| Rifiuti Gazzetta Ufficiale 15 
luglio 2005, n. 163 - Suppl. Ordinario n.122Decreto Legislativo 11 maggio 
		2005, n. 133 Attuazione 
		della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
		 
		IL PRESIDENTE DELLA 
		REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 
		1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
 Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
		del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
 Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
		modificazioni;
 Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive 
		modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive 
		modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, 
		pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
		16 aprile 1998;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
 Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del 
		Consiglio, del 3 ottobre 2002;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
		nella riunione del 29 luglio 2004;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
		decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 
		dicembre 2004;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
		deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
		riunione del 29 aprile 2005;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri 
		degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, 
		delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Finalita' e campo di applicazione
 1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e 
		di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure 
		finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti 
		negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti 
		sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, 
		delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute 
		umana che ne derivino.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
 a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di 
		coincenerimento dei rifiuti;
 b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli 
		inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di 
		coincenerimento dei rifiuti;
 c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche 
		costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli 
		impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con 
		particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata 
		protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento 
		e dal coincenerimento dei rifiuti;
 d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e 
		di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente 
		decreto.
 
 Avvertenza:
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo 
		unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
		sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
		pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
		28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
		disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
		Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
		trascritti.
 - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
		nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione 
		legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con 
		determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
		limitato e per oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente 
		della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
		aventi valore di legge ed i regolamenti.
 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'allegato B della 
		legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di 
		obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. 
		Legge comunitaria 2003):
 «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 
		1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi 
		dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti 
		legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle 
		direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
 2. (Omissis).
 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
		comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia 
		previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione 
		delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo 
		l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei 
		deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, 
		entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei 
		competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono 
		emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il 
		parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che 
		precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o 
		successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
		legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri 
		direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la 
		procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e 
		correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della 
		Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie 
		di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di 
		Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province 
		autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di 
		attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione 
		della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere 
		dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata 
		da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli 
		derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali 
		stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
 «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega 
		legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi 
		stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli 
		contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui 
		all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi 
		generali:
 a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione 
		dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
 b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli 
		settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le 
		occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve 
		le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di 
		semplificazione amministrativa;
 c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per 
		assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti 
		legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le 
		infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei 
		limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto 
		fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei 
		casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi 
		costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena 
		dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a 
		pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto 
		congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno 
		di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una 
		somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' 
		prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi 
		diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e 
		massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro 
		entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse 
		protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche 
		qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono 
		particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del 
		vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla 
		persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste 
		sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi 
		vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle 
		infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano 
		l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono 
		essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli 
		obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' 
		alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti 
		dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte 
		con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede 
		a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 
		1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
 e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' 
		attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la 
		modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, 
		apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto 
		legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie 
		oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente 
		conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto 
		delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento 
		dell'esercizio della delega;
 g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra 
		amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' 
		amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso 
		le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di 
		sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle 
		regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare 
		l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', 
		l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara 
		individuazione dei soggetti responsabili.».
 «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni 
		di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena 
		integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il 
		Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, 
		entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
		disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni 
		di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa 
		ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 
		1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari 
		vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali 
		non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi 
		adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
		proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le 
		politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i 
		Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno 
		ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il 
		Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che 
		devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli 
		schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi 
		possono essere comunque emanati.».
 «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per 
		prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici 
		nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei 
		soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la 
		disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo 
		effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e 
		pubbliche.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
		riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia 
		degli animali selvatici nei giardini zoologici.
 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo 
		sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso 
		dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla 
		Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
		che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, 
		sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione 
		dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del 
		personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of 
		European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), 
		European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association 
		(ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, 
		relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo 
		convenzionale.
 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto 
		della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
		lavoratori.
 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, 
		che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni 
		operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della 
		Comunita'.
 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, 
		sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
		all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
		(vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, 
		paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, 
		relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 
		relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 
		privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa 
		alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
		2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi 
		finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del 
		Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
		2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa 
		all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini 
		e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e 
		alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
		2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il 
		ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
		tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di 
		lavoro.
 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, 
		che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di 
		prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
		relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle 
		imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad 
		un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 
		79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6 CEE e 93/22/CEE del Consiglio e 
		le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del 
		Consiglio.
 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la 
		direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro 
		l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai 
		prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il 
		favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, 
		sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 
		sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
		apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 
		sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
		sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la 
		direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
		relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del 
		mercato (abusi di mercato).
 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che 
		modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e 
		del combustibile diesel.
 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, 
		che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, 
		relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 
		passeggeri.
 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, 
		concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da 
		passeggeri.
 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, 
		sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
		amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di 
		sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della 
		direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria 
		applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di 
		animali della specie bovina.
 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, 
		che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni 
		legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
		riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 
		91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui 
		movimenti di ovini e caprini.».
 - La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 332 del 28 
		dicembre 2000.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, 
		reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 
		85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente 
		a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti 
		industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. l83.».
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante: «Attuazione 
		delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli 
		olii usati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 
		38, S.O.
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, reca: 
		«Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli 
		impianti industriali.».
 - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione della 
		direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti 
		pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
		imballaggio.».
 - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni 
		sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
		91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
		direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
		dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.».
 - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: «Attuazione della 
		direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
		dell'inquinamento.».
 - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione 
		integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e 
		riduzione integrate dell'inquinamento.».
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, reca: 
		«Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 
		89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico 
		provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la 
		disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli 
		impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non 
		pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.».
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, reca: 
		«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
		semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, reca: 
		«Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche 
		riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli 
		impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, 
		in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 
		1994, e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della 
		Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 18, comma 2, lettera a), 
		del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
 - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato in GUCE n. L. 273 del 
		10 ottobre 2002.
 - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
		1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 
		Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
		province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed 
		i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei 
		comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza 
		unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' 
		unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
		delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza 
		Stato-regioni.
 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal 
		Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
		dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
		altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
		economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
		il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei 
		comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - 
		UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti 
		montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati 
		dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei 
		quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' 
		individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle 
		riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' 
		rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno 
		ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
		necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, 
		dell'UPI o dell'UNCEM.
 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente 
		del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del 
		Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
		regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro 
		dell'interno:
 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione 
		di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla 
		regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 
		della Costituzione;
 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione 
		di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione 
		Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della 
		Costituzione.».
 
 
 Art. 2.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito 
		all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 
		1997, n. 22;
 b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del 
		decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
 c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del 
		decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti 
		individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 
		20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 
		1997 e sue modificazioni;
 d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, 
		fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini 
		dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla 
		combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento 
		mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento 
		termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo 
		al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano 
		successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero 
		impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la 
		ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le 
		installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei 
		rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i 
		generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione 
		e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal 
		processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli 
		effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo 
		delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle 
		condizioni di incenerimento;
 e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la 
		cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di 
		materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio 
		o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello 
		smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, 
		compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in 
		ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di 
		pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del 
		combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di 
		calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio 
		in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di 
		coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti 
		gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie 
		operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di 
		coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione 
		principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di 
		materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei 
		rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi 
		della lettera d);
 f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto 
		per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la 
		comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data di entrata in 
		vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformita' del 
		decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di 
		autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorita' 
		competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi 
		l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
 g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto 
		diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
 h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei 
		forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate 
		dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di 
		rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere 
		calorifico dichiarato dei rifiuti;
 i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di incenerimento 
		dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore 
		e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria 
		di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
 l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o 
		diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore 
		nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a 
		determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una 
		emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu' 
		periodi di tempo;
 n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani 
		policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, 
		lettera a);
 o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore 
		qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
 p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita' 
		competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate 
		condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai 
		requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o 
		piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e 
		gestiti dal medesimo gestore;
 q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e 
		le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti 
		solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti 
		dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il 
		carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, 
		lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal 
		processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli 
		effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno 
		dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.
 
