(GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)
LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3110):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle
infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il
26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31
gennaio ed il 1° febbraio 2012.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 31
gennaio; 1, 2, 3,7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28
febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed approvato
l'8 marzo 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5025):
Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria) riunite,
in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7,
8,13,14,15 e il 16 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 13,19 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il 22
marzo 2012.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le
Provincie ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane e le Regioni» e, al secondo
periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «,
con modificazioni,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"»;
al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su
autoveicoli non di linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi
di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Tribunale delle imprese). - 1. Al decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle
sezioni specializzate in materia di impresa)";
2) al comma 1, le parole: "proprieta' industriale ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
3) e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di
impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle
sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni
organiche";
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze";
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1.
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa
antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse
esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le
cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di
un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma,
e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del
codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle
societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di
cui ai commi 1 e 2";
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri
di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di
regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis".
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 3 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono
state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e
procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle
predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono
iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Acceso dei giovani alla costituzione di societa' a
responsabilita' limitata). - 1. Nel libro V, titolo V, capo VII,
sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita' limitata semplificata).
- La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in
conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e
inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla
data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed
essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i
requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e'
conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del
presente capo in quanto compatibili".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese
sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti
onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da
parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
proprio sito istituzionale».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle
amministrazioni pubbliche). - 1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri raccoglie le segnalazioni delle autorita' indipendenti
aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al
corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le
opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei
Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127
della Costituzione.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente».
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1.
Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).
- 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le
camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su
denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la
vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.
5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli
atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo
stesso regolamento l'Autorita' disciplina le modalita' di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al
comma 2 nonche' la procedura di interpello. Nell'esercizio delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo' sentire le
autorita' di regolazione o vigilanza dei settori in cui i
professionisti interessati operano, nonche' le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. All'articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un
contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma
241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il 30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter".
2. A far data dal 1º gennaio 2013:
a) all'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" fino a: "e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter";
b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' abrogato;
c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente: "e";
d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole da: "Gli importi da" fino a: "specifiche esigenze
dell'Autorita'" sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti.
Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1. Al fine di
promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti
aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche
normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche
in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla
elaborazione di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di
concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario».
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Norme per rendere efficace l'azione di classe). - 1.
All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite
le seguenti: "nonche' gli interessi collettivi";
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole:
"L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della
responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.";
c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" e' sostituita
dalla seguente: "omogenea";
d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" e' sostituita
dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite
le seguenti: "o servizio";
e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" e' sostituita
dalla seguente: "omogenei";
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono
inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e
fax";
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identita' dei
diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneita'
dei diritti individuali";
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non
superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla
liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme
dovute ai singoli aderenti"».
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente:
"d-bis) 'microimprese': entita', societa' o associazioni che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003"»;
al comma 2, dopo le parole: «19, comma 1,» sono inserite le
seguenti: «del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».
All'articolo 8, al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Al
fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e
l'economicita' delle relative prestazioni,».
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono
abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate"
sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attivita' similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Societa' tra professionisti). - 1. All'articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre";
b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce
causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o
collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa'
procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi";
c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio
dell'attivita' professionale";
d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate";
e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed
associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari"».
All'articolo 10 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni"».
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina
della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia
sanitaria). - 1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i
requisiti di legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura
di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare
presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore al 50 per cento del parametro stesso";
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per
cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente
per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle
rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica".
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1,
individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio
territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1
o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per
la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state gia'
fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di
farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b)
titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui
alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di
Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le
disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione
dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane. Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la
graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena
la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni
dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai
vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati, di eta' non superiore ai 40 anni, in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della
preferenza a parita' di punteggio, si considera la media dell'eta'
dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i
candidati che concorrono per la gestione associata risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla
provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle
nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del
presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito
commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del
presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e'
dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, le parole: "due anni dall'acquisto
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione".
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal
medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente
comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nel secondo periodo, dopo le parole: "e' possibile" sono
inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche
a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria
delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali,
anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto
delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "che ricadono nel territorio di comuni aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,"
sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni".
