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(GU n. 131 del 7-6-2012)


DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012.
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27  dicembre  2002,  n.  286,  nonche'  le  delibere  del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le  quali  e'
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012  lo  stato  di  emergenza  in
ordine agli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi  urgenti  volti  al  primo
soccorso,  all'assistenza  della   popolazione   nonche'   ai   primi
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita', ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali   eventi
sismici verificatisi nelle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo  e  favorire  gli  interventi  di
ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza  alle  popolazioni
colpite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita' culturali,della giustizia,  della  difesa,  dell'
istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  Commissari
delegati. 
  3. In seguito agli eventi sismici di cui al  comma  1,  considerati
l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine  di  favorire  il
processo di  ricostruzione  e  la  ripresa  economica  dei  territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con  le  delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012  e'  prorogato
fino  al  31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  provvedono  i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i  quali
coordinano le attivita' per la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  nelle  regioni  di  rispettiva
competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con  i  poteri
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di  cui  all'articolo  5,
comma 1, della citata legge. 
  5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli  interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti  delle  province  interessati
dal  sisma,   adottando   idonee   modalita'   di   coordinamento   e
programmazione degli interventi stessi. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 2 
 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20-29 maggio 2012, da  assegnare  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'  previste  dal  presente
decreto. 
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  fra  le  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per  le  finalita'  previste  dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, nel rispetto delle risorse allo  scopo  finalizzate.  La
proposta  di  riparto  e'  basata  su  criteri  oggettivi  aventi   a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni. 
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel  limite  di  500  milioni  di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2  centesimi  al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
  4.  Con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita'  di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
    a)  con  le  risorse  eventualmente  rivenienti  dal   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei  limiti  delle
finalita' per esse stabilite; 
    b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti politici e dei movimenti politici; 
    c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e  2014,
mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco  allegato
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  individuate  le  riduzioni   delle   dotazioni
finanziarie da operare e le voci di  spesa  interessate,  nonche'  le
conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di   stabilita'
interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni.  Le  predette  voci  di  spesa
possono  essere  reintegrate  con  utilizzo  dei  risparmi  derivanti
dall'applicazione   dei   provvedimenti   legislativi,    conseguenti
all'attivita'  di   razionalizzazione   della   spesa   pubblica   in
applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52. 
  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma  2,  le
risorse provenienti  dal  fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al
finanziamento degli interventi previsti dal presente  decreto.  Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle
erogazioni liberali effettuate alle  stesse  regioni  ai  fini  della
realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e  ripresa  dei
territori colpiti dagli eventi sismici. I  presidenti  delle  regioni
rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 3 
 
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
  uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni
  di semplificazione procedimentale 
 
