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(GU n. 77 del 31-3-2012)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 marzo 2012
Approvazione   del   formulario   per   la   comunicazione   relativa
all'applicazione dell'articolo 29-terdecies,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  attuazione  della  direttiva
2008/01/CE  relativa   alla   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento.
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE
del  15  gennaio  2008  sulla  prevenzione  e   riduzione   integrate
dell'inquinamento,  che  ricodifica  la  direttiva  96/61/CE,  ed  in
particolare l'articolo 17, commi 1 e 3; 
  Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CE  del
23 dicembre 1991, per la  standardizzazione  e  la  razionalizzazione
delle  relazioni  relative   all'attuazione   di   talune   direttive
concernenti l'ambiente; 
  Vista la decisione della Commissione  Europea  2010/728/UE  del  29
novembre 2010, che istituisce un questionario da  utilizzare  per  le
relazioni concernenti l'applicazione della  direttiva  2008/1/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e  la  riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC); 
  Visto il decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante
attuazione  integrale  della   direttiva   96/61/CE   relativa   alla
prevenzione   e   riduzione   integrate   dell'inquinamento,   e   in
particolare, l'articolo 14, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e  in  particolare,  l'articolo  29-terdecies,
comma 1, introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
  Visto il decreto legge 30 ottobre  2007,  n.  180,  convertito  con
modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante  differimento
di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e  norme
transitorie, ed in particolare l'articolo 2, comma  1-bis  in  merito
alle  competenze  in  materia  di  aggiornamento   delle   previgenti
autorizzazioni nelle more del rilascio dell'autorizzazione  integrata
ambientale; 
  Vista la nota DG ENV/DM/mz Ares (2011)200931 del 23 febbraio  2011,
con la quale la Commissione Europea fornisce  indicazioni  in  merito
alle categorie di attivita' per le quali procedere alla  raccolta  di
dati relativi ai limiti di emissione autorizzati; 
  Considerato che con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  del  24  luglio  2009  e'  stato
approvato  il  formulario  relativo   alla   comunicazione   prevista
dall'art. 17, punto 3, della direttiva  2008/01/CE,  sulla  base  del
questionario  di  cui  alla  decisione  della   Commissione   europea
2006/194/CE del  2  marzo  2006,  e  che  le  relative  comunicazioni
trasmesse nell'anno 2009 sono riferite al periodo compreso tra  il  1
gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008; 
  Ravvisata la necessita' di adeguare  il  formulario,  adottato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare del 24 luglio 2009, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  6
ottobre  2009  n.  232,  a  quanto  previsto  dalla  decisione  della
Commissione Europea 2010/728/UE del 29 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini  della
comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della direttiva del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  2008/1/CE,  sullo  stato   di
attuazione  della  direttiva  stessa  ed,   in   particolare,   della
comunicazione prevista dall'articolo 17,  comma  1,  della  direttiva
medesima dei dati rappresentativi disponibili sui  valori  limite  di
emissione  applicati  agli  impianti  di  cui  all'allegato  I  della
direttiva 2008/1/CE e sulle migliori  tecniche  disponibili  in  base
alle quali sono stati desunti. 
  2. Sono destinatarie del  formulario,  di  cui  all'allegato  I  al
presente decreto, le Autorita' che, nel periodo di riferimento  della
comunicazione, sono state competenti al  rilascio  di  autorizzazione
integrata ambientale (ai sensi del decreto  legislativo  18  febbraio
2005, n. 59, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ovvero
sono state competenti al rilascio di provvedimenti che,  a  qualunque
titolo, consentono l'esercizio di impianti di cui  all'allegato  VIII
alla  parte  seconda  del  D.Lgs.  152/06  senza   il   rilascio   di
autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, o del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa  dalle
Autorita' competenti al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare ogni tre anni, entro il  30  aprile.  La  prima
comunicazione  deve  pervenire  entro  il  30  aprile  2012,  o   (se
successiva)  entro  la  scadenza  di  60   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente  decreto,  e  deve  riferirsi  al  periodo
compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. 
