Rifiuti
Gazzetta Ufficiale 15
luglio 2005, n. 163 - Suppl. Ordinario n.122
Decreto Legislativo 11 maggio
2005, n. 133
Attuazione
della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli
1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16
dicembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e
di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure
finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti
negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo,
delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute
umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli
inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con
particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata
protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento
e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente
decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'allegato B della
legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno
di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte
con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa
ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.».
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e
pubbliche.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto
della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad
un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6 CEE e 93/22/CEE del Consiglio e
le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002,
sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da
passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di
animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003,
che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva
91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui
movimenti di ovini e caprini.».
- La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 332 del 28
dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,
reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. l83.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante: «Attuazione
delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli
olii usati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, reca:
«Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: «Attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, reca:
«Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e
89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la
disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non
pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, reca:
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, reca:
«Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi,
in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 18, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 273 del
10 ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno:
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla
regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119
della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione
Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti
individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e
20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del
1997 e sue modificazioni;
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica,
fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini
dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla
combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento
mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento
termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo
al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano
successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero
impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la
ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei
rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i
generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione
e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal
processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli
effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo
delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle
condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la
cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di
materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio
o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello
smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto,
compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in
ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di
pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del
combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di
calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio
in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie
operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di
coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione
principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di
materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei
rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi
della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto
per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la
comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformita' del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di
autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorita'
competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi
l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto
diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei
forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate
dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere
calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di incenerimento
dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore
e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria
di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una
emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu'
periodi di tempo;
n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4,
lettera a);
o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita'
competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate
condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o
piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;
q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e
le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti
solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti
dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il
carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal
processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli
effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.
Note all'art. 2:
- L'art. 6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato A, sezione 2, del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, cosi' recitano:
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l'obbligo di disfarsi.».
«Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi
dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli
altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
j) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.».
«Allegato A
2 - Catalogo europeo dei rifiuti
Nota introduttiva
1. L'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a), stabilisce che la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari un
elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
Tale elenco e' noto piu' comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti
(CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo
smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non
esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica revisione e,
se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in tutte le
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di
rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della
direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2, paragrafo 01, lettera
b), di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunita' allo scopo di migliorare
tutte le attivita' connesse alla gestione dei rifiuti. A questo
riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti
lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla
politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi
scientifici e tecnici, in conformita' della procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere
inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti
pericolosi" disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 33, del citato decreto
legislativo n. 22 del 1999:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire
un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per
i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi
e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche
riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi
che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2
e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati
ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche
in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo
ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato
il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni
e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del
periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e
dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e
2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5
settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni
gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era
stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al
comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) (Omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di
cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di
rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle
disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle
relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente
le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio
e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche
dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove
sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate
ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini
massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni».
Art. 3.
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti impianti:
a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei
seguenti rifiuti:
1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di
carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di
coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia
termica generata e' recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere
composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati
pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano
in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere
derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero;
6) rifiuti radioattivi;
7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi
compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono
assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di
origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento
(CE) n. 1774/2002;
8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle
risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a
bordo di questi ultimi;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano
meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.
Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle premesse.
Art. 4.
Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di
incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al
riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione
ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere,
tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro
l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare
quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato
per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di
calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il
teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono
minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile,
riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti
gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti
del presente decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare
esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le
quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto,
con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il
quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma
8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A,
punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei
singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei
punti di campionamento e misurazione;
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a
carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni
rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento che
utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le
quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle
diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate
nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro
contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro
totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non
pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai
sensi della normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli
impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la
realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei
soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento
progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori ai sensi
del comma 5 del medesimo articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del
titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun
modo una minore responsabilita' per il gestore.
9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al
comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il
titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che
l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato
subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento
e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi
quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro,
e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della
normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1,
la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati.
Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita'
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui
ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del
provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto».
«Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita'
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non
possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. - .
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.
6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo vietare l'attivita' con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della
salute pubblica».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 114, del
24 aprile 2001.
Art. 5.
Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al
riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al
riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento
unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro
miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2
deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive
contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare
quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e'
recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione
combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il
teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono
minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati
laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti
gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente
decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso,
indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27
e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto
in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate
nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo
dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il
quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma
8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C,
punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli
inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di
campionamento e misurazione:
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a
carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse
dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento che utilizzano
rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle
diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate
nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche'
il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP,
cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4,
8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al
comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo,
alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti
concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri
costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE)
259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o
concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia
pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non
pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai
sensi della normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del
titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun
modo una minore responsabilita' per il gestore.
13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al
comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta,
il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che
l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato
subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento
e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi
quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, vedi note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita):
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica
utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno
vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo
per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo'
comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art.
2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di
alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e
4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si
dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi'
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno
di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme
tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita'
ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di
quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un
corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli
impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le
regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 95
del 1992:
1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base
minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei
sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari,
turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati,
nonche' il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione
degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in
particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione
e degli additivi contenuti in tali oli.
e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con
recupero adeguato del calore prodotto.
f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire
gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le
miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi
solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i
residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla
raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento
della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le
norme in vigore per i rifiuti».
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili».
Il regolamento (CEE) e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del 6 febbraio 1993.
L'allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93, cosi' recita:
«Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione
2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono
considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita'
di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna
e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed
in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna
azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di
soggetti pubblici e privati qualificati».
- Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 6.
Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti
dal regolamento 1774/2002/CE
1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali
di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e'
autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che
siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le
prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5
e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve
essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e
classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice
dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il
consumo e la trasformazione».
Note all'art. 6.
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 reca:
«Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m),
e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
«Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema
di ecogestione e di audit ambientale».
Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
Art. 7.
Procedure di ricezione dei rifiuti
1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento
deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e
alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile
gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche'
odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure
devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o
di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di
ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice
dell'Elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o
di coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti
al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti
dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.
4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o
di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni
sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:
a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei
rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le
informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto processo
di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le
quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella
manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare
almeno le seguenti procedure di ricezione:
a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma
2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93,
relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal
suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e
di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i
quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati
campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto
possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne
mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle
informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita'
competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni
devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il
coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere
parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a),
alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri
rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche' venga comunque
garantito, mediante la previsione di eventuali prescrizioni specifiche
che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti, il
rispetto delle prescrizioni del
presente decreto.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs. n. 22 del 1997:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore
dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulano
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma
1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere
numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CEE) n. 259/93, vedi note all'art. 5.
Art. 8.
Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento
1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le
attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i
pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la
movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e
gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri
della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da
ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando,
se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le
scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non
possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come
carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per
cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in
peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di
aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano
portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu'
sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.
Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della
camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera
di combustione indicato dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti
rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche
alogenate,
espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C
per almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici,
l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere
l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e
3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento
siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1,
paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il
coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una
maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di
inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le
prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di
almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento
e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il
mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante
tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di
combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la
temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria,
scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il
bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che
possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione
di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal
coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed
omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una
temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono
coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di
sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura
deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo
di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della
pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno
alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il
rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2,
paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni
d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di
residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici
rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al
presente articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un
sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti
casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima
stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del
comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto
di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della
temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti
indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di
emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o
coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e
coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un
camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da
favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare
la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa
relativa alla qualita' dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti
direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con
altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente
competenti.
Art. 9.
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente
gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo
A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati
nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati
secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi
sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto,
i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A
dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula di
miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza
dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle
condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza
dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle
condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B. 6. Nel caso di
coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite
di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la
possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati
1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e, ove ne ricorra
la fattispecie, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
Art. 10.
Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti
gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli
effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di
coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti
dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata
dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello
scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del
corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi
comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del
flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche'
dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il
rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato
I, paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno
relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza
degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli
inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei
punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi
dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli
scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente
decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla
depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di
emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico
sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5
dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di
raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori
limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di
impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di
scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da
altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione
degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di
trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione
stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue
provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono
effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i
livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue,
possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi
dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante
diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi
idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di
prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da
spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne
devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione
ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il
riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come
l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie
disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A, del d.lgs. n. 152
del 1999, cosi' recitano:
«Art. 45 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui
origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e'
rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli consorziali e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo periodo, del
presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di
cui all'art. 28, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'
presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla
recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un
anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico
puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e'
stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve essere concesso in modo
espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso
inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche
tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla
per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo,
l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della
capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e
limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo
ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle
disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i
controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande
d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del
richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la
somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa,
completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle
spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia
trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una
nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse,
deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la quale,
verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, puo'
adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari».
«Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del
risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto
individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici
significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per
i corpi idrici di cui all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della
capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato
dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte
dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano
di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i
seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale
«elevato» come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2, salvo i termini di adempimento
previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi
parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu'
cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al
conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli
stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale
piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita».
«Allegato 5
Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in
acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in
tabella 4, per lo scarico sul suolo
1 |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2 |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3 |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4 |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5 |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6 |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7 |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8 |Rame
---------------------------------------------------------------------
9 |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b)
---------------------------------------------------------------------
12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c)
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforati
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia
|internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il
18 |potere cancerogeno
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche' l'art. 25 del
d.lgs. n. 152 del 1999:
«3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto
che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano
convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per
particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi
sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici».
«Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la
risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli
sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il
riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili.
2. - 3. (Omissis).
4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n. 36, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in funzione del contenimento
del consumo.».
5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino, approvano specifiche
norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione
degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e
sui controlli degli effettivi emungimenti.».
Art. 11.
Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione,
elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono
essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le
concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorita'
competente puo' autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di
HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in
continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non
possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione
stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo'
essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi
di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che
garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale
sostanza.
3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore
volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di
vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La
misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se
l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura
dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo
della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita'
competente.
5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze
di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri
inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia
prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di
funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate
almeno ogni tre mesi.
6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su
motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati
nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri
relativi ai gas prodotti, individuati nell'articolo 8:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la
misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile
alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a
quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell'allegato
2, paragrafo C, punto 1.
9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare
l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori
limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure
fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di
emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il
gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente e
l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo
restando quanto previsto all'articolo 16.
11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 203 del
1988:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono
fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori
minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e
dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.».
Art. 12.
Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della
sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti
al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate
tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al
punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a
quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare
l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori
limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure
fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di
emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare
tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia regionale o
provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto
previsto all'articolo 16.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni
analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere
eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
Art. 13.
Residui
1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il
funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono
essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati
in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando
appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui
che non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in
conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere
devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione
nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui
prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono
essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche
fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari residui.
L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la
frazione solubile dei metalli pesanti.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse.
Art. 14.
Obblighi di comunicazione
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
attivita' produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre
anni, alla Commissione europea una relazione concernente l'applicazione
del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della
direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima
relazione e' trasmessa entro il 31 dicembre 2005.
Nota all'art. 14:
La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31 dicembre
1991.
Art. 15.
Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli
impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo
aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui
ai commi 2 e 3.
2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico
all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e
di coincenerimento sono rese accessibili in uno o piu' luoghi aperti al
pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente
competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a
trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie
osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La
decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo
successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le
medesime modalita'.
3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una
capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno
dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale
relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra'
essere trasmessa all'autorita' competente che la rende accessibile al
pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale relazione fornisce,
come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo
e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di
emissione previste dal presente decreto.
