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II decreto correttivo Testo Unico Ambientale

Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24 - Suppl. Ordinario n.24

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori   disposizioni   correttive   ed  integrative  del  decreto
legislativo   3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in  materia
ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare
l'articolo 1,   comma 6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
  Vista  la  relazione  motivata  presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi delle competenti Commissioni della
Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  e del Ministro per le politiche europee, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  per  gli  affari regionali e le autonomie
locali,  dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle   finanze,   dello  sviluppo  economico,  della  salute,  delle
infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e
forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile
                            2006, n. 152
  1.  La  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
assume  la  seguente  denominazione:  «Disposizioni comuni e principi
generali».
  2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
                             Art. 3-bis.
          Principi sulla produzione del diritto ambientale
  l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono  i  principi  generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati  in  attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1   e   3  della  Costituzione  e  nel  rispetto  del  Trattato
dell'Unione europea.
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
  3.  I  principi  ambientali  possono  essere modificati o eliminati
soltanto  mediante  espressa  previsione  di  successive  leggi della
Repubblica   italiana,  purche'  sia  comunque  sempre  garantito  il
corretto recepimento del diritto europeo.

                             Art. 3-ter.
                  Principio dell'azione ambientale
  1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli  ecosistemi  naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio   «chi  inquina  paga»  che,  ai  sensi  dell'articolo 174,
comma 2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica
della comunita' in materia ambientale.

                           Art. 3-quater.
                Principio dello sviluppo sostenibile
  1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente  rilevante  ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.

                          Art. 3-quinquies.
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
  1.  I  principi  desumibili  dalle  norme  del  decreto legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.

                           Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo
  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, chiunque, senza
essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
  3.  La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

                            PARTE SECONDA
Procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica (Vas), per la
valutazione  dell'impatto  ambientale  (via)  e  per l'autorizzazione
                     integrata ambientale (Ippc)

                              Titolo I
PRINCIPI  GENERALI  PER  LE  PROCEDURE  DI  VIA,  DI  VAS  E  PER  LA
VALUTAZIONE   D'INCIDENZA  E  L'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE
                               (AIA).

                               Art. 4.
                              Finalita'
  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed
attuazione:
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b) della  direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003.
  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e
coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.   59,   in   materia   di   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento,  come  parzialmente  modificato  da questo decreto
legislativo.
  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei
vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata
degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e
programmazione.
  4. In tale ambito:
    a) la  valutazione  ambientale  di  piani e programmi che possono
avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di
garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
    b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,
descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
    1) l'uomo, la fauna e la flora;
    2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
    4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

                               Art. 5.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi,  nel seguito
valutazione  ambientale  strategica,  di seguito VAS: il processo che
comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di
assoggettabilita',   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo
svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del
programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni,
l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio;
    b) valutazione  ambientale  dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il processo che comprende,
secondo  le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del
presente    decreto,    lo    svolgimento    di   una   verifica   di
assoggettabilita',   la   definizione   dei  contenuti  dello  studio
d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del  progetto,  dello  studio  e  degli  esiti  delle  consultazioni,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
    c) impatto     ambientale:    l'alterazione    qualitativa    e/o
quantitativa,  diretta  ed  indiretta,  a  breve  e  a lungo termine,
permanente  e  temporanea,  singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici,  naturalistici,  chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici,  culturali,  agricoli  ed  economici,  in conseguenza
dell'attuazione  sul  territorio  di  piani o programmi o di progetti
nelle  diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,
nonche' di eventuali malfunzionamenti;
    d) patrimonio  culturale: l'insieme costituito dai beni culturali
e   dai   beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto  di  cui
all'articolo 2,  comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
    e) piani  e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
      1)  che  sono  elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello
nazionale,  regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per
essere  approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa
o negoziale e
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
    f) rapporto  ambientale:  il  documento del piano o del programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
    g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo 93  del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  nel  caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto
che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente
ai fini della valutazione ambientale;
    h) progetto  definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo 93  del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello   informativo  e  di  dettaglio  equivalente  ai  fini  della
valutazione ambientale;
    i) studio   di  impatto  ambientale:  elaborato  che  integra  il
progetto  definitivo,  redatto  in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 22;
    l)  modifica:  la  variazione  di  un piano, programma o progetto
approvato,  comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche   o   del   loro   funzionamento,   ovvero   un  loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
    l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma
o  progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni
delle  loro  caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento,  che  possano  produrre effetti negativi significativi
sull'ambiente;
    m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo
di  valutare,  ove  previsto,  se piani, programmi o progetti possono
avere   un   impatto  significativo  sull'ambiente  e  devono  essere
sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le disposizioni del
presente decreto;
    n) provvedimento  di  verifica:  il  provvedimento obbligatorio e
vincolante  dell'autorita'  competente  che  conclude  la verifica di
assoggettabilita';
    o) provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale:  il
provvedimento  dell'autorita'  competente  che  conclude  la  fase di
valutazione  del  processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante  che  sostituisce  o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i pareri, i nulla osta e gli
assensi  comunque  denominati  in  materia ambientale e di patrimonio
culturale;
    o-bis)  autorizzazione  integrata  ambientale:  il  provvedimento
previsto  dagli  articoli 5  e  7  e seguenti del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59»;
    p) autorita'  competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione   del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita',
l'elaborazione  del parere motivato, nel caso di valutazione di piani
e  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti;
    q) autorita'  procedente: la pubblica amministrazione che elabora
il  piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia   un   diverso   soggetto   pubblico   o   privato,  la  pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
    r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato che elabora il
piano,  programma  o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
    s) soggetti   competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  che,  per le loro specifiche
competenze  o  responsabilita'  in  campo  ambientale, possono essere
interessate  agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione dei
piani, programmi o progetti;
    t) consultazione:   l'insieme   delle  forme  di  informazione  e
partecipazione,  anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e
del  pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
    u) pubblico:  una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi  della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
    v) pubblico  interessato:  il  pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale  vigente,  nonche'  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

                               Art. 6.
                      Oggetto della disciplina
  1.  La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca,  energetico,  industriale,  dei  trasporti, della gestione dei
rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione  territoriale  o  della  destinazione dei suoli, e che
definiscono    il   quadro   di   riferimento   per   l'approvazione,
l'autorizzazione,    l'area   di   localizzazione   o   comunque   la
realizzazione  dei  progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
    b) per  i  quali,  in  considerazione dei possibili impatti sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale  per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e quelli
classificati  come  siti  di importanza comunitaria per la protezione
degli  habitat  naturali  e  della  flora e della fauna selvatica, si
ritiene    necessaria    una   valutazione   d'incidenza   ai   sensi
dell'articolo 5   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
  3.  Per  i  piani  e  i programmi di cui al comma 2 che determinano
l'uso  di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente valuti che possano avere
impatti  significativi  sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12.
  3-bis.  L'autorita'  competente  valuta, secondo le disposizioni di
cui  all'articolo 12,  se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui  al  paragrafo 2,  che  definiscono  il quadro di riferimento per
l'autorizzazione  dei  progetti,  possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
  4.  Sono  comunque  esclusi  dal campo di applicazione del presente
decreto:
    a) i  piani  e  i  programmi  destinati esclusivamente a scopi di
difesa  nazionale  caratterizzati  da  somma  urgenza  o  coperti dal
segreto di Stato;
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
    c) i   piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica.
  5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale, riguarda i progetti che
possono  avere  impatti  significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
  6.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 7,  viene  effettuata
altresi' una valutazione per:
    a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
    b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente  decreto,
relativi  ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,
anche  parzialmente,  all'interno  di  aree  naturali  protette  come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
    a) i    progetti    elencati   nell'allegato   II   che   servono
esclusivamente  o  essenzialmente  per  lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    b) le  modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II;
    c) i progetti elencati nell'allegato IV;
    qualora   in   base   alle  disposizioni  di  cui  al  successivo
articolo 20  si  ritenga  che  possano  avere  impatti  significativi
sull'ambiente.
  8.  Per  i  progetti  di  cui  agli  allegati  III  e IV, ricadenti
all'interno  di  aree  naturali protette, le soglie dimensionali, ove
previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire,    per    determinate    tipologie   progettuali   o   aree
predeterminate,  sulla  base degli elementi indicati nell'allegato V,
un  incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento
delle  soglie  di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di
cui  all'allegato  IV,  qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali
o  in  particolari  situazioni  ambientali e territoriali, sulla base
degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o  condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
  10.  L'autorita'  competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti  relativi  ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo  di  difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo
di  applicazione  del  decreto,  se cio' possa pregiudicare gli scopi
della  difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale
del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  11.  Sono  esclusi  in tutto in parte dal campo di applicazione del
presente  decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza,   ai  sensi  dell'articolo 5,  commi 2  e  5  della  legge
24 febbraio   1992,   n.   225,   al   solo  scopo  di  salvaguardare
l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da
un  pericolo  imminente  o  a  seguito  di  calamita'.  In  tale caso
l'autorita'    competente,    sulla    base    della   documentazione
immediatamente   trasmessa   dalle   autorita'  che  dispongono  tali
interventi:
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
    b) mette  a  disposizione  del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni  relative  alla  decisione di esenzione e le ragioni per
cui e' stata concessa;
    c) informa   la   Commissione   europea,   tramite  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare nel caso di
interventi  di  competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione,  delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.

                               Art. 7.
                             Competenze
  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
  2.  Sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la  cui  approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.
  3.  Sono  sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti di cui
all'allegato II al presente decreto .
  4.  Sono  sottoposti  a  VIA  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali,  i  progetti  di  cui  agli  allegati III e IV al presente
decreto.
  5.   In   sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il
provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi
di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che
collabora alla relativa attivita' istruttoria.
  6.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione  con  compiti  di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale  individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle province autonome.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
    b) i   criteri   specifici   per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale;
    c) eventuali  ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel
presente  decreto,  per  l'individuazione  dei  piani  e  programmi o
progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo
svolgimento della consultazione;
    d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  province
autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,  in  coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
informano,  ogni  dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.

                               Art. 8.
                       Norme di organizzazione
  1.  La  Commissione  tecnica  di  verifica dell'impatto ambientale,
istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio  2007,  n.  90, assicura al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per
l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.
  2.  Nel  caso  di  progetti  per  i quali la valutazione di impatto
ambientale   spetta   allo   Stato,  e  che  ricadano  nel  campo  di
applicazione   di   cui   all'allegato   V  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n.  59,  il  supporto  tecnico-scientifico  viene
assicurato  in  coordinamento  con  la  Commissione  istruttoria  per
l'autorizzazione  ambientale  integrata ora prevista dall'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  3.  I  componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio   dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per un
triennio.
  4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni
pubbliche  sono  posti,  a seconda dei casi, in posizione di comando,
distacco,  fuori  ruolo  o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti.  Nel  caso  prestino  la  propria  prestazione  a  tempo
parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione
di  tempo  definito.  In  seguito  al  collocamento  fuori ruolo o in
aspettativa  del  personale,  le  Amministrazioni  pubbliche  rendono
indisponibile il posto liberato.

                               Art. 9.
                     Norme procedurali generali
  1.  Le  modalita'  di partecipazione previste dal presente decreto,
soddisfano  i  requisiti  di  cui agli articoli da 7 a 10 della legge
7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
  2.  L'autorita'  competente,  ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato  dagli  articoli che  seguono,  una o piu' conferenze di
servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
  3.  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico,   nell'ambito  delle  procedure  di  seguito  disciplinate,
l'autorita'   competente   puo'   concludere   con  il  proponente  o
l'autorita'   procedente   e   le   altre  amministrazioni  pubbliche
interessate  accordi  per disciplinare lo svolgimento delle attivita'
di  interesse  comune  ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente  presentare all'autorita' competente motivata richiesta di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo   studio   preliminare  ambientale  o  allo  studio  di  impatto
ambientale.   L'autorita'   competente,  verificate  le  ragioni  del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse  alla  riservatezza  con l'interesse pubblico all'accesso
alle  informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia.

                              Art. 10.
  Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
  1.  Il  provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione  integrata  ambientale per i progetti per i quali
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione  dell'allegato  V  del  decreto  legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e  gli elaborati
progettuali  contengono,  a tale fine, anche le informazioni previste
ai   commi 1  e  2  dell'articolo 5  e  il  provvedimento  finale  le
condizioni  e  le  misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8
del medesimo decreto n. 59 del 2005.
  2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti
per   i  quali  la  valutazione  d'impatto  ambientale  sia  di  loro
attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I
del  decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio
di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento  di  VIA.  E'  in  ogni caso assicurata l'unicita' della
consultazione  del  pubblico  per  le  due  procedure. Se l'autorita'
competente  in  materia  di  VIA  coincide  con  quella competente al
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale, le disposizioni
regionali   e  delle  province  autonome  possono  prevedere  che  il
provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche
di  quella  autorizzazione.  In  questo  caso,  lo  studio di impatto
ambientale   e   gli   elaborati   progettuali  contengono  anche  le
informazioni   previste   ai   commi 1   e  2  dell'articolo 5  e  il
provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste
dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
  3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di valutazione
d'incidenza  di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine,  il  rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo
studio   di   impatto  ambientale  contengono  gli  elementi  di  cui
all'allegato  G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita'  competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie  della  valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli
esiti  della  valutazione  di incidenza. Le modalita' di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
  4.  La  verifica  di  assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
  5.  Nella  redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale di cui
all'articolo 22,  relativo  a  progetti previsti da piani o programmi
gia'  sottoposti  a valutazione ambientale, possono essere utilizzate
le  informazioni  e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel
corso   della   redazione  dei  progetti  e  nella  fase  della  loro
valutazione,  sono  tenute  in  considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.

                              Titolo II
                LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

                              Art. 11.
                      Modalita' di svolgimento
  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma   e   comprende,   secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 12 a 18:
    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d) la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a) esprime   il   proprio   parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b) collabora  con  l'autorita'  proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;
    c) esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica,  dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
  3.   La   fase   di  valutazione  e'  effettuata  durante  la  fase
preparatoria  del  piano  o  del  programma ed anteriormente alla sua
approvazione  o  all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa
e'   preordinata   a   garantire   che   gli   impatti  significativi
sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di detti piani e programmi
siano  presi  in  considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione .
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

                              Art. 12.
                    Verifica di assoggettabilita'
  1.  Nel  caso  di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,
l'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'  competente,  su
supporto   cartaceo   ed   informatico,   un   rapporto   preliminare
comprendente  una descrizione del piano o programma e le informazioni
e   i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti  significativi
sull'ambiente   dell'attuazione   del   piano  o  programma,  facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
  2.   L'autorita'   competente  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare  e  trasmette loro il documento preliminare per acquisirne
il  parere.  Il  parere  e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
  3.  Salvo  quanto diversamente concordato dall'autorita' competente
con  l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi  di  cui  all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle  osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
  4.  L'autorita'  competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto   dei   contributi   pervenuti,   entro  novanta  giorni  dalla
trasmissione  di  cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando  o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di  cui  agli  articoli da  13  a  18  e,  se  del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
  5.  Il  risultato  della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.

                              Art. 13.
                  Redazione del rapporto ambientale
  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude entro novanta giorni.
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati,   se   pertinenti,  approfondimenti  gia'  effettuati  ed
informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma 1,   decorrono   i   tempi   dell'esame   istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.

                              Art. 14.
                            Consultazione
  1.  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 13,
comma 5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie  osservazioni,  anche  fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
  4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte
ai  sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi,
sono  coordinate  al  fine  di  evitare duplicazioni con le norme del
presente decreto.

                              Art. 15.
Valutazione  del  rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
                            consultazione
  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi  dell'articolo 14 ed
esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni
a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
  2.   L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
competente,  provvede,  ove  necessario,  alla  revisione del piano o
programma   alla  luce  del  parere  motivato  espresso  prima  della
presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

                              Art. 16.
                              Decisione
  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  e'  trasmesso  all'organo  competente  all'adozione o
approvazione del piano o programma.

                              Art. 17.
                    Informazione sulla decisione
  1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino  Ufficiale  della Regione con l'indicazione della sede ove
si  possa  prendere visione del piano o programma adottato e di tutta
la   documentazione   oggetto  dell'istruttoria.  Sono  inoltre  rese
pubbliche,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti web della
autorita' interessate:
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,  nonche'  le  ragioni  per le quali e' stato scelto il
piano  o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate;
    c) le   misure   adottate   in  merito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 18.

                              Art. 18.
                            Monitoraggio
  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive.  Il  monitoraggio  e'  effettuato avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali.
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.

                             Titolo III
                 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

                               Art. 19
.
                      Modalita' di svolgimento
  1.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
    b) la   definizione   dei   contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale;
    c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
    d) lo svolgimento di consultazioni;
    f) la  valutazione  dello  studio  ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
    g) la decisione;
    h) l'informazione sulla decisione;
    i) il monitoraggio.
  2.  Per  i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa  positivamente  la  procedura  di  VAS,  il  giudizio di VIA
negativo  ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto
della VAS e' adeguatamente motivato.

                              Art. 20.
                    Verifica di assoggettabilita'
  1.  Il  proponente  trasmette  all'autorita' competente il progetto
preliminare,  lo  studio  preliminare  ambientale  e  una  loro copia
conforme  in  formato  elettronico  su  idoneo  supporto  nel caso di
progetti:
    a) elencati   nell'allegato   II  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il  collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che
comportino  effetti  negativi  apprezzabili  per  l'ambiente, nonche'
quelli  di  cui  all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle
Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi
del presente articolo.
  2.  Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti  di  competenza  statale,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione  per  i  progetti  di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio   dei  comuni  interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il
proponente,  l'oggetto  e la localizzazione prevista per il progetto,
il  luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed  i  tempi  entro  i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni  caso  copia  integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove  il  progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale  la  documentazione  e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati   del   progetto   preliminare   e  lo  studio  preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
  4.  L'autorita'  competente  nei  successivi quarantacinque giorni,
sulla  base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e  tenuto  conto  dei  risultati  della consultazione, verifica se il
progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Entro  la  scadenza  del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi.
  5.  Se  il  progetto  non ha impatti ambientali significativi o non
costituisce   modifica   sostanziale,  l'autorita'  compente  dispone
l'esclusione  dalla  procedura  di  valutazione  ambientale e, se del
caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
  6.  Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce
modifica  sostanziale  si applicano le disposizioni degli articoli da
21 a 28.
  7.  Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
    a) un  sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
    b) con  la  pubblicazione  integrale  sul sito web dell'autorita'
competente.

                              Art. 21.
    Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  1.  Sulla  base  del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale   e  di  una  relazione  che,  sulla  base  degli  impatti
ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello
studio  di  impatto  ambientale,  il  proponente  ha  la  facolta' di
richiedere  una  fase di consultazione con l'autorita' competente e i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al fine di definire la
portata  delle  informazioni  da  includere,  il  relativo livello di
dettaglio  e le metodologie da adottare. La documentazione presentata
dal   proponente,  della  quale  e'  fornita  una  copia  in  formato
elettronico,   include   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
  2.  L'autorita'  competente  apre  una fase di consultazione con il
proponente e in quella sede:
    a) si  pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale;
    b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l'alternativa
zero;
    c) sulla  base  della documentazione disponibile, verifica, anche
con   riferimento   alla   localizzazione   prevista   dal  progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
    d) in   carenza  di  tali  elementi,  indica  le  condizioni  per
ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto  definitivo,  i
necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione
del successivo procedimento.
  3.  Le  informazioni richieste tengono conto della possibilita' per
il  proponente  di  raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
  4.  La  fase  di consultazione si conclude entro sessanta giorni e,
allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

                              Art. 22.
                    Studio di impatto ambientale
  1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti
gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i
costi associati sono a carico del proponente il progetto.
  2.  Lo  studio  di  impatto  ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni  di  cui  all'allegato  VII  del  presente  decreto e nel
rispetto  degli  esiti  della  fase  di consultazione definizione dei
contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
  3.  Lo  studio  di  impatto  ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
    a) una  descrizione  del  progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
    b) una  descrizione  delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
    c) i  dati  necessari  per  individuare  e  valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame  dal  proponente,  ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
    e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
  4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e  degli  altri  elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione,  il  proponente  ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni  disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  5.  Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una
sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso
inclusi   elaborati   grafici.   La   documentazione   dovra'  essere
predisposta  al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico ed un'agevole riproduzione.

                              Art. 23.
                     Presentazione dell'istanza
  1.  L'istanza  e'  presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita'   competente.   Ad   essa  sono  allegati  il  progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia  dell'avviso  a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e
2.   Dalla   data   della   presentazione  decorrono  i  termini  per
l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese,  concessioni,  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e  dell'esercizio  dell'opera  o  intervento, nonche' di una copia in
formato  elettronico,  su  idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
  3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a
seconda  dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo
parzialmente  interessato  dal  progetto  o  dagli  impatti della sua
attuazione.
  4.   Entro   trenta   giorni  l'autorita'  competente  verifica  la
completezza  della  documentazione. Qualora questa risulti incompleta
viene  restituita  al  proponente  con  l'indicazione  degli elementi
mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

                              Art. 24.
                            Consultazione
  1.  Contestualmente  alla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,
comma 1,  del  progetto  deve essere data notizia a mezzo stampa e su
sito web dell'autorita' competente.
  2.  Le  pubblicazioni  a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese
del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza statale, la
pubblicazione  va  eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su   un  quotidiano  a  diffusione  regionale  per  ciascuna  regione
direttamente  interessata.  Nel  caso  di  progetti  per  i  quali la
competenza  allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione  su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
  3.  La  pubblicazione  di  cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili principali
impatti  ambientali,  l'indicazione  delle  sedi  ove  possono essere
consultati  gli  atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
e' possibile presentare osservazioni.
  4.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23,  chiunque  abbia interesse puo' prendere visione del
progetto   e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare  proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
  5.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
tenere   in   conto   le   osservazioni   pervenute,   considerandole
contestualmente, singolarmente o per gruppi.
  6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che  la  consultazione
avvenga  mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame
dello   studio  di  impatto  ambientale,  dei  pareri  forniti  dalle
pubbliche  amministrazioni  e delle osservazioni dei cittadini. senza
che   cio'  comporti  interruzioni  o  sospensioni  dei  termini  per
l'istruttoria.
  7.  L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti
e  valutati  ai  fini  del  provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
  8.  Il  proponente,  qualora  non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma 6,  puo',  anche  su  propria richiesta, essere chiamato, prima
della   conclusione  della  fase  di  valutazione,  ad  un  sintetico
contraddittorio   con  i  soggetti  che  hanno  presentato  pareri  o
osservazioni.  Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
  9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati
in   relazione  alle  osservazioni,  ai  rilievi  emersi  nell'ambito
dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al
comma 8,  ne  fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni
successivi  alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il
tempo   necessario,   che   non  puo'  superare  i  sessanta  giorni,
prorogabili,  su  istanza del proponente, per un massimo di ulteriori
sessanta  giorni.  In  questo  caso l'autorita' competente esprime il
provvedimento  di  valutazione  dell'impatto ambientale entro novanta
giorni  dalla  presentazione  degli elaborati modificati. L'autorita'
competente,  ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali
e  rilevanti,  dispone  che il proponente curi la pubblicazione di un
avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel
caso  che  il  proponente  sia un soggetto pubblico, la pubblicazione
deve  avvenire  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a
legislazione  vigente.  Nel  caso  che  il proponente sia un soggetto
pubblico,  la  pubblicazione  deve  avvenire nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10.  In  ogni  caso tutta la documentazione istruttoria deve essere
pubblica sul sito web dell'autorita' competente.

                              Art. 25.
Valutazione  dello  studio  di impatto ambientale e degli esiti della
                            consultazione
  1.  Le  attivita'  tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
  2.   L'autorita'   competente   acquisisce   e   valuta   tutta  la
documentazione  presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati  ai  sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti
di  competenza  dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovra'  essere  reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23, comma 1.
  3.  Contestualmente  alla  pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente,   affinche'   l'autorita'  competente  ne  acquisisca  le
determinazioni,  trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale interessati, qualora la
realizzazione    del   progetto   preveda   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati  in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono le
proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
dell'istanza  di  cui  all'articolo 23,  comma 1,  ovvero nell'ambito
della  Conferenza  dei  servizi  eventualmente  indetta  a  tal  fine
dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per
i  beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto.
  4.   L'autorita'   competente   puo'   concludere   con   le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per disciplinare lo
svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  comune  ai  fini  della
semplificazione delle procedure.

                              Art. 26.
                              Decisione
  1.  L'autorita'  competente  conclude  con provvedimento espresso e
motivato  il  procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta  giorni  successivi alla presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere
ad  accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente,   con   atto   motivato,  dispone  il  prolungamento  del
procedimento  di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta
giorni dandone comunicazione al proponente.
  2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto
dal  comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni
e  sospensioni  intervenute,  ovvero,  nel caso di cui al comma 3 del
presente  articolo,  l'inutile  decorso del termine di trecentotrenta
giorni   dalla   data   di   presentazione   del   progetto   di  cui
all'articolo 23,  comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo
da  parte  del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni  o  delle  parti  interessate, entro sessanta giorni,
previa  diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di
venti  giorni.  Per  i  progetti  sottoposti a valutazione di impatto
ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina  comunitaria  vigente  in  materia  e  del principio della
fissazione di un termine del procedimento.
  3.  L'autorita'  competente  puo'  richiedere  al  proponente entro
centoventi   giorni   dalla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,
comma 1,  in  un'unica  soluzione,  integrazioni  alla documentazione
presentata,  con  l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo'   superare  i  sessanta  giorni,  prorogabili,  su  istanza  del
proponente,   per   un  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni.  Il
proponente  puo',  di  propria  iniziativa, fornire integrazioni alla
documentazione   presentata.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga
rilevante   per   il  pubblico  la  conoscenza  dei  contenuti  delle
integrazioni,  dispone  che il proponente depositi copia delle stesse
presso  l'apposito  ufficio  dell'autorita'  competente  e dia avviso
dell'avvenuto  deposito  secondo le modalita' di cui all'articolo 24,
commi 2  e  3.  In  tal  caso  chiunque  entro  sessanta  giorni puo'
presentare  osservazioni  aggiuntive. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto  ambientale  e'  espresso  entro  il  termine di novanta
giorni  dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso
in  cui  il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o
ritiri   la   domanda,  non  si  procede  all'ulteriore  corso  della
valutazione.  L'interruzione  della procedura ha effetto di pronuncia
interlocutoria negativa.
  4.   Il   provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale
sostituisce  o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
intervento  inclusa,  nel  caso di impianti che ricadono nel campo di
applicazione   del  decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59,
l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.
  5.  Il  provvedimento  contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio  e  dismissione  dei  progetti,  nonche' quelle relative ad
eventuali   malfunzionamenti.   In   nessun  caso  puo'  farsi  luogo
all'inizio  dei  lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
  6.  I  progetti  sottoposti  alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione    dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto   delle
caratteristiche  del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire un
periodo  piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,
su   istanza   del  proponente,  dall'autorita'  che  ha  emanato  il
provvedimento,  la  procedura  di valutazione dell'impatto ambientale
deve essere reiterata.

                              Art. 27.
                    Informazione sulla decisione
  1.  Il  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale e'
pubblicato  per  estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del
provvedimento  e  dei  luoghi  ove lo stesso potra' essere consultato
nella  sua  interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero
nel  Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva
competenza.  Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
ovvero  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnazioni  in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  2.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
essere  pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente
indicando  la  sede  ove  si  possa  prendere  visione  di  tutta  la
documentazione   oggetto   dell'istruttoria   e   delle   valutazioni
successive.

                              Art. 28.
                            Monitoraggio
  1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
ogni  opportuna  indicazione  per  la  progettazione e lo svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  degli  impatti.  Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali,  il  controllo  sugli  impatti  ambientali  significativi
sull'ambiente   provocati   dalle   opere   approvate,   nonche'   la
corrispondenza   alle   prescrizioni  espresse  sulla  compatibilita'
ambientale  dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli   impatti  negativi  imprevisti  e  di  consentire  all'autorita'
competente  di  essere  in  grado  di  adottare  le  opportune misure
correttive.
  2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.

                              Art. 29.
                        Controlli e sanzioni
  1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti
di  opere  ed  interventi  a  cui  si  applicano  le disposizioni del
presente  decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di
autorizzazione  o  approvazione.  I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
  2.  Fermi  restando  i  compiti  di vigilanza e controllo stabiliti
dalle  norme  vigenti,  l'autorita'  competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda   del   presente   decreto   nonche'   sull'osservanza  delle
prescrizioni  impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di
valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente
puo'  avvalersi,  nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
  3.  Qualora  si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali  delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita'  competente,  previa  eventuale  sospensione  dei lavori,
impone   al   proponente   l'adeguamento   dell'opera  o  intervento,
stabilendone  i  termini  e  le  modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a
spese  dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con
le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
  4.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi realizzati senza la previa
sottoposizione  alle  fasi  di  verifica  di  assoggettabilita'  o di
valutazione  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
Titolo  III,  nonche'  nel  caso di difformita' sostanziali da quanto
disposto  dai  provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata
l'entita'  del  pregiudizio  ambientale arrecato e quello conseguente
alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e
puo'  disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e  della  situazione  ambientale  a  cura  e  spese del responsabile,
definendone  i  termini  e  le  modalita'. In caso di inottemperanza,
l'autorita'  competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Il  recupero  di  tali  spese  e'  effettuato  con le modalita' e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
  5.  In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela
di  autorizzazioni  o  concessioni  rilasciate  previa valutazione di
impatto  ambientale  o di annullamento del giudizio di compatibilita'
ambientale,  i  poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova
valutazione di impatto ambientale.
  6.  Resta,  in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste
dalle norme vigenti.

                              Titolo IV
      VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

                              Art. 30.
                  Impatti ambientali interregionali
  1.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale  che  risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti,  il  processo  di  valutazione  ambientale  e' effettuato
d'intesa tra le autorita' competenti.
  2.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi  e  di  opere sottoposti a VIA di competenza regionale che
possano  avere  impatti  ambientali  rilevanti su regioni confinanti,
l'autorita'  competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire
i  pareri  delle  autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli
enti locali territoriali interessati dagli impatti.

                              Art. 31.
                       Attribuzione competenze
  1.  In  caso  di  piani,  programmi  o  progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.

                              Art. 32.
                   Consultazioni transfrontaliere
  1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti
rilevanti  sull'ambiente  di un altro Stato, o qualora un altro Stato
cosi'  richieda,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  d'intesa  con il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite,  ai  sensi  della Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale   in  un  contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il
25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.
640,  nell'ambito  delle  fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede
alla  notifica  dei  progetti  e  di una sintesi della documentazione
concernente   il  piano,  programma  e  progetto.  Nell'ambito  della
notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
  2.  Qualora  sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,
si  applicano  al paese interessato le procedure per l'informazione e
la  partecipazione  del  pubblico  definite  dal  presente decreto. I
pareri  e  le osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire
entro  sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di
cui  agli  articoli 14  e  24.  Salvo  altrimenti  richiesto,  verra'
trasmessa,  per  la  partecipazione  del pubblico e l'espressione dei
pareri  delle  autorita'  pubbliche,  contestualmente  alla ricezione
della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e
23.   La  decisione  di  cui  all'articolo 26  e  le  condizioni  che
eventualmente   l'accompagnano   sono  trasmessi  agli  Stati  membri
consultati.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dagli accordi internazionali, le
regioni  o le province autonome informano immediatamente il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare quando
progetti   di   loro  competenza  possono  avere  impatti  ambientali
transfrontalieri   e   collaborano  per  lo  svolgimento  delle  fasi
procedurali di applicazione della convenzione.
  4.  La  predisposizione  e  la  distribuzione  della documentazione
necessaria  sono  a  cura del proponente o dell'autorita' procedente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli  affari  esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano
con  i  Paesi  aderenti  alla Convenzione accordi per disciplinare le
varie   fasi   al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
l'attuazione della convenzione.

                              Titolo V
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 33.
                          Oneri istruttori
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  definite,  sulla  base  di  quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le
tariffe  da  applicare  ai  proponenti  per  la  copertura  dei costi
sopportati   dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione  e  corresponsione  degli  oneri  da porre in capo ai
proponenti.
  3.  Nelle  more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1  e  2, si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
  4.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della Commissione di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,   n.   90,   nelle   more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'articolo 18,  comma 2,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.  59,  e  fino  all'entrata in vigore del decreto di determinazione
delle  tariffe  di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese
di  funzionamento  nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai
componenti   della   predetta  Commissione  e'  posto  a  carico  del
richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma  forfetaria  pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione   integrata  ambientale  per  impianti  di  competenza
statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e da apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare. Le somme di cui al presente
comma si  intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo restando
l'obbligo  del  richiedente  di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione  delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.

