Disposizioni trasversali
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49 - Supplemento Ordinario n. 28 Legge 27 febbraio 2009, n. 14Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Allegato
All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: "48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma"». All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo. 1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono inserite le seguenti: "per gestire il medesimo servizio" e, al secondo periodo, le parole: "A partire dal 1o gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1o gennaio 2010". 1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. 1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater». All'articolo 4, al comma 1, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009». All'articolo 5, al comma 1, le parole: «1o gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 1999». L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Società di rilevazione statistica dell'ISTAT). - 1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse; b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla società" sono soppresse e le parole: "in questa" sono sostituite dalle seguenti: "nella società"; c) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"». Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti princìpi: a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo; b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa; c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi; d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio». All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis.
All'articolo 17 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1o
gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o
gennaio 1999 al 31 dicembre 2007". "c-bis) spese di funzionamento"». All'articolo 12: è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.»; nella rubrica, dopo le parole: «nelle nuove province» sono inserite le seguenti: «e l'erogazione di benefìci alle vittime del dovere e della criminalità organizzata». Nel capo VI, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: «Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici"; b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati"». All'articolo 14: dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità"»; dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma».All'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantadue mesi"». All'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze». All'articolo 22: dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"»; nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di garanzie a favore di cooperative agricole». All'articolo 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. 1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009". 1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009». All'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto"; b) all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis"; c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente: "Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con
proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore
considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico,
allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di
tali bevande. All'articolo 26, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi». All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: "da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e"; b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti"». All'articolo 29 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi. 1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento"; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche,
nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti
ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti
contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli
stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta
della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi. 1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica
che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio. b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"; c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Nel servizio di noleggio con conducente,
esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio
di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente
all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio
taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di
noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate
al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici. e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza". 1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;". 1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici". 1-septies.
Al comma 1 dell'articolo 20 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: "30 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"; b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto"». All'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis.
L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al 1965. All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis.
All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo". Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Personale medico, veterinario, chimico e
farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali). - 1. Al fine di garantire la continuità dei controlli
obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al
personale medico, veterinario,
chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di
lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis,
del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2
della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003,
alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di
durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla
normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2
della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2. L'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Art. 35. -
(Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). -
1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo
modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009. All'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato». All'articolo 37 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis.
All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, le parole: "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti:
"2010-2011". a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "105" è sostituita dalla seguente: "100"; b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "80" e: "25" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10"; c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: "25" è sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) è abrogata; d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato"; e) all'articolo 5, comma 1, le parole: "scolastica statale o paritaria" sono soppresse. 2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009». All'articolo 41: dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015"; b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis". 6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le
parole: "l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione del SSN" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a
disposizione del SSN". al comma 16, primo periodo, le parole: «di cui al predetto comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «16-bis.
Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non
oltre il 30 giugno 2009". a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" sono inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,"; b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo". 16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione
entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per
lo svolgimento
di attività socialmente utili (ASU) nonché per l'attuazione di politiche
attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della
Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55
milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la
spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai
sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o
agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. 16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto
ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione
di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla
pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto
fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013». Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente: «Art. 41-bis. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". 2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche"; b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249". 3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi,
che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni
sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue
disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel
limite delle stesse disponibilità. 4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 42 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è
prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono soppresse; d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917," sono inserite le seguenti: "dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive," e le parole: "anche in forma unificata," sono soppresse; e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio"; f) all'articolo 5, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono" e la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove"; g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono"; h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono"; i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono"; l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3." sono soppresse. 7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere
regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662. a) agli articoli 16 e 17 la parola: "25", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "30"; b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni"; c) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese di luglio". 7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero
i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito
delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e
37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono
effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica
all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini
ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di
comunicazione in via telematica del risultato finale delle
dichiarazioni. a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,"; b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" è soppressa e le parole da: "fino a una percentuale" fino a: "da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione"; c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici". 7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181». Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti: «Art. 42-bis. - (Disposizioni per la definizione di
violazioni in materia di affissioni e pubblicità). -
1. Le
violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e
pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di
striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine
e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a
carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e
per provincia. Art. 42-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11). - 1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848». Dopo l'articolo 43, è inserito seguente: «Art. 43-bis. - (Interventi nelle operazioni di
cartolarizzazione di immobili pubblici). - 1. In considerazione
dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del
mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato
relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio
separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002,
effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione. All'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1o agosto 2005». Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. - (Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento
delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al
fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per
conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore
condizione di vita dei detenuti. "Art. 4. -
1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è
istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.
È aggiunto, in fine, il seguente allegato: «Allegato A a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1o agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni; b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222; d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503». |
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