L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha
approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulgala seguente legge:
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INDICE
CAPO I – Disposizioni in
materia di inquinamento acustico
Art. 1 – Prima attuazione del
decreto legislativo n. 194 del 2005
C APO
II – Disposizioni in materia di demanio idrico
Art. 2 – Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano
Art. 3 – Disposizioni in materia
di concessioni di demanio idrico
Art. 4 – Parere per gli scarichi
nei canali di bonifica
Art. 5 – Disposizioni in materia
di reti fognarie separate e acque di prima pioggia
C APO
III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6 – Finalità e contenuti
Art. 7 – Autorità competente e
funzioni amministrative
Art. 8 – Disciplina
dell’utilizzazione agronomica
Art. 9 – Controlli
Art. 10 – Adeguamento delle
norme regolamentari locali
Art. 11 – Sospensione
dell’attività di utilizzazione agronomica
Art. 12 – Sanzioni pecuniarie
Art. 13 – Norme transitorie e
finali
Art. 14 – Abrogazione di norme
C APO
IV – Modificazioni di leggi regionali
Art. 15 –
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
Art. 16 – Integrazione alla
legge regionale n. 30 del 2000
Art. 17 – Modifica all’articolo
4 della legge regionale n. 30 del 2000
Art. 18 – Integrazione alla
legge regionale n. 30 del 2000
Art. 19 – Modifica all’articolo
8 della legge regionale n. 30 del 2000
Art. 20 – Sostituzione
dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000
Art. 21 –
Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 30 del
2000
Art. 22 – Modifica all’articolo
12 della legge regionale n. 30 del 2000
Art. 23 – Modifica all’articolo
2 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 24 – Modifiche all’articolo
3 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 25 – Modifiche all’articolo
4 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 26 – Modifiche all’articolo
5 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 27 – Modifiche all’articolo
6 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 28 – Sostituzione
dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 29 – Modifica all’articolo
12 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 30 – Modifica all’articolo
13 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 31 – Modifica all’articolo
14 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 32 – Modifica all’articolo
15 della legge regionale n. 26 del 2003
Art. 33 – Modifica all’articolo
22 della legge regionale n. 7 del 2004
Art. 34 – Modifica all’articolo
51 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 35 – Modifica all’articolo
60 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 36 – Modifica all’articolo
6 della legge regionale n. 17 del 2002
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CAPO I Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Articolo 1: Prima attuazione del decreto legislativo n. 194
del 2005
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1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati
l'Autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e gli
agglomerati di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti
all'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n.
194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma
1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in
materia di inquinamento acustico).
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CAPO II Disposizioni in materia di demanio idrico
Articolo 2: Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
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1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta
una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per
l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che
riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle
Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3
della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in
coerenza con la disciplina di cui al comma 1.
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Articolo 3: Disposizioni in materia di concessioni di
demanio idrico
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1. La concessione di acqua può essere rivista con
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque
momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
La concessione può essere altresì
rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e
distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda
acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in
coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale
qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di
ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso
specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne
avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non
dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri
strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino
territorialmente competente e le Province, individua le aree
soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o
quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la
loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali
disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della
rivisitazione della concessione in essere.
2. Fatta eccezione per l'uso
industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è
determinato sulla base della portata massima assentita
nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100
l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di
prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita,
a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da
apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla
procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20
dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei
prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed
irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri
cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con
certezza la portata massima derivata per le particolari
caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio
del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la
disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato
all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del
2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a
terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del
1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera
di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui
avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni
da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti
inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento
regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un
prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in
ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto
sull'acquifero, e motivare le scelte relative.
Dell'approvazione di tale progetto è
data notizia alla struttura regionale territorialmente
competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3,
comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4
(Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua
nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela
delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine
utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77
comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Le concessioni di acqua pubblica
sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel
regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni
alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.
8. I soggetti titolari di più di
rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo
con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono
versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità
successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza
fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici
servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in
formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che
interessano il demanio idrico.
In caso di mancata ottemperanza da
parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati
ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri
sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro
200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione
ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del
servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o
la decadenza delle concessioni in essere.
10. In via transitoria in attesa del
completamento del processo di ricognizione delle interferenze
tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con
la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e
della tipologia delle interferenze applicando un criterio
statistico, elaborato su un campione significativo di
territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da
corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi.
L'aggiornamento del canone è
effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli
impianti presenti sui territori campione. Sino alla
determinazione del canone con le regole di cui al presente comma
il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via
ordinaria.
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Articolo 4: Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
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1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione,
acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della
compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in
canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale
durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità
irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle
linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in
canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi
dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185
(Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell'articolo 26 comma 2, del Decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in
canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6
del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla
Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo
decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui
all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito
dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate
previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla
deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre
2005.
5. In tutti gli altri casi di
scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo
scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la
compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle
acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto
stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di
bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il
mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo
necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture
e degli alimenti.
