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Gazzetta Ufficiale 28 
		dicembre 2006, n. 300Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 
		Testo del  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
		
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), 
coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 (in questo stesso 
supplemento ordinario alla pag. 5), recante «Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni 
diverse».  Estratto - Art.. 2, 5 
e 6 (articoli che dispongono in materia ambientale)
 Avvertenza:Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, 
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
riportati.
 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi.
 Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. ))
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina 
dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 2.(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
 (( 1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
))
 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il 
comma 2 e' aggiunto il seguente:
 (( "2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 
1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento 
relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima 
della data di entrata in vigore della presente disposizione". ))
 3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del 
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il 
versamento della prima e della seconda rata e' effettuato entro il 29 dicembre 
2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della 
terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, (( valutato 
)) in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del 
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto 
della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o 
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione 
senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un 
massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata e' versata 
entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli 
interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al 
predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono 
effettuati entro il 31 gennaio 2007.
 (( 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio 
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite 
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo 
comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. ))
 4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis 
del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono 
prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e 
successive modificazioni.
 5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 
2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti 
di fertilizzanti, e' prorogato al 30 settembre 2007.
 (( 5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o 
gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2008". ))
 (( 5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite 
dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si 
applica a decorrere dal 1o febbraio 2008. ))
 (( 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del 
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2006, n. 233, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, 
con le modalita' previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 
223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' 
prorogato al 30 aprile 2008. ))
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla 
presente legge:
 " Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).(Omissis).
 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli 
articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al 
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a 
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la 
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali 
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di 
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci 
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle 
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, 
n. 306 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 
1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione 
applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 
della L. 1° marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge:
 "Art. 3. (Impedimento delle operazioni di controllo). - 1. Salvo che il fatto 
costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo 
di cui al regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, o, 
comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli 
organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e 
previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera 
difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure 
adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
 2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, 
possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento 
relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima 
della data di entrata in vigore della presente disposizione.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure 
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria):
 "Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1. L'AGEA e' autorizzata ad 
acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un 
quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di 
euro, da destinare ad aiuti alimentari.
 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non 
regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da 
parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro 
per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito 
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo 
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento 
relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento 
relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, 
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore 
degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di 
carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti 
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini 
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di 
ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la 
quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri 
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi 
per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di 
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per 
il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
 3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di 
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al 
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' 
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente 
riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e 
forestali.
 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro 
delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per 
l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese 
coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli 
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne 
avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma 
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' 
nazionale - incentivi assicurativi.
 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
 - Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
 "Art. 2. (Omissis)
 116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del 
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del 
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si 
provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse 
di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale 
vigente del 2,5 per cento.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 7 e del comma 7 dell'articolo 11-ter, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale 
dello Stato in materia di bilancio):
 "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) - Nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte 
corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui 
dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di 
approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi 
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento 
sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme 
necessarie:
 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere 
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato 
l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con 
apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
 "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis)
 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto 
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata 
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro 
competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle 
finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al 
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. 
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai 
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione 
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' 
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione 
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle 
relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di 
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale 
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare 
maggiori oneri.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 
1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni 
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie 
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per 
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori 
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia 
spongiforme bovina.):
 "Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di assicurare la 
realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel 
settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' 
istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari 
a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' 
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica.
 2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:
 a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per 
la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a 
trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della 
Commissione, del 18 dicembre 2000;
 b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera 
b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti 
di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per 
evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici 
e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a 
titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere 
previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 
2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 
per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini 
di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' 
compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra 
i 24 ed i 30 mesi;
 c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia 
verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di 
presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il limite 
di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 
500 milioni per ogni azienda;
 d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi 
inclusa la colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a 12 mesi, di 
materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
 e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in 
azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a 
copertura dei costi di raccolta e trasporto.
 3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con 
riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito: a) lire 50 
miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 
5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario 
straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla 
encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali 
e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle 
ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari 
interventi di cui al presente articolo.
 4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le 
modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, 
sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario 
straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo e' versato, nel rispetto delle 
norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo 
le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di 
quest'ultima.
 5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni 
fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche 
agricole e forestali.
 6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o 
al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso 
pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico 
programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati 
ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso 
rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui 
all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora 
gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province 
autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari degli 
impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia puo' 
disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano 
immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, 
l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico 
rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti 
conferiti o da conferire.
