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Rifiuti

Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2006/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 marzo  2006,  relativa  alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, reso nella seduta del
26 marzo 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  le  competenti  commissioni  del Senato non hanno
espresso il parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e dello
sviluppo  economico,  di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze, dell'interno, del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e per i rapporti con
le regioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le misure, le procedure e le
azioni  necessarie  per  prevenire  o  per  ridurre il piu' possibile
eventuali   effetti  negativi  per  l'ambiente,  in  particolare  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche'
eventuali  rischi  per la salute umana, conseguenti alla gestione dei
rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

        
      
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  si  applica alla gestione dei rifiuti di
estrazione   come   definiti   all'articolo 3,  comma 1,  lettera d),
all'interno  del  sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e
nelle   strutture   di   deposito  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
lettera r).
  2.  Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e
rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
    a) i  rifiuti  che  non  derivano  direttamente  da operazioni di
prospezione  o  di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse
minerali  e  dallo  sfruttamento  delle  cave,  quali,  ad esempio, i
rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e
gli accumulatori usati;
    b) i  rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di  prospezione  o di
ricerca,  di  estrazione  e  di trattamento in offshore delle risorse
minerali;
    c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee
quali   definiti  all'articolo 104,  commi 2,  3  e  4,  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti
autorizzati da tale articolo;
    d) i   rifiuti  radioattivi  ai  sensi  del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
  3.  Ai  rifiuti  inerti  e alla terra non inquinata derivanti dalle
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento
e  di  stoccaggio  delle  risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento  e  di  stoccaggio  della  torba  non  si  applicano  gli
articoli 7,  8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che
detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti
di categoria A.
  4.  L'autorita'  competente  puo'  ridurre gli obblighi di cui agli
articoli 7,  8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi
nel  caso  di  deposito  di  rifiuti  non  pericolosi derivanti dalla
prospezione   e  dalla  ricerca  di  risorse  minerali,  esclusi  gli
idrocarburi  e  gli  evaporiti  diversi  dal  gesso  e dall'anidride,
purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.
  5.  L'autorita'  competente  puo',  sulla  base  di una valutazione
tecnica  specifica,  ridurre  gli  obblighi  di cui agli articoli 11,
comma 3,  12,  commi 4  e  5,  e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di
rifiuti  non  inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una
struttura di deposito di categoria A.
  6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

        
      
                               Art. 3.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) rifiuto:  la  definizione  di  cui  all'articolo 183, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    b) rifiuto  pericoloso:  la  definizione di cui all'articolo 184,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    c) rifiuto   inerte:   i   rifiuti   che   non  subiscono  alcuna
trasformazione  fisica,  chimica o biologica significativa. I rifiuti
inerti  non  si  dissolvono,  non bruciano ne' sono soggetti ad altre
reazioni  fisiche  o  chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di
contatto  con  altre  materie,  non comportano effetti nocivi tali da
provocare  inquinamento  ambientale  o  danno  alla  salute umana. La
tendenza  a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale
dei  rifiuti,  nonche'  l'ecotossicita'  dei  percolati devono essere
trascurabili  e,  in  particolare,  non danneggiare la qualita' delle
acque superficiali e sotterranee;
    d) rifiuti  di  estrazione:  rifiuti derivanti dalle attivita' di
prospezione  o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso
di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
    e) terra   non   inquinata:  terra  ricavata  dallo  strato  piu'
superficiale  del  terreno  durante  le attivita' di estrazione e non
inquinata,  ai  sensi  di  quanto  stabilito all'articolo 186 decreto
legislativo n. 152 del 2006;
    f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta
terrestre  di  sostanze  organiche  o inorganiche, quali combustibili
energetici,  minerali  metallici, minerali industriali e minerali per
l'edilizia, esclusa l'acqua;
    g) industrie  estrattive:  tutti  gli  stabilimenti  e le imprese
impegnati  nell'estrazione,  superficiale  o  sotterranea, di risorse
minerali  a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione
o il trattamento del materiale estratto;
    h) offshore:  la  zona del mare e del fondo marino che si estende
dalla  linea  di  bassa  marea  delle  maree  ordinarie o medie verso
l'esterno;
    i) trattamento:   il  processo  o  la  combinazione  di  processi
meccanici,  fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse
minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il
minerale,  compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione,
la  separazione  e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di
estrazione  precedentemente  scartati;  sono  esclusi  la  fusione, i
processi  di  lavorazione  termici  (diversi dalla calcinazione della
pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;
    l) sterili:  il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il
trattamento  dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione,
macinazione,     vagliatura,    flottazione    e    altre    tecniche
fisico-chimiche)  per  ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno
pregiata;
    m) cumulo:  una  struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti
di estrazione solidi in superficie;
    n) diga:  una  struttura  attrezzata,  progettata per contenere o
confinare  l'acqua  e/o  i  rifiuti  di  estrazione all'interno di un
bacino di decantazione;
    o) bacino  di  decantazione:  una struttura naturale o attrezzata
per  lo  smaltimento  di  rifiuti  di  estrazione fini, in genere gli
sterili,  nonche'  quantitativi  variabili di acqua allo stato libero
derivanti  dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione
e dal riciclaggio dell'acqua di processo;
    p) cianuro  dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi
composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
    q) percolato:  qualsiasi  liquido che filtra attraverso i rifiuti
di  estrazione  depositati  e  che  viene  emesso  dalla struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione o vi e' contenuto, compreso il
drenaggio  inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente
se non viene trattato adeguatamente;
    r) struttura  di  deposito  dei  rifiuti di estrazione: qualsiasi
area  adibita  all'accumulo  o  al deposito di rifiuti di estrazione,
allo  stato  solido  o  liquido,  in soluzione o in sospensione. Tali
strutture  comprendono  una  diga  o  un'altra  struttura destinata a
contenere,  racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere
altre  funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e
i  bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivita'  estrattiva  dove  vengono  risistemati  i  rifiuti di
estrazione,  dopo  l'estrazione  del minerale, a fini di ripristino e
ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:
      1)  le  strutture  di  deposito  dei  rifiuti  di estrazione di
categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati
come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
      2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati
in  modo  imprevisto,  dopo  un  periodo di accumulo o di deposito di
rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
      3)  le  strutture  per  i  rifiuti di estrazione non inerti non
pericolosi,  dopo  un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di
estrazione superiore a un anno;
      4)  le  strutture  per  la  terra  non  inquinata, i rifiuti di
estrazione   non  pericolosi  derivanti  dalla  prospezione  o  dalla
ricerca,  i  rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di estrazione, di
trattamento  e  di  stoccaggio  della  torba  nonche'  i  rifiuti  di
estrazione  inerti,  dopo  un  periodo  di  accumulo o di deposito di
rifiuti di estrazione superiore a tre anni;
    s) incidente  rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di
un'operazione  concernente  la  gestione dei rifiuti di estrazione in
uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un
pericolo  grave,  immediato  o  differito,  per  la  salute  umana  o
l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;
    t) sostanza  pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato
pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
    u) migliori    tecniche   disponibili:   le   tecniche   definite
all'articolo 2,   comma 1,   lettera o),   del   decreto  legislativo
18 febbraio 2005, n. 59;
    v) corpo   idrico   recettore:   le   acque  costiere,  le  acque
sotterranee,  le  acque  di superficie, le acque di transizione, come
definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;
    z) ripristino:  il  trattamento  del  terreno che abbia subito un
impatto  dalla  struttura  di  deposito dei rifiuti di estrazione, al
fine   di  ripristinare  uno  stato  soddisfacente  del  terreno,  in
particolare riguardo alla qualita' del suolo, alla flora e alla fauna
selvatiche,  agli  habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al
paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
    aa) prospezione  o  ricerca:  la  ricerca di depositi minerali di
valore  economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento
di  massa,  le  perforazioni  e  lo  scavo di fosse, esclusi i lavori
necessari  allo sviluppo di tali depositi e le attivita' direttamente
connesse con un'operazione estrattiva esistente;
    bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi
della  legislazione  o  della  prassi  nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
    cc) pubblico  interessato:  il pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  dei  processi  decisionali in materia ambientale di cui
agli  articoli 6  e  7  o  che  ha un interesse da far valere in tali
processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari
di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la
tutela  dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti prescritti dalle
norme vigenti;
    dd) operatore:  il  titolare  di  cui  all'articolo 2 del decreto
legislativo  25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di
seguito  denominato:  «decreto  legislativo  n.  624  del 1996», o la
diversa  persona  fisica  o  giuridica  incaricata della gestione dei
rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di
estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
    ee) detentore  dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o
la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
    ff) persona   competente:   il   direttore  responsabile  di  cui
all'articolo 6  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959,   n.   128,   come   modificato  dall'articolo 20  del  decreto
legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle
conoscenze  tecniche  e  della  necessaria  esperienza incaricata dal
direttore responsabile;
    gg) autorita'  competente: l'autorita' definita dal regio decreto
29 luglio  1927,  n.  1443,  e  dagli  articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 aprile  1959,  n.  128, e secondo il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle attivita'
estrattive;
    hh) sito:  l'area  del  cantiere  o  dei cantieri estrattivi come
individuata  e  perimetrata  nell'atto  autorizzativo e gestita da un
operatore.  Nel  caso  di  miniere,  il  sito  comprende  le relative
pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927,
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del
1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;
    ii) modifiche  sostanziali:  modifiche  strutturali  o operative,
comprese  le  variazioni  del  tipo  di  rifiuto  depositato,  di una
struttura   di  deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  che,  secondo
l'autorita'    competente,    potrebbero   avere   effetti   negativi
significativi per la salute umana o per l'ambiente.