                              Art. 34.
             Norme tecniche, organizzative e integrative
  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche  in materia di
valutazione  ambientale  nel rispetto delle finalita', dei principi e
delle   disposizioni   di   cui  al  presente  decreto.  Resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo 13  della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente  al  recepimento  di direttive comunitarie modificative
delle  modalita'  esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.  Resta  ferma
altresi',  nelle  more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente  comma,  l'applicazione  di  quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  2.  Al  fine  della  predisposizione  dei  provvedimenti  di cui al
comma 1,  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di
requisiti  sostanziali  omologhi  a  quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto    il   Governo,   con   apposita   delibera   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica, su proposta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le  province  autonome,  ed  acquisito  il  parere  delle
associazioni  ambientali  munite  di requisiti sostanziali omologhi a
quelli  previsti  dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede  all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile  di  cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
  4.   Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento  della
strategia  nazionale  di  cui  al  comma 3,  le  regioni  si  dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia  di  sviluppo  sostenibile  che sia coerente e definisca il
contributo   alla   realizzazione  degli  obiettivi  della  strategia
nazionale.  Le  strategie  regionali  indicano  insieme al contributo
della   regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
priorita',  le  azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni  promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali che,
anche  attraverso  i  processi  di  Agenda  21  locale,  si dotano di
strumenti  strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
  5.  Le  strategie  di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette   strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi  livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni,  in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione   fra   la   crescita   economica  ed  il  suo  impatto
sull'ambiente,  il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,
la   salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento  dei
requisiti   sociali   connessi   allo  sviluppo  delle  potenzialita'
individuali   quali  presupposti  necessari  per  la  crescita  della
competitivita' e dell'occupazione.
  6.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  le  regioni  e  le  province autonome cooperano per assicurare
assetti  organizzativi,  anche  mediante  la costituzione di apposite
unita'  operative,  senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse
atti  a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di funzioni
finalizzate a:
    a) determinare,   nell'ottica   della   strategia   di   sviluppo
sostenibile,  i requisiti per una piena integrazione della dimensione
ambientale  nella  definizione  e  valutazione  di  politiche, piani,
programmi e progetti;
    b) garantire    le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,
sorveglianza  e  controllo  nei  processi  decisionali della pubblica
amministrazione;
    c) assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
    d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
    e) agevolare  la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico  ai  processi  decisionali ed assicurare un'ampia diffusione
delle informazioni ambientali.
  7.  Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure
di   valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la  valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano  al livello strategico pertinente analizzando la coerenza
ed  il  contributo  di piani, programmi e progetti alla realizzazione
degli  obiettivi  e delle azioni di livello superiore. Il processo di
valutazione  nella  sua  interezza  deve  anche assicurare che piani,
programmi  e  progetti  riducano  il flusso di materia ed energia che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
  8.  Il  sistema  di  monitoraggio,  su base regionale, anche con le
Agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  regionali,  e nazionale,
Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema
statistico  nazionale  (SISTAN),  garantisce  la  raccolta  dei  dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti.
  9.  Le  modifiche  agli  allegati  alla  parte seconda del presente
decreto  sono  apportate  con  regolamenti da emanarsi, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

                              Art. 35.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
presente  decreto,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore. In
mancanza  di  norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le
norme di cui al presente decreto.
  2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1,  trovano  diretta
applicazione   le   disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
  2-bis.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  provvedono alle finalita' del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
  2-ter.  Le  procedure  di  VAS  e  di  VIA  avviate precedentemente
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

                              Art. 36.
                       Abrogazioni e modifiche
  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati.
  2.  Gli  allegati  da  I a V della Parte II del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto.
  3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente
decreto sono inoltre abrogati:
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377;
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
    e) il  comma 2,  dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
    f) il  comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.
366;
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    i) il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
460;
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
    p) il  comma 6,  dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.
36;
    q) il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
    r) il  comma 1,  dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
    s) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
    v) la   Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
4 agosto 1999;
    z)  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
    aa)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302;
    bb)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° settembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238
dell'11 ottobre 2000;
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    dd)  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    ee)  gli  articoli 1  e  2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.
5;
    ff)  l'articolo 5,  comma 9,  del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  4. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto:
    a) nell'articolo 5,  comma 1,  lettera h) del decreto legislativo
18 febbraio  2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente»;
    b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le  parole  «convoca» sono sostituite dalle seguenti:
«puo' convocare»;
    c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di
cui  al  comma 10  sono  acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli  articoli 216  e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
Sono  sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del
rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma 7,   trascorsi   i   quali   l'autorita'   competente  rilascia
l'autorizzazione   anche  in  assenza  di  tali  espressioni,  ovvero
nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 10, le
prescrizioni  del  sindaco  di  cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto  27 luglio  1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per
la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione  dell'ambiente  negli  altri  casi  per quanto riguarda il
monitoraggio  ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni
nell'ambiente.»;
    d) nell'articolo 9,  comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni  le  condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale, o le
condizioni   dell'autorizzazione   avente  valore  di  autorizzazione
integrata   ambientale   che   non   prevede  un  rinnovo  periodico,
confermandole   o   aggiornandole,   a  partire  dalla  data  di  cui
all'articolo 5,  comma 18,  per  gli impianti esistenti, e, a partire
dalla  data  di  rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica di potenza
superiore   a  300  MW  termici  ai  quali  si  applica  il  disposto
dell'articolo 17,   comma 4,   per   i   quali   il   primo   rinnovo
dell'autorizzazione  ambientale  e'  effettuato dopo sette anni dalla
data   di   rilascio  dell'autorizzazione.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «L'autorita'   ambientale   rinnova   ogni   cinque  anni
l'autorizzazione  integrata  ambientale,  o  l'autorizzazione  avente
valore  di  autorizzazione  integrata  ambientale  che non prevede un
rinnovo  periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;
    e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  «Il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative  all'autorizzazione  integrata  ambientale  per  l'esercizio
degli  impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni
decorrenti  dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli  impianti  gia'  muniti  di valutazione di impatto ambientale, il
predetto  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto  dal  presente  comma,  o  di  determinazione  negativa  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, la decisione
definitiva  in  ordine  all'autorizzazione  integrata  ambientale  e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
    f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  soppresse  le  seguenti parole «fino al termine
fissato nel calendario» nonche' le parole "entro tale termine"».
  5.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,  nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

      
                                          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          norme  in  materia  ambientale e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
              - Il  comma 6,  dell'art.  1,  della  legge 15 dicembre
          2004,  n. 308, recante: «Delega al Governo per il riordino,
          il  coordinamento  e  l'integrazione  della legislazione in
          materia  ambientale  e  misure  di  diretta  applicazione»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2004, n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «6. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi e criteri direttivi stabiliti dalla
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare,  ai sensi dei
          commi 4  e  5,  disposizioni  integrative  o correttive dei
          decreti  legislativi  emanati  ai  sensi del comma 1, sulla
          base  di  una relazione motivata presentata alle Camere dal
          Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, che
          individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
          intende  intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
          proposto.».
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e'
          citato nelle note alle premesse.
              - L'art.  18  della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   1988),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   14 marzo  1988,  n.  61,  come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
          n.  349,  ed  in  attesa della nuova disciplina relativa al
          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'
          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente:
                a) interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
                b) finanziamento  dei progetti e degli interventi per
          il  risanamento  del bacino idrografico padano, nonche' dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei  maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per  il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
          relativi agli altri bacini;
                c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure  di cui all'art. 5, della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle Dolomiti
          Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
          Sardegna,  del  parco  marino del Golfo di Orosei, nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali  o  interregionali;  si  applicano,  per i parchi
          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in
          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani
          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto
          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
                d) concessione  di  un  contributo straordinario di 5
          miliardi   ciascuno   all'ente  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
                e) progettazione  ed  avvio della realizzazione di un
          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui
          agli  articoli 1,  commi 3  e  6,  2,  7  e  14 della legge
          8 luglio  1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre
          amministrazioni  ed enti statali, delle regioni, degli enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n.  319;  la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
          in lire 75 miliardi;
                f) finanziamento,  previa  valutazione da parte della
          commissione  di  cui  all'art.  14  della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di progetti di
          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti
          alle   liste   di   collocamento,  che  riguardano:  1)  la
          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
          del  catasto  degli  scarichi  pubblici  e privati in corpi
          idrici;  3)  il  rilevamento  delle  discariche  di rifiuti
          esistenti,  con particolare riferimento a rifiuti tossici e
          nocivi.  Questi  tre  progetti  nazionali sono definiti dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni,  enti  locali ed enti gestori dei parchi e sentite
          le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed agli enti
          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e
          articolazioni  ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine di
          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento
          deve  avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste, su
          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
          Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi comunali dei
          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle
          disponibilita'  e'  riservato  a iniziative localizzate nei
          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo  1978, n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa
          viene  fissata  in  lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti
          Commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati;
                g) avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;   la  relativa  autorizzazione  di  spesa  e'
          fissata in lire 20 miliardi.
              2.  E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le
          specifiche  esigenze  del  Servizio  geologico,  pari a 150
          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista
          dall'art.  2,  comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente, sentite le Commissioni
          parlamentari    competenti,    propone    al    CIPE,   per
          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988
          di  cui  al  comma 1  e  ne  assicura l'attuazione. Il CIPE
          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
          la selezione dei progetti.
              4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del   comma 1   sono  finanziati  sulla  base  di  progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni  statali, da regioni, da enti locali o loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici.  L'istruttoria  tecnica  per  la valutazione dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita'  fissati  dal  programma  di  salvaguardia, dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, legge
          28 febbraio 1986, n. 41.
              5. (Abrogato).».
              - L'art.  4  della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante
          «Interventi  dello Stato per la realizzazione di interporti
          finalizzati    al    trasporto    merci    e    in   favore
          dell'intermodalita»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 agosto  1990,  n.  192,  come  modificato  dal  presente
          decreto e' il seguente:
              «Art.   4.  - 1.  L'ammissione  ai  contributi  di  cui
          all'art.  6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con
          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto   con   i   Ministri   dei   lavori   pubblici   e
          dell'ambiente.  I  soggetti  interessati  all'ammissione ai
          contributi dovranno, all'atto della domanda:
                a) corrispondere   ai  requisiti  di  cui  alla  del.
          7 aprile   1993,  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  nel  trasporto, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
                b) avere  un  capitale sociale sottoscritto, nel caso
          si  tratti  di  societa'  per  azioni,  non inferiore a due
          miliardi;
                c) presentare    un    piano   finanziario   per   la
          realizzazione  dell'opera che, oltre al contributo previsto
          dalla  presente legge, preveda il maggior apporto possibile
          di  altre  risorse  rese disponibili da soggetti pubblici o
          privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
                d) prevedere,  ai  fini  dell'ammissione a contributo
          una  spesa  per  investimenti  complessiva  per la quale il
          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il
          sessanta per cento dell'importo;
                e) dichiarare  il  proprio  impegno a presentare alle
          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta
          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un
          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai
          successivi provvedimenti in materia.
              2. (Abrogato).».
              - L'art.  5  della  legge  4 agosto  1990, n. 240, come
          modificato dal presente decreto e' il seguente:
              «Art.  5.  - 1.  Nella  convenzione  di  cui all'art. 4
          devono essere previsti:
                a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
                b) la  procedura  per  l'accertamento della validita'
          tecnica  della  progettazione  esecutiva,  ivi  comprese le
          infrastrutture     complementari    di    adduzione    alla
          infrastruttura  primaria,  e della esecuzione dei lavori in
          corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
                c) i  contributi  spettanti  ai  soggetti interessati
          secondo quanto disposto dall'art. 6;
                d) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,
          di tutti gli oneri di costruzione;
                e) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,
          dell'esercizio;
                f) i  criteri  di  determinazione  delle  tariffe  di
          prestazione  dei  servizi  resi dagli interporti, secondo i
          principi di economicita' della gestione.
              2. (Abrogato).».
              - L'art.  1,  della  legge  29 novembre  1990,  n. 366,
          recante  «Completamento  ed adeguamento delle strutture del
          laboratorio  di fisica nucleare del Gran Sasso», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  6 dicembre  1990,  n. 285, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
          (ANAS)   e'   autorizzata   a   progettare   il  definitivo
          completamento  del  laboratorio di fisica nucleare del Gran
          Sasso relativamente alle seguenti opere:
                a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
                b) una  galleria  carrabile di accesso e servizio per
          il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con
          l'esterno  sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di
          attesa,  le  nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e
          gli eventuali cunicoli di emergenza;
                c) l'ampliamento    ed    adeguamento    del   centro
          direzionale-laboratorio  esterno,  nell'area  adiacente  il
          fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria
          di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
              2. (Abrogato).
              3.  L'ANAS  e' autorizzata a realizzare le opere di cui
          al  comma 1  in caso di esito positivo della valutazione di
          impatto  ambientale,  o  parte  di  esse  in  caso di esito
          parzialmente    positivo    della   suddetta   valutazione,
          conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente,
          assumendo,   se   necessario,   le   opportune   misure  di
          mitigazione e le eventuali alternative indicate.
              4.  Ricorrendo  i  motivi previsti dalle lettere b), c)
          e d)  del  primo  comma,  dell'art. 5, della legge 8 agosto
          1977,  n. 584, l'ANAS puo' curare l'esecuzione degli interi
          lavori di cui alla presente legge secondo le modalita' gia'
          previste  dai  commi secondo,  quarto e quinto dell'art. 1,
          della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
              5.  Completate  le  opere  di cui al comma 1, l'ANAS le
          consegna  all'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare, il
          quale  provvede  con  propri  fondi  all'attrezzatura, alla
          sperimentazione,  alla  gestione ed alla manutenzione delle
          stesse.».
              - L'art.  77  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre
          2002,  n.  305,  supplemento ordinario, come modificato dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art. 77. - 1-5 (Abrogati).
              6. Al  fine della bonifica e del risanamento ambientale
          dell'area  individuata  alla lettera p-quater) del comma 4,
          dell'art.  1,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, e'
          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
          per l'anno 2005.
              7.  Aggiunge  i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e
          2-quinquies  dell'art.  15,  della legge 5 gennaio 1994, n.
          36:
                2-bis.  Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
          depurazione  e fognatura deve essere effettuato dal diverso
          gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
          per effetto del riparto.
                2-ter.  Previa  richiesta del gestore del servizio di
          acquedotto   e   contestuale  versamento  degli  interessi,
          calcolati  con l'applicazione del tasso legale aumentato di
          due  punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
          e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
                2-quater.  Per  omesso  o  ritardato  pagamento oltre
          l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita'
          pari  al  10  per  cento  dell'importo  dovuto,  oltre agli
          interessi.
                2-quinquies.  Per  le  fatture  o per i corrispettivi
          dovuti  per il servizio di depurazione e fognatura maturati
          prima  del  1° gennaio  2003  il  termine  di  pagamento e'
          fissato al 31 dicembre 2003.».
              - L'art.  5, del citato decreto legislativo 18 febbraio
          2005,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art.    5    (Procedura    ai    fini   del   rilascio
          dell'Autorizzazione  integrata  ambientale).  -  1. Ai fini
          dell'esercizio    di   nuovi   impianti,   della   modifica
          sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli
          impianti  esistenti alle disposizioni del presente decreto,
          si   provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  di  cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
          dal  comma 5  e  ferme  restando  le informazioni richieste
          dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
          domanda deve comunque descrivere:
                a) l'impianto,   il  tipo  e  la  portata  delle  sue
          attivita';
                b) le  materie  prime  e  ausiliarie,  le  sostanze e
          l'energia usate o prodotte dall'impianto;
                c) le fonti di emissione dell'impianto;
                d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
                e) il  tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
          in  ogni  settore  ambientale,  nonche'  un'identificazione
          degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
                f) la  tecnologia  utilizzata  e le altre tecniche in
          uso  per  prevenire  le  emissioni dall'impianto oppure per
          ridurle;
                g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
          prodotti dall'impianto;
                h) le  misure  previste  per controllare le emissioni
          nell'ambiente,  nonche'  le attivita' di autocontrollo e di
          controllo    programmato    che    richiede    l'intervento
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per
          la protezione dell'ambiente;
                i) le eventuali principali alternative prese in esame
          dal gestore, in forma sommaria;
                j) le   altre  misure  previste  per  ottemperare  ai
          principi di cui all'art. 3.
              2.  La  domanda  di autorizzazione integrata ambientale
          deve  contenere  anche  una sintesi non tecnica dei dati di
          cui  alle  lettere  da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
          delle  informazioni  che  ad  avviso del gestore non devono
          essere  diffuse  per  ragioni  di riservatezza industriale,
          commerciale   o   personale,  di  tutela  della  proprieta'
          intellettuale  e, tenendo conto delle indicazioni contenute
          nell'art.  12,  della  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, di
          pubblica  sicurezza  o di difesa nazionale. In tale caso il
          richiedente  fornisce  all'autorita'  competente  anche una
          versione  della domanda priva delle informazioni riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
              3.  Per  le attivita' industriali di cui all'allegato I
          l'autorita'   competente  stabilisce  il  calendario  delle
          scadenze   per   la   presentazione   delle   domande   per
          l'autorizzazione  integrata  ambientale  per  gli  impianti
          esistenti  e  per  gli  impianti nuovi gia' dotati di altre
          autorizzazioni  ambientali  alla  data di entrata in vigore
          del   presente  decreto.  Tali  calendari  sono  pubblicati
          sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
          ricadono  nell'ambito  della  competenza dello Stato, nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Per  gli
          impianti  di  competenza  statale di cui all'allegato V del
          presente  decreto il calendario di cui al presente comma e'
          stabilito  sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
          della salute.
              4.   Per   gli   impianti   di  competenza  statale  la
          presentazione  della  domanda  e'  effettuata all'autorita'
          competente  con  le  procedure telematiche, il formato e le
          modalita'  stabiliti  con  il  decreto  di cui all'art. 13,
          comma 3.
              5.  Qualora  le  informazioni  e le descrizioni fornite
          secondo  un  rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
          alle  norme  previste  sui  rischi  di  incidente rilevante
          connessi  a determinate attivita' industriali, o secondo la
          norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
          registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 761/2001,
          nonche'  altre informazioni fornite secondo qualunque altra
          normativa,  rispettino  uno  o piu' dei requisiti di cui al
          comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai
          fini  della  presentazione della domanda. Tali informazioni
          possono  essere  incluse  nella  domanda  o  essere ad essa
          allegate.
              6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali  sono  depositati  i documenti e gli atti inerenti il
          procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
              7.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero,  in caso di riesame ai
          sensi  dell'art.  9, comma 4, contestualmente all'avvio del
          relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
          del  procedimento  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  la  sede  degli uffici di cui al comma 6. Entro il
          termine  di quindici giorni dalla data di ricevimento della
          comunicazione  il  gestore  provvede a sua cura e sue spese
          alla   pubblicazione   su   un   quotidiano   a  diffusione
          provinciale  o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
          caso  di progetti che ricadono nell'ambito della competenza
          dello  Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
          localizzazione  dell'impianto e del nominativo del gestore,
          nonche'  il  luogo  individuato ai sensi del comma 6 ove e'
          possibile  prendere  visione  degli  atti  e trasmettere le
          osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
          comunicazioni  di  cui  agli  articoli 7  e  8  della legge
          7 agosto 1990, n. 241.
              8.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          dell'annuncio  di  cui  al  comma 7, i soggetti interessati
          possono   presentare   in   forma   scritta,  all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda.
              9. (Abrogato).
              10.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  puo' convocare
          apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,
          14-ter,  commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, alla
          quale  invita  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale  e  comunque, nel caso di impianti di competenza
          statale,  i  Ministeri  dell'interno,  della salute e delle
          attivita' produttive.
              11.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
          sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio
          di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente
          rilascia   l'autorizzazione   anche   in  assenza  di  tali
          espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi
          di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli
          articoli 216  e  217  del  regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265,  nonche'  il  parere  dell'Agenzia  per la protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici per gli impianti di
          competenza  statale o delle Agenzie regionali e provinciali
          per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto
          riguarda  il  monitoraggio ed il controllo degli impianti e
          delle  emissioni  nell'ambiente. In presenza di circostanze
          intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione
          di  cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga
          necessario  nell'interesse  della  salute  pubblica, chiede
          all'autorita'  competente  di  verificare  la necessita' di
          riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art.
          9, comma 4.
              12.  Acquisite  le determinazioni delle amministrazioni
          coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di
          cui  al  comma 8,  l'autorita'  competente  rilascia, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  presentazione della domanda,
          un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono
          la  conformita'  dell'impianto  ai  requisiti  previsti nel
          presente  decreto,  oppure nega l'autorizzazione in caso di
          non  conformita'  ai  requisiti di cui al presente decreto.
          L'autorizzazione  per impianti di competenza statale di cui
          all'allegato  V  del  presente  decreto  e'  rilasciata con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio;  in  caso di impianti sottoposti a procedura di
          valutazione  di impatto ambientale, il termine di cui sopra
          e'   sospeso  fino  alla  conclusione  di  tale  procedura.
          L'autorizzazione   integrata  ambientale  non  puo'  essere
          comunque    rilasciata    prima   della   conclusione   del
          procedimento di valutazione di impatto ambientale.
              13.  L'autorita'  competente puo' chiedere integrazioni
          alla   documentazione,   anche   al  fine  di  valutare  la
          applicabilita'   di   specifiche   misure   alternative   o
          aggiuntive,  indicando  il  termine massimo non inferiore a
          trenta  giorni  per  la  presentazione della documentazione
          integrativa;  in  tal  caso, il termine di cui al comma 12,
          nonche'  il  termine previsto per la conclusione dei lavori
          della  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma 10,  si
          intendono    sospesi    fino   alla   presentazione   della
          documentazione integrativa.
              14.  L'autorizzazione  integrata ambientale, rilasciata
          ai  sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto
          ogni  altra  autorizzazione,  visto, nulla osta o parere in
          materia  ambientale  previsti dalle disposizioni di legge e
          dalle   relative   norme  di  attuazione,  fatte  salve  le
          disposizioni  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n.  334,  e  le  autorizzazioni  ambientali  previste dalla
          normativa   di   recepimento  della  direttiva  2003/87/CE.
          L'autorizzazione  integrata ambientale sostituisce, in ogni
          caso,   le   autorizzazioni  di  cui  all'elenco  riportato
          nell'allegato  II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove
          necessario,   e'   modificato   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  i  Ministri delle attivita' produttive e della salute,
          d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,  e'  messa  a
          disposizione  del  pubblico,  presso  l'ufficio  di  cui al
          comma 6.  Presso  il  medesimo  ufficio  sono  inoltre rese
          disponibili  informazioni  relative alla partecipazione del
          pubblico al procedimento.
              16.  L'autorita'  competente puo' sottrarre all'accesso
          le   informazioni,  in  particolare  quelle  relative  agli
          impianti  militari  di  produzione  di  esplosivi di cui al
          punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario
          per  l'esigenza  di  salvaguardare,  ai sensi dell'art. 24,
          comma 4,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e relative
          norme  di  attuazione,  la  sicurezza  pubblica o la difesa
          nazionale.  L'autorita'  competente  puo' inoltre sottrarre
          all'accesso   informazioni  non  riguardanti  le  emissioni
          dell'impianto  nell'ambiente,  per  ragioni di tutela della
          proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza industriale,
          commerciale o personale.
              17.   Ove   l'autorita'   competente   non  provveda  a
          concludere    il    procedimento   relativo   al   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  entro i termini
          previsti  dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di
          cui  all'art.  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.
              18.   Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve
          includere   le   modalita'   previste   per  la  protezione
          dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
          secondo  quanto  indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
          delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
          ambientale  concessa  agli  impianti  esistenti  prevede la
          data,  comunque  non  successiva al 31 marzo 2008, entro la
          quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
          cui  norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
          dispongano   date   successive   per   l'attuazione   delle
          prescrizioni,   l'autorizzazione   deve   essere   comunque
          rilasciata   entro   il   31 marzo  2008.  L'autorizzazione
          integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
          di  altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
          le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
              19.   Tutti   i   procedimenti   di   cui  al  presente
          articolo per  impianti  esistenti  devono  essere  comunque
          conclusi  in  tempo  utile  per  assicurare il rispetto del
          termine   di  cui  al  comma 18.  Le  Autorita'  competenti
          definiscono  o adeguano conseguentemente i propri calendari
          delle  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  di
          autorizzazione  integrata ambientale. Anche se diversamente
          previsto  in  tali  calendari, le domande di autorizzazione
          integrata   ambientale  relative  agli  impianti  esistenti
          devono  essere  presentate in ogni caso entro il 31 gennaio
          2008  all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima
          non  sia  stata  ancora  individuata,  alla  regione o alla
          provincia autonoma territorialmente competente.
              20.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto  ambientale,  della  complessita'  e del preminente
          interesse   nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa  tra  lo Stato, le regioni, le province e i comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al  fine  di  garantire,  in  conformita' con gli interessi
          fondamentali  della  collettivita', l'armonizzazione tra lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio   e   le   strategie  aziendali.  In  tali  casi
          l'autorita'   competente,   fatto   comunque  salvo  quanto
          previsto  al comma 18, assicura il necessario coordinamento
          tra  l'attuazione  dell'accordo  e la procedura di rilascio
          dell'autorizzazione    integrata   ambientale.   Nei   casi
          disciplinati    dal    presente    comma il    termine   di
          centocinquanta  giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal
          termine di trecento giorni.».
              - Il   comma 1,   dell'art.   9   del   citato  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000,  n. 59, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   9   (Rinnovo   e  riesame).  -  1.  L'autorita'
          ambientale   rinnova   ogni  cinque  anni  l'autorizzazione
          integrata  ambientale,  o l'autorizzazione avente valore di
          autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede un
          rinnovo  periodico,  confermando  o aggiornando le relative
          condizioni,    a    partire    dalla   data   di   rilascio
          dell'autorizzazione.  A  tale  fine,  sei  mesi prima della
          scadenza,  il  gestore  invia  all'autorita' competente una
          domanda  di  rinnovo, corredata da una relazione contenente
          un  aggiornamento  delle  informazioni  di  cui all'art. 5,
          comma 1.  Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.
          5,   comma 5.   L'autorita'   competente   si  esprime  nei
          successivi  centocinquanta giorni con la procedura prevista
          dall'art.  5,  comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita'
          competente,  il  gestore  continua  l'attivita'  sulla base
          della precedente autorizzazione.».
              - L'art.  17 del citato decreto legislativo 18 febbraio
          2000,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art.   17   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  Le
          disposizioni  relative  alle  autorizzazioni previste dalla
          vigente  normativa  in materia di inquinamento atmosferico,
          idrico  e  del suolo, si applicano fino a quando il gestore
          si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione
          integrata  ambientale  rilasciata  ai  sensi dell'art. 5. I
          gestori   degli   impianti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera s), del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44
          del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          che   intendono   conformarsi   alle  disposizioni  di  cui
          all'allegato   II   dello  stesso  decreto  ministeriale  e
          ricadenti  nel  campo di applicazione del presente decreto,
          presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui
          all'art.  6,  comma 3,  del decreto ministeriale 16 gennaio
          2004,  n.  44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  contestualmente alla domanda di autorizzazione
          integrata  ambientale  nel  rispetto  dei  termini previsti
          dall'art.  5,  comma 3.  Nel  caso in cui la relazione e il
          progetto di cui sopra siano stati gia' presentati alla data
          di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto  la  loro
          valutazione  e'  effettuata  nell'ambito  del  procedimento
          integrato.
              2.  I  procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni che
          ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          portati  a termine dalla medesima autorita' presso la quale
          sono stati avviati.
              3.    Le    linee    guida   per   l'individuazione   e
          l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del decreto legislativo
          4 agosto  1999,  n.  372,  tengono  luogo, per gli impianti
          esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art.
          4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facolta'
          del  gestore  di  integrare  la  domanda  gia' presentata a
          seguito  della  pubblicazione del pertinente decreto di cui
          all'art.  4,  comma 1.  In  tale  caso  il  termine  di cui
          all'art.  5,  comma 12, decorre dalla data di presentazione
          dell'integrazione.
              4.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 9, comma 1,
          sono  fatte  salve  le  autorizzazioni integrate ambientali
          gia'  rilasciate, nonche' le autorizzazioni uniche e quelle
          che   ricomprendono   per  legge  tutte  le  autorizzazioni
          ambientali  richieste  dalla normativa vigente alla data di
          rilascio  dell'autorizzazione,  rilasciate  dal 10 novembre
          1999  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
          La  stessa  autorita'  che  ha  rilasciato l'autorizzazione
          verifica   la   necessita'  di  procedere  al  riesame  del
          provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.
              5.  Quanto  previsto  dall'art.  16,  comma 1,  non  si
          applica  al  gestore  di  una  attivita' industriale per la
          quale  e'  prevista  l'emanazione di un calendario ai sensi
          dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della domanda di
          autorizzazione  integrata  ambientale,  e  nelle more della
          conclusione   del   procedimento   relativo   alla  domanda
          presentata.».

      
                               Art. 2.
Modifiche  alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile
                            2006, n. 152
  1.  All'articolo 74,  comma 1,  la  lettera h)  e' sostituita dalla
seguente:  « h)  "acque  reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
reflue  scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;».
  2.  All'articolo 74,  comma 1,  la  lettera i)  e' sostituita dalla
seguente:  « i)  "acque  reflue urbane": acque reflue domestiche o il
miscuglio  di  acque  reflue  domestiche, di acque reflue industriali
ovvero  meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;».
  3.   All'articolo 74,  comma 1,  lettera n),  le  parole:  «in  una
fognatura dinamica» sono soppresse.
  4.  All'articolo 74,  comma 1,  la  lettera dd) e' sostituita dalla
seguente:  «dd)  "rete  fognaria":  un  sistema  di  condotte  per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».
  5.  All'articolo 74,  comma 1,  lettera  ff), le parole: «qualsiasi
immissione  di  acque  reflue  in»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«qualsiasi  immissione  effettuata  esclusivamente tramite un sistema
stabile  di  collettamento che collega senza soluzione di continuita'
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».
  6.  All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «i  valori  limite  di  emissione  possono essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di
norma  nel  punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza
tener  conto  dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di
depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella
determinazione  dei  valori  limite  di  emissione  dell'impianto,  a
condizione   di   garantire  un  livello  equivalente  di  protezione
dell'ambiente  nel  suo  insieme  e di non portare carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente.».
  7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
  8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il
seguente:   «L'autorita'   competente,   in  sede  di  autorizzazione
prescrive  che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio,
ovvero  impiegate  per  la  produzione di energia, sia separato dagli
scarichi  terminali  contenenti  le  sostanze di cui al comma 4.»; al
medesimo   articolo 101,   comma 7,   lettera b)   dopo   le  parole:
«allevamento  di  bestiame»  sono  soppresse  le  parole da «che, per
quanto» fino alla fine della lettera;
  8-bis. il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «3.
Non   e'   ammesso,   senza  idoneo  trattamento  e  senza  specifica
autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti,
anche se triturati, in fognatura».
  9.  All'articolo 108,  comma 2,  le  parole:  «puo'  fissare»  sono
sostituite dalla seguente: «fissa».
  10.  All'articolo 108,  comma 5,  le parole: «Qualora l'impianto di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla  tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva
acque  reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di
trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come
nel  caso  dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimenti
industriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».
  11.  All'articolo 124,  il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  al  titolare  dell'attivita' da cui
origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite
condotta,  ad  un  terzo  soggetto, titolare dello scarico finale, le
acque  reflue  provenienti  dalle  loro attivita', oppure qualora tra
piu'  stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in
comune  dello  scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita'
dei  consorziati,  l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare
dello  scarico  finale  o  al  consorzio  medesimo, ferme restando le
responsabilita'  dei  singoli titolari delle attivita' suddette e del
gestore  del  relativo  impianto di depurazione in caso di violazione
delle disposizioni della parte terza del presente decreto.».
  12.  All'articolo 124,  il  comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Salvo  diversa  disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico
e'  in  pubblica  fognatura.  L'autorita'  competente  provvede entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda.».
  12-bis.    All'articolo 127,   comma 1,   dopo   le   parole   «ove
applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo
processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».
  13.  All'articolo 147,  comma 2,  lettera b),  ed all'articolo 150,
comma 1,  le  parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle
seguenti: «unitarieta' della gestione».
  14.  All'articolo 148,  il  comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.
Ferma  restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito
di  tutti  gli  enti  locali  ai  sensi  del comma 1, l'adesione alla
gestione  unica  del  servizio  idrico integrato e' facoltativa per i
comuni  con  popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle   comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano  l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito
competente.».
  15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 161.
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
  1.  Il  Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di
cui  al  decreto  legislativo  7 novembre  2006,  n. 284, articolo 1,
comma 5,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza
dei  principi  di  cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione
ed  al  regolare  adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla  tutela
dell'interesse degli utenti.
  2.   Il   Comitato   e'   composto,   nel  rispetto  del  principio
dell'equilibrio  di genere, da sette membri, nominati con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare. Di
tali  componenti,  tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e  delle province autonome e quattro - di cui uno con
funzioni  di  presidente  individuato  con il medesimo decreto - sono
scelti  tra  persone  particolarmente esperte in materia di tutela ed
uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del
settore.
  3.  I  membri  del Comitato durano in carica tre anni e non possono
essere  confermati.  I  componenti  non  possono essere dipendenti di
soggetti  di  diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere
interessi  diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti
pubblici,   essi   sono   collocati  fuori  ruolo  o,  se  professori
universitari,  sono  collocati in aspettativa per l'intera durata del
mandato.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e'  determinato  il  trattamento  economico  spettante  ai membri del
Comitato.
  4.    Il    Comitato,    nell'ambito   delle   attivita'   previste
all'articolo 6,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
    a) predispone   con   delibera   il   metodo  tariffario  per  la
determinazione  della  tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita'
di  revisione  periodica,  e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, che lo adotta con proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    b) verifica  la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra le Autorita' d'ambito e i
gestori  in  particolare  quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
    c) predispone  con  delibera  una  o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151,  e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela  del  territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    d) emana  direttive  per  la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
    e) definisce   i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare,  sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni dei
consumatori;
    f) controlla  le  modalita' di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche   al   fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'  e  di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
    g) tutela  e  garantisce  i  diritti  degli utenti emanando linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di   trattamento   degli   utenti,  garantire  la  continuita'  della
prestazione  dei  servizi  e  verificare periodicamente la qualita' e
l'efficacia delle prestazioni;
    h) predispone  periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato di
organizzazione  dei  servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
    i) esprime  pareri  in  ordine  a problemi specifici attinenti la
qualita'  dei  servizi  e la tutela dei consumatori, su richiesta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
delle  regioni,  degli  enti  locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni  dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico
integrato;  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di cui al presente
comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
  5.  Per  l'espletamento  dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,   articolo 3,  comma 1,  lettera o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,   altresi',   dell'attivita'   ispettiva   e  di  verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
  6.  Per  l'espletamento  dei  propri compiti il Comitato si avvale,
altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  17 giugno  2003,  n.  261, articolo 3,
comma 1,  lettera o).  L'Osservatorio  svolge  funzioni  di raccolta,
elaborazione  e  restituzione  di  dati  statistici e conoscitivi, in
particolare, in materia di:
    a) censimento  dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici;
    c) modelli  adottati di organizzazione, di gestione, di controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti;
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
    e) tariffe applicate;
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
  6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei
servizi   idrici   sono   svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali   e   finanziarie   gia'  operanti  presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7.  I  soggetti  gestori  dei  servizi  idrici trasmettono entro il
31 dicembre  di  ogni  anno  all'Osservatorio,  alle  regioni  e alle
province  autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di
cui  al  comma 6.  L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire
direttamente  le  notizie  relative  ai  servizi idrici ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del  Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere in
violazione  del  presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di
responsabilita'  nei confronti degli amministratori e di risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
  8.  L'Osservatorio  assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica,  ai  dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.».
  16.  All'articolo 177,  dopo  il  comma 2  e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «2-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e degli
obiettivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente  decreto,  il  Ministro  puo' avvalersi del supporto tecnico
dell'APAT  -  Agenzia  per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi
tecnici, senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i
componenti  dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per
i sevizi tecnici.».
  16-bis.  All'articolo 178,  comma 1,  alla  fine,  sono aggiunte le
parole: «nonche' al fine di preservare le risorse naturali».
  17.  All'articolo 179,  il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Nel  rispetto  delle  misure prioritarie di cui al comma 1, le misure
dirette  al  recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni
altra  azione  diretta  ad  ottenere da essi materia prima secondaria
sono  adottate  con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte
di energia».
  18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 181.
                        Recupero dei rifiuti
  1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione  dei rifiuti le autorita'
competenti  favoriscono  la  riduzione dello smaltimento finale degli
stessi, attraverso:
    a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
    b) l'adozione   di  misure  economiche  e  la  determinazione  di
condizioni   di   appalto   che  prevedano  l'impiego  dei  materiali
recuperati  dai  rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi;
    c) l'utilizzazione  dei  rifiuti  come  combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
  2.  Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo,
riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono
analisi  dei  cicli  di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e
tutte le altre iniziative utili.
  3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino
al completamento delle operazioni di recupero.».
  18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:
                            «Art. 181-bis
               Materie, sostanze e prodotti secondari
  1.   Non  rientrano  nella  definizione  di  cui  all'articolo 183,
comma 1,  lettera a),  le materie, le sostanze e i prodotti secondari
definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei
seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di
recupero di rifiuti;
    b) siano   individuate   la   provenienza,   la  tipologia  e  le
caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
    c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di
recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita'
ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
    d) siano  precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti
merceologici  e  le  altre  condizioni necessarie per l'immissione in
commercio,  quali  norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo,
tenendo  conto  del  possibile  rischio  di danni all'ambiente e alla
salute  derivanti  dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della
sostanza o del prodotto secondario;
    e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
  2.  I  metodi  di  recupero  dei  rifiuti  utilizzati  per ottenere
materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento
di  materiali  con  caratteristiche  fissate con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il Ministro dello
sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
  3.  Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi  le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
  4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  comma 2,  continua ad
applicarsi  la  circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999,
prot. n 3402/V/MIN.
  5.  In  caso  di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel
termine  previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione
nei  successivi  novanta  giorni,  ferma  restando l'applicazione del
regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».
  19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto,
il  comma 3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: «3. Non e' ammesso
lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.».
  20. L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:

