Studio Brancaleone






 

 

 

Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ord. n. 96

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - parte V

Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che nel decreto ovunque ricorrano, le parole Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;, sono sostituite dalle seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA".

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PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'

                              ART. 267 
                       (campo di applicazione) 
 
  1.  Il  presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione   e   della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli  impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal  titolo  II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e  di
analisi delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite. 
  2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli  altri
impianti di trattamento  termico  dei  rifiuti  i  valori  limite  di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione  di
cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione  integrata  ambientale  di
cui al Titolo III-bis alla  Parte  Seconda.  I  valori  limite  e  le
prescrizioni sono stabiliti, per  gli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della  Parte  Quarta  e
dei piani regionali. di qualita' dell'aria e, per gli altri  impianti
di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli  270  e
271 del presente titolo.  Resta  ferma  l'applicazione  del  presente
titolo per gli altri impianti e le  altre  attivita'  presenti  nello
stesso stabilimento, nonche' nei  casi  previsti  dall'articolo  214,
comma 8. 
  3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte  ad  autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis  della  Parte
Seconda;  per  tali  installazioni  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista dal presente Titolo non e' richiesta  in  quanto  sostituita
dall'autorizzazione integrata ambientale. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
                              ART. 268 
                            (definizioni) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione   dell'aria
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una  o  di  piu'
sostanze in quantita' e con  caratteristiche  tali  da  ledere  o  da
costituire un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la  qualita'
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o  compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente; 
    b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida,  liquida  o
gassosa introdotta  nell'atmosfera  che  possa  causare  inquinamento
atmosferico e, per le attivita' di cui  all'articolo  275,  qualsiasi
scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente; 
    c) emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente  gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
    d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275  le  emissioni
diffuse includono anche i COV contenuti negli  scarichi  idrici,  nei
rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni  contenute
nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    e) emissione tecnicamente convogliabile:  emissione  diffusa  che
deve  essere  convogliata  sulla   base   delle   migliori   tecniche
disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono  una
particolare tutela; 
    f) emissioni totali: la somma delle  emissioni  diffuse  e  delle
emissioni convogliate; 
    g) effluente gassoso: lo scarico  gassoso,  contenente  emissioni
solide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'
espressa in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni  normali
(Nm3/ora), previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo,  se  non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto; 
    h)  stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che   si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al  potere
decisionale di un unico gestore, in cui  sono  presenti  uno  o  piu'
impianti o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che  producono
emissioni attraverso, per  esempio,  dispositivi  mobili,  operazioni
manuali, deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di  una  o  piu'
attivita'; 
    i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento  che,  alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa  previgente,  e  che  e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
    i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno  stabilimento  che  e'
stato autorizzato ai sensi  dell'articolo  6  o  dell'articolo  11  o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o  messo
in funzione entro il 29 aprile 2008; 
    i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade  nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
    l)  impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme   di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo  autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio; 
    m) modifica dello stabilimento: installazione di  un  impianto  o
avvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un
impianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  quale
comporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nella
relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibili
utilizzati; 
    m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un  aumento  o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse e che possa produrre effetti
negativi e significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui all'articolo 275  si
applicano le definizioni previste ai commi 21e 22  di  tale  articolo
((Le regioni e le  province  autonome  possono,  nel  rispetto  della
presente   definizione,   definire   ulteriori   criteri    per    la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di  cui
all'articolo 269, comma 8.)); 
    n)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate  nel  presente  decreto;  per  gli   impianti   di   cui
all'articolo 273 e per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  275  si
applica la definizione prevista  all'articolo  5,  comma  1,  lettera
r-bis); 
    o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o  la
diversa autorita' indicata  dalla  legge  regionale  quale  autorita'
competente  al  rilascio   dell'autorizzazione   alle   emissioni   e
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;
per  gli  stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
ambientale e per  gli  adempimenti  a  questa  connessi,  l'autorita'
competente e' quella che rilascia tale autorizzazione; 
    p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'  a  cui  la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizioni
del presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  di
polizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  e
per i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione; 
    q) valore limite  di  emissione:  il  fattore  di  emissione,  la
concentrazione, la percentuale o  il  flusso  di  massa  di  sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.  I  valori
di limite di emissione espressi come  concentrazione  sono  stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
titolo o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come  media
oraria. 
    r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa   di   sostanza
inquinante emessa e unita' di  misura  specifica  di  prodotto  o  di
servizio; 
    s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza  inquinante
emessa  e  volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli   impianti   di
combustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione
(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non  diversamente  stabilito
dalla parte quinta del presente decreto,  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno di riferimento del 3  per  cento  in  volume  dell'effluente
gassoso per i combustibili liquidi e gassosi,  del  6  per  cento  in
volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per  le
turbine a gas; 
    t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante  emessa
e massa della stessa sostanza  utilizzata  nel  processo  produttivo,
moltiplicato per cento; 
    u) flusso di massa:  massa  di  sostanza  inquinante  emessa  per
unita' di tempo; 
    v) soglia di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di  massa,  per
singolo inquinante o per singola classe di  inquinanti,  calcolato  a
monte di eventuali sistemi di abbattimento,  e  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto, al di sotto del  quale  non  si
applicano i valori limite di emissione; 
    z) condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed  una
pressione di 101,3 kPa; 
    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  ad  evitare
ovvero, se cio' risulti impossibile, a ridurre le  emissioni;  a  tal
fine, si intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche impiegate,  sia  le  modalita'  di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura  degli
impianti e delle attivita'; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
      Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attivita'  di
cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista  all'articolo
5, comma 1, lettera l-ter). 
    ((aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in  ore,  durante  il
quale un grande impianto  di  combustione  o  un  medio  impianto  di
combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni
in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;)) 
    bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito  dell'erogazione
di energia, combustibili o materiali, e' portato  da  una  condizione
nella quale non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato,  o  la
esercita in situazione di carico  di  processo  inferiore  al  minimo
tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita'  e'  esercitata
in situazione di carico  di  processo  pari  o  superiore  al  minimo
tecnico; 
    cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzione
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non  dovuta  ad
un  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercita
l'attivita' a cui e' destinato in situazione di  carico  di  processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione e' esercitata in situazione di carico di processo  inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata; 
    dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di  produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto; 
    ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile  con
l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto e' destinato; 
    ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono ossidati combustibili al fine  di  utilizzare  il  calore  cosi'
prodotto; 
    gg) grande impianto di combustione: impianto  di  combustione  di
potenza termica nominale ((pari o  superiore  a  50MW.)).  Un  grande
impianto di combustione e' classificato come: 
      1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che  ha
ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  per  cui  e'
stata presentata una domanda completa di  autorizzazione  entro  tale
data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
      2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che  ha
ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o  per  cui  e'
stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale
data, a condizione che sia stato  messo  in  esercizio  entro  il  27
novembre 2003; 
      3) nuovo: il grande impianto  di  combustione  che  non  ricade
nella definizione di cui ai numeri 2) e 3); 
    ((gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di  combustione
di potenza termica nominale pari o superiore a 1  MW  e  inferiore  a
50MW,  inclusi  i  motori  e  le  turbine  a  gas  alimentato  con  i
combustibili previsti all'allegato X  alla  Parte  Quinta  o  con  le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio
impianto di combustione e' classificato come: 
      1)  esistente:  il  medio  impianto  di  combustione  messo  in
esercizio prima del 20 dicembre 2018  nel  rispetto  della  normativa
all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle  emissioni  o
in una  autorizzazione  unica  ambientale  o  in  una  autorizzazione
integrata ambientale che il gestore  ha  ottenuto  o  alla  quale  ha
aderito prima del 19 dicembre 2017 a  condizione  che  sia  messo  in
esercizio entro il 20 dicembre 2018; 
      2) nuovo: il medio impianto  di  combustione  che  non  rientra
nella definizione di cui al punto 1); 
    gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione; 
    gg-quater) motore a gas: un  motore  a  combustione  interna  che
funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione  comandata
per bruciare il combustibile; 
    gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna  che
funziona  secondo  il  ciclo  diesel  e  che  utilizza   l'accensione
spontanea per bruciare il combustibile; 
    gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione
interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il
ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e  secondo  il  ciclo
Otto quando brucia combustibili gassosi; 
    gg-septies)  turbina  a  gas:  qualsiasi  macchina  rotante   che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente  da
un compressore, un dispositivo termico  in  cui  il  combustibile  e'
ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono  incluse
le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e
le turbine a gas  in  regime  di  cogenerazione,  dotate  o  meno  di
bruciatore supplementare;)) 
    hh)  potenza  termica  nominale  dell'impianto  di   combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile  utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato al singolo  impianto
di combustione, cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in
Watt termici o suoi multipli; 
    ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almeno
l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi  seguenti:  idrogeno,
alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,  silicio  o  azoto,  ad  eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
    ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure  che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in   condizioni
particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente  decreto,
e' considerata come COV la frazione di creosoto che alla  temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; 
    mm)  solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o   in
combinazione con altri agenti al fine di  dissolvere  materie  prime,
prodotti o rifiuti, senza subire  trasformazioni  chimiche,  o  usato
come agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure  come
dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; 
    nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di  solventi
organici utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275,  svolte
in  condizioni  di  normale  funzionamento  ed  in   funzione   della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
    oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di  solventi
organici utilizzato in uno  stabilimento  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi  altro  periodo
di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 
    pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo  di  solventi
calcolato sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se  non
diversamente stabilito dall'autorizzazione, a  trecentotrenta  giorni
all'anno in caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto  l'arco  della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita'; 
    qq) riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di  solventi
organici prodotti da una attivita' e successivamente  recuperati  per
qualsiasi finalita' tecnica o commerciale, ivi  compreso  l'uso  come
combustibile; 
    rr) soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso  in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste; 
    ((rr-bis)  raffinerie:  stabilimenti  in  cui  si   effettua   la
raffinazione di oli minerali o gas;)) 
    ss) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
    tt) impianti di distribuzione:  impianti  in  cui  il  carburante
viene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  o
la cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  di
una ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni; 
    tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione
di benzina;  il  distributore  degli  impianti  di  distribuzione  di
benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado  di
prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa,
essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; 
    tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
      1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di
benzina dai vapori durante le  operazioni  di  caricamento  presso  i
terminali; 
      2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura  per  il  recupero
dei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione; 
    tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema  di  recupero
dei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o  il  riconvogliamento  degli  stessi   al   distributore   per   la
reimmissione in commercio; 
    tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina scaricata
da  cisterne  mobili  di  qualsiasi  capacita'  in  un  impianto   di
distribuzione; 
    uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con  o  senza  additivi,
corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710  1141
- 2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -  2710  1159  o  che  abbia  una
tensione di vapore Reid pari o superiore a  27,6  kilopascal,  pronto
all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad  eccezione  del
gas di petrolio liquefatto (GPL); 
    uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che  evaporano  dalla
benzina; 
    vv) terminale: ogni  struttura  adibita  al  caricamento  e  allo
scaricamento di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna  o
nave-cisterna, ivi compresi gli impianti  di  deposito  presenti  nel
sito della struttura; 
    zz) impianto di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso  adibito  allo
stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
benzina presso gli impianti di distribuzione; 
    aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un  terminale  ove
la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli  impianti  di
caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o  piu'  torri  di
caricamento; 
    bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminale
mediante la quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un  dato  momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
    ccc) deposito temporaneo di vapori:  il  deposito  temporaneo  di
vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso  un  terminale
prima del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un  altro
terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito  ad
un  altro  nello  stesso  terminale  non  e'   considerato   deposito
temporaneo di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'  superiore  ad  1
m3, trasportata su strada,  per  ferrovia  o  per  via  navigabile  e
adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o  da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti; 
    eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su  strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti  parte  integrante  del  telaio  o  una   o   piu'   cisterne
rimuovibili. 
    ((eee-bis) combustibile:  qualsiasi  materia  solida,  liquida  o
gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per
la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 
    eee-ter)  combustibile  di  raffineria:  materiale   combustibile
solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi  di  distillazione  e
conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi  gas  di
raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
    eee-quater) olio  combustibile  pesante:  qualsiasi  combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da  2710  19  51  a
2710 19 68, 2710 20 31,  2710  20  35,  o  2710  20  39  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,
per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli
pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno  del
65% in volume, comprese le perdite, distilla  a  250°  C  secondo  il
metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C  non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo; 
    eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile  liquido  derivato
dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19  47,
2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile  liquido
derivato dal petrolio di cui meno del  65%  in  volume,  comprese  le
perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85% in volume,  comprese
le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86; 
    eee-sexies)  gas  naturale:  il  metano   presente   in   natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 
    eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o
densita', disperse in fase  gassosa  alle  condizioni  del  punto  di
campionamento,  che,  in  determinate  condizioni,   possono   essere
raccolte  mediante  filtrazione  dopo   il   prelievo   di   campioni
rappresentativi  del  gas  da  analizzare  e  che,   in   determinate
condizioni,  restano  a  monte  del  filtro   e   sul   filtro   dopo
l'essiccazione; 
    eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)  ed
il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 
    eee-nonies) rifiuto:  rifiuto  come  definito  all'articolo  183,
comma 1, lett. a);)) 
                              ART. 269 
   Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal
comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,  per
tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente  decreto.
L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo  stabilimento.  I
singoli impianti e le singole attivita' presenti  nello  stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 
  ((1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad  autorizzazione  unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi
3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in
cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13)). 
  2. Il gestore che  intende  installare  uno  stabilimento  nuovo  o
trasferire  uno  stabilimento  da  un  luogo  ad  un  altro  presenta
all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: 
    a) dal progetto dello stabilimento  in  cui  sono  descritti  gli
impianti e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare  le
emissioni e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni,  le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di  emissione  individuata
in modo da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli  inquinanti,  i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei  combustibili  di  cui  si  prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione,  il
minimo tecnico definito  tramite  i  parametri  di  impianto  che  lo
caratterizzano; 
    b) da una relazione tecnica che  descrive  il  complessivo  ciclo
produttivo in cui si inseriscono  gli  impianti  e  le  attivita'  ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio  e
la messa a regime degli impianti. 
  ((2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in
cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.)) 
  3.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione   all'installazione   di
stabilimenti  nuovi,  l'autorita'  competente  indice,  entro  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi  ai
sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel  corso
della quale si procede anche, in via istruttoria, ad  un  contestuale
esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti  amministrativi
e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  del
regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265.  Per  il  rinnovo  e  per
l'aggiornamento dell'autorizzazione  l'autorita'  competente,  previa
informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un  parere
nei trenta giorni successivi, avvia un  autonomo  procedimento  entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di  conferenza
di servizi o di autonomo procedimento, eventuali  integrazioni  della
domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; se  l'autorita'  competente  non  si
pronuncia in un termine pari  a  centoventi  giorni  o,  in  caso  di
integrazione della domanda di autorizzazione, pari  a  centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  di  provvedere,  notificando
tale richiesta anche all'autorita' competente. PERIODO  ABROGATO  DAL
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
  4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 
    a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili,  le
modalita' di captazione e di convogliamento; 
    b) per le emissioni convogliate o di cui  e'  stato  disposto  il
convogliamento, i valori limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  i
metodi di campionamento e di analisi, i criteri  per  la  valutazione
della  conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e   la
periodicita' ((del monitoraggio)) di competenza del gestore, la quota
dei punti  di  emissione  individuata  tenuto  conto  delle  relative
condizioni tecnico-economiche, il minimo  tecnico  per  gli  impianti
soggetti  a  tale  condizione  e  le  portate  di  progetto  tali  da
consentire  che  le  emissioni  siano  diluite  solo   nella   misura
inevitabile dal punto di vista tecnologico e  dell'esercizio;  devono
essere specificamente indicate le  sostanze  a  cui  si  applicano  i
valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. 
    ((c) per le emissioni diffuse, apposite  prescrizioni,  anche  di
carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle
fonti su cui l'autorita' competente valuti necessario intervenire.)) 
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo'
stabilire,  per  ciascun  inquinante,  valori  limite  di   emissione
espressi come flussi di massa annuali  riferiti  al  complesso  delle
emissioni, eventualmente incluse quelle  diffuse,  degli  impianti  e
delle attivita' di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  4
MARZO 2014, N. 46. 
  6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra
la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.  ((La  messa
in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272,  comma
3, deve essere comunicata)) all'autorita' competente con un  anticipo
di almeno quindici  giorni.  ((L'autorizzazione  stabilisce  la  data
entro  cui  devono  essere  trasmessi  all'autorita'   competente   i
risultati  delle  misurazioni  delle  emissioni))  effettuate  in  un
((periodo   rappresentativo    delle    condizioni    di    esercizio
dell'impianto,)) decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale
periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare;  ((...)).
L'autorita'  competente  per   il   controllo   effettua   il   primo
accertamento circa il rispetto  dell'autorizzazione  entro  sei  mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o  dall'avvio  di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. 
  7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  articolo  ha
una durata di quindici  anni.  La  domanda  di  rinnovo  deve  essere
presentata  almeno  un  anno  prima  della   scadenza.   Nelle   more
dell'adozione   del   provvedimento   sulla   domanda   di    rinnovo
dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente   articolo,
l'esercizio dell'impianto puo'  continuare  anche  dopo  la  scadenza
dell'autorizzazione in caso  di  mancata  pronuncia  in  termini  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma  3.  L'autorita'
competente puo' imporre il rinnovo  dell'autorizzazione  prima  della
scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  se   una   modifica   delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei  valori
limite di qualita' dell'aria previsti  dalla  vigente  normativa.  Il
rinnovo dell'autorizzazione comporta il  decorso  di  un  periodo  di
quindici anni. 
  8.  Il  gestore  che  intende   effettuare   una   modifica   dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o,  se  la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi  del  presente  articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e'  stata  data
comunicazione  e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina   al
gestore di presentare una domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
presente  articolo.  Se  la  modifica  e'   sostanziale   l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria limitata agli impianti e  alle  attivita'  interessati
dalla modifica o, a seguito di  eventuale  apposita  istruttoria  che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione  della  situazione
ambientale o delle migliori  tecniche  disponibili,  la  rinnova  con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non  e'
sostanziale, l'autorita'  competente  provvede,  ove  necessario,  ad
aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non si
esprime  entro  sessanta  giorni,  il   gestor   e   puo'   procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo
il potere dell'autorita' competente  di  provvedere  successivamente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014,  N.  46.  E'  fatto  salvo
quanto   previsto   dall'articolo   275,   comma   11.   Il   rinnovo
dell'autorizzazione comporta,  a  differenza  dell'aggiornamento,  il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL
D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  ((9. L'autorita' competente per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore
fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.
Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento.)) 
  10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di  deposito
di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori  sono  comunque
tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse
ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per
le medesime  finalita',  con  apposito  provvedimento  dall'autorita'
competente. 
  11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo  ad  un  altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 
  12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
                              ART. 270 
   Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni 
 
