avviati  alle discariche di prima
          categoria e di II categoria, tipo B;
                c) nelle   discariche   per  rifiuti  pericolosi,  ai
          rifiuti  precedentemente  avviati  alle  discariche  di  II
          categoria tipo C e terza categoria.
              3. Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
          comma 1  o,  su  sua  delega,  il  gestore della discarica,
          presenta  all'autorita'  competente un piano di adeguamento
          della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
          incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
              4. Con  motivato  provvedimento  l'autorita' competente
          approva  il  piano  di  cui  al  comma 3,  autorizzando  la
          prosecuzione  dell'esercizio  della  discarica e fissando i
          lavori  di  adeguamento,  le  modalita'  di esecuzione e il
          termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
          in  ogni  caso  essere  successivo  al  16 luglio 2009. Nel
          provvedimento    l'autorita'   competente   prevede   anche
          l'inquadramento  della  discarica in una delle categorie di
          cui  all'art.  4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
          dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
          garanzia finanziaria.
              4-bis. Il  provvedimento con cui l'autorita' competente
          approva  i  piani  di  adeguamento, presentati ai sensi del
          comma 3,  per  le  discariche  di  rifiuti pericolosi e per
          quelle  autorizzate  dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
          al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
          dei  lavori  di adeguamento, che non puo' essere successivo
          al 1° ottobre 2008.
              4-ter. Nel  caso  in  cui,  per le discariche di cui al
          comma 1,  il  provvedimento  di  approvazione  del piano di
          adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
          per  l'ultimazione  dei lavori di adeguamento successivo al
          1° ottobre  2008,  tale  termine  si  intende anticipato al
          1° ottobre 2008.
              5. In  caso di mancata approvazione del piano di cui al
          comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
          di  chiusura  della  discarica,  conformemente all'art. 12,
          comma 1, lettera c).
              6. Sono abrogati:
                a) il   paragrafo 4.2   e  le  parti  attinenti  allo
          stoccaggio  definitivo  dei  paragrafi 5  e  6 della citata
          Delib.  27 luglio  1984  del Comitato interministeriale; ai
          fini  di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
          2006  i  valori  limite  e  le condizioni di ammissibilita'
          previsti dalla deliberazione;
                b) il  decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
          Ministro dell'ambiente;
                c) l'art.  5,  commi 6  e 6-bis, e l'articolo 28, del
          decreto legislativo n. 22 del e successive modificazioni;
                d) l'art.   6   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 agosto 1994.
              7. Le  Regioni adeguano la loro normativa alla presente
          disciplina.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 del decreto
          legislativo  25 luglio  2005,  n. 151,  recante «Attuazione
          ella  direttiva  2002/95/CE,  della  direttiva 2002/96/CE e
          della   direttiva   2003/108/CE,  relative  alla  riduzione
          dell'uso   di  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche,  nonche' allo smaltimento dei
          rifiuti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 luglio
          2005,  n. 175,  S.O.,  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   3 (Definizioni). - 1. Ai   fini   del  presente
          decreto si intende per:
                a) «apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche»  o
          «AEE»:  le  apparecchiature  che dipendono, per un corretto
          funzionamento,   da   correnti   elettriche   o   da  campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature di generazione, di
          trasferimento  e  di  misura  di  questi  campi e correnti,
          appartenenti   alle  categorie  di  cui  all'allegato 1A  e
          progettate  per essere usate con una tensione non superiore
          a  1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
          corrente continua;
                b) «rifiuti    di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche»  o  «RAEE»:  le apparecchiature elettriche ed
          elettroniche   che   sono   considerate  rifiuti  ai  sensi
          dell'art.  6,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          5 febbraio  1997,  n. 22,  e  successive  modificazioni, di
          seguito  denominato:  «decreto legislativo n. 22 del 1999»,
          inclusi  tutti  i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali
          di  consumo  che  sono  parte  integrante  del prodotto nel
          momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
                c) (soppressa);
                d) «prevenzione»:   le  misure  volte  a  ridurre  la
          quantita'  e  la  nocivita'  per  l'ambiente dei RAEE e dei
          materiali e delle sostanze che li compongono;
                e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i
          loro  componenti  sono  utilizzati allo stesso scopo per il
          quale   le   apparecchiature  erano  state  originariamente
          concepite,     compresa     l'utilizzazione     di    dette
          apparecchiature  o  di loro componenti successivamente alla
          loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori,
          ai riciclatori o ai fabbricanti;
                f) «riciclaggio»:  il  ritrattamento  in  un processo
          produttivo  dei  materiali  di rifiuto per la loro funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia;
                g) «recupero   di  energia»:  l'utilizzo  di  rifiuti
          combustibili  quale  mezzo  per  produrre  energia mediante
          incenerimento  diretto  con  o  senza altri rifiuti, ma con
          recupero del calore;
                h) «recupero»:  le operazioni indicate all'allegato C
          del decreto legislativo n. 22 del 1997;
                i) «smaltimento»:      le     operazioni     indicate
          all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
                l) «trattamento»:   le  attivita'  eseguite  dopo  la
          consegna  del  RAEE  ad  un  impianto, autorizzato ai sensi
          degli  articoli 27  e  28 del decreto legislativo n. 22 del
          1997  o  che  ha  effettuato  la  comunicazione di cui agli
          articoli 31  e  33 del medesimo decreto, in cui si eseguono
          tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli
          inquinanti,   disinquinamento,  smontaggio,  frantumazione,
          recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre
          operazioni   eseguite   ai   fini   del  recupero  o  dello
          smaltimento del RAEE;
                m) «produttore»:   chiunque,   a   prescindere  dalla
          tecnica   di   vendita  utilizzata,  compresi  i  mezzi  di
          comunicazione  a  distanza  di  cui  al decreto legislativo
          22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
                  1) fabbrica  e  vende apparecchiature elettriche ed
          elettroniche recanti il suo marchio;
                  2) rivende  con  il proprio marchio apparecchiature
          prodotte   da   altri  fornitori;  il  rivenditore  non  e'
          considerato   «produttore»  se  l'apparecchiatura  reca  il
          marchio del produttore a norma del punto 1;
                  3) importa  o  immette  per  primo,  nel territorio
          nazionale,   apparecchiature   elettriche  ed  elettroniche
          nell'ambito  di  un'attivita'  professionale  e ne opera la
          commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
                  4) chi   produce   apparecchiature   elettriche  ed
          elettroniche  destinate  esclusivamente all'esportazione e'
          produttore  solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini
          del  presente  decreto  non  e'  considerato produttore chi
          fornisce  finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma
          di  un  accordo  finanziario,  a  meno  che  non  agisca in
          qualita' di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
                n) «distributore»:  soggetto  iscritto  nel  registro
          delle  imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
          successive  modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita'
          commerciale,   fornisce   un'apparecchiatura  elettrica  od
          elettronica  ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
          cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
                o) «RAEE  provenienti  dai  nuclei domestici»: i RAEE
          originati   dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di  origine
          commerciale,  industriale,  istituzionale  e  di altro tipo
          analoghi,  per  natura  e per quantita', a quelli originati
          dai nuclei domestici;
                p) «RAEE   professionali»:   i  RAEE  prodotti  dalle
          attivita'  amministrative  ed economiche, diversi da quelli
          di cui alla lettera o);
                q) «RAEE    storici»:    i    RAEE    derivanti    da
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato prima del 13 agosto 2005;
                r) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o i
          preparati  considerati  pericolosi ai sensi della normativa
          vigente;
                s) «accordo   finanziario»:   qualsiasi  contratto  o
          accordo  di  prestito, di noleggio, di affitto o di vendita
          dilazionata    relativo    a   qualsiasi   apparecchiatura,
          indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
          o  accordo  o di un contratto o accordo accessori prevedano
          il  trasferimento  o la possibilita' di trasferimento della
          proprieta' di tale apparecchiatura;
                t) «centri  di  raccolta  di  RAEE»:  spazi, locali e
          strutture   per   la   raccolta  separata  ed  il  deposito
          temporaneo    di    RAEE    predisposti    dalla   pubblica
          amministrazione o, su base volontaria, da privati;
                u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento
          e  di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee
          dei RAEE presso i centri di raccolta.».

        
      
