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Rifiuti

Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2008, n. 28

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria.
(Ordinanza n. 3653).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  l'art.  1,  comma 6,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n.  263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato
convertito  con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante  interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello  smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
  Considerato  che  occorre  procedere alla ricognizione dei debiti e
dei  crediti  maturati  fino  all'11 gennaio 2008 dalla struttura del
Commissario delegato;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 luglio  2007,  n.  3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del  31 dicembre  2007  e  quelle  ivi  richiamate,  che  rinvia, tra
l'altro,  ad  una successiva ordinanza di protezione civile la nomina
di un commissario liquidatore;
  Ravvisata  la  necessità  di  dover  ampliare  le  competenze  del
predetto   commissario   liquidatore   non   soltanto  alla  fase  di
liquidazione  delle  posizioni  creditorie  e  debitorie  ma anche in
relazione  all'attività'  di  gestione  della  spesa  corrente  della
struttura commissariale;
  Considerato  che  il Commissario delegato Prefetto De Gennaro, allo
scopo  di assicurare la piena attuazione delle iniziative di cui alle
ordinanze di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008 e n. 3641
del  16 gennaio  2008,  ha chiesto il supporto tecnico, conoscitivo e
giuridico  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  di  dover coinvolgere fin da subito le Amministrazioni ed
Enti  competenti in via ordinaria che subentreranno, al momento della
cessazione  dello  stato di emergenza, nell'attività' di gestione del
ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639
in  data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro
e'  stato  nominato  Commissario  delegato,  nonché  l'ordinanza  di
protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  Prefetto  dott. Goffredo  Sottile  e'  nominato  Commissario
delegato  per  la  liquidazione  alla data dell'11 gennaio 2008 della
gestione commissariale di cui alle premesse nonche' per la gestione e
conseguente  liquidazione  dei  rapporti giuridici in corso fino alla
cessazione   dello  stato  d'emergenza,  al  fine  di  accelerare  il
passaggio  alla  gestione ordinaria delle attivita' inerenti al ciclo
integrato  dei  rifiuti  rispetto alla situazione d'emergenza in atto
nella  regione  Campania. Il commissario delegato puo' avvalersi, per
le  attivita'  di liquidazione, di un soggetto attuatore da nominarsi
con successiva ordinanza.
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  al  comma 1, la
struttura  commissariale  e'  integrata  da  tre  unita' di personale
nominate dal Commissario delegato ed e' articolata nelle seguenti tre
Aree  funzionali:  Area amministrativo-contabile, Area legale ed Area
tecnica,  a  ciascuna  delle  quali  e'  preposto un responsabile che
rimane  in carica fino alla cessazione dello stato di emergenza. Agli
ulteriori   aspetti  organizzativi  si  provvede  con  ordinanze  del
Commissario delegato di cui al comma 1.
  3. Nello   svolgimento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza  e per l'attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  n.  3639  del  2008,  il
Commissario  delegato e' assistito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  in particolare dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi,   dal   Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
territoriali,  dal  Dipartimento della protezione civile, nonche' dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno,
e'  altresi'  coadiuvato  da  un Comitato consultivo giuridico-legale
composto da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello
Stato  e  da un magistrato amministrativo ai quali e' riconosciuto un
compenso  pari al 30% del trattamento stipendiale in godimento, i cui
oneri  sono  posti  a carico della contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato.
  4. Il   Commissario  delegato  procede  alla  ricognizione  e  alla
successiva   quantificazione  di  tutte  le  posizioni  creditorie  e
debitorie maturate fino alla data dell'11 gennaio 2008. A seguito del
definitivo  accertamento  della massa attiva e passiva il Commissario
delegato  predispone  un  apposito  Piano  finanziario  da sottoporre
all'approvazione  del  Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.
  5. Per  le  finalita'  di  cui alla presente ordinanza e' istituita
un'apposita  contabilita' speciale, sulla quale confluiranno le somme
giacenti  sulle due contabilita' speciali ancora in essere nonche' le
somme   derivanti   dai   crediti   non  ancora  riscossi  alla  data
dell'11 gennaio  2008.  A carico della medesima contabilita' speciale
saranno  liquidati  i  debiti  contratti  dalle  precedenti  gestioni
commissariali  sino all'11 gennaio 2008, previa apposita integrazione
delle risorse finanziarie occorrenti.
  6. Il  Commissario  delegato,  per  l'acquisizione  delle somme non
corrisposte  dagli  Enti  territoriali sino alla data dell'11 gennaio
2008,  utilizza,  in  caso  di  disaccordo  con i Comuni debitori, le
procedure  di  riscossione  coattiva ai sensi del decreto legislativo
26 febbraio  1999,  n.  46,  ovvero adotta, ove necessario, misure di
carattere  sostitutivo a carico dei soggetti debitori mediante nomina
di commissari ad acta.

      
                               Art. 2.
  1. All'art.  4  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3641 del
16 gennaio  2008 le parole «di euro 10 milioni» sono sostituite dalle
parole  «di  euro 20 milioni». Nell'ambito dell'attivita' di supporto
fornito  al  Commissario di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3639  del  2008,  il Capo del Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga ai
limiti  di  cui  alla  legge finanziaria 2008, con oneri a carico del
Fondo della protezione civile.
  2. Al  personale del Dipartimento della protezione civile impiegato
a  supporto  delle  attivita'  finalizzate a fronteggiare l'emergenza
rifiuti  in  corso  nella regione Campania si applicano i commi 1 e 3
dell'art. 22, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006.

      
                               Art. 3.
  1. Al  fine  di  consentire il graduale passaggio agli Enti ed alle
Amministrazioni  territorialmente  competenti  in via ordinaria delle
funzioni  e  delle  attivita',  al  momento  svolte  dalla  struttura
commissariale   per   il   superamento  del  contesto  di  criticita'
ambientale   in  atto  nel  territorio  della  regione  Campania,  ed
indirizzare  la gestione transitoria e le procedure per il definitivo
trasferimento  delle  opere,  degli interventi e della documentazione
amministrativa, nonche' per il coordinamento e l'attuazione dei piani
per  la  raccolta  differenziata  di  cui all'ordinanza di protezione
civile  n. 3639 del 2008, e' istituita una conferenza istituzionale a
cui  partecipano il Commissario delegato, il Presidente della regione
Campania  o  un  suo  delegato,  i  Presidenti delle Provincie o loro
delegati.  La  suddetta conferenza individua tra l'altro le modalita'
per il trasferimento alla regione Campania, entro trenta giorni dalla
pubblicazione  della presente ordinanza, della gestione dei fondi POR
e dei fondi APQ.

      
                               Art. 4.
  1. Sono abrogati:
    il  comma 2,  dell'art.  7,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3479  del  14 dicembre 2005, cosi' come
sostituito  dal  comma 4,  dell'art.  12 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3580 del 2007;
    i  commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007;
    l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3604 del
3 agosto  2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.   3637  del  31 dicembre  2007,  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 3649 del 25 gennaio 2008 e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3650 del 29 gennaio 2008.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2008
                                                 Il Presidente: Prodi




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