 Note all'art. 2:
 - L'art. 6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato A, sezione 2, del 
		citato decreto legislativo n. 22 del 1997, cosi' recitano:
 «Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie 
		riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso 
		o abbia l'obbligo di disfarsi.».
 «Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente 
		decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti 
		urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di 
		pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 2. Sono rifiuti urbani:
 a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
		luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
		usi diversi da quelli di cui alla lettera
 a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi 
		dell'art. 21, comma 2, lettera g);
 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
		aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
		pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
		d'acqua;
 e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
		e aree cimiteriali;
 f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli 
		altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di 
		cui alle lettere b), c) ed e).
 3. Sono rifiuti speciali:
 a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
 b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, 
		nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;
 c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto 
		dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 e) i rifiuti da attivita' commerciali;
 j) i rifiuti da attivita' di servizio;
 g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di 
		rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
		delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 
		fumi;
 h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
 i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui 
		all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.».
 «Allegato A
 2 - Catalogo europeo dei rifiuti
 Nota introduttiva
 1. L'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine 
		"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri 
		nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi 
		o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
 2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a), stabilisce che la 
		Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari un 
		elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. 
		Tale elenco e' noto piu' comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti 
		(CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo 
		smaltimento o al recupero.
 3. Il Catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non 
		esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica revisione e, 
		se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. 
		Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in tutte le 
		circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di 
		rifiuto.
 4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della 
		direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2, paragrafo 01, lettera 
		b), di detta direttiva.
 5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una 
		terminologia comune per tutta la Comunita' allo scopo di migliorare 
		tutte le attivita' connesse alla gestione dei rifiuti. A questo 
		riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il 
		riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti 
		lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla 
		politica relativa alla gestione dei rifiuti.
 6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi 
		scientifici e tecnici, in conformita' della procedura di cui 
		all'articolo 18 della direttiva.
 7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere 
		inserito nel contesto a cui si riferisce.
 8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti 
		pericolosi" disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE 
		del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.».
 - Si riporta il testo degli articoli 31 e 33, del citato decreto 
		legislativo n. 22 del 1999:
 «Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei 
		rifiuti per l'ammissione alle procedure
 semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire 
		un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per 
		i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di 
		concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 
		sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi 
		e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le 
		attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai 
		produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di 
		recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure 
		semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si 
		provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro 
		centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
		e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i 
		procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non 
		costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare 
		pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure 
		semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero 
		energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
 a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti 
		speciali individuati per frazioni omogenee;
 b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti 
		per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive 
		comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del 
		Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 
		1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro 
		dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
		Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche 
		riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio 
		del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi 
		che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
 c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del 
		potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base 
		annuale.
 4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve 
		riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui 
		all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed 
		integrazioni.
 5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 
		comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' 
		tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale 
		determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del 
		Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del 
		commercio e dell'artigianato e del tesoro.
 6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle 
		condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 
		e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 
		maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la 
		costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei 
		predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati 
		ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle 
		disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
 7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si 
		applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del 
		Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive 
		modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di 
		cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
 «Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano 
		rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai 
		sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di 
		recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni 
		dalla comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia 
		territorialmente competente.
 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a 
		ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
 a) per i rifiuti non pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili 
		nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono 
		sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o 
		alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi 
		siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
		procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 b) per i rifiuti pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze 
		pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni 
		tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche 
		in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo 
		ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai 
		metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per 
		la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero 
		recare pregiudizio all'ambiente.
 3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che 
		effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine 
		di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e 
		dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di 
		attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
 a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui 
		al comma 1;
 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei 
		rifiuti;
 c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
 d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di 
		combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere 
		recuperati;
 e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di 
		recupero.
 4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche 
		e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato 
		il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che 
		l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette 
		attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato 
		dall'amministrazione.
 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni 
		e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al 
		comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del 
		periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e 
		dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 
		2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti 
		elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 
		settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento 
		ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e 
		nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro 
		dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
		Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi 
		contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni 
		gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le 
		comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente 
		decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione 
		dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era 
		stata gia' ultimata.
 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, 
		limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni 
		determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al 
		comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle 
		attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, 
		lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
		n. 203.
 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano 
		alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
 a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di 
		produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta 
		differenziata;
 b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere 
		combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di 
		cui al comma 1;
 c) (Omissis).
 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di 
		cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti 
		stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli 
		altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta 
		giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
		il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di 
		concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e 
		misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da 
		disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile 
		per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente 
		interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di 
		rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento 
		finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai 
		sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra 
		quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle 
		disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle 
		relative norme sanzionatorie.
 11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente 
		le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano 
		destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di 
		cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre 
		mesi prima della loro entrata in vigore.
 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi 
		individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle 
		procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se 
		effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio 
		e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche 
		di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche 
		dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove 
		sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate 
		ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini 
		massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette 
		operazioni».
 
 Art. 3.
 Esclusioni
 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i 
		seguenti impianti:
 a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei 
		seguenti rifiuti:
 1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
 2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di 
		trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
 3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di 
		carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di 
		coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia 
		termica generata e' recuperata;
 4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere 
		composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati 
		pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
 b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano 
		in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere 
		derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
 5) rifiuti di sughero;
 6) rifiuti radioattivi;
 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi 
		compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, 
		comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono 
		assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di 
		origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento 
		(CE) n. 1774/2002;
 8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle 
		risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a 
		bordo di questi ultimi;
 b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e 
		sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano 
		meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.
 
 Nota all'art. 3:
 - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle premesse.
 
 Art. 4.
 Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
 1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di 
		incenerimento:
 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata 
		ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si 
		applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 
		del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai 
		sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al 
		riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
 2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione 
		ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, 
		tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro 
		l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
 a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo 
		conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare 
		quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
 b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato 
		per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di 
		calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il 
		teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 
		4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono 
		minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile, 
		riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o 
		recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti 
		gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti 
		del presente decreto.
 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare 
		esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del 
		decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
 a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le 
		quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
 b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, 
		con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
 d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il 
		quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 
		8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento 
		dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, 
		punto 5, e paragrafo C, punto 1;
 e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per 
		ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei 
		singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei 
		punti di campionamento e misurazione;
 f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare 
		il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute 
		nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie 
		regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a 
		carico del gestore.
 4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni 
		rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento che 
		utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le 
		quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle 
		diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate 
		nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro 
		contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro 
		totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
 5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non 
		pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti 
		l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata 
		sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e 
		agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22.
 6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di 
		massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai 
		sensi della normativa vigente.
 7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli 
		impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la 
		realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei 
		soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento 
		progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del 
		decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, 
		variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione 
		di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori ai sensi 
		del comma 5 del medesimo articolo 27.
 8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita' 
		competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le 
		prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio 
		dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del 
		titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun 
		modo una minore responsabilita' per il gestore.
 9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al 
		comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il 
		titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che 
		l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato 
		subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento 
		e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi 
		quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
 10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti 
		registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento 
		europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo 
		dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
 
 Note all'art. 4:
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 - Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto 
		legislativo n. 22 del 1997:
 «Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione 
		degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I 
		soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di 
		recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita 
		domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto 
		definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la 
		realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia 
		urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, 
		e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla 
		procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della 
		normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione 
		del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di 
		cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla 
		compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 
		luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, 
		la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una 
		apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici 
		regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. 
		Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente 
		l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire 
		informazioni e chiarimenti.
 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
 a) procede alla valutazione dei progetti;
 b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' 
		del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di 
		compatibilita' ambientale;
 d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta 
		regionale.
 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi 
		degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, 
		n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 
		61.
 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della 
		conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta 
		regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione 
		dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 
		autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 
		comunali.
 L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento 
		urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', 
		urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai 
		sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 
		1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, 
		n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del 
		decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come 
		modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento 
		sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui 
		ai commi 2, 3 e 5.
 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la 
		realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che 
		comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' 
		conformi all'autorizzazione rilasciata.
 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata 
		domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento 
		e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le 
		operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del 
		provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto».
 «Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e 
		recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di 
		recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per 
		territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa 
		istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le 
		condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei 
		principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
 a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
 b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' 
		del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi 
		massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto 
		approvato;
 c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene 
		ambientale;
 d) il luogo di smaltimento;
 e) il metodo di trattamento e di recupero;
 f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento 
		termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non 
		possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di 
		incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio 
		dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 
		94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed 
		integrazioni;
 g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura 
		dell'impianto e ripristino del sito;
 h) le garanzie finanziarie;
 i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
 2. - .
 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di 
		cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni 
		dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita 
		domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione 
		stessa.
 4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli 
		impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui 
		all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le 
		prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle 
		operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, 
		per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il 
		titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme 
		all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico 
		da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, 
		le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito 
		temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 
		6, comma 1, lettera m).
 6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, 
		trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono 
		disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 
		1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco 
		non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere 
		ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto 
		transfrontaliero di rifiuti.
 7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della 
		sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla 
		regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera 
		proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo 
		svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale 
		l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione 
		dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova 
		il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di 
		attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione 
		all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' 
		l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare 
		prescrizioni integrative oppure puo vietare l'attivita' con 
		provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello 
		specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della 
		salute pubblica».
 - Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 114, del 
		24 aprile 2001.
 