                              Art. 183.
                             Definizioni
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per:
    a) rifiuto:  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che  rientra nelle
categorie  riportate  nell'allegato  A alla parte quarta del presente
decreto  e  di  cui  il  detentore  si  disfi  o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi;
    b) produttore:  la  persona  la cui attivita' ha prodotto rifiuti
cioe'   il  produttore  iniziale  e  la  persona  che  ha  effettuato
operazioni  di  pretrattamento,  di  miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
    c) detentore:  il  produttore  dei  rifiuti  o il soggetto che li
detiene;
    d) gestione:   la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento  dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
    e) raccolta:   l'operazione   di   prelievo,   di  cernita  o  di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
    f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti   urbani  in  frazioni  merceologiche  omogenee  compresa  la
frazione  organica  umida,  destinate al riutilizzo, al riciclo ed al
recupero   di   materia.  La  frazione  organica  umida  e'  raccolta
separatamente  o  con  contenitori a svuotamento riutilizzabili o con
sacchetti biodegradabili certificati;
    g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto;
    h) recupero:  le  operazioni  previste nell'allegato C alla parte
quarta del presente decreto;
    i) luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'  edifici  o
stabilimenti  o  siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di  un'area  delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione
dalle quali sono originati i rifiuti;
    l)  stoccaggio:  le  attivita'  di  smaltimento consistenti nelle
operazioni  di  deposito  preliminare  di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato  B  alla  parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva
di  materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte
quarta;
    m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni:
      1)     i    rifiuti    depositati    non    devono    contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione
(ppm),   ne'  policlorobifenile  e  policlorotrifenili  in  quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm);
      2)  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di  recupero  o  di  smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel
caso  di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non
pericolosi.  In  ogni  caso,  allorche'  il  quantitativo  di rifiuti
pericolosi  non  superi  i  10 metri cubi l'anno e il quantitativo di
rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
      3)  il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee  di  rifiuti  e  nel rispetto delle relative nonne tecniche,
nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
      4)   devono   essere   rispettate  le  norme  che  disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di
concerto  con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;.
    n) frazione  umida:  rifiuto organico putrescibile ad alto tenore
di  umidita',  proveniente  da  raccolta  differenziata o selezione o
trattamento dei rifiuti urbani;
    o) frazione  secca:  rifiuto  a  bassa  putrescibilita' e a basso
tenore  di umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione
o  trattamento  dei  rifiuti  urbani,  avente  un rilevante contenuto
energetico;
    p) sottoprodotto:  sono  sottoprodotti le sostanze ed i materiali
dei   quali   il   produttore   non   intende   disfarsi   ai   sensi
dell'articolo 183,   comma 1,  lettera a),  che  soddisfino  tutti  i
seguenti  criteri,  requisiti  e condizioni: 1) siano originati da un
processo  non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro
impiego  sia  certo,  sin  dalla  fase  della produzione, integrale e
avvenga  direttamente  nel  corso  del  processo  di  produzione o di
utilizzazione  preventivamente  individuato e definito; 3) soddisfino
requisiti  merceologici  e  di qualita' ambientale idonei a garantire
che  il  loro  impiego  non  dia  luogo  ad  emissioni  e  ad impatti
ambientali  qualitativamente  e  quantitativamente  diversi da quelli
autorizzati  per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4)  non  debbano  essere  sottoposti  a  trattamenti  preventivi  o a
trasformazioni  preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e
di  qualita'  ambientale  di  cui  al  punto  3),  ma posseggano tali
requisiti  sin  dalla  fase  della  produzione;  5) abbiano un valore
economico di mercato;
    q) materia   prima  secondaria:  sostanza  o  materia  avente  le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
    r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,
sulla  base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed
integrazioni,  come  RDF  di  qualita'  normale,  che e' ottenuto dai
rifiuti   urbani  e  speciali  non  pericolosi  mediante  trattamenti
finalizzati   a  garantire  un  potere  calorifico  adeguato  al  suo
utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
sanitario;  2)  la  presenza  di  materiale metallico, vetri, inerti,
materiale  putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di
sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
    s) combustibile  da  rifiuti  di  qualita'  elevata  (CDR-Q):  il
combustibile  classificabile,  sulla  base  delle  norme tecniche UNI
9903-1  e  successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita'
elevata;
    t) compost  da  rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione  organica  dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche  finalizzate  a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela  ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi
di qualita';
    u) compost  di  qualita':  prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti  organici  raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e
le  caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo
n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
    v) emissioni:  le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268,
lettera b);
    z) scarichi   idrici:  le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
    aa)  inquinamento  atmosferico:  ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, lettera a);
    bb)  gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita'
volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei rifiuti, come definita alla
lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;
    cc)  centro  di  raccolta:  area  presidiata  ed allestita, senza
ulteriori  oneri  a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di
raccolta   mediante  raggruppamento  differenziato  dei  rifiuti  per
frazioni  omogenee  conferiti  dai  detentori  per  il trasporto agli
impianti  di  recupero  e  trattamento.  La  disciplina dei centri di
raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare, sentita la Conferenza unificata
Stato  -  Regioni,  citta'  e  autonomie  locali,  di  cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    dd)  spazzamento  delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti
su strada.».
  21.  All'articolo 184,  dopo  il  comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «  5-bis.  I  sistemi  d'arma,  i  mezzi, i materiali e le
infrastrutture  direttamente  destinati  alla difesa militare ed alla
sicurezza  nazionale  individuati  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei   siti   ove  vengono  immagazzinati  i  citati  materiali,  sono
disciplinati  dalla  parte  quarta del presente decreto con procedure
speciali  da  definirsi  con  decreto  del  Ministro della difesa, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da adottarsi entro il
31 dicembre  2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei
quali  vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti
alle  autorizzazioni  ed  ai nulla osta previsti dal medesimo decreto
interministeriale.».
  21-bis.  All'articolo 184,  comma 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:   -   alla   lettera b)   e'   soppressa   la   parola
«pericolosi»;-  alla lettera c) sono soppresse le parole «fatto salvo
quanto   previsto   dall'articolo 185,   comma 1,   lettera i)»;-  e'
soppressa la lettera n).
  22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 185.
                   Limiti al campo di applicazione
  1.  Non  rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
    a) le   emissioni   costituite   da   effluenti   gassosi  emessi
nell'atmosfera;
    b) in   quanto  regolati  da  altre  disposizioni  normative  che
assicurano tutela ambientale e sanitaria:
      1)  le  acque  di  scarico,  eccettuati  i  rifiuti  allo stato
liquido;
      2) i rifiuti radioattivi;
      3) i materiali esplosivi in disuso;
      4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
      5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre  sostanze  naturali  e non pericolose utilizzate nell'attivita'
agricola;
    c) i  materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati
in   misura  superiore  ai  limiti  stabiliti  dalle  norme  vigenti,
provenienti  dalle  attivita'  di  manutenzione  di alvei di scolo ed
irrigui.
  2.  Possono  essere  sottoprodotti,  nel  rispetto delle condizioni
della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:
    materiali  fecali  e  vegetali  provenienti da attivita' agricole
utilizzati  nelle  attivita'  agricole  o  in  impianti  aziendali  o
interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
    materiali  litoidi  o terre da coltivazione, anche sotto forma di
fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli
e  riutilizzati  nelle  normali pratiche agricole e di conduzione dei
fondi,
    eccedenze  derivanti  dalle  preparazioni di cibi solidi, cotti o
crudi,  destinate,  con specifici accordi, alle strutture di ricovero
di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».
  23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 186.
                       Terre e rocce da scavo
  1.  Le  terre  e  rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti,  possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni  e  rilevati  purche': a) siano impiegate direttamente
nell'ambito  di  opere  o  interventi  preventivamente  individuati e
definiti; b)   sin  dalla  fase  della  produzione  vi  sia  certezza
dell'integrale   utilizzo; c)   l'utilizzo   integrale   della  parte
destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i  requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire
che  il  loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale,
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono
destinate  ad  essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
di  tutela  ambientale; e)  sia  accertato che non provengono da siti
contaminati  o  sottoposti  ad  interventi  di  bonifica ai sensi del
titolo  V  della  parte  quarta  del  presente  decreto; f)  le  loro
caratteristiche  chimiche  e  chimico-fisiche  siano tali che il loro
impiego  nel  sito prescelto non determini rischi per la salute e per
la  qualita'  delle  matrici  ambientali  interessate  ed avvenga nel
rispetto   delle   norme   di   tutela  delle  acque  superficiali  e
sotterranee,  della  flora,  della  fauna, degli habitat e delle aree
naturali  protette.  In  particolare  deve  essere  dimostrato che il
materiale  da  utilizzare  non  e'  contaminato  con riferimento alla
destinazione  d'uso  del medesimo, nonche' la compatibilita' di detto
materiale  con  il  sito  di  destinazione; g)  la  certezza del loro
integrale  utilizzo  sia  dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei
processi   industriali   come   sottoprodotti,  in  sostituzione  dei
materiali  di  cava,  e'  consentito  nel  rispetto  delle condizioni
fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
  2.  Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della  realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di
impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata, la
sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma 1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale  deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non possono
superare  di  norma un anno, devono risultare da un apposito progetto
che  e'  approvato dall'autorita' titolare del relativo procedimento.
Nel  caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce
da  scavo  nel  medesimo  progetto,  i  tempi dell'eventuale deposito
possono  essere  quelli  della  realizzazione del progetto purche' in
ogni caso non superino i tre anni.
  3.  Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della  realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al
comma 2  e  soggette  a  permesso di costruire o a denuncia di inizio
attivita',  la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi  dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare  un  anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione  di  terre  e  rocce  da scavo avvenga nel corso di lavori
pubblici  non  soggetti  ne'  a  VIA  ne'  a  permesso di costruire o
denuncia  di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui
al  comma 1,  nonche'  i  tempi  dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo,  che  non  possono  superare  un  anno, devono risultare da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
  5.  Le  terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto
delle  condizioni  di  cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni  in  materia  di  rifiuti  di  cui alla parte quarta del
presente decreto.
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad  interventi  di  bonifica  viene  effettuata  secondo le modalita'
previste   dal   Titolo   V,   Parte  quarta  del  presente  decreto.
L'accertamento  che  le  terre  e  rocce  da scavo di cui al presente
decreto  non  provengano  da  tali  siti e' svolto a cura e spese del
produttore  e  accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
  7.  Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i
progetti  di  utilizzo  gia'  autorizzati e in corso di realizzazione
prima   dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  gli
interessati  possono  procedere  al  loro completamento, comunicando,
entro  novanta  giorni,  alle  autorita'  competenti, il rispetto dei
requisiti  prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli  eventuali  tempi  del  deposito  in attesa di utilizzo che non
possono  essere  superiori  ad  un  anno. L'autorita' competente puo'
disporre  indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi sessanta
giorni  senza  che  cio' comporti necessita' di ripetere procedure di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».
  24.  All'articolo 189  sono apportate le seguenti modificazioni: il
comma 3, e' sostituito dai seguenti:
    «3.   Chiunque  effettua  a  titolo  professionale  attivita'  di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di
rifiuti  senza  detenzione,  le  imprese  e  gli  enti che effettuano
operazioni  di  recupero  e  di  smaltimento  di  rifiuti, i Consorzi
istituiti  per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie
di  rifiuti,  nonche'  le  imprese  e gli enti produttori iniziali di
rifiuti  pericolosi  e  le  imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti    non   pericolosi   di   cui   all'articolo 184,   comma 3,
lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con
le  modalita'  previste  dalla  legge  25 gennaio  1994,  n.  70,  le
quantita'  e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette  attivita'.  Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli  di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e   trasportano   i   propri   rifiuti   non   pericolosi,   di   cui
all'articolo 212,   comma 8,   nonche',   per   i  soli  rifiuti  non
pericolosi,  le  imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
piu' di dieci dipendenti.
  3-bis.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica, a
partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita'  dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di
informazioni  su  produzione,  detenzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti  e  la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione  dei  rifiuti, dei registri di carico e scarico e del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di
cui    al   comma precedente   sono   assoggettati   all'obbligo   di
installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
  24-bis.  All'articolo 190,  al  comma 6,  sono  aggiunte in fine le
seguenti parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di
commercio  territorialmente competenti» e dopo il comma 6 e' aggiunto
il  seguente  comma 6-bis  «Per  le attivita' di gestione dei rifiuti
costituiti  da  rottami  ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi
alla   tenuta   dei   registri  di  carico  e  scarico  si  intendono
correttamente  adempiuti  anche qualora vengano utilizzati i registri
IVA  di  acquisto  e  di vendita, secondo le procedure e le modalita'
fissate  dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
  25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono
aggiunte  le  parole  «ai  sensi  della  lettera b)»;  il  comma 8 e'
sostituito  come  segue:  «8.  La  scheda  di  accompagnamento di cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 99,
relativo  all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le
specifiche   informazioni   di  cui  all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di
cui  al  comma 1  devono  essere  indicate nello spazio relativo alle
annotazioni del medesimo formulario.».
  26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) Al  comma 2,  la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e)
La  determinazione  dei  criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione,  ai  fini  della  raccolta  e dello smaltimento, dei
rifiuti  speciali  e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro
un  anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione
per  le  quantita'  conferite  che  deve  includere, nel rispetto del
principio  della copertura integrale dei costi del servizio prestato,
una  parte  fissa  ed  una  variabile  e  una  quota  dei costi dello
spazzamento  stradale,  e'  determinata dall'amministrazione comunale
tenendo  conto  anche  della  natura  dei  rifiuti,  del  tipo, delle
dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale    tariffazione    si    applica    una    riduzione,    fissata
dall'amministrazione  comunale,  in  proporzione  alle  quantita' dei
rifiuti  assimilati  che  il  produttore  dimostri di aver avviato al
recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non
sono  assimilabili  ai  rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle
aree  produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti
finiti,  salvo  i  rifiuti  prodotti negli uffici, nelle mense, negli
spacci,  nei  bar  e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
aperti  al  pubblico;  allo  stesso  modo,  non  sono assimilabili ai
rifiuti  urbani  i  rifiuti che si formano nelle strutture di vendita
con  superficie  due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi  secondari  e  terziari per i quali risulti documentato il
non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio
a  recupero  e  riciclo  diretto tramite soggetti autorizzati, non si
applica   la   predetta   tariffazione.   Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
il  Ministro  dello  sviluppo  economico, sono definiti, entro nvanta
giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.»;
    b) al  comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis)
l'individuazione   e   la   disciplina,   nel  rispetto  delle  norme
comunitarie  ed  anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del  presente  decreto,  di  semplificazioni con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare da adottarsi
entro  tre  mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in
materia  di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto
di  specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente  dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori,  ai  distributori,  a  coloro  che  svolgono attivita' di
istallazione  e  manutenzione  presso  le  utenze domestiche dei beni
stessi  o  ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui
alle  voci  R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto.
  27.  All'articolo 197,  comma 1,  dopo  le  parole:  «alle province
competono»  sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni
amministrative  concernenti  la  programmazione ed organizzazione del
recupero  e  dello  smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da
esercitarsi   con   le   risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:».
  28.  All'articolo 202,  al  comma 1,  dopo  le parole «disposizioni
comunitarie,»  aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente
in tema di affidamento dei servizi pubblici locali».
  28-bis  All'articolo 203,  comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta
la  seguente  lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non
dipendente  da  amministrazioni  pubbliche,  da parte del gestore del
servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di
lavoro   del   settore   dell'igiene   ambientale,   stipulato  dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche
in   conformita'   a  quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia
attualmente vigente».
  28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso.
  29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente:
                             «Art. 206.
             Accordi, contratti di programma, incentivi
  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altre
autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contratti
di  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggetti
pubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di  rifiuti; b)  la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti; c)  lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti e
comunque  riciclabili; d)  le  modifiche  del  ciclo  produttivo e la
riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) la
sperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti; g)  l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccolta
differenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di
programma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni di
categoria  per: a)  promuovere  e  favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  3.  Gli  accordi  e  i  contratti  di  programma di cui al presente
articolo non  possono  stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
alla  normativa  nazionale  primaria  vigente  e  possono integrare e
modificare norme tecniche e secondarie solo in conformita' con quanto
previsto dalla normativa nazionale primaria.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate le
risorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  apposite
disposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  ai
contratti  di  programma  di  cui  ai  commi 1  e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.».
  29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente:
                              «206-bis
                 Osservatorio nazionale sui rifiuti
  1.  Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte
quarta   del   presente  decreto  con  particolare  riferimento  alla
prevenzione  della  produzione  della quantita' e della pericolosita'
dei  rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed all'economicita'
della  gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di
imballaggio,   nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica  e
dell'ambiente,  e'  istituito,  presso  il  Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti,  in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,
in  particolare,  le  seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei
rifiuti,  degli  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede
all'elaborazione   ed   all'aggiornamento  permanente  di  criteri  e
specifici   obiettivi   d'azione,   nonche'   alla   definizione   ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione   e   sulla   gestione   dei  rifiuti,  anche  attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per  migliorarne  efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per  la  prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo e lo
smaltimento  dei  rifiuti; c)  predispone  il  Programma  generale di
prevenzione  di  cui  all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi   non   provveda   nei   termini   previsti; d)   verifica
l'attuazione  del  Programma  generale  di cui all'articolo 225 ed il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  e  di riciclaggio; e)
verifica  i  costi  di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti
dei  costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua analisi
comparative  tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali
anomalie; f)  verifica  livelli  di  qualita' dei servizi erogati; g)
predispone,  un  rapporto  annuale  sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi  e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti  tra  persone,  esperte  in  materia  di  rifiuti,  di elevata
qualificazione  giuridico/amministrativa  e  tecnico/scientifica  nel
settore  pubblico  e  privato,  nominati,  nel rispetto del principio
dell'equilibrio  di  genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  cui: a)  tre  designati dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, di cui uno
con  funzione  di  Presidente; b)  due  designati  dal Ministro dello
sviluppo  economico,  di  cui uno con funzioni di vice-presidente; c)
uno  designato  dal  Ministro  della  salute; d)  uno  designato  dal
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali; e) uno
designato   dal   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze; f)  uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni.
  3.   La  durata  in  carica  dei  componenti  dell'Osservatorio  e'
disciplinata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,    n.    90.    Il   trattamento   economico   dei   componenti
dell'Osservatorio   e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio
si  avvale  di  una  segreteria  tecnica,  costituita con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
utilizzando  allo  scopo  le  risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  da  emanarsi  entro  sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le modalita'
organizzative  e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti
e le agenzie di cui esso puo' avvalersi.
  6.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti e della Segreteria tecnica,
pari  a  due  milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente al tasso di
inflazione,   provvedono,   tramite   contributi   di   pari  importo
complessivo,    il    Consorzio    Nazionale    Imballaggi   di   cui
all'articolo 224,   i  soggetti  di  cui  all'articolo 221,  comma 3,
lettere a)  e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236
nonche'  quelli  istituiti  ai  sensi  degli  articoli 227  e 228. Il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare con
decreto  da  emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente  provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni
anno,  determina  l'entita'  del  predetto  onere da porre in capo ai
Consorzi  e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio
Nazionale  Imballaggi  e  dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreto del
Ministro  dell'economia  e  della finanze, ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare»  e  conseguentemente  all'articolo 170,  il
comma 13 e' soppresso.
  29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 12  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole «Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del
termine  di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso
di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione
delle migliori tecnologie disponibili»;
    b) il  comma 13  e'  sostituito  con il seguente: «Ferma restando
l'applicazione  delle  norme  sanzionatorie di cui al titolo VI della
parte  quarta  del  presente  decreto,  in caso di inosservanza delle
prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente  procede,
secondo la gravita' dell'infrazione:
      a) alla  diffida,  stabilendo  un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
      b) alla  diffida  e contestuale sospensione dell'autorizzazione
per  un  tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo
per la salute pubblica e per l'ambiente;
      c) alla   revoca   dell'autorizzazione   in   caso  di  mancato
adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con la diffida e in caso di
reiterate  violazioni  che  determinino situazione di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente.»;
    c) al   comma 17   sono  soppresse  le  parole  da  «la  medesima
esclusione» fino alla fine del comma.
  29-quater.    All'articolo 210    sono    apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) il  comma 4  e'  sostituito  con  il seguente: «Ferma restando
l'applicazione  delle  norme  sanzionatorie di cui al titolo VI della
parte  quarta  del  presente  decreto,  in caso di inosservanza delle
prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente  procede,
secondo la gravita' dell'infrazione:
      a) alla  diffida,  stabilendo  un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
      b) alla  diffida  e contestuale sospensione dell'autorizzazione
per  un  tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo
per la salute pubblica e per l'ambiente;
      c) alla   revoca   dell'autorizzazione   in   caso  di  mancato
adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con la diffida e in caso di
reiterate  violazioni  che  determinino situazione di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente.»;
    b) al   comma 5   sono   soppresse  le  parole  da  «la  medesima
esclusione» fino alla fine del comma.
  30.  All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse;
al  comma 5,  le  parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le
parole  «Sono  esonerati  dall'obbligo  di  cui  al presente comma le
organizzazioni  di  cui  agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c),
223,  224,  228,  233,  234,  235  e 236,» sono aggiunte le seguenti:
«limitatamente  all'attivita'  di  intermediazione  e commercio senza
detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come
segue:  «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano
ai  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi che effettuano
operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti,  ne' ai
produttori  iniziali  di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di  raccolta  e  trasporto  di  trenta  chilogrammi o trenta litri al
giorno   dei   propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione  che  tali
operazioni    costituiscano    parte    integrante    ed   accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette  imprese  non  sono  tenute  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie  e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla  presentazione  di  una  comunicazione  alla sezione regionale o
provinciale  dell'Albo  territorialmente  competente  che rilascia il
relativo  provvedimento  entro  i  successivi  trenta  giorni. Con la
comunicazione  l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi  dell'articolo 21  della  legge  n.  241  del  1990: a) la sede
dell'impresa,  l'attivita'  o  le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti;  b)  le  caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c)
gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati
per  il  trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione  del  trasporto  medesimo; d) il versamento del diritto
annuale  di  registrazione,  che  in  fase  di  prima applicazione e'
determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai
sensi   dell'articolo 21   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
28 aprile   1998,  n.  406.L'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
variazione  intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
delle  imprese  di  cui  al  presente comma effettuate entro sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  delle presenti disposizioni restano
valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.
  30-bis. All'articolo 220:
    a) al  comma 2,  le  parole da « ai sensi del regolamento» fino a
«della commissione» sono soppresse;
    b) il comma 3 e' soppresso.
  30-ter. All'articolo 221:
    a) al  comma 3,  lettera a) le parole: «anche in forma associata»
sono soppresse;
    b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;
    c) al  comma 5,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: « I
produttori   che   non   intendono  aderire  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi   e   a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo 223,  devono
presentare  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti il progetto del
sistema   di   cui  al  comma 3,  lettere a)  o c)  richiedendone  il
riconoscimento  sulla  base  di idonea documentazione. Il progetto va
presentato  entro  novanta  giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore  ai  sensi  dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima
del  recesso  da  uno  dei  suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni
caso,   efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto  il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne  dia  comunicazione  al  Consorzio, permanendo fino a tale momento
l'obbligo   di   corrispondere   il   contributo  ambientale  di  cui
all'articolo 224,  comma 3,  lettera h)»  e  nel  secondo periodo, le
parole:  «A  tal  fine  i produttori» sono sostituite dalle seguenti:
«Per  ottenere  il  riconoscimento  i  produttori» indi sostituire le
parole «e» con «sara» e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;
    d) al  comma 10,  al primo periodo, eliminare le parole: «i costi
per» e alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i
costi  per»  e  alla  lettera b)  sostituire  le  parole:  «gli oneri
aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri».
  30-terbis.  Al  comma 2,  dell'articolo 222,  sostituire  le parole
«all'autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio
nazionale sui rifiuti».
  30-quater. All'articolo 223:
    a) il  comma 1  e' sostituito dal seguente: «I produttori che non
provvedono  ai  sensi  dell'articolo 221,  comma 3,  lettere a) e c),
costituiscono  un  Consorzio  per ciascun materiale di imballaggio di
cui  all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante
su  tutto  il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i
recuperatori,  ed  i riciclatori che non corrispondono alla categoria
dei   produttori,   previo  accordo  con  gli  altri  consorziati  ed
unitamente agli stessi;
    b) al  comma 2,  sostituire  le  parole  da  «180  giorni» fino a
«presente decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
    c) sostituire  il  penultimo periodo del comma 2 con il seguente:
«Entro  il  31 dicembre  2008  i  Consorzi  gia'  riconosciuti  dalla
previgente  normativa  adeguano  il proprio statuto in conformita' al
nuovo  schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  Concorrenza  nelle  attivita'  di
settore,   ai  sensi  dell'articolo 221,  comma 2.  Nei  consigli  di
amministrazione   dei   consorzi   il   numero   dei  consiglieri  di
amministrazione  in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori
deve  essere  uguale  a  quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza  dei  produttori  di  materie prime di imballaggio. Lo
statuto  adottato  da  ciascun  Consorzio e' trasmesso entro quindici
giorni  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  che  lo  approva  di  concerto  con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, salvo
motivate  osservazioni  cui  i  Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
successivi  sessanta  giorni.  Qualora i Consorzi non ottemperino nei
termini  prescritti,  le  modifiche  allo  statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;
    d) al  comma 3,  le  parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e
2»;
    e) sostituire  il  comma 4  con  il  seguente: «Ciascun Consorzio
mette  a  punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti   un  proprio  programma  pluriennale  di  prevenzione  della
produzione  di  rifiuti  d'imballaggio  entro il 30 settembre di ogni
anno»;
    f) ai  commi 5  e  6  sostituire  le parole «all'Autorita' di cui
all'articolo 207»  con  le  seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti».
  30-quinquies. All'articolo 224:
    a) al  comma 2,  sostituire  le  parole: «ventiquattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto»
con le parole: «il 30 giugno 2008»;
    b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei»
con le parole: «valutati i»;
    c) al  comma 3,  lettera e),  sostituire  l'ultimo periodo con il
seguente:  «Ai  consorzi  che  non raggiungono i singoli obiettivi di
recupero  e'  in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale
ad essi riconosciuto dal Conai»;
    d) al  comma 3,  all'inizio della lettera f), inserire le parole:
«indirizza e»;
    e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori
oneri  per  la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri
della»;
    f) al  comma 3,  aggiungere  in  fine  la  seguente lettera : «n)
acquisisce  da  enti  pubblici  o privati, nazionali o esteri, i dati
relativi  ai  flussi  degli  imballaggi  in  entrata  e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento  di  tali  dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto  previsto  dall'articolo 178,  comma 1, di rilevante interesse
pubblico  ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.»;
    g) al  comma 8  sostituire  la prima parte, fino al terzo periodo
compreso,  con  la  seguente:  «Il contributo ambientale del Conai e'
utilizzato  in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari
o  comunque  conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per
l'organizzazione  dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti  di  imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali fini, tale
contributo   e'   attribuito   dal  Conai,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio  immessi  sul mercato nazionale, al netto delle quantita'
di  imballaggi  usati  riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia  di  materiale»;  indi  alla  fine  del comma aggiungere le
seguenti  parole  :  «nonche'  con  altri  contributi  e  proventi di
consorziati   e  di  terzi,  compresi  quelli  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 221,  lettere a)  e c),  per le attivita' svolte in loro
favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;
    h) sopprimere il comma 11;
    i) sostituire  il  comma 12  con il seguente: «In caso di mancata
stipula   dell'accordo  di  cui  al  comma 5,  entro  novanta  giorni
dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare invita le
parti  a  trovare  un'intesa  entro  sessanta giorni, decorsi i quali
senza  esito  positivo,  provvede direttamente, d'intesa con Ministro
dello  sviluppo  economico,  a  definire il corrispettivo di cui alla
lettera a)  del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto,
per  le  specifiche  condizioni  tecniche  ed  economiche relative al
ritiro  dei  rifiuti  di  ciascun  materiale d'imballaggio, anche dal
competente  Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di
questi  Consorzi  non  lo  sottoscriva  e/o  non  raggiunga le intese
necessarie   con   gli   enti   locali  per  il  ritiro  dei  rifiuti
d'imballaggio,  il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni
locali  al  fine  di  assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».
  30-quinquiesbis.  Ai  commi 3  e  5 dell'articolo 225 sostituire le
parole  «all'Autorita'  di  cui  all'articolo 207»  con  le seguenti:
«all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».
  30-quinquiester.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 230 e' inserito il
seguente:
  «1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle  infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti
dagli  impianti  per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico  o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal  gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.».
  30-sexies. All'articolo 233:
    a) modificare   il  titolo  «Consorzi  nazionali»  in  «Consorzio
nazionale»  ed al comma 1 sostituire le parole: «uno o piu' Consorzi»
con  le  parole:  «un  Consorzio» e nelle parti successive la parola:
«Consorzi» con la parola: «Consorzio»;
    b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2.  il  Consorzio  di  cui  al  comma 1,  gia'  riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione  in rappresentanza dei produttori di
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
Consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.»;
    c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
    d) al  comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di
riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
    e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
  30-septies. All'articolo 234:
    a) modificare   il  titolo  «Consorzi  nazionali»  in  «Consorzio
nazionale»  e  di  conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono
istituiti  uno  o  piu'  Consorzi»  con  le  parole: «e' istituito il
Consorzio» e nelle parti successive sostituire la parola: «Consorzi»,
con la parola: «Consorzio»;
    b) al  comma 1  sopprimere  le  parole  da «nonche» fino a «gas e
acque»;
    c) il  comma 2  e'  cosi'  sostituito:  «Con decreto del Ministro
dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con
il  Ministero  dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta
giorni,  i  beni  in  polietilene,  che  per  caratteristiche ed usi,
possono  essere  considerati  beni  di  lunga durata per i quali deve
essere  versato  un  contributo  per  il riciclo in misura ridotta in
ragione  del  lungo  periodo di impiego o per i quali non deve essere
versato  tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non
riciclabilita'  a  fine  vita. In attesa di tale decreto tali beni di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo».
    d) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1,  gia'  riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.».
    e) al  comma 6  sopprimere  l'ultimo  periodo da: «Resta altresi»
fino a: «maturati nel periodo»;
    f) al  comma 7,  sostituire  la  lettera b)  con la seguente: «b)
mettere  in  atto  un  sistema di raccolta e restituzione dei beni in
polietilene  al  termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al
recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;».
    g) al  comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma
associata»;   indi   sostituire   le  parole  «all'autorita'  di  cui
all'articolo 207»  con  le  seguenti: «all'osservatorio nazionale sui
rifiuti»;
  30-octies. All'articolo 235:
    a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il
trattamento  delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi»
in  «Consorzio  nazionale  per  la  raccolta  ed il trattamento delle
batterie   al   piombo   esauste   e   dei  rifiuti  piombosi»  e  le
corrispondenti citazioni di «Consorzi» in «Consorzio»;
    b) al  comma 1  sopprimere  le  parole « che non» e sostituire le
parole  « costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare»
con «che adotta»;
    c) sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2.  Il  consorzio  di  cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione  in rappresentanza dei produttori.Lo
statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,
salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988
n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il
comma 6-bis,  e'  sostituito  dal  presente:  «Tutti  i  soggetti che
effettuano  attivita'  di  gestione del rifiuto di batterie al piombo
esauste  e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al
Consorzio  copia  della comunicazione di cui all'articolo 189, per la
sola  parte  inerente  i  rifiuti  di  batterie  esauste e di rifiuti
piombosi.  Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le medesime
sanzioni  previste  per  la  mancata  comunicazione  di cui al citato
articolo 189 comma 3.»;
    e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
    f) al  comma 8  sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi
sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel
periodo»;
    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10.  All'articolo 9-quinquies  del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare
al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti
e' istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in
relazione  al  contenuto  a  peso di piombo da applicarsi da parte di
tutti  i  produttori  e  gli importatori che immettono le batterie al
piombo  nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti
in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e
gli  importatori  versano  direttamente  al  consorzio i proventi del
contributo ambientale.»;
    h) ai  commi 11  e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le
parole: «contributo ambientale»;
    i) sopprimere il comma 17 .
  30-nonies. All'articolo 236:
    a) sostituire  nel  titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le
parole:  «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o
ad   uno   dei   Consorzi   costituiti   ai   sensi   del   comma 2»;
conseguentemente  nel  testo  sostituire  la parola «Consorzi» con la
parola «Consorzio»;
    b) sostituire il comma 2-con il seguente :
      «2.  Il  consorzio  di  cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,
salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
    c) sopprimere  il  primo  periodo  del comma 3, indi collocare il
secondo periodo alla fine del comma;
    d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
    e) al  comma 4  dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma
paritetica»  e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con
le  seguenti  :"a)  le  imprese che producono, importano o mettono in
commercio  oli  base  vergini; b)  le  imprese che producono oli base
mediante  un  processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano
il  recupero  e  la  raccolta  degli  oli  usati; d)  le  imprese che
effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
    f) il  comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  5.  Le  quote  di
partecipazione  al  consorzio  sono  ripartite  fra  le  categorie di
imprese  di  cui  al  comma 4  e nell'ambito di ciascuna di esse sono
attribuite  in  proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti,
commercializzati rigenerati o recuperati;
    g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo.
  31.  All'articolo 212,  comma 5,  e' aggiunto alla fine il seguente
periodo:  «Per  le  aziende  speciali,  i  consorzi  e le societa' di
gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita
comunicazione  del  comune  o  del  consorzio  di comuni alla sezione
regionale  territorialmente  competente ed e' valida per i servizi di
gestione  dei  rifiuti  urbani  nei  medesimi comuni; il comma 14, e'
sostituito  dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti
di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti  l'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti  vigenti  alla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione e'
differita  al  momento della pubblicazione dei suddetti decreti.»; al
comma 18  le  parole «e le imprese che trasportano i rifiuti indicati
nella  lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio
1993» sono soppresse.
  32.  All'articolo 214,  comma 1,  alla  fine, prima del punto, sono
aggiunte  le  seguenti  parole.  «ai  sensi  e nel rispetto di quanto
disposto  dall'articolo 178,  comma 2»;  il  comma 3 e' soppresso; al
comma 9   le  parole:  «alla  sezione  competente  dell'Albo  di  cui
all'articolo 212.» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.».
  33.  All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione
regionale  dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla
provincia   territorialmente   competente»   sono   sostituite  dalle
seguenti: «alla provincia territorialmente competente.».
  34.  All'articolo 215,  comma 3,  le  parole: «La sezione regionale
dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».
  35.  All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo»  fino  a  «disporre»  sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
  36.  All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione
regionale  dell'Albo  di cui all'articolo 212 che ne da' notizia alla
provincia   territorialmente   competente»   sono   sostituite  dalle
seguenti:  «alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8,
dopo   le   parole   «disposizioni   legislative   vigenti  a  favore
dell'utilizzazione  dei  rifiuti»  sono  aggiunte  le parole: «in via
prioritaria  in  operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche»; i commi 9 e 10 sono soppressi.
  37.  All'articolo 216,  comma 3,  le  parole: «La sezione regionale
dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».
  38.  All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo»  fino  a  «disporre»  sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone».
  39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15.
Le  comunicazioni  effettuate  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a
cura   delle   Sezioni   medesime,  alla  provincia  territorialmente
competente.».
  40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: «1. Ai
sensi  e  per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
combustibile  da  rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da
rifiuti  di  qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito
dall'articolo 183,   comma 1,   lettera s),  sono  classificati  come
rifiuto speciale.».
  41.  All'articolo 229  sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4,
nonche' i commi 2, 5 e 6.
  42.  All'articolo 258,  comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma
43» sono sostituite con le parole «comma 4».
  42-bis.  All'Allegato  C della parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006 la voce R14 e' soppressa
  43.  All'Allegato  I  al  Titolo  V  della parte quarta del decreto
legislativo  n.  152  del  2006  «Criteri  generali  per l'analisi di
rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica»,  nella voce relativa
alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino
relativo  al punto di conformita' per le acque sotterranee, le parole
da  «rappresenta  il  punto  fra  la  sorgente»  a «dalla sorgente di
contaminazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:"Il  punto  di
conformita'  per  le  acque  sotterranee rappresenta il punto a valle
idrogeologico  della  sorgente  al  quale  deve  essere  garantito il
ripristino    dello   stato   originale   (ecologico,   chimico   e/o
quantitativo)  del  corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i
suoi  usi  potenziali,  secondo quanto previsto nella parte terza (in
particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in
particolare   articolo 300).Pertanto   in  attuazione  del  principio
generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di norma
fissato  non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica
e  la  relativa  CSR  per  ciascun  contaminante  deve essere fissata
equivalente  alle  CSC  di  cui all'Allegato 5 della parte quarta del
presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in
caso  di  fondo  naturale  piu'  elevato  o  di  modifiche allo stato
originario  dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati
dalla  Autorita'  pubblica  competente, o in caso di specifici minori
obiettivi  di  qualita'  per  il corpo idrico sotterraneo o per altri
corpi  idrici  recettori,  ove  stabiliti  e  indicati dall'Autorita'
pubblica   competente,  comunque  compatibilmente  con  l'assenza  di
rischio  igienico-sanitario  per eventuali altri recettori a valle. A
monte  idrogeologico  del  punto  di  conformita' cosi' determinato e
comunque  limitatamente alle aree interne del sito in considerazione,
la  concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR
cosi'  determinata,  purche' compatibile con il rispetto della CSC al
punto  di  conformita'  nonche' compatibile con l'analisi del rischio
igienico  sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore nell'area
stessa»;  al  trattino  relativo  ai  criteri  di  accettabilita' del
rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lxl0-5» a
«(1)»  sono  sostituite  con le parole «lxl0-6 come valore di rischio
incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5
come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le
sostanze  cancerogene,  mentre  per  le  sostanze  non cancerogene si
applica  il  criterio  del  non  superamento della dose tollerabile o
accettabile  (ADI  o  TDI)  definita  per  la  sostanza (Hazard Index
complessivo 1).».
  43-bis.  Al  comma 4  dell'articolo 242,  le  parole «I criteri per
l'applicazione  della  procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato   1  alla  parte  quarta  del  presente  decreto»  sono
sostituite  con  le  seguenti:  «I  criteri  per l'applicazione della
procedura  di  analisi  di  rischio  sono  stabiliti  con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro
il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto».
  43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
                            «Art. 252-bis
Siti   di   preminente   interesse   pubblico  per  la  riconversione
                             industriale
  1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  sono individuati i siti di interesse pubblico ai
fini  dell'attuazione  di  programmi  ed  interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi
antecedenti  al  30 aprile  2006,  anche  non  compresi nel Programma
Nazionale  di  bonifica  di  cui al decreto ministeriale 18 settembre
2001,  n.  468  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' il
termine,  compreso  fra  novanta  e  trecentosessanta  giorni, per la
conclusione  delle  conferenze  di servizi di cui al comma 5. In tali
siti  sono  attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate  assieme  ad  interventi  mirati  allo sviluppo economico
produttivo.  Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate
tali   progetti  sono  elaborati  ed  approvati,  entro  dodici  mesi
dall'adozione  del  decreto  di  cui  al presente comma, con appositi
accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri
per   lo   sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente  competente, sentiti il Presidente della Provincia e
il  Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione  sono  approvati  in deroga alle procedure di bonifica di
cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.
  2.  Gli  oneri  connessi  alla  messa  in sicurezza e alla bonifica
nonche'   quelli  conseguenti  all'accertamento  di  ulteriori  danni
ambientali   sono   a   carico   del   soggetto   responsabile  della
contaminazione,  qualora  sia  individuato, esistente e solvibile. Il
proprietario  del  sito  contaminato  e' obbligato in via sussidiaria
previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
  3.  Gli  accordi  di  programma  assicurano  il coordinamento delle
azioni  per  determinarne  i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni  altro  connesso  e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei
programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
    a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo  e  il  piano  economico finanziario degli investimenti da
parte  di  ciascuno  dei  proprietari  delle  aree  comprese nel sito
contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
    b) il  coordinamento  delle  risultanze  delle  caratterizzazioni
eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
    c) gli  obiettivi  degli  interventi di bonifica e riparazione, i
relativi   obblighi  dei  responsabili  della  contaminazione  e  del
proprietario  del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici
o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le
iniziative  e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano
ad assumere ed a finanziare;
    d) la  quantificazione  degli  effetti  temporanei  in termini di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
    e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse
e  servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a
tal   fine   sono   preferite   le   misure  di  miglioramento  della
sostenibilita'  ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo
del   miglioramento  tecnologico  produttivo  e  dell'implementazione
dell'efficacia  dei  sistemi  di  depurazione  e  abbattimento  delle
emissioni.
    f)  la  prestazione  di  idonee garanzie finanziarie da parte dei
privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
    g) l'eventuale   finanziamento  di  attivita'  di  ricerca  e  di
sperimentazione  di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle   matrici   ambientali  contaminate  e  all'abbattimento  delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi  delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'
ecologica del sito;
    h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento
degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
  4.  La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse  pubblico  generale alla realizzazione degli impianti,
delle  opere  e  di  ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
  5.  I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono
approvati  ai  sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze
di   servizi,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente  l'intervento  di
bonifica  e  l'intervento  di reindustrializzazione. La conferenza di
servizi  relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  che
costituisce  l'amministrazione  procedente.  La conferenza di servizi
relativa  all'intervento  di  reindustrializzazione  e'  indetta  dal
Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione
procedente.  Le  due  conferenze  di  servizi  sono  indette ai sensi
dell'articolo 14  e  seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse  partecipano  i  soggetti  pubblici  coinvolti  nell'accordo  di
programma  di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere
e  gli  interventi  nei  siti  di  cui al medesimo comma 1. L'assenso
espresso  dai  rappresentanti  degli  enti  locali,  sulla base delle
determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto  di  pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi
sono  ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
  6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione  ambientale integrata,
all'esito  delle  due conferenze di servizi, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con la regione interessata, si
autorizzano  la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
  7.  In  considerazione  delle  finalita'  di  tutela  e  ripristino
ambientale  perseguite  dal  presente articolo, l'attuazione da parte
dei   privati  degli  impegni  assunti  con  l'accordo  di  programma
costituisce  anche  attuazione  degli  obblighi di cui alla direttiva
2004/35/CE  e  delle  relative disposizioni di attuazione di cui alla
parte VI del presente decreto.
  8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla  Tabella  I  dell'Allegato  5 al titolo V del presente decreto.
Qualora  il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono
essere  raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa  comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili,   la   Conferenza  di  Servizi  indetta  dal  Ministero
dell'Ambiente   e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  puo'
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure
di  sicurezza  che  garantiscano,  comunque,  la  tutela ambientale e
sanitaria  anche  se  i valori di concentrazione residui previsti nel
sito   risultano   superiori  a  quelli  stabiliti  dalla  Tabella  I
dell'Allegato  5  al  titolo  V  del presente decreto. Tali valori di
concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.
  9.  In  caso  di mancata partecipazione all'accordo di programma di
cui  al  comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli
interventi    sono   progettati   ed   effettuati   d'ufficio   dalle
amministrazioni  che  hanno  diritto  di  rivalsa  nei  confronti dei
soggetti  che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte
di  competenza.  La presente disposizione si applica anche qualora il
responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni
assunte in base all'accordo di programma.
  10.  Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le
altre  competenze  attribuite alle Regioni per i siti contaminati che
non   rientrano   fra   quelli   di   interesse   nazionale   di  cui
all'articolo 252.».
  44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta
salva,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione   del  tributo  di  cui  all'articolo 19  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  45.  All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme
regolamentari  e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto»
sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero».
  45-bis.  All'articolo 266,  al  comma 7,  sono  aggiunte in fine le
seguenti  parole:  «nel  rispetto  delle  disposizioni comunitarie in
materia».
  46.  All'articolo 1,  della  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  i
commi 25,  26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere
il  seguente  comma:  «6-bis.  I soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami
ferrosi  e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di
applicazione  della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006
possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni
di  cui  alle  disposizioni  previgenti fino al rilascio o al diniego
delle  autorizzazioni  necessarie allo svolgimento di dette attivita'
nel  nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione
sono  presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
  47.  All'allegato  1,  suballegato  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  5 febbraio  1998,  sull'individuazione dei rifiuti non
pericolosi  sottoposti  alle procedure semplificate di recupero, come
modificato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio   5 aprile  2006,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) alla  voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta»,
punto 1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e
fenolo  assenti»  sono  sostituite  con  le  parole  «formaldeide non
superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»;
    b) alla  voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta»,
punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e
fenolo  assenti»  sono  sostituite  con  le  parole  «formaldeide non
superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».

