Varie Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Febbraio 2008Ulteriori
disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità
in materia IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007 e n. 3638 del 31 dicembre 2007; Considerato che in relazione al contesto di criticita' ambientale in atto nel territorio della Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, alla data del 31 gennaio 2008, sono cessate le condizioni dell'emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilita' speciale per le attivita' di completamento e monitoraggio necessarie; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania; Vista la nota del Presidente della regione Campania - Commissario delegato del 5 novembre 2007; Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 29 gennaio 2008; Dispone: Art. 1. 1. Il prof. Massimo Menegozzo direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania e' nominato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa. 2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato si avvale del personale e della struttura di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato. Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. Art. 3. 1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna, trasferite sulla contabilita' all'uopo istituita ed intestata al medesimo Commissario delegato. Art. 4. 1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute. Art. 5. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2008 |
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