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Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84

Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59

Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e l'esecuzione  di
sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le politiche europee, di concerto con i Ministri della
giustizia,  degli  affari  esteri,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e
della  previdenza  sociale  e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Disposizioni  in  materia  di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
                     organi di giustizia civile

  1.  Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 14 del
regolamento  (CE)  n.  659/1999  del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito   denominata:   «decisione  di  recupero»,  il  giudice  puo'
concedere  la  sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) gravi  motivi  di  illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero  evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della  decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione  del  giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee, con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176
del  4 luglio  1991,  e  successive modificazioni, se ad essa non sia
stata  gia'  deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3.  Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla  Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza
di  sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione
nel  termine  di  trenta  giorni.  La  causa e' decisa nei successivi
sessanta  giorni.  Allo  scadere  del termine di novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde  efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo  stesso  e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia
non superiore a sessanta giorni.
  4.  Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma 1,  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 22  e  23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
  5.  Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  non  si  applica  il  comma 4.  Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3,  previa  eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione
gia'   fissata.  Il  giudice,  su  istanza  di  parte,  riesamina  il
provvedimento  di  sospensione  gia'  concesso e ne dispone la revoca
qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
  6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale,  rispettivamente,  al  presidente  del tribunale o della
corte  d'appello  per  le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non   divisi   in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza  sono  svolte
direttamente dal Presidente del tribunale.

        
      
                               Art. 2.

Disposizioni  in  materia  di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
                   organi di giustizia tributaria

  1.  Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente:
  «Art.  47-bis  (Sospensione  di  atti volti al recupero di aiuti di
Stato  e  definizione  delle relative controversie). - 1. Qualora sia
chiesta  in  via  cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto
volto  al  recupero  di  aiuti  di  Stato dichiarati incompatibili in
esecuzione  di  una  decisione  adottata dalla Commissione europea ai
sensi   dell'articolo 14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio,  del  22 marzo  1999, di seguito denominata: "decisione di
recupero",  la  Commissione  tributaria provinciale puo' concedere la
sospensione  dell'efficacia  del  titolo  di  pagamento conseguente a
detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21;    a) gravi   motivi   di  illegittimita'  della  decisione  di
recupero,  ovvero  evidente  errore nella individuazione del soggetto
tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale  provvede  con  separata  ordinanza  alla sospensione del
giudizio  e  all'immediato  rinvio pregiudiziale della questione alla
Corte   di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  con  richiesta  di
trattazione  d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di  procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  176 del
4 luglio  1991,  e successive modificazioni, se ad essa non sia stata
gia'   deferita  la  questione  di  validita'  dell'atto  comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47;
ai  fini  dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del
diritto comunitario.
  4.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
definite,  nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza  di  sospensione  di  cui  al  medesimo  comma 1. Alla
scadenza    del    termine   di   sessanta   giorni   dall'emanazione
dell'ordinanza   di  sospensione,  il  provvedimento  perde  comunque
efficacia,  salvo  che la Commissione tributaria provinciale entro il
medesimo  termine  riesamini,  su  istanza  di  parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui  ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di
efficacia,  non  prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si
applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso
di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
dal  giorno  del  deposito  dell'ordinanza  di  rinvio  e  riprende a
decorrere  dalla  data della trasmissione della decisione della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.
  5.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la discussione, il
Collegio  giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il
Presidente  redige  e  sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in
udienza, a pena di nullita'.
  6.  La  sentenza  e'  depositata nella segreteria della Commissione
tributaria  provinciale  entro  quindici  giorni  dalla  lettura  del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla  sentenza  la  propria  firma  e  la  data  e  ne da' immediata
comunicazione alle parti.
  7.  In  caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso  uno  degli  atti  di  cui  al  comma 1,  tutti i termini del
giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad
eccezione  di  quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono
ridotti  alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative
agli   atti   di  cui  al  comma 1  hanno  priorita'  assoluta  nella
trattazione.  Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
  2.  Nei  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nel  caso  sia  stata concessa la sospensione, le
relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni
dalla  medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo
restando  il predetto termine, la commissione tributaria provinciale,
su  istanza  di  parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia'
concessi  e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il
termine  previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del
1992  per  la  comunicazione  dell'avviso di trattazione e' ridotto a
dieci  giorni  liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello
si  applica  il  comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
  3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto  dei  termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo
periodo,  dell'articolo 47-bis  del  decreto  legislativo 31 dicembre
1992,   n.  546,  introdotto  dal  comma 1  del  presente  articolo e
riferisce  con  relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente
della   commissione   tributaria   provinciale  e  della  commissione
tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
  4.  L'ultimo  periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
15 febbraio  2007,  n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.