      
                  Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 74 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  74  (Definizioni).  -  1. Ai fini della presente
          sezione si intende per:
                a) abitante    equivalente:    il   carico   organico
          biodegradabile  avente una richiesta biochimica di ossigeno
          a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
                b) acque  ciprinicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
          o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
                c) acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno  rispetto  a una retta immaginaria distante, in
          ogni  suo  punto,  un  miglio  nautico sul lato esterno dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento per definire il limite delle acque territoriali
          e  che  si  estendono  eventualmente fino al limite esterno
          delle acque di transizione;
                d) acque  salmonicole:  le  acque  in  cui  vivono  o
          possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
          temoli e i coregoni;
                e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci
          e  le  acque  costiere  alla foce di un fiume, i cui limiti
          esterni  verso  il  mare  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio; in
          via  transitoria  tali  limiti  sono  fissati a cinquecento
          metri dalla linea di costa;
                f) acque  dolci: le acque che si presentano in natura
          con  una  concentrazione di sali tale da essere considerate
          appropriate  per  l'estrazione  e il trattamento al fine di
          produrre acqua potabile;
                g) acque  reflue domestiche: acque reflue provenienti
          da  insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da  servizi  e
          derivanti   prevalentemente  dal  metabolismo  umano  e  da
          attivita' domestiche;
                h) acque  reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
          reflue  scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
          attivita'  commerciali  o  di  produzione  di beni, diverse
          dalle  acque  reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
          dilavamento;
                i) acque  reflue urbane: acque reflue domestiche o il
          miscuglio  di  acque  reflue  domestiche,  di  acque reflue
          industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
          reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato;
                l) acque  sotterranee:  tutte le acque che si trovano
          al  di  sotto  della  superficie  del  suolo, nella zona di
          saturazione  e  in  diretto  contatto  con  il  suolo  e il
          sottosuolo;
                m) acque  termali:  le acque minerali naturali di cui
          all'art.  2,  comma 1,  lettera a),  della legge 24 ottobre
          2000,  n. 323, utilizzate per le finalita' consentite dalla
          stessa legge;
                n) agglomerato:  l'area in cui la popolazione, ovvero
          le attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
          rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
          rapporto  anche  ai  benefici  ambientali  conseguibili, la
          raccolta  e  il  convogliamento  delle  acque reflue urbane
          verso  un  sistema  di  trattamento  o  verso  un  punto di
          recapito finale;
                o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
          terreno  mediante  spandimento  e/o  mescolamento  con  gli
          strati superficiali, iniezione, interramento;
                p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
          di   allevamento,  acque  di  vegetazione  residuate  dalla
          lavorazione   delle  olive,  acque  reflue  provenienti  da
          aziende  agricole  e piccole aziende agro-alimentari, dalla
          loro  produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al
          loro    utilizzo   irriguo   o   fertirriguo,   finalizzati
          all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti nei
          medesimi contenute;
                q) autorita'  d'ambito:  la forma di cooperazione tra
          comuni  e province per l'organizzazione del servizio idrico
          integrato;
                r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
          che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato in un ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato;
                s) bestiame:  tutti  gli  animali  allevati per uso o
          profitto;
                t) composto  azotato:  qualsiasi  sostanza contenente
          azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
                u) concimi  chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto
          mediante procedimento industriale;
                v) effluente   di   allevamento:   le  deiezioni  del
          bestiame  o  una  miscela  di  lettiera  e  di deiezione di
          bestiame,  anche  sotto  forma di prodotto trasformato, ivi
          compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura;
                z) eutrofizzazione:   arricchimento  delle  acque  di
          nutrienti,  in  particolare modo di composti dell'azoto e/o
          del  fosforo,  che  provoca  una  abnorme proliferazione di
          alghe  e/o  di forme superiori di vita vegetale, producendo
          la  perturbazione  dell'equilibrio degli organismi presenti
          nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
                aa) fertilizzante:  fermo  restando  quanto  disposto
          dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
          uno  o  piu'  composti  azotati,  compresi gli effluenti di
          allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
          sparse   sul   terreno  per  stimolare  la  crescita  della
          vegetazione;
                bb) fanghi:   i   fanghi   residui,  trattati  o  non
          trattati,  provenienti  dagli impianti di trattamento delle
          acque reflue urbane;
                cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,
          a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze o di calore
          nell'aria,  nell'acqua  o  nel  terreno che possono nuocere
          alla   salute   umana  o  alla  qualita'  degli  ecosistemi
          acquatici   o  degli  ecosistemi  terrestri  che  dipendono
          direttamente    da   ecosistemi   acquatici,   perturbando,
          deturpando  o  deteriorando  i  valori  ricreativi  o altri
          legittimi usi dell'ambiente;
                dd) rete  fognaria:  un  sistema  di  condotte per la
          raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
                ee) fognatura  separata:  la rete fognaria costituita
          da  due  canalizzazioni,  la prima delle quali adibita alla
          raccolta  ed  al convogliamento delle sole acque meteoriche
          di  dilavamento,  e  dotata  o  meno  di dispositivi per la
          raccolta  e  la separazione delle acque di prima pioggia, e
          la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
          acque  reflue  urbane  unitamente  alle  eventuali acque di
          prima pioggia;
                ff) scarico:    qualsiasi    immissione    effettuata
          esclusivamente  tramite un sistema stabile di collettamento
          che  collega  senza  soluzione  di  continuita' il ciclo di
          produzione   del   refluo  con  il  corpo  ricettore  acque
          superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
          indipendentemente   dalla  loro  natura  inquinante,  anche
          sottoposte  a  preventivo  trattamento di depurazione. Sono
          esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
                gg) acque   di   scarico:   tutte   le  acque  reflue
          provenienti da uno scarico;
                hh) scarichi  esistenti: gli scarichi di acque reflue
          urbane  che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
          e   conformi  al  regime  autorizzativo  previgente  e  gli
          scarichi  di impianti di trattamento di acque reflue urbane
          per  i  quali  alla stessa data erano gia' state completate
          tutte   le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
          all'affidamento  dei  lavori, nonche' gli scarichi di acque
          reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
          esercizio  e  conformi al previgente regime autorizzativo e
          gli  scarichi di acque reflue industriali che alla data del
          13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
                ii) trattamento  appropriato:  il  trattamento  delle
          acque  reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema
          di   smaltimento   che,  dopo  lo  scarico,  garantisca  la
          conformita'   dei   corpi   idrici  recettori  ai  relativi
          obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
          della parte terza del presente decreto;
                ll) trattamento  primario: il trattamento delle acque
          reflue  che  comporti  la sedimentazione dei solidi sospesi
          mediante  processi  fisici  e/o chimico-fisici e/o altri, a
          seguito  dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque
          in  trattamento  sia  ridotto  almeno del 20 per cento ed i
          solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
                mm) trattamento   secondario:  il  trattamento  delle
          acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
          trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o
          mediante  altro processo in cui vengano comunque rispettati
          i  requisiti  di  cui  alla  tabella 1 dell'Allegato 5 alla
          parte terza del presente decreto;
                nn) stabilimento   industriale,  stabilimento:  tutta
          l'area  sottoposta  al controllo di un unico gestore, nella
          quale  si  svolgono attivita' commerciali o industriali che
          comportano    la    produzione,   la   trasformazione   e/o
          l'utilizzazione  delle  sostanze di cui all'Allegato 8 alla
          parte  terza  del  presente decreto, ovvero qualsiasi altro
          processo  produttivo  che  comporti  la  presenza  di  tali
          sostanze nello scarico;
                oo) valore    limite    di   emissione:   limite   di
          accettabilita'  di una sostanza inquinante contenuta in uno
          scarico,  misurata  in  concentrazione, oppure in massa per
          unita'  di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
          per  unita'  di tempo. I valori limite di emissione possono
          essere  fissati  anche  per  determinati gruppi, famiglie o
          categorie  di  sostanze. I valori limite di emissione delle
          sostanze  si  applicano  di  norma nel punto di fuoriuscita
          delle    emissioni   dall'impianto,   senza   tener   conto
          dell'eventuale  diluizione;  l'effetto  di  una stazione di
          depurazione   di   acque   reflue   puo'  essere  preso  in
          considerazione  nella  determinazione  dei valori limite di
          emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un
          livello  equivalente  di  protezione  dell'ambiente nel suo
          insieme  e  di  non  portare  carichi  inquinanti  maggiori
          nell'ambiente;
                pp) zone   vulnerabili:   zone   di   territorio  che
          scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
          origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
          potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
              2.  Ai  fini  della presente sezione si intende inoltre
          per:
                a) acque  superficiali: le acque interne ad eccezione
          di  quelle  sotterranee, le acque di transizione e le acque
          costiere,  tranne  per quanto riguarda lo stato chimico, in
          relazione   al   quale   sono   incluse   anche   le  acque
          territoriali;
                b) acque   interne:   tutte   le  acque  superficiali
          correnti   o   stagnanti,  e  tutte  le  acque  sotterranee
          all'interno  della  linea  di base che serve da riferimento
          per definire il limite delle acque territoriali;
                c) fiume:   un   corpo   idrico  interno  che  scorre
          prevalentemente   in   superficie   ma   che   puo'  essere
          parzialmente sotterraneo;
                d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
                e) acque  di transizione: i corpi idrici superficiali
          in   prossimita'   della   foce   di  un  fiume,  che  sono
          parzialmente  di natura salina a causa della loro vicinanza
          alle  acque  costiere,  ma  sostanzialmente influenzate dai
          flussi di acqua dolce;
                f) corpo   idrico   artificiale:   un   corpo  idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana;
                g) corpo   idrico  fortemente  modificato:  un  corpo
          idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
          fisiche  dovute  a  un'attivita'  umana, e' sostanzialmente
          modificata,   come   risulta   dalla  designazione  fattane
          dall'autorita'  competente  in base alle disposizioni degli
          articoli 118 e 120;
                h) corpo  idrico superficiale: un elemento distinto e
          significativo  di  acque  superficiali,  quale  un lago, un
          bacino  artificiale,  un torrente, fiume o canale, parte di
          un  torrente,  fiume  o  canale,  acque di transizione o un
          tratto di acque costiere;
                i) falda  acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
          roccia   o   altri   strati   geologici   di   porosita'  e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo   di  acque  sotterranee  o  l'estrazione  di
          quantita' significative di acque sotterranee;
                l) corpo  idrico  sotterraneo:  un volume distinto di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
                m) bacino   idrografico:   il  territorio  nel  quale
          scorrono  tutte  le acque superficiali attraverso una serie
          di  torrenti,  fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al
          mare in un'unica foce, a estuario o delta;
                n) sotto-bacino  idrografico: il territorio nel quale
          scorrono  tutte  le acque superficiali attraverso una serie
          di  torrenti,  fiumi  e  laghi  per  sfociare  in  un punto
          specifico  di  un  corso  d'acqua,  di  solito un lago o la
          confluenza di un fiume;
                o) distretto  idrografico: l'area di terra e di mare,
          costituita  da  uno  o  piu' bacini idrografici limitrofi e
          dalle   rispettive   acque   sotterranee   e  costiere  che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici;
                p) stato   delle  acque  superficiali:  l'espressione
          complessiva  dello  stato  di un corpo idrico superficiale,
          determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
          chimico;
                q) buono  stato  delle  acque  superficiali: lo stato
          raggiunto  da  un  corpo idrico superficiale qualora il suo
          stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
          chimico, possa essere definito almeno «buono»;
                r) stato   delle   acque  sotterranee:  l'espressione
          complessiva  dello  stato  di  un corpo idrico sotterraneo,
          determinato   dal   valore   piu'   basso   del  suo  stato
          quantitativo e chimico;
                s) buono  stato  delle  acque  sotterranee:  lo stato
          raggiunto  da  un  corpo  idrico sotterraneo qualora il suo
          stato,  tanto  sotto  il  profilo quantitativo quanto sotto
          quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
                t) stato   ecologico:  l'espressione  della  qualita'
          della   struttura  e  del  funzionamento  degli  ecosistemi
          acquatici associati alle acque superficiali, classificato a
          norma   dell'Allegato 1   alla  parte  terza  del  presente
          decreto;
                u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
          superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
          terza del presente decreto;
                v) buon  potenziale  ecologico:  lo stato di un corpo
          idrico   artificiale   o   fortemente   modificato,   cosi'
          classificato   in   base   alle   disposizioni   pertinenti
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
                z) buono  stato  chimico delle acque superficiali: lo
          stato   chimico  richiesto  per  conseguire  gli  obiettivi
          ambientali   per   le  acque  superficiali  o  fissati  dal
          presento,  ossia  lo  stallo  raggiunto  da un corpo idrico
          superficiale  nel  quale la concentrazione degli inquinanti
          noti  supera  gli  standard  di qualita' ambientali fissati
          dall'Allegato 1  alla  parte  terza  del  presente decreto,
          Tabella 1/A  ed  ai  sensi  della  parte terza del presente
          decreto;
                aa) buono  stato  chimico delle acque sotterranee: lo
          stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a
          tutte    le    condizioni   di   cui   alla   tabella B.3.2
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
                bb) stato  quantitativo:  l'espressione  del grado in
          cui un corpo idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni
          dirette e indirette;
                cc) risorse   idriche   sotterranee  disponibili:  il
          risultato  della  velocita'  annua  media  di  ravvenamento
          globale  a  lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
          la  velocita'  annua  media  a  lungo  termine  del  flusso
          necessario   per  raggiungere  gli  obiettivi  di  qualita'
          ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
          all'art.   76,   al   fine   di  evitare  un  impoverimento
          significativo  dello stato ecologico di tali acque, nonche'
          danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
                dd) buono  stato  quantitativo:  stato definito nella
          tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
          decreto;
                ee) sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi di
          sostanze  tossiche,  persistenti e bio-accumulabili e altre
          sostanze   o   gruppi   di   sostanze  che  danno  adito  a
          preoccupazioni analoghe;
                ff) sostanze   prioritarie   e   sostanze  pericolose
          prioritarie:   le  sostanze  individuate  con  disposizioni
          comunitarie   ai   sensi   dell'art.   16  della  direttiva
          2000/60/CE;
                gg) inquinante:    qualsiasi   sostanza   che   possa
          inquinare,  in  particolare quelle elencate nell'Allegato 8
          alla parte terza del presente decreto;
                hh) immissione   diretta   nelle  acque  sotterranee:
          l'immissione  di  inquinanti  nelle acque sotterranee senza
          infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
                ii) obiettivi  ambientali:  gli obiettivi fissati dal
          titolo II della parte terza del presente decreto;
                ll) standard     di     qualita'    ambientale:    la
          concentrazione  di  un  particolare  inquinante o gruppo di
          inquinanti  nelle  acque, nei sedimenti e nel biota che non
          deve  essere  superata  per  tutelare  la  salute  umana  e
          l'ambiente;
                mm) approccio  combinato: l'insieme dei controlli, da
          istituire  o  realizzare,  salvo  diversa indicazione delle
          normative  di  seguito  citate,  entro il 22 dicembre 2012,
          riguardanti  tutti  gli  scarichi nelle acque superficiali,
          comprendenti  i  controlli  sulle  emissioni  basati  sulle
          migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
          limite  di  emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli
          comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
          tali controlli sono quelli stabiliti:
                1)  nel  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          sulla     prevenzione     e    la    riduzione    integrate
          dell'inquinamento;
                2)  nella parte terza del presente decreto in materia
          di  acque  reflue  urbane,  nitrati  provenienti  da  fonti
          agricole,  sostanze che presentano rischi significativi per
          l'ambiente  acquatico  o  attraverso  l'ambiente acquatico,
          inclusi  i rischi per le acque destinate alla produzione di
          acqua  potabile  e  di  scarichi  di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
          aldrin,   dieldrin,   endrin,   HCB,   HCBD,   cloroformio,
          tetracloruro  di  carbonio,  EDC,  tricloroetilene,  TCB  e
          percloroetilene;
                nn) acque   destinate  al  consumo  umano:  le  acque
          disciplinate  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n.
          31;
                oo) servizi  idrici:  tutti  i servizi che forniscono
          alle  famiglie,  agli enti pubblici o a qualsiasi attivita'
          economica:
                  1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento
          e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
                  2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
          acque  reflue,  che  successivamente  scaricano nelle acque
          superficiali;
                pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente
          agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
          all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
          delle  acque.  Tale nozione si applica ai fini dell'analisi
          economica  di  cui  all'Allegato 10  alla  parte  terza del
          presente decreto;
                qq) (abrogata);
                rr) controlli   delle   emissioni:  i  controlli  che
          comportano  una  limitazione  specifica delle emissioni, ad
          esempio  un  valore  limite  delle  emissioni,  oppure  che
          definiscono  altrimenti  limiti o condizioni in merito agli
          effetti,   alla   natura  o  ad  altre  caratteristiche  di
          un'emissione  o  condizioni operative che influiscono sulle
          emissioni;
                ss) costi  ambientali:  i  costi  legati ai danni che
          l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
          agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
                tt) costi   della  risorsa:  i  costi  delle  mancate
          opportunita'  imposte  ad altri utenti in conseguenza dello
          sfruttamento  intensivo  delle  risorse  al di la' del loro
          livello di ripristino e ricambio naturale;
                uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte  una  o  piu'  attivita'  di  cui all'Allegato I del
          decreto  legislativo  18 febbraio  2005, n. 59, e qualsiasi
          altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
          con  le  attivita'  svolte  in  uno  stabilimento e possono
          influire  sulle  emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
          attivita'  non  rientranti  nel  campo  di applicazione del
          decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
          identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
          all'Allegato I   del   predetto   decreto,   l'impianto  si
          identifica  con  il  complesso assoggettato alla disciplina
          della      prevenzione      e      controllo      integrati
          dell'inquinamento.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  101  (Criteri  generali  della  disciplina degli
          scarichi).  -  1.  Tutti  gli scarichi sono disciplinati in
          funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
          idrici   e  devono  comunque  rispettare  i  valori  limite
          previsti  nell'Allegato 5  alla  parte  terza  del presente
          decreto.  L'autorizzazione  puo'  in  ogni  caso  stabilire
          specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
          per   i   periodi   di   avviamento  e  di  arresto  e  per
          l'eventualita'  di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
          transitori  necessari  per  il  ritorno  alle condizioni di
          regime.
              2.   Ai   fini   di   cui   al   comma 1,  le  regioni,
          nell'esercizio  della  loro  autonomia,  tenendo  conto dei
          carichi  massimi  ammissibili  e  delle  migliori  tecniche
          disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di  emissione,
          diversi  da  quelli  di cui all'Allegato 5 alla parte terza
          del   presente   decreto,  sia  in  concentrazione  massima
          ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in
          ordine  ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie
          di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori
          limite  meno  restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5
          alla parte terza del presente decreto:
                a) nella  Tabella 1,  relativamente  allo  scarico di
          acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
                b) nella  Tabella 2,  relativamente  allo  scarico di
          acque  reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti
          in aree sensibili;
                c) nella  Tabella 3/A,  per  i  cicli  produttivi ivi
          indicati;
                d) nelle  Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate
          nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
              3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici
          e  di  quelli  ad  essi  assimilati  ai  sensi del comma 7,
          lettera e),   devono   essere   resi   accessibili  per  il
          campionamento  da  parte  dell'autorita'  competente per il
          controllo   nel   punto   assunto   a  riferimento  per  il
          campionamento,  che,  salvo  quanto previsto dall'art. 108,
          comma 4,   va   effettuato  immediatamente  a  monte  della
          immissione  nel  recapito in tutti gli impluvi naturali, le
          acque  superficiali  e  sotterranee,  interne  e marine, le
          fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
              4.   L'autorita'   competente   per   il  controllo  e'
          autorizzata  ad  effettuare  tutte le ispezioni che ritenga
          necessarie  per  l'accertamento  delle condizioni che danno
          luogo  alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere
          che  scarichi  parziali  contenenti  le  sostanze di cui ai
          numeri 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18
          della   tabella 5  dell'Allegato 5  alla  parte  terza  del
          presente decreto subiscano un trattamento particolare prima
          della loro confluenza nello scarico generale.
              5.  I  valori  limite di emissione non possono in alcun
          caso   essere  conseguiti  mediante  diluizione  con  acque
          prelevate   esclusivamente  allo  scopo.  Non  e'  comunque
          consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio
          o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
          di  cui  al comma 4, prima del trattamento degli stessi per
          adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente
          decreto.  L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
          prescrive  che lo scarico delle acque di raffreddamento, di
          lavaggio,  ovvero  impiegate  per la produzione di energia,
          sia   separato   dagli  scarichi  terminali  contenenti  le
          sostanze di cui al comma 4.
              6.  Qualora  le  acque  prelevate  da  un  corpo idrico
          superficiale  presentino  parametri con valori superiori ai
          valori-limite  di emissione, la disciplina dello scarico e'
          fissata  in  base  alla  natura  delle  alterazioni  e agli
          obiettivi  di  qualita' del corpo idrico ricettore. In ogni
          caso  le acque devono essere restituite con caratteristiche
          qualitative  non  peggiori  di  quelle  prelevate  e  senza
          maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
          sono state prelevate.
              7.  Salvo  quanto previsto dall'art. 112, ai fini della
          disciplina  degli  scarichi  e  delle  autorizzazioni, sono
          assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
                a) provenienti  da imprese dedite esclusivamente alla
          coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
                b) provenienti  da  imprese  dedite ad allevamento di
          bestiame;
                c) provenienti  da  imprese  dedite alle attivita' di
          cui  alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di
          trasformazione   o   di   valorizzazione  della  produzione
          agricola,   inserita   con   carattere   di   normalita'  e
          complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
          e   con   materia  prima  lavorata  proveniente  in  misura
          prevalente  dall'attivita'  di  coltivazione dei terreni di
          cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
                d) provenienti  da  impianti  di  acqua  coltura e di
          piscicoltura   che   diano   luogo   a  scarico  e  che  si
          caratterizzino  per  una  densita'  di  allevamento  pari o
          inferiore  a  1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o
          in   cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  o
          inferiore a 50 litri al minuto secondo;
                e) aventi  caratteristiche  qualitative equivalenti a
          quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
                f) provenienti  da  attivita' termali, fatte salve le
          discipline regionali di settore.
              8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          parte  terza  del  presente decreto, e successivamente ogni
          due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  al  Servizio  geologico
          d'Italia  -  Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per
          la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
          e  all'Autorita'  di  vigilanza sulle risorse idriche e sui
          rifiuti  le  informazioni  relative  alla funzionalita' dei
          depuratori,  nonche'  allo smaltimento dei relativi fanghi,
          secondo le modalita' di cui all'art. 75, comma 5.
              9.  Al  fine  di  assicurare la piu' ampia divulgazione
          delle  informazioni  sullo  stato  dell'ambiente le regioni
          pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e
          siti  internet istituzionali, una relazione sulle attivita'
          di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
          competenza,  secondo  le  modalita' indicate nel decreto di
          cui all'art. 75, comma 5.
              10.   Le  Autorita'  competenti  possono  promuovere  e
          stipulare  accordi  e  contratti  di programma con soggetti
          economici  interessati,  al  fine  di favorire il risparmio
          idrico,  il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero
          come  materia  prima  dei  fanghi  di  depurazione,  con la
          possibilita'   di   ricorrere  a  strumenti  economici,  di
          stabilire    agevolazioni   in   materia   di   adempimenti
          amministrativi  e  di  fissare,  per  le  sostanze ritenute
          utili,  limiti  agli  scarichi  in  deroga  alla disciplina
          generale,  nel  rispetto comunque delle norme comunitarie e
          delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
          qualita'.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  107  (Scarichi  in  reti  fognarie).  - 1. Ferma
          restando  l'inderogabilita'  dei valori-limite di emissione
          di  cui  alla  tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza
          del  presente  decreto e, limitatamente ai parametri di cui
          alla  nota  2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla
          Tabella 3,  gli  scarichi  di  acque reflue industriali che
          recapitano  in  reti  fognarie  sono  sottoposti alle norme
          tecniche,    alle    prescrizioni    regolamentari   e   ai
          valori-limite  adottati  dall'Autorita' d'ambito competente
          in  base  alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che
          sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche'
          il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue
          urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
              2.   Gli   scarichi  di  acque  reflue  domestiche  che
          recapitano  in  reti  fognarie  sono sempre ammessi purche'
          osservino  i  regolamenti  emanati dal soggetto gestore del
          servizio   idrico  integrato  ed  approvati  dall'Autorita'
          d'ambito competente.
              3.  Non  e'  ammesso,  senza idoneo trattamento e senza
          specifica   autorizzazione  dell'autorita'  competente,  lo
          smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
              4.  Le  regioni, sentite le province, possono stabilire
          norme  integrative  per  il  controllo degli scarichi degli
          insediamenti  civili e produttivi allacciati alle pubbliche
          fognature,   per   la   funzionalita'   degli  impianti  di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  108  (Scarichi  di sostanze pericolose). - 1. Le
          disposizioni  relative agli scarichi di sostanze pericolose
          si  applicano  agli  stabilimenti  nei  quali  si  svolgono
          attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
          l'utilizzazione  delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
          dell'Allegato 5  alla  parte  terza del presente decreto, e
          nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
          in  quantita'  o  concentrazioni  superiori  ai  limiti  di
          rilevabilita'  consentiti dalle metodiche di rilevamento in
          essere alla data di entrata in vigore della parte terza del
          presente  decreto,  o, successivamente, superiori ai limiti
          di  rilevabilita'  consentiti  dagli  aggiornamenti  a tali
          metodiche   messi   a   punto   ai   sensi   del   punto  4
          dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
              2.  Tenendo conto della tossicita', della persistenza e
          della    bioaccumulazione    della   sostanza   considerata
          nell'ambiente  in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita'
          competente  in  sede di rilascio dell'autorizzazione fissa,
          nei  casi  in  cui  risulti  accertato  che i valori limite
          definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o
          pregiudichino  il conseguimento degli obiettivi di qualita'
          previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per
          la  compresenza  di  altri scarichi di sostanze pericolose,
          valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di  quelli
          fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
              3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          comma 1  dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo,
          entro   il   30 ottobre   2007  devono  essere  attuate  le
          prescrizioni   concernenti   gli   scarichi  delle  imprese
          assoggettate  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo
          18 febbraio  2005,  n.  59. Dette prescrizioni, concernenti
          valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
          basano  sulle  migliori tecniche disponibili, senza obbligo
          di  utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia specifica,
          tenendo  conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto
          in  questione,  della  sua  ubicazione  geografica  e delle
          condizioni locali dell'ambiente.
              4.   Per   le   sostanze   di   cui   alla  Tabella 3/A
          dell'Allegato 5  alla  parte  terza  del  presente decreto,
          derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati  nella medesima
          tabella,   le   autorizzazioni   stabiliscono  altresi'  la
          quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso
          per   unita'   di  elemento  caratteristico  dell'attivita'
          inquinante  e  cioe'  per  materia  prima  o  per unita' di
          prodotto,  in  conformita' con quanto indicato nella stessa
          Tabella.  Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di
          cui  al  comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui
          al  punto  1.2.3.  dell'Allegato 5  alla  parte  terza  del
          presente decreto.
              5.  Per  le  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze  della  Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
          del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico
          e'  fissato  secondo  quanto  previsto  dall'autorizzazione
          integrata   ambientale   di   cui  al  decreto  legislativo
          18 febbraio  2005,  n.  59,  e,  nel  caso di attivita' non
          rientranti  nel campo di applicazione del suddetto decreto,
          subito  dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di
          trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
          competente   puo'  richiedere  che  gli  scarichi  parziali
          contenenti   le   sostanze  della  tabella 5  del  medesimo
          Allegato 5  siano  tenuti separati dallo scarico generale e
          disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art.
          124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di
          acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose,
          di  cui  alla  tabella 5  del  medesimo allegato 5, riceva,
          tramite   condotta,   acque  reflue  provenienti  da  altri
          stabilimenti  industriali o acque reflue urbane, contenenti
          sostanze  diverse  non  utili  ad  un  modifica  o  ad  una
          riduzione   delle   sostanze   pericolose,   in   sede   di
          autorizzazione      l'autorita'     competente     ridurra'
          opportunamente  i valori limite di emissione indicati nella
          tabella 3   del  medesimo  Allegato 5  per  ciascuna  delle
          predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
          conto  della  diluizione  operata  dalla miscelazione delle
          diverse acque reflue.
              6.      L'autorita'      competente     al     rilascio
          dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
          dell'Allegato 5  alla  parte  terza  del  presente decreto,
          derivanti    dai    cicli    produttivi    indicati   nella
          tabella medesima,  redige  un  elenco  delle autorizzazioni
          rilasciate,   degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli
          effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
          europea.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  124  (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi
          devono essere preventivamente autorizzati.
              2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   al   titolare
          dell'attivita'  da  cui  origina lo scarico. Ove uno o piu'
          stabilimenti  conferiscano,  tramite  condotta, ad un terzo
          soggetto,  titolare  dello  scarico finale, le acque reflue
          provenienti  dalle  loro attivita', oppure qualora tra piu'
          stabilimenti    sia    costituito    un    consorzio    per
          l'effettuazione  in comune dello scarico delle acque reflue
          provenienti     dalle     attivita'     dei    consorziati,
          l'autorizzazione  e'  rilasciata  in capo al titolare dello
          scarico  finale  o al consorzio medesimo, ferme restando le
          responsabilita'   dei   singoli  titolari  delle  attivita'
          suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione
          in  caso di violazione delle disposizioni della parte terza
          del presente decreto.
              3.  Il  regime  autorizzatorio  degli scarichi di acque
          reflue  domestiche  e  di  reti fognarie, servite o meno da
          impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane, e'
          definito  dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui
          all'art. 101, commi 1 e 2.
              4.  In  deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue
          domestiche   in   reti   fognarie   sono   sempre   ammessi
          nell'osservanza  dei  regolamenti  fissati  dal gestore del
          servizio   idrico  integrato  ed  approvati  dall'Autorita'
          d'ambito.
              5.  Il  regime  autorizzatorio  degli scarichi di acque
          reflue  termali  e'  definito  dalle regioni; tali scarichi
          sono   ammessi   in   reti   fognarie  nell'osservanza  dei
          regolamenti   emanati   dal  gestore  del  servizio  idrico
          integrato  ed  in conformita' all'autorizzazione rilasciata
          dall'Autorita' di ambito.
              6.  Le  regioni  disciplinano le fasi di autorizzazione
          provvisoria  agli  scarichi  degli  impianti di depurazione
          delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
              7.  Salvo  diversa  disciplina regionale, la domanda di
          autorizzazione   e'   presentata   alla   provincia  ovvero
          all'Autorita'   d'ambito  se  lo  scarico  e'  in  pubblica
          fognatura.  L'autorita'  competente  provvede entro novanta
          giorni dalla ricezione della domanda.
              8.   Salvo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
          18 febbraio  2005,  n.  59,  l'autorizzazione e' valida per
          quattro  anni dal momento del rilascio. Un anno prima della
          scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
          essere  provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
          delle     prescrizioni     contenute    nella    precedente
          autorizzazione,    fino    all'adozione    di    un   nuovo
          provvedimento,   se   la   domanda   di  rinnovo  e'  stata
          tempestivamente  presentata.  Per  gli  scarichi contenenti
          sostanze  pericolose  di  cui all'art. 108, il rinnovo deve
          essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
          dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine,
          lo  scarico  dovra'  cessare  immediatamente. La disciplina
          regionale  di  cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche
          tipologie  di  scarichi  di  acque  reflue  domestiche, ove
          soggetti  ad  autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
          medesima.
              9.  Per  gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia
          accertata  una  portata naturale nulla per oltre centoventi
          giorni  annui, oppure in un corpo idrico non significativo,
          l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e
          della  capacita' di diluizione del corpo idrico negli altri
          periodi,  e  stabilisce  prescrizioni  e  limiti al fine di
          garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e
          la difesa delle acque sotterranee.
              10.  In  relazione  alle caratteristiche tecniche dello
          scarico,  alla  sua localizzazione e alle condizioni locali
          dell'ambiente  interessato,  l'autorizzazione  contiene  le
          ulteriori  prescrizioni  tecniche  volte a garantire che lo
          scarico,  ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
          connesse,  avvenga  in  conformita' alle disposizioni della
          parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun
          pregiudizio  per il corpo ricettore, per la salute pubblica
          e l'ambiente.
              11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,
          accertamenti,   controlli   e  sopralluoghi  necessari  per
          l'istruttoria  delle domande di autorizzazione allo scarico
          previste  dalla  parte  terza  del  presente decreto sono a
          carico  del  richiedente. L'autorita' competente determina,
          preliminarmente  all'istruttoria  e  in via provvisoria, la
          somma  che  il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di
          deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
          La  medesima  Autorita', completata l'istruttoria, provvede
          alla  liquidazione  definitiva  delle spese sostenute sulla
          base di un tariffario dalla stessa approntato.
              12.  Per  insediamenti,  edifici  o stabilimenti la cui
          attivita'  sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli
          soggetti  a  diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a
          ristrutturazione   da   cui   derivi   uno  scarico  avente
          caratteristiche   qualitativamente   e/o  quantitativamente
          diverse  da  quelle dello scarico preesistente, deve essere
          richiesta   una  nuova  autorizzazione  allo  scarico,  ove
          quest'ultimo  ne  risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
          scarico    non    abbia   caratteristiche   qualitative   o
          quantitative   diverse,   deve  essere  data  comunicazione
          all'autorita'   competente,   la   quale,   verificata   la
          compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta
          i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 127, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque
          reflue).  -  1.  Ferma  restando  la  disciplina  di cui al
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  99,  i  fanghi
          derivanti   dal   trattamento   delle   acque  reflue  sono
          sottoposti  alla  disciplina dei rifiuti, ove applicabile e
          alla   fine   del   complessivo   processo  di  trattamento
          effettuato  nell'impianto  di  depurazione. I fanghi devono
          essere   riutilizzati  ogni  qualvolta  il  loro  reimpiego
          risulti appropriato.
              2.  E'  vietato  lo  smaltimento dei fanghi nelle acque
          superficiali dolci e salmastre.
              - Si riportano i testi del comma 2, dell'art. 147 e del
          comma 1,  dell'art.  150,  del  citato  decreto legislativo
          3 aprile   2006,  n.  152,  come  modificati  dal  presente
          decreto:
              «Art.  147  (Organizzazione  territoriale  del servizio
          idrico integrato). - 1. (Omissis).
              2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
          ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
          servizio   idrico   integrato,  assicurandone  comunque  lo
          svolgimento  secondo  criteri  di  efficienza, efficacia ed
          economicita',  nel  rispetto,  in particolare, dei seguenti
          principi:
                a) unita'  del  bacino idrografico o del sub-bacino o
          dei  bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
          bacino,  nonche'  della  localizzazione delle risorse e dei
          loro   vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti  da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
                b) unitarieta'    della    gestione    e,   comunque,
          superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
                c) adeguatezza  delle dimensioni gestionali, definita
          sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.».
              «Art.  150  (Scelta della forma di gestione e procedure
          di  affidamento).  -  1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto
          del  piano  d'ambito  e  del principio di unitarieta' della
          gestione  per ciascun ambito, delibera la forma di gestione
          fra  quelle  di  cui  all'art.  113,  comma 5,  del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
              - Si riporta il testo dell'art. 148, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale ottimale). -
          1.   L'Autorita'   d'ambito  e'  una  struttura  dotata  di
          personalita'   giuridica   costituita   in  ciascun  ambito
          territoriale  ottimale delimitato dalla competente regione,
          alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
          alla  quale  e'  trasferito l'esercizio delle competenze ad
          essi   spettanti  in  materia  di  gestione  delle  risorse
          idriche,    ivi    compresa    la    programmazione   delle
          infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.
              2.   Le   regioni   e   le  province  autonome  possono
          disciplinare  le forme ed i modi della cooperazione tra gli
          enti   locali   ricadenti  nel  medesimo  ambito  ottimale,
          prevedendo   che  gli  stessi  costituiscano  le  Autorita'
          d'ambito    di   cui   al   comma 1,   cui   e'   demandata
          l'organizzazione,   l'affidamento   e  il  controllo  della
          gestione del servizio idrico integrato.
              3.  I  bilanci  preventivi  e consuntivi dell'Autorita'
          d'ambito   e   loro  variazioni  sono  pubblicati  mediante
          affissione  ad  apposito  albo,  istituito  presso  la sede
          dell'ente,  e  sono  trasmessi  all'Autorita'  di vigilanza
          sulle   risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio entro quindici
          giorni dall'adozione delle relative delibere.
              4.  I  costi di funzionamento della struttura operativa
          dell'Autorita'  d'ambito,  determinati  annualmente,  fanno
          carico  agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
          ottimale,  in base alle quote di partecipazione di ciascuno
          di essi all'Autorita' d'ambito.
              5.   Ferma   restando  la  partecipazione  obbligatoria
          all'Autorita'  d'ambito  di  tutti gli enti locali ai sensi
          del  comma 1,  l'adesione  alla gestione unica del servizio
          idrico   integrato   e'   facoltativa   per  i  comuni  con
          popolazione  fino  a  1.000 abitanti inclusi nel territorio
          delle   comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano
          l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
          Autorita' d'ambito competente.».
              - Si riporta il testo dell'art. 177, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 177 (Campo di applicazione). - 1. La parte quarta
          del  presente  decreto disciplina la gestione dei rifiuti e
          la  bonifica  dei  siti inquinati anche in attuazione delle
          direttive  comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi,
          sugli  oli  usati,  sulle  batterie esauste, sui rifiuti di
          imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche,
          sugli  inceneritori,  sui rifiuti elettrici ed elettronici,
          sui  rifiuti  portuali,  sui veicoli fuori uso, sui rifiuti
          sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve
          disposizioni   specifiche,   particolari  o  complementari,
          conformi  ai principi di cui alla parte quarta del presente
          decreto,  adottate  in  attuazione di direttive comunitarie
          che  disciplinano  la  gestione di determinate categorie di
          rifiuti.
              2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i
          rispettivi   ordinamenti   alle   disposizioni   di  tutela
          dell'ambiente   e  dell'ecosistema  contenute  nella  parte
          quarta  del  presente  decreto  entro un anno dalla data di
          entrata in vigore dello stesso.
              2-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dei principi e degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  disposizioni di cui alla parte
          quarta del presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del
          supporto   tecnico  dell'APAT  Agenzia  per  la  Protezione
          dell'Ambiente  e  per  i  sevizi  tecnici,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  ne' compensi o indennizzi per i componenti
          dell'APAT  Agenzia  per la Protezione dell'Ambiente e per i
          servizi tecnici.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 178, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  178  (Finalita).  -  1.  La gestione dei rifiuti
          costituisce   attivita'   di   pubblico   interesse  ed  e'
          disciplinata  dalla  parte  quarta  del presente decreto al
          fine  di  assicurare  un'elevata protezione dell'ambiente e
          controlli  efficaci,  tenendo  conto della specificita' dei
          rifiuti  pericolosi,  nonche'  al  fine  di  preservare  le
          risorse naturali.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 179 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  179  (Criteri  di  priorita'  nella gestione dei
          rifiuti).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni perseguono,
          nell'esercizio   delle  rispettive  competenze,  iniziative
          dirette  a  favorire  prioritariamente  la prevenzione e la
          riduzione  della  produzione e della nocivita' dei rifiuti,
          in particolare mediante:
                a) lo  sviluppo  di tecnologie pulite, che permettano
          un  uso  piu'  razionale e un maggiore risparmio di risorse
          naturali;
                b) la  messa  a  punto  tecnica  e  l'immissione  sul
          mercato  di prodotti concepiti in modo da non contribuire o
          da   contribuire   il   meno   possibile,   per   la   loro
          fabbricazione,  il  loro  uso  o  il  loro  smaltimento, ad
          incrementare  la  quantita'  o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento;
                c) lo    sviluppo   di   tecniche   appropriate   per
          l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
          al fine di favorirne il recupero.
              2.  Nel  rispetto  delle  misure  prioritarie di cui al
          comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
          riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere
          da   essi   materia  prima  secondaria  sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 184 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.    184    (Classificazione).   -   1.   Ai   fini
          dell'attuazione  della  parte quarta del presente decreto i
          rifiuti  sono  classificati,  secondo l'origine, in rifiuti
          urbani  e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
          pericolosita',   in   rifiuti   pericolosi  e  rifiuti  non
          pericolosi.
              2. Sono rifiuti urbani:
                a) i    rifiuti    domestici,    anche   ingombranti,
          provenienti  da  locali  e  luoghi adibiti ad uso di civile
          abitazione;
                b) i  rifiuti  non pericolosi provenienti da locali e
          luoghi  adibiti  ad  usi  diversi  da  quelli  di  cui alla
          lettera a),  assimilati  ai  rifiuti  urbani per qualita' e
          quantita', ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
                c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade;
                d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti  sulle  strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
          aree  private  comunque  soggette  ad  uso pubblico o sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
                e) i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree verdi,
          quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
                f) i    rifiuti    provenienti   da   esumazioni   ed
          estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti provenienti da
          attivita'   cimiteriale  diversi  da  quelli  di  cui  alle
          lettere b), e) ed e).
              3. Sono rifiuti speciali:
                a) i     rifiuti     da    attivita'    agricole    e
          agro-industriali;
                b) i    rifiuti    derivanti   dalle   attivita'   di
          demolizione,  costruzione,  nonche'  i rifiuti che derivano
          dalle  attivita'  di  scavo, fermo restando quanto disposto
          dall'art. 186;
                c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
                d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
                e) i rifiuti da attivita' commerciali;
                f) i rifiuti da attivita' di servizio;
                g) i  rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione  e da altri trattamenti delle acquee dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
                h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
                i) i  macchinari  e le apparecchiature deteriorati ed
          obsoleti;
                l) i  veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
          loro parti;
                m) il combustibile derivato da rifiuti;
                n) (soppressa).
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive si provvede ad istituire l'elenco dei
          rifiuti,  conformemente  all'art.  1,  comma 1, lettera a),
          della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della
          direttiva   91/689/CE,   di   cui   alla   Decisione  della
          Commissione    2000/532/CE    del   3 maggio   2000.   Sino
          all'emanazione   del   predetto   decreto   continuano   ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio del
          9 aprile  2002,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  108 del 10 maggio 2002 e riportata
          nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.
              5.  Sono  pericolosi  i  rifiuti non domestici indicati
          espressamente    come   tali,   con   apposito   asterisco,
          nell'elenco  di  cui  all'Allegato D  alla parte quarta del
          presente  decreto,  sulla base degli Allegati G, H e I alla
          medesima parte quarta.
              5-bis.  I  sistemi  d'arma,  i  mezzi, i materiali e le
          infrastrutture  direttamente destinati alla difesa militare
          ed  alla  sicurezza  nazionale  individuati con decreto del
          Ministro  della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
          dei   rifiuti   e   la   bonifica   dei  siti  ove  vengono
          immagazzinati  i  citati materiali, sono disciplinati dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi   con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  ed  il  Ministro della salute, da
          adottarsi   entro  il  31 dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i   medesimi   materiali   e  rifiuti  sono  soggetti  alle
          autorizzazioni  ed  ai  nulla  osta  previsti  dal medesimo
          decreto interministeriale.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  189  (Catasto  dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei
          rifiuti,    istituito   dall'art.   3   del   decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
          Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per
          la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
          e  in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e
          delle  province autonome per la protezione dell'ambiente e,
          ove  tali  Agenzie  non  siano ancora costituite, presso la
          regione.  Le  norme  di  organizzazione  del  Catasto  sono
          emanate    ed   aggiornate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  il Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente  decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          del   Ministro   dell'ambiente   4 agosto   1998,  n.  372.
          Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
          costantemente    aggiornato,    anche    ai    fini   della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, dei
          dati  raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
          utilizzando  la  nomenclatura prevista nel Catalogo europeo
          dei  rifiuti,  di  cui  alla  decisione  20 dicembre  1993,
          94/3/CE.
              3.  Chiunque  effettua a titolo professionale attivita'
          di  raccolta  e  trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
          intermediari  di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di  rifiuti,  i  Consorzi  istituiti  per il recupero ed il
          riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
          imprese   e   gli   enti  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  e  le imprese e gli enti produttori iniziali di
          rifiuti  non  pericolosi  di  cui  all'art.  184,  comma 3,
          lettere c), d)  e g), comunicano annualmente alle camere di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          territorialmente  competenti,  con  le  modalita'  previste
          dalla  legge  25 gennaio  1994,  n.  70,  le quantita' e le
          caratteristiche   qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle
          predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
          imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
          civile  con  un volume di affari annuo non superiore a euro
          ottomila,  le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi,  di  cui  all'art.  212, comma 8,
          nonche',  per  i  soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
          gli  enti  produttori  iniziali che non hanno piu' di dieci
          dipendenti.
              3-bis.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica,   a   partire   dall'istituzione  di  un  sistema
          informatico  di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
          ai  fini  della  trasmissione e raccolta di informazioni su
          produzione,  detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti
          e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
          identificazione  dei  rifiuti,  dei  registri  di  carico e
          scarico  e  del  M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto
          del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del   mare,   le   categorie   di   soggetti   di   cui  al
          comma precedente    sono    assoggettati   all'obbligo   di
          installazione     e    utilizzo    delle    apparecchiature
          elettroniche.
              4.  Nel  caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi
          conferiscano  i  medesimi  al servizio pubblico di raccolta
          competente per territorio e previa apposita convenzione, la
          comunicazione   e'  effettuata  dal  gestore  del  servizio
          limitatamente alla quantita' conferita.
              5.  I  soggetti istituzionali responsabili del servizio
          di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  e assimilati
          comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla
          legge  25 gennaio  1994,  n.  70,  le seguenti informazioni
          relative all'anno precedente:
                a) la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel
          proprio territorio;
                b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali raccolti nel
          proprio  territorio  a  seguito di apposita convenzione con
          soggetti pubblici o privati;
                c) i  soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
          rifiuti,  specificando le operazioni svolte, le tipologie e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
                d) i  costi  di  gestione e di ammortamento tecnico e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di cui
          all'art.   238  ed  i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti;
                e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
                f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
          attuazione  degli  accordi  con  i  consorzi finalizzati al
          recupero dei rifiuti.
              6.  Le Sezioni regionali e provinciali e delle province
          autonome  del  Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle
          Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          provvedono  all'elaborazione  dei  dati  ed alla successiva
          trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal
          ricevimento,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 2, della legge
          25 gennaio  1994,  n.  70,  delle  informazioni  di  cui ai
          commi 3  e  4.  L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
          per  i  servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando
          le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti,
          trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di
          smaltimento  e  di  recupero  in esercizio e ne assicura la
          pubblicita'.
              7.   Per   le  comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di
          imballaggio  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  220,
          comma 2.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  190  (Registri  di  carico  e  scarico).  - 1. I
          soggetti  di  cui all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un  registro  di  carico  e  scarico  su cui devono
          annotare  le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale al Catasto. I soggetti che producono
          rifiuti  non  pericolosi  di  cui  all'art.  184,  comma 3,
          lettere c), d)  e g), hanno l'obbligo di tenere un registro
          di  carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
          sulle   caratteristiche   qualitative  e  quantitative  dei
          rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
                a) per   i  produttori,  almeno  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
          medesimo:
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto,  almeno  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          effettuazione del trasporto;
                c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
          almeno  entro  dieci  giorni lavorativi dalla effettuazione
          della transazione relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento,  entro  due giorni lavorativi
          dalla presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti,   nonche'   presso   la  sede  delle  imprese  che
          effettuano  attivita'  di  raccolta  e  trasporto,  nonche'
          presso  la  sede  dei  commercianti e degli intermediari. I
          registri  integrati  con  i  formulari  di cui all'art. 193
          relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono  conservati per
          cinque   anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione,  ad
          eccezione   dei   registri   relativi  alle  operazioni  di
          smaltimento  dei  rifiuti  in  discarica, che devono essere
          conservati    a   tempo   indeterminato   ed   al   termine
          dell'attivita'  devono  essere consegnati all'autorita' che
          ha rilasciato l'autorizzazione.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
          due  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  possono adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
              5.  Le  informazioni  contenute  nel registro sono rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta.
              6.  I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le
          procedure  e  le  modalita'  fissate  dalla  normativa  sui
          registri   IVA.  Gli  obblighi  connessi  alla  tenuta  dei
          registri  di  carico  e  scarico si intendono correttamente
          adempiuti  anche  qualora  sia utilizzata carta formato A4,
          regolarmente  numerata. I registri sono numerati e vidimati
          dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
              6-bis.   Per  le  attivita'  di  gestione  dei  rifiuti
          costituiti  da  rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi
          connessi  alla  tenuta  dei registri di carico e scarico si
          intendono  correttamente  adempiuti  anche  qualora vengano
          utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo
          le  procedure  e  le  modalita'  fissate  dall'art.  39 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 e successive modificazioni ed integrazioni.
              7.  La  disciplina  di  carattere nazionale relativa al
          presente   art.   e'  definita  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio entro sessanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente  decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          del  Ministro  dell'ambiente  1° aprile  1998, n. 148, come
          modificato  dal  comma 9,  e  di  cui  alla  circolare  del
          Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
              8.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di cui al comma 1 le
          organizzazioni   di   cui   agli   articoli 221,   comma 3,
          lettere a)  e e),  223,  224,  228,  233, 234, 235 e 236, a
          condizione   che   dispongano  di  evidenze  documentali  o
          contabili  con  analoghe  funzioni  e  fermi  restando  gli
          adempimenti  documentali  e contabili previsti a carico dei
          predetti soggetti dalle vigenti normative.
              9.  Nell'Allegato 6.C1,  sezione  III,  lettera c), del
          decreto  del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
          dopo   le  parole:  "in  litri"  la  congiunzione:  "e"  e'
          sostituita dalla disgiunzione: "o".».
              - Si  riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  193  (Trasporto  dei  rifiuti).  - 1. Durante il
          trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
          accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
