Energia
Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007 n. 47
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma
349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria
per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in
particolare:
- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre
2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali
di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre
2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre
2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre
2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore
massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 sono concesse con le modalita' di cui
all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
secondo le relative norme previste dal regolamento
attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e
successive modificazioni, nonche' secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1
riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di
cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni
per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero
delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive
modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle
«strutture opache orizzontali» riporta erroneamente
un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture» e dei
«pavimenti»;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno
stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache
verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonche' di cui ai commi 346 e
347 della legge finanziaria 2007
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi
seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui
all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007,
si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma
345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso
l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella
tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma
346, della legge finanziaria 2007, si intende
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e universita'.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di
cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007,
si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad
esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali
degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione
dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di
reddito d'impresa, che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su
parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1,
commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete
all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto dalla societa'
concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito
compete relativamente alle spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Art. 3.
Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti
solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con
impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli
interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo
e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c), comprensive della
redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione
energetica.
Art. 4.
Adempimenti
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per
gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono
tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei
successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere compresa
nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art.
8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche e integrazioni;
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero,
per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non
oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi
numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito
internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la
medesima documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione
energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art.
5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi
di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui
all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica,
ovvero di qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico abilitato, che
puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera
a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati
elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attivita'
di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. Tale
condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la
documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b),
nonche' le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero
del bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli
interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117
del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori
sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata ed esibita la
dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia effettuato
piu' di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire della
detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), puo' avere
carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo
complessivo.
Art. 5.
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi,
utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure
stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8
ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di
certificazione energetica e' prodotto l'attestato
di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli
interventi, conformemente allo schema riportato
all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.
3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica sono condotti
conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e
integrazioni .
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo
limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza
nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di
prestazione energetica ai fini dell'attestato di
qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si puo'
applicare la metodologia di cui all'allegato B al
presente decreto.
Art. 6.
Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di
cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
Art. 7.
Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1,
comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su
cui si interviene e che, successivamente
all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali
ai valori riportati nella tabella riportata
nell'allegato D al presente decreto.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione,
di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto
degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere
sostituita da una certificazione dei produttori di detti
elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.
Art. 8.
Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1,
comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno
cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme alle
norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un
laboratorio accreditato.
d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali
di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto
disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotta la certificazione di
qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI
vigenti, rilasciata da
un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico
corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Art. 9.
Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico
utile, a carico pari al 100% della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra
regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti
i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale
progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del
focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al
comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le
seguenti ulteriori specificazioni:
a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la
trasformazione degli impianti individuali autonomi in
impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del
calore e le trasformazioni degli impianti
centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E'
escluso il passaggio da impianto di climatizzazione
invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti
individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW,
l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica che attesti il
rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformita' del prodotto.
Art. 10.
Cumulabilita'
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del
24 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.
Art. 11.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei
documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e
trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali, una relazione sui risultati degli
interventi.
Roma, 19 febbraio 2007
p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Allegati
|