                               Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
   modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2000/53/CE,
   relativa  ai  veicoli  fuori  uso. Esecuzione della sentenza della
   Corte  di  giustizia  resa  in  data  24 maggio  2007  nella causa
   C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,    comma 2,    dopo   le   parole:   «di   cui
all'articolo 5,   commi 1   e   3,   »  sono  aggiunte  le  seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
    b) all'articolo 5:
      1)  al  comma 3  dopo  le  parole:  «di  cui  al comma 2,» sono
inserite  le  seguenti:  «e,  ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad  eccezione  di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
      2)  al  comma 15  le  parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle  seguenti:  «ad  un  centro  di raccolta di cui all'articolo 5,
comma 3.»;
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli  impianti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «richieste  dai
gestori degli impianti».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 5 e 10 del
          decreto   legislativo   24  giugno  2003,  n. 209,  recante
          «Attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
          fuori  uso»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
          2003,  n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente
          decreto  si  applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
          definiti  all'art.  3,  comma 1,  lettera b), e ai relativi
          componenti  e  materiali,  a prescindere dal modo in cui il
          veicolo  e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
          di  vita  e  dal  fatto  che  esso  e' dotato di componenti
          forniti  dal  produttore  o  di  altri  componenti  il  cui
          montaggio,   come   ricambio,   e'   conforme   alle  norme
          comunitarie o nazionali in materia.
              2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
          disposizioni  di  cui  all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 5,
          comma 15, e all'art. 6.
              3.  Ai  veicoli  speciali,  come  definiti dall'art. 4,
          paragrafo  1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
          70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
          disposizioni   di  cui  all'art.  7  sul  reimpiego  e  sul
          recupero.
              4.  E'  fatta salva la normativa vigente in materia, in
          particolare,  di  sicurezza  e di controllo delle emissioni
          atmosferiche  e  sonore,  nonche' di protezione del suolo e
          delle acque.».
              «Art.  5  (Raccolta).  -  1.  Il veicolo destinato alla
          demolizione  e'  consegnato  dal  detentore ad un centro di
          raccolta  ovvero,  nel  caso  in  cui  il detentore intende
          cedere  il  predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
          essere  consegnato  al  concessionario  o  al gestore della
          succursale  della casa costruttrice o dell'automercato, per
          la  successiva  consegna  ad un centro di raccolta, qualora
          detto   concessionario  o  gestore  intenda  accettarne  la
          consegna  e  conseguentemente  rilasciare il certificato di
          rottamazione di cui al comma 6.
              2.  A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
          la  consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
          effettuata  secondo  le  disposizioni  di  cui  al comma 1,
          avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
          valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
          i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
          dal   Pubblico   registro   automobilistico,   di   seguito
          denominato:  «PRA»,  e  quelli  relativi al trasporto dello
          stesso   veicolo   al   centro   di  raccolta  ovvero  alla
          concessionaria  o alla succursale della casa costruttrice o
          all'automercato.
              3.  I  produttori  di  veicoli  provvedono a ritirare i
          veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove
          sia  tecnicamente  fattibile,  i  pezzi usati allo stato di
          rifiuto,   derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad
          eccezione  di  quelli  per  cui  e' previsto dalla legge un
          consorzio    obbligatorio    di   raccolta,   organizzando,
          direttamente   o  indirettamente,  su  base  individuale  o
          collettiva,  una  rete di centri di raccolta opportunamente
          distribuiti sul territorio nazionale.
              4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
          stabilito  al  comma  3 sostiene gli eventuali costi per il
          ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 non si
          applicano  se  il  veicolo  non  contiene i suoi componenti
          essenziali,  quali  il  motore, parti della carrozzeria, il
          catalizzatore  e le centraline elettroniche, se presenti in
          origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
              6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
          demolizione,   il   concessionario   o   il  gestore  della
          succursale   della  casa  costruttrice  o  dell'automercato
          rilascia  al  detentore,  in nome e per conto del centro di
          raccolta  che  riceve  il  veicolo, apposito certificato di
          rottamazione  conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
          completato   della  descrizione  dello  stato  del  veicolo
          consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla
          cancellazione  dal  P.R.A.  Il  concessionario o il gestore
          della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
          effettua,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8, detta
          cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
          raccolta  e  fornisce  allo stesso centro gli estremi della
          ricevuta  dell'avvenuta  denuncia  e consegna delle targhe,
          del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
          relativi al veicolo.
              7.  Nel  caso in cui il detentore consegni ad un centro
          di  raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione, il
          titolare  del  centro  rilascia  al  detentore del veicolo,
          apposito  certificato di rottamazione conforme ai requisiti
          di  cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
          stato   del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno  a
          provvedere  alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
          veicolo.
              8.  La  cancellazione  dal  PRA  del  veicolo fuori uso
          avviene  esclusivamente  a  cura del titolare del centro di
          raccolta  ovvero  del  concessionario  o  del gestore della
          succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,
          senza  oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
          veicolo.  A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali e
          consecutivi  dalla  consegna  del  veicolo ed emissione del
          certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
          o  titolare  restituisce  il  certificato di proprieta', la
          carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
          uso,  con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 settembre  2000,  n. 358.  Il veicolo
          fuori  uso  puo'  essere  cancellato dal P.R.A. solo previa
          presentazione della copia del certificato di rottamazione.
              9.  Il  titolare  del  centro  di  raccolta  procede al
          trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
          PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
              10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
          consegna  delle  targhe e dei documenti relativi al veicolo
          fuori   uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro  di
          raccolta,  dal  concessionario  o  dal  gestore  della casa
          costruttrice  o  dell'automercato sull'apposito registro di
          entrata  e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
          alle  disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
          30 aprile 1922, n. 285.
              11.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 9 e 10 e'
          soggetto  il  titolare  del  centro  di raccolta o di altro
          luogo  di  custodia  dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
          159  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, nel
          caso  di  demolizione  ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
              12.  Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
          ai  commi  6  e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
          dalla   responsabilita'  penale,  civile  e  amministrativa
          connesse  alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione del
          veicolo stesso.
              13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
          membri   rispondenti  ai  requisiti  minimi  fissati  dalla
          Commissione  europea  sono  riconosciuti  ed  accettati sul
          territorio nazionale.
              14.  I  veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
          non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per
          occupazione,  ai  sensi  degli  articoli 927, 929 e 923 del
          codice  civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
          al  comma  1  nei  casi  e  con  le  modalita' stabiliti in
          conformita'  alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
              15.  Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
          di  cui  al  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive  modificazioni,  devono consegnare, ove cio' sia
          tecnicamente   fattibile,  i  pezzi  usati  allo  stato  di
          rifiuto,   derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad
          eccezione  di  quelle  per  cui  e' previsto dalla legge un
          consorzio   obbligatorio  di  raccolta,  ad  un  centro  di
          raccolta di cui all'art. 5, comma 3.».
              «Art.  10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
          -   1.   Il   produttore   del   veicolo,  entro  sei  mesi
          dall'immissione  sul  mercato dello stesso veicolo, mette a
          disposizione  degli  impianti di trattamento autorizzati le
          informazioni  per  la demolizione, sotto forma di manuale o
          su   supporto  informatico,  richieste  dai  gestori  degli
          impianti  di  trattamento  e autorizzati. Tali informazioni
          devono  consentire  di  identificare i diversi componenti e
          materiali  del  veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
          pericolose in esso presenti.
              2. (Soppresso).
              3.  Il  produttore  del  veicolo,  in  accordo  con  il
          produttore  di  materiali  e  di  componenti, utilizza, per
          detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
          dalla decisione 2003/138/CE.».

        
      
                               Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154,
   in  materia  di  pesca  ed  alla  legge 14 luglio 1965, n. 963, in
   materia  di  pesca  marittima.  Parere  motivato nell'ambito della
   procedura  di  infrazione  n. 1992/5006.  Procedura  di infrazione
   n. 2001/2118  - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
   resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato
   nell'ambito  della  procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in
   mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284

  1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 6 (( (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della
taglia  minima).  ))  -  1.  Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il
trasbordo  e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al
di  sotto  della  taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e
dalle norme nazionali applicabili.
  2.  Non  e'  sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari  di  cui  al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle
norme  comunitarie  e  nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Gli  esemplari  eventualmente  catturati di dimensioni inferiori alla
taglia minima devono essere rigettati in mare.
  3.  La  commercializzazione  e  la somministrazione di esemplari di
specie  di  cui  al  comma 1  ovvero  di cui e' vietata la cattura e'
sanzionata  con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni.».
  2.  All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'imprenditore  ittico che viola le disposizioni di cui al
comma 2  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro  a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione
di  dichiarazione  concernente  le  catture  e  gli sbarchi di specie
ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate
fuori dalle acque mediterranee.».
  3.  Alla  legge  14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 15,   comma 1,   lettera b),   dopo   la  parola:
«detenere»  sono  inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
    b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   26   ((   (Sanzioni   amministrative)  )).  -  1.  Chiunque
contravvenga  ai  divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a)
e b),  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 6.000 euro.
  2.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  eserciti  la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
  3.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  violi  le  norme  del regolamento per
l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
  4.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  6.000  euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
  5.  E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro
a  2.000  euro  chiunque  ceda  un  fucile subacqueo o altro attrezzo
simile  a  persona  minore  degli  anni  sedici; alla stessa sanzione
soggiace  chi  affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
  6.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
consenta   o  impedisca  l'ispezione  da  parte  degli  addetti  alla
vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
  7.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi
con   l'apparecchiatura   blue   box,  di  cui  al  regolamento  (CE)
n. 2244/2003  della  Commissione,  del  18 dicembre 2003, manomessa o
alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere
atti  diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso
dal  sistema  VMS  o  violi  le norme che ne disciplinano il corretto
funzionamento.   Si   applica   la   sanzione   accessoria   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
  8.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000  euro  chiunque  violi  le norme relative ai piani di
ricostituzione  di  specie  ittiche previste da normative nazionali e
comunitarie.»;
    c) all'articolo 27, comma 1:
      1)  alla  lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«gli  attrezzi  confiscati  non  consentiti,  non  autorizzati  o non
conformi  alla  normativa  vigente sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
      2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
    «c-bis)  la  sospensione  della  licenza  di  pesca,  in  caso di
recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30
giorni.».

        
                    Riferimenti normativi:

              -   Il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 153,
          recante  «Attuazione  della  legge  7 marzo 2003, n. 38, in
          materia  di  pesca  marittima» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145.
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11, del decreto
          legislativo     26 maggio     2004,     n. 154,     recante
          «Modernizzazione  del  settore pesca e dell'acquacoltura, a
          norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge. 7 marzo 2003,
          n. 38»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
          2004, n. 146, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 11 (Statistiche della pesca e dell'acquacoltura).
          -  1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali -
          Direzione   generale   per   la   pesca  e  l'acquacoltura,
          nell'ambito  dei propri compiti istituzionali e senza nuovi
          o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti
          l'istituto  nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi
          nazionali  e regionali competenti in materia di statistiche
          della  pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema
          statistico  nazionale  (SISTAN),  predispone, tenendo conto
          delle   esigenze   informative  istituzionali  comunitarie,
          nazionali  e  regionali, i programmi di produzione dei dati
          statistici   riguardanti   il   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e
          ne  cura  la  divulgazione,  assicurando  in particolare la
          fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province
          autonome.
              2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di
          licenza  di  pesca  in  qualita'  di  armatore, e' tenuto a
          presentare,  nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti
          norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti
          le catture e gli sbarchi.
              2-bis.  L'imprenditore ittico che viola le disposizioni
          di  cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  500  euro  a  3.000  euro. Tale sanzione e'
          triplicata   nel   caso   di  violazione  di  dichiarazione
          concernente  le  catture  e  gli  sbarchi di specie ittiche
          tutelate  dai  piani  di  protezione  degli  stock ittici o
          pescate fuori dalle acque mediterranee.».
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 15 e 27
          della  legge  14 luglio  1965,  n. 963, recante «Disciplina
          della pesca marittima», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  14 agosto 1965, n. 203, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   15   (Tutela   delle   risorse   biologiche   e
          dell'attivita'  di  pesca).  -  1.  Al  fine di tutelare le
          risorse  biologiche  delle  acque  marine  ed assicurare il
          disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:
                a) pescare  in  zone e tempi vietati dai regolamenti,
          decreti,   ordini   legittimamente  emanati  dall'autorita'
          amministrativa  e  detenere,  trasportare  e commerciare il
          prodotto di tale pesca, nonche' pescare quantita' superiori
          a  quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti,
          decreti  ed  ordini  legittimamente  emanati dall'autorita'
          amministrativa;
                b) pescare   con  navi  o  galleggianti,  attrezzi  o
          strumenti,  vietati  dai  regolamenti  o  non espressamente
          permessi,  o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di
          pesca    senza    o   in   difformita'   della   necessaria
          autorizzazione,  nonche'  detenere attrezzi non consentiti,
          non  autorizzati  o  non  conformi alla normativa vigente e
          detenere,  trasportare  o  commerciare  il prodotto di tale
          pesca;
                c) pescare,  detenere,  trasportare  e commerciare il
          novellame  di  qualunque  specie  vivente  marina oppure le
          specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di
          crescita,  senza la preventiva autorizzazione del Ministero
          della marina mercantile;
                d) danneggiare  le  risorse  biologiche  delle  acque
          marine   con  l'uso  di  materie  esplodenti,  dell'energia
          elettrica  o  di  sostanze  tossiche  atte  ad intorpidire,
          stordire   o   uccidere  i  pesci  e  gli  altri  organismi
          acquatici,  nonche'  raccogliere,  trasportare o mettere in
          commercio   pesci   ed   altri  organismi  acquatici  cosi'
          intorpiditi, storditi o uccisi;
                e) sottrarre   od   esportare,   senza   il  consenso
          dell'avente  diritto, gli organismi acquatici oggetto della
          altrui  attivita'  di pesca, esercitata mediante attrezzi o
          strumenti  fissi  o mobili, sia quando il fatto si commetta
          con  azione  diretta  su  tali  attrezzi  o  strumenti, sia
          esercitando  la  pesca  con  violazione  delle  distanze di
          rispetto  stabilite  dai  regolamenti; nonche' sottrarre od
          asportare,   senza   l'anzidetto  consenso,  gli  organismi
          acquatici  che  si  trovano  in  spazi  acquei sottratti al
          libero  uso  e  riservati  agli  stabilimenti  di  pesca e,
          comunque  detenere,  trasportare e fare commercio dei detti
          organismi, senza il consenso dell'avente diritto;
                f) pescare  in  acque  sottoposte  alla sovranita' di
          altri  Stati,  salvo  che  nelle zone, nei tempi e nei modi
          previsti  dagli  accordi  internazionali, ovvero sulla base
          delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.
              2.  Gli  anzidetti  divieti  non  riguardano  la  pesca
          scientifica    e    le    altre   attivita'   espressamente
          autorizzate.».
              «Art.  27  (Sanzioni  amministrative  accessorie). - 1.
          Alle   violazioni   dell'art.  15,  lettere a)  e b),  sono
          applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
                a) la confisca del pescato;
                b) la  confisca  degli  strumenti,  degli  attrezzi e
          degli  apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme
          della   presente  legge,  escluse  le  navi;  gli  attrezzi
          confiscati  non  consentiti, non autorizzati o non conformi
          alla  normativa  vigente sono distrutti e le spese relative
          alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del
          contravventore;
                c) l'obbligo  di  rimettere  in  pristino,  entro  un
          termine  prestabilito,  le zone in cui sono stati costruiti
          opere o impianti non autorizzati;
                c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso
          di  recidiva  della violazione, per un periodo compreso tra
          10 giorni e 30 giorni.».