4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico,
degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita'
nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui
al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorita'
competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT).
Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione
della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materia di ambiente».
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
Art. 16.
Condizioni anomale di funzionamento
1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo
massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti
dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente
inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti
nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono
superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena
possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in
caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di
incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo'
continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive;
inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un
anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si
applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso
dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il
tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in
nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non
possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni
nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le
altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2,
il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita'
di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e'
ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 17.
Accessi e ispezioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti
incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo
presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le
ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in
atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni
relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e
dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle
altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire
tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al
comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a
consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 18.
Spese
1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione
delle disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative
all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e
per la verifica degli impianti sono a carico del titolare
dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio,
secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi con
disposizioni regionali.
2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa
fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione
vigente.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di
cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non
pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d),
e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio
di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo
scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque
reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e
provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui
all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed
il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di
incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono
puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei
limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi
e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo
scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di
incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli
effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i
valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo
scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della
prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera
i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui
all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito
con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a
quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista
che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o
all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro
a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in
esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato
alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui
all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa
certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4,
comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua
attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto
previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto
autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le
prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3,
o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un
impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui
all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le
prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro
a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un
impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9,
comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente
in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da
duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi
previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di
incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al
presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in sede di
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a
trentacinquemila euro.
Art. 20.
Danno ambientale
1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in
violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno
alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali,
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero deriva
il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non
ottempera a queste prescrizioni e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto
legislativo n. 22 del 1997.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 51-bis del citato d.lgs. n. 22
del 1997:
«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei
progetti di bonifica.
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di
batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, a
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di
programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la
loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed
alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera
a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla
Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in
sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio
sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree
inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione
al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai
sensi del comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del
progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato,
ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione
per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il
progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi
in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale,
nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti,
ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per
cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale
o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di
indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata
dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche
di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale
mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per
l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accertabilita' di contaminazione
piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che
e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma
8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo
possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati
indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Regione
territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui
al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di
recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia
di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel
sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi
di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane
che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo
sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente
legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.».
«51-bis (Bonifica dei siti). - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un
pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17,
comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non
provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si
applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento
e' provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale.».
Art. 21.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente
decreto entro il 28 febbraio 2006.(*)
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del
gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa
secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente
decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui
al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del
rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti
non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31
e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si
effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli,
resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al
comma 1. Ove il gestore richieda invece l'autorizzazione di cui
all'articolo 5, l'autorita' competente
provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti
pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti alle
procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di inizio di
attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo
5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attivita'
di coincenerimento dei rifiuti la regione puo' chiedere la prestazione
di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita
dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di
coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato
all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni
successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di
coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto
dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito
delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle
disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione
dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro
il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa
vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i
gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio
precedentemente posseduto.
7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno studio
di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni: a)
descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi,
dimensionali e strutturali;
b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a
parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai
piani di utilizzazione del territorio;
c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli
effetti sfavorevoli all'ambiente.
8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorita'
competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.
9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28
febbraio 2006(*), previsto nel comma 1, si applicano agli impianti
esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigoredel
presente decreto.
10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999,
le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50
parti per milione».
10-bis. Per gli impianti la cui funzione
principale consiste nella produzione di energia elettrica e che
utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di
categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il
termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2008(**)
(*):
Il comma è stato così modificato dall'art. 22 D.L.
30.12.2005, n. 273, con decorrenza dal 31.12.2005,
convertito, con modificazioni, in L. 51/2006.
(**) Il comma è stato
aggiunto dall'art. 22 D.L. 30.12.2005, n. 273, come modificato
dall'allegato alla L. 23.02.2006, n. 51; è stato, poi, così modificato
dall'art. 6 D.L. 28.12.2006, n. 300, come modificato dall'allegato alla
L. 26.02.2007, n. 17 con decorrenza dal 27.02.2007.
Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
premesse.
- Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle
premesse.
