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Dr.ssa Ivana Brancaleone - Consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza
Data di redazione 14/06/2013
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- 09-07-2011 Reati ambientali - Il Consiglio dei Ministri recepisce le direttive
- 02-08-2011 Reati ambientali - Pubblicato in Gazzetta il provvedimento sulla responsabilità delle imprese
Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121[1], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, è stata data attuazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Il provvedimento, entrato in vigore il 16 agosto 2011, introduce nel D.Lgs. n. 231/2001[2] i reati ambientali e modifica alcune disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006[3] (c.d. Testo Unico Ambientale o Codice Ambientale) recependo le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalle direttive e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali.
Pertanto, viene esteso il campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità dell’impresa per reati commessi da propri dirigenti e dipendenti. Inizialmente circoscritto agli illeciti commessi nei rapporti tra aziende e pubblica amministrazione, il provvedimento è stato poi esteso successivamente ai reati societari, finanziari e di sicurezza sul lavoro fino a ricomprendere, con il decreto in oggetto, i reati ambientali.
Per quanto riguarda i reati ambientali, il D.lgs. n. 121/2011 estende la responsabilità amministrativa delle imprese (disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001) agli illeciti commessi in violazione di una serie di reati contro l'ambiente, già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati (art. 2), ed introduce due nuove fattispecie di reato nel codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, cattura, preleva o detiene, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette -art. 727 bis c.p.- e quella di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto -art. 733-bis c.p.- (art. 1).
Inoltre, il decreto modifica alcune disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e nel D.lgs. n. 205/2010[4], quali quelle relative all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e quelle concernenti le sanzioni per le inadempienze relative agli obblighi derivanti dal SISTRI (artt. 3 e 4).
Analizziamo in dettaglio le conseguenze a livello giuridico di tale estensione.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa per enti e società a seguito di diversi reati commessi nell'interesse della persona giuridica, tra i quali:
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o della UE; truffa in danno della P.A. anche per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Concussione e corruzione;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Reati di abuso di mercato;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e sicurezza sul lavoro (vedi Testo Unico Sicurezza e modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001).
Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 si applicano sempre le sanzioni pecuniarie, espresse in quote[5].
Come accennato in premessa, con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 sono stati introdotti nel D.lgs. n. 231/2001 anche i “Reati ambientali” -art. 25-undecies-, tra cui per quanto riguarda quelli di maggior interesse per le imprese:
- scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione e contenenti sostanze pericolose
- mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'autorità competente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
- superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali o di scarico sul suolo (compresi quelli più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o autorità competente)
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi non autorizzata (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica del sito o se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose
- predisposizione di certificati di analisi rifiuti, anche utilizzati nell’ambito del Sistri, con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di tali certificati falsi durante il trasporto o inseriti nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- traffico illecito di rifiuti pericolosi o non pericolosi e attività organizzate per tale traffico
- Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare tale trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione (oppure fraudolentemente alterata) e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato di analisi che identifica le caratteristiche dei rifiuti
- responsabilità per i soggetti che nell'esercizio di uno stabilimento, violano i valori limite di emissione in atmosfera o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione se tale superamento determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Si ha la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale, cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ed inoltre da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima indicati.
Il D.lgs. n. 231/2001 in aggiunta alle responsabilità individuali di datori di lavoro, dirigenti e amministratori prevede, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, commisurate alla gravità del fatto (che possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro), anche sanzioni interdittive molto pesanti per le imprese come: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, ecc.., fino alla confisca e pubblicazione della sentenza.
Se il reato è stato commesso da tali soggetti l'ente non ne risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È richiesta altresì la costituzione di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo “Organismo di vigilanza” che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, prevedendo un codice di comportamento “Codice Etico o Codice di condotta” e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le attività previste. Sono essenziali, inoltre, le attività di vigilanza per il rispetto delle procedure e istruzioni definite per la tutela e prevenzione dei reati ambientali da parte dei soggetti coinvolti, oltre alle periodiche verifiche dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate ed un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello.
Nello specifico per quanto riguarda la prevenzione dei reati ambientali, i modelli di organizzazione aziendale per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di prevenzione dei reati ambientali.
Tale efficacia esimente, ascrivibile ad un sistema di gestione certificato secondo una norma riconosciuta a livello internazionale, è espressamente indicata per i reati riguardanti l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Difatti, a questo proposito, il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza” contiene un riferimento specifico, in quanto all’art. 30 per gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiama specificatamente l’adozione ed attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 individuando, inoltre, anche i requisiti minimi di idoneità dei modelli organizzativi da definire secondo le indicazioni delle Linee guida UNI-INAIL SGSL per i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e della norma internazionale BS OHSAS 18001:2007.
In relazione ai reati ambientali, inseriti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 dal D.lgs. 121/2011, invece, non è stata espressamente prevista dal legislatore l’efficacia esimente per le aziende certificate secondo la norma internazionale ISO 14001:2004 ovvero registrate secondo il Regolamento CE n. 1221/2009 (c.d. EMAS III, contrariamente a quanto formalmente specificato per le aziende certificate secondo la norma BS OHSAS 18001:2007.
Ciò nonostante si può ritenere con evidenza, che un Sistema di gestione ambientale, correttamente applicato ed attuato in conformità ai requisiti previsti dalla norma internazionale ISO 14001:2004 ovvero ai principi del Regolamento europeo EMAS e validato da un Organismo di certificazione o Verificatore Ambientale accreditato, possa essere equiparato, in particolare modo per i reati ambientali inseriti dal D.lgs. n. 121/2011, ad un Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, rispondente ai requisiti dello standard BS OHSAS 18001:2007, il quale, come già descritto, rappresenta dal punto di vista formale modello esimente della responsabilità amministrativa per gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A questo proposito un Sistema di Gestione Ambientale attuato in base allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004 o al Regolamento comunitario EMAS può essere considerato un percorso efficace per implementare e porre le basi per l’applicazione di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati ambientali. Infatti, i due sistemi presentano diversi punti di contatto, che possono portare ogni azienda alla scelta tra quattro opzioni:
Modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 e Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 e/o EMAS:
1. Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale senza il Modello Organizzativo |
2. Adozione del Modello Organizzativo senza il Sistema di Gestione Ambientale |
3. Adozione di entrambi i Sistemi con una “impostazione separata” |
4. Gestione Integrata dei due Sistemi (SGA e Modello organizzativo) |
La soluzione apparentemente più complessa, ma in pratica più efficace è rappresentata dalla Gestione Integrata dei due Sistemi che consente all’azienda di evitare inutili duplicazioni e di applicare correttamente ed attuare entrambi i sistemi per la prevenzione dei reati ambientali, la cui interazione possa dimostrare di avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese.
A conferma di tale impostazione, in ordine ai reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 riguardante La responsabilità amministrativa delle società e delle persone giuridiche in generale, la sola adozione del modello organizzativo non è sufficiente. Oltre alla formale approvazione da parte degli organi preposti, occorre altresì attuare il modello adottato con misure efficienti. Le sanzioni potranno essere evitate se l’impresa ovvero la persona giuridica quindi dovrà dimostrare, cioè provare di aver attuato il modello organizzativo in modo efficace, con misure di gestione e controllo idonee a prevenire gli illeciti previsti dal decreto.
Vai alla Sezione Consulenza Area AMBIENTE…>> (Sistemi di Gestione ISO 14001 / EMAS - Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001…)
[1] Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” (Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2011, n. 177).
[2] Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, e s. m. i.
[3] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” [c.d. Codice dell'ambiente]
[4] Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” di modifica e integrazione del D.Lgs. 152/2006.
[5] La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.