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Rifiuti

Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2009, n. 2

Testo coordinato del Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172

Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie
 generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione
 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante
«Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
 dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale».

Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, commi 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratterini corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

          Misure per incentivare il conferimento di rifiuti
    ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
  ((  1.  Fino  al termine dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008, n. 123, )) al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il   trasporto  occasionale  o  saltuario  di  singole  tipologie  di
imballaggi  usati  e  rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100  chilogrammi  al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di  raccolta  attrezzate,  gestite  da  soggetti  pubblici  o privati
all'uopo  autorizzati.  Per  tale attivita' al soggetto conferente il
materiale  spetta  un  indennizzo  forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso  CONAI  ai  gestori  del  servizio  di  gestione integrata dei
rifiuti,   ai   sensi   del  vigente  accordo  quadro  stipulato  con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  2.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed  in  via  sperimentale,  chi  provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti  a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio  di  raccolta  a  domicilio  e' esentato dal pagamento degli
oneri   di   trasporto  e  di  smaltimento.  Tali  oneri,  fino  alla
concorrenza  massima  di  due  milioni  di  euro  sono  certificati e
liquidati    dall'amministrazione    comunale    ((a   valere   sulle
disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita
ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  3.  Con  una  o  piu'  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare,  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 24
febbraio  1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate
le   modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.

        
      
                               Art. 2.

Rimozione  di  cumuli  di  rifiuti  indifferenziati  e  pericolosi ed
                  impianti di gestione dei rifiuti
  1.  ((  Per  tutta  la  durata dello stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo
di  fronteggiare  il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul
territorio  della  regione  Campania  (( e fermo restando il rispetto
della  normativa  comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici
competenti,  informando  le  competenti  strutture  sanitarie, con le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili allo scopo a
legislazione  vigente,  )) dispongono la rimozione ed il trasporto di
cumuli  di  rifiuti,  anche  pericolosi, presenti su aree pubbliche o
private  da  parte  di  soggetti  in  possesso  dei  necessari titoli
abilitativi,  anche  in  deroga  alle procedure vigenti, ivi comprese
quelle  sul  prelievo  ed  il  trasporto  dei rifiuti pericolosi, con
l'assistenza  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale
della  Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela
della  salute  pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle
procedure  di  cui  all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito
l'affidamento  diretto  del  servizio  a  soggetti  in possesso della
necessaria  idoneita'  tecnica  ai  sensi  della normativa vigente. I
soggetti  pubblici  competenti  individuano,  anche  in  deroga  alla
vigente  normativa,  nel rispetto dei principi generali in materia di
tutela  dei  beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare
quali   siti   di   stoccaggio   provvisorio   per   la  salvaguardia
dell'ambiente,  presso  cui  conferire i rifiuti rimossi per il tempo
necessario  ad  una  prima  selezione  e  caratterizzazione,  nonche'
all'attribuzione  dei  codici CER ai fini dell'avvio delle successive
fasi  di  gestione,  garantendo  adeguate  condizioni  di igiene e di
tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
  2.  I  rifiuti  provenienti  dalle  aree  di  cui  al  comma 1 sono
destinati  ad  attivita'  di  recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto  previsto  dalla  parte  IV  e  relativi  allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  ((  2-bis.  Il  Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la
protezione  ambientale  della  Campania,  nell'ambito  delle  risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
avvia  un  progetto  pilota per garantire la piena tracciabilita' dei
rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti
stessi.
  2-ter.  All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
  «g-bis)  i  dati  in  possesso delle autorita' e agenzie competenti
rispetto  al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e   delle   acque   potabili   dei  comuni  interessati,  rilevati  e
periodicamente  aggiornati  presso la rete di monitoraggio esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini». ))
  3.  Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione
dei  siti  di  stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici
giorni   dalla   richiesta.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
provvede  in  via  sostitutiva,  con  oneri  a  carico dell'autorita'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge
23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123.
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo  il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario
di  Stato  dispone,  ((  previa  motivata  verifica  di  un'effettiva
esigenza  legata  alla  gestione  del ciclo dei rifiuti nella regione
Campania, )) la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il
sistema  della  finanza  di  progetto, di un impianto di recupero dei
rifiuti  gia'  prodotti  e  stoccati  per  la  produzione  di energia
mediante  l'applicazione  delle  migliori  tecnologie  disponibili  a
salvaguardia  della  salute della popolazione e dell'ambiente; a tale
fine  il  Sottosegretario  di  Stato  individua,  (( sentiti gli enti
locali  competenti,))  un  sito  idoneo  nel territorio della regione
Campania. ((All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». ))

