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Sicurezza

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 3

Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

CAPO I


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti  conseguire  una  maggiore  funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni,     nonche'     di     prevedere    interventi    di
riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i   rapporti   con  il  Parlamento  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.


                       Servizi radiotelevisivi


  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica di San
Marino,  firmato  in  data  5  marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre  2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  la  prosecuzione  della fornitura dei
servizi   previsti   dalla   apposita   convenzione   con  la  RAI  -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.   

CAPO II


RIFORME PER IL FEDERALISMO

                               Art. 2.


Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
                      24 dicembre 2003, n. 350


  1.  All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
  2.  All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
          

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 3.


                 Accesso ai servizi erogati in rete
                   dalle pubbliche amministrazioni


  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 4.


                             Taglia-enti


  1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2009».

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 5.


Validita'  delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
                   a limitazioni delle assunzioni


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle  graduatorie  per  le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente  al  1°  gennaio  2001  relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 6.


           Concorsi con riserva di posti per le assunzioni
                   nelle pubbliche amministrazioni


  1.  Le  facolta'  di  cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere  applicate  alle procedure
concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 7.


            Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT


  1.  All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  «31  dicembre  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

CAPO III


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

                               Art. 8.


Accantonamento  di risorse per previdenza complementare in favore dei
                        dipendenti della P.A.


  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo
all'anno   2009,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO IV


AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

                               Art. 9.


          Versamento delle sanzioni e comandi di personale


  1.  Il  termine  per  il  pagamento  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie  previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della  concorrenza  e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione,   sul   conto  di  tesoreria  intestato  all'Autorita',  da
destinare  a  spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;
la  parte  di  sanzione  eccedente  il predetto importo e' versata al
bilancio  dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione
vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni  sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avente  natura  non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze
dell'Autorita'.
  2.  I  comandi  di personale previsti da specifiche disposizioni di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri  di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.

CAPO V


AFFARI ESTERI

                              Art. 10.


                     Elezioni per il rinnovo dei
                 Comitati degli italiani all'estero


  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli
italiani  all'estero  (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla scadenza
prevista  dall'articolo  8  della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano  in  carica  fino  alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.

CAPO VI


INTERNO

                              Art. 11.


               Contrasto al terrorismo internazionale


  1.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155,  le  parole  :  «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

CAPO VI


INTERNO

                              Art. 12.


Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione  di uffici periferici dello Stato nelle nuove province,
nonche'   requisiti   di   servizio  previsti  per  la  promozione  a
                            viceprefetto

  1.  In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3  giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11  giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al  programma  Fondi  da  assegnare,  sono  conservate  nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

CAPO VII


DIFESA

                              Art. 13.


           Emanazione del regolamento in materia di cause
                      di servizio e indennizzi


  1.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
  2.  Il  regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta   legge  n.  244  del  2007,  termini  e  modalita'  per  il
riconoscimento  della  causa  di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
  3.  Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma  78,  della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre  2008,  sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.

CAPO VII


DIFESA

                              Art. 14.


        Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa


  1.  All'articolo  60-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1997,  n.  490,  le  parole:  «fino  all'anno  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  3,  le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
   c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  3.  Dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  8  non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298,  le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«al 2009».
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
  6.  L'Agenzia  industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al  31  dicembre  2011  i  contratti  di  lavoro  stipulati  ai sensi
dell'articolo   13,   comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
  7.  Per  le  strutture  periferiche  del  Ministero  della  difesa,
l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
  8.  Il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n.  165,  e  successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

CAPO VII


DIFESA

                              Art. 15.


           Proroga di termini in materia di accantonamenti


  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.  Le  somme  conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22,  comma  13,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno  2008,  sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 16.


      Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni


  1.  All'articolo  354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.  209,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre
dodici  mesi  dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»
sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 17.


Proroga  dei  termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
              148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388


  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 18.


       Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari


  1.  I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  relativi  alla  chiusura delle procedure di
liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari,  nonche'
relativi  al  termine  per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 19.


                            Class action


  1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  le  parole:  «decorso  un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi diciotto mesi».

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 20.


Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle
                      partecipazioni societarie
dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo
                     sviluppo di impresa S.p.A.

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».

CAPO VIII


SVILUPPO ECONOMICO

                              Art. 21.


Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
             petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   ottobre   2003,  n.  340,  per
l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.

CAPO IX


POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

                              Art. 22.


                  Disposizioni in materia di pesca


  1.  All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole:  «fino  al  31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
  2.  Nel  decreto-legge  3  novembre  2008,  n. 171, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero  3)  della  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

CAPO IX


POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

                              Art. 23.