        
      
                             Art. 8-bis.
Introduzione  dell'art.  292-bis  del  codice  della  navigazione  in
   materia  di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante
   e  di  primo  ufficiale  di  coperta  a  bordo delle navi battenti
   bandiera  italiana.  Ricorso  ex  articolo 226  del  Trattato  che
   istituisce  la  Comunita'  europea, nell'ambito della procedura di
   infrazione n. 2004/2144

  ((  1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione e' inserito
il seguente:
    «Art.  292-bis  (Requisiti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
comandante  e  di  primo  ufficiale di coperta). - A bordo delle navi
battenti  bandiera  italiana,  il  comandante e il primo ufficiale di
coperta,   se  svolge  le  funzioni  del  comandante,  devono  essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente  parte  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo, reso
esecutivo  dalla  legge  28 luglio  1993,  n. 300.  L'accesso  a tali
funzioni   e'   subordinato   al   possesso   di  una  qualificazione
professionale  e  ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana  che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito.
    Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti
sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche'
l'organismo  competente  allo svolgimento delle procedure di verifica
dei requisiti di cui al primo comma.». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - La legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo   Spazio  economico  europeo  con
          protocolli,  allegati  e  dichiarazioni,  fatto a Oporto il
          2 maggio  1992,  e  del  protocollo di adattamento di detto
          accordo,  con  allegato,  firmato  a  Bruxelles il 17 marzo
          1993»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto
          1993, n. 191, supplemento ordinario.

        
      
                             Art. 8-ter.
Disposizioni  per  il  recepimento  della  direttiva  2006/100/CE del
   Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate, direttive
   sulla  libera  circolazione  delle persone, a motivo dell'adesione
   della  Bulgaria  e  della  Romania, relativamente alle professioni
   legali.  Parere  motivato nell'ambito della procedura d'infrazione
   n. 2007/0417

  ((  1.  All'articolo 1,  primo  comma, della legge 9 febbraio 1982,
n. 31,  dopo  le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)»
sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « (Bulgaria)»; - avocat
(Romania)».
    2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto legislativo 2 febbraio
2001,   n. 96,  dopo  il  capoverso:  «Avocat-Advocaat  (Belgio)»  e'
inserito  il  seguente:  (Bulgaria)»  e  dopo il capoverso: «Advogado
(Portogallo)» e' inserito il seguente: «Avocat (Romania)». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 1, della legge
          9 febbraio  1982,  n. 31,  recante  «Libera  prestazione di
          servizi  da  parte  degli  avvocati  cittadini  degli Stati
          membri  delle Comunita' europee», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del  12 febbraio  1982,  n. 42,  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  1  (Qualifica professionale). - Sono considerati
          avvocati,  ai  sensi ed agli effetti del presente titolo, i
          cittadini   degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee
          abilitati  nello  Stato membro di provenienza ad esercitare
          le  proprie  attivita' professionali con una delle seguenti
          denominazioni:
                ovact-advocaat (Belgio);
                advokat (Danimarca);
                rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
                avocat (Francia);
                barrister-solicitor (Irlanda);
                avocat-avoue' (Lussemburgo);
                advocaat (Paesi Bassi);
                advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);
                 (Bulgaria);
                Avocat (Romania).».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 2, del decreto
          legislativo  2 febbraio  2001,  n. 96,  recante «Attuazione
          della  direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare l'esercizio
          permanente  della  professione  di  avvocato  in  uno Stato
          membro  diverso  da  quello  in  cui  e' stata acquisita la
          qualifica   professionale»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del 4 aprile 2001, n. 79, supplemento ordinario,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Qualifica  professionale).  - 1. Ai fini del
          presente  decreto,  i  titoli professionali che i cittadini
          degli  Stati  membri  possono utilizzare per l'esercizio in
          Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
                Avocat-Advocaat (Belgio);
                (Bulgaria);
                Advokat (Danimarca);
                Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
                 (Grecia);
                Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
                Avocat (Francia);
                Barrister-Solicitor (Irlanda);
                Avocat (Lussemburgo);
                Advocaat (Paesi Bassi);
                Rechtsanwalt (Austria);
                Advogado (Portogallo);
                Avocat (Romania);
                Asianajaja-Advokat (Finlandia);
                Advokat (Svezia);
                Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).».

        
      
                            Art. 8-quater
Modifiche  al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
   al  decreto  legislativo  11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico
   delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela e sostegno
   della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo
   26 marzo  2001,  n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura
   di infrazione n. 2006/2535

  (( 1. Al codice delle pari opportunita' fra uomo e donna, di cui al
decreto   legislativo  11 aprile  2006,  n. 198,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25,  comma 1,  dopo  le  parole:  «atto,  patto o
comportamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «, nonche' l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento,»;
    b) all'articolo 38,  comma 1,  dopo  le  parole:  «organizzazioni
sindacali»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   associazioni   e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso».
  2.  All'articolo 56,  comma 1,  del  testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «, nonche' di beneficiare di
eventuali  miglioramenti  delle  condizioni  di  lavoro, previsti dai
contratti  collettivi  ovvero in via legislativa o regolamentare, che
sarebbero loro spettati durante l'assenza». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 25 e 38
          del  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006 n. 133, n. 125,
          supplemento   ordinario,  come  modificati  dalla  presente
          legge:
              «Art.  25 (Discriminazione diretta e indiretta). (Legge
          10 aprile  1991,  n. 125,  art.  4,  commi 1  e  2).  -  1.
          Costituisce  discriminazione diretta, ai sensi del presente
          titolo,  qualsiasi  atto,  patto  o  comportamento, nonche'
          l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che
          produca   un   effetto   pregiudizievole  discriminando  le
          lavoratrici  o  i  lavoratori  in ragione del loro sesso e,
          comunque,  il trattamento meno favorevole rispetto a quello
          di  un'altra  lavoratrice  o  di  un  altro  lavoratore  in
          situazione analoga.
              2.  Si  ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del
          presente  titolo, quando una disposizione, un criterio, una
          prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
          neutri  mettono  o  possono  mettere  i  lavoratori  di  un
          determinato   sesso   in   una   posizione  di  particolare
          svantaggio  rispetto  a  lavoratori dell'altro sesso, salvo
          che   riguardino   requisiti  essenziali  allo  svolgimento
          dell'attivita'    lavorativa,   purche'   l'obiettivo   sia
          legittimo  e  i  mezzi  impiegati  per il suo conseguimento
          siano appropriati e necessari.».
              «Art.  38  (Provvedimento  avverso le discriminazioni).
          (Legge  9 dicembre  1977,  n. 903, art. 15; legge 10 aprile
          1991, n. 125, art. 4, comma 13). - 1. Qualora vengano posti
          in  essere  comportamenti diretti a violare le disposizioni
          di  cui all'art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'art. 5
          della  legge  9  dicembre  1977,  n. 903,  su  ricorso  del
          lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
          associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o
          dell'interesse  leso  o della consigliera o del consigliere
          di   parita'   provinciale   o  regionale  territorialmente
          competente,  il tribunale in funzione di giudice del lavoro
          del  luogo ove e' avvenuto il comportamento denunziato, nei
          due   giorni  successivi,  convocate  le  parti  e  assunte
          sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione
          di  cui  al  ricorso,  oltre a provvedere, se richiesto, al
          risarcimento  del  danno anche non patrimoniale, nei limiti
          della  prova  fornita,  ordina all'autore del comportamento
          denunciato,   con   decreto   motivato   ed  immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
              2.  L'efficacia  esecutiva  del decreto non puo' essere
          revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente.
              3.  Contro  il decreto e' ammessa entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          giudice  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
          Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
          del codice di procedura civile.
              4.  L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
          alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
          punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
              5.  Ove  le violazioni di cui al primo comma riguardino
          dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dall'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
              6.  Ferma  restando l'azione ordinaria, le disposizioni
          di  cui  ai  commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di
          azione  individuale  in giudizio promossa dalla persona che
          vi  abbia  interesse  o  su sua delega da un'organizzazione
          sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale
          o regionale di parita'.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 56 del decreto
          legislativo   26 marzo   2001,   n. 151,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 26 aprile 2001, n. 96, supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  56  (Diritto al rientro e alla conservazione del
          posto).  (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
          legge  8 marzo  2000,  n. 53,  art.  17,  comma 1). - 1. Al
          termine  dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
          II  e  III,  le  lavoratrici hanno diritto di conservare il
          posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
          rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
          all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
          medesimo  comune,  e di permanervi fino al compimento di un
          anno  di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
          adibite  alle  mansioni  da  ultimo  svolte  o  a  mansioni
          equivalenti,    nonche'   di   beneficiare   di   eventuali
          miglioramenti  delle  condizioni  di  lavoro,  previsti dai
          contratti   collettivi   ovvero   in   via   legislativa  o
          regolamentare,   che   sarebbero   loro  spettanti  durante
          l'assenza.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          al  lavoratore  al  rientro al lavoro dopo la fruizione del
          congedo di paternita'.
              3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
          disciplinati  dal presente testo unico, la lavoratrice e il
          lavoratore  hanno  diritto  alla conservazione del posto di
          lavoro  e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
          nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
          momento  della  richiesta,  o in altra ubicata nel medesimo
          comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di  cui  ai  commi 1  e  2  si  applicano  fino  a  un anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
              4-bis.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
          presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
          di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
          misura  ridotta  di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.».