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui  all'articolo  1,  i
Presidenti delle Regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,  fatte   salve   le
peculiarita' regionali. I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e  5.  In  particolare,  puo'
essere disposta: 
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia  abitativa,  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati,
in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,  di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali e alle  organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni  con
esclusivo fine solidaristico aventi  sede  o  unita'  produttive  nei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni
a beni mobili di loro proprieta'; 
    c) la concessione  di  contributi  per  i  danni  alle  strutture
adibite ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose; 
    d) la concessione di contributi  per  i  danni  agli  edifici  di
interesse storico-artistico; 
    e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in  locali
sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli   oneri   sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse  necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei; 
    f) la concessione di contributi a favore  della  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva. 
  2. L'accertamento dei  danni  provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio  2012  deve
essere verificato e documentato, mediante  presentazione  di  perizia
giurata,  a  cura  del  professionista  abilitato  incaricato   della
progettazione degli interventi di ricostruzione  e  ripristino  degli
edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le  verifiche  da
parte delle competenti amministrazioni. 
  3.  Il  saldo  dei  contributi  di  cui   al   presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga
completata la verifica delle agibilita'  degli  edifici  e  strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa
perizia e asseverazione da  parte  di  un  professionista  abilitato,
effettuare il ripristino  della  agibilita'  degli  edifici  e  delle
strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati
delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
  6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli
9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30
ottobre 2008, n. 19, i  soggetti  interessati  comunicano  ai  comuni
della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi  di  ripristino  da
eseguirsi comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici,  con  l'indicazione
del progettista abilitato responsabile della  progettazione  e  della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'  le  costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione,
allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  settore  con  particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  sismica.  I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  dall'inizio
dei  lavori  provvedono  a  presentare  la  documentazione  non  gia'
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo  edilizio
nonche' per la presentazione dell'istanza di  autorizzazione  sismica
ovvero  per  il  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante   le
strutture. 
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto,   il   titolare   dell'attivita'   produttiva,   in   quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  deve
acquisire la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme
tecniche  vigenti  (cap.  8  -  costruzioni  esistenti,  del  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e
depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente
competente. I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di
coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
  8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di  sicurezza
effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,
il certificato di agibilita'  sismica  potra'  essere  rilasciato  in
assenza delle carenze strutturali di seguito precisate,  o  eventuali
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate  dal  tecnico
incaricato,  o  dopo  che  tali  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte: 
    1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
    2)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
    3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso. 
  9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra'
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi
sismici  che  hanno  interessato  vaste   porzioni   del   territorio
nazionale, il livello di sicurezza dovra' essere definito  in  misura
pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo.
Tale valore dovra' essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano
necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.   Gli   interventi
eventualmente  richiesti  per  il  conseguimento  del   miglioramento
sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi. 
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia  regionale
di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione
generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
Regione Lombardia, nonche'  dell'Unita'  di  progetto  di  Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei
Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la
delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti
alla meta'. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto
legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
norme regionali di attuazione. 
  12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita'  in
strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita'   delle   aziende
danneggiate,   e'   autorizzata,   previa   autocertificazione    del
mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle
autorizzazioni ambientali in corso  di  validita',  salve  le  dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro
180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per
l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 2010. 
  13. Al fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire  lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 4 
 
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e  dei  servizi  pubblici
  nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 
 
  1. I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni  effettivamente  verificatisi,  e  nel  limite  delle   risorse
all'uopo individuate: 
    a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli  immobili   pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici,  compresi  quelli  adibiti  all'uso
scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonche' le  caserme
in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    b) le modalita' organizzative per consentire  la  pronta  ripresa
delle attivita' degli uffici  delle  amministrazioni  statali,  degli
enti pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel  territorio
colpito dagli eventi sismici. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  lettera
a), provvedono i presidenti delle  regioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, avvalendosi  del  competente  provveditorato  interregionale
alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici  provinciali,
che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le
risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.
Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera  a),  e  nei  limiti
delle risorse  all'uopo  individuate,  alle  esigenze  connesse  agli
interventi di messa  in  sicurezza  degli  immobili  danneggiati,  di
rimozione e ricovero dei beni culturali  e  archivistici  mobili,  di
rimozione  controllata  e  ricovero  delle  macerie  selezionate  del
patrimonio  culturale  danneggiato,   nonche'   per   l'avvio   degli
interventi di ricostruzione,  di  ripristino,  di  conservazione,  di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio,  si
provvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa  con  il  presidente  della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,  sia
per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
  3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione
di un nuovo Accordo di programma finalizzato  alla  ricostruzione  ed
alla riorganizzazione delle strutture sanitarie  regionali  riducendo
il rischio sismico; nell'ambito  degli  interventi  gia'  programmati
dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le  Regioni
procedono, previo parere del Ministero della salute,  alle  opportune
rimodulazioni, al fine di favorire le opere di  consolidamento  e  di
ripristino delle strutture danneggiate. 
  4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il  contributo
dello Stato a  favore  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto, possono essere  riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai  singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero,  ove
gia' adottati, aggiornano i piani di  emergenza  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale  termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 5 
 