  4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto,  nonche'  per
quelli previsti piu'  in  generale  dall'articolo  29-terdecies,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   si   avvale   della
collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Le Autorita'  competenti,  ai  sensi  delle  norme  vigenti  nel
periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento  di
autorizzazioni  ambientali   da   sostituire   con   l'autorizzazione
integrata ambientale, rendono disponibili alle  Autorita'  competenti
di cui all'articolo 1, comma 2, i dati necessari  all'adempimento  di
cui al comma 1. 
  2.  Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24  luglio
2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  6  ottobre  2009  n.  232,
recante approvazione del formulario  per  la  comunicazione  relativa
all'applicazione  del  decreto  legislativo   n.   59/2005,   recante
attuazione della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e
riduzione integrate dell'inquinamento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
     Roma, 15 marzo 2012  
 
                                                   Il Ministro: Clini 

        
      
                                                           Allegato I 
 
Formulario   per   la   comunicazione    relativa    all'applicazione
  dell'articolo 29-terdecies, comma  1,  del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n.  152,  in  attuazione  della  direttiva  2008/01/CE
  relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 
 
a) Descrizione generale 
    a.1) Nello scorso triennio (per la prima comunicazione 2009-2011)
sono  state  apportate  modifiche  significative  alla   legislazione
regionale  in  materia  IPPC?  In  caso  di   risposta   affermativa,
descrivere le modifiche e le motivazioni che le  hanno  giustificate,
nonche' indicare i riferimenti della nuova legislazione. 
    a.2)  Nell'attuazione  della  disciplina  IPPC  nel  triennio  di
riferimento,  sono  state  incontrate   difficolta'   connesse   alla
disponibilita' e alla capacita' del personale?  In  caso  affermativo
descrivere tali difficolta', e le strategie per porvi rimedio. 
b) Copertura degli impianti 
    b.1) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attivita' di  cui
all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.  152/06  indicare  il
numero di impianti in esercizio alla fine del periodo di  riferimento
(per la prima comunicazione fine 2011) ed il numero di  impianti  che
alla fine del periodo di riferimento erano dotati  di  autorizzazioni
conformi ai requisiti della direttiva 2008/1/CE  (articoli  4  e  5),
secondo il modello di cui all'appendice I. 
    Ove possibile, tale ultimo dato sara' fornito disaggregato in: 
      - impianti "esistenti", ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o
in esercizio al novembre 2000), dotati  di  autorizzazione  integrata
ambientale o di altro  titolo  ad  esercire  che  rende  ultroneo  il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; 
      - impianti "esistenti", ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o
in esercizio al novembre 2000),  dotati  di  autorizzazioni  non  AIA
riesaminate e, se  del  caso,  aggiornate  nelle  more  del  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale; 
      - impianti "nuovi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettera
i-sexies del D.Lgs. 152/06. 
    Ove possibile,  inoltre,  si  forniranno  informazioni  circa  il
numero di impianti, per categoria di  attivita',  per  i  quali  sono
state effettuate (o sono in  corso)  riesami  e  rinnovi  dell'AIA  o
modifiche sostanziali. 
    b.2) Se  si  e'  provveduto  a  rendere  disponibili  on-line  le
informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti  il  nome,
il luogo e le attivita' degli impianti,  fornire  i  riferimenti  per
l'accesso on-line. Se le suddette informazioni non  sono  disponibili
on-line, fornire un elenco di tutti gli impianti  IPPC  operativi  al
termine  del  periodo  di  riferimento,  che  ne  specifichi  ragione
sociale, localizzazione e attivita'. Qualora il suddetto  elenco  non
sia disponibile, fornire una spiegazione. Nel caso di impianti in cui
sono  condotte  piu'  attivita'  IPPC,  si  raccomanda  di  segnalare
prioritariamente quella che, a  giudizio  dell'autorita'  competente,
puo' essere considerata l'attivita' principale (o una delle attivita'
principali) dell'impianto. 