        
      
                               Art. 4.
                        Disposizioni generali

  1.   L'abbandono,   lo   scarico,  il  deposito  e  lo  smaltimento
incontrollati  dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle
acque superficiali e sotterranee sono vietati.
  2.  I  cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  sono  progettati, realizzati,
attrezzati,  resi  operativi,  utilizzati,  mantenuti in efficienza e
gestiti  senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti
o  metodi  che  potrebbero  recare  pregiudizio  all'ambiente  ed, in
particolare,  senza  creare  rischi  per  l'acqua, per l'aria, per il
suolo,  per  la  fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da
rumori  o  odori  e  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti di
particolare interesse.
  3.  L'operatore  pianifica  l'attivita'  di gestione dei rifiuti di
estrazione al fine di:
    a) impedirne  o  ridurne, il piu' possibile, gli effetti negativi
per l'ambiente e la salute umana;
    b) prevenire   incidenti  rilevanti  connessi  alla  struttura  e
limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;
    c) gestire   qualsiasi  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione  anche  dopo  la chiusura nel rispetto di quanto riportato
alle  lettere a)  e b),  fino  al  rilascio del sito in conformita' a
quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.
  4.  L'operatore  applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi,
tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle
caratteristiche  tecniche  della  struttura  di  deposito,  della sua
ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

        
      