 
             Ulteriori interventi a favore delle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della  regolare
attivita' scolastica  nelle  aree  interessate  dalla  crisi  sismica
iniziata  il  20  maggio  2012,  previa  intesa  con  la   Conferenza
Stato-Regioni,  eliminando  situazioni  di   pericolo,   le   risorse
individuate  dal  DM  30  luglio  2010,   assunto   in   applicazione
dell'articolo 7-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  169,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla
messa in sicurezza, all'adeguamento  sismico  ed  alla  ricostruzione
degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della
predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  per
l'istruzione, l'universita' e la ricerca. 
  2. Le regioni nel cui territorio si trovano le  aree  indicate  nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi  a
seguito del sisma,  a  modificare  i  piani  di  edilizia  scolastica
eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente  normativa
di settore e non ancora attivati, anche con  l'inserimento  di  nuove
opere non contemplate  in  precedenza.  I  Presidenti  delle  Regioni
interessate curano  il  coordinamento  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 
  3. Per fronteggiare  l'emergenza  e  nei  limiti  di  durata  della
stessa, l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Emilia-Romagna  puo'
adottare per il prossimo anno  scolastico,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  interventi  di  adattamento   del
calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario  e  della  durata
delle lezioni, di articolazione e  di  composizione  delle  classi  o
sezioni. 
  4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione  degli  scrutini  e  degli  esami  relativi  all'anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al  comma  1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 6 
 
Sospensione processi  civili,  penali,  amministrativi  e  tributari,
  rinvio delle udienze e sospensione  dei  termini,  comunicazione  e
  notifica di atti 
 
  1. Fino al 31  luglio  2012,  sono  sospesi  i  processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20  maggio  2012  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti  dal  sisma,  ad  eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal  presidente  in  calce  alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le  cause
gia'  iniziate,  con  provvedimento  del  giudice  istruttore  o  del
collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresi' sospesi i termini  per  il
compimento di qualsiasi atto  del  procedimento  che  chiunque  debba
svolgere negli uffici  giudiziari  aventi  sede  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
con nomina antecedente al 20 maggio 2012,  sono  soggetti  che,  alla
data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano  sede  nei  comuni
interessati dal sisma.  E'  fatta  salva  la  facolta'  dei  soggetti
interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o  di  funzione  nei  comuni  interessati  dal
sisma, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al  31  luglio
2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E'
fatta salva la facolta' di  rinuncia  espressa  alla  sospensione  da
parte degli interessati. Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei  riguardi
dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi  e  i
termini relativi alle procedure concorsuali,  nonche'  i  termini  di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i  termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21  maggio
2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali  e  ad
ogni altro titolo di credito o  atto  avente  forza  esecutiva,  sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di  competenza  di  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi  dell'articolo
1, sono sospesi i  termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini
preliminari, nonche' i termini per proporre querela e  sono  altresi'
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti  alla
data del 20  maggio  2012.  Nel  procedimento  di  esecuzione  e  nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto  compatibili  le
disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme  di  attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 20  maggio  2012,  una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma: 
    a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini  previsti  dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per
lo svolgimento di  attivita'  difensiva  e  per  la  proposizione  di
reclami o impugnazioni; 
    b) salvo quanto previsto al comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o  dei  loro  difensori,  dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b). 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 7 
 
 
                Deroga al patto di stabilita' interno 
 
  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20  e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno  2012,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  dei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  sono  migliorati  in  modo  da  determinare
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo  complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione  Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di  ciascuna  delle  regioni
Lombardia  e  Veneto.  Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal  presente  comma,
valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede  mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 8 
 
 
Sospensione  termini  amministrativi,  contributi  previdenziali   ed
                            assistenziali 
 