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, e' stabilita, in relazione al
fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto
all'albo professionale».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
16 dicembre 2011, n. 292» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del
16 dicembre 2011»;
al comma 2, le parole: «6 febbraio 1913» sono sostituite dalle
seguenti: «16 febbraio 1913»;
al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno
dalla data di pubblicazione del bando», dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «Tale concorso deve concludersi con la nomina
dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando» e,
all'ultimo periodo, le parole: «Per gli anni successivi, e' comunque
bandito un concorso» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall'anno 2015, e' comunque bandito un concorso annuale, da
concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data
di pubblicazione del relativo bando,»;
al comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «stesso
presidente,» sono inserite le seguenti: «l'iniziativa spetta».
All'articolo 13, al comma 1, le parole: «articolo 7 del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93,» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
successive modificazioni,».
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas
naturale per le imprese). - 1. Le capacita' di stoccaggio di gas
naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni
del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma
11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle
nuove modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in
base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle
imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio
di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento
diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza
degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche' alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di
rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo
periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile al seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1 e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il
Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai loro
punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria). -
1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati di
trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione
dalle altre attivita' della relativa filiera svolte in concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione
della direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' assicurata la piena
terzieta' della societa' SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore
impresa di produzione e vendita di gas, nonche' delle imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e
di energia elettrica.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93».
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali
strategiche). - 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca
e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di
idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della
Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute
dei cittadini e di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di
rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i
migliori e piu' avanzati standard internazionali di qualita' e
sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366».
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti). -
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano
anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono
liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere
dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per
gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a
14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione
negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o
concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al precedente periodo, ciascuna delle parti puo' chiedere al
Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra' essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche' comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del
marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12,
sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento".
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare,
in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta'
attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di
dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9
della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi,
nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente
lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a
condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale";
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso
alla data del 31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con
procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214";
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3.
Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e,
per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo".
6. Al metano per autotrazione e' riconosciuta la caratteristica
merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per
l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli
impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia
delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la
rete del metano non e' presente, i piani regionali sul sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di
distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli
impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita la qualita'
del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore a livello dell'Unione europea nonche' nel rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di
metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure
affinche' nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per
accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di
allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano
presenti in misura limitata, nonche' per la riduzione delle penali
per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti.
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo
elettronico della stabilita', possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione, purche' tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni
di cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo
elettronico della stabilita', possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3";
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un
articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma
2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma
2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo
rimorchiato.";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e'
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una
tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla
carta di circolazione".
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica
utilita', al momento della sostituzione del rispettivo parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
All'articolo 19, al comma 4, le parole: «sentiti il Garante» sono
sostituite dalle seguenti: «sentito il Garante».
All'articolo 20, al comma 1, le parole: «Al primo comma
dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, al comma 1,».
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e
la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica). - 1. In relazione
al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in
corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla
crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto
di competenza le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di
flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Per la prima volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui
sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le
modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile".
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1.000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1º marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata
dei concessionari l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli
asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta».
All'articolo 22, al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
«convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».
L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Accelerazione delle attivita' di disattivazione e
smantellamento dei siti nucleari). - 1. I pareri riguardanti i
progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia
stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono
rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le
osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti
sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta
dell'amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato dall'amministrazione procedente di ulteriori
sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, ferme
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni
competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi
dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa
dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo
smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta
giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine
indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione
competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato dall'impianto
non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' quella di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti, mentre per le
altre attivita' sono impiegate a titolo di acconto e recuperate
attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo
delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita'
tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
7. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: "Parco
Tecnologico" sono inserite le seguenti: "entro sette mesi dalla
definizione dei medesimi criteri"».
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Contributo degli esercenti dei servizi idrici a
favore dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1.
All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
"19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione
e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti".
Art. 24-ter (Gare per le concessioni idroelettriche). - 1. Al comma
2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, le parole: "il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione," sono
sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012"».