    b.3) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attivita' di  cui
all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 sara'  inoltre
indicato  il  numero  degli  impianti  che  risultano  aver   cessato
l'esercizio nel periodo di riferimento e il numero  dei  procedimenti
per il  rilascio  di  autorizzazione  integrata  ambientale  a  nuovi
impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento. 
c) Domande di autorizzazione 
    c.1)  Descrivere  le  disposizioni  vincolanti,  i  documenti  di
orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di
garantire che le domande contengano tutte le informazioni  richieste,
in generale o in  relazione  ad  aspetti  specifici  (ad  esempio  la
metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative  dagli
impianti). 
d) Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione 
    d.1) Descrivere le modifiche eventualmente apportate, nel periodo
di    riferimento,    nell'organizzazione    delle    procedure    di
autorizzazione, in particolare per quanto concerne  i  livelli  delle
autorita' competenti e la ripartizione delle competenze. 
    d.2) Nel periodo di  riferimento  si  sono  riscontrati  problemi
particolari nel garantire il pieno coordinamento  della  procedura  e
delle condizioni di autorizzazione, in particolare se sono  coinvolte
piu' autorita' competenti? 
    d.1) Quali sono le procedure e  gli  orientamenti  applicati  nel
periodo di riferimento per  garantire  il  diniego  del  rilascio  di
un'autorizzazione quando un impianto non  e'  conforme  ai  requisiti
della direttiva 2008/1/CE? Fornire informazioni circa il  numero  dei
casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate. 
e) Idoneita' e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione 
    e.1)  Fornire  informazioni  sulle   eventuali   disposizioni   o
orientamenti  regionali   definiti   nel   periodo   di   riferimento
riguardanti: 
      - procedure e i criteri per la determinazione dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione; 
      - i principi generali da applicare per determinare le  migliori
tecniche disponibili; 
      - l'attuazione dei principi di: evitare la prescrizione di  una
tecnica   o   una   tecnologia   specifica;   tenere   conto    delle
caratteristiche  tecniche   dell'impianto,   della   sua   ubicazione
geografica, delle condizioni locali dell'ambiente; ridurre al  minimo
l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e  garantire  un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
    e.2) Per individuare le  migliori  tecniche  disponibili,  quanto
incidono  direttamente,  in  generale  o  in   casi   specifici,   le
informazioni Pubblicate dalla Commissione Europea (BREF)? Indicare se
e come tali documenti di  riferimento  (BREF)  sono  concretamente  e
direttamente   utilizzati   per   stabilire    le    condizioni    di
autorizzazione, e in particolare per determinare i valori  limite  di
emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle
migliori tecniche disponibili? 
    e.3) Come sono considerati i sistemi di  gestione  ambientale  al
fine di stabilire le condizioni dell'autorizzazione? 
    e.4) Fornire informazioni sulle condizioni  di  autorizzazione  o
altre misure applicate ai fini di garantire il ripristino del sito al
momento della cessazione delle attivita' 
    e.5) Fornire  informazioni  sulle  condizioni  di  autorizzazione
applicate con riferimento all'efficienza energetica 
f) Dati rappresentativi disponibili. 
    f.1) Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite
e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni  integrata
ambientali  per  le  diverse  categorie  di  attivita'  IPPC  e,   se
opportuno, sulle migliori tecniche disponibili  in  base  alle  quali
sono ricavati detti valori. 
    Per il rapporto relativo al triennio 2009-2011, in  accordo  alle
indicazioni della Commissione Europea del 23 febbraio  2011,  i  dati
forniti saranno limitati alle seguenti categorie  di  attivita'  IPPC
(vedi appendice II): 
      • Categoria 2.6  -  trattamenti  di  superficie  di  metalli  e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici; 
      • Categoria 3.5 - fabbricazione di prodotti  ceramici  mediante
cottura (con  particolare  riferimento  alla  produzione  di  tegole,
mattonelle e mattoni). 
    In base a successive indicazioni della  Commissione  Europea,  la
Direzione Generale  per  le  Valutazioni  Ambientali,  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  potra'
limitare la raccolta di informazioni ad alcuni specifici impianti. 