  1.  In  sede  di  autorizzazione  ((fatto  salvo  quanto   previsto
all'articolo 272,fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  272,)),
l'autorita' competente verifica se le emissioni  diffuse  di  ciascun
impianto e di  ciascuna  attivita'  sono  tecnicamente  convogliabili
sulla base delle migliori tecniche disponibili  e  sulla  base  delle
pertinenti  prescrizioni  dell'Allegato  I  alla  parte  quinta   del
presente decreto e, in tal caso,  ne  dispone  la  captazione  ed  il
convogliamento. 
  2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o  di
zone che richiedono una particolare  tutela  ambientale,  l'autorita'
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni
diffuse ai sensi del comma 1 anche  se  la  tecnica  individuata  non
soddisfa il requisito della disponibilita' di cui  all'articolo  268,
comma 1, lettera aa), numero 2). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  4. Se piu' impianti  con  caratteristiche  tecniche  e  costruttive
simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati  a  specifiche
attivita' tra loro identiche, l'autorita' competente,  tenendo  conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli  stessi
come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo  punto
di  emissione.  L'autorita'  competente  deve,  in  qualsiasi   caso,
considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  della
determinazione dei valori limite di  emissione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 282, comma 2. 
  5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato  disposto  il
convogliamento,  ciascun  impianto  deve  avere  un  solo  punto   di
emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo  quanto
diversamente previsto da altre disposizioni del  presente  titolo,  i
valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
  6. Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per  ragioni  di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di  emissione.  In  tal
caso, i valori limite di emissione espressi  come  flusso  di  massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al  complesso  delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi  come  concentrazione  sono
riferiti alle emissioni  dei  singoli  punti.  L'autorizzazione  puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla  media
ponderata  delle  emissioni   di   sostanze   inquinanti   uguali   o
appartenenti alla stessa classe ed  aventi  caratteristiche  chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo  dell'impianto  non  puo'
essere superiore a quello che  si  avrebbe  se  i  valori  limite  di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 
  7.  Ove  opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto  conto  delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il  convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o  piu'  punti  di  emissione
comuni,  purche'  le  emissioni  di  tutti  gli  impianti  presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori  limite
di emissione espressi come  concentrazione  previsti  per  i  singoli
impianti e, se  del  caso,  si  prevede  un  tenore  di  ossigeno  di
riferimento  coerente  con   i   flussi   inviati   a   tale   punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  4,
lettera b). 
  8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non  sia
tecnicamente  possibile,  alle  disposizioni  dei  commi  6  e  7  e'
realizzato  entro  i  tre  anni  successivi  al   primo   rinnovo   o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma  3,  ovvero  nel  piu'  breve
termine stabilito dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione  dei
commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita'  competente  tiene  anche  conto  della
documentazione elaborata dalla commissione di cui  all'articolo  281,
comma 9. 
  ((8-bis. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti
di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando  le
ulteriori disposizioni in  materia  di  aggregazione  degli  impianti
previste all'articolo 273, commi 9  e  10,  e  all'articolo  273-bis,
commi 8 e 9.)) 
                              ART. 271 
Valori limite di emissione e  prescrizioni  per  gli  impianti  e  le
                              attivita' 
 