  1.  In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge  2000,
n.  212,  e  successive  modificazioni,  e  fermo  che   la   mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle  ritenute
effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire
dal 20  maggio  2012  e  fino  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30  settembre  2012  senza
applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi  fino  al
30 settembre 2012: 
    1) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
    3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  da  parte  degli  agenti  della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e  decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione; 
    4) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
    5)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
    6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli Enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
    7) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta  di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
    8) il termine per il pagamento del diritto di  iscrizione  dovuto
all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto  dovuto  alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; 
    9) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli  elenchi
di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  comprensivi  dei  relativi   interessi,   con   la
previsione che  gli  interessi  attivi  relativi  alle  rate  sospese
concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche'  alla  base
imponibile dell'IRAP,  nell'esercizio  in  cui  sono  incassati.  Gli
eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da  considerarsi
causa di forza  maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218  del  codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della  normativa  bancaria  e
delle segnalazioni delle banche alla  Centrale  dei  rischi.  Analoga
sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti  di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o  divenuti
inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali
all'attivita'    imprenditoriale,    commerciale,    artigianale    o
professionale svolta nei medesimi edifici. 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  20
maggio 2012, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di  conversione
in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai  sensi  del  precedente
comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore
delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche  le
modalita' per  la  copertura  delle  agevolazioni  stesse  attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo. 
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero  in  quanto  inagibili  totalmente  o
parzialmente, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2013.  I  fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni,  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre
2014. 
  4.  Sono  inoltre  prorogati  sino  al  30  settembre  2012,  senza
sanzioni,  gli  adempimenti  verso   le   amministrazioni   pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti,  associazioni  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino  nei  comuni
coinvolti dal sisma,  anche  per  conto  di  aziende  e  clienti  non
operanti nel territorio. 
  5. Sono altresi' sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli  adempimenti  amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
lavoro. 
  6. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  sono  da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218. 
  7. Gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  realizzati  nei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio  2012,
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali  di  sgombero  in  quanto
inagibili totalmente o  parzialmente,  accedono  alle  incentivazioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  se
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. 
  8. Gli adempimenti specifici  delle  imprese  agricole  connessi  a
scadenze di registrazione in  attuazione  di  normative  comunitarie,
statali o regionali in materia  di  identificazione  e  registrazione
degli   animali,   registrazione   e   comunicazione    delle    loro
movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in  stalla
(D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio
2007),  nonche'  registrazioni  dell'impiego  del  farmaco  (D.  Lgs.
158/2006  e  D.  Lgs.  193/2006)  che  ricadono  nell'arco  temporale
interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012. 
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti  al  mese  di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti  latte  entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge  n.  119  del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 
  10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano  dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli  stessi  in  ricoveri
temporanei e' consentito in deroga alle  disposizioni  dettate  dalla
direttiva 2008/120/CE. 
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande  di  aiuto  e  di
pagamento connesse al  Regolamento  CE  73/2009  ed  all'Asse  2  del
Programma Sviluppo  Rurale,  gli  agricoltori  ricadenti  nei  Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del  Reg.
CE 1122/2009 - possono mantenere il  diritto  all'aiuto  anche  nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti  in
applicazione delle misure Programma  Sviluppo  Rurale,  le  Autorita'
competenti rinunceranno al recupero totale  o  parziale  degli  aiuti
erogati su investimenti realizzati. 
  13.  In  relazione  a  quanto  stabilito  nei  punti  11  e  12  la
comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai  sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via  amministrativa  da
parte dell'autorita' preposta della sussistenza  di  cause  di  forza
maggiore.  In  caso  di   rilevate   inadempienze   l'Amministrazione
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e  bevande  in  deroga  ai
limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale  Emilia  Romagna
n. 4 del 31 marzo 2009. 
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012  e  successivi,
nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna,  per
consentire  l'impegno  degli   apparati   tecnici   delle   strutture
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio  lavori,
l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001,  trovando  generale  applicazione  il  procedimento  di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 

        
      
          
Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza


				
                               Art. 9 
 
 
             Differimento di termini per gli enti locali 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  puo'  essere  disposto  il
differimento dei termini per: 
    1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 
    2) il conto annuale del personale. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 10 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                   eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate
nei territori colpiti dagli eventi sismici  del  maggio  2012  e  che
abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento  del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito  e  con
priorita' sugli altri interventi, per un  importo  massimo  garantito
per singola impresa di 2 milioni  e  cinquecentomila  euro.  Per  gli
interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e'
pari  all'80  percento  dell'ammontare  di  ciascuna  operazione   di
finanziamento. Per gli interventi di  controgaranzia  la  percentuale
massima di copertura e' pari al 90  percento  dell'importo  garantito
dal confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di
copertura dell'80 percento. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 11 
 
 
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi  sismici  del  maggio
                                2012 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro,  da  trasferire,
su ciascuna contabilita' speciale, in  apposita  sezione,  in  favore
della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione
Veneto,  per  la  concessione  di  agevolazioni,  nella   forma   del
contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori  di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che  hanno  subito
danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni  20  e
29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le  modalita'
per la concessione dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della  legge  30  dicembre
2004,  n.  311.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 12 
 
Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese  operanti
  nelle filiere  maggiormente  coinvolte  dagli  eventi  sismici  del
  maggio 2012 
 
  1.  Per  l'attivita'   di   ricerca   industriale   delle   imprese
appartenenti alle principali filiere presenti nei  territori  colpiti
dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro  sulla
contabilita'  speciale  intestata   al   Presidente   della   Regione
Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione  di
contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti  danni
dagli eventi sismici. 
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede
la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali  sono  definiti,
tra l'altro, l'ammontare dei  contributi  massimi  concedibili.  Tali
atti stabiliscono, in particolare, le spese  ammesse,  i  criteri  di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni  per
l'accesso, per l'erogazione  e  per  la  revoca  dei  contributi,  le
modalita' di controllo e di rendicontazione. 
  3. La somma di euro  50  milioni,  disponibile  sulla  contabilita'
speciale intestata al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 1, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 13 
 
 
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi
                       sismici del maggio 2012 
 
  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma
1, in favore delle imprese agricole  ubicate  nei  territori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente  decreto  e  danneggiate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio  2012,  sono  trasferiti  5
milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad  abbattere,  secondo  il
metodo di calcolo di cui alla  Decisione  della  Commissione  Europea
C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le  commissioni  per  l'accesso  alle
garanzie dirette di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n.102. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 14 
 
 
          Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 
 
  1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di
risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore  agricolo  ed
agroindustriale nelle zone  colpite  dal  sisma,  l'intera  quota  di
cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale  2007-2013
della medesima Regione e' assicurata dallo Stato, limitatamente  alle
annualita' 2012 e 2013, attraverso le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione ex lege 16 aprile 1987,  n. 183. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 15 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati  a
prestare attivita' lavorativa a seguito  degli  eventi  sismici,  nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti  disposizioni
in  materia  di  interventi  a  sostegno  del  reddito,  puo'  essere
concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
3,  fino  al  31  dicembre  2012,  una   indennita',   con   relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a  quella  prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto  di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  2. In  favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti agenzia e  di  rappresentanza  commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura  da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e  nel  limite
di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati  commi
1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa  di  70  milioni  di  euro
complessivi per l'anno 2012, dei quali 50  milioni  di  euro  per  le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di  cui
al  comma  2.  L'onere  derivante  dal  riconoscimento  dei  predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183. 

        
      