          devono risultare almeno i seguenti dati:
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
                c) impianto di destinazione;
                d) data e percorso dell'istradamento;
                e) nome ed indirizzo del destinatario.
              2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e  firmato  dal  produttore  o  dal detentore dei rifiuti e
          controfirmato  dal  trasportatore. Una copia del formulario
          deve  rimanere  presso  il  produttore  o il detentore e le
          altre   tre,   controfirmate   e   datate   in  arrivo  dal
          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
          trasportatore,   che   provvede   a   trasmetterne  una  al
          detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
          per cinque anni.
              3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
              4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
          gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
          non   pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei  rifiuti
          stessi,  in  modo occasionale e saltuario, che non eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
              5.  La  disciplina  di  carattere nazionale relativa al
          presente   art.   e'  definita  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio da emanarsi
          entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della parte
          quarta   del  presente  decreto.  Sino  all'emanazione  del
          predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni
          di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente 1° aprile
          1998, n. 145.
              6.  La  definizione  del  modello  e  dei contenuti del
          formulario   di   identificazione   e   le   modalita'   di
          numerazione,  di vidimazione ai sensi della lettera b) e di
          gestione  dei  formulari  di  identificazione,  nonche'  la
          disciplina  delle specifiche responsabilita' del produttore
          o  detentore,  del  trasportatore  e  del destinatario sono
          fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela   del  territorio  tenendo  conto  delle  specifiche
          modalita'   delle   singole  tipologie  di  trasporto,  con
          particolare   riferimento   ai  trasporti  intermodali,  ai
          trasporti   per   ferrovia   e   alla  microraccolta.  Sino
          all'emanazione   del   predetto   decreto   continuano   ad
          applicarsi le seguenti disposizioni:
                a) relativamente  alla  definizione del modello e dei
          contenuti  del formulario di identificazione, si applica il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
                b) relativamente  alla  numerazione  e vidimazione, i
          formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
          vidimati  dagli  uffici  dell'Agenzia delle entrate o dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          dagli  uffici regionali e provinciali competenti in materia
          di  rifiuti  e  devono  essere  annotati  sul  registro IVA
          acquisti.   La   vidimazione   dei  predetti  formulari  di
          identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria.
              7. Il formulario di cui al presente art. e' validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere,  dai  documenti  previsti dalla normativa
          comunitaria  di  cui  all'art. 194, anche con riguardo alla
          tratta percorsa su territorio nazionale.
              8.  La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del
          decreto   legislativo  27 gennaio  1992,  n.  99,  relativo
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e'  sostituita  dal formulario di identificazione di cui al
          comma 1.  Le  specifiche  informazioni  di cui all'allegato
          IIIA  del  decreto  legislativo n. 99 del 1992 non previste
          nel  modello del formulario di cui al comma 1 devono essere
          indicate   nello   spazio  relativo  alle  annotazioni  del
          medesimo formulario.
              9.   La   movimentazione   dei  rifiuti  esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini della parte quarta del presente decreto.
              10.  Il  documento  commerciale,  di cui all'art. 7 del
          regolamento  (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  per  gli  operatori  soggetti all'obbligo della
          tenuta  dei  registri  di  carico e scarico di cui all'art.
          190,  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il formulario di
          identificazione di cui al comma 1.
              11.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta  di  rifiuti  da  parte di un unico raccoglitore o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo  stesso  automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve
          tempo    tecnicamente    possibile.    Nei   formulari   di
          identificazione  dei  rifiuti devono essere indicate, nello
          spazio  relativo  al  percorso,  tutte  le tappe intermedie
          previste.  Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
          variazioni,   nello   spazio   relativo   alle  annotazioni
          dev'essere  indicato  a  cura del trasportatore il percorso
          realmente effettuato.
              12.  La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati
          per  la  spedizione  all'interno  dei  porti  e degli scali
          ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di
          arrivo,  gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
          trasporto,  nonche'  le soste tecniche per le operazioni di
          trasbordo  non  rientrano  nelle attivita' di stoccaggio di
          cui  all'art.  183,  comma 1, lettera l), purche' le stesse
          siano  dettate  da  esigenze di trasporto e non superino le
          quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti
          alla circolazione.
              13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui
          al  comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di
          cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.».
              - Si  riporta  il  testo  comma 2,  dell'art.  195, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) l'indicazione  dei  criteri  e  delle modalita' di
          adozione,  secondo  principi  di unitarieta', compiutezza e
          coordinamento,  delle  norme  tecniche  per la gestione dei
          rifiuti,  dei  rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
          di  rifiuti,  con  riferimento anche ai relativi sistemi di
          accreditamento  e di certificazione ai sensi dell'art. 178,
          comma 5;
                b) l'adozione  delle  norme  e  delle  condizioni per
          l'applicazione  delle  procedure  semplificate  di cui agli
          articoli 214,  215  e  216,  ivi  comprese  le  linee guida
          contenenti  la  specificazione  della relazione da allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli;
                c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
          delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi;
                d) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
          prodotti  contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  il  Ministro  della  salute  e  con  il Ministro delle
          attivita' produttive;
                e) La   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
          quali-quantitativi   per  l'assimilazione,  ai  fini  della
          raccolta  e  dello  smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
          rifiuti  urbani.  Ai  rifiuti assimilati, entro un anno, si
          applica  esclusivamente  una tariffazione  per le quantita'
          conferite  al  servizio  di gestione dei rifiuti urbani. La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel  rispetto  del  principio della copertura integrale dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e'  determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
          anche  della  natura  dei rifiuti,del tipo,delle dimensioni
          economiche  e operative delle attivita' che li producono. A
          tale   tariffazione   si  applica  una  riduzione,  fissata
          dall'amministrazione    comunale,   in   proporzione   alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di  aver  avviato  al recupero tramite soggetto diverso dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti   urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle  aree
          produttive,  compresi  i  magazzini  di  materie prime e di
          prodotti  finiti,  salvo  i  rifiuti prodotti negli uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei  lavoratori  o comunque aperti al pubblico; allo stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si  formano  nelle  strutture di vendita con superficie due
          volte  superiore  ai  limiti  di  cui  all'art. 4, comma 1,
          lettera d),  del  decreto  legislativo n. 114 del 1998. Per
          gli  imballaggi  secondari  e  terziari per i quali risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti  urbani  e  l'avvio  a  recupero  e riciclo diretto
          tramite  soggetti  autorizzati,  non si applica la predetta
          tariffazione.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e del mare, d'intesa con il
          Ministro  dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90
          giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani;
                f) l'adozione  di un modello uniforme del certificato
          di    avvenuto    smaltimento   rilasciato   dal   titolare
          dell'impianto  che  dovra'  indicare  per  ogni  carico e/o
          conferimento  la quota smaltita in relazione alla capacita'
          autorizzata annuale dello stesso impianto;
                g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
                h) la  determinazione dei requisiti e delle capacita'
          tecniche  e  finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
          gestione  dei  rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
          la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
          regioni,  con particolare riferimento a quelle dei soggetti
          sottoposti  all'iscrizione  all'Albo  di  cui all'art. 212,
          secondo  la  modalita'  di  cui  al  comma 9  dello  stesso
          articolo;
                i) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti;
                l) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
          formulario  di  cui  all'art. 193 e la regolamentazione del
          trasporto  dei  rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle
          tipologie  di  rifiuti che per comprovate ragioni tecniche,
          ambientali  ed  economiche  devono  essere  trasportati con
          modalita' ferroviaria;
                m) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
          per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica;
                n) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
          cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso;
                o) l'individuazione    dei   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);
                p) l'aggiornamento  degli  Allegati alla parte quarta
          del presente decreto;
                q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
          agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
          19 ottobre  1984,  n.  748,  e  del  prodotto  di  qualita'
          ottenuto   mediante   compostaggio   da   rifiuti  organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
                r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
          acque  marine,  in  conformita' alle disposizioni stabilite
          dalle  norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  su  proposta dell'autorita'
          marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
          con il carico di rifiuti da smaltire;
                s) l'individuazione   della   misura  delle  sostanze
          assorbenti   e   neutralizzanti,   previamente  testate  da
          Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione,  deposito  e  sostituzione di accumulatori al
          fine  di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
          e  di  evitare  danni  alla salute e all'ambiente derivanti
          dalla  fuoriuscita  di acido, tenuto conto della dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di   sversamento  connesso  alla  tipologia  dell'attivita'
          esercitata.
              s-bis) l'individuazione  e  la disciplina, nel rispetto
          delle   norme   comunitarie   ed   anche   in  deroga  alle
          disposizioni  della  parte  quarta del presente decreto, di
          semplificazioni  con  decreto  del Ministro dell'Ambiente e
          della  Tutela  del Territorio e del Mare da adottarsi entro
          tre  mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina
          in  materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
          il  trasporto  di specifiche tipologie di rifiuti destinati
          al  recupero  e  conferiti direttamente dagli utenti finali
          dei   beni  che  originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
          distributori,   a   coloro   che   svolgono   attivita'  di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni  stessi  o  ad impianti autorizzati alle operazioni di
          recupero  di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 197, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.   197   (Competenze  delle  province).  -  1.  In
          attuazione  dell'art.  19 del decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n. 267, alle province competono in linea generale le
          funzioni  amministrative  concernenti  la programmazione ed
          organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti
          a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente, ed in particolare:
                a) il  controllo  e  la  verifica degli interventi di
          bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
                b) il  controllo  periodico  su tutte le attivita' di
          gestione,  di  intermediazione  e di commercio dei rifiuti,
          ivi   compreso   l'accertamento   delle   violazioni  delle
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
                c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
          per  l'applicazione  delle  procedure  semplificate, con le
          modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216;
                d) l'individuazione,  sulla base delle previsioni del
          piano  territoriale  di  coordinamento  di cui all'art. 20,
          comma 2,  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          ove  gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199,
          comma 3,   lettere d)  e h),  nonche'  sentiti  l'Autorita'
          d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
          degli  impianti  di  smaltimento dei rifiuti, nonche' delle
          zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
          e di smaltimento dei rifiuti.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 202, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita'
          d'ambito  aggiudica  il  servizio di gestione integrata dei
          rifiuti  urbani  mediante  gara disciplinata dai principi e
          dalle   disposizioni  comunitarie,  secondo  la  disciplina
          vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali,
          in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, nonche' con
          riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione
          svolta,  tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e
          delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei concorrenti,
          secondo  modalita'  e  termini  definiti  con  decreto  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio nel
          rispetto delle competenze regionali in materia.».
              - Si riporta il testo dell'art. 203, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  203 (Schema tipo di contratto di servizio). - 1.
          I   rapporti   tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i  soggetti
          affidatari   del   servizio   integrato  sono  regolati  da
          contratti  di  servizio, da allegare ai capitolati di gara,
          conformi  ad  uno  schema  tipo  adottato  dalle regioni in
          conformita'  ai  criteri  ed agli indirizzi di cui all'art.
          195, comma 1, lettere m), n) ed o).
              2. Lo schema tipo prevede:
                a) il  regime giuridico prescelto per la gestione del
          servizio;
                b) l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione;
                c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore
          a quindici anni;
                d) i     criteri     per     definire     il    piano
          economico-finanziario   per   la   gestione  integrata  del
          servizio;
                e) le  modalita'  di controllo del corretto esercizio
          del servizio;
                f) i  principi  e  le  regole  generali relativi alle
          attivita'  ed  alle tipologie di controllo, in relazione ai
          livelli  del  servizio ed al corrispettivo, le modalita', i
          termini  e  le procedure per lo svolgimento del controllo e
          le  caratteristiche  delle strutture organizzative all'uopo
          preposte;
                g) gli  obblighi  di  comunicazione e trasmissione di
          dati,  informazioni  e  documenti del gestore e le relative
          sanzioni;
                h) le  penali, le sanzioni in caso di inadempimento e
          le  condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
          civile,   diversificate   a   seconda  della  tipologia  di
          controllo;
                i) il  livello  di  efficienza e di affidabilita' del
          servizio  da  assicurare  all'utenza, anche con riferimento
          alla manutenzione degli impianti;
                l) la  facolta' di riscatto secondo i principi di cui
          al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
                m) l'obbligo   di   riconsegna   delle  opere,  degli
          impianti  e  delle altre dotazioni patrimoniali strumentali
          all'erogazione  del servizio in condizioni di efficienza ed
          in buono stato di conservazione;
                n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
                o) i  criteri  e  le  modalita' di applicazione delle
          tariffe   determinate   dagli   enti   locali  e  del  loro
          aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
          di utenze;
                p) l'obbligo   di   applicazione  al  personale,  non
          dipendente  da  amministrazioni  pubbliche,  da  parte  del
          gestore  del  servizio integrato dei rifiuti, del contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  settore dell'igiene
          ambientale,   stipulato   dalle   Organizzazioni  Sindacali
          comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
          a  quanto  previsto  dalla normativa in materia attualmente
          vigente.
              3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema
          tipo  di  cui  al comma 2, le Autorita' d'ambito operano la
          ricognizione    delle    opere   ed   impianti   esistenti,
          trasmettendo  alla  regione  i  relativi dati. Le Autorita'
          d'ambito   inoltre,   ai   medesimi  fini,  definiscono  le
          procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per il
          conseguimento  degli  obiettivi previsti dalla parte quarta
          del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e
          degli  indirizzi  fissati  dalle regioni, un piano d'ambito
          comprensivo  di  un  programma  degli interventi necessari,
          accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
          gestionale  ed  organizzativo. Il piano finanziario indica,
          in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
          nonche'   i   proventi  derivanti  dall'applicazione  della
          tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 205, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
              «Art.   205   (Misure   per  incrementare  la  raccolta
          differenziata).  -  1. In ogni ambito territoriale ottimale
          deve  essere  assicurata  una  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti  urbani  pari  alle  seguenti percentuali minime di
          rifiuti prodotti:
                a) almeno   il   trentacinque   per  cento  entro  il
          31 dicembre 2006;
                b) almeno   il  quarantacinque  per  cento  entro  il
          31 dicembre 2008;
                c) almeno   il  sessantacinque  per  cento  entro  il
          31 dicembre 2012.
              2. (Soppresso).
              3.  Nel  caso  in  cui a livello di ambito territoriale
          ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti
          dal  presente  articolo,  e'  applicata  un'addizionale del
          venti  per  cento al tributo di conferimento dei rifiuti in
          discarica   a  carico  dell'Autorita'  d'ambito,  istituito
          dall'art.  3,  comma 24,  della  legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio
          territorio   che   non  abbiano  raggiunto  le  percentuali
          previste  dal  comma 1  sulla  base delle quote di raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive  d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  vengono  stabilite  la metodologia e i criteri di
          calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la
          nuova  determinazione del coefficiente di correzione di cui
          all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          in  relazione  al  conseguimento  degli obiettivi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Sino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 4
          continua  ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di cui
          all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549.
              6.  Le  regioni tramite apposita legge, e previa intesa
          con   il   Ministro   dell'ambiente   e  della  tutela  del
          territorio,  possono indicare maggiori obiettivi di riciclo
          e recupero.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono   realizzare   e   gestire   nuovi   impianti  di
          smaltimento  o  di  recupero  di rifiuti, anche pericolosi,
          devono  presentare apposita domanda alla regione competente
          per    territorio,   allegando   il   progetto   definitivo
          dell'impianto  e  la documentazione tecnica prevista per la
          realizzazione   del   progetto  stesso  dalle  disposizioni
          vigenti  in  materia  urbanistica, di tutela ambientale, di
          salute  di  sicurezza  sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
          l'impianto   debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di
          valutazione  di impatto ambientale ai sensi della normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del  progetto  all'autorita' competente ai predetti fini; i
          termini  di  cui  ai  commi 3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione   della   pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto.
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di   attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla
          prevenzione  e  riduzione  integrate dell'inquinamento, per
          gli  impianti  rientranti  nel  campo di applicazione della
          medesima,    con   particolare   riferimento   al   decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma 1,  la regione individua il responsabile del
          procedimento  e  convoca apposita conferenza di servizi cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti  e  i  rappresentanti delle Autorita' d'ambito e
          degli  enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
          a  partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche
          il  richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
          fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
          documentazione  di  cui al comma 1 e' inviata ai componenti
          della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
          data  fissata  per  la  riunione;  in  caso  di decisione a
          maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve  fornire una
          adeguata  ed  analitica  motivazione rispetto alle opinioni
          dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
              4.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
          Conferenza di servizi:
                a) procede alla valutazione dei progetti;
                b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
          alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
          e territoriali;
                c) acquisisce,  ove previsto dalla normativa vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale;
                d) trasmette  le  proprie  conclusioni con i relativi
          atti alla regione.
              5.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente.
              6.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
          conclusioni  della conferenza di servizi e sulla base delle
          risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
          positiva,  approva il progetto e autorizza la realizzazione
          e  la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad
          ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
          organi  regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
          occorra,  variante allo strumento urbanistico e comporta la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              7.  Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano  le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in
          materia di autorizzazione.
              8.   L'istruttoria  si  conclude  entro  centocinquanta
          giorni  dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
          con  il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
          motivato della stessa.
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola  volta,  da  eventuali richieste istruttorie fatte dal
          responsabile  del  procedimento  al  soggetto interessato e
          ricominciano  a  decorrere  dal  ricevimento degli elementi
          forniti dall'interessato.
              10.   Ove   l'autorita'   competente   non  provveda  a
          concludere  il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
          unica  entro  i  termini previsti al comma 8, si applica il
          potere   sostitutivo   di   cui   all'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi  di  cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
          elementi:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici  con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono
          essere   prestate  solo  al  momento  dell'avvio  effettivo
          dell'esercizio  dell'impianto;  a  tal  fine,  le  garanzie
          finanziarie  per  la gestione della discarica, anche per la
          fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
          conformemente  a  quanto  disposto dall'art. 14 del decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
                h) la   data   di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' con quanto previsto al comma 12;
                i) i  limiti di emissione in atmosfera per i processi
          di  trattamento  termico dei rifiuti, anche accompagnati da
          recupero energetico.
              12.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di  dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          almeno    centottanta    giorni    prima   della   scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione  stessa.  In ogni caso l'attivita' puo'
          essere  proseguita  fino  alla  decisione  espressa, previa
          estensione   delle   garanzie   finanziarie   prestate.  Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio,  nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
          tenendo  conto  dell'evoluzione  delle  migliori tecnologie
          disponibili.
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie  di  cui  al titolo VI della parte quarta del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze;
                b) alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione   per  un  tempo  determinato,  ove  si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente;
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento  alle  prescrizioni imposte con la diffida e in
          caso  di reiterate violazioni che determinino situazione di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
                14. Il  controllo e l'autorizzazione delle operazioni
          di  carico,  scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio di
          rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
          disposizioni  di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
          cui  al  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182 di
          attuazione  della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
          sulle  navi  e dalle altre disposizioni previste in materia
          dalla    normativa   vigente.   Nel   caso   di   trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni   di   imbarco  e  di  sbarco  non  puo'  essere
          rilasciata   se   il  richiedente  non  dimostra  di  avere
          ottemperato  agli  adempimenti  di  cui  all'art.  194  del
          presente decreto.
              15.  Gli  impianti mobili di smaltimento o di recupero,
          esclusi    gli    impianti   mobili   che   effettuano   la
          disidratazione   dei   fanghi   generati   da  impianti  di
          depurazione  e  reimmettono  l'acqua  in  testa al processo
          depurativo  presso  il  quale  operano, ad esclusione della
          sola  riduzione  volumetrica  e  separazione delle frazioni
          estranee,   sono  autorizzati,  in  via  definitiva,  dalla
          regione  ove  l'interessato ha la sede legale o la societa'
          straniera   proprietaria   dell'impianto   ha  la  sede  di
          rappresentanza.  Per  lo svolgimento delle singole campagne
          di   attivita'  sul  territorio  nazionale,  l'interessato,
          almeno    sessanta    giorni    prima    dell'installazione
          dell'impianto,   deve   comunicare  alla  regione  nel  cui
          territorio   si  trova  il  sito  prescelto  le  specifiche
          dettagliate  relative alla campagna di attivita', allegando
          l'autorizzazione  di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
          nazionale    gestori    ambientali,   nonche'   l'ulteriore
          documentazione   richiesta.   La   regione   puo'  adottare
          prescrizioni  integrative  oppure  puo' vietare l'attivita'
          con  provvedimento  motivato  qualora  lo svolgimento della
          stessa  nello  specifico  sito  non  sia compatibile con la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
              16.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  art.  si
          applicano  anche  ai  procedimenti  in  corso  alla data di
          entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
          eccetto  quelli  per i quali sia completata la procedura di
          valutazione di impatto ambientale.
              17.  Fatti  salvi  l'obbligo  di tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190
          ed  il  divieto  di  miscelazione  di  cui all'art. 187, le
          disposizioni del presente art. non si applicano al deposito
          temporaneo   effettuato   nel   rispetto  delle  condizioni
          stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m).
              18.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  art. deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia,  all'Albo  di cui all'art. 212, comma 1, che cura
          l'inserimento   in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al
          pubblico,  degli  elementi  identificativi  di cui all'art.
          212,  comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.
              19.  In  caso  di eventi incidenti sull'autorizzazione,
          questi  sono  comunicati,  previo  avviso  all'interessato,
          oltre che allo stesso, anche all'Albo.
              20.  Le  procedure di cui al presente art. si applicano
          anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso
          d'opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito
          delle   quali   gli   impianti   non   sono  piu'  conformi
          all'autorizzazione rilasciata.».
              - Si riporta il testo dell'art. 210, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1.
          Coloro  che  alla  data  di  entrata  in vigore della parte
          quarta  del  presente  decreto  non abbiano ancora ottenuto
          l'autorizzazione   alla   gestione   dell'impianto,  ovvero
          intendano,     comunque,     richiedere     una    modifica
          dell'autorizzazione  alla gestione di cui sono in possesso,
          ovvero  ne  richiedano  il  rinnovo presentano domanda alla
          regione  competente  per territorio, che si pronuncia entro
          novanta   giorni  dall'istanza.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma si  applica anche a chi intende avviare una
          attivita'  di  recupero  o  di smaltimento di rifiuti in un
          impianto   gia'  esistente,  precedentemente  utilizzato  o
          adibito  ad  altre  attivita'.  Ove  la  nuova attivita' di
          recupero  o  di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
          impatto  ambientale,  si applicano le disposizioni previste
          dalla  parte  seconda del presente decreto per le modifiche
          sostanziali.
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di   attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
          impianti   rientranti   nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,    con   particolare   riferimento   al   decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
              3.   L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi  di  cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
          elementi:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita'  dell'impianto  alla  nuova  forma  di gestione
          richiesta;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f) i  limiti di emissione in atmosfera per i processi
          di  trattamento  termico dei rifiuti, anche accompagnati da
          recupero energetico;
                g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le   garanzie   finanziarie,  ove  previste  dalla
          normativa  vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono
          in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
          registrate  ai  sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19 marzo 2001
          (Emas),  e  del  quaranta  per cento nel caso di imprese in
          possesso  della  certificazione  ambientale  ai sensi della
          norma Uni En Iso 14001;
                l) la   data   di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 208, comma 12.
              4.    Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie  di  cui  al titolo VI della parte quarta del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni   dell'autorizzazione  l'autorita'  competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze;
                b) alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione   per  un  tempo  determinato,  ove  si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente;
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento  alle  prescrizioni imposte con la diffida e in
          caso  di reiterate violazioni che determinino situazione di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
              5.  Le  disposizioni del presente art. non si applicano
          al   deposito  temporaneo  effettuato  nel  rispetto  delle
          condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m), che e'
          soggetto  unicamente  agli adempimenti relativi al registro
          di  carico  e  scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di
          miscelazione di cui all'art. 187.
              6.  Per  i rifiuti in aree portuali e per le operazioni
          di  imbarco  e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero
          di  rifiuti  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  208,
          comma 14.
              7.  Per  gli  impianti  mobili,  di  cui  all'art. 208,
          comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
              8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
          il  procedimento  relativo  al rilascio dell'autorizzazione
          entro  i termini previsti dal comma 1, si applica il potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              9.  Le  autorizzazioni  di  cui al presente art. devono
          essere  comunicate,  a  cura  dell'amministrazione  che  li
          rilascia,  all'Albo  di cui all'art. 212, comma 1, che cura
          l'inserimento   in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al
          pubblico,  degli  elementi  identificativi  di cui all'art.
          212,  comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
          costituito,  presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
          territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
          denominato  Albo,  articolato in un Comitato nazionale, con
          sede  presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
          e  provinciali,  istituite  presso  le Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi di
          regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          e provinciali durano in carica cinque anni.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio sono istituite sezioni speciali del
          Comitato  nazionale  per ogni singola attivita' soggetta ad
          iscrizione  all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
          competenze.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha  potere
          deliberante   ed   e'  composto  da  diciannove  membri  di
          comprovata  e  documentata  esperienza  tecnico-economica o
          giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e
          designati rispettivamente:
                a) due  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
                b) uno  dal  Ministro delle attivita' produttive, con
          funzioni di vice-Presidente;
                c) uno dal Ministro della salute;
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
                e) uno   dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti;
                f) uno dal Ministro dell'interno;
                g) tre dalle regioni;
                h) uno   dall'Unione   italiana   delle   Camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                i) sei      dalle     organizzazioni     maggiormente
          rappresentative  delle categorie economiche interessate, di
          cui   due   dalle   organizzazioni   rappresentative  della
          categoria  degli autotrasportatori e due dalle associazioni
          che rappresentano i gestori dei rifiuti;
                l) due  dalle  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative.
              3.  Le  Sezioni  regionali e provinciali dell'Albo sono
          istituite  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e sono composte;
                a) dal   Presidente   della   Camera   di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  o da un membro del
          Consiglio  camerale  all'uopo  designato  dallo stesso, con
          funzioni di Presidente;
                b) da   un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o    dalla    provincia    autonoma,    con   funzioni   di
          vice-Presidente;
                c) da   un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza  nella materia ambientale, designato dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma;
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia  ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio;
                e) (soppressa);
                f) (soppressa).
              4.  Le  funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
          regionali  dell'Albo  sono  svolte,  sino alla scadenza del
          loro  mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale e
          dalle  Sezioni  regionali dell'Albo nazionale delle imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          integrati,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica,   dai  nuovi  componenti  individuati  ai  sensi,
          rispettivamente,  del  comma 2,  lettera 1), e del comma 3,
          lettere e)  ed f),  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal
          comma 16.
              5.   L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per  lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  raccolta  e trasporto di
          rifiuti  non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti
          pericolosi,  di  bonifica  dei  siti,  di bonifica dei beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti  senza  detenzione  dei  rifiuti stessi, nonche' di
          gestione  di  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero di
          titolarita'  di  terzi  e di gestione di impianti mobili di
          smaltimento  e  di  recupero  di rifiuti, nei limiti di cui
          all'art.  208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui
          al   presente   comma le   organizzazioni   di   cui   agli
          articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
          234,    235   e   236,   limitatamente   all'attivita'   di
          intermediazione  e commercio senza detenzione di rifiuti di
          imballaggio,   a  condizione  che  dispongano  di  evidenze
          documentali  o  contabili  che  svolgano funzioni analoghe,
          fermi  restando  gli  adempimenti  documentali  e contabili
          previsti  a  carico  dei  predetti  soggetti  dalle vigenti
          normative.  Per  le  aziende  speciali,  i  consorzi  e  le
          societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo
          e'  effettuata mediante apposita comunicazione del comune o
          del    consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
          territorialmente  competente  ed e' valida per i servizi di
          gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
              6.  L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
          e  costituisce  titolo  per  l'esercizio delle attivita' di
          raccolta,  di  trasporto, di commercio e di intermediazione
          dei  rifiuti;  per  le altre attivita' l'iscrizione abilita
          alla  gestione  degli  impianti  il cui esercizio sia stato
          autorizzato  o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
          iscrizione.
              7.  Le  imprese  che effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei rifiuti, le imprese che effettuano attivita'
          di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,  senza
          detenzione  dei  medesimi,  e  le  imprese  che  effettuano
          l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
          recupero   dei  rifiuti  devono  prestare  idonee  garanzie
          finanziarie  a  favore  dello  Stato.  Tali  garanzie  sono
          ridotte  del  cinquanta per cento per le imprese registrate
          ai  sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
          quarantapercento  nel  caso  di  imprese  in possesso della
          certificazione  ambientale  ai sensi della norma Uni En Iso
          14001.
              8.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 5, 6 e 7 non si
          applicano  ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
          che  effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto dei
          propri  rifiuti,  ne'  ai  produttori  iniziali  di rifiuti
          pericolosi   che   effettuano   operazioni  di  raccolta  e
          trasporto  di  trenta  chilogrammi o trenta litri al giorno
          dei  propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione  che  tali
          operazioni  costituiscano  parte  integrante  ed accessoria
          dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
          prodotti.  Dette  imprese  non sono tenute alla prestazione
          delle  garanzie  finanziarie e sono iscritte in un'apposita
          sezione   dell'Albo  in  base  alla  presentazione  di  una
          comunicazione   alla   sezione   regionale   o  provinciale
          dell'Albo   territorialmente  competente  che  rilascia  il
          relativo  provvedimento  entro  i successivi trenta giorni.
          Con  la  comunicazione  l'interessato  attesta sotto la sua
          responsabilita',  ai  sensi dell'art. 21 della legge n. 241
          del 1990:
                a)  la  sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti;
                b) le   caratteristiche,   la   natura   dei  rifiuti
          prodotti;
                c) gli  estremi  identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei  mezzi  utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
          anche  conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
          medesimo;
                d) il    versamento    del    diritto    annuale   di
          registrazione,   che  in  fase  di  prima  applicazione  e'
          determinato   nella  somma  di  50  euro  all'anno,  ed  e'
          rideterminabile  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto del
          Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e'
          tenuta    a    comunicare   ogni   variazione   intervenuta
          successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese
          di   cui  al  presente  comma effettuate  entro  60  giorni
          dall'entrata  in vigore delle presenti disposizioni restano
          valide ed efficaci.
              9.  Le  imprese che effettuano attivita' di gestione di
          impianti  fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
          di  terzi,  le  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono  prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
          regione   territorialmente  competente,  nel  rispetto  dei
          criteri  generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera h).
          Tali  garanzie  sono ridotte del cinquanta per cento per le
          imprese   registrate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          761/2001,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
          19 marzo  2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di
          imprese  in  possesso  della  certificazione  ambientale ai
          sensi  della  norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al
          presente  comma devono essere in ogni caso prestate in base
          alla seguente distinzione:
                a) le  imprese che effettuano l'attivita' di gestione
          di   impianti   fissi  di  smaltimento  e  di  recupero  di
          titolarita'   di   terzi   devono   prestare   le  garanzie
          finanziarie  a  favore  della regione per ogni impianto che
          viene gestito;
                b) le  imprese che effettuano l'attivita' di bonifica
          dei  siti  e dei beni contenenti amianto devono prestare le
          garanzie  finanziarie  a  favore  della  regione  per  ogni
          intervento di bonifica.
              10.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
          attivita'  produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
          e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il parere del
          Comitato  nazionale,  da emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della parte quarta del presente
          decreto,  sono  definite  le  attribuzioni  e  le modalita'
          organizzative  dell'Albo,  i  requisiti,  i  termini  e  le
          modalita'  di  iscrizione,  i diritti annuali d'iscrizione,
          nonche'   le   modalita'   e  gli  importi  delle  garanzie
          finanziarie  che  devono  essere  prestate  a  favore dello
          Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
          ad  applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
          decreto  del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
          Il  decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti
          principi:
                a) individuazione   di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi  per  tutte  le  sezioni,  al  fine di uniformare le
          procedure;
                b) coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalita' di cui
          alla lettera a);
                c) trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa;
                d) effettiva   copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
              11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
          sono  fissati  i  criteri generali per la definizione delle
          garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
              12. (Abrogato).
              13.   L'iscrizione   all'Albo  ed  i  provvedimenti  di
          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento
          dell'iscrizione,  nonche'  l'accettazione,  la  revoca e lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa  interessata,  in  base alla normativa vigente ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale .
              14.  Nelle  more  dell'emanazione dei decreti di cui al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la  gestione  dei  rifiuti  vigenti alla data di entrata in
          vigore   della   parte   quarta   del   presente   decreto,
          disposizioni  la  cui  abrogazione  e' differita al momento
          della pubblicazione dei suddetti decreti.
              15.  Avverso  i  provvedimenti  delle Sezioni regionali
          dell'Albo  gli interessati possono proporre, nel termine di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
              16.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e  dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
          anche  relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
          che   saranno   determinate   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          il  Ministro  dell'economia e delle finanze. L'integrazione
          del   Comitato   nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e
          provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
          1),  e  3,  lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in
          vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
          decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 dicembre 1993 e le disposizioni
          di  cui  al  decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
          1995.
              17.  La  disciplina  regolamentare  dei casi in cui, ai
          sensi  degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'  essere
          intrapreso    sulla   base   della   denuncia   di   inizio
          dell'attivita'  non si applica alle domande di iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo.
              18.  Le  imprese che effettuano attivita' di raccolta e
          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate
          ai  sensi  dell'art.  216,  ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio   ed  al  recupero  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie  finanziarie  di  cui  al  comma 8 e sono iscritte
          all'Albo  mediante  l'invio  di  comunicazione di inizio di
          attivita'    alla    Sezione    regionale   o   provinciale
          territorialmente   competente.   Detta  comunicazione  deve
          essere  rinnovata  ogni cinque anni e deve essere corredata
          da  idonea documentazione predisposta ai sensi dell'art. 13
          del  decreto  ministeriale  28 aprile 1998, n. 406, nonche'
          delle  deliberazioni  del  Comitato  nazionale  dalla quale
          risultino i seguenti elementi:
                a) la   quantita',   la   natura,   l'origine   e  la
          destinazione dei rifiuti;
                b) la  rispondenza  delle  caratteristiche tecniche e
          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
                c) il  rispetto  delle  condizioni ed il possesso dei
          requisiti  soggettivi,  di idoneita' tecnica e di capacita'
          finanziaria.
              19.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento  della
          comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
          provinciali   prendono   atto   dell'avventa  iscrizione  e
          inseriscono  le  imprese  di  cui  al  comma 18 in appositi
          elenchi  dandone  comunicazione al Comitato nazionale, alla
          provincia territorialmente competente ed all'interessato.
              20.   Le   imprese   iscritte  all'Albo  con  procedura
          ordinaria  ai  sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo
          della  comunicazione  di  cui al comma 18 se lo svolgimento
          dell'attivita'   di   raccolta   e  trasporto  dei  rifiuti
          sottoposti  a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216
          ed  effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non
          comporta  variazioni  della categoria, della classe e della
          tipologia  di  rifiuti  per  le  quali  tali  imprese  sono
          iscritte.
              21.  Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al   comma 18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione   incompleta   o  inidonea,  si  applica  il
          disposto di cui all'art. 256, comma 1.
              22. (Abrogato).
              23.  Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale i
          registri   delle   imprese  autorizzate  alla  gestione  di
          rifiuti,  aggiornati  ogni  trenta  giorni,  nei quali sono
          inseriti,    a   domanda,   gli   elementi   identificativi
          dell'impresa   consultabili   dagli  operatori  secondo  le
          procedure  fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio, nel rispetto dei principi di
          cui  al  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196. I
          registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore  della  parte quarta del presente decreto, sono resi
          disponibili   al  pubblico,  senza  oneri,  anche  per  via
          telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
          Le  Amministrazioni  autorizzanti  comunicano  al  Comitato
          nazionale,  subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la
          ragione  sociale  dell'impresa autorizzata, l'attivita' per
          la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione,  i  rifiuti
          oggetto    dell'attivita'    di   gestione,   la   scadenza
          dell'autorizzazione   e   successivamente   segnalano  ogni
          variazione  delle  predette informazioni che intervenga nel
          corso  della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso
          di  ritardo  dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
          dal  rilascio  dell'autorizzazione,  l'impresa  interessata
          puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
          via  telematica,  al  Comitato  nazionale,  che  ne dispone
          l'inserimento nei registri.
              24. (Abrogato).
              25. (Abrogato).
              26.  Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
          24  e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
          un  diritto  annuale  di  iscrizione, per ogni tipologia di
          registro,   pari   a  50  euro,  rideterminabile  ai  sensi
          dell'art.   21   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
          28 aprile  1998,  n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e
          25  sono  versati, secondo le modalita' di cui al comma 16,
          alla  competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
          contabilizzarli     separatamente    e    ad    utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
              27.  La  tenuta  dei  registri  di cui ai commi 22 e 23
          decorre  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui al
          comma 16.
              28.  Dall'attuazione  del  presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 220 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  220  (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). -
          1.  Per  conformarsi  ai  principi  di  cui all'art. 219, i
          produttori   e   gli  utilizzatori  devono  conseguire  gli
          obiettivi  finali  di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
          di  imballaggio  in conformita' alla disciplina comunitaria
          indicati  nell'Allegato E  alla  parte  quarta del presente
          decreto.
              2.  Per garantire il controllo del raggiungimento degli
          obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero,  il  Consorzio
          nazionale  degli  imballaggi  di  cui all'art. 224 comunica
          annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
          utilizzando  il  modello  unico  di  dichiarazione  di  cui
          all'art.  1  della  legge  25 gennaio  1994, n. 70, i dati,
          riferiti    all'anno   solare   precedente,   relativi   al
          quantitativo  degli  imballaggi per ciascun materiale e per
          tipo  di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche', per
          ciascun    materiale,   la   quantita'   degli   imballaggi
          riutilizzati  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati e
          recuperati  provenienti  dal mercato nazionale. Le predette
          comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
          all'art.  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali
          hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
          contestualmente   al   Consorzio  nazionale  imballaggi.  I
          rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
          in  considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi
          e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
          se   sussiste   idonea   documentazione   comprovante   che
          l'operazione  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  e'  stata
          effettuata  con  modalita' equivalenti a quelle previste al
          riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
          all'art.   207,   entro   centoventi   giorni   dalla   sua
          istituzione,  redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
          cui  le  operazioni  di  recupero  e/o  di riciclaggio sono
          considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
          legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali
          decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.
              3. (Soppresso).
              4.   Le   pubbliche   amministrazioni   e   i   gestori
          incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da
          rifiuti  di  imballaggio  riciclati per la fabbricazione di
          imballaggi e altri prodotti mediante:
                a) il  miglioramento  delle condizioni di mercato per
          tali materiali;
                b) la revisione delle norme esistenti che impediscono
          l'uso di tali materiali.
              5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  224,
          comma 3,  lettera e),  qualora gli obiettivi complessivi di
          riciclaggio  e  di recupero dei rifiuti di imballaggio come
          fissati  al  comma 1  non  siano  raggiunti  alla  scadenza
          prevista,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e del Ministro delle attivita' produttive, alle
          diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate
          misure  di  carattere  economico,  proporzionate al mancato
          raggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il cui introito e'
          versato  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnato  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate
          per  promuovere  la prevenzione, la raccolta differenziata,
          il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,
              6.  Gli  obiettivi  di  cui al comma 1 sono riferiti ai
          rifiuti  di  imballaggio generati sul territorio nazionale,
          nonche'  a  tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al
          netto  degli  scarti  e  sono  adottati  ed  aggiornati  in
          conformita'  alla  normativa  comunitaria  con  decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
              7.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   il  Ministro  delle  attivita'  produttive
          notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e
          secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della
          direttiva  94/62/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  20 dicembre  1994,  la relazione sull'attuazione delle
          disposizioni  del  presente  titolo  accompagnata  dai dati
          acquisiti  ai  sensi  del comma 2 e i progetti delle misure
          che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
              8.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   il  Ministro  delle  attivita'  produttive
          forniscono  periodicamente  all'Unione europea e agli altri
          Paesi  membri  i  dati  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
          imballaggio  secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla
          Commissione    dell'Unione   europea   con   la   decisione
          2005/270/CE del 22 marzo 2005.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.    221   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori).  -  1.  I produttori e gli utilizzatori sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
          consumo dei propri prodotti.
              2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
          e  220  e del Programma di cui all'art. 225, i produttori e
          gli  utilizzatori,  su richiesta del gestore del servizio e
          secondo  quanto  previsto  dall'accordo di programma di cui
          all'art. 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei
          rifiuti  di  imballaggio  primari  o  comunque conferiti al
          servizio  pubblico  della  stessa natura e raccolti in modo
          differenziato.  A  tal  fine,  per  garantire il necessario
          raccordo   con   l'attivita'   di   raccolta  differenziata
          organizzata  dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
          finalita'  indicate  nell'art.  224,  i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo  il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
              3.  Per  adempiere  agli  obblighi  di riciclaggio e di
          recupero   nonche'   agli   obblighi  della  ripresa  degli
          imballaggi   usati   e   della   raccolta  dei  rifiuti  di
          imballaggio  secondari  e  terziari su superfici private, e
          con  riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
          Consorzio  nazionale  imballaggi  di  cui all'art. 224, dei
          rifiuti  di  imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
          produttori possono alternativamente:
                a) organizzare  autonomamente  la gestione dei propri
          rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
                b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223;
                c) attestare  sotto la propria responsabilita' che e'
          stato  messo  in atto un sistema di restituzione dei propri
          imballaggi,  mediante  idonea  documentazione  che dimostri
          l'autosufficienza  del  sistema, nel rispetto dei criteri e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
              4.  Ai  fini  di  cui  al comma 3 gli utilizzatori sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un  luogo  di raccolta organizzato dai produttori e con gli
          stessi   concordato.   Gli  utilizzatori  possono  tuttavia
          conferire  al  servizio  pubblico  i  suddetti imballaggi e
          rifiuti  di  imballaggio  nei  limiti derivanti dai criteri
          determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).
              5.  I produttori che non intendono aderire al Consorzio
          nazionale  imballaggi e a un consorzio di cui all'art. 223,
          devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
          progetto  del  sistema  di  cui al comma 3, lettere a) o c)
          richiedendone   il  riconoscimento  sulla  base  di  idonea
          documentazione.  Il  progetto  va  presentato entro novanta
          giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di produttore ai
          sensi  dell'art.  218,  comma 1,  lettera r)  o  prima  del
          recesso  da  uno  dei  suddetti consorzi. Il recesso e', in
          ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
          riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
          sistema  e  ne  dia  comunicazione al Consorzio, permanendo
          fino   a   tale   momento  l'obbligo  di  corrispondere  il
          contributo   ambientale   di  cui  all'art.  224,  comma 3,
          lettera h).  Per  ottenere  il  riconoscimento i produttori
          devono  dimostrare  di  aver organizzato il sistema secondo
          criteri  di  efficienza,  efficacia ed economicita', che il
          sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e
          che   sara'  in  grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle
          attivita'   svolte,   gli   obiettivi   di  recupero  e  di
          riciclaggio  di  cui  all'art.  220.  I  produttori  devono
          inoltre  garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali
          degli   imballaggi  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Osservatorio,  dopo  aver acquisito i
          necessari  elementi  di  valutazione da parte del Consorzio
          nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla
          richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel termine sopra
          indicato,  l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e
          della   tutela   del  territorio  l'adozione  dei  relativi
          provvedimenti   sostitutivi   da  emanarsi  nei  successivi
          sessanta  giorni. L'Osservatorio e' tenuto a presentare una
          relazione   annuale   di   sintesi   relativa  a  tutte  le
          istruttorie  esperite.  Sono  fatti  salvi i riconoscimenti
          gia' operati ai sensi della previgente normativa.
              6.   I   produttori  di  cui  al  comma 5  elaborano  e
          trasmettono   al  Consorzio  nazionale  imballaggi  di  cui
          all'art.  224 un proprio Programma specifico di prevenzione
          che  costituisce  la  base per l'elaborazione del programma
          generale di cui all'art. 225.
              7.  Entro  il 30 settembre di ogni anno i produttori di
          cui  al comma 5 presentano all'Autorita' prevista dall'art.
          207  e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico
          di   prevenzione   e   gestione  relativo  all'anno  solare
          successivo,  che  sara'  inserito nel programma generale di
          prevenzione e gestione di cui all'art. 225.
              8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
          al  comma 5  sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita'
          prevista dall'art. 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi
          una  relazione  sulla  gestione  relativa  all'anno  solare
          precedente,  comprensiva  dell'indicazione nominativa degli
          utilizzatori  che,  fino al consumo, partecipano al sistema
          di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico
          e  dei  risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
          rifiuti  di  imballaggio;  nella  stessa  relazione possono
          essere  evidenziati  i  problemi inerenti il raggiungimento
          degli  scopi  istituzionali  e  le  eventuali  proposte  di
          adeguamento della normativa.
              9.  Il  mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,   qualora   i   risultati  ottenuti  siano
          insufficienti  per conseguire gli obiettivi di cui all'art.
          220  ovvero  siano  stati violati gli obblighi previsti dai
          commi 6  e  7,  comportano  per  i  produttori l'obbligo di
          partecipare  ad  uno  dei  consorzi  di cui all'art. 223 e,
          assieme  ai  propri  utilizzatori  di  ogni livello fino al
          consumo,   al   consorzio   previsto   dall'art.   224.   I
          provvedimenti  dell'Autorita' sono comunicati ai produttori
          interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione
          obbligatoria  ai  consorzi  disposta  in  applicazione  del
          presente  comma ha  effetto  retroattivo ai soli fini della
          corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art.
          224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora.
          Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
          dal  ricevimento  della  comunicazione  dell'Autorita', non
          provvedano  ad  aderire  ai consorzi e a versare le somme a
          essi  dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni previste
          dall'art. 261.
              