 Art. 5.
 Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
 1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata 
		ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si 
		applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 
		5 febbraio 1997, n. 22;
 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai 
		sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al 
		riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
 2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata 
		ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si 
		applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 
		5 febbraio 1997, n. 22;
 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai 
		sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al 
		riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal 
		decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui 
		alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento 
		unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 
		dicembre 2003, n. 387.
 4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro 
		miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
 5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 
		deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive 
		contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
 a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo 
		conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare 
		quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo 
		quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
 b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e' 
		recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione 
		combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il 
		teleriscaldamento;
 c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono 
		minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati 
		laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle 
		disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o 
		recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti 
		gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente 
		decreto.
 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, 
		indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 
		e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
 a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto 
		in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
 b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate 
		nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo 
		dei rifiuti;
 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
 d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il 
		quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 
		8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento 
		dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, 
		punto 1;
 e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per 
		ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli 
		inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di 
		campionamento e misurazione:
 f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare 
		il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute 
		nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie 
		regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a 
		carico del gestore.
 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse 
		dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento che utilizzano 
		rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
 a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle 
		diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate 
		nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' 
		il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, 
		cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
 b) il divieto di cui al comma 4,
 8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al 
		comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, 
		alle seguenti ulteriori condizioni:
 a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 
		gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
 1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 
		22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti 
		concentrazioni non superiori a 50 ppm;
 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri 
		costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 
		259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o 
		concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 
		del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
 b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura 
		dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia 
		pari o superiore a 6 MW.
 9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non 
		pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti 
		l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata 
		sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e 
		agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22.
 10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto 
		legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti 
		registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo 
		dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
 11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di 
		massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai 
		sensi della normativa vigente.
 12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita' 
		competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le 
		prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio 
		dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del 
		titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun 
		modo una minore responsabilita' per il gestore.
 13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al 
		comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, 
		il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che 
		l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato 
		subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento 
		e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi 
		quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
 
 Note all'art. 5:
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 - Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, vedi note 
		all'art. 4.
 - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
		2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
		promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
		rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita):
 «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
		autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti 
		alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le 
		infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 
		stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica 
		utilita' ed indifferibili ed urgenti.
 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno 
		vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia 
		elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 
		potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
		definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le 
		infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 
		impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata 
		dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel 
		rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di 
		tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
 A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro 
		trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta 
		fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, 
		del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 
		sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
		amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
		successive modificazioni.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un 
		procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 
		interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con 
		le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
		modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione 
		costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al 
		progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla 
		rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 
		esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo 
		per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' 
		comunque essere superiore a centottanta giorni.
 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 
		2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di 
		alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 
		4.
 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di 
		compensazione a favore delle regioni e delle province.
 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, 
		comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone 
		classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si 
		dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel 
		settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
		tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' 
		come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 
		marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 
		maggio 2001, n. 228, art. 14.
 8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza 
		complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno 
		di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas 
		residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme 
		tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 
		dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai 
		sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente 
		della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento 
		atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede 
		autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' 
		ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al 
		decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in 
		assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di 
		quanto disposto al comma 10.
 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' 
		produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si 
		approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al 
		comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un 
		corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli 
		impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le 
		regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei 
		alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
 - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 95 
		del 1992:
 1. Definizioni.
 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
 a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base 
		minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente 
		destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei 
		sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari, 
		turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
 b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, 
		nonche' il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
 c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione 
		degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
 d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di 
		base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in 
		particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione 
		e degli additivi contenuti in tali oli.
 e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con 
		recupero adeguato del calore prodotto.
 f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire 
		gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
 2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le 
		miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi 
		solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i 
		residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
 3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla 
		raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento 
		della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le 
		norme in vigore per i rifiuti».
 Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, reca:
 «Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei 
		policlorodifenili e dei policlorotrifenili».
 Il regolamento (CEE) e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del 6 febbraio 1993.
 L'allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93, cosi' recita:
 «Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 
		2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono 
		considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui 
		rifiuti pericolosi».
 - Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del 1997:
 «Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' 
		di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di 
		assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, 
		tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la 
		salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero 
		recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna 
		e la flora;
 b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, 
		tutelati in base alla normativa vigente.
 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di 
		responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti 
		nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di 
		beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi 
		dell'ordinamento nazionale e comunitario.
 4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, 
		le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed 
		in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna 
		azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di 
		soggetti pubblici e privati qualificati».
 - Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
 
 Art. 6.
 Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti 
		dal regolamento 1774/2002/CE
 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali 
		di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e' 
		autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che 
		siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le 
		prescrizioni di cui all'Allegato 3.
 2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 
		e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
 3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° 
		aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di 
		cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve 
		essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e 
		classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice 
		dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il 
		consumo e la trasformazione».
 
 Note all'art. 6.
 - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
 Il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 reca:
 «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e 
		scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), 
		e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
 La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
 «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, 
		sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema 
		di ecogestione e di audit ambientale».
 Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 4.
 
 Art. 7.
 Procedure di ricezione dei rifiuti
 1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento 
		deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e 
		alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile 
		gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento 
		dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' 
		odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure 
		devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
 2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o 
		di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di 
		ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice 
		dell'Elenco europeo dei rifiuti.
 3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o 
		di coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti 
		al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti 
		dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.
 4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o 
		di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni 
		sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:
 a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei 
		rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le 
		informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto processo 
		di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
 b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le 
		quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella 
		manipolazione dei rifiuti.
 5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di 
		incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare 
		almeno le seguenti procedure di ricezione:
 a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15 
		del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma 
		2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93, 
		relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti 
		all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal 
		suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
 b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e 
		di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i 
		quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati 
		campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto 
		possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne 
		mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle 
		informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita' 
		competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni 
		devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il 
		coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
 6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere 
		parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), 
		alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri 
		rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche' venga comunque 
		garantito, mediante la previsione di eventuali prescrizioni specifiche 
		che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti, il 
		rispetto delle prescrizioni del
 presente decreto.
 
 Note all'art. 7:
 - Si riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs. n. 22 del 1997:
 «Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato 
		da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di 
		identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti 
		dati:
 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
 c) impianto di destinazione;
 d) data e percorso dell'istradamento;
 e) nome ed indirizzo del destinatario.
 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere 
		redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore 
		dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulano 
		deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e 
		datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e 
		due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le 
		copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono 
		essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in 
		materia.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di 
		rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico 
		ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta 
		chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal 
		produttore dei rifiuti stessi.
 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 
		1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
		presente decreto.
 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere 
		numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di 
		commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere 
		annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti 
		formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun 
		diritto o imposizione tributaria.».
 - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle premesse.
 - Per il regolamento (CEE) n. 259/93, vedi note all'art. 5.
 