          
Capo II

Interventi per la ripresa economica


				
                               Art. 16 
 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Ministro per gli affari regionali,  il  turismo  e  lo  sport
promuove per il tramite della struttura di missione per  il  rilancio
dell'Immagine Italia,  istituita  con  DPCM  del  15  dicembre  2011,
iniziative di informazione anche all'estero sulla  fruibilita'  delle
strutture ricettive e del patrimonio culturale. 
  2. A tal fine, la struttura di  missione  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata ad affidare nell'anno 2012  con  procedura  d'urgenza  un
incarico ad un  operatore,  anche  internazionale,  specializzato  in
materia di comunicazione per la corretta informazione di  viaggiatori
ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo  alla
situazione recettiva,  infrastrutturale  e  dell'offerta  di  servizi
nelle zone colpite dal sisma,  entro  il  limite  di  spesa  di  euro
300.000,00  e  comunque  nell'ambito  delle  risorse   effettivamente
disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012  e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione
e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai   Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n.  152
del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte  selettive.  Non  rientrano  nei
rifiuti di cui al  presente  punto  quelli  costituiti  da  lastre  o
materiale da coibentazione contenenti  amianto  (eternit)  facilmente
individuabili che devono essere preventivamente  rimossi  secondo  le
modalita' del punto 2. 
  2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti  amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente: 
    - In caso anche di  solo  sospetto  di  lesione  alle  strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita'  deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'
e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. 
    -  In  caso  di  capannoni  lesionati  con  presenza  di  amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate  nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in  atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. 
    - In capannoni con presenza di amianto  compatto,  per  procedere
allo spostamento  di  attrezzature  gli  operatori  che  intervengono
devono adottare fin dall'avvio dei  lavori  le  precauzioni  standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe  di
protezione con suole antiscivolo). 
    - I dispositivi di protezione individuale, una volta  usati,  non
devono essere portati  all'esterno  ma  depositati  nell'azienda,  in
attesa del successivo intervento di bonifica. 
    - Per quanto  riguarda  gli  interventi  di  bonifica,  le  ditte
autorizzate, prima di asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza  competente  per
territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo  256  del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro  24  ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano  un  nucleo
di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle  aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 
  3.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati  all'origine,  secondo  le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche  il
luogo di destinazione. 
  4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti in
ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui  i  rifiuti  sono
stati prodotti, senza necessita' di preventivo  e  specifico  Accordo
fra  le  Province  interessate  anche  in  deroga  all'autorizzazione
vigente per le operazioni oggetto della presente  ordinanza,  possono
essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito: 
    -  Comune  di  Finale  Emilia  (MO)-Via  Canaletto  Quattrina  di
titolarita' di FERONIA Srl; 
    - Comune di Galliera (BO)-Via San  Francesco  di  titolarita'  di
HERAmbiente S.p.A.; 
    - Comune di  Modena-Via  Caruso  di  titolarita'  di  HERAmbiente
S.p.A.; 
    - Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; 
    - Comune di  Mirandola-Via  Belvedere  di  titolarita'  di  AIMAG
S.p.A.; 
    - Comune di Carpi- Loc. Fossoli-  Via  Valle  di  titolarita'  di
AIMAG S.p.A.; 
    - Comune  di  Comune  di  Sant'Agostino  (FE),  localita'  Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; 
    - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A; 
  In caso di ulteriori necessita' con decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale sono  individuati  gli  ulteriori  impianti  cui  e'
possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1. 
  5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri,  i  codici  di
seguito elencati: al ferro e  acciaio  il  codice  CER  17.04.05;  ai
metalli misti  il  codice  CER  17.04.07,  al  legno  il  codice  CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,  codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02  materiali  da
costruzione a base di gesso  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice  CER  20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER  17.06.04,
ai cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli  accumulatori  e
batterie il codice  CER  20.01.33*,  CER  20.01.34.  Ai  rifiuti  non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice  CER  20.03.99  ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12; 
  6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai  gestori
dei servizi pubblici anche dai soggetti  incaricati  dalle  pubbliche
Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in
possesso dei  mezzi  idonei  alla  raccolta  di  detta  tipologia  di
rifiuto, stipulano appositi accordi con i  privati  per  la  messa  a
disposizione dei mezzi ovvero per  l'espletamento  dell'attivita'  di
carico dei mezzi di trasporto. 
  7. Il trasporto dei materiali di  cui  al  punto  1  da  avviare  a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  presso  i
territori interessati o  dai  Comuni  territorialmente  competenti  o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso  titolo  coinvolti  (Vigili
del Fuoco,  Protezione  Civile,  ecc.),  direttamente,  o  attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati  previa  comunicazione  della
targa del trasportatore ai  gestori  degli  impianti  individuati  al
punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio  dell'elenco  delle  targhe
dei trasportatori individuati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  predette  attivita'   di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il  Centro  di  Coordinamento  (CdC)  Raee  e'  tenuto  a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si  trovano,  con
oneri a proprio carico. 
  8.  I  rifiuti  di  cui  al  punto  1  sono   pesati   all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di  rifiuti
conferiti. 
  9. I rispettivi gestori  degli  impianti  individuati  al  punto  4
possono  effettuare,  sulla  base  di  preventive   comunicazioni   a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13)  dei  rifiuti  di  cui  al
precedente punto 1,  nonche'  operazioni  di  selezione  meccanica  e
cernita (D13) e  (R12)  mediante  l'utilizzo  di  impianti  mobili  a
titolarita' propria o di imprese  terze  con  essi  convenzionate.  I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente secondo le  finalita'  della  parte  quarta  del  D.Lgs.
152/06 (articolo 177, comma  4).  In  particolare  i  titolari  delle
attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per  la
salute e la sicurezza che potrebbero essere  frammiste  alle  macerie
sono tenuti a darne specifica  evidenza  ai  fini  della  raccolta  e
gestione in sicurezza. Le  suddette  operazioni  sono  effettuate  in
deroga alle disposizioni contenute nella  Parte  Seconda  del  D.Lgs.
152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche'
all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di  gestione
dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi  del
titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  D.Lgs.   152/2006,   non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.
Per  le  suddette  attivita'  il  gestore  e'  tenuto  a  predisporre
specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso  e  uscita
dagli impianti gestiti sulla  base  della  presente  ordinanza;  tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e  188-ter  del
D.Lgs 152/2006. 
  10. I rispettivi gestori degli  impianti  individuati  al  punto  4
assicurano il personale di servizio per eseguire  negli  impianti  di
cui sopra la separazione  e  cernita  dal  rifiuto  tal  quale  delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee,  nonche'  il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto  della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano  la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al  loro  successivo
recupero o smaltimento. 
  11. I rispettivi gestori degli  impianti  individuati  al  punto  4
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al  punto  7
senza lo svolgimento di analisi preventive,  procedono  allo  scarico
presso le piazzole attrezzate per il  deposito  preliminare/messa  in
riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo,  con  urgenza,
alla  rimozione  dei  rifiuti  selezionati  presenti  nelle  piazzole
medesime e nelle loro adiacenze. 
  12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti  nei  luoghi  adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico  potranno
essere smaltiti anche negli impianti di cui al  punto  4  secondo  il
principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al
minimo  ulteriori  impatti  dovuti  ai  trasporti,  senza   apportare
modifiche alle  autorizzazioni  vigenti  (in  deroga  alla  eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti  urbani  medesimi).
In  tal  caso  il  gestore  del  servizio  di  raccolta  si   accorda
preventivamente  con  quello  che  gestisce  gli   impianti   dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA  territorialmente  competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. 
  13. Le Province  interessate  dall'evento  sismico,  l'ARPA  Emilia
Romagna e le AUSL  territorialmente  competenti  assicurano  adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori  degli  impianti  preposti
alla gestione dell'emergenza. 
  14. L'ARPA Emilia Romagna e  le  AUSL  territorialmente  competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza  per  il
rispetto del presente articolo. 
  15. Le soprintendenze per i  beni  architettonici  e  paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione  al  fine  di
evitare il caricamento indifferenziato nei  mezzi  di  trasporto  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico. 
  16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  ed
in particolare quelli relativi  alla  raccolta,  al  trasporto,  allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei  rifiuti,  si  provvede,  nel
limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo
della Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi  conseguenti
al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte  operano
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente. 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                               Art. 18 
 