 7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, 
si provvede:
 a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo 
dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale 
di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica;
 b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa 
recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 aprile 2006, 
n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti):
 "Art. 15. (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei 
fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla 
normativa vigente prima di tale data.
 2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della data di 
entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti 
ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro 
il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.
 3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano 
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente 
decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali.".
 - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 
(Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della 
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), come modificato dalla 
presente legge:
 "Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).- 1. L'entrata in vigore 
dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al D.M. 5 agosto 
2002, n. 218 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosi' come 
sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 26 luglio 2004, n. 231 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' fissata al 1° gennaio 
2008. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza 
previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del Ministro della marina 
mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal 
D.M. 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 (Nuovo codice della strada):
 "Art. 57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o 
a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e 
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e 
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti 
agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; 
possono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette 
attivita'.
 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
 a) Semoventi:
 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di 
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, 
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' azionare 
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o 
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
 2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte 
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni 
agricole;
 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a 
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato 
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' 
superare 0,7 t compreso il conducente;
 b) Trainate
 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni 
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le 
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad 
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici 
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni 
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, 
sono considerati parte integrante della trattrice traente.
 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote 
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada 
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, 
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrappattini, nonche' 
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non 
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla 
lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli 
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli 
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti 
di idonea attrezzatura non permanente.".
 - Il regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti 
dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 e' pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2006, n. 199.
 - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, 
n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri):
 "Art. 1 (Omissis)
 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi 
agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 
220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, 
disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice 
civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato 
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le 
disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, 
sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, 
e dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di 
liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla 
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, 
depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di 
concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti 
gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 
2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, 
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del 
codice civile entro il 31 dicembre 2007. (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1 della citata legge 27 
dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
 "Art. 1. (Omissis)
 1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 
9-bis deve intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo 
commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o 
collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, 
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. 
Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine 
sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del 
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione 
si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla 
nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: 
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 
2007
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 223-duodecies delle disposizioni per 
l'attuazione del codice civile: "223-duodecies. Le societa' di cui al capo I del 
titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese 
alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto 
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni 
necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove 
disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a 
maggioranza semplice dei presenti. L'articolo 2365, secondo comma, del codice 
civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni 
normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con 
i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche 
statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio 
di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento 
dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate 
dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate nei 
commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti 
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia 
anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. 
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle 
imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche 
se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo 
e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 
2331, quarto comma, del codice civile. Le disposizioni fiscali di carattere 
agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative 
a mutualita' prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le societa' 
cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste 
per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i 
propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a 
mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".
 Art. 5.(Proroga di termini in materia ambientale).
 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 
2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti 
attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto 
legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
 2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' 
sostituito dal seguente:
 "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del 
presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
 (( 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
 b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta 
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
 c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta 
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo dell'articoli 13, comma 8, 15, comma 1, e 20, comma 5, del 
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 
2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative 
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti):
 "Art. 13. (Obblighi di informazione)
 (Omissis)
 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di 
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di 
funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di 
comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione 
e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai 
produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi 
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.
 (Omissis)".
 "Art. 15. (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla 
gestione dei RAEE.). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, 
con i seguenti compiti:
 a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma l, sulla 
base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 
14, comma 3;
 b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai 
prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono 
tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7;
 c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di 
mercato dei produttori;
 d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti 
dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su 
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
 e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 
2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 
13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche 
ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il 
registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;
 f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, 
comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17.
 (Omissis)".
 "Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali). -
 (Omissis)
 5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, 
comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei 
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo degli articoli 52, comma 1, 224, comma 2, 235, comma 17, 
236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) come modificati dalla presente legge:
 "Art. 52. (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 
49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 
2007.".
 "Art. 224. (Consorzio nazionale imballaggi).(Omissis) 2. Entro ventiquattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il 
CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in 
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', 
nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 
221, comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il 
Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' 
tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non 
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 
con il Ministro delle attivita' produttive.
 (Omissis)".
 "Art. 235. (Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al 
piombo esauste e dei rifiuti piombosi).(Omissis)
 17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta 
del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo 9-quinquies del 
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti 
nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di 
settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il 
Ministro delle attivita' produttive, nei successivi novanta giorni, salvo 
motivate osservazioni cui il citato Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei 
successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei 
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 
Ministro delle attivita' produttive.
 (Omissis)".