                               Art. 5.
             Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

  1.  L'operatore  elabora  un  piano  di  gestione  dei  rifiuti  di
estrazione  per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e
lo  smaltimento  dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello
sviluppo sostenibile.
  2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:
    a) prevenire  o  ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e
la loro pericolosita', in particolare:
      1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella
fase  di  progettazione  e nella scelta del metodo di estrazione e di
trattamento dei minerali;
      2)  tenendo  conto  delle modifiche che i rifiuti di estrazione
possono   subire   a   seguito   dell'aumento   della   superficie  e
dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
      3)  prevedendo  la  possibilita'  di  ricollocare  i rifiuti di
estrazione  nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva
dopo  l'estrazione  del  minerale,  se  l'operazione e' fattibile dal
punto  di  vista  tecnico  e  economico  e  non  presenta  rischi per
l'ambiente,  conformemente  alle  norme  ambientali  vigenti  e,  ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
      4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della
struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di  estrazione o, se non fosse
possibile  sotto  il  profilo  pratico,  riutilizzando  tale  terreno
altrove;
      5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle
risorse minerali;
    b) incentivare  il  recupero dei rifiuti di estrazione attraverso
il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione
interessati,   se   queste   operazioni  non  comportano  rischi  per
l'ambiente,  conformemente  alle  norme  ambientali  vigenti  e,  ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
    c) assicurare  lo  smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a
breve  e  lungo  termine, in particolare tenendo conto, nella fase di
progettazione,  della  gestione  durante  il  funzionamento e dopo la
chiusura  di  una  struttura  di deposito dei rifiuti di estrazione e
scegliendo un progetto che:
      1)  preveda,  dopo  la chiusura della struttura di deposito dei
rifiuti  di  estrazione,  la  necessita'  minima  e  infine nulla del
monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;
      2)  prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti
negativi  a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita
di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione;
      3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe
o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.
  3.  Il  piano  di  gestione  di  cui  al  comma 1 contiene almeno i
seguenti elementi:
    a) la   caratterizzazione  dei  rifiuti  di  estrazione  a  norma
dell'allegato  I  e  una  stima del quantitativo totale di rifiuti di
estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;
    b) la  descrizione  delle operazioni che producono tali rifiuti e
degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
    c) la  classificazione  proposta per la struttura di deposito dei
rifiuti  di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato
II ed in particolare:
      1)  se  e' necessaria una struttura di deposito di categoria A,
al  piano  deve  essere allegato in copia il documento di sicurezza e
salute   redatto  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma 1,  del  decreto
legislativo  n.  624  del  1996,  integrato  secondo  quanto indicato
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;
      2)  se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura
di   deposito   di   categoria   A,   sufficienti   informazioni  che
giustifichino  tale  scelta,  compresa  l'individuazione di eventuali
rischi di incidenti;
    d) la  descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli
effetti  negativi  sull'ambiente  e  sulla salute umana a seguito del
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  e  delle misure preventivi da
adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento  e  dopo  la  chiusura,  compresi  gli  aspetti  di cui
all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
    e) le  procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi
dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);
    f) il  piano  proposto  per  la  chiusura,  comprese le procedure
connesse  al  ripristino  e  alla fase successiva alla chiusura ed il
monitoraggio di cui all'articolo 12;
    g) le   misure   per  prevenire  il  deterioramento  dello  stato
dell'acqua   conformemente   alle  finalita'  stabilite  dal  decreto
legislativo  n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per
prevenire  o  ridurre  al  minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del
suolo ai sensi dell'articolo 13;
    h) la   descrizione  dell'area  che  ospitera'  la  struttura  di
deposito   di   rifiuti   di   estrazione,   ivi   comprese   le  sue
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
    i) l'indicazione  delle modalita' in accordo alle quali l'opzione
e  il  metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1),
rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).
  4.  Il  piano  di  gestione  di  cui  al  comma 1  e' modificato se
subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  o  nel  tipo  di  rifiuti  di
estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le
eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente.
  5.  Il  piano  di  gestione  di  cui  al comma 1 e' presentato come
sezione  del  piano  globale dell'attivita' estrattiva predisposto al
fine  dell'ottenimento  dell'autorizzazione  all'attivita' estrattiva
stessa da parte dell'autorita' competente.
  6.  L'autorita'  competente approva il piano di cui al comma 1 e le
eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.

        
      
                               Art. 6.
          Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

  1.   Le   disposizioni  del  presente  articolo si  applicano  alle
strutture  di  deposito  dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad
esclusione  delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione
del   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,  e  successive
modificazioni.
  2.  Fatto  salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del
1996,  l'operatore  individua,  per le strutture di cui al comma 1, i
rischi  di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione,
di  costruzione,  di  funzionamento  e di manutenzione, di chiusura e
nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure
necessarie  per  prevenire  tali incidenti e limitarne le conseguenze
negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti
transfrontalieri.
  3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima
di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione
del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute
redatto  ai  sensi  dell'articolo 6,  comma 1, del decreto n. 624 del
1996,  e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che
lo  attui,  in  base  agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato
III.
  4.  Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di
gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5.
  5.  L'operatore  nomina un responsabile per la sicurezza incaricato
dell'attuazione  e  della  sorveglianza  periodica  della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti.
  6.  L'operatore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese  appaltatrici  a lungo termine, il piano di emergenza interno
da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
    a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita';
    b) per  le  strutture  esistenti,  entro  un  anno  dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto; si considerano esistenti le
strutture  autorizzate  o  gia'  in  funzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  7.  Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno
le seguenti informazioni:
    a) nome  e  funzione  delle  persone  autorizzate  ad attivare le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
    b) nome  e funzione della persona incaricata del collegamento con
l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno;
    c) per  situazioni  o  eventi prevedibili che potrebbero avere un
ruolo  determinante  nel  causare un incidente rilevante, descrizione
delle  misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e
per   limitarne   le   conseguenze;  tale  descrizione  comprende  le
apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
    d) misure  atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel
sito,  compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le
persone devono osservare al momento dell'allarme;
    e) disposizioni   per   avvisare   tempestivamente,  in  caso  di
incidente,  l'autorita'  incaricata di attivare il piano di emergenza
esterno;  tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per
la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
    f) disposizioni  adottate per formare il personale ai compiti che
sara'  chiamato  a  svolgere  e,  se  del caso, coordinamento di tale
azione con i servizi di emergenza esterni;
    g) disposizioni  per  coadiuvare  l'esecuzione  delle  misure  di
intervento adottate all'esterno del sito.
  8.   L'autorita'   competente,   d'intesa   con   gli  enti  locali
interessati,  prepara  un  piano  di emergenza esterno, precisando le
misure  da  adottare  al  di  fuori del sito in caso di incidente. Il
piano  e'  comunicato  al Prefetto competente per territorio che puo'
disporre   eventuali  modifiche.  L'operatore  e'  tenuto  a  fornire
all'autorita'  competente  le  informazioni  necessarie per preparare
tale  piano  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
  9.  Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto,
per  le  nuove  strutture,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  inizio
dell'attivita'  e,  per  le strutture esistenti, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto. Si considerano
esistenti  le  strutture  autorizzate o gia' in funzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  10.   L'autorita'   competente  garantisce  la  partecipazione  del
pubblico  interessato  alla  preparazione  o  al riesame del piano di
emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed
un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni,
per  esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere
conto.
  11.  Il  piano  di  emergenza  esterno  contiene almeno le seguenti
informazioni:
    a) nome  e  funzione  delle  persone  autorizzate  ad attivare le
procedure  di  emergenza  e  delle  persone  autorizzate a dirigere e
coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito;
    b) disposizioni  adottate  per  informare  tempestivamente  degli
eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi;
    c) misure  di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano
di emergenza esterno;
    d) disposizioni    adottate    per   fornire   assistenza   nella
realizzazione  delle misure di intervento predisposte all'interno del
sito;
    e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
    f) disposizioni    adottate    per   fornire   alla   popolazione
informazioni  specifiche relative all'incidente e al comportamento da
adottare.
  12.  Le  informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle
norme  di  comportamento  da osservare in caso di incidente, previste
dal  piano  di  emergenza  esterno,  contenenti  almeno  gli elementi
descritti  nell'allegato  III,  parte  2, sono fornite dall'autorita'
competente   alle   persone   che   possono  essere  coinvolte.  Tali
informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,
almeno   ogni   tre   anni.  Esse  devono  essere  permanentemente  a
disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle
informazioni  alla  popolazione  non  puo',  in  nessun  caso, essere
superiore a cinque anni.
  13.  I  piani  di  emergenza  di  cui  ai  commi 6 e 8 perseguono i
seguenti obiettivi:
    a) limitare   e  controllare  gli  incidenti  rilevanti  e  altri
incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare
i danni alla salute umana e all'ambiente;
    b) mettere  in  atto  le misure necessarie per tutelare la salute
umana  e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e
di altri incidenti;
    c) comunicare  le  informazioni  necessarie  al  pubblico  e alle
autorita' interessate;
    d) garantire  il  ripristino,  il  recupero  e il disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
  14.  I  piani  di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati,
sperimentati  e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli
non  superiori  a  cinque  anni  e  comunque, nel caso di cambiamenti
sostanziali,  tenendo  conto  dei cambiamenti avvenuti nel deposito e
nei  servizi  di  emergenza,  dei  progressi  tecnici  e  delle nuove
conoscenze  in  merito  alle  misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
  15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a:
    a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno;
    b) comunicare  all'autorita'  competente,  non  appena ne venga a
conoscenza:
      1) le circostanze dell'incidente;
      2) le sostanze pericolose presenti;
      3)   i   dati   disponibili   per   valutare   le   conseguenze
dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;
      4) le misure di emergenza adottate;
      5)  le  informazioni  sulle  misure  previste  per limitare gli
effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si
riproduca;
    c) aggiornare  le  informazioni fornite, qualora da indagini piu'
approfondite  emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti
informazioni o le conclusioni tratte.
  16.  In  caso  di  incidente  rilevante,  l'autorita' competente e'
tenuta a:
    a) attivare  immediatamente  il  piano  di  emergenza esterno e a
garantire  che  vengano  attuate  le  misure  previste  dal  piano di
emergenza interno ed esterno;
    b) comunicare   immediatamente   al   pubblico   interessato   le
informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore.

