Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167 
				Legge 19 luglio 2010, n. 111
				Conversione in legge, con modificazioni, del
				decreto-legge 20 
				maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il 
				differimento di termini in materia ambientale e di 
				autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione 
				di CO2.
				La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
				approvato;
				IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
				Promulga
				la seguente legge:
				Articolo 1 
				1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure 
				urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e 
				di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di 
				emissione di CO2, è convertito in legge con le modificazioni 
				riportate in allegato alla presente legge.
				2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 
				quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
				La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
				inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
				Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
				osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
				Allegato 
Modificazioni apportate in sede di 
				conversione al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72
				All'articolo 1:
				al comma 1:
al primo periodo, le parole: "pubblicato nella 
				Gazzetta Ufficiale n. 98" sono sostituite dalle seguenti: 
				"pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
				98";
al secondo periodo, le parole: "pubblicato nella 
				Gazzetta Ufficiale n. 294" sono sostituite dalle seguenti: 
				"pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
				294";
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: 
				"all'articolo 55" sono inserite le seguenti:", comma 5,";
il 
				secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le imprese che non 
				hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al 
				primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in 
				vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme 
				inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini 
				degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le 
				sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), 
				della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo 
				di cui al primo periodo".
				All'articolo 2:
				al comma 1, la parola: "CO2" è sostituita dalle seguenti: 
				"anidride carbonica (CO2)";
al comma 3:
al primo periodo, 
				le parole: "come modificata dalla direttiva 2009/29/CE" sono 
				sostituite dalle seguenti: "come sostituito dalla direttiva 
				2009/29/CE";
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le 
				seguenti parole: ", e successive modificazioni";
al comma 4, 
				le parole: "ai pertinenti capitoli di spesa" sono sostituite 
				dalle seguenti: ", per le attività stabilite dall'articolo 10, 
				paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
				del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito 
				dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento 
				europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti 
				capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, 
				commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
				nella rubrica, la parola: "CO2" è sostituita dalle seguenti: 
				"anidride carbonica".
Nel titolo, la parola: "CO2" è 
				sostituita dalle seguenti: "anidride carbonica".