   1. Il presente articolo disciplina i  valori  di  emissione  e  le
prescrizioni da applicare  agli  impianti  ed  alle  attivita'  degli
stabilimenti. 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
   3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia
di valori limite e di prescrizioni  per  le  emissioni  in  atmosfera
degli impianti e delle attivita' deve tenere  conto,  ove  esistenti,
dei piani e programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigente
normativa. Restano comunque in vigore  le  normative  adottate  dalle
regioni o dalle province  autonome  in  conformita'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  21  luglio  1989,  in  cui  si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.  Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo  272,  comma
1, la regione o la provincia  autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con
legge o provvedimento generale, sulla base  delle  migliori  tecniche
disponibili, appositi valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,
anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  i
combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione  delle  emissioni,  portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
   4. I piani e i programmi  di  qualita'  dell'aria  previsti  ((dal
decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.155))  possono   stabilire
appositi valori limite di emissione e prescrizioni  piu'  restrittivi
di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte  quinta
del presente decreto, anche inerenti le condizioni di  costruzione  o
di esercizio, purche' cio' sia  necessario  al  perseguimento  ed  al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
   5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i  valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti  le  condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito
di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche  disponibili  e
sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle  normative  di  cui  al
comma 3 e nei piani e programmi di cui  al  comma  4.  ((A  tal  fine
possono essere altresi' considerati, in relazione  agli  stabilimenti
previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste  nelle
conclusioni  sulle  BAT  pertinenti  per  tipologia  di  impianti   e
attivita', anche se  riferiti  ad  installazioni  di  cui  al  titolo
III-bis  alla  Parte  Seconda.))  Si  devono  altresi'  valutare   il
complesso di tutte le emissioni  degli  impianti  e  delle  attivita'
presenti, le emissioni provenienti da  altre  fonti  e  lo  stato  di
qualita'  dell'aria  nella  zona  interessata.  I  valori  limite  di
emissione e le prescrizioni fissati sulla base  di  tale  istruttoria
devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli  Allegati
I, II, III e V alla parte quinta del presente  decreto  e  di  quelli
applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
   ((5-bis. Per gli impianti e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute.)) 
   5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
   6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori  di  emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento  a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 
   7. ((L'autorizzazione  degli  stabilimenti))  anteriori  al  1988,
anteriori  al  2006  e  nuovi  puo'  sempre  stabilire,  per  effetto
dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite  e  prescrizioni
piu' severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III  e  V  alla
parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma  3
e nei piani e programmi di cui al comma 4. 
   8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore   volumetrico
dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al  volume  di  effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione,  salvo
quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
   12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico  dell'ossigeno  di
riferimento e' quello derivante dal processo.  Se  nell'emissione  il
tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello  di  riferimento,
le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante   la
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita'  di
emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal  punto  di
vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di  ulteriore  diluizione
dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette
mediante la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   14. Salvo quanto diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del
presente decreto, i  valori  limite  di  emissione  si  applicano  ai
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi
in cui l'impianto e'  in  funzione  con  esclusione  dei  periodi  di
avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti  tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori  stessi.
L'autorizzazione puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per  tali
periodi di avviamento e di  arresto  e  per  l'eventualita'  di  tali
anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei
quali non si applicano i valori  limite  di  emissione.  In  caso  di
emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4,  lettera  a),
l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire
prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantita'  di  tali
sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o
guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come
flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto  tale
da  non  permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
l'autorita' competente  deve  essere  informata  entro  le  otto  ore
successive e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle
attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del  gestore
((di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu'  breve
tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura  prevista  al
comma 20-ter.)). Il gestore e' comunque tenuto ad adottare  tutte  le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni  durante  le
fasi di avviamento e di arresto ((e per assicurare che la  durata  di
tali fasi sia la minore possibile.)). Sono  fatte  salve  le  diverse
disposizioni contenute nella parte quinta del  presente  decreto  per
specifiche tipologie di impianti.  Non  costituiscono  in  ogni  caso
periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione  che  si
verificano   regolarmente   nello    svolgimento    della    funzione
dell'impianto. 
   15. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti  di
combustione  di  cui  all'articolo  273  ((,  ai  medi  impianti   di
combustione di cui all'articolo 273-bis)) ed  agli  impianti  e  alle
attivita' di cui all'articolo 275. 
   16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
   ((17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri  per  i
controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle
emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non
siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di
emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del
gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme
all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o
qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.)) 
   18.  ((L'autorizzazione  stabilisce,  per  il  monitoraggio  delle
emissioni  di  competenza  del  gestore,   l'esecuzione   di   misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di
monitoraggio basati su metodi in continuo)). ((Il gestore effettua il
monitoraggio)) di propria competenza sulla  base  dei  metodi  e  dei
sistemi  di  monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i
risultati a disposizione dell'autorita' competente per  il  controllo
nei modi previsti dall'Allegato VI alla  parte  quinta  del  presente
decreto e dall'autorizzazione; in  caso  di  ricorso  a  metodi  o  a
sistemi di monitoraggio diversi  o  non  conformi  alle  prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si  applica  la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2. 
   19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
   ((20. Si verifica un superamento dei valori limite  di  emissione,
ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi
di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del  gestore,
incluse  quelle  relative  ai  singoli  valori  che  concorrono  alla
valutazione dei valori limite su base  media  o  percentuale,  devono
essere da costui specificamente comunicate  all'autorita'  competente
per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.)) 
   ((20-bis. Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli  effettuati
dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite
prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente
normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere
sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'
dell'aria a livello locale. 
   20-ter. Il gestore che, nel  corso  del  monitoraggio  di  propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel
piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente
impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le
condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'
determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.)) 
                              ART. 272 
                  (impianti e attivita' in deroga) 
 
  1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente  titolo
gli stabilimenti in  cui  sono  presenti  esclusivamente  impianti  e
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla  parte  quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le  cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli   effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente  i  valori
limite di emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie  di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del  presente  decreto  si
deve considerare l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,
nello  stabilimento,  ricadono   in   ciascuna   categoria   presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e  6,  dell'Allegato  X
alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni   caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III  II,  dell'Allegato  I  alla  parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti  o  attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al  presente  titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche  ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento  da  un
gestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di  uno  stabilimento  in
cui i dispositivi mobili  di  un  altro  gestore  sono  collocati  ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo  269  salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del  comma  2
nei  casi  ivi  previsti.  L'autorita'   competente   puo'   altresi'
prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i   gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa  delegata,  in
via preventiva, la data di messa  in  esercizio  dell'impianto  o  di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili,  la  data
di inizio di ciascuna campagna di  utilizzo.  Gli  elenchi  contenuti
nell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente  decreto  possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui  all'articolo
281, comma 5, anche su  indicazione  delle  regioni,  delle  province
autonome  e   delle   associazioni   rappresentative   di   categorie
produttive. 
  ((1-bis. Per gli impianti previsti dal  comma  1,  ove  soggetti  a
valori limite di emissione applicabili ai sensi del  medesimo  comma,
la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua
i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da  utilizzare
nei  controlli  e  possono  imporre  obblighi  di   monitoraggio   di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal
comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai
sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo
puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni
tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla
dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre
informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed
i sistemi di regolazione.)) 
  ((2.  L'autorita'  competente  puo'  adottare   autorizzazioni   di
carattere generale riferite a  stabilimenti  oppure  a  categorie  di
impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori  limite  di
emissione,  le  prescrizioni,  anche  inerenti   le   condizioni   di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'
dei  controlli.  Puo'   inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'
tenuto a captare e convogliare le emissioni  ai  sensi  dell'articolo
270. Al di fuori di tali casi e  condizioni  l'articolo  270  non  si
applica agli impianti degli stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione
generale. I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da  5   a   7.
L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili
dalle  quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Le
autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli
stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.
Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le
potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV
alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e
delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui
e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque
presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle
autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura
di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni
generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da
impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,
purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali
stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero
massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base
dell'avvenuta adesione. 
  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai
documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua
specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione
nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai
programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,
commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,
che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il
gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta
fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni
previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di
quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso.)) 
  ((3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate  per  gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le
voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,
escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative
domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.)) 
  ((4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel  caso  in
cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le  sostanze  o
le miscele con indicazioni di  pericolo  H350,  H340,  H350i,  H360D,
H360F, H360FD, H360Df e  H360Fd  ai  sensi  della  normativa  europea
vigente in materia di classificazione,  etichettatura  e  imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui,  a  seguito  di  una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o
attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali  siano  soggetti  al
divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve  presentare
all'autorita'  competente,  entro  tre  anni  dalla  modifica   della
classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento  si  considera
in esercizio senza autorizzazione.)) 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  ((5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in
relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni
attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi
soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di
emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze
inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri
dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo
quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli
impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni
critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
degli articoli 276 e 277.)) 
  ((5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati
alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti:)) 
                            ART. 272-bis 
                    (( (Emissioni odorigene). )) 
 
  ((1. La normativa regionale o le autorizzazioni  possono  prevedere
misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene
degli stabilimenti di cui al presente  titolo.  Tali  misure  possono
anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli
impianti e  delle  attivita'  presenti  nello  stabilimento  e  delle
caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso  di
disciplina regionale, il potere  delle  autorizzazioni  di  stabilire
valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271: 
    a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)
per le sostanze odorigene; 
    b)   prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri
localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale
impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di
contenimento; 
    c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 
    d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime
di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m³  o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 
    e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 
  2.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  puo'  elaborare  indirizzi  in
relazione alle misure  previste  dal  presente  articolo.  Attraverso
l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere  previsti,  anche
sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene  degli
stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa  la  definizione  di
metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.)) 
                              ART. 273 
                  (grandi impianti di combustione) 
 
  1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce,
in relazione ai grandi impianti di combustione, i  valori  limite  di
emissione,  inclusi  quelli  degli  impianti  multicombustibili,   le
modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni,  i  criteri
per la verifica della conformita' ai valori limite e  le  ipotesi  di
anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. 
  2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano   i
pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezioni
da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
  3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti
valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6,
dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  alla
Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016,
i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impianti
nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alle
disposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarie
procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parte
seconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nelle
more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al
1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  non
possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalle
autorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoria
relativa alle domande di modifica degli impianti; 
  3-bis. Il termine del 1° gennaio  2016,  di  cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
  3-ter. Il termine del 1°  gennaio  2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della  parte
I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto  ovvero  ai
sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del  presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente  in
merito all'istanza, e comunque non  oltre  il  1°  gennaio  2017,  le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio,
a condizione che il gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive
indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016,  per
gli inquinanti non oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i  pertinenti
valori  limite  di  emissione  massimi  indicati   nella   parte   II
dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. 
  4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di
combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore
operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limite
di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente,
entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  di
rinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovo
periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiesta
di aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  una
dichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionare
l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed
il  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzate
dal 1° gennaio 2016; 
    c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  Titolo
III-bis alla Parte Seconda; 
    d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'Allegato
II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
  4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impianti
di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW
alimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  volta
dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  i
valori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  Parte
II, alla Parte Quinta. 
  5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2022,  gli  impianti  di
combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non
superiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valori
limite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utile
dell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione,
e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  di
vapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ogni
anno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  la
percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  a
tale fornitura; 
    b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2022 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  Titolo
III-bis della Parte Seconda. 
  6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazione
di tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valori
limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla
Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cui
all'Allegato I alla Parte Quinta. 
  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente
una  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione. 
  8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo  271,  comma  14,  i
valori limite di emissione non si applicano  ai  grandi  impianti  di
combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte  I
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto
delle condizioni ivi previste. 
  ((9. Si considerano come un unico grande impianto  di  combustione,
ai fini della determinazione della potenza termica nominale  in  base
alla quale stabilire i valori limite di emissione, piu'  impianti  di
combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW  e  la  somma
delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW  che  sono  localizzati
nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate  o
convogliabili,  sulla  base  di  una  valutazione  delle   condizioni
tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad  un  solo  punto  di
emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene  conto
dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a  tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti  quando  questi   ultimi   sono   disattivati.   L'autorita'
competente, tenendo conto delle condizioni  tecniche  ed  economiche,
puo' altresi' disporre il  convogliamento  delle  emissioni  di  tali
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i  valori  limite
che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si   applicherebbero
all'impianto piu' recente.)) 
  10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'  effettuato  nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione. 
  11.  Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia
sottoposto a  modifiche  sostanziali,  si  applicano  all'impianto  i
valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia di autorizzazione  integrata  ambientale,  per  gli  impianti
nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma  11,  la  domanda  di
autorizzazione  deve  essere  corredata   da   un   apposito   studio
concernente la fattibilita' tecnica ed  economica  della  generazione
combinata  di  calore  e  di  elettricita'.  Nel  caso  in  cui  tale
fattibilita' sia accertata, anche alla luce di  elementi  diversi  da
quelli contenuti nello studio, l'autorita' competente,  tenuto  conto
della situazione del mercato e  della  distribuzione,  condiziona  il
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata
o differita di tale soluzione. 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione  che
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente  di  un
altro Stato della Comunita' europea, l'autorita'  competente  informa
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  alla  convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,  ratificata  con  la  legge  3
novembre 1994, n. 640. 
  15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
impianti di combustione destinati  alla  produzione  di  energia,  ad
esclusione di  quelli  che  utilizzano  direttamente  i  prodotti  di
combustione  in  procedimenti  di  fabbricazione.  Sono  esclusi   in
particolare: 
    a)  gli  impianti  in  cui  i  prodotti  della  combustione  sono
utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione  o  qualsiasi
altro trattamento degli oggetti o dei  materiali,  come  i  forni  di
riscaldo o i forni di trattamento termico; 
    b) gli impianti di postcombustione, cioe'  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) i dispositivi di rigenerazione dei  catalizzatori  di  craking
catalitico; 
    d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
    e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
    f) le batterie di forni per il coke; 
    g) i cowpers degli altiforni; 
    h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore
e sugli impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto
off-shore; 
    l) IL D.LGS. 4 MARZO 2014, N.  46,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA; 
    m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46; 
    m-bis) gli impianti che utilizzano  come  combustibile  qualsiasi
rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di  biomassa
di cui all'Allegato II alla Parte Quinta. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  16-bis. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilascio
dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300
MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenza
delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori
le strutture per la cattura di CO2. 
  16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione  di
cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui  allo  stesso
comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede  a  riservare
un'area sufficiente all'interno del sito per installare le  strutture
necessarie alla cattura e alla compressione di CO2 . 
                            ART. 273-bis 
                (( (Medi impianti di combustione). )) 
 
