IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Vista il decreto legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Vista il decreto legge 30 novembre 2005,
n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21;
Vista il decreto legge 9 ottobre 2006, n.
263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290;
Vista il decreto legge 11 maggio 2007, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87;
Vista il decreto
legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art.
19 del citato decreto legge n. 90/2008 con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Vista il decreto legge del 6 novembre
2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, nonché misure urgenti di tutela
ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3693 e n. 3716 del 2008;
Vista il Piano straordinario di messa in
sicurezza degli impianti di trattamento e selezione dei
rifiuti elaborato in data 29 dicembre 2009;
Ravvisata la necessità di garantire, con
il massimo rispetto della tutela ambientale, l'utilizzazione
dei siti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti, di cui al
comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;
Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto
legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio
e deposito temporaneo di rifiuti nella regione Campania;
Visto il comma 2
dell'art. 2 ter del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, inserito in sede di conversione, che
prevede che l'attuazione della disposizione contenuta nel
comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legge n. 90 del 2008
sia sottoposta all'autorizzazione comunitaria;
Sentito l'Ufficio comunicazione, affari
giuridici e protezione civile della Commissione europea - DG
Ambiente-Commissione Europea, per il tramite del
Dipartimento delle politiche comunitarie, il quale ritiene
che la formulazione del comma 2 dell'art. 2 ter del decreto
legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni
ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 non sia
pertinente e risulti pertanto del tutto irrealizzabile, in
quanto, il diritto comunitario non prevede alcuna forma di
autorizzazione in materia di stoccaggio e deposito
temporaneo di rifiuti;
Ravvisata la necessità di assicurare il
regolare svolgimento di tutte le misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, onde scongiurare la paralisi
delle attività relative al ciclo dei rifiuti, con
particolare riferimento a quelle in materia di stoccaggio e
deposito temporaneo dei medesimi;
Visto il comma 5 dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369 del 13 agosto 2004;
Su proposta del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1
del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
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