L'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici
locali). - 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore
almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono
individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi
di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo
periodo del presente comma, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e
comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza
nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita'
stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori";
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: "libera prestazione dei
servizi," sono inserite le seguenti: "dopo aver individuato i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale,";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2 e' adottata previo parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla
correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva ai sensi del presente articolo";
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire
economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;";
4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione";
5) al comma 13, le parole: "somma complessiva di 900.000 euro
annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000
euro annui";
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole: "alla data del 31
marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire
a favore di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione
operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni
in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a
livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la
costituzione dell'unica azienda in capo alla societa' in house devono
essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal
caso il contratto di servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e
obbiettivi di performance (reddittivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il
rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione
di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2013. La deroga di cui alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.";
6.2) alla lettera b), in fine, le parole: "alla data del 30
giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 marzo
2013";
7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente:
"32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei
servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto
nel presente articolo";
8) al comma 33-ter le parole: "Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012";
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422";
9.2) dopo le parole: "il servizio di distribuzione del gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto dal comma
33";
9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo
al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino
alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli
affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti
in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in
conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.";
10) il comma 34-bis e' abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
"34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico
locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge
23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita' all'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture
ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi
cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la
conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di
esercizio".
2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i
propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il
31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle
predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria
degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.";
b) al comma 8, dopo le parole: "seguenti atti" sono inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.".
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
b) all'articolo 15, comma 10, la parola: "gare" e' sostituita
dalle seguenti: "prime gare successive al periodo transitorio, su
tutto il territorio nazionale".
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della
normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
attivita': a) la gestione ed erogazione del servizio che puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali
di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a
tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita' delle
potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di
conferimento indicate nel piano d'ambito.
5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "svolto in regime di privativa dai comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148".
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio
esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000».
All'articolo 26, comma 1:
alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio» sono aggiunte le seguenti:
«sull'intero territorio nazionale» e il numero 3) e' soppresso;
alla lettera c), dopo le parole: «articolo 261» sono inserite le
seguenti: «, comma 1».
L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente
o di conto di pagamento di base). - 1. All'articolo 12 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 7 e' abrogato;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una
riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo
effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al
valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle
spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi
richiesti dal titolare";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca
d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In
caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al
comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011,
n. 183";
e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
"c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei costi coerente con le finalita' di inclusione finanziaria
conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta
raccomandazione".
2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' adottata entro il
termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in
vigore non oltre il 1º luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono abrogati».
Dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti:
«Art. 27-bis (Nullita' di clausole nei contratti bancari). - 1.
Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Art. 27-ter (Cancellazioni delle ipoteche perenti). - 1.
All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di
cui all'articolo 2847 del codice civile";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile".
Art. 27-quater (Organi delle fondazioni bancarie). - 1.
All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "prevedendo modalita' di
designazione e di nomina" sono inserite le seguenti: ", ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei
principi di onorabilita' e professionalita'," e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
"g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilita' di cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di
direzione di societa' concorrenti della societa' bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo".
Art. 27-quinquies (Termine per la surrogazione nei contratti di
finanziamento). - 1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e'
sostituito dal seguente:
"7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il
termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute
al finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause
allo stesso imputabili"».
L'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui
immobiliari e di credito al consumo). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative
disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di
interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione
del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un
contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al
cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi
non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli
intermediari finanziari stessi. Il cliente e' comunque libero di
scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente che la
banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte
per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario"».
All'articolo 29:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute»;
il comma 2 e' soppresso;
nella rubrica, le parole: «e risarcimento in forma specifica»
sono soppresse.
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «e' tenuta a trasmettere
all'ISVAP,»sono inserite le seguenti: «pena l'applicazione di una
sanzione amministrativa definita dall'ISVAP,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione da un minimo di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro».
All'articolo 31:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «del presente
decreto-legge,» sono inserite le seguenti: «avvalendosi anche
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)» e dopo le
parole: «loro sostituzione» le parole: «o integrazione» sono
soppresse;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 settembre 2005, n.
209» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei periodi di
sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati» e il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli iscritti nell'elenco
hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria
posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla
comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la
propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e
delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo.»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del
relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne
ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e
3».
All'articolo 32:
al comma 1, nell'ultimo periodo, le parole da: «i costi sono a
carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione, funzionamento e portabilita' sono a carico delle
compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a
condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal
contratto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita' in occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e' definito uno standard tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e' effettuata» la
parola: «anche» e' soppressa;
al comma 3, lettera a), capoverso 1, le parole: «, presentata
secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere
corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e
recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entita' del danno» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare
l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei
giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per
non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno» e il quarto periodo e' soppresso;
al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le
parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e»
sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede
alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135
e qualora»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: "Banca dati sinistri" sono
aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe
danneggiati";
b) al comma 1, le parole: "e' istituita" sono sostituite dalle
seguenti: "sono istituite" e dopo le parole: "ad essi relativi" sono
aggiunte le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe
testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalita'
e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da
parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria,
delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti
terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche dati da
parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la
protezione dei dati personali".
