Rifiuti
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2009, n. 23
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 gennaio 2009, n. 3731Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore
dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: "Indirizzi in materia di
protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696
del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n.
2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001,
n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del
2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del
2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559
del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008 e
n. 3690 del 4 luglio 2008;
Ravvisata la necessità di definire gli obiettivi
dell'azione commissariale, la struttura e le procedure occorrenti
per la soluzione dell'emergenza e la tempestiva restituzione dei
poteri agli enti ordinariamente competenti;
D'intesa con la regione Calabria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Articolo 1
1. Il dott. Goffredo Sottile è nominato
Commissario delegato per il superamento della situazione di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 citato in
premessa.
2. Il Commissario delegato provvede
all'espletamento delle seguenti attività:
a) progettazione, approvazione ed
affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria
tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della
gestione delle discariche di servizio per lo smaltimento
degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, già
individuate o da individuarsi d'intesa con i Presidenti
delle province ed i Sindaci interessati;
b) progettazione, approvazione ed
affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria
tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della
gestione delle discariche di smaltimento dei rifiuti urbani,
da utilizzarsi nelle more della realizzazione degli impianti
tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, da
individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (Reggio
Calabria), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore,
Castrolibro e Cassano (Cosenza), nonché delle ulteriori da
individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni
interessati;
c) progettazione, approvazione ed
affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria
tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della
gestione degli impianti tecnologici previsti nel Piano
regionale dei rifiuti, d'intesa con la regione Calabria, e
sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci
interessati solo in caso di variazione alla localizzazione
contenuta nel Piano medesimo. In quest'ultimo caso, il
Commissario delegato provvede alla conseguente definizione
dei rapporti pendenti;
d) supporto alla regione Calabria nelle
iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria
nonché l'espletamento delle procedure necessarie al
definitivo trasferimento delle opere e degli interventi
realizzati e da realizzarsi e della relativa documentazione
amministrativa e contabile agli enti ordinariamente
competenti, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo
nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti;
e) definizione di flussi, modalità,
tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo
smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per
particolari casi di disagio ambientale.
3. Per le finalità di cui al comma 2,
lettera a), relativamente al sistema "Calabria Sud", il
Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del
concessionario già individuato. In caso di mancato rispetto
dei termini fissati dal Commissario delegato per ciascuna
attività da svolgersi da parte del concessionario, previa
diffida ad adempiere, il medesimo Commissario provvede in
via sostitutiva realizzando in danno del concessionario le
attività rimaste inadempiute. Nelle more della realizzazione
delle nuove discariche, sono utilizzate, prioritariamente ed
obbligatoriamente, tutte le discariche a servizio degli
impianti afferenti il sistema Calabria Sud, anche se ubicate
in provincie diverse da quelle di produzione del rifiuto.
4. Il Commissario delegato, previa
verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei
consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, provvede tempestivamente al recupero
delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione
coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere
sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche
avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati.
5. Per l'espletamento delle iniziative di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 il Commissario
delegato è autorizzato ad avvalersi degli Uffici tecnici dei
comuni e delle provincie.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 2, lettere a), b) e c) ed al successivo art. 3, il
Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di soggetti
attuatori fino ad un massimo di quattro unità dallo stesso
nominati d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Il Commissario delegato, con
provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti
attuatori di cui al comma 6.
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Articolo 2
1. Il Commissario delegato, per le
iniziative da porre in essere ai sensi della presente
ordinanza è autorizzato ad avvalersi del dott. Antonio Falvo,
sub-Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007.
2. Al fine di assicurare il necessario
supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il
superamento di emergenza ambientale di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato é, altresì, autorizzato
ad avvalersi di due consulenti da autorizzarsi in via
d'urgenza e dallo stesso Commissario designati, cui
corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione
del solo trattamento di missione, di entità pari al 40% del
trattamento economico in godimento.
3. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3512 del 6 aprile
2006 è soppresso.