        
      
                          Art. 8-quinquies.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
   per  l'attuazione  della  direttiva  2006/109/CE.  Parere motivato
   nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421

  ((  1.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto legislativo 2 aprile
2002,  n. 74,  le  parole:  «diciotto  unita»  sono  sostituite dalle
seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri» ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 7, del decreto
          legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante «Attuazione della
          direttiva  del  Consiglio  del 22 settembre 1994, 94/45/CE,
          relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o
          di  una procedura per l'informazione e la consultazione dei
          lavoratori  nelle  imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni    comunitarie»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del 24 aprile 2002, n. 96, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7.  (Costituzione  della delegazione speciale di
          negoziazione). - 1. La delegazione speciale di negoziazione
          e'  costituita  da una persona per ogni Stato membro in cui
          l'impresa   o   il  gruppo  di  imprese  abbia  almeno  uno
          stabilimento  o  impresa  e, comunque, nel limite minimo di
          tre  e  massimo  di  un  numero  pari  a quello degli Stati
          membri.
              2.  Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di
          cui   al  comma 1,  debbono  essere  ripartite  secondo  il
          seguente criterio:
                a) un  seggio supplementare per ciascuno Stato membro
          in  cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori
          dipendenti  negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di
          imprese;
                b) due  seggi supplementari per ciascuno Stato membro
          in  cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori
          dipendenti  negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di
          imprese;
                c) tre  seggi supplementari per ciascuno Stato membro
          in  cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori
          dipendenti  negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di
          imprese.
              3.   La  direzione  centrale  o  il  dirigente  di  cui
          all'articolo   4,  comma 1,  e  le  direzioni  locali  sono
          informate  della composizione della delegazione speciale di
          negoziazione,  con  lettera  congiunta delle organizzazioni
          sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.».

        
      
                           Art. 8-sexies.
Modifiche  al  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n. 215, recante
   attuazione   della   direttiva   2000/43/CE   per  la  parita'  di
   trattamento   tra  le  persone  indipendentemente  dalla  razza  e
   dall'origine  etnica.  Parere motivato nell'ambito della procedura
   di infrazione n. 2005/2358

  ((  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2,  comma 3,  le parole: «umiliante e offensivo»
sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
quanto compatibili»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Quando  il  ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti
anche  da  dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti  discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione»;
    c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
    «Art.   4-bis.   (Protezione  delle  vittime).  -  1.  La  tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di
comportamenti,  trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti
in  essere  o  determinate,  nei  confronti della persona lesa da una
discriminazione  diretta  o  indiretta  o di qualunque altra persona,
quale  reazione  ad  una  qualsiasi  attivita' diretta ad ottenere la
parita' di trattamento»;
    d) all'articolo 5:
      1)  al  comma 1,  le  parole: «dell'articolo 4» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
      2)  al  comma 3,  le  parole: «dell'articolo 4» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 2, 4 e 5
          del  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n. 215  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE per la parita' di
          trattamento tra le persone indipendentemente, dalla razza e
          dall'origine  etnica»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  12 agosto 2003, n. 186, come modificati dalla presente
          legge:
              «Art. 2. (Nozione di discriminazione). - 1. Ai fini del
          presente  decreto,  per principio di parita' di trattamento
          si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
          indiretta  a  causa della razza o dell'origine etnica. Tale
          principio   comporta   che   non   sia   praticata   alcuna
          discriminazione  diretta o indiretta, cosi' come di seguito
          definite:
                a) discriminazione  diretta  quando,  per  la razza o
          l'origine    etnica,   una   persona   e'   trattata   meno
          favorevolmente  di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
          un'altra in situazione analoga;
                b) discriminazione indiretta quando una disposizione,
          un   criterio,   una   prassi,  un  atto,  un  patto  o  un
          comportamento  apparentemente  neutri  possono  mettere  le
          persone  di  una determinata razza od origine etnica in una
          posizione  di  particolare  svantaggio  rispetto  ad  altre
          persone.
              2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1
          e  2,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero,  approvato  con  decreto  legislativo  25 luglio
          1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».
              3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai
          sensi   del   comma 1,   anche   le  molestie  ovvero  quei
          comportamenti  indesiderati,  posti in essere per motivi di
          razza  o  di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di
          violare  la  dignita'  di  una persona e di creare un clima
          intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
              4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza
          o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai
          sensi del comma 1.».
              «Art.  4. (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. La
          tutela  giurisdizionale  avverso gli atti e i comportamenti
          di  cui  all'articolo  2  si  svolge  nelle  forme previste
          dall'articolo  44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico,
          in quanto compatibili;
              2.  Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
          della  sussistenza  di  una  delle  disciminazioni  di  cui
          all'articolo  2  e non ritiene di avvalersi delle procedure
          di  conciliazione  previste  dai contratti collettivi, puo'
          promuovere   il   tentativo   di   conciliazione  ai  sensi
          dell'articolo   410  del  codice  di  procedura  civile  o,
          nell'ipotesi  di  rapporti di lavoro con le amministrazioni
          pubbliche,   ai   sensi   dell'articolo   66   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,  n. 165,  anche  tramite  le
          associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
              3.  Quando  il  ricorrente  fornisce elementi di fatto,
          desunti  anche  da  dati  di carattere statistico, idonei a
          fondare,  in  termini precisi e concordanti, la presunzione
          dell'esistenza    di    atti,    patti    o   comportamenti
          discriminatori,  spetta  al  convenuto  l'onere  di provare
          l'insussistenza della discriminazione.
              4.  Con  il  provvedimento  che  accoglie il ricorso il
          giudice,  oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento
          del  danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
          comportamento,  della condotta o dell'atto discriminatorio,
          ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti.
          Al  fine  di  impedirne  la  ripetizione,  il  giudice puo'
          ordinare,  entro  il  termine fissato nel provvedimento, un
          piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
              5.  Il  giudice tiene conto, ai fini della liquidazione
          del  danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
          discriminatorio  costituiscono ritorsione ad una precedente
          azione   giudiziale   ovvero   ingiusta   reazione  ad  una
          precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
          rispetto del principio della parita' di trattamento.
              6.  Il  giudice  puo'  ordinare  la  pubblicazione  del
          provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto,
          per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
              7.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo  per  il  personale  di  cui all'articolo 3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
              «Art.   5.   (Legittimazione   ad  agire).  -  1.  Sono
          legittimati  ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in
          forza  di  delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata, in nome e per
          conto   o   a   sostegno   del   soggetto   passivo   della
          discriminazione,  le associazioni e gli enti inseriti in un
          apposito  elenco  approvato  con  decreto  del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari
          opportunita'  ed  individuati  sulla  base  delle finalita'
          programmatiche e della continuita' dell'azione.
              2.   Nell'elenco  di  cui  al  comma 1  possono  essere
          inseriti  le  associazioni e gli enti iscritti nel registro
          di  cui  all'articolo  52, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999 n. 394,
          nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di
          cui all'articolo 6.
              3.  Le  associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di
          cui  al  comma 1  sono,  altresi',  legittimati ad agire ai
          sensi  degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione
          collettiva  qualora non siano individuabili in modo diretto
          e immediato le persone lese dalla discriminazione.».

        
      
                           Art. 8-septies.
Modifiche  al  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n. 216, recante
   attuazione   della   direttiva   2000/78/CE   per  la  parita'  di
   trattamento  in  materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
   Messa   in   mora   nell'ambito   della  procedura  di  infrazione
   n. 2006/2441

