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Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Febbraio 2008

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità in materia
di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3654).

                         IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20  novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23
novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del
2001,  n.  3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485
del  22  dicembre  2005,  n.  3536  del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5
ottobre 2007 e n. 3638 del 31 dicembre 2007;
  Considerato  che  in relazione al contesto di criticita' ambientale
in  atto  nel  territorio  della Campania in materia di bonifiche dei
suoli,  delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali,  alla  data  del  31  gennaio  2008,  sono  cessate  le
condizioni dell'emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  garantire  il  corretto
trasferimento   alle   amministrazioni   ed   enti   territorialmente
competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale,   mantenendo   in  capo  al  commissario  delegato  la
contabilita'   speciale   per   le   attivita'   di  completamento  e
monitoraggio necessarie;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225
del  1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione
in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della
crisi in atto nel territorio della regione Campania;
  Vista  la  nota del Presidente della regione Campania - Commissario
delegato del 5 novembre 2007;
  Acquisita  l'intesa  della regione Campania con nota del 29 gennaio
2008;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prof.  Massimo  Menegozzo  direttore  tecnico  dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  ambientale della Campania e' nominato
Commissario  delegato  e  provvede, in regime ordinario ed in termini
d'urgenza,  alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2008, di tutte le
iniziative   gia'  programmate  per  il  definitivo  superamento  del
contesto critico di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
amministrazioni  ed  enti  ordinariamente  competenti dei beni, delle
attrezzature  ed  eventualmente  delle unita' di personale utilizzate
per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto
critico  in  rassegna,  unitamente  alla  documentazione contabile ed
amministrativa relativa alla gestione commissariale.
  3.  Per  il perseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
Commissario delegato si avvale del personale e della struttura di cui
all'ordinanza   di   protezione  civile  n.  2425/1996  e  successive
modifiche  ed integrazioni, nonche' della collaborazione degli uffici
tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.

        
      
                               Art. 2.
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il  Commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse destinate
al  superamento  del  contesto  di criticita' in rassegna, trasferite
sulla  contabilita'  all'uopo  istituita  ed  intestata  al  medesimo
Commissario delegato.

        
      
                               Art. 4.
  1.  Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della protezione civile una relazione
conclusiva  sull'attivita'  svolta ai sensi della presente ordinanza,
corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

        
      
                               Art. 5.
  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile  e'  estranea  ai  rapporti  comunque  nascenti in
dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1° febbraio 2008




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