- Per gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, vedi note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 209
(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Restano ferme le disposizioni
vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e
di uso dei PCB, nonche' degli impianti, apparecchi e fluidi che li
contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in
misura eccedente le 50 parti per milione.
3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli
allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.».
Art. 22.
Procedura di modifica degli allegati
1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica
degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai
Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogniqualvolta la
nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua
trasposizione, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri della
salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO 1
Norme tecniche e valori limite di emissione
per gli impianti di incenerimento di rifiuti
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Valori di emissione medi giornalieri
a) Polveri totali
(1) |
10 mg/m3 |
b) Sostanze organiche sotto
forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico
totale (TOC) |
10 mg/m3 |
c) Composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico
(HCI) |
10mg/m3 |
d) Composti inorganici del
fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido
fluoridrico (HF) |
1 mg/m3 |
e) Ossidi di
zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) |
50 mg/m3 |
f) Ossidi di
azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (2) |
200 mg/m3 |
|
|
__________________________
(1)
Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe
relativamente alle polveri totali per impianti di incenerimento di
rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998, purchè
l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri non superino 20
mg/m3
(2) L'autorità competente può concedere deroghe relativamente
al valore limite di emissione degli ossidi di azoto (NOx) per
i seguenti impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla
data del 14 febbraio 1998:
a) impianti con capacità
nominale superiore a 6 t/h, purché l'autorizzazione preveda che il
valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3:
- fino al 1° gennaio 2010, per quelli di capacità nominale superiore a 6
t/ora ma inferiore a 16 t/ora
- fino al 1° gennaio 2008, per quelli di capacità nominale superiore a
16 t/ora, ma che non scaricano acque reflue;
b) fino al 1° gennaio 2008 per impianti con capacità nominale pari o
inferiore a 6 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio
giornaliero non superi 500 mg/m3
2. Valori di emissione medi su 30 minuti
|
100% (A) |
97% (B) |
|
100% (A) |
|
1) Polveri totali |
30 mg/m3 |
10 mg/m3 |
2) Sostanze organiche sotto
forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico
totale (TOC) |
20 mg/m3 |
10 mg/m3 |
3) Composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico
(HCI) |
60mg/m3 |
10mg/m3 |
4) Composti inorganici del
fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido
fluoridrico (HF) |
4 mg/m3 |
2 mg/m3 |
5) Ossidi di
zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) |
200 mg/m3 |
50 mg/m3 |
6) Ossidi di
azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (3) |
400 mg/m3 |
200 mg/m3 |
|
|
|
__________________________
(3)
Fino al 1° gennaio 2010, l'autorità competente può concedere deroghe al
rispetto del valore limite di emissione degli ossidi di azoto per
impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14
febbraio 1998, di capacità nominale fino a 16 t7ora, purché
l'autorizzazione preveda che i valori medi sui 30 minuti non superino
600 mg/m3 per la colonna A o 400 mg/m3 per la
colonna B.
3. Valori di emissione medi ottenuti con
periodo di campionamento di 1 ora
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i
metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR
24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN ove emanate
a) Cadmio e i suoi composti,
espressi come cadmio (Cd)
|
|
|
0,05 mg/m3
in totale
|
b) Tallio e i suoi composti,
espressi come tallio (T)
|
|
|
|
|
|
c) Mercurio e i suoi composti,
espressi come mercurio (Hg)
|
|
|
0,05 mg/m3
|
|
|
|
|
d) Antimonio e suoi composti,
espressi come antimonio (Sb)
|
|
|
|
e) Arsenico e suoi composti,
espressi come arsenico (As)
|
|
|
|
f) Piombo e suoi composti,
espressi come piombo (Pb)
|
|
|
|
g) Cromo e suoi composti,
espressi come cromo (Cr)
|
|
|
|
h) Cobalto e suoi composti,
espressi come cobalto (Co)
|
|
|
0,5 mg/m3
|
i) Rame e suoi composti,
espressi come rame (Cu)
|
|
|
in totale
|
j) Manganese e suoi composti,
espressi come manganese (Mn)
|
|
|
|
k) Nichel e suoi composti,
espressi come nichel (Ni)
|
|
|
|
l) Vanadio e suoi comopsti,
espressi come vanadio (V)
|
|
|
|
|
|
|
|
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di
polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.