  ((1.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi  impianti  di
combustione sono soggetti ad autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
269  e,  in  caso  di  installazioni  di  cui  alla  Parte   Seconda,
all'autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono
presenti medi impianti di  combustione  alimentati  con  le  biomasse
rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta  sono  autorizzati
ai sensi degli articoli 208 o 214. 
  2.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione, anche insieme ad altri  impianti  o  attivita',  possono
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere  generale
adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis. 
  3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma  5,
e all'articolo 272, comma  2,  individua,  per  i  medi  impianti  di
combustione, valori limite di emissione e prescrizioni  di  esercizio
non meno restrittivi rispetto ai  pertinenti  valori  e  prescrizioni
previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e  dalle  normative  e
dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e  rispetto
a quelli applicati  per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al
rinnovo. 
  4. Per i medi impianti di combustione ubicati in  installazioni  di
cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni
di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative
e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3  e  4,  sono
presi  in  esame   nell'istruttoria   dell'autorizzazione   integrata
ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di  potenza
termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire  dal  1°  gennaio
2030, i medi impianti  di  combustione  esistenti  sono  soggetti  ai
valori  limite  di  emissione  individuati  attraverso  l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere
rispettati i valori limite previsti dalle vigenti  autorizzazioni  e,
per i medi impianti di combustione che prima  del  19  dicembre  2017
erano elencati all'allegato IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta,  gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma
1. 
  6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo
il gestore  di  stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione  prevista
all'articolo 269, in cui sono ubicati medi  impianti  di  combustione
esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due  anni  prima
delle date previste al comma 5. L'adeguamento  puo'  essere  altresi'
previsto   nelle   ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale  termine  di  due  anni.
L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione  dello  stabilimento
con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti
o la rinnova con un'istruttoria estesa  all'intero  stabilimento.  In
caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e
prescrizioni conformi  a  quelli  previsti  al  comma  5  il  gestore
comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni
prima delle date previste dal comma 5. 
  7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate: 
    a) le  domande  di  adesione  alle  autorizzazioni  di  carattere
generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma  3-bis,  per
gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione
esistenti; 
    b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in  cui  sono
ubicati  medi  impianti  di  combustione  esistenti,  che  non  erano
soggetti all'obbligo di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269
secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; 
    c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli  articoli  208  o
214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti  medi  impianti
di  combustione  alimentati  con   le   biomasse   rifiuto   previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande  sono  sostituite  da
una comunicazione in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono
valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 
    d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione  esistenti.  Tali  domande  sono
sostituite da una comunicazione in caso di  autorizzazioni  che  gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli  previsti
al comma 5. 
  8.  Si  considerano  come  un  unico  impianto,   ai   fini   della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire  i  valori  limite  di  emissione,  i  medi   impianti   di
combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui
emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una
valutazione  delle  condizioni  tecniche   svolta   dalle   autorita'
competenti, ad un solo punto di emissione.  La  valutazione  relativa
alla convogliabilita' tiene conto dei criteri  previsti  all'articolo
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei
casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se  le  emissioni  di
piu' medi impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'
punti di emissione comuni,  il  medio  impianto  di  combustione  che
risulta da tale aggregazione e' soggetto ai  valori  limite  che,  in
caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto  piu'
recente. 
  9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8,  in  caso  di  medi
impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine
stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal
comma 5. 
  10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 
    a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi  altro  trattamento
degli oggetti o dei materiali; 
    b)  impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    d) turbine a gas e motori a gas e  diesel  usati  su  piattaforme
off-shore; 
    e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a  gas
diretto  degli  spazi  interni  di  uno  stabilimento  ai  fini   del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 
    f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico; 
    g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
    h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 
    i) batterie di forni per il coke; 
    l) cowpers degli altiforni; 
    m) impianti di cremazione; 
    n) medi impianti di combustione  alimentati  da  combustibili  di
raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione
di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 
    o) caldaie di recupero nelle installazioni  di  produzione  della
pasta di legno; 
    p) impianti di combustione disciplinati dalle  norme  europee  in
materia di motori o combustione interna  destinati  all'installazione
su macchine mobili non stradali; 
    q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo
III-bis alla Parte Quarta. 
  11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con  le  forme
da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati
i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi
impianti di combustione e per i medi impianti termici civili  di  cui
all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi  alle
modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti
internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195. 
  12. I  dati  previsti  al  comma  11  sono  inseriti  nel  registro
documentale: 
    a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali o delle  autorizzazioni  di
cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o  installazioni  in  cui
sono presenti medi impianti di combustione nuovi; 
    b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni  in
cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso  di
rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 
    c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,
ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 
    d)  al  perfezionamento  della   procedura   di   adesione   alle
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis; 
    e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche  non
sostanziali di  cui  all'articolo  269,  comma  8,  relative  a  medi
impianti di combustione, fatte salve le  eventuali  integrazioni  del
registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il
termine; 
    f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici  civili  di
cui  all'articolo  284,  commi  3  e   4,   nel   relativo   registro
autorizzativo. 
  13.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della   domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269  o  della  domanda  di
autorizzazione   integrata   ambientale   di   stabilimenti   e    di
installazioni in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione  o
della  domanda  di  adesione  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non
sostanziali relative a  medi  impianti  di  combustione,  l'autorita'
competente   avvia   il   procedimento   istruttorio    e    comunica
tempestivamente tale avvio al richiedente. 
  14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore  a
1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre
2017,  i  pertinenti  valori  di  emissione  in  atmosfera   previsti
all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°
gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. 
  15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo'  esentare
i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per
piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate  in  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi  ai  valori
limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del  gestore  a  rispettare  tale  numero  di  ore
operative.  Il  primo  periodo  da  considerare  per  il  calcolo  si
riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno,  a  partire  dal
secondo   anno   civile   successivo    a    quello    di    rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della  media  mobile,  la  registrazione  delle  ore
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in  caso  di  emergenza  dovuta
alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad
un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di
tale alimentazione. 
  16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi che non sono in funzione  per  piu'  di
500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su  un  periodo
di tre  anni,  puo'  esentare  tali  impianti  dall'applicazione  dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla  Parte  Quinta.
La  domanda  di  autorizzazione  contiene  l'impegno  del  gestore  a
rispettare  tale  numero  di  ore  operative.  Il  primo  periodo  da
considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno  civile
successiva al rilascio dell'autorizzazione  ed  ai  due  anni  civili
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno  civile
successivo a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il  gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del  calcolo  della  media
mobile, la registrazione delle  ore  operative  utilizzate  nell'anno
precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua valori  limite  non  meno  restrittivi  di  quelli
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le
emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,
in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³. 
  17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione previsti al comma 5 per  i  medi  impianti  di  combustione
esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50%  della
produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una  rete  pubblica
di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La  domanda
di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a  rispettare  tale
percentuale di fornitura. Il primo  periodo  da  considerare  per  il
calcolo si riferisce ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di
rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo  di  ogni  anno,  a
partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e'  indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata
a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di
cui all'articolo 271,  comma  5,  individua,  per  le  emissioni  del
periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati  e,
per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un  valore  limite
non superiore a 1.100 mg/Nm³. 
  18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione degli ossidi di azoto  previsti  al  comma  5  per  i  medi
impianti di combustione  esistenti  costituiti  da  motori  a  gas  o
turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se  tali  impianti
sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni  di  compressione
di gas necessarie per garantire la protezione e la  sicurezza  di  un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino  alla  data
prevista   di   adeguamento,   il   rispetto   dei   valori    limite
precedentemente autorizzati. 
  19. In caso di impossibilita' di  rispettare  i  pertinenti  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo  all'allegato  I
alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a  causa  di
un'interruzione nella fornitura di combustibili  a  basso  tenore  di
zolfo,  dovuta  ad  una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'
competente puo' disporre  una  deroga,  non  superiore  a  sei  mesi,
all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua  i
valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino
non meno restrittivi di quelli  autorizzati  prima  del  19  dicembre
2017. 
  20. In  caso  di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,  alimentati
esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa  di  un'improvvisa
interruzione  nella  fornitura   di   gas   debbano   eccezionalmente
utilizzare altri combustibili e dotarsi di  un  apposito  sistema  di
abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre  una  deroga,  non
superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione
dei pertinenti valori limite di emissione  previsti  dall'allegato  I
alla Parte Quinta. L'autorizzazione  individua  i  valori  limite  da
applicare  in  tali  periodi,  assicurando  che  risultino  non  meno
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 
  21. Le deroghe previste ai  commi  18  e  19  sono  comunicate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro  un  mese  dalla  concessione.  L'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  comunica  al  Ministero  tali  deroghe  entro
cinque giorni dalla concessione.». 
  22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6  fissa  al  1°
gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai  valori  limite  di  emissione
previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti  che
fanno parte di un  piccolo  sistema  isolato  o  di  un  microsistema
isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27,  della  direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra  il  1°
gennaio  2025  ed  il  1°  gennaio  2030,  valori  limite  non   meno
restrittivi di quelli precedentemente autorizzati)). 
                              ART. 274 
(( Raccolta e  trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi
   impianti di combustione e dei medi impianti di combustione )). 
 
   1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione
inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
di tutti i grandi impianti di combustione di cui  alla  parte  quinta
del presente decreto, nella quale  siano  separatamente  indicate  le
emissioni delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la  prima
volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di  tre  anni
che decorre dal 1° gennaio 2004 e,  in  seguito,  entro  dodici  mesi
dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in  esame.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
trasmette inoltre alla Commissione  europea,  su  richiesta,  i  dati
annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri dei singoli impianti di combustione. 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
   3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N.  183)).  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  presenta  alla
Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire  dal
2017, per ciascun impianto di  cui  all'articolo  273,  comma  5,  la
registrazione del numero di ore operative utilizzate dal  1°  gennaio
2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo  273,  comma  6,  la
percentuale della produzione di calore utile,  calcolata  come  media
mobile sui  cinque  anni  civili  precedenti,  fornita  ad  una  rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.
L'autorita' competente, se  diversa  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, comunica a tale  Ministero  le  predette
deroghe contestualmente all'applicazione delle  stesse  specificando,
per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale  totale,   le
tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di  emissione
applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. 
   4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i  gestori
dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto  superiore
per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le  modalita'
previste alla Parte  III  dell'Allegato  II  alla  Parte  Quinta,  la
tipologia dell'impianto  gestito,  la  data  di  messa  in  esercizio
dell'impianto e, con riferimento all'anno  precedente,  le  emissioni
totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,  determinate
conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II  alla
Parte  Quinta,  la  quantita'  annua  totale  di   energia   prodotta
rispettivamente dal carbone, dalla  lignite,  dalle  biomasse,  dalla
torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal
gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico  netto,
le  ore  operative,  nonche'  la  caratterizzazione  dei  sistemi  di
abbattimento delle emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  dei
dati e delle informazioni di cui  al  presente  comma,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  al
gestore inadempiente di provvedere. 
   5. L'ISPRA, sulla base delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,
elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di  biossido
di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  di
combustione di cui alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Tale
relazione deve riportare tutti gli elementi  previsti  dal  comma  4.
Almeno due mesi prima della scadenza prevista  dal  comma  1  per  la
trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati  relativi  a  ciascun
impianto. 
   6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti  e  inviati  in  formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure indicate sul sito internet del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al  comma
5,  nonche'  i  dati  disaggregati  raccolti  dall'ISPRA  sono   resi
disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sul  sito
internet dell'ISPRA. 
   7. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
comunica  alla  Commissione   europea,   con   riferimento   all'anno
precedente: 
    a) per gli impianti di combustione cui si applica  la  Parte  II,
sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta,  il  tenore
di zolfo del  combustibile  solido  indigeno  usato  e  il  grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga; 
    b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti  di
combustione  a  cui  sono  state   concesse   le   deroghe   previste
all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I,  lettera  A,
paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A,
paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3. 
  8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe  di
cui alle lettere  a)  e  b)  contestualmente  all'applicazione  delle
stesse. 
  ((8-bis. Il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla  Commissione
europea, sulla base dei formati da questa adottati: 
    a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente  una  stima
delle emissioni totali  annue  di  monossido  di  carbonio  dei  medi
impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici  civili  e  le
informazioni relative alle concentrazioni di  monossido  di  carbonio
nelle  emissioni  di  tali  impianti,   raggruppate   per   tipo   di
combustibile e classe di capacita'; 
    b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro  il  1°  ottobre  2031,  una
relazione  contenente  le  informazioni  qualitative  e  quantitative
relative all'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di  medi
impianti di combustione e medi impianti termici  civili,  incluse  le
attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti.  La
prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei  medi  impianti  di
combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per  tipo
di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'. 
  8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i  metodi  di  stima,  i
tempi e le modalita' delle  comunicazioni  che  i  gestori  dei  medi
impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli  I
e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto  Ministero
ai fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al  comma
8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,
conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.)) 
                              ART. 275 
                         (emissioni di cov) 
 