        
      
                               Art. 3.

Modifiche  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  ambientale in attuazione
della  direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia   resa  in  data  12 gennaio  2006,  nella  causa  C-85/05.
                 Procedura di infrazione n. 2004/59

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare  il termine del
23 dicembre  2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) i  miglioramenti  necessari  per  il  raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
      1)  i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
      2)  il  completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
      3)  le  condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b) la   proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c) le  proroghe  non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d) l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle  stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle   misure   devono  essere  riportati  nei  piani  di  cui  alla
lettera b).  Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma 4,  qualora,  a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a) la  situazione  ambientale  e  socioeconomica  non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
      1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
      2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
    c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
    d) gli   obiettivi   ambientali   meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.»;
    c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis.  Le  regioni  non  violano  le  disposizioni  del presente
decreto nei casi in cui:
    a) il   mancato   raggiungimento   del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b) l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da  uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
      1)  siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
      2)  siano  indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli 117  e  121  le  motivazioni  delle  modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
      3)  le  motivazioni  delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
      4)   per   motivi   di   fattibilita'   tecnica   o   di  costi
sproporzionati,   i   vantaggi  derivanti  dalle  modifiche  o  dalle
alterazioni  del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

        
      
                               Art. 4.

Modifiche  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia
di  recupero  stragiudiziale  dei  crediti. Esecuzione della sentenza
della  Corte  di  giustizia  resa  in data 18 luglio 2007 nella causa
C-134/05.  Procedura  di  infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo
unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, in materia di servizi di
sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa  in  data  13 dicembre  2007  nella causa C-465/05. Procedura di
                       infrazione n. 2000/4196

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Per  le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di  terzi  non  si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza  del  questore  abilita  allo  svolgimento delle attivita' di
recupero  senza  limiti  territoriali,  osservate  le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
  Per  le  attivita'  previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere  di  affissione  di  cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante  l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle  relative  prescrizioni,  con  la  compiuta  indicazione  delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
  Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a  comunicare
preventivamente  all'ufficio  competente  al  rilascio  della  stessa
l'elenco   dei   propri  agenti,  indicandone  il  rispettivo  ambito
territoriale,  ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica  sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti  ad  esibire  copia  della  licenza  ad  ogni  richiesta degli
ufficiali  e  agenti  di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con  cui  trattano  compiuta  informazione  della  propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.»;
    b) all'articolo 134,   dopo   il  terzo  comma,  e'  inserito  il
seguente:
  «Il  regolamento  di  esecuzione  individua gli altri soggetti, ivi
compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti  poteri  di  direzione,
amministrazione  o  gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni,  nei  confronti  dei quali sono accertati l'assenza di
condanne  per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11  del  presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
  «Art.  134-bis  (Disciplina  delle  attivita'  autorizzate in altro
Stato  dell'Unione  europea).  -  1.  Le imprese di vigilanza privata
stabilite  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea possono
stabilirsi  nel  territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti,  dei  presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge  e  dal  regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto  conto  degli  adempimenti,  degli obblighi e degli oneri gia'
assolti  nello  Stato  di  stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
  2.  I  servizi  transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia  da  parte  di  imprese  stabilite  in un altro Stato membro
dell'Unione  europea  sono  svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
  3.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato a sottoscrivere, in
materia  di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con le
competenti  autorita'  degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco  riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e delle
condizioni  necessari  per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
    d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
    e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
    f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
    g) all'articolo 138:
      1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Il  Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita'  individuate  nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo  unico,  sentite  le  regioni,  provvede all'individuazione dei
requisiti   minimi   professionali  e  di  formazione  delle  guardie
particolari giurate.»;
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  «Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia particolare
giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato  membro  d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.».