 Art. 8.
 Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di 
		coincenerimento
 1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di 
		coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le 
		attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i 
		pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la 
		movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e 
		gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri 
		della migliore tecnologia disponibile.
 2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da 
		ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, 
		se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le 
		scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non 
		possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come 
		carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per 
		cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in 
		peso sul secco.
 3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, 
		equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di 
		aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano 
		portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' 
		sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. 
		Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della 
		camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera 
		di combustione indicato dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti 
		rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche 
		alogenate,
 espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C 
		per almeno due secondi.
 4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, 
		l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere 
		l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 
		3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento 
		siano adottate tecniche tali da assicurare:
 a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, 
		paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il 
		coincenerimento;
 b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una 
		maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di 
		inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le 
		prescrizioni di cui sopra.
 5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di 
		almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento 
		e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il 
		mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante 
		tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di 
		combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la 
		temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, 
		scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il 
		bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che 
		possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione 
		di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
 6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, 
		equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal 
		coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed 
		omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una 
		temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono 
		coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di 
		sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura 
		deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
 7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo 
		di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della 
		pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno 
		alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il 
		rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, 
		paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni 
		d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di 
		residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici 
		rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al 
		presente articolo.
 8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un 
		sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti 
		casi:
 a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima 
		stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del 
		comma 4;
 b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto 
		di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della 
		temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
 c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti 
		indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di 
		emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei 
		dispositivi di depurazione dei fumi.
 9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o 
		coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
 10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e 
		coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un 
		camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da 
		favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare 
		la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa 
		relativa alla qualita' dell'aria.
 11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti 
		direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con 
		altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
 12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di 
		coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente 
		competenti.
 
 Art. 9.
 Valori limite di emissione nell'atmosfera
 1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, 
		equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente 
		gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo 
		A.
 2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, 
		equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati 
		nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati 
		secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
 3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi 
		sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, 
		i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A 
		dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula di 
		miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
 4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza 
		dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle 
		condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
 5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza 
		dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle 
		condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B. 6. Nel caso di 
		coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite 
		di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
 7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la 
		possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 
		1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e, ove ne ricorra 
		la fattispecie, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 
		febbraio 2005, n. 59.
 
 Note all'art. 9:
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 
 Art. 10.
 Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti 
		gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 
		2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli 
		effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di 
		coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' 
		competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 
		11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
 2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti 
		dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata 
		dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello 
		scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del 
		corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del 
		controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi 
		comprese le operazioni ad esso
 funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del 
		flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici 
		impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' 
		dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il 
		rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
 3. L'autorizzazione stabilisce:
 a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato 
		I, paragrafo D;
 b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno 
		relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
 c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza 
		degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli 
		inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei 
		punti di campionamento o di misurazione;
 d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo 
		di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi 
		dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
		152, e successive modificazioni;
 e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli 
		scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente 
		decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute 
		pubblica e l'ambiente.
 4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla 
		depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di 
		emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico 
		sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
 5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 
		dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e 
		successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di 
		raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori 
		limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di 
		impianto di trattamento.
 6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di 
		scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da 
		altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
 a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione 
		degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di 
		trattamento collettivo delle acque reflue;
 b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione 
		nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
 7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione 
		stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue 
		provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono 
		effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i 
		livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, 
		possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi 
		dell'impianto di coincenerimento.
 8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante 
		diluizione delle acque reflue.
 9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque 
		meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi 
		idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di 
		prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da 
		spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne 
		devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi 
		dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
		152, e successive modificazioni.
 10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione 
		ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il 
		riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come 
		l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie 
		disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 
		11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
 
 Note all'art. 10:
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 - Gli articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A, del d.lgs. n. 152 
		del 1999, cosi' recitano:
 «Art. 45 (Criteri generali). - 1. Tutti gli scarichi devono essere 
		preventivamente autorizzati.
 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui 
		origina lo scarico. Ove tra piu' stabilimenti sia costituito un 
		consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue 
		provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' 
		rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le 
		responsabilita' dei singoli consorziali e del gestore del relativo 
		impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del 
		presente decreto. Si applica l'art. 62, comma 11, secondo periodo, del 
		presente decreto.
 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e 
		di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque 
		reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di 
		cui all'art. 28, commi 1 e 2.
 4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti 
		fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal 
		gestore del servizio idrico integrato.
 5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli 
		scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo 
		necessario al loro avvio.
 6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' 
		presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e' in pubblica 
		fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla 
		recezione della domanda.
 7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, 
		l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un 
		anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico 
		puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle 
		prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino 
		all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' 
		stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze 
		pericolose di cui all'art. 34, il rinnovo deve essere concesso in modo 
		espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso 
		inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La 
		disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche 
		tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad 
		autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima
 8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla 
		per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, 
		l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della 
		capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e 
		limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo 
		ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
 9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua 
		localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, 
		l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a 
		garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso 
		funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle 
		disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo 
		ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
 10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i 
		controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande 
		d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del 
		richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la 
		somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, 
		quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, 
		completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle 
		spese sostenute.
 11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attivita' sia 
		trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa 
		destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno 
		scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente 
		diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una 
		nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo 
		scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, 
		deve essere data comunicazione all'Autorita' competente, la quale, 
		verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, puo' 
		adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari».
 «Art. 4 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del 
		risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto 
		individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici 
		significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per 
		i corpi idrici di cui all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio 
		nazionale.
 2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della 
		capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di 
		autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben 
		diversificate.
 3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato 
		dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte 
		dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
 4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano 
		di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i 
		seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
 a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi 
		superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale 
		corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato 1;
 b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale 
		«elevato» come definito nell'Allegato 1;
 c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica 
		destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualita' per specifica 
		destinazione di cui all'Allegato 2, salvo i termini di adempimento 
		previsti dalla normativa previgente.
 5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' 
		ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi 
		parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' 
		cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al 
		conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli 
		stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
 6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di 
		qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica 
		destinazione.
 7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale 
		piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi 
		idrici e relativi obiettivi di qualita».
 «Allegato 5
 Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti 
		meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in 
		acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in 
		tabella 4, per lo scarico sul suolo
 
  1     |Arsenico ---------------------------------------------------------------------  2     |Cadmio ---------------------------------------------------------------------  3     |Cromo totale ---------------------------------------------------------------------  4     |Cromo esavalente ---------------------------------------------------------------------  5     |Mercurio ---------------------------------------------------------------------  6     |Nichel ---------------------------------------------------------------------  7     |Piombo ---------------------------------------------------------------------  8     |Rame ---------------------------------------------------------------------  9     |Selenio ---------------------------------------------------------------------  10    |Zinco ---------------------------------------------------------------------  11    |Fenoli ---------------------------------------------------------------------  12    |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b) ---------------------------------------------------------------------  12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c) ---------------------------------------------------------------------  13    |Solventi organici aromatici ---------------------------------------------------------------------  14    |Solventi organici azotati ---------------------------------------------------------------------  15    |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati) ---------------------------------------------------------------------  16    |Pesticidi fosforati ---------------------------------------------------------------------  17    |Composti organici dello stagno ---------------------------------------------------------------------        |Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia        |internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il  18    |potere cancerogeno 
		- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche' l'art. 25 del 
		d.lgs. n. 152 del 1999:
 «3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto 
		che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano 
		convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per 
		particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi 
		sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di 
		sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il 
		raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici».
 «Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la 
		risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli 
		sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il 
		riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche 
		disponibili.
 2. - 3. (Omissis).
 4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n. 36, sono 
		aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in funzione del contenimento 
		del consumo.».
 5. Le regioni, sentite le autorita' di bacino, approvano specifiche 
		norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione 
		degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e 
		sui controlli degli effettivi emungimenti.».
 
 Art. 11.
 Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di 
		incenerimento e di coincenerimento
 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
		in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione, 
		elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai 
		sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della 
		Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
 2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono 
		essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le 
		concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorita' 
		competente puo' autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di 
		HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in 
		continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non 
		possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione 
		stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo' 
		essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi 
		di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che 
		garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale 
		sostanza.
 3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore 
		volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di 
		vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La 
		misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se 
		l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
 4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura 
		dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo 
		della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita' 
		competente.
 5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze 
		di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri 
		inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia 
		prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di 
		funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate 
		almeno ogni tre mesi.
 6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su 
		motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati 
		nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri 
		relativi ai gas prodotti, individuati nell'articolo 8:
 a) tempo di permanenza;
 b) temperatura minima;
 c) tenore di ossigeno.
 7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la 
		misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile 
		alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
 8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e 
		coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a 
		quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell'allegato 
		2, paragrafo C, punto 1.
 9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e 
		presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare 
		l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori 
		limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure 
		fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
 10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di 
		emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il 
		gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente e 
		l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo 
		restando quanto previsto all'articolo 16.
 11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi 
		automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a 
		controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio 
		dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere 
		verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno 
		triennale.
 