   1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce,  relativamente  alle  emissioni  di   composti   organici
volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di  monitoraggio
e di controllo delle emissioni, i criteri per  la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite e  le  modalita'  di
redazione  del  piano  di  gestione  dei  solventi.  Le  disposizioni
previste dal presente articolo  per  gli  stabilimenti  si  intendono
riferite  anche  alle  installazioni   soggette   ad   autorizzazione
integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i  casi
in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui  al  comma  8
sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 
   2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,  mediante  uno  o
piu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni  manuali,
una o piu' attivita' individuate nella  parte  II  dell'Allegato  III
alla  parte  quinta  del   presente   decreto   le   quali   superano
singolarmente le soglie di  consumo  di  solvente  ivi  stabilite,  a
ciascuna di tali attivita' si applicano secondo le modalita'  di  cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni  convogliate  e  per  le
emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III,  oppure
i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti
III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione  si
applica anche alle attivita' che,  nello  stesso  stabilimento,  sono
direttamente  collegate  e  tecnicamente  connesse   alle   attivita'
individuate nel suddetto  Allegato  III,  parte  II,  e  che  possono
influire sulle emissioni di  COV.  Il  superamento  delle  soglie  di
consumo di solvente e' valutato con riferimento  al  consumo  massimo
teorico di solvente. Le attivita' di cui alla parte II  dell'Allegato
III alla parte quinta del presente  decreto  comprendono  la  pulizia
delle apparecchiature e non  comprendono  la  pulizia  dei  prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
   3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per  le
emissioni convogliate si applicano a  ciascun  impianto  che  produce
tali emissioni ed  i  valori  limite  per  le  emissioni  diffuse  si
applicano alla somma delle emissioni non  convogliate  di  tutti  gli
impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi  e  di  tutte  le
operazioni. 
   4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al  comma
2 presenta all'autorita' competente  una  domanda  di  autorizzazione
dello  stabilimento  in  conformita'  all'articolo  269  e  a  quanto
previsto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte  quinta
del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una  domanda
di adesione all'autorizzazione  generale  di  cui  all'articolo  272,
comma 3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,  la
domanda di autorizzazione deve essere presentata  anche  dal  gestore
dello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle  attivita'che,  a
seguito di una modifica del  consumo  massimo  teorico  di  solvente,
rientrano tra quelle di cui al comma 2. (1) 
   5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei  commi  2  e  7,  i
valori limite di  emissione  e  le  prescrizioni  che  devono  essere
rispettati.  Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si   applica
l'articolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni  necessarie  per
ridurre al minimo le  emissioni  di  COV  durante  le  operazioni  di
avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate
in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281,  assicurano  che  tali
valori limite e prescrizioni si applichino a tutte  le  attivita'  di
cui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le  prescrizioni  di  cui
all'ultimo periodo del comma 2 si  possano  applicare  soltanto  alle
attivita' degli stabilimenti esistenti. 
   5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi  14
e 20, il gestore informa tempestivamente  l'autorita'  competente  di
qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative. 
   6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di  solvente
e l'emissione totale annua conseguente  all'applicazione  dei  valori
limite di cui al comma 2 nonche' la  periodicita'  dell'aggiornamento
del piano di gestione di cui alla  parte  V  dell'Allegato  III  alla
parte  quinta  del  presente  decreto.   ((Al   fine   di   ammettere
l'applicazione  di  valori  limite  espressi  come  emissioni  totali
equivalenti, ai sensi della parte  V  dell'allegato  III  alla  parte
quinta del presente decreto,  negli  stabilimenti  caratterizzati  da
elevate soglie di consumo di solventi, l'autorita' competente  valuta
anche, tenuto conto delle  specifiche  attivita'  degli  stabilimenti
oggetto di  autorizzazione,  la  sussistenza  della  possibilita'  di
assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.)) 
   7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2
e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle   migliori   tecniche
disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto  o
nullo tenore di solventi  organici,  ottimizzando  l'esercizio  e  la
gestione  delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le  emissioni  di
composti organici volatili. 
   8. Si considerano esistenti, ai fini del  presente  articolo,  gli
stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio  in  base  agli
atti  autorizzativi  all'epoca  previsti  o  per  i  quali  e'  stata
presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale  data
ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro  il  1°  aprile
2002.  Si  considerano  nuovi  gli  altri   stabilimenti.   Ai   fini
dell'applicazione degli articoli 270,  271  e  281  gli  stabilimenti
previsti dal presente articolo, escluse le  installazioni  sottoposte
ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano  anteriori  al
1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268. 
   9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
   10. Sono fatte salve le autorizzazioni  rilasciate  prima  del  13
marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di
composti  organici  volatili  rispetto  a   quello   ottenibile   con
l'applicazione  delle  indicazioni  di  cui  alle  parti  III  e   IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono  validi  i   metodi   di   campionamento   e   di   analisi
precedentemente in uso. E' fatta salva la  facolta'  del  gestore  di
chiedere all'autorita' competente di  rivedere  dette  autorizzazioni
sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del  presente
decreto. 
   11. In caso di modifiche sostanziali  di  attivita'  svolte  negli
stabilimenti esistenti  l'autorizzazione  dispone  che  le  attivita'
oggetto di modifica sostanziale: 
    a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti nuovi; 
    b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte  le  attivita'
svolte nello stabilimento non superano quelle  che  si  producono  in
caso di applicazione della lettera a). 
   12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente  che,  pur
utilizzando la migliore tecnica disponibile, non  e'  possibile,  per
uno specifico  stabilimento,  rispettare  il  valore  limite  per  le
emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o
per l'ambiente e  purche'  le  migliori  tecniche  disponibili  siano
comunque applicate. 
   13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare  il
gestore dall'applicazione delle  prescrizioni  ivi  stabilite  se  le
emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo  270,
commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto  dalla  parte  IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente  decreto,  salvo  il
gestore comprovi all'autorita' competente che il  rispetto  di  detto
Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente  ed  economicamente
fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile. 
   14. L'autorita' competente comunica al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, nella  relazione  di  cui  al
comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13. 
   15. Se due o piu' attivita' effettuate nello  stesso  stabilimento
superano singolarmente le soglie  di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
competente puo': 
    a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a  ciascuna
singola attivita' 
    o 
    b) applicare un valore di emissione totale, riferito  alla  somma
delle emissioni di tali attivita', non  superiore  a  quello  che  si
avrebbe applicando quanto previsto  dalla  lettera  a);  la  presente
opzione non si estende alle emissioni  delle  sostanze  indicate  nel
comma 17. 
   16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
   17. La parte I dell'Allegato III alla parte  quinta  del  presente
decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di  emissione  per  le
sostanze  caratterizzate  da  particolari  rischi  per  la  salute  e
l'ambiente. 
   18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed  entro  il
30   aprile,   a   partire   dal   2005,   una   relazione   relativa
all'applicazione del  presente  articolo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del  9
novembre 2010. Copia  della  relazione  e'  inviata  dalle  autorita'
competenti alla regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  tali
informazioni alla Commissione europea. (2) 
   18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai  sensi  dell'articolo
281, comma 6, si provvede ad inserire  all'Allegato  III  alla  Parte
Quinta una specifica disciplina delle attivita'  di  relazione  e  di
comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del
presente articolo, in  conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il  comma  18
non trova applicazione a decorrere dalla data prevista  dal  predetto
decreto. 
   19. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti
a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le
pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo  chiuso,  per  i  quali
l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di  aderire  all'autorizzazione
di cui alla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  del
presente decreto. E' fatto salvo il potere delle  medesime  autorita'
di  adottare  successivamente  nuove  autorizzazioni   di   carattere
generale, ai sensi dell'articolo 272,  l'obbligatoria  adesione  alle
quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza  di  quella
prevista dalla parte VII dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  del
presente  decreto  relativamente  al  territorio  a  cui  tali  nuove
autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si  applicano  le
prescrizioni della parte I,  paragrafo  3,  punti  3.2,  3.3.  e  3.4
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. 
   21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del  presente
articolo: 
    a) per le attivita'  di  ridotte  dimensioni,  una  modifica  del
consumo massimo teorico di solventi che  comporta  un  aumento  delle
emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque  per
cento; 
    b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico di solventi  che  comporta  un  aumento  delle  emissioni  di
composti organici volatili superiore al dieci per cento; 
    c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'  competente,
potrebbe avere effetti negativi significativi sulla  salute  umana  o
sull'ambiente; 
    d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili; 
   22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3,  4,  5,  8,
10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presente
decreto aventi un consumo massimo teorico  di  solventi  inferiore  o
uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza
colonna e le altre attivita' di  cui  alla  parte  III  del  medesimo
Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi  inferiore
a 10 tonnellate l'anno. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 24, comma  1,
lettera b)) che al comma 4 del  presente  articolo  le  parole:  "una
domanda  di  autorizzazione   dello   stabilimento   in   conformita'
all'articolo  269  e  a  quanto  previsto  al  presente  articolo   e
all'Allegato  III  alla   Parte   Quinta   oppure,   ricorrendone   i
presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione  generale  di
cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti:  "una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai  sensi  dell'articolo
269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione  ai  sensi
dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter,  in  conformita'  a  quanto
previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta". 
---------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 31 maggio 2016 (in G.U. 1/7/2016, n.  152)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 7) che "Il comma 18 dell'art.  275  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              ART. 276 
(controllo delle  emissioni  di  cov  derivanti  dal  deposito  della
benzina e dalla sua distribuzione  dai  terminali  agli  impianti  di
                           distribuzione) 
 
   1.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai  fini  del
controllo delle emissioni di COV relativamente: 
    a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
    b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; 
    c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori  presso
i terminali; 
    d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; 
    e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti; 
    f) alle attrezzature per le  operazioni  di  trasferimento  della
benzina presso gli impianti di distribuzione e  presso  terminali  in
cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori. 
   2. Per impianti di deposito ai  sensi  del  presente  articolo  si
intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina.  Per
tali impianti di deposito situati presso i  terminali  le  pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure  che  i  gestori  devono  adottare  ai  sensi
dell'articolo 269, comma 10. Con apposito  provvedimento  l'autorita'
competente puo' disporre deroghe a tali  prescrizioni,  relativamente
agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di
aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. 
   3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente  articolo,
si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi
di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito. 
   4.  Nei  terminali  all'interno  dei  quali  e'  movimentata   una
quantita' di benzina inferiore a  10.000  tonnellate/anno  e  la  cui
costruzione e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai  sensi
della normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli  impianti
di  caricamento  si  adeguano  alle  disposizioni  della  parte   II,
paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di  adeguamento  deve  essere
garantita l'agibilita' delle operazioni di caricamento  anche  per  i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentata
si intende la quantita' totale annua massima di benzina  caricata  in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni
precedenti il 17 maggio 2000. 
   5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,  dell'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto si  applicano  ai  veicoli
cisterna collaudati dopo il 17 novembre  2000  e  si  estendono  agli
altri  veicoli  cisterna  a  partire  dal  17   maggio   2010.   Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati  con  un  dispositivo
che garantisca la completa  tenuta  di  vapori  durante  la  fase  di
caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati  deve  essere
consentita l'agibilita' delle operazioni di  caricamento  presso  gli
impianti di deposito dei terminali. 
   ((6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui  al
comma 1, lettera b), non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 269.)) 
                              Art. 277. 
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso
              gli impianti di distribuzione di benzina 
 