      
... continua dal documento precedente ..
  

      
                      10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
                a) i  costi per il ritiro degli imballaggi usati e la
          raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
                b) il  corrispettivo  per  i  maggiori oneri relativi
          alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di imballaggio
          conferiti  al  servizio  pubblico  per  i quali l'Autorita'
          d'ambito  richiede  al Consorzio nazionale imballaggi o per
          esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
                c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
                d) i  costi  per  il  riciclaggio  e  il recupero dei
          rifiuti di imballaggio;
                e) i   costi   per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di
          imballaggio secondari e terziari.
              11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
          imballaggio,  ivi  compreso  il  conferimento di rifiuti in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 222 del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «2. Nel   caso  in  cui  l'Osservatorio  nazionale  sui
          rifiuti   accerti  che  le  pubbliche  amministrazioni  non
          abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata
          dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche per il raggiungimento
          degli  obiettivi  di cui all'art. 205, ed in particolare di
          quelli  di recupero e riciclaggio di cui all'art. 220, puo'
          richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
          ai  gestori  dei  servizi  di raccolta differenziata, anche
          avvalendosi  di soggetti pubblici o privati individuati dal
          Consorzio  nazionale imballaggi medesimo mediante procedure
          trasparenti  e  selettive,  in  via temporanea e d'urgenza,
          comunque  per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
          sempre  che  cio'  avvenga  all'interno  di ambiti ottimali
          opportunamente   identificati,   per  l'organizzazione  e/o
          integrazione  del  servizio ritenuto insufficiente. Qualora
          il  Consorzio  nazionale  imballaggi,  per  raggiungere gli
          obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'art. 220,
          decida  di  aderire  alla  richiesta,  verra'  al  medesimo
          corrisposto  il  valore  della  tariffa  applicata  per  la
          raccolta  dei  rifiuti  urbani corrispondente, al netto dei
          ricavi   conseguiti  dalla  vendita  dei  materiali  e  del
          corrispettivo  dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio
          e  delle  frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio
          nazionale   imballaggi  non  dichiari  di  accettare  entro
          quindici  giorni  dalla richiesta, l'Osservatorio nazionale
          sui  rifiuti,  nei  successivi  quindici giorni, individua,
          mediante  procedure trasparenti e selettive, un soggetto di
          comprovata  e  documentata  affidabilita' e capacita' a cui
          affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di
          imballaggio   in   via   temporanea   e   d'urgenza,   fino
          all'espletamento     delle     procedure    ordinarie    di
          aggiudicazione  del  servizio e comunque per un periodo non
          superiore  a  dodici  mesi, prorogabili di ulteriori dodici
          mesi  in  caso di impossibilita' oggettiva e documentata di
          aggiudicazione.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 223 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  223  (Consorzi).  -  1.  I  produttori   che non
          provvedono  ai  sensi  dell'art.  221, comma 3, lettera a )
          e c),  costituiscono  un consorzio per ciascun materiale di
          imballaggio  di  cui  all'allegato  E  del parte quarta del
          presente   decreto,   operante   su   tutto  il  territorio
          nazionale.  Ai consorzi possono partecipare i recuperatori,
          ed  i  riciclatori che non corrispondono alla categoria dei
          produttori,  previo  accordo  con  gli altri consorziati ed
          unitamente agli stessi.
              2.  I  consorzi  di  cui  al comma 1 hanno personalita'
          giuridica  di  diritto  privato  senza fine di lucro e sono
          retti  da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema
          tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle attivita'
          produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre  2008,  conformemente  ai principi del presente
          decreto   e,   in  particolare,  a  quelli  di  efficienza,
          efficacia,  economicita'  e  trasparenza, nonche' di libera
          concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato
          da  ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
          approva    nei   successivi   novanta   giorni,   con   suo
          provvedimento  adottato  di  concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro  ritenga  di  non
          approvare  lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita'
          o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le
          relative   osservazioni.   Entro  il  31° dicembre  2008  i
          consorzi   gia'  riconosciuti  dalla  previgente  normativa
          adeguano  il proprio statuto in conformita' al nuovo schema
          tipo  e  ai  principi  contenuti nel presente decreto ed in
          particolare  a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza
          ed   economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle
          attivita'  di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Nei
          consigli  di  amministrazione  dei  consorzi  il numero dei
          consiglieri   di   amministrazione  in  rappresentanza  dei
          riciclatori  e dei recuperatori deve essere uguale a quello
          dei  consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei
          produttori  di  materie  prime  di  imballaggio. Lo statuto
          adottato  da  ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici
          giorni   al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare, che lo approva di concerto con il
          Ministro   dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, salvo motivate osservazioni
          cui  i  consorzi  sono  tenuti  ad adeguarsi nei successivi
          sessanta  giorni.  Qualora  i  consorzi non ottemperino nei
          termini   prescritti,   le   modifiche  allo  statuto  sono
          apportate  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto con il
          Ministro  dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale
          di  approvazione  dello  statuto dei consorzi e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale.
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma 1 e 2 sono tenuti a
          garantire  l'equilibrio della propria gestione finanziaria.
          A  tal  fine  i  mezzi  finanziari per il funzionamento dei
          predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e
          dai   versamenti   effettuati   dal   Consorzio   nazionale
          imballaggi  ai  sensi  dell'art.  224, comma 3, lettera h),
          secondo  le  modalita' indicate dall'art. 224, comma 8, dai
          proventi  della  cessione,  nel rispetto dei principi della
          concorrenza  e  della  corretta  gestione ambientale, degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o
          ritirati,  nonche' da altri eventuali proventi e contributi
          di consorziati o di terzi.
              4.  Ciascun  consorzio  mette  a   punto e trasmette al
          CONAI  e  all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio
          programma  pluriennale  di  prevenzione della produzione di
          rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.
              5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui
          al  presente articolo presentano all'Osservatorio nazionale
          sui  rifiuti  e  al Consorzio nazionale imballaggi un piano
          specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
          solare   successivo,   che  sara'  inserito  nel  programma
          generale di prevenzione e gestione.
              6.  Entro  il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui
          al   presente   art.   sono  inoltre  tenuti  a  presentare
          all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  ed  al Consorzio
          nazionale  imballaggi una relazione sulla gestione relativa
          all'anno   precedente,  con  l'indicazione  nominativa  dei
          consorziati,   il   programma   specifico  ed  i  risultati
          conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti di
          imballaggio.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 224 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  globali  di recupero e di
          riciclaggio  e  per  garantire  il necessario coordinamento
          dell'attivita'  di  raccolta  differenziata, i produttori e
          gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          221,  comma 2,  partecipano in forma paritaria al Consorzio
          nazionale  imballaggi,  in seguito denominato CONAI, che ha
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato senza fine di
          lucro  ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
              2.  Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio
          statuto  ai  principi  contenuti nel presente decreto ed in
          particolare  a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza
          ed   economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle
          attivita'  di  settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Lo
          statuto  adottato  e'  trasmesso  entro  quindici giorni al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
          approva   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  salvo  motivate  osservazioni  cui il CONAI e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche
          allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive.
              3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
                a) definisce,  in  accordo  con  le  regioni e con le
          pubbliche    amministrazioni    interessate,   gli   ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che  comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
                b) definisce,   con   le   pubbliche  amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera a),  le  condizioni generali di ritiro da parte dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
                c) elabora   ed   aggiorna,   valutati   i  programmi
          specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6,
          e  223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
          la  gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
          di cui all'art. 225;
                d) promuove  accordi  di  programma con gli operatori
          economici  per  favorire  il  riciclaggio e il recupero dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
                e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
          di  cui  all'art.  223,  i  soggetti  di  cui all'art. 221,
          comma 3,  lettere a)  e c) e gli altri operatori economici,
          anche  eventualmente  destinando  una  quota del contributo
          ambientale  CONAI,  di cui alla lettera h), ai consorzi che
          realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a
          quelle  minime indicate nel Programma generale, al fine del
          conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
          alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
          raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso
          ridotta   la   quota  del  contributo  ambientale  ad  essi
          riconosciuto dal Conai;
                f) indirizza  e garantisce il necessario raccordo tra
          le  amministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e  gli  altri
          operatori economici;
                g) organizza,    in    accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale;
                h) ripartisce  tra i produttori e gli utilizzatori il
          corrispettivo   per   i   maggiori   oneri  della  raccolta
          differenziata  di  cui  all'art. 221, comma 10, lettera b),
          nonche'  gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei
          rifiuti  di  imballaggio  conferiti al servizio di raccolta
          differenziata,  in  proporzione  alla  quantita' totale, al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul   mercato   nazionale,  al  netto  delle  quantita'  di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna  tipologia  di  materiale.  A tal fine determina e
          pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate
          dallo  statuto,  anche  in  base  alle  utilizzazioni  e ai
          criteri   di  cui  al  comma 8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI;
                i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
          rifiuti  previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche
          definendone gli ambiti di applicazione;
                l) promuove  la  conclusione,  su base volontaria, di
          accordi  tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di
          cui  all'art.  221,  comma 3, lettere a) e c), con soggetti
          pubblici   e  privati.  Tali  accordi  sono  relativi  alla
          gestione  ambientale  della medesima tipologia di materiale
          oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  con  riguardo agli
          imballaggi,   esclusa  in  ogni  caso  l'utilizzazione  del
          contributo ambientale CONAI;
                m) fornisce   i  dati  e  le  informazioni  richieste
          dall'Autorita'  di cui all'art. 207 e assicura l'osservanza
          degli indirizzi da questa tracciati;
                n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o
          esteri,  i  dati  relativi  ai  flussi  degli imballaggi in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al  CONAI  e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto  dall'art.  178,  comma 1,  di rilevante interesse
          pubblico  ai  sensi  dell'art.  53  del decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196.
              4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
          recupero  e  riciclaggio,  gli eventuali avanzi di gestione
          accantonati  dal  CONAI  e dai consorzi di cui all'art. 223
          nelle  riserve  costituenti  il  loro  patrimonio netto non
          concorrono  alla  formazione  del reddito, a condizione che
          sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
          forma,  ai  consorziati  ed  agli aderenti di tali avanzi e
          riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
          gestionali, dei consorzi e del CONAI.
              5.  Il  CONAI  puo'  stipulare  un accordo di programma
          quadro  su  base  nazionale  con  l'Associazione  nazionale
          Comuni   italiani   (ANCI),  con  l'Unione  delle  province
          italiane  (UPI)  o  con  le  Autorita'  d'ambito al fine di
          garantire  l'attuazione del principio di corresponsabilita'
          gestionale   tra   produttori,   utilizzatori  e  pubbliche
          amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
                a) l'entita'  dei  maggiori  oneri  per  la  raccolta
          differenziata  dei  rifiuti di imballaggio, di cui all'art.
          221,  comma 10,  lettera b),  da  versare  alle  competenti
          pubbliche  amministrazioni,  determinati secondo criteri di
          efficienza,   efficacia,   economicita'  e  trasparenza  di
          gestione  del  servizio  medesimo, nonche' sulla base della
          tariffa  di  cui  all'art.  238,  dalla  data di entrata in
          vigore della stessa;
                b) gli  obblighi  e  le sanzioni posti a carico delle
          parti contraenti;
                c) le   modalita'   di   raccolta   dei   rifiuti  da
          imballaggio  in  relazione alle esigenze delle attivita' di
          riciclaggio e di recupero.
              6.   L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma 5  e'
          trasmesso  all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,  che puo'
          richiedere  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro i
          successivi sessanta giorni.
              7.  Ai  fini  della  ripartizione  dei  costi di cui al
          comma 3,   lettera h),   sono   esclusi   dal  calcolo  gli
          imballaggi   riutilizzabili   immessi  sul  mercato  previa
          cauzione.
              8.  Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in
          via  prioritaria  per il ritiro degli imballaggi  primari o
          comunque   conferiti   al   servizio  pubblico  e,  in  via
          accessoria,  per  l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
          recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
          e terziari.  A tali fini, tale contributo e' attribuito dal
          Conai,  sulla  base di apposite convenzioni, ai soggetti di
          cui  all'art. 223, in proporzione alla quantita' totale, al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul   mercato   nazionale,  al  netto  delle  quantita'  di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
          finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni  con  i  proventi dell'attivita', con i contributi
          dei  consorziati  e con una quota del contributo ambientale
          CONAI,  determinata  nella  misura  necessaria a far fronte
          alle  spese  derivanti  dall'espletamento, nel rispetto dei
          criteri  di  contenimento  dei  costi e di efficienza della
          gestione,  delle  funzioni conferitegli dal presente titolo
          nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
          terzi,  compresi  quelli  dei soggetti di cui all'art. 221,
          lettere a)  e c), per le attivita' svolte in loro favore in
          adempimento alle prescrizioni di legge.
              9.   L'applicazione  del  contributo  ambientale  CONAI
          esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
          prime   che   lo  costituiscono  ad  altri  contributi  con
          finalita'   ambientali  previsti  dalla  parte  quarta  del
          presente  decreto  o comunque istituiti in applicazione del
          presente decreto.
              10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
          con  diritto  di  voto  un  rappresentante  dei consumatori
          indicato  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio e dal Ministro delle attivita' produttive.
              11. (Soppresso).
              12.  In  caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
          comma 5,  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare  invita  le  parti  a trovare
          un'intesa  entro  sessanta  giorni,  decorsi  i quali senza
          esito   positivo,   provvede   direttamente,  d'intesa  con
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   a   definire  il
          corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
          di  cui  al  comma 5  e'  sottoscritto,  per  le specifiche
          condizioni  tecniche  ed  economiche relative al ritiro dei
          rifiuti  di  ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal
          competente  consorzio  di cui all'art. 223. Nel caso in cui
          uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga
          le  intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei
          rifiuti  d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione
          delle   convenzioni   locali   al  fine  di  assicurare  il
          raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
          previsti dall'art. 220.
              13.  Nel  caso siano superati, a livello nazionale, gli
          obiettivi  finali  di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
          di   imballaggio   indicati   nel   programma  generale  di
          prevenzione  e  gestione  degli  imballaggi di cui all'art.
          225,   il   CONAI   adotta,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita'  finanziarie, forme particolari di incentivo
          per   il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
          geografiche  che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
          di  raccolta  differenziata  di  cui all'art. 205, comma 1,
          entro    i   limiti   massimi   di   riciclaggio   previsti
          dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 225 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  225  (Programma  generale  di  prevenzione  e di
          gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). -
          1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
          agli  articoli 221,  comma 6,  e  223,  comma 4,  il  CONAI
          elabora  annualmente un Programma generale di prevenzione e
          di  gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
          che  individua,  con  riferimento alle singole tipologie di
          materiale  di  imballaggio,  le  misure  per  conseguire  i
          seguenti obiettivi:
                a) prevenzione   della   formazione  dei  rifiuti  di
          imballaggio;
                b) accrescimento della proporzione della quantita' di
          rifiuti  di imballaggio riciclabili rispetto alla quantita'
          di imballaggi non riciclabili;
                c) accrescimento della proporzione della quantita' di
          rifiuti   di   imballaggio   riutilizzabili  rispetto  alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
                d) miglioramento         delle        caratteristiche
          dell'imballaggio  allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di
          sopportare  piu'  tragitti  o rotazioni nelle condizioni di
          utilizzo normalmente prevedibili;
                e) realizzazione   degli   obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio.
              2.  Il  Programma  generale  di  prevenzione determina,
          inoltre:
                a) la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di
          rifiuti  di  imballaggio  da recuperare ogni cinque anni e,
          nell'ambito  di  questo obiettivo globale, sulla base della
          stessa  scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
          singole  tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
                b) gli  obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
          rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
              3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
          all'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti un piano specifico
          di   prevenzione   e   gestione  relativo  all'anno  solare
          successivo,  che  sara'  inserito nel programma generale di
          prevenzione e gestione.
              4.  La  relazione generale consuntiva relativa all'anno
          solare  precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita'
          di  cui  all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio  e  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  l'ANCI  si  provvede  alla approvazione ed alle
          eventuali   modificazioni   e  integrazioni  del  Programma
          generale  di  prevenzione  e di gestione degli imballaggi e
          dei rifiuti di imballaggio.
              5.  Nel  caso  in  cui  il  Programma  generale non sia
          predisposto,  lo  stesso  e'  elaborato  in via sostitutiva
          dall'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti. In tal caso gli
          obiettivi  di  recupero  e  riciclaggio sono quelli massimi
          previsti  dall'allegato  E  alla  parte quarta del presente
          decreto.
              6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati
          con  specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi
          e  dei  rifiuti  di imballaggio sulla base del programma di
          cui al presente articolo.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   230   (Rifiuti   derivanti   da   attivita'  di
          manutenzione  delle  infrastrutture).  -  1.  Il  luogo  di
          produzione   dei   rifiuti   derivanti   da   attivita'  di
          manutenzione  alle  infrastrutture, effettuata direttamente
          dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce  l'attivita'  manutentiva o con la sede locale del
          gestore  della  infrastruttura nelle cui competenze rientra
          il  tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori di
          manutenzione  ovvero con il luogo di concentramento dove il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale  effettivamente,  direttamente  ed oggettivamente
          riutilizzabile,    senza   essere   sottoposto   ad   alcun
          trattamento.
              1-bis.  I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta
          e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione
          di  quelli  prodotti  dagli  impianti  per  l'erogazione di
          forniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o  da altre
          attivita'   economiche,   sono  raccolti  direttamente  dal
          gestore  della  infrastruttura  a  rete  che  provvede alla
          consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
              2.   La   valutazione   tecnica   del   gestore   della
          infrastruttura  di  cui  al  comma 1  e' eseguita non oltre
          sessanta  giorni  dalla  data di ultimazione dei lavori. La
          documentazione   relativa   alla   valutazione  tecnica  e'
          conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
          cinque anni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          ai  rifiuti  derivanti da attivita' manutentiva, effettuata
          direttamente  da  gestori  erogatori di pubblico servizio o
          tramite  terzi,  dei  mezzi e degli impianti fruitori delle
          infrastrutture di cui al comma 1.
              4.   Fermo  restando  quanto  previsto  nell'art.  190,
          comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
          prodotti  dai soggetti e dalle attivita' di cui al presente
          art.  possono  essere  tenuti  nel  luogo di produzione dei
          rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
          attivita'  produttive, della salute e delle infrastrutture,
          sono   definite   le  modalita'  di  gestione  dei  rifiuti
          provenienti  dalle  attivita'  di pulizia manutentiva delle
          fognature,  sulla  base  del criterio secondo il quale tali
          rifiuti  si  considerano  prodotti  presso  la  sede  o  il
          domicilio  del  soggetto  che svolge l'attivita' di pulizia
          manutentiva.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   233   (Consorzio   nazionale   di   raccolta  e
          trattamento  degli  oli  e  dei  grassi vegetali ed animali
          esausti).  - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
          gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti,
          tutti   gli   operatori   della  filiera  costituiscono  un
          Consorzio.   I   sistemi   di   gestione   adottati  devono
          conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
              2.  Il  Consorzio  di cui al comma 1, gia' riconosciuto
          dalla  previgente  normativa,  ha personalita' giuridica di
          diritto  privato  senza  scopo di lucro e adegua il proprio
          statuto  in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato dal
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione in Gazzetta
          Ufficiale,  e ai principi contenuti nel presente decreto ed
          in   particolare   a   quelli  di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza  ed  economicita', nonche' di libera concorrenza
          nelle    attivita'    di    settore.   Nel   consiglio   di
          amministrazione  del consorzio il numero dei consiglieri di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei raccoglitori e dei
          riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere uguale a quello dei
          consiglieri   di   amministrazione  in  rappresentanza  dei
          produttori  di  materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal
          consorzio  e'  trasmesso  entro quindici giorni al Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          lo  approva  di  concerto  con  il  Ministro dello sviluppo
          economico,  salvo motivate osservazioni cui il consorzio e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti, le
          modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il  decreto  ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
              3.   I   consorzi  svolgono  per  tutto  il  territorio
          nazionale i seguenti compiti:
                a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al
          comma 12,  il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il
          recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
                b) assicurano,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e
          grassi  vegetali  e  animali esausti raccolti dei quali non
          sia possibile o conveniente la rigenerazione;
                c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e
          di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
          tecnicamente,  il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
          trattamento  e  recupero  degli  oli  e  grassi  vegetali e
          animali esausti.
              4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte
          le imprese partecipanti.
              5. Partecipano ai consorzi:
                a) le  imprese  che  producono, importano o detengono
          oli e grassi vegetali ed animali esausti;
                b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi
          vegetali e animali esausti;
                c) le   imprese   che   effettuano  la  raccolta,  il
          trasporto  e  lo  stoccaggio  di  oli  e  grassi vegetali e
          animali esausti;
                d) eventualmente,  le  imprese  che  abbiano  versato
          contributi   di   riciclaggio   ai   sensi   del  comma 10,
          lettera d).
              6.   Le   quote  di  partecipazione  ai  consorzi  sono
          determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva
          di   ciascun   consorziato   e   la   capacita'  produttiva
          complessivamente   sviluppata   da   tutti   i  consorziati
          appartenenti alla medesima categoria,
              7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote
          compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi
          provvede   annualmente   secondo   quanto  stabilito  dallo
          statuto.
              8.  Nel  caso  di  incapacita'  o  di impossibilita' di
          adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli
          obblighi  di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
          riutilizzo  degli  oli  e  dei  grassi  vegetali  e animali
          esausti  stabiliti dalla parte quarta del presente decreto,
          il  consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo
          statuto,  stipulare  con  le  imprese  pubbliche  e private
          contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
              9.  Gli  operatori  che  non  provvedono  ai  sensi del
          comma 1    possono,    entro    centoventi   giorni   dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo
          ai   sensi   del  comma 2,  organizzare  autonomamente,  la
          gestione  degli  oli e grassi vegetali e animali esausti su
          tutto   il   territorio  nazionale.  In  tale  ipotesi  gli
          operatori  stessi  devono  richiedere  all'Autorita' di cui
          all'art. 207, previa trasmissione di idonea documentazione,
          il  riconoscimento  del  sistema  adottato.  A  tal  fine i
          predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il
          sistema   secondo   criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
          economicita',  che il sistema e' effettivamente ed autonoma
          mente   funzionante  e  che  e'  in  grado  di  conseguire,
          nell'ambito  delle  attivita' svolte, gli obiettivi fissati
          dal   presente   articolo.  Gli  operatori  devono  inoltre
          garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano
          informati    sulle    modalita'   del   sistema   adottato.
          L'Autorita',  dopo  aver  acquisito i necessari elementi di
          valutazione,   si   esprime   entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel termine sopra
          indicato,  l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e
          della   tutela   del  territorio  l'adozione  dei  relativi
          provvedimenti   sostitutivi   da  emanarsi  nei  successivi
          sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'  tenuta a presentare una
          relazione   annuale   di   sintesi   relativa  a  tutte  le
          istruttorie esperite.
              10.  I  consorzi  sono  tenuti a garantire l'equilibrio
          della  propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie
          dei consorzi sono costituite:
                a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
                b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
                c) dalle quote consortili;
                d) dal  contributo ambientale a carico dei produttori
          e  degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per
          uso  alimentare  destinati  al  mercato interno e ricadenti
          nelle  finalita'  consortili di cui al comma 1, determinati
          annualmente  con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita'  produttive, al fine di garantire l'equilibrio di
          gestione dei consorzi.
              11.  I  consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
          al    comma 9    trasmettono    annualmente   al   Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio ed al Ministro
          delle   attivita'   produttive   i   bilanci  preventivo  e
          consuntivo  entro  sessanta giorni dalla loro approvazione;
          inoltre,  entro  il  31 maggio  di ogni anno, tali soggetti
          presentano  agli  stessi  Ministri  una  relazione  tecnica
          sull'attivita'  complessiva  sviluppata  dagli stessi e dai
          loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
              12.  Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
          nella  Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
          Statuto  di  cui  al  comma 2,  chiunque,  in ragione della
          propria  attivita'  professionale,  detiene  oli  e  grassi
          vegetali  e  animali  esausti  e' obbligato a conferirli ai
          consorzi   direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati  dai consorzi, fermo restando quanto previsto al
          comma 9.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
          per  il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali
          esausti  ad  imprese  di altro Stato membro della Comunita'
          europea.
              13.   Chiunque,  in  ragione  della  propria  attivita'
          professionale  ed  in  attesa del conferimento ai consorzi,
          detenga   oli  e  grassi  animali  e  vegetali  esausti  e'
          obbligato  a  stoccare  gli  stessi in apposito contenitore
          conforme   alle   disposizioni   vigenti   in   materia  di
          smaltimento.
              14.   Restano   ferme  le  disposizioni  comunitarie  e
          nazionali  vigenti  in materia di prodotti, sottoprodotti e
          rifiuti di origine animale.
              15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
          cui  al  comma 5  che vengano costituiti o inizino comunque
          una   delle  attivita'  proprie  delle  categorie  medesime
          successivamente  all'entrata  in  vigore della parte quarta
          del  presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
          al  comma 1  o adottano il sistema di cui al comma 9, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  costituzione o di inizio
          della propria attivita'.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  234  (Consorzio  nazionale per il riciclaggio di
          rifiuti   di   beni  in  polietilene).  -  1.  Al  fine  di
          razionalizzare,  organizzare  e  gestire  la  raccolta e il
          trattamento  dei  rifiuti  di beni in polietilene destinati
          allo   smaltimento,   e'  istituito  il  consorzio  per  il
          riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
          imballaggi     di     cui     all'art.     218,    comma 1,
          lettere a), b), c), d), e)  e  dd),  i  beni, ed i relativi
          rifiuti,  di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b)
          e c),   e  231.  I  sistemi  di  gestione  adottati  devono
          conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
              2.  Con decreto del Ministro dell'Ambiente delle tutela
          del  territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministero
          dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i
          beni  in  polietilene,  che  per  caratteristiche  ed  usi,
          possono essere considerati beni di lunga durata per i quali
          deve  essere versato un contributo per il riciclo in misura
          ridotta  in  ragione  del  lungo periodo di impiego o per i
          quali non deve essere versato tale contributo in ragione di
          una  situazione di fatto di non riciclabilita' a fine vita.
          In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano
          esclusi dal versamento di tale contributo.
              3.  Il  consorzio  di cui al comma 1, gia' riconosciuto
          dalla  previgente  normativa,  ha personalita' giuridica di
          diritto  privato  senza  scopo di lucro e adegua il proprio
          statuto  in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato dal
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   di   concerto   con   il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,entro  centoventi  giorni  dalla pubblicazione in
          Gazzetta  Ufficiale,  e  ai principi contenuti nel presente
          decreto   ed   in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,
          efficacia,  efficienza  ed  economicita', nonche' di libera
          concorrenza  nelle  attivita'  di  settore. Nei consigli di
          amministrazione  del consorzio il numero dei consiglieri di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei raccoglitori e dei
          riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere uguale a quello dei
          consiglieri di   amministrazione   in   rappresentanza  dei
          produttori  con  materie  prime.  Lo  statuto  adottato dal
          consorzio  e'  trasmesso  entro quindici giorni al Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          lo  approva  di  concerto  con  il  Ministro dello sviluppo
          economico,  salvo motivate osservazioni cui il consorzio e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti, le
          modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il  decreto  ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Ai consorzi partecipano:
                a) i   produttori   e  gli  importatori  di  beni  in
          polietilene;
                b) gli  utilizzatori  e  i  distributori  di  beni in
          polietilene;
                c) i  riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni
          in polietilene.
              5.  Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci
          aggiunti  i  produttori  ed importatori di materie prime in
          polietilene  per  la produzione di beni in polietilene e le
          imprese  che  effettuano  la  raccolta,  il  trasporto e lo
          stoccaggio   dei  beni  in  polietilene.  Le  modalita'  di
          partecipazione  vengono  definite nell'ambito dello statuto
          di cui al comma 3.
              6.  I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
          cui  al  comma 4  che vengano costituiti o inizino comunque
          una   delle  attivita'  proprie  delle  categorie  medesime
          successivamente  all'entrata  in  vigore della parte quarta
          del  presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
          al  comma 1  o adottano il sistema di cui al comma 7, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  costituzione o di inizio
          della propria attivita'.
              7.  Gli  operatori  che  non  provvedono  ai  sensi del
          comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dello Statuto tipo ai sensi del
          comma 2:
                a) organizzare  autonomamente la gestione dei rifiuti
          di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
                b) mettere   in   atto   un  sistema  di  raccolta  e
          restituzione  dei  beni  in polietilene al termine del loro
          utilizzo,  con  avvio  al  riciclo  o  al  recupero, previo
          accordi  con  aziende  che  svolgono  tali  attivita',  con
          quantita' definite e documentate;
              Nelle  predette  ipotesi  gli  operatori  stessi devono
          richiedere  all'Osservatorio  nazionale sui rifiuti, previa
          trasmissione  di  idonea  documentazione, il riconoscimento
          del  sistema  adottato.  A  tal  fine  i predetti operatori
          devono  dimostrare  di  aver organizzato il sistema secondo
          criteri  di  efficienza,  efficacia ed economicita', che il
          sistema  e'  effettivamente  ed autonomamente funzionante e
          che  e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita'
          svolte,  gli  obiettivi  fissati dal presente articolo. Gli
          operatori  devono  inoltre garantire che gli utilizzatori e
          gli  utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita' del
          sistema  adottato.  L'Osservatorio,  dopo  aver acquisito i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni  dalla  richiesta.  In  caso di mancata risposta nel
          termine  sopra  indicato,  l'interessato chiede al Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio l'adozione dei
          relativi   provvedimenti   sostitutivi   da   emanarsi  nei
          successivi  sessanta  giorni.  L'Osservatorio  presenta una
          relazione   annuale   di   sintesi   relativa  a  tutte  le
          istruttorie esperite.
              8.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 si propone come
          obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
          polietilene  al  termine del ciclo di utilita' per avviarli
          ad  attivita'  di  riciclaggio e di recupero. A tal fine il
          consorzio  svolge  per  tutto  il  territorio  nazionale  i
          seguenti compiti:
                a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
          polietilene;
                b) assicura  la  raccolta,  il riciclaggio e le altre
          forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
                c) promuove   la  valorizzazione  delle  frazioni  di
          polietilene non riutilizzabili;
                d) promuove  l'informazione  degli  utenti,  intesa a
          ridurre  il  consumo  dei  materiali  ed  a  favorire forme
          corrette di raccolta e di smaltimento;
                e) assicura  l'eliminazione  dei  rifiuti  di beni in
          polietilene   nel   caso   in   cui  non  sia  possibile  o
          economicamente  conveniente  il  riciclaggio,  nel rispetto
          delle disposizioni contro l'inquinamento.
              9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il
          consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
              10.  Il  consorzio  e'  tenuto a garantire l'equilibrio
          della  propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per
          il funzionamento del consorzio sono costituiti:
                a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
                b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
                c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
                d) dall'eventuale     contributo    percentuale    di
          riciclaggio di cui al comma 13.
              11.   Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,
          adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
          presente  decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti
          per tutti i soggetti partecipanti.
              12. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
          al    comma 7    trasmettono    annualmente   al   Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio ed al Ministro
          delle   attivita'   produttive  il  bilancio  preventivo  e
          consuntivo  entro  sessanta giorni dalla loro approvazione.
          Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 ed i soggetti di cui al
          comma 7,  entro  il  31 maggio di ogni anno, presentano una
          relazione  tecnica  sull'attivita'  complessiva  sviluppata
          dagli  stessi  e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
          precedente.
              13.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle attivita'
          produttive  determina ogni due anni con proprio decreto gli
          obiettivi  minimi  di  riciclaggio  e,  in  caso di mancato
          raggiungimento  dei  predetti  obiettivi, puo' stabilire un
          contributo   percentuale   di   riciclaggio  da  applicarsi
          sull'importo  netto  delle  fatture  emesse  dalle  imprese
          produttrici  ed  importatrici di beni di polietilene per il
          mercato  interno.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive  determina gli obiettivi di riciclaggio a valere
          per  il  primo  biennio  entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
              14.  Decorsi  novanta  giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  dello
          statuto  di  cui  al  comma 3,  chiunque,  in ragione della
          propria  attivita',  detiene rifiuti di beni in polietilene
          e'  obbligato  a  conferirli  al  consorzio  riconosciuto o
          direttamente  o mediante consegna a soggetti incaricati dal
          consorzio  stesso, fatto comunque salvo quanto previsto dal
          comma 7.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
          per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene
          ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 235 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  235  (Consorzio  nazionale per la raccolta ed il
          trattamento  delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
          piombosi). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
          gestione  delle  batterie  al  piombo esauste e dei rifiuti
          piombosi,  tutte le imprese di cui all'art. 9-quinquies del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 1988, n. 475, come
          modificato  dal  comma 15 del presente articolo, aderiscono
          al consorzio di cui al medesimo art. 9-quinquies che adotta
          sistemi  di  gestione  conformi ai principi di cui all'art.
          237.
              2.  il  Consorzio  di cui al comma 1, gia' riconosciuto
          dalla  previgente  normativa,  ha personalita' giuridica di
          diritto  privato  senza  scopo di lucro e adegua il proprio
          statuto  in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato dal
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   di   concerto   con   il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,entro  120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
          Ufficiale  e  ai principi contenuti nel presente decreto ed
          in   particolare   a   quelli  di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza  ed  economicita', nonche' di libera concorrenza
          nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
          del  consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione
          in  rappresentanza  dei  raccoglitori e dei riciclatori dei
          rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello dei consiglieri di
          amministrazione   in   rappresentanza  dei  produttori.  Lo
          statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici
          giorni   al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare, che lo approva di concerto con il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni  cui  il  consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
          successivi   sessanta  giorni.  Qualora  il  consorzio  non
          ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
          sono  apportate  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il
          Ministro  dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale
          di  approvazione  dello  statuto  del consorzio epubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale.
              3.  All'art.  9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
          1988  n.  397  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          9 novembre   1988,   il   comma 6-bis,  e'  sostituito  dal
          presente:  Tutti  i  soggetti  che  effettuano attivita' di
          gestione  del  rifiuto  di  batterie al piombo esauste e di
          rifiuti  piombosi,  devono  trasmettere  contestualmente al
          Consorzio  copia  della  comunicazione di cui all'art. 189,
          per  la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e
          di   rifiuti  piombosi.  Alla  violazione  dell'obbligo  si
          applicano  le  medesime  sanzioni  previste  per la mancata
          comunicazione di cui al citato art. 189 comma 3.
              4. (Soppresso).
              5. (Soppresso).
              6. (Soppresso).
              7. (Soppresso).
              8.  I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
          cui  al  comma 15 che vengano costituiti o inizino comunque
          una   delle  attivita'  proprie  delle  categorie  medesime
          successivamente  all'entrata  in  vigore della parte quarta
          del  presente  decreto  aderiscono  al  Consorzio di cui al
          comma 1  entro sessanta giorni dalla data di costituzione o
          di inizio della propria attivita'.
              9.  Decorsi  novanta giorni dalla data di pubblicazione
          nella   Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  ministeriale  di
          approvazione  dello  statuto  di  cui  al comma 2, chiunque
          detiene  batterie  al  piombo esauste o rifiuti piombosi e'
          obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o
          mediante  consegna  a  soggetti  incaricati del consorzio o
          autorizzati,  in  base alla normativa vigente, a esercitare
          le  attivita'  di  gestione di tali rifiuti, fermo restando
          quanto  previsto  al comma 3. L'obbligo di conferimento non
          esclude  la facolta' per il detentore di cedere le batterie
          esauste  ed  i  rifiuti  piombosi ad imprese di altro Stato
          membro della Comunita' europea.
              10.  All'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
          1988,  n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 novembre  1988,  n.  475,  il  comma 7  e' sostituito dal
          seguente:  «Al  fine  di  assicurare  al  consorzio i mezzi
          finanziari   per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  e'
          istituito  un  contributo  ambientale  sulla  vendita delle
          batterie  in  relazione  al  contenuto  a peso di piombo da
          applicarsi   da   parte   di  tutti  i   produttori  e  gli
          importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato
          italiano,  con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte
          le  successive fasi della commercializzazione. I produttori
          e  gli  importatori  versano  direttamente  al  consorzio i
          proventi del contributo ambientale.».
              11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita'   produttive,  sono  determinati:  il  contributo
          ambientale  di cui al comma 10, la percentuale dei costi da
          coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.
              12.  Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
          attesa  del  conferimento  ai  sensi  del  comma 9, detenga
          batterie esauste e' obbligato a stoccare le batterie stesse
          in  apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti
          in materia di smaltimento dei rifiuti.
              13.   Il   consorzio   di   cui  al  comma 1  trasmette
          annualmente  al  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  ed  al  Ministro  delle  attivita' produttive i
          bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla
          loro  approvazione;  inoltre,  entro  il  31 maggio di ogni
          anno,  tali  soggetti  presentano  agli stessi Ministri una
          relazione  tecnica  sull'attivita'  complessiva  sviluppata
          dagli  stessi  e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
          precedente.
              14.  Al comma 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475,  e'  aggiunta  la
          seguente  lettera:  "d-bis) promuovere la sensibilizzazione
          dell'opinione  pubblica  e  dei consumatori sulle tematiche
          della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi".
              15. Il comma 3 dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e' sostituito dal
          seguente:
              "Al  Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica
          di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:
                a) le   imprese   che  effettuano  il  riciclo  delle
          batterie  al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante
          la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
                b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione
          oppure di importazione di batterie al piombo;
                c) le   imprese  che  effettuano  la  raccolta  delle
          batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
                d) le  imprese  che  effettuano  la sostituzione e la
          vendita delle batterie al piombo.".
              16.   Dopo   il  comma 3,  dell'art.  9-quinquies,  del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n. 475, e'
          inserito il seguente:
              "3-bis.  Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di
          partecipazione   da   attribuire   ai   singoli  soci  sono
          determinate come segue:
                a) per  le  imprese di riciclo di cui alla lettera a)
          del  comma 3  sono  determinate  in base al rapporto fra la
          capacita'  produttiva  di  piombo  secondario  del  singolo
          soggetto  consorziato  e  quella  complessiva  di  tutti  i
          consorziati appartenenti alla stessa categoria;
                b) per   le   imprese   che   svolgono  attivita'  di
          fabbricazione,  oppure  d'importazione  delle  batterie  al
          piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate
          sulla  base  del contributo ambientale versato al netto dei
          rimborsi;
                c) le  quote  di  partecipazione delle imprese e loro
          associazioni  di  cui  alle lettere c) e d) del comma 3 del
          presente  art.  sono attribuite alle associazioni nazionali
          dei   raccoglitori   di  batterie  al  piombo  esauste,  in
          proporzione  ai  quantitativi  conferiti  al  Consorzio dai
          rispettivi  associati, e alle associazioni dell'artigianato
          che installano le batterie di avviamento al piombo.".
              17. (Soppresso).
              18.  Per  il raggiungimento degli obiettivi pluriennali
          di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
          accantonati  dal  Consorzio  nelle  riserve  costituenti il
          patrimonio   netto   non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito,  a  condizione  che  sia  rispettato il divieto di
          distribuzione,  sotto  qualsiasi  forma,  ai consorziati di
          tali  avanzi  e  riserve, anche in caso di scioglimento del
          consorzio medesimo.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 236 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   236   (Consorzio  nazionale  per  la  gestione,
          raccolta  e  trattamento degli oli minerali usati). - 1. Al
          fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
          minerali   usati,   da   avviare   obbligatoriamente   alla
          rigenerazione  tesa alla produzione di oli base, le imprese
          di    cui   al   comma 4,   sono   tenute   a   partecipare
          all'assolvimento  dei  compiti previsti al comma 12 tramite
          adesione  al  consorzio  di  cui  all'art.  11  del decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95. I consorzi adottano
          sistemi  di  gestione  conformi ai principi di cui all'art.
          237.
              2.  Il  consorzio  di cui al comma 1, gia' riconosciuto
          dalla  previgente  normativa,  ha personalita' giuridica di
          diritto  privato  senza  scopo di lucro e adegua il proprio
          statuto  in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato dal
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,   di   concerto   con   il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,entro  centoventi  giorni  dalla pubblicazione in
          Gazzetta  Ufficiale  e  ai  principi contenuti nel presente
          decreto   ed   in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,
          efficacia,  efficienza  ed  economicita', nonche' di libera
          concorrenza  nelle  attivita'  di  settore. Nei consigli di
          amministrazione  del consorzio il numero dei consiglieri di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei raccoglitori e dei
          riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere uguale a quello dei
          consiglieri   di   amministrazione  in  rappresentanza  dei
          produttori.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso
          entro  quindici  giorni  al  Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  lo  approva di
          concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico, salvo
          motivate   osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto  ad
          adeguarsi   nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora  il
          consorzio   non   ottemperi   nei  termini  prescritti,  le
          modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il  decreto  ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              3.  Le  imprese  che  eliminano  gli oli minerali usati
          tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e
          gli  altri  consorzi  di cui al presente art. sono tenute a
          fornire  al  Consorzio  di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992, n. 95, i dati tecnici di cui
          al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio comunichi
          annualmente  tutti  i  dati  raccolti  su base nazionale ai
          Ministeri  che  esercitano  il  controllo, corredati da una
          relazione  illustrativa.  Alla  violazione  dell'obbligo si
          applicano  le  sanzioni  di cui all'art. 258 per la mancata
          comunicazione di cui all'art. 189, comma 3.
              4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le
          imprese che:
                a) le  imprese  che producono, importano o mettono in
          commercio oli base vergini;
                b) le  imprese  che  producono  oli  base mediante un
          processo di rigenerazione;
                c) le   imprese  che  effettuano  il  recupero  e  la
          raccolta degli oli usati;
                d) le  imprese  che  effettuano  la sostituzione e la
          vendita degli oli lubrificanti.
              5.   Le  quote  di  partecipazione  al  consorzio  sono
          ripartite  fra  le categorie di imprese di cui al comma 4 e
          nell'ambito   di   ciascuna  di  esse  sono  attribuite  in
          proporzione   delle  quantita'  di  lubrificanti  prodotti,
          commercializzati, rigenerati o recuperati.
              6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti
          i consorziati.
              7.  I consorzi determinano annualmente, con riferimento
          ai  costi  sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per
          l'assolvimento  degli obblighi di cui al presente articolo,
          il  contributo  per  chilogrammo dell'olio lubrificante che
          sara'  messo  a consumo nell'anno successivo. Ai fini della
          parte quarta del presente decreto si considerano immessi al
          consumo  gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del
          pagamento dell'imposta di consumo.
              8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al
          consorzio  i  contributi dovuti da ciascuna di esse secondo
          le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 9.
              9.   Le   modalita'   e   i  termini  di  accertamento,
          riscossione  e versamento dei contributi di cui al comma 8,
          sono  stabiliti  con  decreto del Ministro della economia e
          delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio e delle attivita' produttive,
          da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  un mese
          dall'approvazione dello statuto del consorzio.
              10.   I   consorzi   di   cui  al  comma 1  trasmettono
          annualmente  al  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  ed  al  Ministro  delle  attivita' produttive i
          bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla
          loro  approvazione.  I Consorzi di cui al comma 1, entro il
          31 maggio    di   ogni   anno,   presentano   al   Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio ed al Ministro
          delle    attivita'   produttive   una   relazione   tecnica
          sull'attivita'  complessiva  sviluppata  dagli stessi e dai
          loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
              11.   Lo   statuto  di  cui  al  comma 2,  prevede,  in
          particolare,   gli   organi  dei  consorzi  e  le  relative
          modalita' di nomina.
              12.   I  consorzi  svolgono  per  tutto  il  territorio
          nazionale i seguenti compiti:
                a) promuovere   la   sensibilizzazione  dell'opinione
          pubblica sulle tematiche della raccolta;
                b) assicurare  ed  incentivare  la raccolta degli oli
          usati   ritirandoli   dai   detentori   e   dalle   imprese
          autorizzate;
                c) espletare  direttamente  la  attivita' di raccolta
          degli  oli  usati  dai  detentori che ne facciano richiesta
          nelle  aree  in  cui  la  raccolta  risulti  difficoltosa o
          economicamente svantaggiosa;
                d) selezionare  gli  oli usati raccolti ai fini della
          loro    corretta    eliminazione   tramite   rigenerazione,
          combustione o smaltimento;
                e) cedere gli oli usati raccolti:
                  1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla
          produzione di oli base;
                  2)  in  caso  ostino effettivi vincoli di carattere
          tecnico  economico  e  organizzativo,  alla  combustione  o
          coincenerimento;
                  3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di
          cui   ai   numeri   precedenti,  allo  smaltimento  tramite
          incenerimento o deposito permanente;
                f) perseguire    ed   incentivare   lo   studio,   la
          sperimentazione  e  la  realizzazione  di nuovi processi di
          trattamento e di impiego alternativi;
                g) operare  nel rispetto dei principi di concorrenza,
          di  libera  circolazione  dei  beni,  di economicita' della
          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
                h) annotare   ed   elaborare  tutti  i  dati  tecnici
          relativi  alla  raccolta  ed eliminazione degli oli usati e
          comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'art. 11 del
          decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche' tale
          Consorzio  li  trasmetta  ai  Ministeri  che  esercitano il
          controllo, corredati da una relazione illustrativa;
                i) garantire  ai  rigeneratori,  nei limiti degli oli
          usati    rigenerabili    raccolti    e   della   produzione
          dell'impianto,  i  quantitativi  di  oli  usati richiesti a
          prezzo  equo  e,  comunque,  non superiore al costo diretto
          della raccolta;
                l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso
          non sia possibile o economicamente conveniente il recupero,
          nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
              13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia
          direttamente  che  tramite mandati conferiti ad imprese per
          determinati  e  limitati settori di attivita' o determinate
          aree  territoriali.  L'attivita'  dei  mandatari  e' svolta
          sotto  la  direzione  e  la  responsabilita'  dei  consorzi
          stessi.
              14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
          cui  al  comma 4  che vengano costituiti o inizino comunque
          una   delle  attivita'  proprie  delle  categorie  medesime
          successivamente  all'entrata  in  vigore della parte quarta
          del  presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui
          al   comma 1,   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di
          costituzione o di inizio della propria attivita'.
              15.  Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
          nella  Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
          statuto  di  cui  al comma 2, chiunque detiene oli minerali
          esausti  e'  obbligato  al loro conferimento ai Consorzi di
          cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti
          incaricati  del  consorzio  o  autorizzati,  in  base  alla
          normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
          tali  rifiuti.  L'obbligo  di  conferimento  non esclude la
          facolta'  per  il  detentore  di  cedere  gli  oli minerali
          esausti  ad  imprese  di altro Stato membro della Comunita'
          europea.
              16.  Per  il raggiungimento degli obiettivi pluriennali
          di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
          accantonati  dai  consorzi  di cui al comma 1 nelle riserve
          costituenti   il   patrimonio  netto  non  concorrono  alla
          formazione  del reddito, a condizione che sia rispettato il
          divieto   di   distribuzione,  sotto  qualsiasi  forma,  ai
          consorziati  di  tali  avanzi  e  riserve, anche in caso di
          scioglimento dei consorzi medesimi.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 214 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).  -  1.  Le  procedure semplificate di cui al
          presente  Capo  devono  garantire  in  ogni caso un elevato
          livello  di  protezione  ambientale e controlli efficaci ai
          sensi  e  nel  rispetto  di  quanto disposto dall'art. 178,
          comma 2.
              2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  dei  territorio  di  concerto  con i Ministri delle
          attivita'   produttive,  della  salute  e,  per  i  rifiuti
          agricoli  e  le  attivita' che danno vita ai fertilizzanti,
          con  il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
          adottate  per  ciascun  tipo  di  attivita'  le  norme, che
          fissano  i  tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni
          in  base  alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
          non  pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei luoghi di
          produzione  degli  stessi e le attivita' di recupero di cui
          all'Allegato C  alla parte quarta del presente decreto sono
          sottoposte   alle   procedure   semplificate  di  cui  agli
          articoli 215  e  216. Con la medesima procedura si provvede
          all'aggiornamento   delle   predette   norme   tecniche   e
          condizioni.
              3. (Soppresso).
              4.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 e le
          procedure  semplificate  devono  garantire  che i tipi o le
          quantita'   di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi  di
          smaltimento  o  di recupero siano tali da non costituire un
          pericolo   per   la   salute  dell'uomo  e  da  non  recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina  del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
          per  accedere  alle procedure semplificate, le attivita' di
          trattamento   termico  e  di  recupero  energetico  devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli
          stabiliti    per    gli   impianti   di   incenerimento   e
          coincenerimento  dei  rifiuti  dalla normativa vigente, con
          particolare  riferimento  al  decreto legislativo 11 maggio
          2005, n. 133;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale;
                d) siano  rispettate le condizioni, le norme tecniche
          e  le  prescrizioni  specifiche  di  cui agli articoli 215,
          comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,
              5.  Sino  all'emanazione  dei decreti di cui al comma 2
          relativamente  alle  attivita'  di  recupero  continuano ad
          applicarsi  le  disposizioni di cui ai decreti del Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
              6.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma 2  deve  riguardare,  in  primo  luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'Allegato II del
          regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.
              7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma 3,   e   216,  comma 3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          Sezione   regionale  dell'Albo  il  diritto  di  iscrizione
          annuale di cui all'art. 212, comma 26.
              8.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
          normativa  nazionale  e  comunitaria in materia di qualita'
          dell'aria   e   di  inquinamento  atmosferico  da  impianti
          industriali.  L'autorizzazione  all'esercizio  nei predetti
          impianti   di   operazioni   di  recupero  di  rifiuti  non
          individuati  ai  sensi  del  presente  art.  resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209,
          210 e 211.
              9.  Alle  denunce,  alle  comunicazioni  e alle domande
          disciplinate  dal  presente  Capo  si  applicano, in quanto
          compatibili,   le   disposizioni  relative  alle  attivita'
          private  sottoposte  alla disciplina degli articoli 19 e 20
          della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 21 della legge 7 agosto
          1990,   n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate  le
          condizioni,  le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
          adottate  ai  sensi  dei  commi 1,  2  e  3  dell'art. 216,
          l'esercizio   delle  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  215  (Autosmaltimento).  -  1.  A condizione che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche  di  cui  all'art.  214,  commi 1,  2  e  3,  le
          attivita'   di   smaltimento   di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuate  nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti stessi
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente   competente,   entro   dieci  giorni  dal
          ricevimento della comunicazione stessa.
              2.  Le  norme  tecniche  di cui al comma 1 prevedono in
          particolare:
                a) il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei
          rifiuti da smaltire;
                b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
                c) le  condizioni  per la realizzazione e l'esercizio
          degli impianti;
                d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
                e) la  qualita'  delle  emissioni  e  degli  scarichi
          idrici nell'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine,  alla  comunicazione di inizio di
          attivita',  a firma del legale rappresentante dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
                a) il   rispetto   delle  condizioni  e  delle  norme
          tecniche specifiche di cui al comma 1;
                b) il  rispetto  delle  norme tecniche di sicurezza e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente.
              4.  La  provincia,  qualora accerti il mancato rispetto
          delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
              6.  Restano  sottoposte  alle  disposizioni di cui agli
          articoli 208,    209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento  di  rifiuti  pericolosi  e la discarica di
          rifiuti.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  216  (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio
          delle  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
          intrapreso  decorsi  novanta  giorni dalla comunicazione di
          inizio   di   attivita'   alla  provincia  territorialmente
          competente,   entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed
          elettronici  di  cui  all'art. 227, comma 1, lettera a), di
          veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),
          e  di  impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
          e'  subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,
          da  parte  della  provincia  competente  per territorio, da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
          predetta comunicazione.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  gli  altri  requisiti  necessari per effettuare
          forme diverse di recupero;
                  5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
          pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
          i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
          salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  e,  entro il termine di cui al comma 1, verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine,  alla  comunicazione di inizio di
          attivita',  a firma del legale rappresentante dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) lo  stabilimento,  la  capacita'  di recupero e il
          ciclo  di  trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
          stessi   sono   destinati  ad  essere  recuperati,  nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  La  provincia,  qualora accerti il mancato rispetto
          delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
          dispone,  con  provvedimento motivato, il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  La  procedura  semplificata di cui al presente art.
          sostituisce,  limitatamente  alle  variazioni qualitative e
          quantitative   delle   emissioni  determinate  dai  rifiuti
          individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
          fissano  i  limiti di emissione in relazione alle attivita'
          di  recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art.
          269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,
              7.  Le  disposizioni semplificate del presente art. non
          si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
          ad eccezione:
                a) delle  attivita'  per  il  riciclaggio  e  per  il
          recupero  di  materia  prima  secondaria e di produzione di
          compost  di  qualita'  dai  rifiuti provenienti da raccolta
          differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
              8.  Fermo  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e
          dei  limiti  delle  altre emissioni inquinanti stabilite da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta  del  presente  decreto, il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio, di concerto con il Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e  misure relative alla concessione di incentivi finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione   dei  rifiuti  in  via  prioritaria  in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie,  sostanze,  oggetti, nonche' come combustibile per
          produrre   energia   elettrica,   tenuto  anche  conto  del
          prevalente  interesse pubblico al recupero energetico nelle
          centrali   elettriche   di   rifiuti  urbani  sottoposti  a
          preventive   operazioni  di  trattamento  finalizzate  alla
          produzione  di  combustibile  da  rifiuti e nel rispetto di
          quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
          2001  e  dal  relativo  decreto  legislativo  di attuazione
          29 dicembre 2003, n. 387.
              9. (Soppresso).
              10. (Soppresso).
              11  Alle attivita' di cui al presente art. si applicano
          integralmente  le  norme  ordinarie  per  il  recupero e lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              13.  Le  operazioni  di  messa  in  riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati  ai  sensi  del  presente art. sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste  ai  punti  da  R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
          quarta del presente decreto.
              14.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme
          tecniche   di  cui  ai  commi 1,  2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  di  rifiuti  non pericolosi non localizzati presso
          gli   impianti   dove  sono  effettuate  le  operazioni  di
          riciclaggio  e  di recupero individuate ai punti da R1 a R9
          dell'Allegato C  alla  parte  quarta  del presente decreto,
          nonche'  le  modalita'  di  stoccaggio  e i termini massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni.
              15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto  alle  sezioni  regionali
          dell'Albo  sono  trasmesse,  a cura delle Sezioni medesime,
          alla provincia territorialmente competente.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 229 del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  229  (Combustibile  da rifiuti e combustibile da
          rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q). - 1. Ai sensi e
          per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
          combustibile  da  rifiuti  (Cdr),  di  seguito  Cdr,  e  il
          combustibile  da  rifiuti  di  qualita' elevata (CDR -Q) di
          seguito   CDR-Q,  come  definito  dall'art.  183,  comma 1,
          lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.
              2. (Soppresso).
              3.  La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel
          rispetto  della  gerarchia  del  trattamento  dei rifiuti e
          rimane    comunque    subordinata    al    rilascio   delle
          autorizzazioni    alla    costruzione    e    all'esercizio
          dell'impianto  previste  dalla  parte  quarta  del presente
          decreto.  Nella  produzione  del CDR e del CDR-Q e' ammesso
          per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso
          l'impiego  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi.  Per  la
          produzione  e  l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
              4.  Ai  fini  della  costruzione e dell'esercizio degli
          impianti  di incenerimento o coincenerimento che utilizzano
          il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie
          e   nazionali,   in  materia  di  autorizzazione  integrata
          ambientale   e   di   incenerimento  dei  rifiuti.  Per  la
          costruzione  e per l'esercizio degli impianti di produzione
          di  energia  elettrica  e  per i cementifici che utilizzano
          CDR-Q si applica la specifica normativa di settore.
              5. (Soppresso).
              6. (Soppresso).».
              - Si  riporta  il  testo del comma 5, dell'art. 258 del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «5. Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 sono
          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
          nei  formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
          se  le  indicazioni  di  cui  al  comma 4  sono formalmente
          incomplete  o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
          ricostruire  le  informazioni dovute per legge, nonche' nei
          casi  di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e di
          mancata  conservazione  dei  registri  di cui all'art. 190,
          comma 1, o del formulario di cui all'art. 193.».
              - Si  riporta  l'Allegato C  al  Titolo  V  della parte
          quarta  del  citato  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, come modificato dal presente decreto:
                                  «Allegato C
                            Operazioni di recupero
              N.B.   Il   presente   allegato   intende  elencare  le
          operazioni  di  recupero  come  avvengono  nella pratica. I
          rifiuti  devono  essere  recuperati  senza  pericolo per la
          salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che
          possano recare pregiudizio all'ambiente:
                R1  Utilizzazione principale come combustibile o come
          altro mezzo per produrre energia;
                R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
                R3  Riciclo/recupero  delle  sostanze  organiche  non
          utilizzate   come   solventi  (comprese  le  operazioni  di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche;
                R4   Riciclo/recupero  dei  metalli  e  dei  composti
          metallici;
                R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
                R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
                R7  Recupero  dei  prodotti che servono a captare gli
          inquinanti;
                R8    Recupero    dei    prodotti   provenienti   dai
          catalizzatori;
                R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
                R10     Spandimento    sul    suolo    a    beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia;
                R11  Utilizzazione  di  rifiuti ottenuti da una delle
          operazioni indicate da R1 a R10;
                R12  Scambio  di  rifiuti  per sottoporli a una delle
          operazioni indicate da R1 a R11;
                R13  Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti;
                R14 (soppressa).».
              - Si  riporta  l'Allegato 1  al  Titolo  V  della parte
          quarta  del  citato  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, come modificato dal presente decreto:
                                  «Allegato 1
          CRITERI   GENERALI   PER  L'ANALISI  DI  RISCHIO  SANITARIO
                           AMBIENTALE SITO-SPECIFICA
          Premessa.
              Il  presente  allegato definisce gli elementi necessari
          per   la   redazione   dell'analisi  di  rischio  sanitario
          ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio),
          da  utilizzarsi  per  la  definizione  degli  obiettivi  di
          bonifica.  L'analisi  di  rischio  si puo' applicare prima,
          durante  e  dopo  le  operazioni  di  bonifica  o  messa in
          sicurezza.
              L'articolato    normativo    fa   riferimento   a   due
          criteri-soglia   di   intervento:   il   primo   (CSC)   da
          considerarsi   valore  di  attenzione,  superato  il  quale
          occorre  svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR)
          che   identifica   i   livelli  di  contaminazione  residua
          accettabili,  calcolati  mediante  analisi  di rischio, sui
          quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di
          bonifica.
              Il  presente  allegato  definisce  i  criteri minimi da
          applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che
          verra'  utilizzata  per  il  calcolo  delle  CSR, cioe' per
          definire  in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli
          obiettivi  di  bonifica aderenti alla realta' del sito, che
          rispettino   i   criteri   di  accettabilita'  del  rischio
          cancerogeno  e  dell'indice di rischio assunti nei punti di
          conformita' prescelti.
          Concetti e principi base.
              Nell'applicazione  dell'analisi  di  rischio  dei  siti
          contaminati  ed ai fini di una interpretazione corretta dei
          risultati   finali   occorre   tenere  conto  dei  seguenti
          concetti:
                la   grandezza  rischio,  in  tutte  le  sue  diverse
          accezioni,  ha  costantemente  al  suo  interno  componenti
          probabilistiche.  Nella  sua  applicazione per definire gli
          obiettivi  di risanamento e' importante sottolineare che la
          probabilita'  non  e'  legata  all'evento di contaminazione
          (gia'  avvenuto),  quanto  alla natura probabilistica degli
          effetti    nocivi   che   la   contaminazione,   o   meglio
          l'esposizione  ad  un  certo  contaminante,  puo' avere sui
          ricettori finali.
              Ai  fini di una piena accettazione dei risultati dovra'
          essere   posta   una  particolare  cura  nella  scelta  dei
          parametri  da  utilizzare  nei  calcoli,  scelta che dovra'
          rispondere  sia  a criteri di conservativita', il principio
          della  cautela  e'  intrinseco alla procedura di analisi di
          rischio, che a quelli di sito-specificita' ricavabili dalle
          indagini di caratterizzazione svolte.
              L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di
          esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi
          di  bonifica,  in  coerenza con gli orientamenti strategici
          piu'  recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso
          del   sito   prevista  dagli  strumenti  di  programmazione
          territoriale.
          Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare.
              Sulla  base della struttura del processo decisionale di
          «analisi   di   rischio»,  indipendentemente  dal  tipo  di
          metodologia  impiegata,  dovranno  essere parametrizzate le
          seguenti  componenti:  contaminanti indice, sorgenti, vie e
          modalita' di esposizione, ricettori finali.
              Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la
          loro definizione ai fini dei calcoli.
              Contaminanti indice.
              Particolare attenzione dovra' essere posta nella scelta
          delle   sostanze  di  interesse  (contaminanti  indice)  da
          sottoporre ai calcoli di analisi di rischio.
              La   scelta   dei   contaminanti  indice,  desunti  dai
          risultati  della  caratterizzazione,  deve  tener conto dei
          seguenti fattori:
                * Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di
          fondo naturali.
                * Livelli di tossicita'.
                *  Grado  di  mobilita'  e  persistenza  nelle  varie
          matrici ambientali
                * Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito
                * Frequenza dei valori superiori al CSC.
                                   Sorgenti
              Le  indagini di caratterizzazione dovranno portare alla
          valutazione    della   geometria   della   sorgente:   tale
          valutazione   dovra'  necessariamente  tenere  conto  delle
          dimensioni   globali   del  sito,  in  modo  da  procedere,
          eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per
          le  caratteristiche  idrogeologiche  che per la presenza di
          sostanze  contaminanti,  da  sottoporre  individualmente ai
          calcoli di analisi di rischio.
              In   generale   l'esecuzione  dell'analisi  di  rischio
          richiede  l'individuazione  di valori di concentrazione dei
          contaminanti  rappresentativi  in  corrispondenza  di  ogni
          sorgente   di  contaminazione  (suolo  superficiale,  suolo
          profondo,   falda)  secondo  modalita'  e  criteri  che  si
          diversificano  in  funzione  del  grado  di approssimazione
          richiesto.
              Tale  valore verra' confrontato con quello ricavato dai
          calcoli  di  analisi  di  rischio,  per  poter definire gli
          interventi  necessari.  Salvo  che  per  le  contaminazioni
          puntuali   (hot-spots),   che  verranno  trattate  in  modo
          puntuale,  tali  concentrazioni  dovranno  essere  di norma
          stabilite  su  basi  statistiche  (media  aritmetica, media
          geometrica, UCL 95% del valore medio).
                     Le vie e le modalita' di esposizione
              Le  vie di esposizione sono quelle mediante le quali il
          potenziale  bersaglio  entra  in  contatto  con le sostanze
          inquinanti.
              Si  ha una esposizione diretta se la via di esposizione
          coincide  con  la  sorgente  di  contaminazione;  si ha una
          esposizione  indiretta  nel  caso  in  cui  il contatto del
          recettore  con  la  sostanza  inquinante  avviene a seguito
          della migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa
          distanza dalla sorgente.
              Le  vie  di esposizione per le quali occorre definire i
          parametri da introdurre nei calcoli sono le seguenti:
                - Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1
          metro di profondita).
                - Suolo profondo (compreso fra la base del precedente
          e la massima profondita' indagata).
                - Aria   outdoor   (porzione   di   ambiente  aperto,
          aeriforme,  dove  si possono avere evaporazioni di sostanze
          inquinanti provenienti dai livelli piu' superficiali).
                - Aria   indoor   (porzione   di  ambiente  aeriforme
          confinata in ambienti chiusi.
                - Acqua    sotterranea    (falda   superficiale   e/o
          profonda).
              Le  modalita'  di  esposizione attraverso le quali puo'
          avvenire  il  contatto  tra  l'inquinante  ed  il bersaglio
          variano   in   funzione  delle  vie  di  esposizione  sopra
          riportate e sono distinguibili in:
                - ingestione di acqua potabile.
                - ingestione di suolo.
                - contatto dermico.
                - inalazione di vapori e particolato.
              I recettori o bersagli della contaminazione
              Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o
          lavoratori presenti nel sito (on-site) o persone che vivono
          al di fuori del sito (off-site).
              Di  fondamentale  importanza  e' la scelta del punto di
          conformita' (soprattutto quello per le acque sotterranee) e
          del  livello  di  rischio  accettabile  sia per le sostanze
          cancerogene che non-cancerogene;
                - punto di conformita' per le acque sotterranee.
              Il  punto  di  conformita'  per  le  acque  sotterranee
          rappresenta  il  punto a valle idrogeologico della sorgente
          al  quale  deve  essere garantito il ripristino dello stato
          originale  (ecologico,  chimico e/o quantitativo) del corpo
          idrico  sotterraneo,  onde  consentire  tutti  i  suoi  usi
          potenziali,  secondo  quanto previsto nella parte terza (in
          particolare  art.  76)  e  nella  parte  sesta del presente
          decreto  (in  particolare  art. 300).Pertanto in attuazione
          del   principio   generale  di  precauzione,  il  punto  di
          conformita'  deve  essere  di  norma  fissato  non  oltre i
          confini  del  sito  contaminato  oggetto  di  bonifica e la
          relativa  CSR  per ciascun contaminante deve essere fissata
          equivalente  alle  CSC  di  cui  all'Allegato 5 della parte
          quarta  del  presente  decreto.  Valori  superiori  possono
          essere  ammissibili  solo  in  caso  di fondo naturale piu'
          elevato   o  di  modifiche  allo  stato  originario  dovute
          all'inquinamento  diffuso,  ove  accertati o validati dalla
          Autorita'  pubblica  competente,  o  in  caso  di specifici
          minori   obiettivi   di   qualita'   per  il  corpo  idrico
          sotterraneo   o  per  altri  corpi  idrici  recettori,  ove
          stabiliti  e  indicati  dall'Autorita' pubblica competente,
          comunque   compatibilmente   con   l'assenza   di   rischio
          igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A
          monte   idrogeologico   del   punto  di  conformita'  cosi'
          determinato  e comunque limitatamente alle aree interne del
          sito  in considerazione, la concentrazione dei contaminanti
          puo'   risultare  maggiore  della  CSR  cosi'  determinata,
          purche'  compatibile  con il rispetto della CSC al punto di
          conformita'  nonche'  compatibile con l'analisi del rischio
          igienico  sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore
          nell'area stessa;
                - criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e
          dell'indice di rischio.
              Si   propone   1x   10^«-6»   come  valore  di  rischio
          incrementale    accettabile   per   la   singola   sostanza
          cancerogena   e   1x   10^«-5»   come   valore  di  rischio
          incrementale  accettabile  cumulato  per  tutte le sostanze
          cancerogene,  mentre  per  le  sostanze  non cancerogene si
          applica   il   criterio  del  non  superamento  della  dose
          tollerabile  o  accettabile  (ADI  o  TDI)  definita per la
          sostanza (Hazard Index complessivo "1).
          Procedure di calcolo e stima del rischio.
              Le    procedure    di    calcolo    finalizzate    alla
          caratterizzazione    quantitativa    del    rischio,   data
          l'importanza  della  definizione  dei  livelli  di bonifica
          (CSR),  dovranno  essere  condotte  mediante  l'utilizzo di
          metodologie  quale  ad  esempio  ASTM PS 104, di comprovata
          validita'  sia  dal  punto di vista delle basi scientifiche
          che   supportano   gli  algoritmi  di  calcolo,  che  della
          riproducibilita' dei risultati.
          Procedura di validazione.
              Al  fine  di  consentire  la  validazione dei risultati
          ottenuti  da  parte  degli  enti di controllo e' necessario
          avere  la  piena  rintracciabilita'  dei  dati di input con
          relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli.
              Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:
                * Criteri di scelta dei contaminanti indice.
                *   Modello   concettuale  del  sito  alla  luce  dei
          risultati  delle indagini di caratterizzazione con percorsi
          di esposizione e punti di conformita'.
                * Procedure di calcolo utilizzate.
                *   Fonti   utilizzate   per  la  determinazione  dei
          parametri di input degli algoritmi di calcolo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 4, dell'art. 242, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «4. Sulla      base      delle     risultanze     della
          caratterizzazione,  al  sito  e'  applicata la procedura di
          analisi  del  rischio  sito specifica per la determinazione
          delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
          l'applicazione  della  procedura di analisi di rischio sono
          stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con i
          Ministri  dello  sviluppo economico e della salute entro il
          30 giugno  2008.  Nelle  more  dell'emanazione del predetto
          decreto,  i  criteri  per l'applicazione della procedura di
          analisi  di  rischio  sono  riportati  nell'Allegato 1 alla
          parte   quarta   del   presente  decreto.  Entro  sei  mesi
          dall'approvazione   del   piano  di  caratterizzazione,  il
          soggetto  responsabile  presenta  alla  regione i risultati
          dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata
          dalla   regione,   a  seguito  dell'istruttoria  svolta  in
          contraddittorio  con  il soggetto responsabile, cui e' dato
          un  preavviso  di almeno venti giorni, approva il documento
          di  analisi  di  rischio  entro  i  sessanta  giorni  dalla
          ricezione  dello  stesso.  Tale  documento  e'  inviato  ai
          componenti  della conferenza di servizi almeno venti giorni
          prima  della  data  fissata per la conferenza e, in caso di
          decisione  a  maggioranza, la delibera di adozione fornisce
          una   adeguata   ed  analitica  motivazione  rispetto  alle
          opinioni    dissenzienti    espresse    nel   corso   della
          conferenza.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 264, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  264  (Abrogazione  di  norme).  - 1. A decorrere
          dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte quarta del
          presente  decreto  restano  o  sono  abrogati,  escluse  le
          disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore
          vigenza:
                a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
                b) il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          10 settembre 1982, n. 915;
                c) il   decreto-legge   9 settembre   1988,  n.  397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  ad  eccezione dell'art. 9 e dell'art. 9-quinquies
          come   riformulato   dal   presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare  che  non vi sia alcuna soluzione di continuita'
          nel   passaggio   dalla  preesistente  normativa  a  quella
          prevista   dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  i
          provvedimenti    attuativi   dell'art.   9-quinquies,   del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  9 novembre  1988,  n,  475,
          continuano  ad  applicarsi  sino  alla  data  di entrata in
          vigore  dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
          dalla parte quarta del presente decreto;
                d) il   decreto-legge   31 agosto   1987,   n.   361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  441,  ad  eccezione  degli  articoli 1,  1-bis,  1-ter,
          1-quater e 1-quinquies;
                e) il   decreto-legge   14 dicembre   1988,  n.  527,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10 febbraio
          1988, n. 45;
                f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
                g) i  commi 3,  4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                h) l'art.  5,  comma 1,  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
                i) il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al
          fine  di  assicurare  che  non  vi  sia alcuna soluzione di
          continuita'  nel  passaggio  dalla preesistente normativa a
          quella  prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
          provvedimenti  attuativi  del  citato  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla
          data  di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
          attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
                l) l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  14 della legge
          8 agosto 2002, n. 178;
                m) l'art.  9,  comma 2-bis,  della  legge 21 novembre
          2000,  n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di
          cui  all'art.  38,  comma 3,  lettera a)  sino alla parola:
          "CONAI";
                n) (soppressa);
                o) gli  articoli 4,  5,  8,  12,  14 e 15 del decreto
          legislativo  27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini
          della  gestione  degli  oli  usati, fino al conseguimento o
          diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
          per  un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla
          data  della  sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni
          concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta
          del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
          compresi  il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
          decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 95, e il decreto
          16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi
          sia   soluzione   di   continuita'   nel   passaggio  dalla
          preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta
          del  presente  decreto, i provvedimenti attuativi dell'art.
          11   del   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95,
          continuano  ad  applicarsi  sino  alla  data  di entrata in
          vigore  dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
          dalla parte quarta del presente decreto;
                p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
              - Si riporta il testo dell'art. 265, del citato decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  265  (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti
          norme   regolamentari   e   tecniche  che  disciplinano  la
          raccolta,  il  trasporto,  il recupero e lo smaltimento dei
          rifiuti   restano   in   vigore   sino  all'adozione  delle
          corrispondenti  specifiche  norme  adottate  in  attuazione
          della  parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare  che  non vi sia alcuna soluzione di continuita'
          nel   passaggio   dalla  preesistente  normativa  a  quella
          prevista  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  le
          pubbliche  amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
          competenze,  adeguano la previgente normativa di attuazione
          alla  disciplina  contenuta nella parte quarta del presente
          decreto,  nel  rispetto  di quanto stabilito dall'art. 264,
          comma 1,  lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e
          nocivi   continua   ad   intendersi   riferito  ai  rifiuti
          pericolosi.
              2.  In  attesa  delle  specifiche norme regolamentari e
          tecniche  in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di cui
          all'art.  195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto
          previsto  dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in
          materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico,
          i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il
          regime  normativo  in  materia  di  trasporti via mare e la
          disciplina  delle operazioni di carico, scarico, trasbordo,
          deposito  e  maneggio  in  aree  portuali. In particolare i
          rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
              3.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  di  concerto  con il Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca e con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  individua  con  apposito decreto le
          forme  di  promozione  e di incentivazione per la ricerca e
          per  lo  sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le
          universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi.
              4.  Fatti  salvi gli interventi realizzati alla data di
          entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
          entro   centottanta   giorni  da  tale  data,  puo'  essere
          presentata   all'autorita'  competente  adeguata  relazione
          tecnica  al  fine  di  rimodulare gli obiettivi di bonifica
          gia'  autorizzati  sulla  base  dei  criteri definiti dalla
          parte  quarta  del presente decreto. L'autorita' competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro delle
          attivita'    produttive    sono   disciplinati   modalita',
          presupposti  ed  effetti  economici  per l'ipotesi in cui i
          soggetti  aderenti  ai vigenti consorzi pongano in essere o
          aderiscano  a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative,
          in  conformita'  agli  schemi tipo di statuto approvati dai
          medesimi  Ministri,  senza  che  da  cio'  derivino nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              6.  Le  aziende  siderurgiche  e metallurgiche operanti
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della parte quarta del
          presente  decreto  e  sottoposte  alla disciplina di cui al
          decreto   legislativo   18 febbraio   2005,   n.  59,  sono
          autorizzate  in via transitoria, previa presentazione della
          relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al definitivo
          diniego   dell'autorizzazione   medesima,   ad  utilizzare,
          impiegandoli   nel  proprio  ciclo  produttivo,  i  rottami
          ferrosi  individuati  dal  codice  GA  430 dell'Allegato II
          (lista  verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio
          1993,  n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici
          equivalenti del medesimo Allegato.
              6-bis.  I  soggetti  che alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  svolgono  attivita'  di recupero di
          rottami  ferrosi  e  non  ferrosi che erano da considerarsi
          escluse  dal  campo  di applicazione della parte quarta del
          medesimo  decreto  n.  152  del  2006 possono proseguire le
          attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
          disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
          autorizzazioni   necessarie   allo   svolgimento  di  dette
          attivita'   nel   nuovo  regime.  Le  relative  istanze  di
          autorizzazione  o  iscrizione sono presentate entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.».
              - Si  riporta  il testo del comma 7, dell'art. 266, del
          citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, come
          modificato dal presente decreto:
              «7. Con   successivo  decreto,  adottato  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, delle
          attivita'   produttive   e  della  salute,  e'  dettata  la
          disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
          procedure  relative ai materiali, ivi incluse le terre e le
          rocce   da   scavo,  provenienti  da  cantieri  di  piccole
          dimensioni  la  cui  produzione  non superi i seimila metri
          cubi   di   materiale,   nel  rispetto  delle  disposizioni
          comunitarie in materia.».
              - L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro
          dell'ambiente  5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei
          rifiuti    non   pericolosi   sottoposti   alle   procedure
          semplificate  di  recupero  ai sensi degli articoli 31 e 33
          del   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88,
          supplemento ordinario.