    Per i successivi rapporti  la  raccolta  di  dati  potra'  essere
focalizzata su diverse categorie di impianti e altresi'  limitata  ad
alcuni specifici impianti, in  base  alle  determinazioni  in  merito
assunte  dalla  Commissione  Europea  e  comunicate  alle   Autorita'
Competenti interessate direttamente dalla Direzione Generale  per  le
Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare 
g) Norme di qualita' ambientale 
    g.1) Fornire informazioni su eventuali casi in  cui  l'uso  delle
migliori  tecniche  disponibili  si  e'  rilevato   insufficiente   a
garantire il rispetto di una norma di qualita'  ambientale  stabilita
dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa.
Descrivere quali misure supplementari sono  state  adottate  in  tali
casi. 
h) Modifiche apportate agli impianti 
    h.1) Fornire informazioni sulle modalita' pratiche  adottate  per
stabilire  se  una  modifica  dell'impianto  e'  tale   da   produrre
conseguenze per l'ambiente e  se  detta  modifica  e'  una  "modifica
sostanziale" che potrebbe avere effetti negativi e significativi  per
gli esseri umani o l'ambiente 
i) Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione 
    i.1) Fornire informazioni sulle modalita' pratiche, adottate  nel
periodo  di  riferimento,  per  le  procedure  di  riesame   di   cui
all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59 o di cui all'articolo  29-octies,  comma  4,  del  D.Lgs.  152/06,
evidenziando in particolare come e'  stata  attuata  la  disposizione
volta a riesaminare  le  condizioni  di  autorizzazione  in  caso  di
modifiche  sostanziali  delle  migliori  tecniche   disponibili   che
consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza  imporre  costi
eccessivi. 
l) Rispetto delle condizioni di autorizzazione 
    l.1) Nel periodo di riferimento, come e' stato attuato in pratica
il  requisito  secondo  il  quale  i   gestori   devono   trasmettere
regolarmente alle autorita'  i  risultati  della  sorveglianza  delle
emissioni  del  proprio  impianto?  Indicare  i   riferimenti   delle
eventuali norme regionali, procedure  o  orientamenti  ad  uso  delle
autorita' competenti a questo riguardo. 
    l.2) Una relazione di controllo  periodica  viene  presentata  da
tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa
di presentazione di tali informazioni. In caso di  differenze  tra  i
settori, fornire le informazioni indicative disponibili. 
    l.3) Fornire, se  disponibili,  le  seguenti  informazioni  sugli
impianti IPPC: 
      1. descrizione  degli  elementi  principali  su  cui  si  fonda
un'ispezione ambientale effettuata  in  attuazione  della  disciplina
IPPC, 
      2. il numero totale di visite in loco effettuate in  attuazione
della disciplina IPPC durante il periodo di riferimento (numero), 
      3. il numero totale di  impianti  in  cui  si  sono  svolte  le
suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero), 
      4. il numero totale di tali visite in loco durante le quali  si
sono svolti misurazioni  delle  emissioni,  o  il  campionamento  dei
rifiuti, durante il periodo di riferimento (numero), 
      5. le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in  seguito
a  incidenti  e  episodi  di   inosservanza   delle   condizioni   di
autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione). 