  1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono
essere attrezzati con sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento. 
  2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli  esistenti
soggetti a ristrutturazione completa devono essere  equipaggiati  con
sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  conformi  ai  requisiti
previsti, per i sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti  ai
controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se: 
    a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno; 
    b) il flusso e' superiore a  100  m³/  anno  e  sono  situati  in
edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza  o  di
lavoro. 
  3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi  un
flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi  di  recupero  devono
rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti  di  efficienza  e
gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di  fase
II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. 
  4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui  ai
commi 2 e 3, i sistemi  di  recupero  devono  rispettare,  fino  alla
ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,
i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo  previsti
all'allegato VIII alla  parte  quinta  del  presente  decreto  per  i
sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'  fatta  comunque
salva,  presso  tali  impianti,  la  possibilita'  di  rispettare   i
requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  per  i
sistemi di recupero di fase II. 
  5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di
benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento  di
tali veicoli. 
  6. Negli impianti di distribuzione diversi  da  quelli  di  cui  ai
commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare  i  requisiti  di
efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  dall'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto  per  i  sistemi  di  recupero
diversi da quelli di fase II. 
  7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si  calcola  considerando  la
media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in  esercizio  nei
tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo  non  vi
e' stato almeno un  anno  civile  di  esercizio,  ((...))  una  stima
effettuata  dal  gestore  e  documentata  con  atti   da   tenere   a
disposizione presso  l'impianto;  se  la  media  della  quantita'  di
benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa
in esercizio  dell'impianto  supera,  diversamente  dalla  stima,  il
flusso di cui al comma 3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione  dell'impianto  e'  tenuto  all'obbligo  di   adeguamento
previsto da tale disposizione. 
  8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono
essere omologati dal Ministero dell'interno,  a  cui  il  costruttore
presenta apposita istanza corredata della  documentazione  necessaria
ad  identificare  i  dispositivi  e  dalla  certificazione   di   cui
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il  Ministero  dell'interno  verifica  la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza  previsti  dal
presente articolo ed ai requisiti di sicurezza  antincendio  previsti
dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia  l'omologazione
si intende negata. 
  9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero  dei  vapori  che
sono stati  omologati  dalle  competenti  autorita'  di  altri  Paesi
appartenenti  all'Unione  europea  possono  essere   utilizzati   per
attrezzare i distributori degli  impianti  di  distribuzione,  previo
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui   il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
prova  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  estere  e   da   una
traduzione  giurata  in  lingua  italiana   di   tali   documenti   e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e  le  certificazioni  trasmessi,  da  cui  deve
risultare il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza  previsti  dal
presente articolo, e  verifica  la  rispondenza  dei  dispositivi  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10.
Durante le operazioni di rifornimento i  gestori  degli  impianti  di
distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero  dei
vapori di cui al presente articolo. 
  11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi  di
recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere  esposto,  sui
distributori o vicino agli stessi, un cartello, una  etichetta  o  un
altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di
tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti
dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'  attrezzati
con sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  di  fase  II,  tale
obbligo di informazione si applica entro i due mesi  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. I gestori degli impianti di  distribuzione  di  benzina  devono
rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto. 
                              ART. 278 
                        (poteri di ordinanza) 
 
  1.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni  di
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'
giudiziaria, l'autorita'  competente  procede,  secondo  la  gravita'
dell'infrazione: 
    a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il  quale
le irregolarita' devono essere eliminate; 
    b)  alla  diffida  ed  alla  contestuale  temporanea  sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti  e  alle  attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni  autorizzative,
ove si manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute  o  per
l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli  impianti
e  alle  attivita'  per  i  quali  vi  e'  stata   violazione   delle
prescrizioni autorizzative,  in  caso  di  mancato  adeguamento  alle
prescrizioni  imposte  con  la  diffida  o   qualora   la   reiterata
inosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di  danno  per  la  salute  o  per
l'ambiente. 
  ((1-bis. Resta  ferma,  in  caso  di  non  conformita'  dei  valori
misurati  ai  valori  limite  prescritti,  accertata  nel  corso  dei
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilita' di adottare le
ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis.)) 
                              ART. 279 
                             (sanzioni) 
 
   1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo  6,  comma
13, cui eventuali sanzioni  sono  applicate  ai  sensi  dell'articolo
29-quattuordecies,  chi  inizia  a   installare   o   esercisce   uno
stabilimento  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione   ovvero
continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta,  sospesa
o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due  anni
o dell'((ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro)). Con la stessa pena e'
punito chi sottopone uno stabilimento  ad  una  modifica  sostanziale
senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8  ((o,  ove
applicabile,  dal  decreto  di  attuazione   dell'articolo   23   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)). Chi sottopone  uno  stabilimento
ad una modifica non sostanziale  senza  effettuare  la  comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8 ((o, ove applicabile, dal decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)),
e' assoggettato ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  ((da  300
euro a  1.000  euro)),  alla  cui  irrogazione  provvede  l'autorita'
competente. 
   2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori  limite
di emissione ((...)) stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I,
II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani  e  dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ((...)) e' punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((fino a 10.000 euro)).
Se i valori limite ((...)) violati sono contenuti nell'autorizzazione
integrata  ambientale  si  applicano  le  sanzioni   previste   dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione. 
   ((2-bis.  Chi,  nell'esercizio  di  uno  stabilimento,  viola   le
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III
o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui  all'articolo  271   o   le   prescrizioni   altrimenti   imposte
dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le  prescrizioni  violate  sono  contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.)) 
   3.   Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi    dell'articolo
29-quattuordecies, comma 7, chi mette  in  esercizio  un  impianto  o
inizia ad esercitare un'attivita' senza  averne  dato  la  preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma  6,  o  ai
sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad  un
anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. ((E' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' competente,  chi  non  effettua  una
delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7,
lettere c) e d))). 
   4.   Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi    dell'articolo
29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorita' competente
i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269,  comma  6,
e' punito con l'arresto fino a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a
milletrentadue euro. 
   5. Nei casi previsti  dal  comma  2  si  applica  sempre  la  pena
dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori  limite  di
emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
   6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,  non  adotta
tutte le misure necessarie ad evitare  un  aumento  anche  temporaneo
delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno  o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 
   7. Per la violazione delle  prescrizioni  dell'articolo  276,  nel
caso in cui la stessa non sia soggetta  alle  sanzioni  previste  dai
commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni  dell'articolo
277 si applica una ((sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  15.500
euro a 155.000 euro.)). All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai
sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre  1981,  n.
689,  la  regione  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla   legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in  essere  e'  sempre
disposta in caso di recidiva. 
                              ART. 280 
                            (abrogazioni) 
 
   1. Sono abrogati, escluse  le  disposizioni  di  cui  il  presente
decreto preveda l'ulteriore vigenza e ((...)): 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
203; 
    b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 
    c) l'articolo 12, comma 8, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387; 
    d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105; 
    e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989; 
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1989; 
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990; 
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; 
    i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995; 
    l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996; 
    m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76; 
    n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
    o) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44. 
                              ART. 281 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data  di  entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto  che  ricadono  nel
campo di applicazione del presente titolo e che  non  ricadevano  nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203,  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine  stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto  a
tale autorizzazione la relativa domanda deve  essere  presentata,  ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla  ricezione  della  domanda  stessa.  Dopo  la
presentazione  della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed   i
combustibili  utilizzati   non   possono   essere   modificati   fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se  la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio  puo'  essere
proseguito fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente.  Ai  soli
fini della determinazione dei valori limite e delle  prescrizioni  di
cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano  nuovi.
La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in  caso
di stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  della
parte quinta  del  presente  decreto  che  ricadevano  nel  campo  di
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi  disciplinata
e  che,  per  effetto  di   tale   parte   quinta,   siano   soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
  4. ((Per gli impianti degli stabilimenti)) in esercizio  alla  data
di entrata in vigore della parte  quinta  del  presente  decreto  che
ricadono  nel  campo  di  applicazione  del  presente  titolo  e  che
ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio  1966,  n.
615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391, o del titolo II del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10
MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione  del  comma  3,
adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272,  comma  2,
entro cinque anni da tale data. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13  MARZO
2013, N. 59. 
  5. Le integrazioni e le modifiche  degli  allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla  parte  quinta
del presente decreto, al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche  delle
modalita'  esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine   tecnico
stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai  sensi  ((dell'articolo
36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.)). 
  7.  Le  domande  di  autorizzazione,   i   provvedimenti   adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai sensi del presente titolo, nonche'  gli  elenchi  delle  attivita'
autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  a
disposizione del pubblico ai sensi di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
  ((9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20  del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di
comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'
competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera aa).)) 
  10.  A  fini  di  informazione  le  autorita'  competenti   rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  degli
articoli 269 e 272. (1) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI

                              ART. 282 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione  dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti   termici
civili aventi  potenza  termica  nominale  inferiore  a  3  MW.  Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 
  ((2. Un impianto termico civile  avente  potenza  termica  nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del  titolo  I.  Resta  soggetta
alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10,  e  273-bis,
commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.)) 
  ((2-bis. Il produttore di  impianti  termici  civili  attesta,  per
ciascun  modello  prodotto,  la  conformita'   alle   caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i  valori
limite  di  emissione  di  cui  all'articolo  286.  L'idoneita'  deve
risultare da apposite prove, effettuate secondo le  pertinenti  norme
EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN  ISO/IEC
17025 per i metodi di prova relativi ai  parametri  per  i  quali  si
effettua la  misura.  I  rapporti  sono  tenuti  a  disposizione  dal
produttore. Ciascun impianto termico civile  messo  in  commercio  e'
accompagnato  dalla  attestazione   e   dalle   istruzioni   relative
all'installazione.)) 
                              ART. 283 
                            (definizioni) 
 
   1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito da uno o piu' generatori di calore e da un  unico  sistema
di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da  appositi
dispositivi di regolazione e di controllo; 
    b) generatore di calore:  qualsiasi  dispositivo  di  combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; 
    c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene
il processo di combustione; 
    d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di
calore e' esclusivamente destinata,  anche  in  edifici  ad  uso  non
residenziale, al riscaldamento o  alla  climatizzazione  invernale  o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua  per  usi  igienici  e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici  ed  e'  individuale  negli
altri casi; 
    ((d-bis) medio impianto termico civile: impianto  termico  civile
di potenza pari o superiore a 1 MW; non  ricadono  nella  definizione
gli impianti utilizzati per il  riscaldamento  a  gas  diretto  degli
spazi interni dello stabilimento  ai  fini  del  miglioramento  delle
condizioni degli ambienti di lavoro;)) 
    e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; 
    f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del  potere
calorifico inferiore del  combustibile  utilizzato  e  della  portata
massima di combustibile bruciato all'interno del  focolare,  espresso
in Watt termici o suoi multipli; 
    g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto  pari
a 0.035MW; 
    h)  modifica  dell'impianto:   qualsiasi   intervento   che   sia
effettuato  su  un  impianto  gia'  installato  e  che  richieda   la
dichiarazione di  conformita'  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
    ((i)   autorita'   competente:   l'autorita'   responsabile   dei
controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo
9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e  dal  decreto
attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  citato
decreto  legislativo,  o  altra  autorita'   indicata   dalla   legge
regionale;)) 
    l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
    m)   responsabile    dell'esercizio    e    della    manutenzione
dell'impianto:  il  soggetto   indicato   ((dal   decreto   attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.)); 
    n) conduzione di un impianto termico:  insieme  delle  operazioni
necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari
e l'adeguamento del regime dell'impianto termico  alla  richiesta  di
calore. 
                              ART. 284 
                      Installazione o modifica 
 