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Articolo 5: Disposizioni in materia di reti fognarie
separate e acque di prima pioggia
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1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e
gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle
canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il
convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle
superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora
effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato
ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei
sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è
ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma
3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi
vengono computati nella tariffa di riferimento media del
segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49
(Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la
determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in
Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria
periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì
ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche
le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui
all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. I costi di gestione delle acque
meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli
ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la
gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di
realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle
reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva
concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39 decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152)). Sono esclusi dal calcolo
della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi
alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per
la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico
dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'entrata in vigore
del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per
i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale
n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio
idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale
1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di
riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla
gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del
due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.
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CAPO III Disposizioni in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Articolo 6: Finalità e contenuti
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1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152
del 2006 il presente Capo disciplina:
a) l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre
1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari),
nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e da piccole aziende
agro-alimentari, così come individuate dal decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e
norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152);
b) le procedure amministrative della
comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte
del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività
di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi
di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia
di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti
intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
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Articolo 7: Autorità competente e funzioni amministrative
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1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le
funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti
da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano
ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per
l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate
dalla lavorazione delle olive.
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Articolo 8: Disciplina dell'utilizzazione agronomica
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1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli
effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con
regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche
sono stabilite con atto del competente direttore generale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1,
relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento,
devono contenere:
a) il Programma d'azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con
le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A - IV della
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con
particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai
divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di
allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli
ammendanti organici;
b) i soggetti tenuti alla
predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
c) la disciplina, le norme tecniche,
le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le
relative pratiche agricole obbligatorie;
d) la disciplina, i contenuti della
comunicazione alla Provincia e della documentazione da
conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione
agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché
dei casi di esonero della comunicazione;
e) i controlli delle attività di
utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del
Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e
formazione professionale degli agricoltori;
f) le disposizioni transitorie che
consentono per le attività di utilizzazione esistenti il
proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di
entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della
presente legge.
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Articolo 9: Controlli
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1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per
l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della
presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di
programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui
all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di
predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale
7 aprile 2006.
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Articolo 10: Adeguamento delle norme regolamentari locali
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1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica
emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli
Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme
regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto
con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare
discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono
all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro
competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni
cessano di avere efficacia.
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Articolo 11: Sospensione dell'attività di utilizzazione
agronomica
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1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme
tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica
previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la
Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando
l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a
centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la
stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio
dell'attività.
2. Qualora non sussistano le
condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni
di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto
di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio
dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa
dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto
previsto dall'articolo 8.
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Articolo 12: Sanzioni pecuniarie
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1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione
agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 258 ad euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle
disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle
piccole aziende agro-alimentari è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.
3. Chiunque contravviene alle
disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di
manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e
delle piccole aziende agro-alimentari è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.
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Articolo 13: Norme transitorie e finali
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1. E' consentito il proseguimento delle attività di
utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o
prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino
al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.
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Articolo 14: Abrogazione di norme
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in
particolare:
a) la legge regionale 24 aprile
1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli
effluenti di allevamento);
b) la legge regionale 3 luglio 1998,
n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50
"Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti
da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento").
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CAPO IV Modificazioni di leggi regionali
Articolo 15: Integrazione
alla legge regionale n. 30 del 2000
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1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000,
n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il
seguente:
"Art. 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva della Giunta
regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della
competente commissione assembleare, sono individuate le
procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di
impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione
strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.".
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Articolo 16: Integrazione
alla legge regionale n. 30 del 2000
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1. Dopo l'articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è
aggiunto il seguente:
"Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza
1. Gli apparati radioelettrici di
reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al
connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla
sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni
prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli
articoli 6 bis e 11 della presente legge.".
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Articolo 17: Modifica
all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000
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1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n.
30 del 2000 è inserito il seguente:
"2 bis. I divieti di cui ai commi 1
e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento
punto-punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del
segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n.
112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione) .".
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Articolo 18: Integrazione alla legge regionale n. 30
del 2000
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1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 è
inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Catasto degli impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema
informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il
catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso
l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e
televisiva.
2. A tal fine i gestori degli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a
presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della
presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il
medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli
atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.".
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Articolo 19: Modifica
all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000
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1. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 8 della legge regionale
n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:
"9 quater. Qualora la modifica di un
impianto già autorizzato non determini un incremento di campo
elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore
vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune
e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione il Comune può chiedere che la modifica
impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.".
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Articolo 20: Sostituzione
dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000
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1. L'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è
sostituito dal seguente:
"Art. 9
Divieto di localizzazione degli
impianti fissi per telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi
impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000).
2. La localizzazione di nuovi
impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene
perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione
ai campi elettromagnetici in tali aree.