Disposizioni  relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
  trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

  1.  All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 24.


                       Limitazioni alla guida


  1.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 25.


              Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
                        ferroviaria nazionale


  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  17  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31, le parole: «e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008»  sono  sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 26.


                    Proroghe convenzioni Tirrenia


  1.  Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del  cabotaggio  marittimo  attraverso  il completamento, entro il 31
dicembre   2009,  del  processo  di  privatizzazione  delle  societa'
esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e
successive  modificazioni,  a  condizioni  che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 2009, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio  in  essere. Conseguentemente al comma 999
dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le
convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le
nuove convenzioni».

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 27.


             Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari


  1.  Ai  fini  della  prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato  dal  comma  2
dell'articolo   17  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' differito al 30 giugno 2009.

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 28.


                        Diritti aeroportuali


  1.  All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».  

CAPO X


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

                              Art. 29.


                      Concessioni aeroportuali


  1.  All'articolo  18,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 30.


        Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque


  1.  All'articolo  17,  comma  4,  del decreto legislativo 30 maggio
2008,  n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 31.


Sostanze  attive  utilizzate  come materia prima per la produzione di
                             medicinali


  1.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».  

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 32.


        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41,  comma  3,  lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  a decorrere dal 16
maggio 2009.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento  alle  disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del  medesimo  decreto  legislativo, concernenti la valutazione dello
stress  lavoro-correlato  e  la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 33.


                  Commercializzazione di medicinali
                        veterinari omeopatici


  1.  All'articolo  24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».   

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 34.


                    Proroga in materia di farmaci


  1.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al  31  dicembre  2009.  Con  successiva  determinazione dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.

CAPO XI


LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

                              Art. 35.


                   Personale degli enti di ricerca


  1.   Limitatamente  agli  enti  di  ricerca,  l'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76,   della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successivamente
dall'articolo  46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
prorogata al 30 giugno 2009.          

CAPO XII


ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

                              Art. 36.


         Procedure di nomina in ruolo del personale docente


  1.  Limitatamente  all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.          

CAPO XII


ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

                              Art. 37.


             Proroga di termini in materia di istruzione


  1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17  ottobre  2005,  n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle   seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo
2010-2011».
  2.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio   2006,   n.   173;   all'articolo  13,  comma  1-quater,  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.          

CAPO XIII


BENI E ATTIVITA' CULTURALI

                              Art. 38.


                    Autorizzazione paesaggistica


  1.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009».              

CAPO XIII


BENI E ATTIVITA' CULTURALI

                              Art. 39.


         Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
                            e videogrammi


  1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni,  le parole: «entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».          

CAPO XIII


BENI E ATTIVITA' CULTURALI

                              Art. 40.


                           Enti culturali


  1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
  2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e
successive  modificazioni,  sono  comunque  prorogabili  fino  al  31
dicembre 2010.

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

                              Art. 41.


             Proroghe di termini in materia finanziaria


  1.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e  le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30
giugno 2009.
  2.  Il  termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e le
relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo
2009.
  3.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
  4.  Il  termine  per  effettuare  le  assunzioni  di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  74, comma 6, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6.  Il  divieto  di  cui  all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
  7.  Le  disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  cosi'  come  interpretate  dall'articolo 3, comma 73, della
legge  24  dicembre  2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010.  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi  di  cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010,  nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
  10.  Il  potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri degli atti
applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31  maggio  2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti Ministeri di
provvedere  alla  riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine.  Conseguentemente,  al  fine  di  consentire il rispetto del
termine  di  cui  al  primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione  dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  «dei  relativi compiti» sono
inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici
tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
   b)   dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La
disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica anche in deroga alla
eventuale  distribuzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale  stabilita  nel  regolamento  di  organizzazione del singolo
Ministero.».
  11.  Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio  2009-2011,  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono  prorogate  per  l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli  interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per  l'anno  2008,  da  assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere  derivante  dal  presente  comma,  si  provvede, quanto a 1
milione  di  euro  per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;  quanto  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2011, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data  restano  efficaci  gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a
Fintecna  Spa,  gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  da  almeno cinque anni senza soluzione di
continuita',  sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento  nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi degli
articoli  30,  33  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nei  limiti  dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre  2009  e  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali previste
dall'articolo  66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione  di  cui  all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
  15.  All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per l'anno
finanziario  2009,  un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009).  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  16.  Il  termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del 29
maggio  2007,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 247 e 249,
della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi  restando  i  limiti  finanziari  di cui al predetto comma 251.
Nelle  more  del  completamento delle procedure di stabilizzazione e,
comunque  non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate
possono  continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma. 