 
Differimenti,  sospensioni  e  proroghe  di  termini  in  materia  di
                           autorizzazioni 
 
  1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti  in  corso
di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine  massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto  verificatasi
nei siti medesimi  a  seguito  degli  eventi  sismici,  su  richiesta
documentata dei soggetti interessati. 
  2. Per le attivita' individuate nel D.  Lgs.  152/2006  Allegato  8
(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda  di  rinnovo
prima  dell'adozione  dell'ordinanza  ed  il  cui   procedimento   e'
attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies  comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e  la  validita'  dell'autorizzazione  e'  prorogata  sino
all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 
  3. Per le attivita' individuate nel D.  Lgs.  152/2006  Allegato  8
(attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di  rinnovo
entro 180 giorni dalla data di  adozione  dell'ordinanza,  in  deroga
all'articolo 29-octies  comma  1,  2  e  3,  del  D.  Lgs.  152/2006,
l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012
e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata  fino  al  30
giugno 2013. 
  4. Per le aziende che  hanno  subito  danni  in  conseguenza  degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della  presente
ordinanza e per un periodo di  12  mesi,  sono  sospesi  i  controlli
programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3  e
4 si applicano anche alle autorizzazioni  ambientali  previste  dalla
normativa vigente per le attivita' non soggette ad  AIA  (ovvero  non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8). 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                               Art. 19 
 
