Varie Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84 Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile 1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. 3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni. 4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23. 5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2. 6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale. Art. 2. Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria 1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: &a21; a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. 3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario. 4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunita' europee. 5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullita'. 6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata comunicazione alle parti. 7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.». 2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo. 3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza. 4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso. Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59 1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni: a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»; c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni; 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; 4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.». Art. 4. Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.»; b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: «Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»; c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente: «Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»; d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse; e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato; f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato; g) all'articolo 138: 1) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.». Art. 5. Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888 1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu' favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianita' acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parita' rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Pocedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008. 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.». 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa. Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»; b) all'articolo 5: 1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»; 2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»; c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti». Art. 8. Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili. 2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare. 3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.». 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.». 3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»; b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23. 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis). 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»; c) all'articolo 27, comma 1: 1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»; 2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.». Art. 9. Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprieta' sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari 1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e' immediatamente trasferito in proprieta' a titolo gratuito alla Federazione russa. 2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura. Art. 10. Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo. Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti: in migliaia di euro ===================================================================== Accantonamenti | 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero della giustizia | 2.273| 5.981| 6.488 Ministero degli affari esteri | 1.136| 3.427| 3.145 Ministero della pubblica istruzione | 2.014| -| - Ministero per i beni e le attivita' culturali | 314| 1.021| 2.458 Ministero dei trasporti | 70| 654| 855 Ministero dell'universita' e della ricerca | 1.000| 1.000| 1.000 Ministero della solidarieta' sociale | 216| -| - 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Scotti, Ministro della giustizia D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Amato, Ministro dell'interno Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Turco, Ministro della salute Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Scotti |
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