        
      
                            (( Art. 2-bis

Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  in  materia  di  individuazione di aree di interesse strategico
                             nazionale.
  1.  All'articolo  2,  comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  dopo le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «,
le sedi degli uffici». ))

        
      
                            (( Art. 2-ter

Interpretazione   autentica   del   comma   2   dell'articolo  8  del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  in materia di stoccaggio e
                   deposito temporaneo di rifiuti.
  1.  Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  si  interpreta  nel  senso  che, nelle more del funzionamento a
regime  del  sistema  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione
Campania,  sono  autorizzati  lo  stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento   aventi  i  codici  CER  19.12.10,  19.12.12,  19.05.01,
19.05.03,  20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi
area di deposito temporaneo.
  2.   L'attuazione   del   comma   2   dell'articolo  8  del  citato
decreto-legge  n.  90  del  2008,  come  interpretato dal comma 1 del
presente articolo, e' sottoposta all'autorizzazione comunitaria. ))

        
      
                               Art. 3.

                   Commissariamento di enti locali
  1.  All'articolo  142  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei territori
in  cui  vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti  dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
caso  di (( grave inosservanza )) degli obblighi posti a carico delle
province  inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero
e  dello  smaltimento  dei  rifiuti  a  livello  provinciale  ed alla
individuazione  delle  zone idonee alla localizzazione degli impianti
di  recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di (( grave ))
inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti
alla  disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto
dei  rifiuti  urbani,  della raccolta differenziata, della promozione
del  recupero  delle  diverse  frazioni  di rifiuti, della raccolta e
trasporto  dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli
197  e  198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come
precisati dalle ordinanze di protezione civile, (( il Sottosegretario
di  Stato  delegato  alla  gestione  dell'emergenza  assegna all'ente
interessato   un   congruo   termine   perentorio   per   adottare  i
provvedimenti  dovuti  o necessari; decorso inutilmente tale termine,
su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, )) con decreto del
Ministro   dell'interno   possono   essere  rimossi  il  sindaco,  il
presidente  della  provincia  o  i  componenti  dei  consigli e delle
giunte.».

        
      
                               Art. 4.

          Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
                     nella provincia di Caserta
  1.  Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione
delle  societa'  provinciali di cui all'articolo 20 della legge della
regione  Campania  28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i
comuni  della provincia di Caserta, ((anche in forma associata,)) che
si  avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli
e  di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio
di raccolta dei rifiuti urbani, (( anche avvalendosi delle deroghe al
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, previste
dall'articolo  18  ))  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
purche'  si  tratti  di  bacino  di  utenza  di  almeno  quindicimila
abitanti.  I  bandi  di  gara  contengono  misure di assegnazione del
personale  dipendente  dal Consorzio unico, in proporzione alle quote
di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base
alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque
utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai
sensi  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro di categoria
Federambiente,  nonche'  criteri di preferenza per l'assorbimento del
personale del Consorzio medesimo.
  2.  I  comuni  che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province   di   Napoli  e  di  Caserta  limitatamente  alla  raccolta
differenziata,  con  le  procedure  di cui al comma 1, affidano entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
predetto  servizio alle societa' che svolgono il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del
Consorzio   utilizzato  presso  i  medesimi  comuni  ai  gestori  del
servizio.  Nel  caso  in  cui il predetto personale sia utilizzato in
piu'  comuni,  la  ripartizione  del personale avviene in proporzione
alle  quote  di  partecipazione  dei  comuni  ai  consorzi  di bacino
costituiti  in  base  alla  legge  della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10.
  3.  Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza  dei  prefetti  territorialmente competenti che nominano il
presidente  della Commissione di gara per l'affidamento del servizio.
Qualora  i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e
2,  i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad
acta  per  i  necessari  adempimenti,  ((  con  oneri  a carico delle
autorita' inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del
bilancio dello Stato.