  ((  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3:
      1)   al   comma 3,   primo   periodo,   dopo   le  parole:  «di
proporzionalita'  e  ragionevolezza»  sono  inserite  le seguenti: «e
purche' la finalita' sia legittima»;
      2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita'  al  lavoro  nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e
3»;
      4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati  in  ragione  dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
    a) la    definizione    di   condizioni   speciali   di   accesso
all'occupazione  e alla formazione professionale, di occupazione e di
lavoro,  comprese  le  condizioni di licenziamento e di retribuzione,
per  i  giovani,  i  lavoratori  anziani e i lavoratori con persone a
carico,  allo  scopo  di  favorire  l'inserimento  professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
    b) la  fissazione  di  condizioni  minime  di eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
    c) la  fissazione  di  un'eta'  massima  per l'assunzione, basata
sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o
sulla  necessita'  di  un  ragionevole  periodo  di  lavoro prima del
pensionamento.
  4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4-bis sono fatte salve
purche'   siano  oggettivamente  e  ragionevolmente  giustificate  da
finalita'  legittime, quali giustificati obiettivi della politica del
lavoro,  del  mercato  del  lavoro  e della formazione professionale,
qualora  i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tali  finalita'  siano
appropriati e necessari»;
    b) all'articolo 4, il comma e' sostituito dal seguente:
    «4.  Quando  il  ricorrente  fornisce  elementi di fatto idonei a
fondare,  in  termini  gravi,  precisi  e concordanti, la presunzione
dell'esistenza  di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta
al    convenuto    l'onere    di    provare   l'insussistenza   della
discriminazione»;
    c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
    «Art.   4-bis   (Protezione   delle  vittime).  -  1.  La  tutela
giurisdizionale  di  cui  all'articolo  4 si applica altresi' avverso
ogni  comportamento  pregiudizievole  posto  in essere, nei confronti
della  persona  lesa  da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque  altra  persona,  quale reazione ad una qualsiasi attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento»;
    d) all'articolo 5:
      1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«a   livello   nazionale»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «Le
organizzazioni   sindacali,   le  associazioni  e  le  organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
      2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«legittimate»  sono  sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al
comma 1 sono altresi' legittimati».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 3, 4 e 5
          del  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n. 216  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per la parita' di
          trattamento  in  materia  di occupazione e di condizioni di
          lavoro,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto
          2003, n. 187, come modificati dalla presente legge:
              «Art. 3. (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
          parita'  di  trattamento senza distinzione di religione, di
          convinzioni   personali,   di   handicap,   di  eta'  e  di
          orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
          settore  pubblico  che privato ed e' suscettibile di tutela
          giurisdizionale  secondo le forme previste dall'articolo 4,
          con specifico riferimento alle seguenti aree:
                a) accesso  all'occupazione e al lavoro, sia autonomo
          che  dipendente,  compresi  i  criteri  di  selezione  e le
          condizioni di assunzione;
                b) occupazione  e  condizioni di lavoro, compresi gli
          avanzamenti  di  carriera,  la retribuzione e le condizioni
          del licenziamento;
                c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
          formazione       professionale,      perfezionamento      e
          riqualificazione    professionale,   inclusi   i   tirocini
          professionali;
                d) affiliazione    e    attivita'    nell'ambito   di
          organizzazioni  di  lavoratori,  di  datori  di lavoro o di
          altre  organizzazioni  professionali  e prestazioni erogate
          dalle medesime organizzazioni.
              2.  La  disciplina  di cui al presente decreto fa salve
          tutte le disposizioni vigenti in materia di:
                a) condizioni   di  ingresso,  soggiorno  ed  accesso
          all'occupazione,   all'assistenza  e  alla  previdenza  dei
          cittadini  dei  Paesi  terzi e degli apolidi nel territorio
          dello Stato;
                b) sicurezza e protezione sociale;
                c) sicurezza  pubblica,  tutela dell'ordine pubblico,
          prevenzione dei reati e tutela della salute;
                d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
                e) forze  armate,  limitatamente ai fattori di eta' e
          di handicap.
              3.  Nel  rispetto  dei  principi  di proporzionalita' e
          ragionevolezza   e  purche'  la  finalita'  sia  legittima,
          nell'ambito   del   rapporto  di  lavoro  o  dell'esercizio
          dell'attivita   di   impresa,  non  costituiscono  atti  di
          discriminazione  ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze
          di  trattamento  dovute  a  caratteristiche  connesse  alla
          religione,   alle   convinzioni   personali,  all'handicap,
          all'eta'   o  all'orientamento  sessuale  di  una  persona,
          qualora,  per  la natura dell'attivita' lavorativa o per il
          contesto   in  cui  essa  viene  espletata,  si  tratti  di
          caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
          determinante   ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'
          medesima.
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che prevedono
          accertamenti  di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto
          stabilito dai commi 2 e 3.
              4-bis.  Sono  fatte salve le disposizioni che prevedono
          trattamenti   differenziati   in   ragione   dell'eta'  dei
          lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
                a) la  definizione  di condizioni speciali di accesso
          all'occupazione   e   alla   formazione  professionale,  di
          occupazione   e   di  lavoro,  comprese  le  condizioni  di
          licenziamento   e   di   retribuzione,  per  i  giovani,  i
          lavoratori  anziani  e  i  lavoratori con persone a carico,
          allo  scopo  di  favorire  l'inserimento professionale o di
          assicurare la protezione degli stessi;
                b) la  fissazione  di  condizioni  minime di eta', di
          esperienza  professionale  o  di  anzianita'  di lavoro per
          l'accesso  all'occupazione  o  a  taluni  vantaggi connessi
          all'occupazione;
                c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione,
          basata  sulle  condizioni  di  formazione  richieste per il
          lavoro  in  questione  o sulla necessita' di un ragionevole
          periodo di lavoro prima del pensionamento.
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte
          salve   purche'   siano  oggettivamente  e  ragionevolmente
          giustificate  da  finalita'  legittime,  quali giustificati
          obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
          e  della  formazione  professionale, qualora i mezzi per il
          conseguimento   di   tali  finalita'  siano  appropriati  e
          necessari.
              5.  Non  costituiscono atti di discriminazione ai sensi
          dell'articolo 2  le  differenze di trattamento basate sulla
          professione  di  una determinata religione o di determinate
          convinzioni  personali  che  siano praticate nell'ambito di
          enti  religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
          qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
          natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
          organizzazioni   o   per  il  contesto  in  cui  esse  sono
          espletate,  costituiscano requisito essenziale, legittimo e
          giustificato  ai  fini  dello  svolgimento  delle  medesime
          attivita'.
              6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
          ai  sensi  dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
          che,  pur  risultando indirettamente discriminatorie, siano
          giustificate    oggettivamente   da   finalita'   legittime
          perseguite  attraverso  mezzi  appropriati  e necessari. In
          particolare,  resta  ferma  la legittimita' di atti diretti
          all'esclusione  dallo  svolgimento  di attivita' lavorativa
          che   riguardi   la   cura,  l'assistenza,  l'istruzione  e
          l'educazione  di soggetti minorenni nei confronti di coloro
          che  siano stati condannati in via definitiva per reati che
          concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
          minorile.».
              «Art.  4.  (Tutela  giurisdizionale  dei diritti). - 1.
          All'articolo  15,  comma 2,  della  legge  20 maggio  1970,
          n. 300,  dopo  la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti:
          «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale
          o sulle convinzioni personali».
              2.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  gli  atti e i
          comportamenti  di  cui all'articolo 2 si svolge nelle forme
          previste  dall'articolo  44,  commi da  1  a 6, 8 e 11, del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              3.  Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
          della  sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di cui
          all'articolo  2  e non ritiene di avvalersi delle procedure
          di  conciliazione  previste  dai contratti collettivi, puo'
          promuovere   il   tentativo   di   conciliazione  ai  sensi
          dell'articolo   410  del  codice  di  procedura  civile  o,
          nell'ipotesi  di  rapporti di lavoro con le amministrazioni
          pubbliche,   ai   sensi   dell'articolo   66   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,  n. 165,  anche  tramite  le
          rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
              4.  Quando  il  ricorrente  fornisce  elementi di fatto
          idonei  a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti,
          la    presunzione   dell'esistenza   di   atti,   patti   o
          comportamenti  discriminatori,  spetta al convenuto l'onere
          di provare l'insussistenza della discriminazione.
              5.  Con  il  provvedimento  che  accoglie il ricorso il
          giudice,  oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento
          del  danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
          comportamento,  della condotta o dell'atto discriminatorio,
          ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti.
          Al  fine  di  impedirne  la  ripetizione,  il  giudice puo'
          ordinare,  entro  il  termine fissato nel provvedimento, un
          piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
              6.  Il  giudice tiene conto, ai fini della liquidazione
          del  danno  di  cui  al comma 5, che l'atto o comportamento
          discriminatorio  costituiscono ritorsione ad una precedente
          azione   giudiziale   ovvero   ingiusta   reazione  ad  una
          precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
          rispetto del principio della parita' di trattamento.
              7.  Il  giudice  puo'  ordinare  la  pubblicazione  del
          provvedimento di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto,
          per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
              8.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo  per  il  personale  di  cui all'articolo 3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
              «Art.   5.   (Legittimazione   ad   agire).   -  1.  Le
          organizzazioni    sindacali,    le    associazioni   e   le
          organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
          leso,  in  forza  di delega, rilasciata per atto pubblico o
          scrittura  privata  autenticata,  a  pena di nullita', sono
          legittimate  ad  agire  ai sensi dell'articolo 4, in nome e
          per   conto   o  a  sostegno  del  soggetto  passivo  della
          discriminazione,  contro  la persona fisica o giuridica cui
          e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
              2.   I   soggetti  di  cui  al  comma 1  sono  altresi'
          legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva
          qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato
          le persone lese dalla discriminazione.».

        
      
                           Art. 8-octies.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia
degli  animali  selvatici  nei  giardini  zoologici.  Parere motivato
       nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179

  ((  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata con carattere permanente e
territorialmente  stabile,  aperta  e  amministrata  per  il pubblico
almeno  sette  giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati  al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992,  n. 157,  e successive modificazioni, nonche' al regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
          legislativo  21 marzo 2005, n. 73 recante: Attuazione della
          direttiva  1999/22/CE  relativa alla custodia degli animali
          selvatici  nei  giardini  zoologici,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  2.  (Definizioni e ambito di applicazione). - 1.
          Ai  fini  del  presente  decreto, per giardino zoologico si
          intende   qualsiasi   struttura   pubblica  o  privata  con
          carattere  permanente  e territorialmente stabile, aperta e
          amministrata  per il pubblico almeno sette giorni all'anno,
          che  espone  e  mantiene animali vivi di specie selvatiche,
          anche  nati  e  allevati  in  cattivita',  appartenenti, in
          particolare  ma  non esclusivamente, alle specie animali di
          cui   agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n. 338/97  del
          Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
          modificazioni,  alla  legge  11 febbraio  1992,  n. 157,  e
          successive  modificazioni, nonche' al regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
          n. 357, e successive modificazioni.
              2.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente
          decreto  i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite
          alla   cura   della  fauna  selvatica  di  cui  alla  legge
          11 febbraio  1992, n. 157, e successive modificazioni, e le
          strutture che detengono animali appartenenti a specie delle
          classi  Aves  e  Mammalia allevate nel territorio nazionale
          per  fini  zootecnici  ed  agroalimentari.  Sono, altresi',
          escluse  le  strutture  di natura scientifica che detengono
          animali  a  scopo  di  ricerca,  autorizzate  ai  sensi del
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 116, nonche' le
          strutture  che espongono un numero di esemplari o di specie
          giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle
          finalita'  di  cui  all'art.  1 e tale da non compromettere
          dette  finalita',  da  individuarsi  con  provvedimento del
          Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
          concerto  con  i  Ministeri  della salute e delle politiche
          agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione
          scientifica   di  cui  all'art.  4,  comma 5,  della  legge
          11 febbraio  1992, n. 150, previa richiesta della struttura
          interessata.».