 Note all'art. 11:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 203 del 
		1988:
 «2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri 
		della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
		sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono 
		fissati ed aggiornati:
 a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori 
		minimi e massimi di emissione;
 b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e 
		dei combustibili;
 c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
 d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti 
		esistenti alla normativa del presente decreto.».
 
 Art. 12.
 Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della 
		sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti 
		al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate 
		tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
 2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al 
		punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in 
		conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
 3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a 
		quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
 4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e 
		presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare 
		l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori 
		limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure 
		fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
 5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di 
		emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare 
		tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia regionale o 
		provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto 
		previsto all'articolo 16.
 6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi 
		automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a 
		controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio 
		dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere 
		verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno 
		triennale.
 7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni 
		analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere 
		eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
 
 Art. 13.
 Residui
 1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il 
		funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono 
		essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati 
		in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando 
		appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui 
		che non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in 
		conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere 
		devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione 
		nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
 3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui 
		prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono 
		essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche 
		fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari residui. 
		L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la 
		frazione solubile dei metalli pesanti.
 
 Nota all'art. 13:
 - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle 
		premesse.
 
 Art. 14.
 Obblighi di comunicazione
 1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle 
		attivita' produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre 
		anni, alla Commissione europea una relazione concernente l'applicazione 
		del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della 
		direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima 
		relazione e' trasmessa entro il 31 dicembre 2005.
 
 Nota all'art. 14:
 La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31 dicembre 
		1991.
 
 Art. 15.
 Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
 1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli 
		impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo 
		aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui 
		ai commi 2 e 3.
 2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico 
		all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 
		febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 
		le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e 
		di coincenerimento sono rese accessibili in uno o piu' luoghi aperti al 
		pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente 
		competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a 
		trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie 
		osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La 
		decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo 
		successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le 
		medesime modalita'.
 3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una 
		capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno 
		dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale 
		relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra' 
		essere trasmessa all'autorita' competente che la rende accessibile al 
		pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale relazione fornisce, 
		come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo 
		e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di 
		emissione previste dal presente decreto.
 4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico, 
		degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' 
		nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
 5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui 
		al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorita' 
		competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 
		tecnici (APAT).
 
 Note all'art. 15:
 - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione 
		della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle 
		informazioni in materia di ambiente».
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 
 Art. 16.
 Condizioni anomale di funzionamento
 1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo 
		massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti 
		dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente 
		inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti 
		nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono 
		superare i valori limite di emissione autorizzati.
 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena 
		possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
 3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in 
		caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di 
		incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo' 
		continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive; 
		inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un 
		anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si 
		applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso 
		dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
 4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il 
		tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in 
		nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non 
		possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni 
		nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le 
		altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, 
		il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita' 
		di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' 
		ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
 
 Art. 17.
 Accessi e ispezioni
 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti 
		incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo 
		presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le 
		ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari 
		all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in 
		atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni 
		relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e
 dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle 
		altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o 
		regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente 
		decreto.
 2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire 
		tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al 
		comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a 
		consentire l'accesso all'intero impianto.
 
 Art. 18.
 Spese
 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione 
		delle disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative 
		all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e 
		per la verifica degli impianti sono a carico del titolare 
		dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, 
		secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi con 
		disposizioni regionali.
 2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti 
		istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa 
		fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione 
		vigente.
 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
		maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 Art. 19.
 Sanzioni
 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque 
		effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti 
		pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di 
		cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con 
		l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua 
		attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non 
		pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), 
		e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio 
		di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un 
		anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo 
		scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque 
		reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e 
		provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui 
		all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con 
		l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed 
		il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di 
		incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto 
		previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono 
		puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a 
		venticinquemila euro.
 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua 
		attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle 
		condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei 
		limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi 
		e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
 6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo 
		scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di 
		incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli 
		effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i 
		valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, e' punito con 
		l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila 
		euro.
 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo 
		scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della 
		prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto 
		fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, 
		nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera 
		i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito con 
		l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a 
		venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui 
		all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito 
		con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a 
		quarantamila euro.
 9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista 
		che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o 
		all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' 
		punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro 
		a venticinquemila euro.
 10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in 
		esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato 
		alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui 
		all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa 
		certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, 
		comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito con l'arresto fino ad un 
		anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
 11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua 
		attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 
		1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui 
		all'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con 
		l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
 12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto 
		previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto 
		autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le 
		prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, 
		o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito con 
		l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un 
		impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo 
		conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui 
		all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le 
		prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di 
		autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro 
		a venticinquemila euro.
 14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un 
		impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo 
		conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9, 
		comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente 
		in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da 
		duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi 
		previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di 
		incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al 
		presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in sede di 
		autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a 
		trentacinquemila euro.
 
 Art. 20.
 Danno ambientale
 1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in 
		violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno 
		alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, 
		ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento 
		ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di 
		messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree 
		inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero deriva 
		il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui 
		all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non 
		ottempera a queste prescrizioni e'
 soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto 
		legislativo n. 22 del 1997.
 
 Note all'art. 20:
 - Si riporta il testo degli articoli 17 e 51-bis del citato d.lgs. n. 22 
		del 1997:
 «Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro 
		tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il 
		Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la 
		protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', 
		sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
		e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
 a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle 
		acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica 
		destinazione d'uso dei siti;
 b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
 c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
		ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei 
		progetti di bonifica.
 c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che 
		facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di 
		batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di 
		contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 
		maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 
		1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, a 
		smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a 
		rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della 
		Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il 
		Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di 
		programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' 
		avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la 
		loro verifica con le regioni.
 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei 
		limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo 
		concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a 
		procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di 
		bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli 
		impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
 a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed 
		alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di 
		controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento 
		ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera 
		a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla 
		Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in 
		sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di 
		pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio 
		sanitario ed ambientale;
 c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento 
		ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere 
		presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree 
		inquinate.
 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie 
		funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di 
		inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione 
		al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai 
		sensi del comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
 4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli 
		interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del 
		progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione 
		indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, 
		ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le 
		garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione 
		per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto 
		di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in 
		sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il 
		progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di 
		bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate 
		modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al 
		progetto di bonifica.
 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in 
		vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione 
		che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle 
		migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione 
		di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza 
		volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi 
		in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, 
		nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area 
		bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, 
		ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali 
		prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti 
		urbanistici e dei piani territoriali.
 6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere 
		assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di 
		finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per 
		cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi 
		pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale 
		o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le 
		disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, 
		comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di 
		indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le 
		autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i 
		pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la 
		realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature 
		necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
 8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al 
		comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata 
		dalla Provincia competente per territorio.
 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, 
		gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
		ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente 
		competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche 
		di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti 
		interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle 
		proprie disponibilita' di bilancio.
 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
		ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza 
		costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. 
		L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione 
		urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della 
		legge 28 febbraio 1985, n. 47.
 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
		ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione 
		delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono 
		assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai 
		sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice 
		civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei 
		diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
 Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale 
		mobiliare.
 11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' 
		giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per 
		l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e 
		ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore 
		propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della 
		situazione ambientale.
 12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti 
		interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo 
		un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
 a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli 
		inquinanti presenti;
 b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
 c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione 
		d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
 d) la stima degli oneri finanziari.
 13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area 
		comporti l'applicazione dei limiti di accertabilita' di contaminazione 
		piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai 
		necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che 
		e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento 
		dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 
		8.
 13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di 
		bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo 
		possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di 
		ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati 
		indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle 
		caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli 
		inquinamenti.
 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale 
		sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per 
		gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro 
		dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio 
		e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Regione 
		territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui 
		al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di 
		recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia 
		di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel 
		sito inquinato per gli interventi di bonifica.
 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i 
		progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione 
		agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il 
		Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
 15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' 
		e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto 
		recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi 
		di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane 
		che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo 
		sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente 
		legislazione.
 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, 
		rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti 
		contaminati da bonificare.».
 «51-bis (Bonifica dei siti). - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un 
		pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17, 
		comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con 
		l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non 
		provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si 
		applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena 
		dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento 
		e' provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la 
		contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai 
		sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della 
		sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla 
		esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
		ambientale.».
 