4. Valori limite di emissione medi ottenuti
con periodo di campionamento di 8 ore
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i
metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24
maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.
a) Diossine e furani (PCDD +
PCDF) (1) 0,1 mg/m3
b) Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/m3
__________________________
(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale di diossine e frani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofuranimisurate
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
|
FTE
|
2,
3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
|
1 |
1,
2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
|
0,5 |
1,
2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1 |
1,
2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1 |
1,
2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
|
0,1 |
1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
|
0,01 |
-
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
|
0,001 |
2,
3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
|
0,1 |
2,
3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
|
0,5 |
1,
2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
|
0,05 |
1,
2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1 |
1,
2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1 |
1,
2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1 |
2,
3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
|
0,1 |
1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
|
0,01 |
1,
2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
|
0,01 |
-
Octaclorodibenzofurano (OCDF)
|
0,001 |
(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come
somma di:
- Benz[a]antacene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno[1,2,3-cd]pirene
5. Valori limite di emissione per il
monossido di carbonio (CO)
I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido
di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione
(escluse le fasi di avviamento ed arresto):
- 50 mg/m3 come
valore medio giornaliero;
- 100 mg/m3 come
valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di
non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti
non supera il valore di 150 mg/Nm3.
L'autorità competente può
concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la
tecnologia del letto fluido, purchè l'autorizzazione preveda un valore
limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a
100 mg/m3 come valore medio orario.
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 9, comma 4:
- temperatura 273 °K
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonchè un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco
pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula:
Es =
|
21 - Os |
x
Em
|
21 - Om |
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno,
l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento
diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in
base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di
ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di
riferimento.
C. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle
misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella
G.U. n. 5 del 1996, i valori limite di emissione si intendono rispettati
se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori
limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il
valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, putno5, primo
trattino;
c) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e
i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di
campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti
al paragrafo A, punti 3 e 4;
e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo
trattino.
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati
durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di
avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori
misurati previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si
confidenza al 95%.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei
valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
- Polveri totali:
30%
- Carbonio organico totale: 30%
- Acido cloridrico:
40%
- Acido fluoridrico:
40%
- Biossido di zolfo:
20%
Biossido di azoto:
20%
- Monossido di carbonio: 10%
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi
convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere
scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del
sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in
un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno
possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di
manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione dei valori limite di
emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici
decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR
24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI
INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi
di acque reflue derivanti dalla depurazione di effluenti gassosi
Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti
negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazioen degli
effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non
filtrati.
a) Solidi sospesi
totali (1)
|
95%
|
100%
|
30
mg/l
|
45
mg/l
|
b)
Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)
|
0,03 mg/l
|
c)
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
|
0,05 mg/l
|
d)
Tallio e suoi composti, espressi some tallio (TI)
|
0,05 mg/l
|
e)
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)
|
0,15 mg/l
|
f)
Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
|
0,2
mg/l
|
g)
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
|
0,5
mg/l
|
h)
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
|
0,5
mg/l
|
i)
Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
|
0,5
mg/l
|
l)
Zinco e suoi comopsti, espressi come zinco (Zn)
|
1,5
mg/l
|
m) Diossine e
furani (PCDD + PCDF) (2)
|
0,3
ng/l
|
n) Idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) (3)
|
0,0002 mg/l
|
__________________________
(1) fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe
relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento
esistenti, purchè l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati
non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l
(2) Calcolate come concentrazione "tossica equivalente" in accordo a
quanto specificato al paragrafo A, punto 4, nota 1.
(3) Determinati come specificato al paragrafo A, punto 4, nota 2.
E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE
DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO
1. Misurazioni
a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
b) Misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su
campioni per sondaggio;
c) misurazioni almeno mensili su di un campione rappresentativo
proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli
inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli
idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di
funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno
ogni tre mesi.
2. Valutazioni dei risultati delle
misurazioni
I valori limite di emissione di intendono rispettati se:
a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non
superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo
D, punto 1, lettera a);
b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i
valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da
b) a l);
c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli
idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di
emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).