        
      
                               Art. 5.

Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento  del  servizio pubblico
svolto  nell'ambito  dell'Unione  europea.  Esecuzione della sentenza
della  Corte  di  giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa
           C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888

  1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera  circolazione  dei  lavoratori  di  cui  agli  articoli 39 del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea e 7 del regolamento
(CEE)  n.  1612/68  del  Consiglio,  del  15 ottobre 1968, salve piu'
favorevoli  previsioni,  valutano,  ai  fini  giuridici ed economici,
l'esperienza  professionale  e  l'anzianita'  acquisite  da cittadini
comunitari   nell'esercizio   di   un'attivita'   analoga   a  quella
considerata  rilevante  e  svolta  in un altro Stato membro, anche in
periodi  antecedenti  all'adesione del medesimo all'Unione europea, o
presso  organismi  dell'Unione  europea secondo condizioni di parita'
rispetto  a  quelle  maturate  nell'ambito dell'ordinamento italiano.
Sono  inapplicabili  le  disposizioni  normative  e  le  clausole dei
contratti  collettivi  contrastanti  con  il  presente comma. Ai fini
dell'accesso   rimane  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 6.

Disposizioni  transitorie  in  materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36,  recante  attuazione  della  direttiva  1999/31/CE, relativa alle
discariche  di  rifiuti.  Modifiche  al decreto legislativo 25 luglio
2005,   n.   151,  recante  attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,
2002/96/CE   e  2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell'uso  di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche'  allo  smaltimento  dei  rifiuti.  Pocedura  di infrazione n.
2003/2077  -  esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa
in  data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione
2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura
                     di infrazione n. 2006/4482

  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  Il  provvedimento con cui l'autorita' competente approva i
piani  di  adeguamento,  presentati  ai  sensi  del  comma 3,  per le
discariche  di  rifiuti  pericolosi  e per quelle autorizzate dopo la
data  del  16 luglio  2001  e  fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine  per  l'ultimazione  dei  lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
  4-ter.  Nel  caso  in  cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento  di  approvazione  del  piano  di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento  successivo  al  1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e' soppressa.

        
      
                               Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della  direttiva  2000/53/CE,
relativa  ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte
di  giustizia  resa  in  data  24 maggio  2007  nella causa C-394/05.
                Procedura di infrazione n. 2003/2204

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,    comma 2,    dopo   le   parole:   «di   cui
all'articolo 5,   commi 1   e   3,   »  sono  aggiunte  le  seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
    b) all'articolo 5:
      1)  al  comma 3  dopo  le  parole:  «di  cui  al comma 2,» sono
inserite  le  seguenti:  «e,  ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad  eccezione  di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
      2)  al  comma 15  le  parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle  seguenti:  «ad  un  centro  di raccolta di cui all'articolo 5,
comma 3.»;
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli  impianti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «richieste  dai
gestori degli impianti».

        
      
                               Art. 8.

Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154,
in  materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia
di  pesca  marittima.  Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione  n.  1992/5006.  Procedura  di  infrazione  n. 2001/2118 -
esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  giustizia resa in data
7 dicembre  2006  nella  causa  C-161/05. Parere motivato nell'ambito
della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito
             della procedura di infrazione n. 2007/2284

  1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Tutela  di esemplari di specie ittiche al di sotto della
taglia  minima).  -  1.  Sono  vietati  lo  sbarco,  il trasporto, il
trasbordo  e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al
di  sotto  della  taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e
dalle norme nazionali applicabili.
  2.  Non  e'  sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari  di  cui  al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle
norme  comunitarie  e  nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Gli  esemplari  eventualmente  catturati di dimensioni inferiori alla
taglia minima devono essere rigettati in mare.
  3.  La  commercializzazione  e  la somministrazione di esemplari di
specie  di  cui  al  comma 1  ovvero  di cui e' vietata la cattura e'
sanzionata  con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni.».
  2.  All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'imprenditore  ittico che viola le disposizioni di cui al
comma 2  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro  a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione
di  dichiarazione  concernente  le  catture  e  gli sbarchi di specie
ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate
fuori dalle acque mediterranee.».
  3.  Alla  legge  14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 15,   comma 1,   lettera b),   dopo   la  parola:
«detenere»  sono  inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
    b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  26  (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai
divieti  posti  dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  2.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  eserciti  la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
  3.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  violi  le  norme  del regolamento per
l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
  4.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  6.000  euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
  5.  E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro
a  2.000  euro  chiunque  ceda  un  fucile subacqueo o altro attrezzo
simile  a  persona  minore  degli  anni  sedici; alla stessa sanzione
soggiace  chi  affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
  6.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
consenta   o  impedisca  l'ispezione  da  parte  degli  addetti  alla
vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
  7.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi
con  l'apparecchiatura  blue  box,  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
2244/2003  della  Commissione,  del  18 dicembre  2003,  manomessa  o
alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere
atti  diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso
dal  sistema  VMS  o  violi  le norme che ne disciplinano il corretto
funzionamento.   Si   applica   la   sanzione   accessoria   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
  8.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000  euro  chiunque  violi  le norme relative ai piani di
ricostituzione  di  specie  ittiche previste da normative nazionali e
comunitarie.»;
    c) all'articolo 27, comma 1:
      1)  alla  lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«gli  attrezzi  confiscati  non  consentiti,  non  autorizzati  o non
conformi  alla  normativa  vigente sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
      2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
    «c-bis)  la  sospensione  della  licenza  di  pesca,  in  caso di
recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30
giorni.».

        
      
                               Art. 9.

Trasferimento  alla  Federazione  russa del diritto di proprieta' sul
    complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari

  1.  Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana
e  la  Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la Federazione russa,
firmato  a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge
8 febbraio  1996,  n.  69,  il complesso architettonico della «Chiesa
Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario
allo  Stato,  e'  immediatamente  trasferito  in  proprieta' a titolo
gratuito alla Federazione russa.
  2.  Alla  consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione
russa  provvede  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, per il
tramite   dell'Agenzia   del   demanio,  con  apposito  verbale,  che
costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

        
      
                              Art. 10.

Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la
                Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il
coordinamento  delle politiche comunitarie con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre
strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   decadono,  ove  non  confermate,  decorsi  30 giorni  dal
giuramento del nuovo Governo.

        
      
                              Art. 11.

                      Disposizioni finanziarie

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro  7.023.000  per  l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed
euro  13.946.000  a  decorrere  dall'anno  2010, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

                                                  in migliaia di euro
=====================================================================
                Accantonamenti                 | 2008  | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero della giustizia                      |  2.273| 5.981| 6.488
Ministero degli affari esteri                  |  1.136| 3.427| 3.145
Ministero della pubblica istruzione            |  2.014|     -|     -
Ministero per i beni e le attivita' culturali  |    314| 1.021| 2.458
Ministero dei trasporti                        |     70|   654|   855
Ministero dell'universita' e della ricerca     |  1.000| 1.000| 1.000
Ministero della solidarieta' sociale           |    216|     -|     -

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri recati dal presente decreto, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

        
      
                              Art. 12.

                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2008

                             NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Scotti, Ministro della giustizia
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
                              Turco, Ministro della salute
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti




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