        
      
                               Art. 7.
                      Domanda e autorizzazione

  1.  Le  strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono
operare  senza  preventiva  autorizzazione  rilasciata dall'autorita'
competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza
di  servizi,  contiene  gli  elementi  indicati  al  comma 2 e indica
chiaramente  la  categoria  a cui appartiene la struttura di deposito
dei  rifiuti  di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9.
Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo,
l'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n.  59, e' valida ed efficace e tiene luogo della
autorizzazione di cui al presente articolo.
  2.   La  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata  all'autorita'
competente e contiene almeno i seguenti elementi:
    a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi;
    b) progetto   della   struttura   di   deposito  dei  rifiuti  di
estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;
    c) la  descrizione  del  sito,  ivi  comprese  le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento
geologico  di  dettaglio  e da una dettagliata indagine stratigrafica
eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con
riferimento  al  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici 11 marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
    d) piano   di   gestione   dei  rifiuti  di  estrazione  a  norma
dell'articolo 5;
    e) il  piano  finanziario  che  preveda  la  copertura  dei costi
derivanti  dalla  realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei
costi  stimati  di  chiusura,  dei  costi di gestione post-operativa,
nonche'   dei   costi   connessi  alla  costituzione  della  garanzia
finanziaria di cui all'articolo 14;
    f) le   indicazioni   relative   alle  garanzie  finanziarie  del
richiedente  o  a  qualsiasi  altra  garanzia  equivalente,  ai sensi
dell'articolo 14;
    g) le  informazioni  relative  alla  procedura  di valutazione di
impatto   ambientale   ai  sensi  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006, qualora la domanda di autorizzazione
riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
    h) le  informazioni necessarie per consentire la preparazione del
piano di emergenza esterno.
  3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene
che:
    a) l'operatore  adempia alle disposizioni pertinenti del presente
decreto;
    b) la  gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in
contrasto  o  non  interferisca altrimenti con l'attuazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto
legislativo  n.  152  del 2006. A tale fine l'autorita' competente e'
tenuta  ad  acquisire  il  parere  scritto  dell'autorita'  regionale
competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.
  4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 ha validita' pari a quella
relativa  all'attivita'  estrattiva.  Il  rinnovo dell'autorizzazione
segue  le  medesime  procedure  previste per il rinnovo del titolo di
legittimazione mineraria.
  5.   Le   autorita'   competenti   riesaminano  e  aggiornano,  ove
necessario, le condizioni dell'autorizzazione:
    a) sulla    base   dei   risultati   di   monitoraggio   riferiti
dall'operatore  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'articolo 17;
    b) alla   luce   dello   scambio  di  informazioni  su  modifiche
sostanziali  nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla
Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i
cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa;
    c) qualora    si    verifichino   cambiamenti   sostanziali   nel
funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o
nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.
  6.  Le  informazioni  contenute  in  un'autorizzazione rilasciata a
norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita'
competenti  in  campo  statistico,  sia nazionali che comunitarie, se
richieste  a  fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere
meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve
minerali   economiche,   le   componenti   dei  costi  e  i  rapporti
commerciali, non sono rese pubbliche.

        
      
                               Art. 8.
                     Partecipazione del pubblico

  1.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal ricevimento
della  domanda  di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di
cui   all'articolo 7,   ovvero,   in   caso   di   riesame  ai  sensi
dell'articolo 7,  comma 5,  contestualmente  all'avvio  del  relativo
procedimento,   comunica   all'operatore   la   data   di  avvio  del
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e la sede degli uffici presso i quali sono depositati
i  documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione
del  pubblico.  Entro  il  termine  di  quindici giorni dalla data di
ricevimento  della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a
sue   spese,   alla  pubblicazione  su  un  quotidiano  a  diffusione
provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione   della   struttura   di  deposito  e  del  nominativo
dell'operatore,   nonche'   gli  uffici,  individuati  dall'autorita'
competente,   dove   e'  possibile  prendere  visione  degli  atti  e
trasmettere  le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle  comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n.
241 del 1990.
  2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui  al  comma 1,  i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta osservazioni all'autorita' competente.
  3. Dopo  l'adozione  della  decisione,  copia  della  stessa  e  di
qualsiasi  suo  successivo  aggiornamento e' messa a disposizione del
pubblico  presso  gli  uffici  di  cui  al comma 1. Presso i medesimi
uffici  sono  inoltre  rese  disponibili  informazioni  relative alla
partecipazione  del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle
quali   si   e'   fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
osservazioni scritte presentate.

        
      
                               Art. 9.
Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di
                             estrazione

  1.  L'autorita' competente classifica una struttura di deposito dei
rifiuti  di  estrazione  come appartenente alla categoria A secondo i
criteri fissati nell'Allegato II.