      
                               Art. 3.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate svolgono le attivita' previste
dal  presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e
206-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi
interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.
  4.   Resta   ferma   l'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 29  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

      
                  Note all'art. 3:
              - L'art.  161  del  citato decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' il seguente:
              «Art.  161  (Osservatorio  sulle  risorse idriche e sui
          rifiuti).  -  1. L'Autorita', per lo svolgimento dei propri
          compiti,  si  avvale  di  un  Osservatorio  sui  settori di
          propria   competenza.  L'Osservatorio  svolge  funzioni  di
          raccolta,  elaborazione e restituzione di dati statistici e
          conoscitivi  formando una banca dati connessa con i sistemi
          informativi  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  delle  Autorita'  di  bacino e dei
          soggetti  pubblici  che detengono informazioni nel settore.
          In  particolare,  l'Osservatorio  raccoglie ed elabora dati
          inerenti:
                a) al  censimento  dei  partecipanti  alle  gare  per
          l'affidamento  dei  servizi,  nonche'  dei soggetti gestori
          relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di
          esercizio;
                b) alle    condizioni   generali   di   contratto   e
          convenzioni per l'esercizio dei servizi;
                c) ai   modelli   adottati   di   organizzazione,  di
          gestione,  di  controllo  e di programmazione dei servizi e
          degli impianti;
                d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
                e) alle tariffe applicate;
                f) ai  piani  di  investimento  per  l'ammodernamento
          degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
              2.  I  gestori  dei  servizi  idrici  e  di  raccolta e
          smaltimento   dei  rifiuti  trasmettono  ogni  dodici  mesi
          all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1
          e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in
          qualsiasi momento.
              3.   Sulla  base  dei  dati  acquisiti,  l'Osservatorio
          effettua,  su  richiesta  dell'Autorita',  elaborazioni  al
          fine, tra l'altro, di:
                a) definire    indici   di   produttivita'   per   la
          valutazione  della economicita' delle gestioni a fronte dei
          servizi resi;
                b) individuare    livelli   tecnologici   e   modelli
          organizzativi ottimali dei servizi;
                c) definire parametri di valutazione per il controllo
          delle  politiche  tariffarie  praticate,  anche  a supporto
          degli  organi  decisionali  in  materia  di  fissazione  di
          tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
          criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
                d) individuare   situazioni   di   criticita'   e  di
          irregolarita'  funzionale  dei  servizi  o  di inosservanza
          delle prescrizioni normative vigenti in materia;
                e) promuovere  la  sperimentazione  e  l'adozione  di
          tecnologie innovative;
                f) verificare  la  fattibilita'  e  la congruita' dei
          programmi   di   investimento  in  relazione  alle  risorse
          finanziarie e alla politica tariffaria;
                g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
              4.  L'Osservatorio  assicura  l'accesso  generalizzato,
          anche   per  via  informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle
          elaborazioni      effettuate      secondo     deliberazione
          dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
          funzione  pubblica,  sono  determinate,  nel  rispetto  del
          principio   dell'invarianza  degli  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio,
          cui  e' preposto un dirigente, e le spese di funzionamento.
          Per  l'espletamento  dei propri compiti, l'Osservatorio, su
          indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della consulenza
          di  esperti  nel  settore  e stipulare convenzioni con enti
          pubblici di ricerca e con societa' specializzate.».
              - L'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          recante  «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di   contrasto   all'evasione  fiscale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, e' il
          seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non  trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.  Le  disposizioni del presente art. non si applicano
          ai  commissari  straordinari del Governo di cui all'art. 11
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli organi di
          direzione, amministrazione e controllo.».

      
                               Art. 4.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Ai  progetti  per  i  quali, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  la  VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione
del  progetto  e  dello studio di impatto ambientale, si applicano le
norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli da  4  a  52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
  3.  Gli  allegati  da  I a V della Parte II del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Turco, Ministro della salute
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

      
                              Allegato




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