m) Informazione e partecipazione del pubblico 
    m.1) Fornire informazioni sulle modalita'  adottate  per  rendere
disponibile   al   pubblico   l'informazione   sulla   documentazione
presentata  dai  gestori,  sulle  autorizzazioni  rilasciate  e   sui
risultati del monitoraggio delle emissioni 
n) Efficacia della direttiva 
    n.1)  Indicare  i  riferimenti  ad  eventuali  studi  e   analisi
disponibili in cui sono stati valutati  i  costi  e  i  vantaggi  per
l'ambiente dell'applicazione della disciplina IPPC (compresi i  costi
amministrativi e i costi di messa in conformita') 
Appendice II all'Allegato I 
    Organizzazione della risposta, per il  triennio  2009-2011,  alla
domanda  f.1  sui  dati  rappresentativi  sui  valori  limite  e   le
prestazioni  ambientali  stabiliti  nelle  autorizzazioni   integrate
ambientali e sulle connesse migliori tecniche disponibili 
    Settori interessati: categoria 2.6 -Trattamento  superficiale  di
metalli e plastica 
    categoria 3.5 - Produzione di ceramica 
1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO 
    • Ragione sociale, indirizzo, identificativo E-PRTR 
    • Copia dell'autorizzazione o rinvio on line ad essa 
    • Data dell'ultimo aggiornamento dell'autorizzazione 
2. INFORMAZIONI TECNICHE 
    • Capacita' autorizzata 
    • Numero di linee di produzione, e  per  ciascuna  denominazione,
tipo, descrizione 
    •  Numero  di  punti  di  emissione  in  aria,  e  per   ciascuno
denominazione, tipo, linee di produzione connesse 
    • Numero di scarichi di  acque,  e  per  ciascuno  denominazione,
tipo, linee di produzione connesse, corpo recettore 
3. CONDIZIONI AUTORIZZATIVE E DATI EMISSIVI 
3.1 Emissioni in aria 
    • Valori limite  di  emissione  prescritti,  specificando  per  i
tipici inquinanti di processo tipo e valore dei limiti, condizioni di
riferimento, periodi di media. 
    Per le  attivita'  2.6  sono  considerati  tipici  inquinanti  di
processo: NOx, HCl, HF, polveri, NH3, VOC 
    Per le  attivita'  3.5  sono  considerati  tipici  inquinanti  di
processo: particolato, SOx, NOx, HF, HCl,  NMVOC  e  metalli  pesanti
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, V, Pb and Zn) 
    • Requisiti di monitoraggio  prescritti:  tipo  di  monitoraggio,
frequenza 
    • Emissioni effettive totali (annue) ed inoltre, 
    - in caso  di  monitoraggio  in  continuo  delle  concentrazioni-
valori della concentrazione, condizioni di riferimento,  e  confronto
con i limiti per la media annuale e per le  condizioni  di  minima  e
massima emissione riscontrate nell'anno. 
    - in caso di monitoraggio in discontinuo delle  concentrazioni  -
valori della concentrazione, condizioni di  riferimento,  periodo  di
misura e confronto con i  limiti  per  la  media  annuale  e  per  le
condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno. 
3.1 Emissioni in acqua 
    • Valori limite  di  emissione  prescritti,  specificando  per  i
tipici inquinanti di processo tipo e valore dei  limiti,  periodi  di
valutazione. 
    Per le  attivita'  2.6  sono  considerati  tipici  inquinanti  di
processo tutti quelli dell'E-PRTR tranne i pesticidi. 
    Per le  attivita'  3.5  sono  considerati  tipici  inquinanti  di
processo: solidi sospesi, AOX, metalli pesanti (As, Cd, Cr,  Cu,  Hg,
Ni, Pb and Zn), TOC. 
    • Requisiti di monitoraggio  prescritti:  tipo  di  monitoraggio,
frequenza 
    •  Emissioni  effettive  totali  (annue),  volume  totale   degli
scarichi ed inoltre, 
    - in caso  di  monitoraggio  in  continuo  delle  concentrazioni-
valori della concentrazione e confronto con i  limiti  per  la  media
annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate
nell'anno. 
    - in caso di monitoraggio in discontinuo delle  concentrazioni  -
valori della concentrazione, tipo di campione, tipo  di  composizione
di campioni complessi e confronto con i limiti per la media annuale e
per  le  condizioni  di  minima  e  massima   emissione   riscontrate
nell'anno. 
4 TECNICHE DI PREVENZIONE E DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 
    •  Informazioni  sulle  tecniche  d'abbattimento  applicate   per
scarichi in acqua 
    • Informazioni sulle tecniche  d'abbattimento  applicate  per  le
emissioni in atmosfera 
    • Altre misure di prevenzione e abbattimento 
 

Appendice 1 pdf all’Allegato I
Modello di risposta alla domanda b.1

 





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