        
      
                              Art. 10.
        Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva

  1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di
estrazione   per   la   ripiena   di   vuoti  e  volumetrie  prodotti
dall'attivita'  estrattiva  superficiale  o  sotterranea e' possibile
solo qualora:
    a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2;
    b) sia  impedito  l'inquinamento  del  suolo  e  delle  acque  di
superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
    c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei
vuoti  e  volumetrie  prodotti  dall'attivita'  estrattiva  ai  sensi
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
  2.  Il  rispetto  delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare
dal   piano   di   gestione   dei   rifiuti   di  estrazione  di  cui
all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente.
  3.   Il   riempimento   dei   vuoti  e  delle  volumetrie  prodotti
dall'attivita'   estrattiva   con  rifiuti  diversi  dai  rifiuti  di
estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni
di  cui  al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle
discariche di rifiuti.

        
      
                              Art. 11.
Costruzione  e  gestione  delle  strutture di deposito dei rifiuti di
                             estrazione

  1.  Il  direttore  responsabile  nominato  dal  titolare  di cui al
decreto  legislativo  n.  624,  del 1996, e' responsabile anche della
gestione  della  struttura  di  deposito  dei rifiuti di estrazione e
garantisce,  in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici
aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.
  2.  In conformita' all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n.  624  del  1996,  il  titolare  dell'attivita'  estrattiva attesta
annualmente  che  i  cumuli,  le dighe, i bacini di decantazione e le
strutture  di  deposito  dei  rifiuti  di estrazione sono progettati,
utilizzati  e  mantenuti  in efficienza in modo sicuro e che e' stata
implementata  una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato
un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi
per  la  salute  umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio'
non  sia  praticabile,  ridotti al minimo accettabile e adeguatamente
tenuti sotto controllo.
  3.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7
l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova
struttura  di  deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di
una struttura esistente, l'operatore garantisca che:
    a) la  struttura  abbia  un'ubicazione  adeguata, tenuto conto in
particolare  degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree
protette,  di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  nonche'  di  fattori  geologici,
idrologici,  idrogeologici,  sismici e geotecnici e sia progettata in
modo  da  soddisfare,  nelle  prospettive a breve e lungo termine, le
condizioni   necessarie   per   impedire  l'inquinamento  del  suolo,
dell'aria,  delle  acque sotterranee o di superficie tenendo conto in
particolare  delle  disposizioni  di cui alla parte terza, sezione II
del  decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta
efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita'
e  i  tempi  previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre
l'erosione  provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente
ed economicamente possibile.
    b) la   struttura   sia   costruita,   gestita   e  sottoposta  a
manutenzione  in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica
e  per  prevenire  l'inquinamento  o  la  contaminazione  del  suolo,
dell'aria,  delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive
a  breve  e  lungo  termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto
possibile, i danni al paesaggio;
    c) siano   in   atto   disposizioni   e  piani  adeguati  per  il
monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza
almeno  semestrale,  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione  da  parte  di  soggetti  competenti  e  per l'intervento,
qualora  si  riscontrasse  un'instabilita' o una contaminazione delle
acque  o  del  suolo.  I  rapporti  relativi  ai  monitoraggi  e alle
ispezioni  vengono  registrati e conservati dall'operatore insieme ai
documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4
per   garantire   la   trasmissione   adeguata   delle  informazioni,
soprattutto    in   caso   di   cambiamento   dell'operatore;   detta
documentazione  e'  conservata dal titolare di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque
anni  successivi  al  termine  della  gestione  post-chiusura  di cui
all'articolo 12, comma 3.
    d) siano  previste  disposizioni  adeguate  per il ripristino del
terreno  e  la  chiusura  della  struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione;
    e) siano  previste  disposizioni  adeguate per la fase successiva
alla chiusura della struttura di deposito.
  4.  L'operatore  tiene un registro delle operazioni di gestione dei
rifiuti   di  estrazione  nella  struttura  di  deposito,  con  fogli
numerati,  nel  quale  annota, entro due giorni dalla presa in carico
nella  struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei predetti rifiuti.
  5.  Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione
di   una   struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di  estrazione,  le
informazioni  e  i  registri  aggiornati relativi alla struttura sono
trasferiti  al  nuovo  operatore.  Il cambio di operatore deve essere
comunicato    all'autorita'   competente   e   costituisce   modifica
sostanziale  del  piano  di gestione di rifiuti di estrazione e, come
tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione.
  6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre
le   48   ore,   all'autorita'  competente  e,  per  i  fini  di  cui
all'articolo 18,  comma 2,  al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  tutti gli eventi che possano incidere
sulla   stabilita'   della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione  e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che
emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura
di  deposito  dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il
piano  di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi
altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da
adottare.  L'operatore  e' tenuto a sostenere i costi delle misure da
intraprendere.
  7.   L'operatore  presenta,  conformemente  a  quanto  indicato  al
comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati
del  monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei
dati  presentati  alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove
necessario,  le  prescrizioni  e le integrazioni che occorrono. Sulla
base  di  tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia
necessario effettuare idonee verifiche.

        
      
                              Art. 12.
Procedure  per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di
          estrazione e per la fase successiva alla chiusura

  1.  La  chiusura  di  una  struttura  di  deposito  dei  rifiuti di
estrazione e' avviata:
    a) nei   casi,   alle   condizioni   e   nei   termini  stabiliti
dall'autorizzazione;
    b) nei  casi  in  cui  l'operatore  richiede  ed ottiene apposita
autorizzazione dell'autorita' competente;
    c) sulla  base  di  specifico  provvedimento, conseguente a gravi
motivi, adottato dall'autorita' competente.
  2.  Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere
considerata   definitivamente   chiusa   solo  dopo  che  l'autorita'
competente  ha  proceduto,  con tempestivita', ad un'ispezione finale
del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha
certificato  che  il  terreno  che  abbia  subito  un  impatto  dalla
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato
ed  ha  autorizzato  con  proprio  provvedimento  la  chiusura  della
struttura  di  deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non
limita  in  alcun  modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla
normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione.
  3.    L'operatore   e'   responsabile   della   manutenzione,   del
monitoraggio,  del  controllo  e  delle  misure correttive nella fase
successiva  alla  chiusura  per  tutto  il  tempo ritenuto necessario
dall'autorita'  competente  in  base  alla  natura  e alla durata del
rischio   e   sino  all'esito  positivo  di  un'ispezione  finale  da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente.
  4.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma 2  prevede,  al  fine  di
soddisfare   le   pertinenti   esigenze  ambientali  stabilite  dalla
normativa   vigente,   in   particolare  quelle  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  152  del  2006, parte terza, sezione II, che dopo la
chiusura  di  una  struttura  di  deposito  dei rifiuti di estrazione
l'operatore  controlli,  fra  l'altro,  in particolare, la stabilita'
fisico-chimica  della  struttura  di  deposito e riduca al minimo gli
effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee
e di superficie, garantendo che:
    a) tutte  le  singole  strutture  siano  monitorate  e conservate
tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
    b) i  canali  di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e
non siano ostruiti.
  5.  Dopo  la  chiusura  di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione   l'operatore   notifica,   senza  ritardo,  all'autorita'
competente  e,  per  i  fini  di  cui  all'articolo 18,  comma 2,  al
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita'
della  struttura  di  deposito  dei rifiuti di estrazione e qualsiasi
effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni
di  controllo  e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in
atto  il  piano  di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a
qualsiasi  altra  istruzione  dell'autorita'  competente sulle misure
correttive  da  adottare.  L'operatore  e' tenuto a sostenere i costi
delle misure da intraprendere.
  6.    Alla    frequenza    stabilita    dall'autorita'   competente
nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base
ai  dati  aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima
autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente  competente,  al  fine  di dimostrare la conformita'
alle  condizioni  dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze
sul  comportamento  dei  rifiuti  di  estrazione e della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione.