        
      
                               Art. 5.

             Lavoro straordinario del personale militare
  ((  1.  Per  remunerare  il  maggior impegno richiesto al personale
militare  assegnato  alla struttura commissariale, per il periodo dal
16  gennaio  2008 al 9 giugno 2008, e' autorizzata l'erogazione di un
compenso  ulteriore  rispetto  a  quello  di  cui  all'ordinanza  del
Commissario  delegato  per l'emergenza rifiuti nella regione Campania
26  febbraio 2008, n. 92. Il compenso e' da considerarsi remunerativo
anche  del  compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario
di  guardia e dell'indennita' di marcia riferiti al medesimo periodo.
Per  l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa massima
di  660.000  euro  per  l'anno  2008. Al relativo onere si provvede a
valere   sulle  disponibilita'  iscritte  nell'apposita  contabilita'
speciale  istituita  ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123. ))
  2. (Abrogato).
  3.  All'articolo  2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche'
per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

        
      
                               Art. 6.

                      Disciplina sanzionatoria
  1.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  dichiarato  ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225:
   a)  chiunque  in  modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona,  scarica,  deposita  sul  suolo o nel sottosuolo o immette
nelle  acque  superficiali  o sotterranee ((ovvero incendia)) rifiuti
pericolosi,  speciali  ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di
volume  pari  ad  almeno  0,5  metri  cubi  e  con  almeno  due delle
dimensioni  di  altezza,  lunghezza o larghezza superiori a cinquanta
centimetri,  e'  punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi;
se  l'abbandono,  lo  sversamento,  il  deposito o l'immissione nelle
acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
   b)   i   titolari  di  imprese  ed  i  responsabili  di  enti  che
abbandonano,  scaricano  o  depositano  sul suolo o nel sottosuolo in
modo  incontrollato  e presso siti non autorizzati ((o incendiano)) i
rifiuti,  ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee,
sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta
di  rifiuti  non  pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque
anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
   c)  se  i  fatti  di  cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa,  il  responsabile  e'  punito con l'arresto da un mese ad otto
mesi  se  si  tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
   d)   chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in
mancanza  dell'autorizzazione,  iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente e' punito:
    1)  con  la  pena  della  reclusione  da sei mesi a quattro anni,
nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi;
    2)  con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa
da  quindicimila  euro  a  cinquantamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi;
    e)  chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la
multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della
reclusione  da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila  euro  se  la  discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento  di  rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza  pronunciata  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale  consegue  la  confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
   f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della
meta'  nelle  ipotesi  di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei
requisiti   e   delle   condizioni  richiesti  per  le  iscrizioni  o
comunicazioni;
   g)  chiunque  effettua  attivita'  di  miscelazione  di  categorie
diverse  di  rifiuti  pericolosi di cui all'allegato G della parte IV
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero rifiuti
pericolosi  con  rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con
l'arresto da sei mesi a un anno;
   h)  chiunque  effettua  il  deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  2003,  n.  254, e' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero  con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e'
commesso  per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da   duemilaseicento   euro  a  quindicimilacinquecento  euro  per  i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
  ((  1-bis.  Per  tutte  le  fattispecie  penali  di cui al presente
articolo,  poste  in  essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel
corso   delle  indagini  preliminari,  al  sequestro  preventivo  del
medesimo  veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del
veicolo. ))

        
      
                               Art. 7.

