Rifiuti Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2005, n. 255 Decreto Ministeriale 18 ottobre 2005Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della Legge 9 novembre 1988, n. 475. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOdi concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59 recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto l'art. 9 quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, in legge 9 novembre 1988, n. 475 così come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che ha istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat); Considerato che il comma 8, del citato art. 9 quinquies, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; Visto lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004; Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo"; Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157, del 7 luglio 1999, relativo alla "Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo"; Visto il proprio decreto del 16 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69, del 24 marzo 2005, relativo alla "Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo"; Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio 2005 ha deliberato una riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange e della necessità di modificare l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo; Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente decreto sub b); Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo; Decreta:
Articolo 1
1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9 quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo: a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità minore o uguale a 20 Ah; b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah; c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 95 Ah; d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità.
Articolo 2
1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al Cobat dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonchè dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale. 2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 12,55% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Cobat.
Articolo 3
1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Cobat.
Articolo 4
1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonchè gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat ed a fornire le informazioni da questo richieste. 2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal Cobat, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sarà perseguito a termine di legge. 3. Chiunque, pur avendo denunciato al Cobat l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito a termine di legge.
Articolo 5
1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del Cobat, così come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9 quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475 è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 39% dei costi annui prevedibili, pari a 12.696 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.
Articolo 6
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato A - Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo
esauste
Premessa La capacità espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1. 1. Batterie d'avviamento e Monoblocchi industriali (tipologie a, b e c previste all'articolo 2)
2. Elementi sciolti di Batterie industriali di qualsiasi capacità (tipologia d prevista all'artìcolo 2) Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacità (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts. La formula di calcolo è la seguente:
Allegato B - Relazione Tecnica
La richiesta di riduzione di sovrapprezzo nasce dalla volontà del Cobat di minimizzare l'importo gravante sull'utente finale ed è motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange. Il primo semestre del 2005 ha visto una quotazione media pari a 765 Euro/t, poi scesa a 700 Euro/t nel mese di luglio 2005. La modifica prevede una riduzione del 5% degli importi unitari del sovrapprezzo al lordo dei costi di riscossione, che porta alla parità di Bilancio per una quotazione del piombo prudenzialmente assunta pari a 670 Euro/t, data l'elevata volatilità della quotazione. L'agio riconosciuto per i costi di riscossione del sovrapprezzo è posto pari al 12,55%, con un lieve incremento rispetto al 10,26% previsto nel Decreto Ministeriale del 16 marzo 2005; tale variazione nasce da un aumento dell'esposizione finanziaria e delle perdite su crediti. Si riporta in forma sintetica il conto economico che scaturisce considerando i nuovi proventi da sovrapprezzo, una quotazione del piombo al London Metal Exchange di 670 Euro/t, una raccolta di 200.000 tonnellate ed un livello di spese pari a quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2005:
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