        
      
                           Art. 8-novies.
Modifica   all'articolo   15,   comma 1,   del   testo   unico  della
   radiotelevisione,  di  cui  al decreto legislativo 31 luglio 2005,
   n. 177,  e  abrogazione  del comma 12 dell'articolo 25 della legge
   3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura
   di infrazione n. 2005/5086

  ((   1.   Il   comma 1  dell'articolo  15  del  testo  unico  della
radio-televisione,  di  cui  al  decreto  legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora   e   televisiva,  previsti  dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche,  di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in  considerazione  degli  obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri  obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita'
di  operatore  di  rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002,  e  della direttiva
2002/77/CE  della  Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita'
e'   soggetta   al  regime  dell'autorizzazione  generale,  ai  sensi
dell'articolo  25  del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
  2.  Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento
di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  n. 435/01/CONS  del  15 novembre  2001, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono   convertite,   su   iniziativa  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle  comunitarie.  E'  abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla  vigente normativa in
materia  di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze
tra  due  soggetti  titolari  di  autorizzazione generale avviene nel
rispetto    dell'articolo   14   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4.  Nel  corso  della progressiva attuazione del piano nazionale di
assegnazione   delle   frequenze   televisive   in  tecnica  digitale
terrestre,  nel  rispetto del relativo programma di attuazione di cui
all'articolo  42,  comma 11, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo  31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze
per  l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in
base  alle  procedure  definite  dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  nella  deliberazione  n. 603/07/CONS  del  21 novembre
2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14 dicembre
2007,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, nel rispetto dei
principi   stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su  criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
  5.  Al  fine  di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5,
del    decreto-legge   23 gennaio   2001,   n. 5,   convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n. 66,  e  successive
modificazioni,  e  di  dare attuazione al piano di assegnazione delle
frequenze,  con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  e'  definito,  entro  tre  mesi  dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario  per  il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale   terrestre   con   l'indicazione  delle  aree  territoriali
interessate e delle rispettive scadenze. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 15 del testo
          unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
          31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 settembre   2005,   n. 208,  S.O  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  15. (Attivita' di operatore di rete). - 1. Fatti
          salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
          dei  diritti  di uso delle radiofrequenze per la diffusione
          sonora    e   televisiva,   previsti   dal   codice   delle
          comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo
          1°  agosto  2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi
          di  tutela  del  pluralismo  e  degli  altri  obiettivi  di
          interesse   generale,  la  disciplina  per  l'attivita'  di
          operatore   di  rete  su  frequenze  terrestri  in  tecnica
          digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
          della   direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del  16
          settembre  2002.  Tale  attivita'  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione  generale,  ai  sensi  dell'art. 25 del
          citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni.
              2.  Il  diritto  di  uso delle radiofrequenze, comprese
          quelle  di  collegamento,  per  la diffusione televisiva e'
          conseguito   con  distinto  provvedimento  ai  sensi  della
          delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
              3.  Il  diritto  di  uso delle radiofrequenze, comprese
          quelle   di  collegamento,  per  la  diffusione  sonora  e'
          conseguito   con   distinto  provvedimento,  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  all'art.  24,  comma 1,  della  legge
          3 maggio 2004, n. 112.
              4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in
          tecnica  digitale restano comunque ferme le disposizioni di
          cui  agli  articoli  23  e  25  della  legge 3 maggio 2004,
          n. 112.
              5.  L'autorizzazione  generale  di  cui  al  comma 1 ha
          durata  non superiore a venti anni e non inferiore a dodici
          anni ed e' rinnovabile per uguali periodi.
              6.   L'operatore   di   rete  televisiva  su  frequenze
          terrestri  in  tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle
          norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di
          particolare  valore  alle  reti per la televisione digitale
          terrestre stabilite dall'Autorita'.
              7.  L'attivita'  di  operatore  di  rete via cavo o via
          satellite   e'   soggetta   al  regime  dell'autorizzazione
          generale,  ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259.».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 25, della legge
          3 maggio  2004,  n. 112,  recante:  «Norme  di principio in
          materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione»   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 maggio  2004, n. 104, S.O. come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    25   (Accelerazione   e   agevolazione   della
          conversione alla trasmissione in tecnica digitale). - 1. Ai
          fini  dello  sviluppo  del pluralismo sono rese attive, dal
          31 dicembre  2003,  reti televisive digitali terrestri, con
          un'offerta  di  programmi  in  chiaro  accessibili mediante
          decoder o ricevitori digitali.
              2.  La  societa'  concessionaria  del servizio pubblico
          generale  radiotelevisivo,  avvalendosi anche della riserva
          di  blocchi  di  diffusione  prevista  dal decreto-legge 23
          gennaio  2001,  n. 5,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno
          due  blocchi  di  diffusione su frequenze terrestri con una
          copertura del territorio nazionale che raggiunga:
                a) dal  1°  gennaio  2004,  il  50  per  cento  della
          popolazione;
                b) entro  il  1°  gennaio 2005, il 70 per cento della
          popolazione.
              3.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
          entro  il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva
          offerta  dei  programmi  televisivi digitali terrestri allo
          scopo  di  accertare  contestualmente,  anche tenendo conto
          delle tendenze in atto nel mercato:
                a) la  quota  di popolazione coperta dalle nuove reti
          digitali  terrestri  che non deve comunque essere inferiore
          al 50 per cento;
                b) la  presenza  sul  mercato  nazionale di decoder a
          prezzi accessibili;
                c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche
          di   programmi   diversi   da  quelli  diffusi  dalle  reti
          analogiche.
              4.    Entro    trenta    giorni    dal    completamento
          dell'accertamento  di cui al comma 3, l'Autorita' invia una
          relazione   al   Governo   e  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari  della  Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica   nella   quale   da'   conto  dell'accertamento
          effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti  che  non  si  siano
          verificate  le  predette condizioni, adotta i provvedimenti
          indicati  dal  comma 7  dell'art.  2  della legge 31 luglio
          1997, n. 249.
              5.  La  societa'  concessionaria  di cui al comma 2, di
          concerto  con  il  Ministero delle comunicazioni, individua
          uno  o  piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con
          uno  o  piu'  comuni  situati  in  aree  con difficolta' di
          ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il
          1° gennaio   2005  la  completa  conversione  alla  tecnica
          digitale.
              6.  Nella  fase  di  transizione  alla  trasmissione in
          tecnica   digitale  la  societa'  concessionaria  assicura,
          comunque,  la  trasmissione  di tre programmi televisivi in
          tecnica  analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui
          al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale
          in  chiaro,  attuando condizioni di effettivo policentrismo
          territoriale,    in    particolare   ripartendo   in   modo
          equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati,
          l'ideazione,  la realizzazione e la produzione di programmi
          con   diffusione  in  ambito  nazionale  tra  i  centri  di
          produzione  e  le  sedi  regionali  esistenti  alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Nella fase di
          transizione  alla  trasmissione  in tecnica digitale devono
          inoltre   risultare   complessivamente   impegnate,   sulla
          competenza  di ciascun esercizio finanziario, per almeno il
          60  per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici,
          le  somme  che  le  amministrazioni  pubbliche  o  gli enti
          pubblici  anche economici destinano singolarmente, per fini
          di  comunicazione  istituzionale, all'acquisto di spazi sui
          mezzi di comunicazione di massa.
              7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro
          delle   comunicazioni,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge ai sensi dell'art.
          17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono
          definiti,  nei limiti della copertura finanziaria di cui al
          comma 7  dell'art. 21 della presente legge conseguita anche
          mediante   cessione   dei   relativi  crediti  futuri,  gli
          incentivi   all'acquisto   e   alla  locazione  finanziaria
          necessari   per   favorire  la  diffusione  nelle  famiglie
          italiane  di  apparecchi  utilizzabili  per la ricezione di
          segnali  televisivi  in  tecnica  digitale, in modo tale da
          consentire  l'effettivo  accesso  ai programmi trasmessi in
          tecnica  digitale.  Il regolamento di cui al presente comma
          puo'  essere  attuato  ovvero  modificato  o integrato solo
          successivamente  alla  riscossione  dei  proventi derivanti
          dall'attuazione  dell'art.  21,  comma 3,  conseguita anche
          mediante cessione di crediti futuri.
              8.  Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita'
          per   le   garanzie  nelle  comunicazioni,  secondo  quanto
          disposto   dai   commi 3   e  4,  risultino  rispettate  le
          condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) fino alla
          completa   attuazione   del  piano  di  assegnazione  delle
          frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  il limite al
          numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20
          per  cento  ed  e'  calcolato  sul  numero  complessivo dei
          programmi  televisivi  concessi  o irradiati anche ai sensi
          dell'art.  23,  comma 1,  in  ambito nazionale su frequenze
          terrestri  indifferentemente  in  tecnica  analogica  o  in
          tecnica  digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in
          tecnica  digitale  possono  concorrere a formare la base di
          calcolo  ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
          della  popolazione.  Al fine del rispetto del limite del 20
          per  cento non sono computati i programmi che costituiscono
          la  replica  simultanea  di  programmi irradiati in tecnica
          analogica.
              9.  Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica
          solo  ai  soggetti  i quali trasmettono in tecnica digitale
          programmi  che  raggiungano  una  copertura  pari al 50 per
          cento della popolazione nazionale.
              10.   Per   la  societa'  concessionaria  del  servizio
          pubblico  generale radiotelevisivo i programmi irradiati in
          tecnica  digitale  avvalendosi  della riserva di blocchi di
          diffusione  prevista  dal  decreto-legge  23 gennaio  2001,
          n. 5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo
          2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di
          cui al comma 8.
              11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di
          cui  ai  commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
          delle  offerte  disponibili  e  del  pluralismo nel settore
          televisivo  previsti dalla Corte costituzionale, il periodo
          di  validita'  delle concessioni e delle autorizzazioni per
          le  trasmissioni  in tecnica analogica in ambito nazionale,
          che  siano  consentite  ai  sensi  del comma 8, e in ambito
          locale  e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
          domanda  dei  soggetti  interessati, fino alla scadenza del
          termine  previsto dalla legge per la conversione definitiva
          delle  trasmissioni  in tecnica digitale; tale domanda puo'
          essere  presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che
          gia'  trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e,
          se  emittenti  nazionali,  con  una  copertura  in  tecnica
          digitale  di  almeno  il  50  per  cento  della popolazione
          nazionale.   In   deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 5
          dell'art.  23,  fino  alla completa attuazione del piano di
          assegnazione  delle  frequenze  in  tecnica  digitale,  non
          appena  le  imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
          locale  dimostreranno  di  avere raggiunto una copertura in
          tecnica  digitale  pari  ad  almeno  il  20 per cento della
          effettiva   copertura   in   tecnica   analogica   potranno
          presentare  domanda per ottenere la licenza di operatore in
          ambito  locale.  Allo  scopo  di  ottenere  la  licenza  di
          operatore  in  ambito  locale  occorre,  oltre agli impegni
          previsti  alle  lettere a)  e c)  del  comma 2 dell'art. 35
          della  Del.Aut.gar.com.  15 novembre  2001, n. 435/01/CONS,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n. 284   del  6  dicembre  2001,  e  successive
          modificazioni,  impegnarsi  a  investire  in infrastrutture
          entro  cinque  anni  dal  conseguimento  della  licenza  un
          importo  non  inferiore ad un milione di euro per bacino di
          diffusione  per  ciascuna  regione  oggetto  di  licenza in
          ambito  locale.  Tale  importo  minimo e' ridotto a 500.000
          euro  per  una  licenza  limitata a un bacino di estensione
          inferiore  a  quello  regionale  e  a 250.000 euro per ogni
          licenza  aggiuntiva  alla  prima  per  ulteriori  bacini di
          diffusione   in  ambito  regionale.  Ai  fini  dell'impegno
          suddetto  sono  comunque  considerati  gli  importi per gli
          investimenti  operati  ai  sensi  della legge 5 marzo 2001,
          n. 57 e   per   la   sperimentazione   delle   trasmissioni
          televisive in tecnica digitale.
              12. (Abrogato).
              13.   Al   fine   d  consentire  la  conversione  delle
          tecnologie,   la   societa'   concessionaria  del  servizio
          pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  la  convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  per la diffusione dei programmi all'estero, anche
          con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla
          legge  14 aprile  1975,  n. 103, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a)   all'art.   19,  primo  comma,  lettera b),  sono
          soppresse  le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi
          del  decreto  legislativo  7 maggio  1948,  n. 1132,  e del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 agosto 1962,
          n. 1703»;
                b) all'art. 20, terzo comma, sono soppresse le parole
          da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.».
              - Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, e' il seguente:
              «Art.  14  (Gestione delle radiofrequenze per i servizi
          di   comunicazione   elettronica).  -  1.  Il  Ministero  e
          l'Autorita',   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,
          provvedono  alla  gestione  efficiente delle radiofrequenze
          per   i  servizi  di  comunicazione  elettronica  ai  sensi
          dell'art. 13. La predisposizione dei piani di ripartizione,
          a  cura  del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura
          dell'Autorita',    e'   fondata   su   criteri   obiettivi,
          trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
              2.  Il  Ministero  promuove  l'armonizzazione  dell'uso
          delle  radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in
          modo  coerente  con  l'esigenza  di  garantirne un utilizzo
          effettivo  ed  efficiente  e in conformita' della decisione
          spettro radio n. 676/2002/CE.
              3.  Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o
          di  regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  sonora e
          televisiva,  i  diritti di uso delle frequenze con limitata
          disponibilita'  di banda e conseguentemente assegnati ad un
          numero   predeterminato   di   operatori,   possono  essere
          trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno
          legittima    disponibilita'   ad   altri   operatori   gia'
          autorizzati  a fornire una rete con analoga tecnologia, con
          le  modalita' di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze
          il  trasferimento  dei  diritti di uso e' assoggettato alle
          disposizioni di cui all'art. 25, comma 8.
              4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti
          di  uso  delle  radiofrequenze  deve  essere  notificata al
          Ministero   e  all'Autorita'  ed  il  trasferimento  ditali
          diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso
          pubblico.  Il  Ministero,  sentita  l'Autorita',  comunica,
          entro  novanta giorni dalla notifica della relativa istanza
          da  parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione
          dei  diritti  ovvero  i  motivi  che  ne  giustifichino  il
          diniego.
              5.  Il  Ministero,  all'esito  della  verifica,  svolta
          dall'Autorita',    sentita    l'Autorita'   Garante   della
          concorrenza  e  del  mercato,  che  la  concorrenza non sia
          falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso,
          puo'   apporre   all'autorizzazione,   se   necessario,  le
          specifiche   condizioni   proposte.   Nel   caso   in   cui
          l'utilizzazione  delle radiofrequenze sia stata armonizzata
          mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di
          altri  provvedimenti  comunitari,  i trasferimenti suddetti
          non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali
          radiofrequenze.».
              -  Il  testo dell'art. 42, comma 11, del citato decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' il seguente:
              «11.  L'Autorita'  definisce il programma di attuazione
          dei  piani  di  assegnazione delle frequenze radiofoniche e
          televisive    in    tecnica   digitale,   valorizzando   la
          sperimentazione  e  osservando  criteri di gradualita' e di
          salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.».
              -  Il testo dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge
          23 gennaio  2001, n. 5 recante: Disposizioni urgenti per il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali;  nonche'  per  il
          risanamento  di  impianti radiotelevisivi, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 gennaio  2001, n. 19 convertito con
          modificazioni  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66 pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24 marzo  2001,  n. 70,  e'  il
          seguente:
              «5.  Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi e dei
          servizi  multimediali  su frequenze terrestri devono essere
          irradiate  esclusivamente  in tecnica digitale entro l'anno
          2012.  A tale fine sono individuate aree all digital in cui
          accelerare la completa conversione.».