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

                              Art. 42.


             Differimento di termini in materia fiscale


  1.  Al  comma  120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
  2.  Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal
comma  1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  e'  prorogato  al  mese  di gennaio 2010. Conseguentemente, nel
predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono
inserite   le  seguenti:  «per  la  rilevazione  della  misura  della
retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
  3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1,
e  39-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono  prorogati  rispettivamente  al  30  giugno 2009 ed al 30 giugno
2010.
  4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e'  fissato  al  30  giugno  2009.  Conseguentemente i termini di cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al
30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
  5.  Al  fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di
riparto  delle  somme  relative  al  5  per  mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione  documentale  delle  domande regolarmente presentate dai
soggetti  interessati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo
1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del
27  gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica
nei  riguardi  delle  posizioni  amministrative definite ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
  6.  Il  termine  per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma  3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al
31  marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma,
quantificati   in   1.730  milioni  di  euro,  si  provvede  mediante
versamento  per  pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di
quota  parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
  7.  In  attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge
recante  delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo fiscale in
attuazione  dell'articolo  119  della Costituzione, il termine di cui
all'articolo  1,  comma  43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 1° gennaio 2010.

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

                              Art. 43.


           Importo massimo di emissione di titoli pubblici


  1.  Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate
dalla   crisi  economico-finanziaria  manifestatasi  con  particolare
intensita'  nel  quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino
al 31 dicembre 2008.
  2.  Per  l'anno  2009,  per  assicurare la necessaria flessibilita'
gestionale  delle  risorse  preordinate  con  la  legge di bilancio e
corrispondere   alle   sopravvenute  indifferibili  occorrenze  delle
Amministrazioni  statali per la realizzazione dei relativi programmi,
entro  il  30  giugno  dello  stesso anno il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con propri decreti da
comunicare  alle  Commissione  parlamentari  e  alla Corte dei conti,
variazioni  compensative  in termini di competenza e di cassa tra gli
stanziamenti  dei  Fondi  previsti  dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

                              Art. 44.


        Disposizioni in materia di tutela della riservatezza


  1.  All'elenco  n.  1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166» sono soppresse.
  2.  All'articolo  161,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino
alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro
a trentaseimila euro».
  3.  L'articolo  162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
   a)  al  comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da diecimila euro a sessantamila
euro»;
   b)  al  comma  2,  le parole: «da cinquecento euro a tremila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
   c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «2-bis.  In  caso  di  trattamento  di dati personali effettuato in
violazione   delle   misure   indicate   nell'articolo   33  o  delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo
33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
  2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure  necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  e'  altresi'  applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.».
  4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine
del comma sono soppresse.
  5.  All'articolo  163,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono
sostituite  dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro»
e  le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla
fine del comma sono soppresse.
  6.  All'articolo  164,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  le  parole:  «da quattromila euro a ventiquattromila
euro»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «da  diecimila  euro  a
sessantamila euro».
  7.  Dopo  l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' inserito il seguente:
  «Art.  164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se
taluna  delle  violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e'
di  minore  gravita',  avuto  altresi'  riguardo  alla  natura  anche
economica  o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi
stabiliti  dai  medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
  2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui  al  presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162,  comma  2,  162-bis  e  164,  commesse anche in tempi diversi in
relazione  a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da
cinquantamila  euro  a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
  3.  In  altri  casi  di  maggiore  gravita'  e,  in particolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando  la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo
e  massimo  delle  sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
  4.  Le  sanzioni  di  cui al presente Capo possono essere aumentate
fino  al  quadruplo  quando  possono  risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.».
  8.  All'articolo  165,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  le  parole:  «161,  162 e 164» sono sostituite dalle
seguenti:  «del  presente  Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   «La   pubblicazione   ha   luogo   a   cura  e  spese  del
contravventore.».
  9.  L'articolo  169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
   a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da»
fino alla fine del comma;
   b)  nel  comma  2,  le  parole:  «quarto  del massimo dell'ammenda
stabilita  per  la  contravvenzione»  sono sostituite dalle seguenti:
«quarto  del  massimo  della  sanzione  stabilita  per  la violazione
amministrativa».
  10.  All'articolo  62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005,   n.   206,  le  parole:  «da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a
diciottomila euro».
  11.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a euro 299.000 a
decorrere  dal  2009,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 22
dicembre  2008,  n.  203,  (legge  finanziaria  2009),  in favore del
Garante   per   la   protezione   dei  dati  personali,  a  decorrere
dall'esercizio 2009.

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

                              Art. 45.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Vito,  Ministro  per i rapporti con
                                  il Parlamento

                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano




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