 Art. 21.
 Disposizioni transitorie e finali
 1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente 
		decreto entro il 28 febbraio 2006.(*)
 2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del 
		gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al 
		rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa 
		secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente 
		decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui 
		all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui 
		al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del 
		rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al 
		decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di 
		entrata in vigore del presente decreto.
 3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti 
		non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 
		e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si 
		effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, 
		resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al 
		comma 1. Ove il gestore richieda invece l'autorizzazione di cui 
		all'articolo 5, l'autorita' competente
 provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
 4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione 
		integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
		n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti 
		pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui 
		agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
		L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti alle 
		procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di inizio di 
		attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 
		5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del 
		citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attivita' 
		di coincenerimento dei rifiuti la regione puo' chiedere la prestazione 
		di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita 
		dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di
 coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato 
		all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia 
		competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla 
		data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni 
		successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
 a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di 
		coincenerimento;
 b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto 
		dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
		relative norme di attuazione.
 5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito 
		delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle 
		disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e 
		fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione 
		dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro 
		il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa 
		vigente.
 6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i 
		gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio 
		precedentemente posseduto.
 7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, 
		comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 
		33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta 
		giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno studio 
		di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni: a) 
		descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, 
		dimensionali e strutturali;
 b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a 
		parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai 
		piani di utilizzazione del territorio;
 c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli 
		effetti sfavorevoli all'ambiente.
 8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorita' 
		competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.
 9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 
		febbraio 2006(*), previsto nel comma 1, si applicano agli impianti 
		esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigoredel 
		presente decreto.
 10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999, 
		le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 
		parti per milione».
 
		10-bis. Per gli impianti la cui funzione 
		principale consiste nella produzione di energia elettrica e che 
		utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di 
		categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 
		1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il 
		termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2008(**)   
		(*): 
		Il comma è stato così modificato dall'art. 22 D.L. 
		30.12.2005, n. 273, con decorrenza dal 31.12.2005, 
		convertito, con modificazioni, in L. 51/2006. 
		(**) Il comma è stato 
		aggiunto dall'art. 22 D.L. 30.12.2005, n. 273, come modificato 
		dall'allegato alla L. 23.02.2006, n. 51; è stato, poi, così modificato 
		dall'art. 6 D.L. 28.12.2006, n. 300, come modificato dall'allegato alla 
		L. 26.02.2007, n. 17 con decorrenza dal 27.02.2007.
 Note all'art. 21:
 - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle 
		premesse.
 - Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
 - Per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle 
		premesse.
 - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, vedi note alle 
		premesse.
 - Per gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
		22, vedi note all'art. 2.
 - Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 209 
		(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei 
		policlorodifenili e dei policlorotrifenili), come modificato dal 
		presente decreto:
 «Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Restano ferme le disposizioni 
		vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e 
		di uso dei PCB, nonche' degli impianti, apparecchi e fluidi che li 
		contengono.
 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di 
		cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in 
		misura eccedente le 50 parti per milione.
 3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli 
		allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del 
		Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 
		commercio e dell'artigianato.».
 
 Art. 22.
 Procedura di modifica degli allegati
 1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica 
		degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai 
		Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogniqualvolta la 
		nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua 
		trasposizione, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri della 
		salute e delle attivita' produttive,
 sentita la Conferenza unificata.
 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 11 maggio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
 Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
 Scajola, Ministro delle attivita' produttive
 Storace, Ministro della salute
 La Loggia, Ministro per gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 ALLEGATO 1
 
		Norme tecniche e valori limite di emissione 
		per gli impianti di incenerimento di rifiuti   
		A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA   
		1. Valori di emissione medi giornalieri 
		  
			
				
					| a) Polveri totali 
					(1) | 10 mg/m3 |  
					| b) Sostanze organiche sotto 
					forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico 
					totale (TOC) | 10 mg/m3 |  
					| c) Composti inorganici del cloro 
					sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico 
					(HCI) | 10mg/m3 |  
					| d) Composti inorganici del 
					fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido 
					fluoridrico (HF) | 1 mg/m3 |  
					| e) Ossidi di 
					zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) | 50 mg/m3 |  
					| f) Ossidi di 
					azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (2) | 200 mg/m3 |  
					|  |  |  
		__________________________
 
		(1) 
		Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe 
		relativamente alle polveri totali per impianti di incenerimento di 
		rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998, purchè 
		l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri non superino 20 
		mg/m3(2) L'autorità competente può concedere deroghe relativamente 
		al valore limite di emissione degli ossidi di azoto (NOx) per 
		i seguenti impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla 
		data del 14 febbraio 1998:
 
		a) impianti con capacità 
		nominale superiore a 6 t/h, purché l'autorizzazione preveda che il 
		valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3: 
		- fino al 1° gennaio 2010, per quelli di capacità nominale superiore a 6 
		t/ora ma inferiore a 16 t/ora 
		- fino al 1° gennaio 2008, per quelli di capacità nominale superiore a 
		16 t/ora, ma che non scaricano acque reflue; 
		b) fino al 1° gennaio 2008 per impianti con capacità nominale pari o 
		inferiore a 6 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio 
		giornaliero non superi 500 mg/m3     
		2. Valori di emissione medi su 30 minuti 
		  
			
				
					|  | 100% (A) | 97% (B) |  
					|  | 100% (A) |  |  
					| 1) Polveri totali | 30 mg/m3 | 10 mg/m3 |  
					| 2) Sostanze organiche sotto 
					forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico 
					totale (TOC) | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |  
					| 3) Composti inorganici del cloro 
					sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico 
					(HCI) | 60mg/m3 | 10mg/m3 |  
					| 4) Composti inorganici del 
					fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido 
					fluoridrico (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3 |  
					| 5) Ossidi di 
					zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3 |  
					| 6) Ossidi di 
					azoto espressi come biossido di azoto (NO2) (3) | 400 mg/m3 | 200 mg/m3 |  
					|  |  |  |  
		__________________________
 
		(3) 
		Fino al 1° gennaio 2010, l'autorità competente può concedere deroghe al 
		rispetto del valore limite di emissione degli ossidi di azoto per 
		impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14 
		febbraio 1998, di capacità nominale fino a 16 t7ora, purché 
		l'autorizzazione preveda che i valori medi sui 30 minuti non superino 
		600 mg/m3 per la colonna A o 400 mg/m3 per la 
		colonna B.
     
		3. Valori di emissione medi ottenuti con 
		periodo di campionamento di 1 ora   
		I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i 
		metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR 
		24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN ove emanate   
			
				
					| 
					a) Cadmio e i suoi composti, 
					espressi come cadmio (Cd) | 
					  | 
					  | 
					0,05 mg/m3
					 
					in totale |  
					| 
					b) Tallio e i suoi composti, 
					espressi come tallio (T) | 
					  |  
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					c) Mercurio e i suoi composti, 
					espressi come mercurio (Hg) | 
					  | 
					  | 
					0,05 mg/m3 |  
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					d) Antimonio e suoi composti, 
					espressi come antimonio (Sb) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					e) Arsenico e suoi composti, 
					espressi come arsenico (As) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					f) Piombo e suoi composti, 
					espressi come piombo (Pb) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					g) Cromo e suoi composti, 
					espressi come cromo (Cr) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					h) Cobalto e suoi composti, 
					espressi come cobalto (Co) | 
					  | 
					  | 
					0,5 mg/m3 |  
					| 
					i) Rame e suoi composti, 
					espressi come rame (Cu) | 
					  | 
					  | 
					in totale |  
					| 
					j) Manganese e suoi composti, 
					espressi come manganese (Mn) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					k) Nichel e suoi composti, 
					espressi come nichel (Ni) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					l) Vanadio e suoi comopsti, 
					espressi come vanadio (V) | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
		  
		I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di 
		polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.   
		4. Valori limite di emissione medi ottenuti 
		con periodo di campionamento di 8 ore   
		I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i 
		metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24 
		maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.   
		a) Diossine e furani (PCDD + 
		PCDF) (1)        0,1 mg/m3 
		b) Idrocarburi policiclici 
		aromatici (IPA) (2)     0,01 mg/m3 
		__________________________ 
		(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione 
		totale di diossine e frani, calcolata come concentrazione "tossica 
		equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica 
		equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti 
		policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofuranimisurate 
		nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di 
		equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la 
		somma.   
			
