Ambiente
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49 Legge 27 febbraio 2009, n. 13Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 27 febbraio 2009 NAPOLITANO Allegato
All'articolo 1: al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono prorogate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui
all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e
dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai
comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale,
integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non
già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del
rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di
rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i
contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento
al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna
autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese» è inserita la seguente: «interessate»; la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e» e dopo le parole: «schema di contratto, che viene» sono inserite le seguenti: «concordato con le imprese interessate e»; al comma 2, la parola: «osservazioni» è sostituita dalle seguenti: «ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento» e le parole: «, senza obbligo di risposta» sono soppresse; al comma 4, la parola: «obbligata» è soppressa; al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data»; dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto»; al comma 6, le parole: «, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del Ministero» e dopo le parole: «del mare,» sono inserite le seguenti: «quest'ultimo,»; al comma 7, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «I soli proventi»; dopo le parole: «al presente articolo,» sono inserite le seguenti: «introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione». All'articolo 3: dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi»;nella rubrica, dopo la parola: «ambientale» sono aggiunte le seguenti: «. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT». All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, le parole: "di natura regolamentare," sono soppresse. "4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123"». Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata». All'articolo 5: al comma 1, la lettera b) è soppressa; dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009»; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio
nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224" sono inserite le
seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e
al recupero degli stessi e". 2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni»; nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale». All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto». Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di acqua potabile). - 1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione,". Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Art. 6-quater. - (Rifiuti contenenti idrocarburi). - 1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008». Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. - (Riduzione dell'utilizzo di carta presso le
pubbliche amministrazioni). - 1. Ai fini della diffusione presso le
pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche
e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad
organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza
progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla
riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro,
all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da
macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla
stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi
documenti per funzionalità di carta per appunti. Art. 7-ter. - (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto". Art. 7-quater. - (Progetti ed iniziative di educazione
ambientale). - 1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto
dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro
9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000
per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per essere riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed
iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e
valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle
aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle
attività turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed
efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 7-quinquies. - (Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università). - 1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7-sexies. - (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. 2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. 3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, è prorogato di ulteriori
diciotto mesi. Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: «Art. 8-bis. - (Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Il comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto: a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili; b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario; c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati". Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra). - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto". Art. 8-quater. - (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti). - 1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative". Art. 8-quinquies. - (Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006). - 1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono inserite le seguenti: "o messa in sicurezza". Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato). - 1. Gli oneri relativi alle attività di
progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di
depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come
espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito,
costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico
integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto
dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza,
nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di
affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle
opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché
alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. |
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