3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico
strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente".
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui
all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita' di
condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di
assicurazione deve praticare identiche offerte».
All'articolo 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le
parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti:
"da uno a cinque anni"».
All'articolo 34, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa,
di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo
324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita
relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito
internet».
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione
dei veicoli). - 1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La predetta
variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente,
fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente
quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla
polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto
della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione,
da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a
50.000 euro".
Art. 34-ter (Certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore). - 1. Nel capo IV del titolo X
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 150-bis (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. E' fatto
obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno
derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso e' effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta"».
All'articolo 35:
al comma 1, lettera b), terzo periodo, le parole: «disposizioni
di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«disposizioni di cui ai periodi precedenti»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad
interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 2011,»
sono inserite le seguenti: «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2011,» e le parole: «convertito con» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «convertito» sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 9, al primo e al secondo periodo, le parole: «Entro il
29 febbraio 2012» e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Alla data del 29 febbraio 2012» e:
«alla data del 16 aprile 2012», al terzo periodo, la parola:
«Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi eventuali versamenti
gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di
cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita' alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno
successivo a quello del versamento della residua quota delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i
predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279»;
al comma 11 le parole: «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10
del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al
completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di
cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano
prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi
trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme
depositate presso la tesoreria statale».
L'articolo 36 e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti). - 1.
All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito
denominata 'Autorita', la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali
di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui
alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e
da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto
dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e
indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei
settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non
possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non
rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e
offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di
discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione
del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a
stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per
le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione
plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a
svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1
del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura
ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di
assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro
corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio
dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e
verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei
seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata,
che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che
sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una
maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il
taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle
tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla
conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della
normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e
adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.";
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: "individuata ai
sensi del medesimo comma";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e
standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono
all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla
concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione
economica";
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
"individuata ai sensi del comma 2";
e) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica";
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti
delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione";
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita',
determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti
nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento
ai profili di finanza pubblica".
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di
licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi
quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di
organizzazione del servizio";
b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci
dei comuni interessati";
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa
vigente".
3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le parole: "stradale ed";
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva
approvazione";
3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e
della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'"».
L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Misure per il trasporto ferroviario). - 1. L'autorita' di
cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni
e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle
tratte e le modalita' di finanziamento. L'Autorita', dopo un congruo
periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di
liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di
separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa
ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati
membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "ed i contratti collettivi nazionali di settore"
sono soppresse e la parola: "applicati" e' sostituita dalla seguente:
"applicate";
b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni
piu' rappresentative a livello nazionale"».
All'articolo 38, al comma 1, dopo le parole: «, secondo le
modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti» sono
aggiunte le seguenti: «, sentita l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111».
L'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi
al diritto d'autore). - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
"d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il
contratto cui accedono".
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi
diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».
All'articolo 40:
nella rubrica, le parole: «della popolazione residente all'estero
e l'attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani
residenti all'estero e di attribuzione»;
al comma 2, alinea, le parole: «convertito in legge del» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al comma 2, lettera a), le parole: «n. 4» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 43,»;
al comma 3, alinea, le parole: «convertito nella» sono sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 3, capoverso 6, le parole: «della popolazione italiana
residente» sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani
residenti»;
al comma 4, le parole da: «sono apportate» fino a:
«semplificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie
modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno» e le
parole da: «pubblicato» fino a: «S.O.,» sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: «nell'INA, il» sono inserite le
seguenti: «Ministero dell'interno - ».
Nel capo VII del titolo I, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 40-bis (Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi
eventi). -1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, il comma 5 e' abrogato».
L'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto - project bond). - 1. Al codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa'
di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa' titolari di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli
investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere
trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del
codice civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della
gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi
privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' a quelle
titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative al
presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico".
2. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, dopo le parole: "crediti dei finanziatori del
concessionario" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
All'articolo 42, al comma 1, capoverso 14, secondo periodo, le
parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto
periodo».
All'articolo 43:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «con il Ministro» sono
sostituite dalle seguenti: «con i Ministri»;
al comma 3, le parole: «dell'Economia» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze», la parola: «prevede» e'
sostituita dalle seguenti: «puo' prevedere» e la parola: «lucrativa»
e' sostituita dalla seguente: «lucrativi».
All'articolo 44, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 160-ter»,
comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attivita' di
collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la
realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto
del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e
puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero,
sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali,
la riduzione del canone di disponibilita'».
All'articolo 45, al comma 1, lettera a), la parola: «servite» e'
sostituita dalla seguente: «servita» e la parola: «infrastruttura» e'
sostituita dalla seguente: «infrastrutture».
L'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Norme in materia di dragaggi). - 1. Dopo l'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente;
"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). - 1. Nei siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto
relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali
operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove
non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario
dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro
trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree
portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di
trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli
inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento
al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione,
e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su
autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono
essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono,
ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili,
per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei
fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze
della regione territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del
citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a
condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente
competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei
materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i
quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti
materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e
stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture
di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e
sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilita'
equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6.
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene
restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter
approvativo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E'
fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di
autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano
comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita'
delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei
‛Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio
sanitaria ai siti contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto
superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione
dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto
ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di
valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente
normativa e per la valutazione dell'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura
puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle
aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti
all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e dei
galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme
nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite
analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di
metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito
dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento
degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II,
classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del
Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle
province e dei comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione
dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre
strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano
regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione
della fascia costiera, con autorizzazione della regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31
luglio 2002, n. 179.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
All'articolo 49:
al comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma
sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato
l'articolo 186".
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 50, comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 143:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'articolo 97
del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei
presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le
predette modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono
definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio
di fattibilita'";
2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o
piu' istituti finanziatori nel progetto"».
All'articolo 52, al comma 1, lettera c), le parole da: «inferiore»
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione" e' inserita la seguente:
"almeno" e, dopo le parole: "superiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno"».
All'articolo 53:
il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine
della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta
dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del
decreto legislativo n. 267 del 2000"».
All'articolo 54, al comma 1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, le
parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della
presente disposizione».
All'articolo 55, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80 dell'Allegato I al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º
agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo
periodo del suddetto comma 172, e' inserito il seguente: "Una quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad utilizzare personale
da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 55 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 55-bis (Accelerazione degli interventi strategici per il
riequilibrio economico e sociale). - 1. Ai fini della realizzazione
di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la
coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante
finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono
avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e' abrogato».
All'articolo 56, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel
caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi
anche immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del
75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili"».
All'articolo 57, comma 1:
alla lettera a), capoverso 8), dopo le parole: «22 aprile 2008»
sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008,»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) alla tabella A, parte III, il numero 127-duodevicies) e'
sostituito dal seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008"».
All'articolo 59, comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15 anni,» e'
inserita la seguente: «con»;
alla lettera b), il capoverso 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere
stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le
modalita' di cui al comma 2-quater».
Dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis (Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. L'articolo 153 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti
nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili
in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilita', mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove
necessarie, e che in tal caso la concessione e' aggiudicata al
promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha
facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica
da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a
soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla
valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla
tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per
chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale
importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo'
avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive
modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche al fine
del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria. In tale fase e' onere del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini
della valutazione di impatto ambientale, senza che cio' comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base
del progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma
3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla
precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma,
non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il
comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che
precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13.
18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', incluse le
strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella
programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma
9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive
modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma
21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare
una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare
il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le
modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e'
inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore,
la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e'
specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario,
puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui
all'articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.
23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo".
Art. 59-ter (Semplificazione nella navigazione da diporto). - 1. Al
codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo
II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente:
"Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica,
ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo'
effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della
predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo
della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso,
le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo,
l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla
previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche,
all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma
1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente
comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente
comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai
fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione
all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo
regime"».