ALLEGATO 2
Norme tecniche e valori limite di emissione
per gli impianti di coincenerimento
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Formula di miscelazione
La seguente "formula di miscelazione" deve essere applicata
ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale
di emissione "C" nel presente Allegato.
Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di
carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante a coincenerimento dei
rifiuti è calcolato me segue:
Vrifiuti |
x Crifiuti
+ Vprocesso x Cprocesso |
= C |
Vrifiuti |
+ Vprocesso |
Vrifiuti:
volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli
rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere
calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle
condizioni indicate al paragrafo B dell'Allegato 1. Qualora il calore
liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10%
del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve
essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che,
se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale
liberato nell'impianto.
Crifiuti:
valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti
al paragrafo A dell'Allegato 1
Vprocesso:
volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto,
inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente
utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei
tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della
normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il
pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di
ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non
indispensabile per il processo. la normalizzazione per le altre
condizioni è quella specificata al paragrafo B.
Cprocesso:
valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni
settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite
di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla
normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati
i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di
tali disposizioni si applicano i valori limte di emissione che figurano
nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si
ricorre alle concentrazioni reali in massa.
C: valori limite totali di
emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per
taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza
di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per
ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore
totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno
di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B,
è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per Vrifiuti
e Vprocesso rispettando i volumi parziali.
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui
all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei
suddetti punti, e non sono soggetti ala applicazione della "formula di
miscelazione".
2. Disposizioni speciali relative ai forni
per cemento che coinceneriscono rifiuti
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei
valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate
al successivo punto B, nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento
nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.
2.1. Valori limite di emissione medi
giornalieri
Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di
cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30
minuti.
Ai forni per cemento di applicano i valori limite totali di emissione
(C) come media giornaliera di seguito individuati.
a) Polveri totali
(1)
|
30 mg/m3
|
b) Sostanze
organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (TOC)(2)
|
10 mg/m3
|
c) Composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico
(HCI)
|
10mg/m3
|
d) Composti inorganici del
fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido
fluoridrico (HF)
|
1 mg/m3
|
e) Ossidi di
zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) (2)
|
50 mg/m3
|
f) Ossidi di
azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
Per gli impianti
esistenti (3)
|
800 mg/m3
|
g) Ossidi di
azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
Per i nuovi impianti
|
500 mg/m3
|
__________________________
(1) Fino al 1° gennaio 2008,
l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri
totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora
di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo
di emissione non superiore a 50 mg/m3.
(2) L'autorità competente può
autorizzare deroghe nei casi in cui l'incenerimento dei rifiuti non dia
luogo ad emissione di TOC e/o di SO2
(3) I forni per cemento
funzionanti e dotati di autorizzazione conforme alla normativa vigente
sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincenerire rifiuti
entro la data del 28 dicembre 2004. Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità
competente può concedere deroghe relativamente ai NOx per i
forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre
tonnelate/ora di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore
limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m3
2.2 valori limite id emissione medi ottenti
tramite campionamento
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui
all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di
campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di
campionamento di 8h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento
nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume, sono quelli fissati
nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula
di miscelazione".
2.3 Valori limite di emissione per il
Monossido di carbonio (CO)
I valori limite totali di emissione (C) di monossido di carbonio sono
stabiliti dall'autorità competente.
3. disposizioni speciali relative agli
impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti
3.1 Valori limite di emissione medi
giornalieri
fatta salva la normativa di
recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonchè di ulteriori normative
comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si
stabiliscono valori limite di emissione più severi, questi ultimi
sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori
limite di emissione (Cprocesso) fissati di seguito. Un tale
caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più
severi secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di
cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevato i valori medi su 30
minuti.
Per il calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui
al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30
minuti.
per il calcolo della formula
di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano
i valori di Cprocesso di seguito individuati.
3.1.1 Combustibili solidi
Sono di seguito individuati i
valori di Cprocesso per combustibili solidi, espressi in
mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al
successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento
nell'efflluente gassoso secco pari al 6% in volume.
