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Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107 

Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 6 maggio, n. 3763

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
 

                           IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  n.  3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009
n.  3757,  recanti:  «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli
eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  6, 8 e 10 del sopra citato
decreto-legge;
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo;
  Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventu' e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39, il versamento delle
somme  relative  al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29
dicembre  1993,  n.  580  e  successive modificazioni e integrazioni,
anche  ove  iscritte  nelle  relative  cartelle  esattoriali, nonche'
l'emissione  dei  ruoli  in  corso da parte della Camera di commercio
dell'Aquila,  e'  differito  al  31  dicembre  2009.  Con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  stabilite le modalita' di
effettuazione  delle  emissioni  dei  ruoli  e  della riscossione dei
versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti.

        
      
                               Art. 2.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  la  scadenza del
consiglio   della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura dell'Aquila e' prorogata fino al 30 aprile 2010, anche in
deroga  all'art.  10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive  modificazioni.  Sono conseguentemente differiti i termini
delle  procedure  di  cui  al decreto del Ministro dell'industria del
commercio  e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, che, per quanto
attiene alle proroghe gia' effettuate, sono rinnovate.

        
      
                               Art. 3.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
m),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39, nei confronti dei
soggetti  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei  comuni  di cui
all'art.  1, comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato
o  presentano  alle  camere  di  commercio entro il 30 novembre 2009,
benche'  in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo
dal  5  aprile  2009  al  30  novembre 2009, domande di iscrizione al
registro  delle  imprese,  denunce  di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581, ovvero il
modello  unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  non  si  applicano  le  sanzioni  amministrative  a tal fine
previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

        
      
                               Art. 4.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
i),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  i termini per la
realizzazione  delle  iniziative  agevolate  a valere sugli strumenti
della  programmazione negoziata, sulle altre misure di incentivazione
di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo economico nonche' sui
progetti   regionali   sui  distretti  industriali  cofinanziati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  di  cui all'art. 1, comma 890,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono
prorogati,  su  richiesta  dell'impresa  interessata, fino a tre anni
rispetto alle date originariamente previste.

        
      
                               Art. 5.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere
a),  b),  c)  e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore
dei  lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9  aprile 2009 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.
247,  scaduta  o  in  scadenza  dopo  il 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2010  e'  prorogata  per  sei  mesi, con riconoscimento della
contribuzione  figurativa.  Il  comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3754  del  9  aprile  2009,  come  modificato
dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile
2009 e' soppresso.
  2.  Ai  collaboratori  coordinati  e  continuativi, in possesso dei
requisiti  di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2,  ai  titolari  di  rapporti agenzia e di rappresentanza
commerciale,  ai  lavoratori  autonomi,  ivi  compresi  i titolari di
attivita'  di  impresa  e  professionali,  iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria   di   previdenza  e  assistenza,  operanti  nei  comuni
individuati  ai  sensi  dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto
sospendere  l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta
per  un  periodo  massimo  di  tre mesi un'indennita' pari a 800 euro
mensili.  L'indennita'  e'  erogata  dall'INPS  e  non  concorre alla
formazione  del  reddito  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3.   Fermo   restando   quanto   previsto  dall'art.  2,  comma  1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9  aprile  2009,  alle  imprese  e  ai lavoratori autonomi, anche del
settore  agricolo,  operanti  in  comuni non interessati dagli eventi
sismici,  che  alla  data  del  6  aprile  2009 erano assistiti da un
consulente  del  lavoro  o  altro professionista di cui alla legge 11
gennaio   1979,   n.  12,  con  domicilio  professionale  nei  comuni
individuati  ai  sensi  dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla
comunicazione  di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, e' concessa
la   sospensione  di  sessanta giorni,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  ordinanza  di protezione civile nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  del versamento dei
contributi   previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le malattie
professionali,  nonche'  di  quelli  con  contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa,  riferiti  ai  periodi di paga di marzo,
aprile  e  maggio  2009,  ivi  compresi  i  contributi  a  carico dei
lavoratori  dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi,
nonche' delle ritenute fiscali.
  4.  Nei  confronti  dei  soggetti  operanti  alla data degli eventi
sismici  nei  comuni  individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
nonche'  delle  imprese  e dei lavoratori autonomi, anche del settore
agricolo,  operanti  in  comuni non interessati dagli eventi sismici,
che  alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del
lavoro  o  altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12,  con  domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del
predetto  art.  1,  non  si  applicano le sanzioni amministrative per
inadempimenti   in   materia  di  lavoro  e  fiscale,  per  ritardate
comunicazioni  di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di
lavoro,  in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno
2009.  Nel  medesimo periodo e' fatto comunque obbligo di trasmettere
ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3,
comma  2,  del  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.
  5.  Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui
all'art.  51  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali
o  benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati,
nei  sei  mesi  successivi  alla data del 6 aprile 2009, a favore dei
lavoratori  residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3754 del 9 aprile 2009
ovvero  concessi,  nel  predetto periodo, da datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nelle aree colpite dal sisma.