   1. Nel corso delle verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica  e  dichiara  anche  che
l'impianto ((e' dotato della attestazione prevista all'articolo  282,
comma  2-bis.))  Tali  dichiarazioni  devono   essere   espressamente
riportate in un atto  allegato  alla  dichiarazione  di  conformita',
messo  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.
37, provvede  ad  inviare  tale  atto  all'autorita'  competente.  In
occasione della dichiarazione di conformita',  l'installatore  indica
al responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie  necessarie  ad
assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'articolo  286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto
non   e'   ancora   individuato   al   momento    dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione,  invia  l'atto  e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale  li  mette  a
disposizione del responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 
   2. Per gli impianti termici civili  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di  entrata  in
vigore della parte  quinta  del  presente  decreto,  il  libretto  di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a  cura  del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto  e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed  e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre  2012,  il  libretto  di  centrale  deve  essere  inoltre
integrato  con   l'indicazione   delle   manutenzioni   ordinarie   e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite
di cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti  integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione. (1) (2) 
   ((2-bis. I medi impianti  termici  civili  messi  in  esercizio  o
soggetti a modifica a partire dal  20  dicembre  2018  devono  essere
preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma
2-quater.  A  tal  fine  il  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione   trasmette   all'autorita'   titolare   del   registro,
quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della  modifica
dell'impianto, un apposito atto  in  cui  dichiara  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.» 
   2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del
20 dicembre 2018 devono essere iscritti  nel  registro  autorizzativo
previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A  tal  fine  il
responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione    trasmette
all'autorita' titolare del registro, entro il  31  ottobre  2028,  un
apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato  I,  Parte
V, alla Parte Quinta. 
   2-quater. E' tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  competente,  un
registro per l'iscrizione dei medi  impianti  termici  civili.  Entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai  commi  2-bis  e
2-ter  l'autorita'  competente  effettua  o  nega  l'iscrizione   nel
registro autorizzativo  e  comunica  tempestivamente  tale  esito  al
richiedente.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Agli
adempimenti relativi all'integrazione dei libretto  di  centrale  per
gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2015,  n.
11, ha disposto (con  l'art.  11,  comma  7)  che  "Agli  adempimenti
relativi all'integrazione dei libretto di centrale per  gli  impianti
termici civili previsti  dall'articolo  284,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  si
procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015". 
                              ART. 285 
                     (Caratteristiche tecniche) 
 
  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi
di qualita' dell'aria previsti ((dal decreto legislativo n.  155  del
2010.))  possono  imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove
necessarie  al  conseguimento  e  al  rispetto  dei  valori  e  degli
obiettivi di qualita' dell' aria. 
                              ART. 286 
                    (valori limite di emissione) 
 
   1. Le emissioni in atmosfera  degli  impianti  termici  civili  di
potenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devono
((rispettare i pertinenti valori limite)) previsti  dalla  parte  III
dell'Allegato IX alla parte quinta del  presente  decreto  e  i  piu'
restrittivi valori limite previsti  dai  piani  e  dai  programmi  di
qualita' dell'aria previsti ((dal  decreto  legislativo  n.  155  del
2010)), ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei  valori  e
degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
   ((1-bis. I medi impianti termici civili messi in  esercizio  prima
del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti  valori  previsti  a
fini di adeguamento  dall'allegato  IX  alla  Parte  Quinta  ed  alle
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.)) 
   2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma  1  devono
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni
di controllo e manutenzione. I  valori  misurati,  con  l'indicazione
delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e  del  soggetto
che ha effettuato la misura, devono essere allegati  al  libretto  di
centrale previsto dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412. ((La parte III, sezione 1, dell'allegato IX alla
parte quinta del presente  decreto  individua  i  casi  in  cui  tale
controllo dei valori di emissione non  e'  richiesto  o  deve  essere
effettuato con una  diversa  frequenza.))  Al  libretto  di  centrale
devono essere allegati altresi' i documenti o  le  dichiarazioni  che
attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il
rispetto dei valori limite di  emissione  previste  dal  libretto  di
centrale. 
   ((2-bis.  In  caso  di  medi  impianti  termici  civili,  le   non
conformita' dei valori limite  misurati  rispetto  ai  valori  limite
prescritti,  accertate  nei  controlli  previsti  al  comma  2,  sono
comunicate  dal  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto    all'autorita'    competente     entro     24     ore
dall'accertamento, utilizzando il formato stabilito  dalla  normativa
regionale. In tali  casi,  il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione  dell'impianto  deve  procedere  al   ripristino   della
conformita' nel piu' breve tempo  possibile.  L'autorita'  competente
puo' impartire prescrizioni dirette al ripristino della  conformita',
fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni  per
l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La   continuazione
dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la non  conformita'
puo' determinare un pericolo per la salute umana o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. 
   2-ter. In caso di medi impianti termici  civili,  al  libretto  di
centrale sono allegati, oltre  agli  atti  previsti  al  comma  2,  i
seguenti atti: 
    a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'articolo
284, comma 2-quater; 
    b) la documentazione relativa  al  tipo  ed  al  quantitativo  di
combustibili utilizzati; 
    c) le prove del funzionamento effettivo e costante  dell'impianto
di abbattimento delle emissioni, ove presente; 
    d) la documentazione relativa alle  comunicazioni  effettuate  ed
agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.)) 
   3. Ai fini del campionamento,  dell'analisi  e  della  valutazione
delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano
i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte  quinta
del presente decreto. 
   4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
                              ART. 287
                   (abilitazione alla conduzione)

   1.  Il  personale  addetto  alla conduzione degli impianti termici
civili  di  potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere
munito  di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita'
individuata  dalla  legge  regionale,  la  quale  disciplina anche le
opportune   modalita'   di   formazione   nonche'   le  modalita'  di
compilazione,  tenuta  e aggiornamento di un registro degli abilitati
alla  conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essere
rilasciati  a  persone  aventi  eta'  non  inferiore  a diciotto anni
compiuti.   ((Il  registro  degli  abilitati  alla  conduzione  degli
impianti  termici  e'  tenuto  presso  l'autorita'  che  rilascia  il
patentino   o  presso  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
regionale  e,  in  copia,  presso  l'autorita' competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (27)
   2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
   3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino  di  primo  grado  abilita  alla  conduzione degli impianti
termici   per  il  cui  mantenimento  in  funzione  e'  richiesto  il
certificato  di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a
norma  del  regio  decreto  12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di
secondo  grado  abilita  alla  conduzione  degli  altri  impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
   4.  Il  possesso  di  un  certificato di abilitazione di qualsiasi
grado  per  la  condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla legge
regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di
cui al comma 1.(1)
   5.  Il  patentino  puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. .
.))  in  caso  di  irregolare  conduzione  dell'impianto.  A tal fine
l'autorita'  competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il
patentino))   i   casi   di   irregolare   conduzione  accertati.  Il
provvedimento   di   sospensione  o  di  revoca  del  certificato  di
abilitazione  alla  condotta  dei generatori di vapore ai sensi degli
articoli  31  e  32  del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
   ((6.  Fino  all'entrata  in vigore delle disposizioni regionali di
cui  al  comma  1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella
individuata  ai  sensi  del  decreto  del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 12 agosto 1968.))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  comma  1,limitatamente  alle
parole   "rilasciato  dall'ispettorato  provinciale  del  lavoro,  al
termine  di  un  corso  per  conduzione  di  impianti termici, previo
superamento  dell'esame  finale";  comma 4, limitatamente alle parole
"senza   necessita'   dell'esame   di  cui  al  comma  1";  comma  5,
limitatamente  alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro";
comma 6.
                              ART. 288 
                       (controlli e sanzioni) 
 
   1.  E'  punito  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    euro
l'installatore che non redige o redige in modo incompleto  l'atto  di
cui all'articolo 284, comma 1, o non  lo  mette  a  disposizione  del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o  del
soggetto committente  nei  termini  prescritti  o  non  lo  trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in  cui  questa
e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22  gennaio  2008,  n.
37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che  non
mette  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto  l'atto  e  l'elenco  dovuti  nei  termini
prescritti.  Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che  non  redige  o
redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2,  o
non lo trasmette all'autorita'  competente  nei  termini  prescritti.
((Il  produttore  di  impianti  termici  civili  che  non   tiene   a
disposizione i rapporti di prova  previsti  all'articolo  282,  comma
2-bis, e' soggetto alla stessa sanzione.)) 
   ((1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici  civili  in
assenza di iscrizione nel registro previsto all'articolo  284,  comma
2-quater, il responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  e'
soggetto   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.)) 
   2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo  285,  sono  puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici  euro
a duemilacinquecentottantadue euro: 
    ((a)  il  produttore  o,   se   manca   l'attestazione   prevista
all'articolo 282, il produttore e l'installatore, nei  casi  soggetti
all'articolo 284, comma 1;)) 
    b)  il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2; 
   ((3. Nel caso in cui un impianto termico  civile  non  rispetti  i
valori limite di emissione di cui all'articolo  286,  comma  1,  sono
soggetti   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: 
    a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le
istruzioni previste dall'articolo 282; 
    b) il produttore se sussistono la attestazione  e  le  istruzioni
previste dall'articolo 282 e se dal libretto  di  centrale  risultano
regolarmente effettuati i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti
dalla parte quinta del  presente  decreto  e  dal  decreto  attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, purche' non sia superata la durata stabilita per
il ciclo di vita dell'impianto; 
    c)  il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione   se
sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282
e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i
controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la  durata
stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.)) 
   ((3-bis. In caso di violazione degli obblighi di  comunicazione  o
di ripristino di conformita' previsti dall'articolo 286, comma 2-bis,
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione  e'  soggetto  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquecentosedici  euro  a
duemilacinquecentottantadue euro.)) 
   4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro  e'  punito  il  responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il
controllo ((...)) delle emissioni ai sensi dell'articolo  286,  comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati  ivi  previsti  ((o  i
dati previsti all'articolo 286, comma 2-ter)). 
   5. ((Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dai
commi precedenti, della procedura prevista  all'articolo  286,  comma
2-bis)) e delle sanzioni previste per la produzione di  dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni, l'autorita' competente, ove  accerti
che l'impianto  non  rispetta  le  caratteristiche  tecniche  di  cui
all'articolo 285 o i valori limite di emissione di  cui  all'articolo
286  o  quanto  disposto  dall'articolo  293,  impone,  con   proprio
provvedimento, al contravventore di procedere  all'adeguamento  entro
un determinato termine oltre il  quale  l'impianto  non  puo'  essere
utilizzato. In caso di mancato rispetto  del  provvedimento  adottato
dall'autorita'  competente  si  applica  l'articolo  650  del  codice
penale. 
   6. All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della  legge
24 novembre 1981, n. 689,  provvede  l'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 283,  comma  1,  lettera  i),  o  la  diversa  autorita'
indicata dalla legge regionale. 
   7. Chi effettua la conduzione di un  impianto  termico  civile  di
potenza termica nominale superiore a 0.232 MW  senza  essere  munito,
ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 e'  punito  con
una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei
euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla  legge
regionale. 
   8. I controlli relativi  al  rispetto  del  presente  titolo  sono
effettuati dall'autorita' competente  in  occasione  delle  ispezioni
effettuate ((ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),
del citato decreto legislativo)) anche  avvalendosi  degli  organismi
ivi previsti, nei limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
   ((8-bis.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto fornisce  all'autorita'  competente  la  collaborazione
necessaria per  i  controlli,  anche  svolti  mediante  attivita'  di
campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali
all'accertamento del rispetto delle disposizioni della  Parte  Quinta
del presente decreto. 
   8-ter. Gli atti allegati al libretto  di  centrale  ai  sensi  del
presente titolo, relativi ad un  anno  civile,  sono  conservati  per
almeno i sei anni civili  successivi.  Tali  atti  sono  messi  senza
indebito ritardo a  disposizione  dell'autorita'  competente  che  ne
richieda    l'acquisizione.    L'autorita'    competente     richiede
l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un  cittadino
formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.)) 
                              ART. 289
                            (abrogazioni)

  1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di  cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615,
ed  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391.
                              ART. 290 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  2. L'installazione di impianti termici  civili  centralizzati  puo'
essere imposta dai regolamenti edilizi  comunali  relativamente  agli
interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi  di  nuova
costruzione qualora tale misura  sia  individuata  dai  piani  e  dai
programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa,
come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  della  salute  e  dello  sviluppo  economico  ((...))  sono
disciplinati i  requisiti,  le  procedure  e  le  competenze  per  il
rilascio  di  una  certificazione  dei  generatori  di  calore,   con
priorita' per quelli aventi potenza  termica  nominale  inferiore  al
valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  i   combustibili
individuati alle lettere f), g)  e  h)  della  parte  I,  sezione  2,
dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Nella
certificazione si attesta  l'idoneita'  dell'impianto  ad  assicurare
specifiche prestazioni emissive,  con  particolare  riferimento  alle
emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione
ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una  specifica   classe   di
qualita'. Tale decreto individua anche  le  prestazioni  emissive  di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di  prova  e  le
verifiche  che  il  produttore  deve   effettuare   ai   fini   della
certificazione, nonche' indicazioni circa le  corrette  modalita'  di
installazione  e  gestione  dei  generatori  di  calore.  A   seguito
dell'entrata in vigore del decreto, i  piani  di  qualita'  dell'aria
previsti dalla vigente normativa possono  imporre  limiti  e  divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione  o
certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia
necessaria al conseguimento  dei  valori  di  qualita'  dell'aria.  I
programmi e  gli  strumenti  di  finanziamento  statali  e  regionali
diretti ad incentivare l'installazione  di  generatori  di  calore  a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli  certificati
con una classe di qualita' superiore. 