        
      
                           Art. 8-decies.
Modifiche  al  testo  unico della radiotelevisione, di cui al decreto
   legislativo   31 luglio  2005,  n. 177.  Procedure  di  infrazione
   n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303

  ((   1.   All'articolo 37,   comma 3,   del   testo   unico   della
radiotelevisione,  di  cui  al  decreto  legislativo  31 luglio 2005,
n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  2.  Il  comma 2  dell'articolo 51  del citato testo unico di cui al
decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n. 177,  e'  sostituito  dal
seguente:
    «2.  L'Autorita',  applicando  le  norme  contenute  nel  capo I,
sezioni  I  e  II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,  delibera  l'irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma:
      a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
      b) da  5.165  euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
      c) da  25.823  euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera f);
      d) da  10.329  euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);
      e) da  5.165  euro  a  51.646 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
      f) da  5.165  euro  a  51.646 euro, in caso di violazione delle
norme  di  cui  al  comma 1,  lettera o),  anche  nel  caso in cui la
pubblicita'  di  amministrazioni  ed  enti  pubblici  sia gestita, su
incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
  3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio  2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2
del presente articolo, e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Per  le  sanzioni  amministrative  di  cui al comma 2 e'
escluso  il  beneficio  del  pagamento  in  misura  ridotta  previsto
dall'art.  16  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni».
  4.  Il  comma 3  dell'articolo 51  del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
  5.  Al  comma 5  dell'articolo 51  del citato testo unico di cui al
decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai
commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1
e 2».