				
					|  | FTE |  
					| 2, 
					3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) | 1 |  
					| 1, 
					2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) | 0,5 |  
					| 1, 
					2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) | 0,01 |  
					| - 
					Octaclorodibenzodiossina (OCDD) | 0,001 |  
					| 2, 
					3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) | 0,1 |  
					| 2, 
					3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,5 |  
					| 1, 
					2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,05 |  
					| 1, 
					2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |  
					| 2, 
					3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |  
					| 1, 
					2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |  
					| 1, 
					2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |  
					| - 
					Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,001 |    
		(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come 
		somma di: 
		- Benz[a]antacene 
		- Dibenz[a,h]antracene 
		- Benzo[b]fluorantene 
		- Benzo[j]fluorantene 
		- Benzo[k]fluorantene 
		- Benzo[a]pirene 
		- Dibenzo[a,e]pirene 
		- Dibenzo[a,h]pirene 
		- Dibenzo[a,i]pirene 
		- Dibenzo[a,l]pirene 
		- Indeno[1,2,3-cd]pirene   
		5. Valori limite di emissione per il 
		monossido di carbonio (CO)   
		I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido 
		di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione 
		(escluse le fasi di avviamento ed arresto): 
		- 50 mg/m3 come 
		valore medio giornaliero; 
		- 100 mg/m3 come 
		valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di 
		non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti 
		non supera il valore di 150 mg/Nm3. 
		L'autorità competente può 
		concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la 
		tecnologia del letto fluido, purchè l'autorizzazione preveda un valore 
		limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 
		100 mg/m3 come valore medio orario.   
		B. NORMALIZZAZIONE   
		Condizioni di cui all'articolo 9, comma 4: 
		- temperatura 273 °K 
		- pressione 101,3 kPa; 
		- gas secco, 
		nonchè un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco 
		pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula:   
			
				
					| Es =   
					 | 21 - Os |    x 
					Em |  
					| 21 - Om |  
		nella quale: 
		Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di 
		riferimento; 
		Em = concentrazione di emissione misurata; 
		Os = tenore di ossigeno di riferimento; 
		Om = tenore di ossigeno misurato.   
		Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti 
		all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, 
		l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%. 
		Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, 
		l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento 
		diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento. 
		Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in 
		base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di 
		ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di 
		riferimento.   
		C. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA   
		1. Valutazione dei risultati delle 
		misurazioni 
		Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal 
		decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella 
		G.U. n. 5 del 1996, i valori limite di emissione si intendono rispettati 
		se: 
		a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori 
		limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1; 
		b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il 
		valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, putno5, primo 
		trattino; 
		c) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e 
		i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di 
		campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti 
		al paragrafo A, punti 3 e 4; 
		e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo 
		trattino.   
		I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati 
		durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di 
		avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori 
		misurati previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si 
		confidenza al 95%. 
		I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle 
		misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei 
		valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: 
		- Polveri totali:                     
		30% 
		- Carbonio organico totale:   30% 
		- Acido cloridrico:                
		40% 
		- Acido fluoridrico:               
		40% 
		- Biossido di zolfo:               
		20% 
		Biossido di azoto:                
		20% 
		- Monossido di carbonio:      10%   
		I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi 
		convalidati. 
		Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere 
		scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del 
		sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in 
		un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno 
		possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di 
		manutenzione del sistema di misurazione in continuo. 
		Per le misurazioni periodiche, la valutazione dei valori limite di 
		emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici 
		decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR 
		24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.   
		D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI 
		INCENERIMENTO   
		1. Valori limite di emissione negli scarichi 
		di acque reflue derivanti dalla depurazione di effluenti gassosi   
		Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti 
		negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazioen degli 
		effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non 
		filtrati.   
			
				
					| 
					a) Solidi sospesi 
					totali (1) | 95% | 
					100% |  
					| 30 
					mg/l | 45 
					mg/l |  
					| b) 
					Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) | 
					0,03 mg/l |  
					| c) 
					Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | 
					0,05 mg/l |  
					| d) 
					Tallio e suoi composti, espressi some tallio (TI) | 
					0,05 mg/l |  
					| e) 
					Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) | 
					0,15 mg/l |  
					| f) 
					Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | 0,2 
					mg/l |  
					| g) 
					Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) | 0,5 
					mg/l |  
					| h) 
					Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | 0,5 
					mg/l |  
					| i) 
					Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) | 0,5 
					mg/l |  
					| l) 
					Zinco e suoi comopsti, espressi come zinco (Zn) | 1,5 
					mg/l |  
					| 
					m) Diossine e 
					furani (PCDD + PCDF) (2) | 0,3 
					ng/l |  
					| 
					n) Idrocarburi 
					policiclici aromatici (IPA) (3) | 
					0,0002 mg/l |    
		__________________________ 
		(1) fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe 
		relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento 
		esistenti, purchè l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati 
		non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l 
		(2) Calcolate come concentrazione "tossica equivalente" in accordo a 
		quanto specificato al paragrafo A, punto 4, nota 1. 
		(3) Determinati come specificato al paragrafo A, punto 4, nota 2.     
		E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE 
		DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO   
		1. Misurazioni   
		a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata; 
		b) Misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su 
		campioni per sondaggio; 
		c) misurazioni almeno mensili su di un campione rappresentativo 
		proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli 
		inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l); 
		d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli 
		idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di 
		funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno 
		ogni tre mesi.   
		2. Valutazioni dei risultati delle 
		misurazioni   
		I valori limite di emissione di intendono rispettati se: 
		a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non 
		superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 
		D, punto 1, lettera a); 
		b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i 
		valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da 
		b) a l); 
		c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli 
		idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di 
		emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).         
		ALLEGATO 2 
		Norme tecniche e valori limite di emissione 
		per gli impianti di coincenerimento   
		A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA   
		1. Formula di miscelazione 
		La seguente "formula di miscelazione" deve essere applicata 
		ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale 
		di emissione "C" nel presente Allegato. 
		Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di 
		carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante a coincenerimento dei 
		rifiuti è calcolato me segue:   
			
				
					| Vrifiuti | x Crifiuti 
					+ Vprocesso x Cprocesso | = C |  
					| Vrifiuti | + Vprocesso |    
		Vrifiuti: 
		volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli 
		rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere 
		calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle 
		condizioni indicate al paragrafo B dell'Allegato 1. Qualora il calore 
		liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% 
		del calore totale liberato nell'impianto,  Vrifiuti deve 
		essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che, 
		se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale 
		liberato nell'impianto. 
		  
		Crifiuti: 
		valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti 
		al paragrafo A dell'Allegato 1   
		Vprocesso: 
		volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto, 
		inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente 
		utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei 
		tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della 
		normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il 
		pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di 
		ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non 
		indispensabile per il processo. la normalizzazione per le altre 
		condizioni è quella specificata al paragrafo B.   
		Cprocesso: 
		valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni 
		settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite 
		di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla 
		normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati 
		i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di 
		tali disposizioni si applicano i valori limte di emissione che figurano 
		nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si 
		ricorre alle concentrazioni reali in massa.   
		C: valori limite totali di 
		emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per 
		taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza 
		di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per 
		ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore 
		totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno 
		di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, 
		è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per Vrifiuti
		e Vprocesso rispettando i volumi parziali.    
		I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui 
		all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei 
		suddetti punti, e non sono soggetti ala applicazione della "formula di 
		miscelazione".   
		2. Disposizioni speciali relative ai forni 
		per cemento che coinceneriscono rifiuti   
		I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei 
		valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate 
		al successivo punto B, nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento 
		nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.   
		2.1. Valori limite di emissione medi 
		giornalieri   
		Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di 
		cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 
		minuti. 
		Ai forni per cemento di applicano i valori limite totali di emissione 
		(C) come media giornaliera di seguito individuati.   
			
				
					| 
					a) Polveri totali 
					(1) | 
					30 mg/m3 |  
					| 
					b) Sostanze 
					organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come 
					carbonio organico totale (TOC)(2) | 
					10 mg/m3 |  
					| 
					c) Composti inorganici del cloro 
					sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico 
					(HCI) | 
					10mg/m3 |  
					| 
					d) Composti inorganici del 
					fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido 
					fluoridrico (HF) | 
					1 mg/m3 |  
					| 
					e) Ossidi di 
					zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) (2) | 
					50 mg/m3 |  
					| 
					f) Ossidi di 
					azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
					 