4. Il Commissario delegato, per le
medesime finalità di cui alla presente ordinanza è altresì
autorizzato ad avvalersi delle unità di personale, dei
consulenti e degli esperti già operanti presso la struttura
commissariale di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3585/2007, e successive modifiche ed
integrazioni, anche disponendone, ove ritenuto necessario la
sostituzione.
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Articolo 3
1. Al fine di prevenire la compromissione
delle matrici ambientali e della salute pubblica, nelle more
del completamento del sistema delle discariche e degli
impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti della
regione Calabria e nei limiti delle volumetrie disponibili,
il Commissario delegato è autorizzato, in casi di assoluta
urgenza, a disporre la requisizione in uso di discariche
private autorizzate al trattamento dei rifiuti non
pericolosi anche se gestite o di proprietà di soggetti privi
della certificazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché dei relativi beni
aziendali necessari all'esercizio degli impianti.
2. Il Commissario delegato assume
direttamente l'uso dei beni requisiti, anche affidandone la
gestione ad altro idoneo soggetto pubblico ovvero a soggetto
privato individuato in via d'urgenza. Il Commissario
delegato, od il soggetto gestore eventualmente nominato,
provvede all'istituzione di un'apposita contabilità
separata.
3. L'indennità di requisizione è
liquidata sulla contabilità separata, in una misura pari
alla differenza tra i proventi derivanti dalla riscossione
delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le spese
sostenute per la gestione e manutenzione.
4. Nel caso di assenza della
certificazione di cui al comma 1, l'erogazione
dell'indennità di requisizione rimane sospesa fino al nuovo
rilascio della medesima certificazione.
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Articolo 4
1. Per l'attuazione degli interventi di
cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e
costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario
delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all'art. 1, comma 6, ove non sia possibile l'utilizzazione
delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione
anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario,
delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Fermo restando quanto disposto al
comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del
Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi
statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico generale,
nonché ai piani ed ai programmi di settore, e comporta
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in
deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001 e
successive modifiche ed integrazioni, anche prima
dell'espletamento delle procedure espropriative, che si
svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
3. L'approvazione dei progetti da parte
del Commissario delegato costituisce condizione per
l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione.
4. Per i progetti di interventi e di
opere per cui è prevista dalla normativa vigente la
procedura di valutazione di impatto ambientale statale o
regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine di trenta giorni dalla
attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si
procede in una apposita conferenza di servizi, da
concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei
casi di mancata espressione del parere o di motivato
dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista
dall'art. 14-quarter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono
ridotti della metà.
Qualora la mancata espressione del parere
ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi
od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa
alla Giunta regione della Calabria, che si esprime
inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del
Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede per
le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di
legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato,
una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due testimoni.
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Articolo 5
1. Il Commissario delegato,
nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può
provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli
interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta
a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile
citate in premessa, in deroga alle seguenti disposizioni
normative:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7
e 11, allegato F, titolo VI, art. 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827,
art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8,
comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 1, articoli 1,
2, 3, 4, 5 e 10;
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431;
decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 11 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19,
22 bis, 23 e 49;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,
8, 9, 10, 10 bis, 11, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 16 e
successive modifiche ed integrazioni;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, articoli
6, 11 e 13;
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 178,
commi 4 e 5,182, 193, 194, commi 5 e 6, 202, 205, 208, commi
da 5 a 13, 210, 221, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67,
68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91,
92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie
all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 14;
decreto del ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli
2, 3 e 4;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 20, 21,
22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152,
169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005,
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8,
10, comma 3;
leggi ed altre disposizioni regionali
strettamente connesse agli interventi previsti dalla
presente ordinanza.
Articolo 6
1. Agli oneri conseguenti
all'espletamento delle iniziative di cui alla
presente ordinanza si provvede a valere sulle
risorse giacenti sulla contabilità speciale
intestata al Commissario delegato di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997
e successive modifiche ed integrazioni, nonché
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
che saranno individuate dalla Regione
nell'ambito delle fonti di finanziamento
comunitarie, statali e regionali destinate alla
Regione stessa.
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Articolo 7
1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
protezione civile, è estranea ad ogni rapporto
scaturente dall'applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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