Inquinanti
|
<50
MWt
|
da 50
a 100 MWt
|
da 100 a 300 MWt
(2)
|
>300
MWt
|
SO24
caso
generale
|
|
850
|
da
850 a 200
(con
decremento
lineare da 100 a 300
MWt)
|
200
|
combustibili indigeni
|
|
o
tasso di
desolforazione
> 90%
|
o
tasso di
desolforazione
> 92%
|
o
tasso di
desolforazione
> 95%
|
NOx
|
|
400
|
300
|
200
|
Polveri totali
|
50
|
50
|
30
|
30
|
__________________________
4
Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe per
NOx e SO2 per gli impianti di coincenerimento
esistenti da 100 a 300 MW che utilizzano la tecnologia del letto
fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purchè l'autorizzazione
preveda un valore Cprocesso non superiore a 350 mg/m3
per NOx e non superiore a 850-400 mg/m3
(decremento lineare da 10 a 300 MWt) per SO2.
3.1.2 biomasse
Sono di seguito individuati i
valori di Cprocesso per biomasse, espressi in mg/m3
come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al
successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento
nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.
Ai fini del presente punti, con il termine "biomasse" si intendono
quelle definite all'articolo 2, coma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, nonchè i rifiuti contemplati all'articolo 3, comma 1, lettera a)
punti da 1 a 5.
Inquinanti
|
<3 MWt
|
>3 - <20
MWt
|
>20 - <50
MWt
|
>50 - <100
MW
|
>100
MWt
|
SO2
|
|
200
|
200
|
200
|
200
|
NOx
|
|
450
|
300
|
300
|
300
|
Polveri totali
|
75(1)
|
15
|
15
|
15
|
30
|
(1) Non si applica agli impainti di potenza termica nominale complessiva
non superiore a 0,15 MW.
3.1.3. Combustibili liquidi
Sono di seguito individuati i
valori di Cprocesso per combustibili liquidi, espressi in
mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni
specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di
riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.
Inquinanti
|
<50
MWt
|
da 50
a 100 MWt
|
da
100 a 300 MW
|
>300
MWt
|
SO2
|
|
850
|
da
850 a 200
(con
decremento lineare
da
100 a 300 MWt)
|
200
|
NOx
|
|
400
|
300
|
200
|
Polveri totali
|
50
|
50
|
30
|
30
|
3.2 Valori limite di emissione medi ottenuti
tramite campionamento
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui
all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di
campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di
campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento
nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume nel caso di solidi e
di biomasse e pari al 3% nel caso di combustibili liquidi, sono quelli
fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della
"formula di miscelazione".
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 9, comma 5:
- temperatura 273°K
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente
paragrafo A, utilizzando la seguente formula:
Es =
|
21 - Os |
x
Em
|
21 - Om |
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno,
l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento
diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in
base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di
ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di
riferimento.
C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E
VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle
misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal DM 21
dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori
limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;
b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le
diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici supera i
pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato
I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di
effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non
vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa
sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si confidenza al 95%.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei
valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
- Polveri totali:
30%
- Carbonio organico totale: 30%
- Acido cloridrico:
40%
- Acido fluoridrico:
40%
- Biossido di zolfo:
20%
- Ossidi di azoto, espressi
come biossido di azoto: 20%
- Monossido di carbonio: 10%
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi
convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere
scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a
causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di
misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno
possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di
manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle
misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di
quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI
COINCENERIMENTO E RELATIVE NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E
VALUTAZIONE.
Per gli impianti di
coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E
dell'Allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.
ALLEGATO 3
NORME TECNICHE PER IL
COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI
CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.
1. Tipologia: prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria
1, 2 e 3 , ivi compresi i grassi; partire di alimenti zootecnici
contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
ottobre 2002, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni
dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza.
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti
caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000
kJ/kg min;
umidità 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000
kJ/kg min;
umidità 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal
produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla
vigente normativa.
1.3 Il coincenerimento con
recupero energetico, comprende anche la relativa messa in riserva presso
l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il
contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2,
nonchè qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.
|