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Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167

Legge 19 luglio 2010, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72

All'articolo 1:

al comma 1:
al primo periodo, le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98";
al secondo periodo, le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294";
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 55" sono inserite le seguenti:", comma 5,";
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo".

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: "CO2" è sostituita dalle seguenti: "anidride carbonica (CO2)";
al comma 3:
al primo periodo, le parole: "come modificata dalla direttiva 2009/29/CE" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE";
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";
al comma 4, le parole: "ai pertinenti capitoli di spesa" sono sostituite dalle seguenti: ", per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
nella rubrica, la parola: "CO2" è sostituita dalle seguenti: "anidride carbonica".
Nel titolo, la parola: "CO2" è sostituita dalle seguenti: "anidride carbonica".

 

 





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