 "Art. 236 (Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli 
minerali usati).(Omissis)
 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta 
del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi 
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, 
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle 
attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto 
con il Ministro delle attivita' produttive nei successivi novanta giorni, salvo 
motivate osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi 
sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le 
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
produttive. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto 
privato senza scopo di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo 
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno statuto 
adottato in conformita' ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' 
produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di 
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza 
nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' 
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento 
adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro 
ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita' o di 
merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il 
decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi e' pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale.
 (Omissis)".
 
 Art. 6.
 (Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite 
dalle seguenti: "28 febbraio 2007".
 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' 
autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 
3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le 
procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, 
n. 137.
 3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, le parole: "1/1/2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
 (( 4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e' inserito il 
seguente: ))
 (( "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto 
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si 
trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo". ))
 (( 4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono 
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". ))
 5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 
56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel 
conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini 
della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio 
internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
 6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le 
modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti 
statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione 
delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di 
investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunichera' 
l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro 
dei trasporti, il quale individua (( e autorizza, )) con proprio decreto, gli 
investimenti da finanziare a valere su tali risorse (( e da realizzare entro e 
non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto. 
))
 7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 
23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, 
n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle 
immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si 
producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
 (( 7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 
20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del 
Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, e' 
differito al 31 dicembre 2007.
 7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga 
di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le 
concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le 
concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data 
risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
 8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel 
conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini 
della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il 
regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel 
predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 e' interamente 
destinato alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.
 8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro 
dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, 
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 
2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione 
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
 8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 
126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ulteriormente prorogato al 31 
dicembre 2007.
 8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 
Ministero.
 8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli 
enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della 
sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in 
qualita' di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 
della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno 
degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno 
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito 
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 
le regole del patto di stabilita' interno non si applicano le disposizioni 
previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo 
all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 
143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese 
per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle 
regole del patto di stabilita' interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed 
alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della 
legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito 
delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1o 
gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le 
risultanze dell'esercizio 2007".
 8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' abrogato. 
All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato;
 b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 luglio 2008";
 c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata.
 8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato 
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e 
dalla modificazione disposte dal comma 8-novies.
 8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
 8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 
2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 
dicembre 2009".
 8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio 
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai 
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da 
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, 
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 Riferimenti normativi:
 - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 181 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 
modificato dalla presente legge:
 "Art. 181. (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati 
personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del 
presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di 
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' 
effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
 b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, 
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 
giugno 2004;
 c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 
2004;
 d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 
2004;
 e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del 
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina 
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in 
occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 
30 settembre 2004];
 f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e' obbligatoria 
a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 22, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)":
 "Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il 
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).(Omissis)
 22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti 
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con 
societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali 
affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la 
gestione.
 (Omissis)".
 - La legge 29 marzo 2001, n. 137 (Disposizioni in materia di indennizzi a 
cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti 
alla sovranita' italiana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 
2001, n. 93.
 - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti), come modificato dalla presente legge:
 "Art. 6. (Rifiuti non ammessi in discarica). 1. Non sono ammessi in discarica i 
seguenti rifiuti:
 a) rifiuti allo stato liquido;
 b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili 
(H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
 c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in 
concentrazione totale * 1%;
 d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in 
concentrazione totale >5%;
 e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai 
sensi dell'allegato al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 
26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
 f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto 
legislativo n. 22 del 1997;
 g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai 
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti 
fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000 del Ministro 
della sanita', e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal 
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i 
grassi fusi da essi derivati;
 i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto 
legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in quantita' superiore a 50 ppm;
 l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' 
superiore a 10 ppb;
 m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o 
rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso 
riferito al materiale di supporto;
 n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti 
da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo 
e sull'ambiente non siano noti;
 o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i 
pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso 
triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli 
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
 p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg a partire dal 
31 dicembre 2008.
 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai 
criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato 
dalla presente legge:
 "Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale) - 1. Quando, nel corso di 
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti 
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti 
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi 
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni 
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano 
concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi 
ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle 
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il 
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere 
favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno 
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti 
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed 
integrazione sociale.
 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore 
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con 
particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla 
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto 
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei 
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di 
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono 
comunicate al Sindaco.
 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti 
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli 
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per 
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono 
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di 
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di 
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la 
durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo 
occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del 
programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate 
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio 
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando 
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai 
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di 
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti 
minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato 
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere 
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se 
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di 
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere 
altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il 
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' 
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta 
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il 
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una 
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato 
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione 
sociale.