All'articolo 60, al comma 1, le parole: «articoli 146 e 753» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 146 e 750», le parole: «articoli
163 e 762» con le seguenti: «articoli 163 e 760» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «le navi da diporto si intendono destinate
al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice
rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione
definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore».
Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Misure a tutela della filiera della nautica da
diporto). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette
al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri
a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20
metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24
metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a
64 metri";
b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono
aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al comma
2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di
effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono aggiunte le
seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla
prima immatricolazione";
e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" e'
sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della
stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e
noleggio";
f) il comma 8 e' abrogato;
g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle
seguenti: "da 2 a 7"».
Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete logistica
nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2,
comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1
milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con
specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico per la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli interporti, anche ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare
l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo».
All'articolo 62:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre
dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e'
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile»;
al comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro» sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative a
livello nazionale»;
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo».
All'articolo 63, al comma 1, le parole: «decreto interministeriale
22 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio
2008».
L'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - 1. Agli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da
realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio militare e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da
installare in aree classificate agricole alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel
rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici
comunali».
All'articolo 66:
al comma 1, primo periodo, le parole: «d'intesa con il Ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e dopo
le parole: «nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da»
sono inserite le seguenti: «locare o»;
al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono
inserite le seguenti: «e locazione»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei
redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i
periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per
un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto
da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula
del contratto di affitto"»;
al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» sono
inserite le seguenti: «o alla cessione in affitto»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «anche su richiesta
dei soggetti interessati possono vendere» sono inserite le seguenti:
«o cedere in locazione»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato irrevocabile
a vendere» sono aggiunte le seguenti: «e a cedere in locazione. In
ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare,
nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i
rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni
medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di
eta'»;
al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» sono inserite
le seguenti: «o locati»;
al comma 10, le parole: «e successive modificazioni e' abrogato»
sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».
All'articolo 67:
al comma 1, capoverso «Art. 5», e' inserita la seguente rubrica:
«(Convenzioni)»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni
di bilancio».
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 67 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di dismissione di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - 1.
L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984,
n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della
nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione
dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad
un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo armatore. In tal
caso, al momento del passaggio di proprieta', i privilegi di cui
all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti
dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene
trasferita la licenza.
Art. 67-ter (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di
pesca). - 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese
di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate".
b) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».
L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in
particolari aree). - 1. La dotazione del Fondo istituito
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli
aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e
successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31
dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di
agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili».
All'articolo 71:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica
previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei
Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono
delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili»;
al comma 5, dopo le parole: «all'allegato» e' inserita la
seguente: «A».
L'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Autorita' nazionale di vigilanza). - 1. Nelle more
dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di
Autorita' di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 76, al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono
inserite le seguenti: «e determinato l'ammontare dei diritti», dopo
la parola: «verifica» sono inserite le seguenti: «ed approva entro
quaranta giorni» e dopo la parola: «tariffario» sono inserite le
seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali».
All'articolo 85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole
"comitato etico"», sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:
"comitato"».
All'articolo 87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3, le
parole: «6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre
2007».
All'articolo 90, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1" sono
inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi
dell'articolo 17, comma 5,"».
All'articolo 91, al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole:
«dell'articolo 168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».
Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente:
«Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli
immobili degli enti non commerciali). - 1. Al comma 1, lettera i),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con
modalita' non commerciali".
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio
2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del
precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si
applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le
procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248».
All'articolo 95:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» e' inserita
la seguente: «alinea,»;
al comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),», sono
inserite le seguenti: «capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»;
al comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato"».
All'articolo 96, al comma 1, lettera c), capoverso 5-quinquies,
primo periodo, le parole: «e quelli con sede» sono sostituite dalle
seguenti: «e di quelli con sede».
All'articolo 97:
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, le
parole: «decreto 26 settembre» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre» e
le parole da: «le attivita' di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' di cui
al presente articolo e all'articolo 8-bis»;
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 13, le
parole: «comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;
al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al comma 6, le
parole: «articolo 8 della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 8 del presente decreto»;
al comma 2, alinea, le parole: «come modificato dalla legge di
conversione» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con
modificazioni, dalla legge»;
al comma 3, le parole: «All'attuazione del presente articolo si
provvede senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare».
Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente:
«Art. 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per
locazioni). - 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il
contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti
istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita'
di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come
risultanti dal contratto di locazione».