        
      
                              Art. 13.
Prevenzione   del   deterioramento   dello   stato   delle   acque  e
            dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

  1.  Le  Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente
competenti  verificano  che  l'operatore  abbia  adottato  le  misure
necessarie   per  rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di
ambiente,  in particolare per prevenire il deterioramento dello stato
attuale  delle  acque,  in  conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo  n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al
fine di:
    a) valutare  la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti
di  estrazione  depositati,  sia  nel corso della fase operativa, sia
dopo   la  chiusura  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;
    b) impedire  o  ridurre al minimo la produzione di percolato e la
contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da
parte dei rifiuti di estrazione;
    c) raccogliere  e  trattare  le  acque e il percolato contaminati
dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli
conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.
  2.  Le  Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente
competenti  si  assicurano  che  l'operatore abbia adottato le misure
necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.
  3.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  estrazione  in forma solida,
liquida  o  fangosa,  nei  corpi  idrici  recettori diversi da quelli
costruiti   allo  scopo  di  smaltire  i  rifiuti  di  estrazione  e'
subordinato  al  rispetto  delle  pertinenti disposizioni del decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.
  4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui
di  produzione  per  la  ripiena  di  vuoti  e di volumetrie prodotte
dall'attivita'  estrattiva  superficiale  o sotterranea, che potranno
essere  inondati  dopo  la  chiusura, adotta le misure necessarie per
evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque
e l'inquinamento del suolo.
  5.  L'operatore  fornisce  all'autorita'  competente  e all'Agenzia
regionale  di  protezione  ambientale  territorialmente competente le
informazioni  necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi
di  legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152
del 2006, parte terza, sezione II.
  6.  Nel  caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza
di   cianuro,   l'operatore  garantisce  che  il  tenore  di  cianuro
dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto
al  livello  piu'  basso  possibile  utilizzando le migliori tecniche
disponibili.  In  ogni  caso, l'operatore garantisce che il tenore di
cianuro  dissociabile  con un acido debole nel punto di scarico degli
sterili  dall'impianto  di  lavorazione al bacino di decantazione non
superi:
    a) nelle  strutture  di  deposito dei rifiuti di estrazione a cui
sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia'
in funzione il 1° maggio 2008:
      1)  50  ppm  a  partire  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto;
      2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;
      3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;
    b) 10  ppm  nelle  strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
  7.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente l'operatore dimostra,
attraverso   una   valutazione  dei  rischi  che  tenga  conto  delle
condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui
al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.

        
      
                              Art. 14.
                        Garanzie finanziarie

  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo 7  e'  subordinata alla
prestazione  all'autorita'  competente  da  parte  dell'operatore  di
adeguate  garanzie  finanziarie,  a  favore  di  detta autorita', per
l'attivazione  e  la  gestione  operativa del deposito dei rifiuti di
estrazione  e  per la gestione successiva alla chiusura del deposito,
costituite   secondo  quanto  previsto  dall'articolo 1  della  legge
10 giugno 1982, n. 348, affinche':
    a) vengano     assolti     tutti     gli    obblighi    derivanti
dall'autorizzazione   rilasciata   ai  sensi  del  presente  decreto,
comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
    b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per
il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura
di deposito dei rifiuti di estrazione.
  2.  La  garanzia  per  l'attivazione  e  la  gestione operativa del
deposito   dei  rifiuti  di  estrazione,  comprese  le  procedure  di
chiusura,   assicura   l'adempimento   delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  3.  La  garanzia  per  la  gestione  successiva  alla  chiusura del
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  assicura  che le procedure di
gestione   post-operativa  di  cui  all'articolo 12,  comma 3,  siano
eseguite  ed e' commisurata alla durata ed al costo complessivo della
gestione post-operativa stessa.
  4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' calcolato:
    a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione, tenuto conto, in particolare,
della  categoria  cui  appartiene la struttura, delle caratteristiche
dei  rifiuti  di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino
del  terreno  che abbia subito un impatto e della destinazione futura
del terreno stesso dopo il ripristino;
    b) tenendo  conto  che  le  opere di ripristino necessarie devono
essere  eseguite  da  soggetti  autorizzati,  terzi,  indipendenti  e
qualificati a svolgere le specifiche attivita' di ripristino.
  5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' periodicamente
adeguato,  in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di
cui  all'articolo 17, in base alle opere di ripristino necessarie per
il  terreno  che  abbia subito un impatto dalla struttura di deposito
dei  rifiuti,  come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  6.  L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornato in
caso  di  modifiche  sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di
estrazione   di   cui   all'articolo 5,   e   comunque,   al  rinnovo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  7.   Le   garanzie   di   cui  ai  commi 2  e  3  sono  trattenute,
rispettivamente,  fino  alla  certificazione, da parte dell'autorita'
competente,   della   chiusura   della  gestione  operativa,  di  cui
all'articolo 12,   comma 2,   e  fino  alla  conclusione,  con  esito
positivo,  delle  operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura,
risultante dall'ispezione finale di cui all'articolo 12, comma 3.

        
      
                              Art. 15.
             Responsabilita' civile in campo ambientale

  1. All'allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il punto 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 12-bis. La
gestione   dei   rifiuti  di  estrazione  ai  sensi  della  direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.».