 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto 
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si 
trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per 
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".
 - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive 
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
 "Art. 18. (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e 
locale)(Omissis)
 3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque 
entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere 
tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti 
dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote 
di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa 
revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni 
procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle 
societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando 
quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di 
servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi 
vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 
2, lettera a).
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, 
n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al 
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore):
 "Art. 1 (Costituzione degli sportelli unici all'estero).(Omissis)
 10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo e' autorizzata la 
spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)":
 "Art. 1 (Omissis)
 582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare 
le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli 
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in 
vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese 
obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le 
infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di 
cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che 
individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle 
medesime risorse.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, 
n. 5 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa 
di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di 
cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private.):
 "Art. 4. (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) - 1. E' 
istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio 
della Repubblica italiana.
 2. Il registro e' suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai 
sensi dell'articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
 - sezione A: gli agenti;
 - sezione B: i mediatori;
 - sezione C: i produttori diretti;
 - sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane 
spaDivisione servizi di bancoposta;
 - sezione E: gli addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali 
dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, 
inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
 3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari 
temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli 
iscritti che non hanno assolto o per i quali non e' stato assolto l'adempimento 
dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della 
responsabilita' civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso 
incarichi di distribuzione per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione 
assicurativa.
 4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario 
la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per 
gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l'attivita' 
svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al 
solo ramo responsabilita' civile auto. Di tale operativita' contestuale e' data 
evidenza nelle sezioni A ed E del registro.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, 
n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire, a norma della legge. 2 agosto 2004, n. 210):
 "Art. 18. (Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande)1. La 
domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli 
aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di 
pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
 2. Ciascun soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche 
nel caso in cui abbia subito piu' perdite in relazione a diverse e distinte 
situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, 
in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entita' della 
perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha 
definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
 4. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria il gestore del Fondo, al fine di 
determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e 
documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il parere di un apposito comitato, 
costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del 
Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del 
Ministero delle attivita' produttive e delle categorie interessate.
 5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in 
sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennita' e la relativa 
liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.
 6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', 
anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della 
documentazione da allegare a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' 
istruttoria di cui al presente articolo.".
 - Si riporta il testo del comma 485, dell'articolo 1 della citata legge 23 
dicembre 2005, n. 266:
 "Art. 1(Omissis)
 485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e 
integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per 
quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e 
parita' di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi 
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di 
scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di ammodernamento 
degli impianti, come definiti al comma 487.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, (Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia):
 "Art. 1-bis. - (Omissis)
 Art. 15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in 
scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti 
locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 
ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle 
convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella 
titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti 
acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle 
medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' 
elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle 
modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente 
articolo.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 108, dell'articolo 1 della citata legge 23 
dicembre 2005, n. 266:
 "Art. 1(Omissis)
 108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto 
di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la 
riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita 
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato 
interno ed internazionale, e' istituito nello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo 
per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo 
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per 
l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 920, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
 "Art. 1(Omissis)
 920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi 
del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato 
l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di 
spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e 
della navigazione 19 ottobre 1998 (Modalita' di rimborso dei contributi versati 
per la corresponsione della pensione integrativa dei lavoratori portuali 
iscritti alle casse locali di previdenza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
253 del 29 ottobre 1998:
 "Art. 1. - I lavoratori portuali, iscritti alle locali casse di previdenza alla 
data di cessazione delle stesse o comunque alla data di cessazione dei 
versamenti previsti dai rispettivi regolamenti delle casse medesime ovvero i 
titolari di pensione diretta o di reversibilita' hanno diritto alla restituzione 
dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative ai sensi 
dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.
 A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione liquidatoria 
della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30 novembre 1998, 
indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.".
 - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
 trasporti e l'incremento dell'occupazione):
 "Art. 9. (Interventi nel settore marittimo ) - (Omissis) 5. Le casse locali di 
previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime periferiche 
ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a 
favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti 
gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto 
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla 
restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla 
base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della 
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico 
della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 
(Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166 
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
 "Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del 
Belice colpite dal sisma del 1968) - 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse 
esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 
marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai 
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati 
nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, 
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze.
 2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, 
dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
 3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o 
la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del 
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte 
di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione 
governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 
e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate.
 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 
Ministero.".