 
           Semplificazione di procedure di autorizzazione 
 
  1.  Le  aziende  che  hanno  subito  danni  in  seguito  all'evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni  produttive  nel  rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate  nelle  autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le  modifiche
non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione  delle  modifiche
comunicate previa autocertificazione  del  rispetto  delle  normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto  25  puo'
svolgere un'attivita' di  supporto  all'azienda  ovvero  svolgere  le
verifiche necessarie. 
  2. I procedimenti  di  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle
attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle  aziende
danneggiate  dagli  eventi   sismici   sono   soggetti   alla   nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA  ed  AIA
ed al procedimento unico  di  cui  al  D.P.R.  160/2010.  La  Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica  temporanea  costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune  e  SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF,  Soprintendenza  ed  altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture  (ANAS,  ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti  per  territorio,
cui e' affidata la gestione e lo  svolgimento,  in  modo  coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,  secondo
modalita'  che  saranno  individuate  al  momento   dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro  cartaceo  della  documentazione  per  le
procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la
semplificazione  dei   procedimenti   nell'osservanza   dei   vincoli
paesaggistici e  di  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  ed
archeologico.  Sempre  al  fine  di  accelerare  lo  svolgimento  dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e  pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3  e  4
per le procedure di verifica (screening)  di  cui  alla  legge  della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma  1,  e  15,  comma  1,  per  le
procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in  materia
di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152  del  2006]  sono
ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                               Art. 20 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma  3,
3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede,  nei  limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del presente decreto. 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                  Fornero,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                  Passera,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico e delle infrastrutture  e
                                  dei trasporti 
 
                                  Ornaghi, Ministro per i beni  e  le
                                  attivita' culturali 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia 
 
                                  Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                  Profumo, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Catania, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      
          
Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente


				
                                                           Allegato 1 
 
(Art. 3, comma 7) 
 
    
   
COD_REG  COD_PRO  COD_ISTAT  PRO_COM  NOME

      3       20    3020023    20023 Felonica
      3       20    3020027    20027 Gonzaga
      3       20    3020029    20029 Magnacavallo
      3       20    3020035    20035 Moglia
      3       20    3020039    20039 Pegognaga
      3       20    3020042    20042 Poggio Rusco
      3       20    3020046    20046 Quingentole
      3       20    3020047    20047 Quistello
      3       20    3020055    20055 San Benedetto Po
      3       20    3020056    20056 San Giacomo delle Segnate
      3       20    3020058    20058 San Giovanni del Dosso
      3       20    3020060    20060 Schivenoglia
      3       20    3020061    20061 Sermide
      3       20    3020067    20067 Villa Poma
      5       29    5029021    29021 Ficarolo
      5       29    5029022    29022 Fiesso Umbertiano
      5       29    5029025    29025 Gaiba
      5       29    5029033    29033 Occhiobello
      5       29    5029045    29045 Stienta
      8       35    8035009    35009 Campagnola Emilia
      8       35    8035020    35020 Correggio
      8       35    8035021    35021 Fabbrico
      8       35    8035028    35028 Novellara
      8       35    8035032    35032 Reggiolo
      8       35    8035034    35034 Rio Saliceto
      8       35    8035035    35035 Rolo
      8       36    8036002    36002 Bomporto
      8       36    8036004    36004 Camposanto
      8       36    8036005    36005 Carpi
      8       36    8036009    36009 Cavezzo
      8       36    8036010    36010 Concordia sulla Secchia
      8       36    8036012    36012 Finale Emilia
      8       36    8036021    36021 Medolla
      8       36    8036022    36022 Mirandola
      8       36    8036028    36028 Novi di Modena
      8       36    8036034    36034 Ravarino
      8       36    8036037    36037 San Felice sul Panaro
      8       36    8036038    36038 San Possidonio
      8       36    8036039    36039 San Prospero
      8       36    8036044    36044 Soliera
      8       37    8037024    37024 Crevalcore
      8       37    8037028    37028 Galliera
      8       37    8037048    37048 Pieve di Cento
      8       37    8037053    37053 San Giovanni in Persiceto
      8       37    8037055    37055 San Pietro in Casale
      8       38    8038003    38003 Bondeno
      8       38    8038004    38004 Cento
      8       38    8038008    38008 Ferrara
      8       38    8038016    38016 Mirabello
      8       38    8038018    38018 Poggio Renatico
      8       38    8038021    38021 Sant'Agostino
      8       38    8038022    38022 Vigarano Mainarda   

    
 
 

        
      

 





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