        
      
                              Art. 16.
                      Effetti transfrontalieri

  1.  Qualora  il  funzionamento  di  una  struttura  di deposito dei
rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi
rilevanti  per  l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in
un  altro  Stato  membro,  o  su  richiesta di uno Stato membro della
Comunita'  europea  che  puo'  subirne  le  conseguenze,  l'autorita'
competente   trasmette,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,  la
richiesta  di autorizzazione di cui all'articolo 7 al Ministero degli
affari   esteri,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il
Ministero  degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato
membro  interessato  affinche' provveda a metterla a disposizione del
pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie
nell'ambito  dei  rapporti  bilaterali tra i due Stati membri su base
reciproca e paritaria.
  2.   L'autorita'   competente  si  pronuncia  sulla  richiesta  .di
autorizzazione  non  prima  che  sia  decorso  il termine di sessanta
giorni  dalla  trasmissione  della  documentazione  di cui al comma 1
all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali
osservazioni del pubblico interessato di tale Stato.
  3. In  caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei
rifiuti  di  estrazione  di  cui al comma 1, l'operatore trasmette le
informazioni  di  cui  all'articolo 6,  comma 14,  anche al Ministero
degli  affari  esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare.  Il Ministero degli affari esteri trasmette
agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire
a  ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana
e  per  valutare  e  ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale
effettivo o potenziale.

        
      
                              Art. 17.
                 Controlli dell'autorita' competente

  1.  L'autorita'  competente  effettua  ispezioni nelle strutture di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  di  cui all'articolo 7, prima
dell'avvio  delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo
le  esigenze  e,  comunque,  con  cadenza  almeno  annuale al fine di
garantire    che    siano    conformi    alle   condizioni   previste
dall'autorizzazione   e,   per   le  strutture  di  deposito  di  cui
all'articolo 6,  comma 1,  che  i sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione  applicati  nella  struttura  di  deposito  siano adeguati a
prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze
di  eventuali  incidenti  rilevanti  all'interno  e all'esterno della
struttura.
  2.  I  registri  di  cui  all'articolo 11 sono messi a disposizione
dell'autorita' competente per l'ispezione.

        
      
                              Art. 18.
             Obbligo di comunicazione delle informazioni

  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  trasmette  alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011
e,  successivamente,  ogni  tre  anni,  entro  il  30  settembre, una
relazione  sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio
precedente,  sulla  base del formato adottato in sede comunitaria. La
prima relazione riguarda il triennio 2008-2010.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  trasmette  alla  Commissione  europea,  con cadenza annuale, le
informazioni   sugli  eventi  comunicati  dagli  operatori  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma 6,  e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo
quanto  previsto  dal  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
rende  disponibili  tali  informazioni al pubblico interessato che le
richieda.

        
      
                              Art. 19.
                              Sanzioni

  1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione  in  assenza  dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'
punito  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda  da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena   dell'arresto   da   uno   a   tre   anni   e  dell'ammenda  da
cinquemiladuecento  euro  a  cinquantaduemila euro se la struttura di
deposito  e'  classificabile  come  appartenente  alla categoria A ai
sensi  dell'articolo 9.  Alla  sentenza  di  condanna o alla sentenza
emessa  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura
di  deposito  abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe
al  reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
  2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione  senza  l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni
contenute  o  richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'
punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.

        
      
                              Art. 20.
Inventario  delle  strutture  di  deposito  dei rifiuti di estrazione
                               chiuse

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
definite,  tenendo  conto delle metodologie eventualmente elaborate a
livello  comunitario  e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito
APAT,   le  modalita'  per  la  realizzazione  dell'inventario  delle
strutture  di  deposito  dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le
strutture   abbandonate,   che  hanno  gravi  ripercussioni  negative
sull'ambiente  o  che, a breve o medio termine, possono rappresentare
una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.
  2.  Ciascuna  autorita'  competente di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  gg),  compila,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  l'inventario  delle  strutture  di  deposito  dei
rifiuti   di  estrazione  chiuse  o  abbandonate  che  insistono  nel
territorio  di  competenza  e  comunica tali informazioni, secondo le
modalita'  da  stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT,
che  provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un
unico  inventario  nazionale.  L'inventario  nazionale  e' realizzato
entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno.
  3.  L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al
pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.

        
      
                              Art. 21.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  strutture  di  deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia
stata  rilasciata  un'autorizzazione  o che siano gia' in funzione al
1° maggio  2008  si conformano alle disposizioni del presente decreto
entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 6,  comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo
il   calendario   ivi   previsto,   e   delle   disposizioni  di  cui
all'articolo 14, alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  non  si  applicano alle
strutture  di  deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al 1° maggio
2008.
  3.  Le  disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a
16,  7,  8,  12,  comma 1,  e  14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, per la parte
riferita  al comma 2, non si applicano alle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione che:
    a) hanno  smesso  di  accettare  rifiuti  di estrazione prima del
1° maggio 2006;
    b) alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto stanno
completando  le  procedure  di  chiusura nel rispetto della normativa
previgente  e  delle  eventuali  prescrizioni  dettate dall'autorita'
competente;
    c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.
  4.  Le  autorita' competenti notificano, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i casi di cui al
comma 3  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede ad informare la Commissione europea.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'autorita'  competente  verifica  che nelle strutture di deposito di
cui  ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti
in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1.

        
      
                              Art. 22.
                       Modifica degli allegati

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,
si  provvede  al  recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati,  al  fine  di  dare  attuazione  a  successive disposizioni
comunitarie.   Ogniqualvolta  tali  disposizioni  tecniche  prevedano
poteri  discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e'
adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.

        
      
                              Art. 23.
                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
  2.  I  soggetti  pubblici  competenti provvedono all'attuazione del
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
  3.  Gli  oneri  derivanti  dalle  attivita' di cui agli articoli 7,
commi 1,  4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono
posti a carico dei destinatari di dette attivita', mediante tariffe e
modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio,  con  disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate
almeno  ogni  due  anni.  Qualora  le predette attivita' siano svolte
dalle  sezioni  idrocarburi  dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi  e  la  geotermia  (UNMIG),  le tariffe e le modalita' di
versamento  sono  stabilite,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi, Presidente
                              del Consiglio dei Ministri
                              Ronchi, Ministro per le
                              politiche europee
                              Prestigiacomo, Ministro
                              dell'ambiente e della tutela
                              del territorio e del mare
                              Scajola, Ministro dello
                              sviluppo economico
                              Frattini, Ministro degli
                              affari esteri
                              Alfano, Ministro della
                              giustizia
                              Tremonti, Ministro del-
                              l'economia e delle finanze
                              Maroni, Ministro del-l'interno
                              Sacconi, Ministro del lavoro,
                              della salute e delle politiche
                              \sociali
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
      