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 37 e 51
          del  citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come
          modificati dalla presente legge:
              «Art.  37  (Interruzioni  pubblicitarie).  -  1.  Fermi
          restando  i principi di cui all'art. 4, comma 1, lettere c)
          e d),  in  relazione  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
          89/552/CEE  del  3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive
          modificazioni,  gli  spot  pubblicitari  e  di  televendita
          isolati  devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto
          dal   secondo   periodo   del   comma 3  dell'art.  26,  la
          pubblicita'   e  gli  spot  di  televendita  devono  essere
          inseriti  tra  i programmi. Purche' ricorrano le condizioni
          di  cui  ai  commi da  2  a 6, la pubblicita' e gli spot di
          televendita  possono  essere inseriti anche nel corso di un
          programma  in  modo  tale  che  non  ne  siano pregiudicati
          l'integrita'  ed  il  valore, tenuto conto degli intervalli
          naturali  dello  stesso  nonche' della sua durata e natura,
          nonche' i diritti dei titolari.
              2.  Nei  programmi  composti  di  parti  autonome o nei
          programmi  sportivi,  nelle  cronache e negli spettacoli di
          analoga   struttura   comprendenti   degli  intervalli,  la
          pubblicita'  e  gli  spot  di  televendita  possono  essere
          inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
              3.  L'inserimento  di  messaggi pubblicitari durante la
          trasmissione  di  opere  teatrali,  liriche  e  musicali e'
          consentito  negli  intervalli abitualmente effettuati nelle
          sale teatrali.
              4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i
          lungometraggi  cinematografici  ed  i  film prodotti per la
          televisione,  fatta  eccezione  per  le  serie, i romanzi a
          puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata
          programmata  superiore a quarantacinque minuti, puo' essere
          interrotta   soltanto   una   volta  per  ogni  periodo  di
          quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione
          se  la  durata  programmata  delle predette opere supera di
          almeno   venti  minuti  due  o  piu'  periodi  completi  di
          quarantacinque minuti.
              5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2
          sono interrotti dalla pubblicita' o da spot di televendita,
          in  genere  devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni
          successiva interruzione all'interno del programma.
              6.  La  pubblicita' e la televendita non possono essere
          inserite  durante  la trasmissione di funzioni religiose. I
          notiziari  e  le  rubriche  di attualita', i documentari, i
          programmi   religiosi  e  quelli  per  bambini,  di  durata
          programmata  inferiore  a trenta minuti, non possono essere
          interrotti  dalla  pubblicita'  o  televendita.  Se la loro
          durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo.
              7.  Alle  emittenti  televisive in ambito locale le cui
          trasmissioni   siano  destinate  unicamente  al  territorio
          nazionale,  ad  eccezione  delle trasmissioni effettuate in
          interconnessione,  in  deroga alle disposizioni di cui alla
          direttiva 89/552/CE, e successive modificazioni, in tema di
          messaggi  pubblicitari  durante  la  trasmissione  di opere
          teatrali,   cinematografiche,   liriche  e  musicali,  sono
          consentite,  oltre  a  quelle inserite nelle pause naturali
          delle  opere  medesime,  due interruzioni pubblicitarie per
          ogni  atto  o  tempo  indipendentemente  dalla durata delle
          opere  stesse;  per le opere di durata programmata compresa
          tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente
          due  interruzioni  pubblicitarie per ogni atto o tempo; per
          le  opere  di  durata  programmata  uguale  o  superiore  a
          centodieci   minuti   sono   consentite   tre  interruzioni
          pubblicitarie  piu'  una  interruzione  supplementare  ogni
          quarantacinque   minuti  di  durata  programmata  ulteriore
          rispetto   a   centodieci  minuti.  Ai  fini  del  presente
          articolo per  durata  programmata  si  intende  il tempo di
          trasmissione  compreso tra l'inizio della sigla di apertura
          e  la  fine  della sigla di chiusura del programma al lordo
          della    pubblicita'    inserita,   come   previsto   nella
          programmazione del palinsesto.
              8.   L'Autorita',   sentita   un'apposita  commissione,
          composta   da   non   oltre   cinque   membri   e  nominata
          dall'Autorita'  medesima  tra  personalita' di riconosciuta
          competenza, determina le opere di valore artistico, nonche'
          le  trasmissioni  a carattere educativo e religioso che non
          possono subire interruzioni pubblicitarie.
              9.  E'  vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei  medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
          con ricetta medica. La pubblicita' radiofonica e televisiva
          di   strutture   sanitarie   e'   regolata  dalla  apposita
          disciplina  in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla
          legge  5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge
          26  febbraio  1999,  n. 42,  dalla  legge  14 ottobre 1999,
          n. 362,  nonche' dall'art. 7, comma 8, della legge 3 maggio
          2004, n. 112, successive modificazioni.
              10. La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche e
          la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:
                a) non  rivolgersi  espressamente  ai minori, ne', in
          particolare,  presentare  minori  intenti  a consumare tali
          bevande;
                b) non   collegare   il   consumo   di  alcolici  con
          prestazioni  fisiche  di particolare rilievo o con la guida
          di automobili;
                c) non   creare   l'impressione  che  il  consumo  di
          alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
                d)  non  indurre  a  credere che le bevande alcoliche
          possiedano  qualita'  terapeutiche  stimolanti o calmanti o
          che  contribuiscano  a  risolvere  situazioni  di conflitto
          psicologico;
                e) non  incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato
          di  bevande  alcoliche  o  presentare  in una luce negativa
          l'astinenza o la sobrieta';
                f)   non  usare  l'indicazione  del  rilevante  grado
          alcolico come qualita' positiva delle bevande.
              11.   E'   vietata   la  pubblicita'  televisiva  delle
          sigarette  o  di  ogni altro prodotto a base di tabacco. La
          pubblicita'   e'  vietata  anche  se  effettuata  in  forma
          indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o
          di  altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o
          di  aziende  la  cui  attivita'  principale  consiste nella
          produzione  o  nella  vendita  di tali prodotti, quando per
          forme,  modalita'  e  mezzi  impiegati  ovvero  in  base  a
          qualsiasi  altro  univoco  elemento  tale utilizzazione sia
          idonea   a   perseguire  una  finalita'  pubblicitaria  dei
          prodotti   stessi.   Al   fine  di  determinare  quale  sia
          l'attivita'  principale dell'azienda deve farsi riferimento
          all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo
          che  quella  principale  sia comunque prevalente rispetto a
          ciascuna  delle  altre attivita' di impresa nell'ambito del
          territorio nazionale.
              12.   La   trasmissione   di  dati  e  di  informazioni
          all'utenza  di  cui  all'art. 26, comma 3, puo' comprendere
          anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.».
              «Art.  51  (Sanzioni di competenza dell'Autorita). - 1.
          L'Autorita'  applica,  secondo  le  procedure stabilite con
          proprio  regolamento,  le  sanzioni per la violazione degli
          obblighi   in  materia  di  programmazione,  pubblicita'  e
          contenuti   radiotelevisivi,   ed   in  particolare  quelli
          previsti:
                a) dalle   disposizioni   per   il   rilascio   delle
          concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su
          frequenze  terrestri  adottate  dall'Autorita'  con proprio
          regolamento,   ivi   inclusi   gli  impegni  relativi  alla
          programmazione assunti con la domanda di concessione;
                b) dal   regolamento  relativo  alla  radiodiffusione
          terrestre  in  tecnica  digitale,  approvato  con  delibera
          dell'Autorita'  n. 435/01/CONS,  relativamente ai fornitori
          di contenuti;
                c) dalle      disposizioni     sulla     pubblicita',
          sponsorizzazioni  e  televendite  di  cui  agli articoli 4,
          comma 1,  lettere c)  e  d),  37,  38,  39  e 40, al D.M. 9
          dicembre  1993,  n. 581  del  Ministro  delle poste e delle
          telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita';
                d) dall'art.  20,  commi 4  e  5 della legge 6 agosto
          1990,   n. 223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',
          relativamente alla registrazione dei programmi;
                e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
          all'obbligo  di  trasmissione dei messaggi di comunicazione
          pubblica, di cui all'art. 33;
                f)   in  materia  di  propaganda  radiotelevisiva  di
          servizi  di  tipo interattivo audiotex e videotex dall'art.
          1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
                g)  in materia di tutela della produzione audiovisiva
          europea  ed  indipendente,  dall'art.  44 e dai regolamenti
          dell'Autorita';
                h) in  materia  di  diritto di rettifica, nei casi di
          mancata,  incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo
          obbligo di cui all'art. 32;
                i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1,
          lettera b);
                l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
          programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
          il  titolo  abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5,
          comma 1, lettera i);
                m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
                n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
          riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
          dall'art.  1,  comma  28,  della  legge  23 dicembre  1996,
          n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita';
                o) dalle  disposizioni  in  materia di pubblicita' di
          amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.
              2.  L'Autorita'  applicando le norme contenute nel capo
          I,  sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive   modificazioni,  delibera  l'irrogazione  della
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
                a) da   10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          inosservanza   delle   disposizioni   di  cui  al  comma 1,
          lettere a), b) e c);
                b) da   5.165   euro   a  51.646  euro,  in  caso  di
          inosservanza   delle   disposizioni   di  cui  al  comma 1,
          lettere d) ed e);
                c) da   25.823  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
                d) da   10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
                e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
                f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
          delle  norme  di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
          in  cui  la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
          sia   gestita,   su   incarico  degli  stessi,  da  agenzie
          pubblicitarie o da centri media.
              2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
          e'  escluso  il  beneficio  del pagamento in misura ridotta
          previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          e successive modificazioni.
              3. (Abrogato ).
              4.  Nei  casi  piu'  gravi  di  violazioni  di cui alle
          lettere h), i)   e l)   del  comma 1,  l'Autorita'  dispone
          altresi',  nei  confronti dell'emittente o del fornitore di
          contenuti,  la sospensione dell'attivita' per un periodo da
          uno a dieci giorni.
              5.   In   attesa  che  il  Governo  emani  uno  o  piu'
          regolamenti    nei    confronti   degli   esercenti   della
          radiodiffusione  sonora  e  televisiva in ambito locale, le
          sanzioni  per essi previsti dai commi 1 e 2 sono ridotte ad
          un  decimo  e  quelle  previste dall'art. 35, comma 2, sono
          ridotte ad un quinto.
              6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di
          norme  previste  dal  presente  testo  unico  in materia di
          minori, ai sensi dell'art. 35.
              7.  L'Autorita'  e' altresi' competente ad applicare le
          sanzioni  in materia di posizioni dominanti di cui all'art.
          43,  nonche'  quelle  di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31,
          della legge 31 luglio 1997, n. 249.
              8.   L'Autorita'  verifica  l'adempimento  dei  compiti
          assegnati   alla   concessionaria   del  servizio  pubblico
          generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
          le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.
              9.  Se  la  violazione  e'  di  particolare  gravita' o
          reiterata,   l'Autorita'   puo'   disporre   nei  confronti
          dell'emittente  o del fornitore di contenuti la sospensione
          dell'attivita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi,
          ovvero  nei  casi  piu'  gravi di mancata ottemperanza agli
          ordini  e  alle  diffide  della stessa Autorita', la revoca
          della concessione o dell'autorizzazione.
              10.   Le   somme   versate   a   titolo   di   sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  previste  dal presente
          articolo sono   versate   all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato.».

        
      
                          Art. 8-undecies.
Abrogazione  dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005,
   n. 273,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 febbraio
   2006,  n. 51,  in  materia  di  proroga  delle  convenzioni per la
   gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in
   mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264

  (( 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
e' abrogato. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              -  L'art.  23-bis  del  decreto-legge 30 dicembre 2005,
          n. 273  recante:  Definizione e proroga di termini, nonche'
          conseguenti  disposizioni urgenti pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   30 dicembre   2005,   n. 303,   convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   23 febbraio   2006,  n. 51,
          pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  28 febbraio  2006,
          n. 49, S.O., abrogato dalla presente legge, recava:
            «Convenzioni  per  la  gestione  di  interventi in favore
          delle imprese artigiane.».

        
      
                          Art. 8-duodecies
.
Modifiche  all'art.  2,  comma 82,  del decreto-legge 3 ottobre 2006,
   n. 262,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 24 novembre
   2006,  n. 286.  Messa  in  mora  nell'ambito  della  procedura  di
   infrazione n. 2006/2419

  ((  1.  All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «nonche'  in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;
    b) l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente: «La convenzione
unica  sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche'
tutti i relativi atti aggiuntivi».
  2.  Sono  approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa'
ANAS   S.p.a.   gia'   sottoscritti   dalle  societa'  concessionarie
autostradali  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.
Ogni  successiva  modificazione ovvero integrazione delle convenzioni
e'  approvata  secondo  le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti
dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006, n. 286, e successive
modificazioni».

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2, comma 82,
          del   decreto-legge   3 ottobre   2006,   n. 262,  recante:
          Disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230,
          convertito  con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,
          n. 286,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 novembre
          2006, n. 277, S.O, come modificato dal presente decreto:
              «82.  In  occasione  del  primo aggiornamento del piano
          finanziario   che   costituisce   parte  della  convenzione
          accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
          revisione  della convenzione medesima, successivamente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
          delle   infrastrutture,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
          clausole    convenzionali   in   vigore,   nonche'   quelle
          conseguenti  all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano
          inserite   in   una   convenzione   unica,   avente  valore
          ricognitivo  per  le  parti  diverse  da  quelle  derivanti
          dall'aggiornamento  ovvero  dalla revisione. La convenzione
          unica   sostituisce   ad   ogni   effetto   la  convenzione
          originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi.».

        
      
                               Art. 9.
Trasferimento  alla  Federazione  russa del diritto di proprieta' sul
    complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari

  1.  Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana
e  la  Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la Federazione russa,
firmato  a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge
8 febbraio  1996,  n. 69,  il  complesso architettonico della «Chiesa
Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario
allo  Stato,  e'  immediatamente  trasferito  in  proprieta' a titolo
gratuito alla Federazione russa.
  2.  Alla  consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione
russa  provvede  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, per il
tramite   dell'Agenzia   del   demanio,  con  apposito  verbale,  che
costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

        
                    Riferimenti normativi:

              -  La legge 8 febbraio 1996, n. 69 recante: Ratifica ed
          esecuzione  del  trattato di amicizia e cooperazione tra la
          Repubblica  italiana  e la Federazione russa, fatto a Mosca
          il  14 ottobre 1994, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 febbraio 1996, n. 44, S.O.

        
      
                              Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la
                Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il
coordinamento  delle politiche comunitarie con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre
strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   decadono,  ove  non  confermate,  decorsi  30 giorni  dal
giuramento del nuovo Governo.

        
      
                              Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro  7.023.000  per  l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed
euro  13.946.000  a  decorrere  dall'anno  2010, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:


                   ---->  Vedere a pag. 88  <----

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri recati dal presente decreto, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

        
                    Riferimenti normativi:

              -  Il  testo  dell'art.  11-ter, comma 7, della legge 5
          agosto  1978,  n. 468  recante:  Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio,
          e' il seguente:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della
          citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
              «Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1) (Omissis);
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.».

        
      
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

        
      




Sito realizzato dall'Avv. Giorgio Ferrari -
Via Osacca, 2 Fidenza (Parma) - Tel. 0524.200875 Fax 0524.83575 -