                        Campagna informativa
  1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad
una  campagna  informativa  e  di  comunicazione,  anche  sul sistema
sanzionatorio  introdotto  dal  presente  decreto,  mediante appositi
comunicati   o   adeguati   spazi  all'interno  della  programmazione
televisiva e radiofonica.
  2.   Nei   programmi   televisivi   e   radiofonici  dedicati  alla
enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire
un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle
tipologie  e  le  corrette  modalita'  di conferimento, smaltimento e
recupero  dei rifiuti, (( nonche' sull'importanza, dal punto di vista
economico,   del   recupero   dei   rifiuti  attraverso  la  raccolta
differenziata. ))
  3.   Le  iniziative  di  informazione  sono  attuate  dal  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, anche in
collaborazione  con  il  Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita'
si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette
amministrazioni  coinvolte,  allo scopo finalizzati e gia' previsti a
legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
  ((  4.  E'  prevista,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  la  realizzazione  di  adeguati spazi informativi
nelle    reti    radiofoniche,   televisive   analogiche,   digitali,
satellitari, nonche' mediante l'utilizzazione della piattaforma web.
  4-bis.  Nell'ambito  della  relazione  di  cui  all'art. 19-bis del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123, il Governo, su proposta del
Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il
Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge  11  maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  luglio  2007,  n.  87, ovvero circa le ragioni della
mancata  revoca  della  dichiarazione  dello  stato d'emergenza per i
singoli  ambiti  provinciali  che  presentano  sufficiente  dotazione
impiantistica  per  assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
))

        
      
                             Art. 7-bis

                        Formazione scolastica
  ((  1.  Al  fine  di formare i giovani relativamente all'importanza
della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio,
nonche'   alla   realizzazione   di   tutte  le  pratiche  utili  per
l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative
di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei
programmi  scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione,
come  definito  dall'articolo  1,  comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
  2.  Con  decreto  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  definite  le  modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito
delle   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))

        
      
                               Art. 8.

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
  1.  In  relazione  alle  esigenze connesse all'emergenza rifiuti in
Campania  ed  al fine di potenziare le capacita' operative, anche per
gli  aspetti  antincendi,  sono assegnate in posizione di comando, al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  un  numero  non  inferiore  a  35 unita' di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non
superiore  al  termine  di  cui  all'articolo 19 del decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123.
  2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente
articolo  ed  in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni.
  ((  2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa
di  980.000  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  a valere sulle
disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita
ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
  3.  Il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, (( entro il termine
dello  stato  di  emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella  regione  Campania  di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n. 123, )) anche in deroga alle procedure ordinarie ed
in  particolare  di  quelle  di  cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  i  mezzi  e  le  dotazioni  logistiche necessari per
assicurare  la  piena  capacita'  operativa  del  personale del Corpo
nazionale  assegnato  al  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. (( Ai relativi oneri, pari a
2.160.000  euro,  si  provvede a valere sulle disponibilita' iscritte
nell'apposita  contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo
17  del  citato  decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine
sono   versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate  alla  missione  e  al programma pertinenti del Ministero
dell'interno. ))
  4.  Il  personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati
per  compiti  comunque  rientranti  nelle attivita' istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,  dandone  comunicazione,  per  i  necessari  raccordi
operativi,   al  direttore  regionale  dei  Vigili  del  fuoco  della
Campania.
  5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella   rubrica  dopo  la  parola:  «antincendio»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  di  protezione  civile»  ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come
individuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti su
proposta  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
  6.  Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza  degli  aeromobili del Dipartimento della protezione civile
della   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  le  marche  di
immatricolazione  da  I-DPCA  a  I-DPCZ,  qualora  gia'  assegnate ad
aeromobili  che  siano  stati  cancellati  dal  Registro  aeronautico
nazionale,    possono    essere    nuovamente   assegnate   dall'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

        
      
                               Art. 9.

          Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
  1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come  modificato  dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3
giugno  2008,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo  le  parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le
seguenti:  «o  entrati  in  esercizio  fino alla data del 31 dicembre
2008»;
   b)  le  parole:  «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «inderogabilmente  entro il 31 dicembre
2009»;
   c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono
comunque  fatti  salvi  i  finanziamenti  e  gli  incentivi di cui al
secondo  periodo  del  comma  1117  dell'articolo  1  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte
organica  ed  inorganica,  ammessi ad accedere agli stessi per motivi
connessi  alla  situazione  di emergenza rifiuti che sia stata, prima
della  data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
  ((  1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
definizione  delle  modalita'  di  calcolo,  il  Gestore  dei servizi
elettrici  (GSE),  con  il  supporto tecnico e normativo del Comitato
termotecnico  italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di
emanazione  del  decreto  di  cui  al  periodo precedente, sviluppa e
sottopone  all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  l'aggiornamento  delle  procedure  e dei metodi per la
determinazione   della  quota  di  produzione  di  energia  elettrica
imputabile   alle   fonti   energetiche   rinnovabili,  anche  quando
realizzata   in   impianti   che   impiegano   contestualmente  fonti
energetiche  non  rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi'
identificate  le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata
la  quota  fissa  di  produzione di energia elettrica riconosciuta ai
fini  dell'accesso  ai  meccanismi  incentivanti.  Nelle  more  della
definizione  delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente,
la  quota  di  produzione  di  energia  elettrica  imputabile a fonti
rinnovabili   riconosciuta   ai   fini   dell'accesso  ai  meccanismi
incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione complessiva per
tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
   a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
   b)  impiego  di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183
del   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani». ))

        
      
                            (( Art. 9-bis

              Altre misure urgenti di tutela ambientale
  1.  Allo  scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono
di  rifiuti  e  di  evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei rifiuti sul territorio nazionale, si
applicano    le    seguenti    disposizioni   dirette   a   superare,
nell'immediato,   le  difficolta'  riscontrate  dagli  operatori  del
settore  del  recupero  dei  rifiuti  nell'applicazione  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
    a)  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si
considerano altresi' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  e  successive modificazioni, e del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
    b)  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto di cui
all'art.  195,  comma  2,  lettera  s-bis), del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  gli  accordi  e  i contratti di programma in
materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria
rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie. ))

        
      
                            (( Art. 9-ter

 Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
  1  Ai  fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento
dei   rifiuti,  di  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi
derivanti  dal  Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di
energia  elettrica  da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento
dell'occupazione  e  degli  investimenti, il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,   e   previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle
attribuzioni  delle  regioni e della normativa europea sulla gestione
dei  rifiuti,  adotta,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, il piano
nazionale  degli  inceneritori  dei  rifiuti  urbani  residuati dalla
raccolta differenziata.
  2.  Il  piano  nazionale  di  cui al comma 1 indica i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per
la  realizzazione  degli  interventi  in  esso previsti e individua i
contributi compensativi a favore degli enti locali.
  3.  Al  piano  nazionale  di  cui  al  comma  1 non si applicano le
disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))

        
      
                          (( Art. 9-quater

                Misure urgenti in materia di rifiuti
  1.  Ai  fini  di una maggiore sostenibilita' economica e gestionale
dello  smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul
territorio  nazionale  e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da
avviare  allo  smaltimento  finale,  il comma 3 dell'articolo 107 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  e'  sostituito  dal
seguente:
  «3.  Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in  fognatura,  ad  eccezione  di  quelli  organici provenienti dagli
scarti  dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori di
rifiuti  alimentari  che  ne riducano la massa in particelle sottili,
previo  accertamento  dell'esistenza  di un sistema di depurazione da
parte  dell'ente  gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata  informazione  al  pubblico anche in merito alla planimetria
delle   zone   servite   da   tali   sistemi.  L'installazione  delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».
  2.  Il  comma  8-bis  dell'articolo  2  del  decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, e' abrogato.
  3.  Il  comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
  «19. All'articolo 182, il comma 8 e' abrogato». ))

        
      
                                   Art. 10.

                      Norma di interpretazione autentica
            1.  Il  comma  1  dell'articolo  12  del decreto-legge 23
          maggio  2008,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14  luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che
          per  creditori  si intendono anche le societa' appartenenti
          al  medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359
          del  codice  civile,  delle societa' originarie affidatarie
          del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione
          Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della
          realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

        
      
                              Art. 11.

                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.




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