 - Si riporta il testo del comma 126, dell'articolo 1 della citata legge 23 
dicembre 2005, n. 266:
 "Art. 1(Omissis)
 126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, 
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2006.
 (Omissis) ".
 - Si riporta il testo del comma 255, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)":
 "Art. 1. (Omissis)
 255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede 
operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica 
la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 
del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a 
questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e 
l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 
2004.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, 
sociale e territoriale):
 "Art. 11. (Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva)(Omissis)
 3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli 
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
 35 milioni di euro per l'anno 2005.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 853, dell'articolo 1 della citata legge 27 
dicembre 2006, n. 296:
 "Art. 1(Omissis)
 853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del 
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si 
provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti 
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura 
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai 
benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni 
interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il 
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 561, dell'articolo 1 della citata legge 27 
dicembre 2006, n. 296:
 "Art. 1 (Omissis)
 561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di 
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 142, lettera c) e 143 lettera a) dell'articolo 1 
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
 "Art. 1(Omissis)
 142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere 
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto 
delle:
 a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
 b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si applica la specifica 
disciplina di settore;
 c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di 
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni 
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
gennaio 1996, n. 194;
 e) spese per interessi passivi;
 f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento 
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
 g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
 h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte 
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, 
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti 
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per 
cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti
 trasferimenti correnti.
 (Omissis)".
 "Art. 1(Omissis)
 143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve 
essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al 
netto delle:
 a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT 
nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito 
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 b) spese derivanti da concessioni di crediti;
 c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento 
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
 d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte 
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, 
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti 
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, 
ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in 
conto capitale.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
 "Art. 114. (Aziende speciali ed istituzioni)1. L'azienda speciale e' ente 
strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 
provinciale.
 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di 
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, 
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le 
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto 
dell'ente locale.
 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da 
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i 
trasferimenti.
 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende 
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle 
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale 
da cui dipendono.
 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e 
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i 
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni 
anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede 
un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della 
gestione.
 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 a) il piano-programma, comprendente un contrato di servizio che disciplini i 
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 c) il conto consuntivo;
 d) il bilancio di esercizio.".
 - Si riporta il testo del comma 687, dell'articolo 1 della citata legge 27 
dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge:
 "Art. 1(Omissis)
 687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media 
degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i 
bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, uest'ultimo 
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di 
stabilita' interno. Il termine per l'applicazione delle regole del patto di 
stabilita' interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della 
regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 
gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle 
consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1° gennaio 
2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze 
dell'esercizio 2007.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto legge 9 novembre 2004, n. 
266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306
 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), come 
modificato dalla presente legge :
 "Art. 12-bis. (Proroga di termini in materia di allevamento di animali)1. Il 
termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto 
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
 n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
 2. (Abrogato).
 3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
 a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 luglio 2008";
 b) (Abrogata)".
 - Si riporta il testo dei numeri 19 e 22 dell'allegato di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione 
della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli 
allevamenti):
 "Mutilazioni e altre pratiche
 19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di 
code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione 
dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il 
taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso 
di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La 
castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche 
tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate 
prima del raggiungimento della maturita' sessuale da personale qualificato, 
riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 
2004 (3) e' vietata la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al 
presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario 
dell'azienda."
 "Procedimenti di allevamento
 (Omissis)
 22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il 
valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni 
seguenti.".
 - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 146:
 "Art. 2. (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali)1. 
Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
 a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e 
affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
 b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in 
conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.
 2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare 
periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie 
locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli 
operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in 
materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
 3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio 
dello Stato.".
 - Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)":
 "Art. 52. (Razionalizzazione della spesa sanitaria).(Omissis)
 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della 
salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato gia' corrisposto 
il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe 
dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, 
lettera A), annesso al D.M. 22 dicembre 1997 del Ministro della sanita', 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo 21 del decreto legislativo 
11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di 
incenerimento dei rifiuti), come modificato dalla presente legge:
 "Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali) (Omissis)
 10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di 
energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti 
trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2009.".
 - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e 11-ter, comma 7, della legge 
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello 
Stato in materia di bilancio) e successive modificazioni:
 "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)- (Omissis)
 Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono 
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di 
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da 
parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero 
a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato 
nel frattempo soppresso];
 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere 
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 (Omissis)".
 "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi)(Omissis)
 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto 
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata 
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro 
competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle 
finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al 
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. 
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai 
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione 
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' 
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione 
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle 
relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di 
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale 
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare 
maggiori oneri.".
 
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