					Per gli impianti 
					esistenti (3) | 
					800 mg/m3 |  
					| 
					g) Ossidi di 
					azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
					 
					Per i nuovi impianti | 
					 500 mg/m3 |    
		__________________________ 
		(1) Fino al 1° gennaio 2008, 
		l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri 
		totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora 
		di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo 
		di emissione non superiore a 50 mg/m3. 
		(2) L'autorità competente può 
		autorizzare deroghe nei casi in cui l'incenerimento dei rifiuti non dia 
		luogo ad emissione di TOC e/o di SO2 
		(3) I forni per cemento 
		funzionanti e dotati di autorizzazione conforme alla normativa vigente 
		sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincenerire rifiuti 
		entro la data del 28 dicembre 2004. Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità 
		competente può concedere deroghe relativamente ai NOx per i 
		forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre 
		tonnelate/ora di rifiuti, purchè l'autorizzazione preveda un valore 
		limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m3     
		2.2 valori limite id emissione medi ottenti 
		tramite campionamento   
		I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui 
		all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di 
		campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di 
		campionamento di 8h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento 
		nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume, sono quelli fissati 
		nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula 
		di miscelazione".   
		2.3 Valori limite di emissione per il 
		Monossido di carbonio (CO)   
		I valori limite totali di emissione (C) di monossido di carbonio sono 
		stabiliti dall'autorità competente.   
		3. disposizioni speciali relative agli 
		impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti   
		3.1 Valori limite di emissione medi 
		giornalieri   
		fatta salva la normativa di 
		recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del 
		Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonchè di ulteriori normative 
		comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si 
		stabiliscono valori limite di emissione più severi, questi ultimi 
		sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori 
		limite di emissione (Cprocesso) fissati di seguito. Un tale 
		caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più 
		severi secondo la procedura di cui all'articolo 22. 
		Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di 
		cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevato i valori medi su 30 
		minuti. 
		Per il calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui 
		al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 
		minuti. 
		per il calcolo della formula 
		di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano 
		i valori di Cprocesso di seguito individuati.   
		3.1.1 Combustibili solidi 
		Sono di seguito individuati i 
		valori di Cprocesso per combustibili solidi, espressi in 
		mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al 
		successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento 
		nell'efflluente gassoso secco pari al 6% in volume.   
			
				
					| 
					Inquinanti | <50 
					MWt | da 50 
					a 100 MWt | 
					da 100 a 300 MWt 
					(2) | >300 
					MWt |  
					| 
					SO24 caso 
					generale |   | 850 | da 
					850 a 200  (con 
					decremento  
					lineare da 100 a 300  MWt) | 200
					 |  
					| 
					combustibili indigeni |   | o 
					tasso di  
					desolforazione  
					
					> 90% | o 
					tasso di  
					desolforazione  
					
					> 92% | o 
					tasso di  
					desolforazione  
					
					> 95% |  
					| 
					NOx |   | 400 | 300 | 200 |  
					| 
					Polveri totali | 50 | 50 | 30 | 30 |  
		__________________________ 
		4 
		Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe per 
		NOx e SO2 per gli impianti di coincenerimento 
		esistenti da 100 a 300 MW che utilizzano la tecnologia del letto 
		fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purchè l'autorizzazione 
		preveda un valore Cprocesso non superiore a 350 mg/m3 
		per NOx e non superiore a 850-400 mg/m3 
		(decremento lineare da 10 a 300 MWt) per SO2.   
		3.1.2 biomasse 
		Sono di seguito individuati i 
		valori di Cprocesso per biomasse, espressi in mg/m3 
		come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al 
		successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento 
		nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume. 
		Ai fini del presente punti, con il termine "biomasse" si intendono 
		quelle definite all'articolo 2, coma 1, lettera a) del decreto 
		legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 
		2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 
		2001, nonchè i rifiuti contemplati all'articolo 3, comma 1, lettera a) 
		punti da 1 a 5.   
			
				
					| 
					Inquinanti | 
					
					<3 MWt | 
					>3 - <20 
					MWt | 
					>20 - <50 
					MWt | 
					>50 - <100 
					MW | >100 
					MWt |  
					| 
					SO2 |   | 200 | 200 | 
					200 | 200
					 |  
					| 
					NOx |   | 450 | 300 | 
					300 | 300 |  
					| 
					Polveri totali | 
					75(1) | 15 | 15 | 
					15 | 30 |  
		(1) Non si applica agli impainti di potenza termica nominale complessiva 
		non superiore a 0,15 MW.   
		3.1.3. Combustibili liquidi 
		Sono di seguito individuati i 
		valori di Cprocesso per combustibili liquidi, espressi in 
		mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni 
		specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di 
		riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.   
			
				
					| 
					Inquinanti | <50 
					MWt | da 50 
					a 100 MWt | da 
					100 a 300 MW | >300 
					MWt |  
					| 
					SO2 |   | 850 | da 
					850 a 200  (con 
					decremento lineare da 
					100 a 300 MWt) | 200
					 |  
					| 
					NOx |   | 400 | 300 | 200 |  
					| 
					Polveri totali | 50 | 50 | 30 | 30 |    
		3.2 Valori limite di emissione medi ottenuti 
		tramite campionamento 
		I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui 
		all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di 
		campionamento di 1h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di 
		campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento 
		nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume nel caso di solidi e 
		di biomasse e pari al 3% nel caso di combustibili liquidi, sono quelli 
		fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della 
		"formula di miscelazione".   
		B. NORMALIZZAZIONE   
		Condizioni di cui all'articolo 9, comma 5: 
		- temperatura 273°K 
		- pressione 101,3 kPa; 
		- gas secco, 
		nonchè ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso 
		secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente 
		paragrafo A, utilizzando la seguente formula:   
			
				
					| Es =   
					 | 21 - Os |    x 
					Em |  
					| 21 - Om |    
		nella quale: 
		Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di 
		riferimento; 
		Em = concentrazione di emissione misurata; 
		Os = tenore di ossigeno di riferimento; 
		Om = tenore di ossigeno misurato.   
		Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, 
		l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento 
		diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento. 
		Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in 
		base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di 
		ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di 
		riferimento.   
		C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E 
		VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA   
		1. Valutazione dei risultati delle 
		misurazioni 
		Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal DM 21 
		dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se: 
		a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori 
		limite di emissione stabiliti nel presente Allegato; 
		b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le 
		diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici supera i 
		pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato   
		I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di 
		effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non 
		vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa 
		sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo si confidenza al 95%. 
		I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle 
		misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei 
		valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: 
		- Polveri totali:                     
		30% 
		- Carbonio organico totale:   30% 
		- Acido cloridrico:                
		40% 
		- Acido fluoridrico:               
		40% 
		- Biossido di zolfo:               
		20% 
		- Ossidi di azoto, espressi 
		come biossido di azoto:       20% 
		- Monossido di carbonio:      10%   
		I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi 
		convalidati. 
		Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere 
		scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a 
		causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di 
		misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno 
		possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di 
		manutenzione del sistema di misurazione in continuo. 
		Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle 
		misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di 
		quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 
		3, comma 2, lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e successive 
		modificazioni.   
		D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI 
		COINCENERIMENTO E RELATIVE NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E 
		VALUTAZIONE.   
		Per gli impianti di 
		coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E 
		dell'Allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.         
		ALLEGATO 3 
		NORME TECNICHE PER IL 
		COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI 
		CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1774/2002.   
		1. Tipologia: prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria 
		1, 2 e 3 , ivi compresi i grassi; partire di alimenti zootecnici 
		contenenti frazioni dei materiali predetti.   
		1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del 
		regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
		ottobre 2002, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni 
		dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza.   
		1.2 Caratteristiche: 
		a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti 
		caratteristiche: 
		P.C.I. sul tal quale 12.000 
		kJ/kg min; 
		umidità 10% max; 
		ceneri sul secco 40% max. 
		b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche: 
		P.C.I. sul tal quale 30.000 
		kJ/kg min; 
		umidità 2% max; 
		ceneri sul secco 2% max. 
		I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal 
		produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla 
		vigente normativa.   
		1.3 Il coincenerimento con 
		recupero energetico, comprende anche la relativa messa in riserva presso 
		l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il 
		contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2, 
		nonchè qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi. |