        
      
                               Art. 6.

  1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art. 10, comma 4 del
decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39, per le iniziative di sostegno
delle  giovani  generazioni  colpite dall'evento sismico del 6 aprile
2009  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu' trasferisce, a favore della regione Abruzzo, le risorse del
Fondo  per  le  politiche  giovanili  di cui all'art. 19, comma 2 del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006,  n.  153,  afferenti  le annualita' 2008 e 2009, in deroga alle
finalita'  previste dal suddetto art. 19, comma 2, e a quanto sancito
dalle  intese  raggiunte, in sede di Conferenza unificata di cui agli
articoli  8  e  9  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
nonche'   a   quanto   stabilito  dall'accordo  di  programma  quadro
sottoscritto  dallo  Stato  e  dalla  regione  Abruzzo  in materia di
modalita'  di  gestione  del  citato  Fondo per gli anni 2007, 2008 e
2009.
  2.  Entro  novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse
finanziarie,   la   regione  Abruzzo  comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   della  gioventu',  la
programmazione delle iniziative da adottare unitamente alla revoca di
quelle di cui all'accordo di programma quadro ritenute superate.
  3.   Con   cadenza   semestrale,  la  regione  Abruzzo  provvede  a
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  gioventu',  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione delle
iniziative  intraprese.  La  medesima  regione alla conclusione delle
attivita'  di  cui al presente articolo provvede a rendicontare sulla
base  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 27
marzo 2009.

        
      
                               Art. 7.

  1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754
del  9  aprile 2009 la parola «soggetti» e' sostituita dalle seguenti
parole: «titolari di punti di fornitura localizzati».

        
      
                               Art. 8.

  1.  All'art.  8  dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15
aprile  2009 la parola «n. 3574» e' sostituita dalla parola «n. 3754»
e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole «dell'art. 1».

        
      
                               Art. 9.

  1.  In  relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le
attivita'  connesse  al  supporto  tecnico  scientifico e tecnologico
fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto e' attribuito al
Consorzio  ReLUIS  (Rete  dei  laboratori  universitari di ingegneria
sismica)   il   contributo  straordinario  di  euro  400.000,00.  Per
l'utilizzo  di  tale  contributo il Consorzio tiene apposita evidenza
contabile,  rendicontando  e  documentando  le  spese  effettivamente
sostenute,  con  oneri  posti  a  carico  delle risorse stanziate per
fronteggiare gli eventi sismici.

        
      
                              Art. 10.

  1.  Nell'ambito  delle iniziative da porre in essere per accelerare
le  iniziative  per  il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione  colpita  dagli  eventi  calamitosi del 6 aprile 2009, il
presidente  della  regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei
servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  nei territori
danneggiati  dagli  eventi sismici in deroga all'art. 18, comma 3-bis
del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'art. 2 della
legge della regione Abruzzo 9 agosto 1999, n. 59.
  2.  La  riorganizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  finalizzata ad
assicurare i servizi di mobilita' in favore della popolazione colpita
dal  sisma  ed e' diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico
regionale  e  locale  all'interno  e  da  e verso il territorio della
provincia  di  L'Aquila, nonche' dei comuni cosi' come individuati in
attuazione  dell'art.  1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3.  I  servizi  di  trasporto  di  cui  al  comma  2  sono affidati
direttamente  alle  aziende  di  trasporto concessionarie dei servizi
eserciti antecedentemente al sisma, con provvedimenti della Direzione
regionale  trasporti  e  mobilita' della regione Abruzzo e degli enti
locali  interessati  in  deroga  agli  articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 753, all'art. 87,
commi  4,  6  e  7  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
all'art.  20,  comma  3,  della legge della regione Abruzzo 17 luglio
2007,  n.  25, e all'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4.  I  veicoli  adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al
comma 2 possono essere utilizzati anche su linee diverse per le quali
l'intestatario  della  carta  di  circolazione  ha ottenuto il titolo
legale,  previa  autorizzazione della Direzione trasporti e mobilita'
della regione Abruzzo.
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

        
      
                              Art. 11.

  1.  Per coadiuvare il commissario delegato nelle attivita' inerenti
alla  messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati
dagli  eventi  sismici, nonche' per la verifica delle agibilita' e la
demolizione  dei  medesimi  edifici  l'ing.  Sergio  Basti, del Corpo
nazionale   dei   vigili  del  fuoco,  e'  nominato  vice-commissario
delegato.

        
      
                              Art. 12.

  1.  L'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 4
maggio 2009, n. 3762, e' abrogata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 6 maggio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi

 





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