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(GU n. 71 del 24-3-2012)


LEGGE 24 marzo 2012 , n. 28

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n.  2,  recante  misure  straordinarie  e  urgenti  in  materia
ambientale.
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,  recante   misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 marzo 2012  
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 3111): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
(Clini), dal Ministro per  lo  sviluppo  economico  (Passera)  e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Monti) il 25 gennaio 2012. 
    Assegnato alla  13ª  Commissione  (Territorio,  ambiente  e  beni
ambientali), in sede referente, il 27 gennaio 2012 con  pareri  delle
Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31
gennaio 2012 e il 1° febbraio 2012. 
    Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il 31 gennaio
2012; il 7, 8, 14, 15 e 21 febbraio 2012. 
    Esaminato in aula il 7 e 22 febbraio  2012  ed  approvato  il  23
febbraio 2012. 
Camera dei deputati (atto n. 4999): 
    Assegnato alla VIII Commissione (Ambiente,  territorio  e  lavori
pubblici), in sede referente, il 27  febbraio  2012  con  pareri  del
Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X,
XII, XIII e XIV e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla VIII Commissione, in sede referente, il 28  e  29
febbraio 2012; il 6, 7 e 8 marzo 2012. 
    Esaminato in aula il 12, 13 e 14 marzo  2012  ed  approvato,  con
modificazioni, il 15 marzo 2012. 
Senato della Repubblica (atto n. 3111-B): 
    Assegnato  alla  13ª  Commissione  (territorio,  ambiente,   beni
ambientali), in sede referente, il 15 marzo  2012  con  pareri  delle
Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla 13ª Commissione, in sede referente, il  20  marzo
2012. 
    Esaminato in aula il 20 marzo 2012 ed approvato il 21 marzo 2012. 

        
      
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2 
 
  All'articolo 1: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  26  novembre
2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  gennaio
2011, n. 1, le parole:  "il  Governo  promuove,  nell'ambito  di  una
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  appositamente
convocata anche in via d'urgenza,  su  richiesta  della  Regione,  un
accordo interregionale volto allo  smaltimento  dei  rifiuti  campani
anche  in  altre  regioni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "lo
smaltimento di tali rifiuti in altre regioni avviene, in  conformita'
al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la  regione
Campania e la singola regione interessata"»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite
dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,"; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Entro  il  31
dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal   2013,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta  alle
Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma  nazionale
di prevenzione dei  rifiuti  e  contenente  anche  l'indicazione  dei
risultati raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti". 
  3-ter.  Al  fine  di  assicurare   l'integrale   attuazione   delle
disposizioni dettate dall'articolo  195  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni  di
emergenza nel territorio  nazionale  connesse  all'insufficienza  dei
sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente  alle  Camere,
entro e non oltre il 31  dicembre  di  ciascun  anno,  una  relazione
recante l'indicazione dei dati relativi alla  gestione  dei  rifiuti,
alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio
nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento  degli  obiettivi
prescritti  dalla  normativa   nazionale   e   comunitaria,   nonche'
l'individuazione delle eventuali situazioni  di  criticita'  e  delle
misure atte a fronteggiarle»; 
    il comma 4 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Misure in tema  di  realizzazione  di  impianti  nella
regione Campania). - 1. All'articolo 5 del  decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008,  n.   123,   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
"Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  n.  90  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  123  del  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  16  gennaio  2008,  n.  3641,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20  del  24  gennaio  2008,  e
dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 aprile  2008,  n.  3669,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  101  del  30  aprile  2008,  circa  la   realizzazione
dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno". 
  3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  123  del  2008,  le
parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite  dalle  seguenti:
"per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8". 
  4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, e successive modificazioni, le parole:  "31  gennaio  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 
  5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, e' sostituito dal seguente: 
  "6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90
del 2008,  l'impianto  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  e'
realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla
pianificazione regionale"». 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Disposizioni in materia di commercializzazione  di  sacchi
per asporto merci  nel  rispetto  dell'ambiente).  -  1.  Il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296,  come  modificato  dall'articolo  23,  comma  21-novies,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ai  fini  del  divieto   di
commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato  fino
all'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  2  limitatamente  alla
commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati
con polimeri conformi  alla  norma  armonizzata  UNI  EN  13432:2002,
secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli
riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano  maniglia
esterna alla dimensione utile del sacco e spessore  superiore  a  200
micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se  destinati  ad
altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che
abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco  e  spessore
superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e  60  micron
se destinati agli altri usi. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  con  decreto  di
natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico,  sentite
le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto
dell'Unione europea, da adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il  trattamento
dei rifiuti, prevista dall'articolo 179  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  possono  essere  individuate  le   eventuali
ulteriori   caratteristiche   tecniche    ai    fini    della    loro
commercializzazione,  anche  prevedendo  forme  di  promozione  della
riconversione degli impianti esistenti, nonche',  in  ogni  caso,  le
modalita' di informazione ai  consumatori,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per favorire il riutilizzo del  materiale  plastico  proveniente
dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati  con  polimeri  non
conformi alla norma armonizzata UNI EN  13432:2002  devono  contenere
una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del
30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di  cui  al
periodo precedente puo' essere annualmente elevata  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio  e  il
recupero dei rifiuti  di  imballaggi  in  plastica  -  COREPLA  e  le
associazioni dei produttori. 
  4. A decorrere dal 31 dicembre  2013,  la  commercializzazione  dei
sacchi non conformi a quanto  prescritto  dal  presente  articolo  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino  al  quadruplo  del
massimo se la violazione del divieto riguarda  quantita'  ingenti  di
sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per
cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Fermo  restando  quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e  degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto
dall'articolo 17 della legge n.  689  del  1981  e'  presentato  alla
camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione». 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo  185  del  decreto
legislativo n.152  del  2006,  disposizioni  in  materia  di  matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
- 1. Ferma restando la disciplina in materia di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  2. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all'interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2  del  presente  articolo,  le   matrici   materiali   di   riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo  185,  commi  1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono considerate  sottoprodotti  solo  se
ricorrono le  condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  dopo  la  parola:  "suolo"  sono  inserite  le
seguenti: ", materiali di riporto". 
  5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati  del
presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo
parere  dell'ISPRA,  sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". 
  6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5.  Se  un  rifiuto  e'  identificato  come  pericoloso   mediante
riferimento specifico o  generico  a  sostanze  pericolose,  esso  e'
classificato  come  pericoloso  solo  se  le   sostanze   raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di  cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di  cui
all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del  presente
allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,  di  cui
all'allegato I, la  decisione  2000/532/CE  non  prevede  al  momento
alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da  parte  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  uno
specifico  decreto  che   stabilisca   la   procedura   tecnica   per
l'attribuzione  della   caratteristica   H14,   sentito   il   parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondo
le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7"». 

        
      

 





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