Allegato I
(articolo 5, comma 3, lettera a)

             Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione

  I  rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito
devono  essere  caratterizzati  in  modo  da  garantire la stabilita'
fisicochimica  a  lungo  termine  della  struttura di deposito che li
accoglie  e  prevenire  il  verificarsi  di  incidenti  rilevanti. La
caratterizzazione  comprende,  se  opportuno e in base alla categoria
della  struttura  di  deposito  dei rifiuti di estrazione, i seguenti
elementi:
    1)  descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste
dei  rifiuti  di  estrazione da depositare a breve e a lungo termine,
con  particolare  riferimento  alla  loro  stabilita' alle condizioni
atmosferiche/meteorologiche  di  superficie, tenuto conto del tipo di
minerale  o  di  minerali  estratti  e  della  natura dello strato di
copertura  e/o  dei  minerali  di ganga che saranno rimossi nel corso
delle operazioni estrattive;
    2)  classificazione dei rifiuti di estrazione ai sensi della voce
pertinente della decisione 2000/532/CE, con particolare riguardo alle
caratteristiche di pericolosita';
    3)   descrizione   delle  sostanze  chimiche  da  utilizzare  nel
trattamento delle risorse minerali e relativa stabilita';
    4) descrizione del metodo di deposito;
    5) sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.

        
      
Allegato II
(articolo 5, comma 3, lettera c))

Criteri  per  la  classificazione  delle  strutture  di  deposito dei
                        rifiuti di estrazione

  Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' classificata
nella categoria A se:
    1)  il  guasto  o  cattivo  funzionamento,  quale il crollo di un
cumulo  o  di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla
base  della  valutazione  dei  rischi  alla  luce di fattori quali la
dimensione  presente  o  futura,  l'ubicazione e l'impatto ambientale
della struttura, oppure
    2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai
sensi  del  decreto  legislativo  4 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, oltre un determinato limite, oppure
    3)  contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai
sensi  delle  direttive  67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato
limite.

        
      
Allegato III
(articolo 6, comma 3)

Politica  di  prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da
                 comunicare al pubblico interessato

                             Parte Prima

          Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

  La  politica  di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema
di    gestione   della   sicurezza   dell'operatore   devono   essere
proporzionali  ai  rischi  di incidenti rilevanti che la struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  presenta.  Ai fini della loro
attuazione, e' necessario tener conto dei seguenti elementi:
    1)  la  politica  di  prevenzione  degli incidenti rilevanti deve
includere  tutti  gli  obiettivi  e  i  principi  generali  di azione
dell'operatore  in  merito  al  controllo  dei  rischi  di  incidenti
rilevanti;
    2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte
del   sistema   generale   di   gestione  comprendente  la  struttura
organizzativa,  le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le
risorse  per determinare e applicare la politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti;
    3)  nell'ambito  del  sistema  di gestione della sicurezza devono
essere trattati i seguenti aspetti:
      a) organizzazione  e  personale:  ruolo  e  responsabilita' del
personale  coinvolto  nella  gestione dei principali rischi a tutti i
livelli   dell'organizzazione;   individuazione   delle  esigenze  di
formazione  del personale interessato e fornitura di tale formazione;
coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
      b) individuazione  e valutazione dei rischi rilevanti: adozione
e   applicazione   di   procedure   che   consentano  di  individuare
sistematicamente  i  principali  rischi  connessi  con  le operazioni
normali e anomale e valutazione della probabilita' che si producano e
della loro gravita';
      c) controllo  operativo: adozione e applicazione di procedure e
istruzioni  per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa
la  manutenzione  dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli
arresti temporanei;
      d) gestione   delle   modifiche:  adozione  e  applicazione  di
procedure  per  pianificare  le modifiche o la progettazione di nuove
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;
      e) pianificazione  delle  emergenze: adozione e applicazione di
procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi
sistematica  e  per  preparare,  sperimentare  e  rivedere i piani di
emergenza per affrontare tali emergenze;
      f) monitoraggio  delle  prestazioni: adozione e applicazione di
procedure  per  la  valutazione continua del rispetto degli obiettivi
fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal
sistema   di  gestione  della  sicurezza  dell'operatore,  nonche'  i
meccanismi  di  indagine  e  intervento correttivo in caso di mancato
rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema
utilizzato  dall'operatore  per  riferire  su  incidenti  rilevanti o
sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure
di  protezione,  le  indagini  svolte  in proposito e il seguito dato
all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;
      g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la
valutazione  periodica  e  sistematica  della politica di prevenzione
degli  incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di
gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della
politica  e  del sistema di sicurezza, nonche' aggiornamento da parte
della direzione.
                            Parte Seconda

         Informazioni da comunicare al pubblico interessato

  1.  Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione.
  2.  Identificazione  della  persona che fornisce le informazioni in
base alla posizione che occupa.
  3.  Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione
e'  assoggettata  alle  norme  e/o  disposizioni  amministrative  che
attuano  il  presente  decreto  ed  eventualmente  del  fatto  che le
informazioni  attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, comma 2,
sono state trasmesse all'autorita' competente.
  4.  Spiegazione,  in  termini  chiari  e  semplici,  della  o delle
attivita' svolta/e nel sito.
  5.  Nomi  comuni  o  generici o classificazione generale di rischio
delle  sostanze  e dei preparati trattati nella struttura di deposito
dei  rifiuti  di  estrazione  e dei rifiuti che potrebbero causare un
incidente    rilevante,    con    l'indicazione    delle   principali
caratteristiche pericolose.
  6. Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti,
compresi  i  potenziali  effetti  sulla  popolazione  e sull'ambiente
circostanti.
  7.  Informazioni adeguate sulle modalita' di allerta e informazione
della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso
di incidente rilevante.
  8.   Informazioni   adeguate   sulle   azioni  che  la  popolazione
interessata  deve  intraprendere  e  sul comportamento da adottare in
caso di incidente rilevante.
  9.  Conferma  del  fatto  che  l'operatore  e'  tenuto  a  prendere
provvedimenti  adeguati  sul  sito,  in  particolare  contatto  con i
servizi  di  emergenza,  per  affrontare  gli  incidenti  rilevanti e
minimizzarne gli effetti.
  10.  Riferimento  al  piano  di  emergenza  esterno  elaborato  per
affrontare  eventuali  ripercussioni  dell'incidente  al di fuori del
sito;  tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le
istruzioni  o  le  richieste  dei  servizi  di  emergenza  al momento
dell'incidente.
  11.  Informazioni  dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre
informazioni,  fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza
stabilite dalla normativa nazionale.




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