3. La localizzazione di nuovi
impianti su edifici di valore storico - architettonico e
monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri
tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito
il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza
ai Beni culturali e paesaggistici.
4. La localizzazione di nuovi
impianti su edifici classificati di interesse storico -
architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in
base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai
sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20
del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è
consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle
esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio,
della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.".
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Articolo 21: Sostituzione
dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000
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1. L'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 è
sostituito dal seguente:
"Art. 11
Catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile
1. Nell'ambito del sistema
informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il
catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito
presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia
mobile.
2. I gestori provvedono con cadenza
semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o
per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a
comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell'articolo 8.".
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Articolo 22: Modifica
all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000
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1. All'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima
del comma 1 è aggiunto il seguente:
"01. Per impianto mobile si intende
un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e
che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino
un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla
sicurezza.".
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Articolo 23: Modifica
all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte
le parole "e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18,
comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.".
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Articolo 24: Modifiche
all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del
2003, dopo le parole "sostanze pericolose" sono aggiunte le
seguenti: "relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e
7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza
della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione
del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole "del rapporto di
sicurezza" è inserito il seguente periodo: "e quelle relative
alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli
stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b) ".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3
della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per lo svolgimento delle
funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7
del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la
valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la
Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo
svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi
compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza,
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999,
la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del
decreto medesimo.".
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Articolo 25: Modifiche
all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del
2003 il periodo "La Provincia per la procedura di valutazione
del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di
valutazione dei rischi costituito da: "è sostituito da: "Il
Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:".
2. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola
"Ispettore" è sostituita con la parola "Direttore".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della
legge regionale n. 26 del 2003, le parole "mediante convenzione"
sono soppresse.
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Articolo 26: Modifiche
all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del
2003, le parole "acquisito il parere del Comitato di cui
all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il
parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3
bis." e le parole "ivi compresa la valutazione della
compatibilità dell'impianto" sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole
"del rapporto di sicurezza " sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole
"provvedimenti autorizzatori " sono sostituite da "permessi".
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della
legge regionale n. 26 del 2003, le parole "del rapporto di
sicurezza" sono soppresse.
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Articolo 27: Modifiche
all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del
2003, le parole "di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999" sono sostituite dalle parole: "di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999,
qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo
8, ".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente
comma:
"1 bis. Per gli stabilimenti di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il
gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis
dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa
valutazione.".
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Articolo 28: Sostituzione
dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è
sostituito dal seguente:
"Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui
all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999,
il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le
finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del
medesimo decreto.
2. La Provincia, sentita l'ARPA,
l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il
Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi
piani d'emergenza esterni:
a) per gli stabilimenti soggetti
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999
sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli
articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle
conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro
ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per
quelli nuovi;
b) per gli stabilimenti soggetti
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla
base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi
dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del
medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria
tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere
effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello
stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di
cui all'articolo 72 comma 3, del decreto legislativo n. 112 del
1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono
essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo
20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani
sono parte integrante dei Piani di Protezione civile
Provinciali.".
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Articolo 29: Modifica
all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26
del 2003, le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei
rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla
sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, " sono sostituite dalle seguenti
"competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della
presente legge".
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Articolo 30: Modifica
all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26
del 2003, le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei
rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla
sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 334 del 1999" sono sostituite dalle seguenti
"competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della
presente legge".
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Articolo 31: Modifica
all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26
del 2003, le parole "all'articolo 15" sono sostituite dalle
parole "all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis)".
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Articolo 32: Modifica
all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003
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1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26
del 2003, le parole "Comitato tecnico di valutazione dei rischi
" sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al
comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge".
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Articolo 33: Modifica
all'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2004
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1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14
aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche
ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"2. Chi alla data del 21 febbraio
2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a
carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere
all'amministrazione regionale il rilascio della concessione
presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione
può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio
a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole
dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo
previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione
pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora
non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato
versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di
mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le
eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha
abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al
demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale.
I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di
pianificazione le condizioni per il mantenimento, la
ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.".
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Articolo 34: Modifica
all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
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1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e
dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:
"1. Con l'atto istitutivo dei
Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume
la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme
associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.".
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Articolo 35: Modifica
all'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005
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1. Nella rubrica dell'articolo 60 della legge regionale n. 6
del 2005 sono aggiunte le parole "e dei siti della Rete natura
2000".
2. Al comma 2 dell'articolo 60 della
legge regionale n. 6 del 2005 dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente: "e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la
mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per
comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali
e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;".
3. Al comma 6 dell'articolo 60 della
legge regionale n. 6 del 2005 le parole "All'Ente di gestione
dell'area protetta" sono sostituite dalle seguenti "Ai soggetti
titolari delle funzioni previste dalla presente legge".
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Articolo 36: Modifica
all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2002
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1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto
2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna),
è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, ravvisata
l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di
garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche,
può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani
stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in
particolare per migliorare la sicurezza.".
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna.
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