TITOLO III
COMBUSTIBILI

                              ART. 291
                       (campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai fini della prevenzione e
della  limitazione  dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche
merceologiche  dei  combustibili  che possono essere utilizzati negli
impianti  di  cui  ai  titoli  I e II della parte quinta del presente
decreto,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di potenza termica
inferiore  al  valore  di  soglia, e le caratteristiche merceologiche
((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisce
inoltre  le  condizioni  di  utilizzo  dei  combustibili, comprese le
prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
                              ART. 292 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente titolo si  applicano,  ove  non  altrimenti
disposto, le definizioni di cui al titolo I ed  al  titolo  II  della
parte quinta. 
  2. In aggiunta alle  definizioni  del  comma  1,  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a) olio combustibile pesante: 
      1) qualsiasi combustibile liquido  derivato  dal  petrolio  che
rientra nei codici da NC 2710 1951 ((a NC 2710 1968, 2710 2031,  2710
2035, 2710 2039)), escluso il combustibile per uso marittimo; 
      2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il gasolio di cui alle lettere b)  e  f),  che,  per  i  suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria  degli  oli  pesanti
destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250  °C  non  puo'
essere determinata con tale metodo; 
    b) gasolio: 
      1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo,  che  rientra  nei  codici
((NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947,  2710  1948,  2710  2017,  2710
2019)); 
      2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, di cui  meno  del  65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno  l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo  il  metodo
ASTM D86; 
    c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla  "American  Society  for
Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni  e  delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; 
    d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o  destinato  ad
essere utilizzato  su  una  nave  in  mare,  inclusi  i  combustibili
definiti nella norma ISO 8217; 
    ((e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
definito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma  ISO  8217,
eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;)) 
    ((f) gasolio marino: qualsiasi  combustibile  per  uso  marittimo
definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla  tabella  I  della
norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;)) 
    g) immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di  messa  a
disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,  di  combustibili
per uso marittimo destinati alla combustione su una nave,  eccettuati
quelli  destinati  all'esportazione  e  trasportati,  a  tale   fine,
all'interno delle cisterne di una nave; 
    h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2  del
codice della navigazione; 
    i) zona economica esclusiva: zona di cui  all'articolo  55  della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge  2  dicembre  1994,  n.
689; 
    l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi  della
legge 8 febbraio 2006, n. 61; 
    m) aree di controllo delle emissioni di  SOX:  zone  a  cui  tale
qualificazione  e'  stata   assegnata   dall'International   Maritime
Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di  designazione,  ai
sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973  per
la  prevenzione  dell'inquinamento  causato   da   navi,   denominata
Convenzione MARPOL; 
    n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti  i
soggetti adibiti ad attivita'  relative  alla  gestione  della  nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno; 
    o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due  o  piu'
porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano  presso  lo  stesso
porto senza scali intermedi, purche'  effettuati  sulla  base  di  un
orario reso noto al pubblico;  l'orario  puo'  essere  desunto  anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio; 
    p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55; 
    q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio  o  ancorata
presso un porto italiano; 
    r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico; 
    s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate  di  uno
Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di  tale  Stato,
il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed  il
cui comandante sia un ufficiale di marina  debitamente  incaricato  e
sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in  un  documento
equivalente; 
    ((t)   metodo   di   riduzione   delle    emissioni:    qualsiasi
apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da  installare  su
una nave o qualsiasi procedura, metodo  o  combustibile  alternativo,
utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo  conformi
ai  limiti  previsti  all'articolo   295,   che   sia   verificabile,
quantificabile ed applicabile.)) 
                              ART. 293
                      (Combustibili consentiti)

  1.  Negli  impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte  quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore   al   valore   di   soglia,   possono   essere  utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'Allegato  X  alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.((I
materiali  e  le  sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta
del  presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili
ai  sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente
in  materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non
sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o
che  comunque  costituiscono  rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente  decreto.))  Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4,
lettere  e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le
prescrizioni   del  successivo  Allegato  X  relative  agli  impianti
disciplinati  dal  titolo  II.  Ai  combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  previa autorizzazione della Commissione
europea,  possono  essere  stabiliti  valori  limite  massimi  per il
contenuto  di  zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili  per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli  fissati
nell'Allegato  X  alla  parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche  mediante  apposite  procedure  autorizzative,  i  combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato  X  alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.
                              ART. 294 
        (( (Prescrizioni per il rendimento di combustione).)) 
 
   ((1. Al fine di ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli
impianti disciplinati dal titolo I della parte  quinta  del  presente
decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte  I,  alla
stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di  controllo
della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile. 
   2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati  nell'articolo
273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW. 
   3. Al fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli
impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta  del  presente
decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a
1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW
e  dotati  di  singoli  focolari  di  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di  controllo
della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.)) 
                              ART. 295 
                  (Combustibili per uso marittimo) 
 
  ((1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti  ai  commi
2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato,  nelle  acque  territoriali,  nelle  zone
economiche  esclusive  e  nelle   zone   di   protezione   ecologica,
appartenenti all'Italia, a  bordo  di  navi  di  qualsiasi  bandiera,
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di  zolfo,
dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa  e,  dal  1°  gennaio
2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il  mare
Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone  di
mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa,
a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le
stesse zone di mare abbiano  previsto  l'applicazione  di  tenori  di
zolfo uguali o inferiori.)) 
  ((2. E' vietata l'immissione  sul  mercato  di  gasoli  marini  con
tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.)) 
  3. E' vietata l'immissione sul mercato di  oli  diesel  marini  con
tenore di zolfo ((superiore all'1,50% in massa)). 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione ecologica, ricadenti  all'interno  di  aree  di  controllo
delle emissioni di SO "X"(, ovunque ubicate, e' vietato, a  bordo  di
una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di  combustibili  per
uso marittimo con un tenore di zolfo ((superiore all'1,00%  in  massa
e,  dal  1°  gennaio  2015,  superiore  allo  0,10%  in  massa)).  La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non battenti bandiera italiana che hanno  attraversato  una  di  tali
aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e  che  si
trovano in un porto italiano. 
  5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
((...)) all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori
aree designate. 
  6. Per le navi passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  le  quali
effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un  porto
di  un  Paese  dell'Unione   europea,   e'   vietato,   nelle   acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,   appartenenti   all'Italia,   l'utilizzo   di
combustibili per uso marittimo con un  tenore  di  zolfo  ((superiore
all'1,50% in massa)). La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei confronti delle navi non battenti  bandiera  italiana  e  che  si
trovano  in  un  porto  italiano.  ((Il  divieto  si   applica   fino
all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di  zolfo
di cui al comma 1)). 
  ((6-bis. Fermi restando i limiti di tenore  di  zolfo  previsti  ai
commi 1, 2, 3, 4, 6  e  8,  e'  vietato,  nelle  aree  soggette  alla
giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo
con un tenore di  zolfo  superiore  al  3,50%.  Tali  limiti  non  si
applicano ai combustibili destinati alle navi che  utilizzano  metodi
di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per
sistema a circuito chiuso si intende  un  sistema  operante  mediante
ricircolo della  soluzione  utilizzata  senza  che  vi  sia  rilascio
all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi  contenuti,  salvo
nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento  a  terra  dei
residui costituiti da fanghi. Tali limiti non  si  applicano  inoltre
quando  siano  utilizzati  combustibili   o   miscele   previsti   in
alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato  X,  parte
I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo
destinati  alle  navi  che  utilizzano  metodi  di  riduzione   delle
emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si  applica,  nelle
aree soggette alla giurisdizione nazionale,  un  limite  relativo  al
tenore di zolfo pari al 3,50%. 
  6-ter. Il soggetto  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  di
combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi
di riduzione delle emissioni basati  su  sistemi  a  circuito  chiuso
allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile
una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore  in  cui  si
attesta, ai fini del presente decreto, che la  nave  di  destinazione
utilizza tali metodi.)). 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55. 
  8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  e'  vietato  l'utilizzo  di
combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo  ((superiore  allo
0,10% in massa)) su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi di carico,  scarico  e  stazionamento.  La  sostituzione  dei
combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite  deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei combustibili conformi a tale limite con altri  combustibili  deve
avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi  delle
operazioni  di  sostituzione  del  combustibile  sono  iscritti   nei
documenti di cui al comma 10. 
  9. ((Il comma 8 non si applica)): 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55; 
    b) alle navi di cui  si  prevede,  secondo  orari  resi  noti  al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore; 
    c) alle navi all'ormeggio a  motori  spenti  e  collegate  ad  un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa. 
  10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli  174,
175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento  di
bordo. 
  11.  Chi  mette  combustibili  per  uso  marittimo  a  disposizione
dell'armatore o di un suo  delegato,  per  una  nave  di  stazza  non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di  consegna
indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo,  del  quale
conserva una copia per i tre anni  successivi,  nonche'  un  campione
sigillato di tale combustibile, firmato da chi  riceve  la  consegna.
Chi riceve il combustibile conserva il  bollettino  a  bordo  per  lo
stesso periodo e conserva  il  campione  a  bordo  fino  al  completo
esaurimento del combustibile a cui  si  riferisce  e,  comunque,  per
almeno dodici mesi successivi alla consegna. 
  12.  E'  tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  marittima   e,   ove
istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un  apposito  registro
che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso  marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del relativo contenuto massimo  di  zolfo.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112)). ((Le  variazioni  dei  dati.))  sono
comunicate in via preventiva.  La  presenza  di  nuovi  fornitori  e'
comunicata in via preventiva. ((I registri  devono  essere  tenuti  a
disposizione del pubblico sia in forma  documentale,  sia  attraverso
canali informatici. Le autorita' che detengono i registri  elaborano,
sulla base degli stessi, informative annuali circa la  disponibilita'
di combustibili per uso marittimo conformi  ai  limiti  previsti  dal
presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro  il  31
marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  che  le  allega  alla  relazione   prevista
all'articolo 298, comma 2-bis.)) 
  ((12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita'  di  combustibili
per uso marittimo conformi ai limiti previsti al  presente  articolo,
ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa
riduzione della disponibilita'  di  tali  combustibili  su  tutto  il
territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle
autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali,  puo'
richiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico  di  attivare  le
procedure  di  emergenza  previste  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini,  i  gestori  degli
impianti di  produzione  e  dei  depositi  fiscali  che  importano  i
combustibili  ed  i  fornitori  di  cui  al   comma   12   comunicano
preventivamente alle  autorita'  marittime  e,  ove  istituite,  alle
autorita'  portuali  le  situazioni  in  cui  puo'  verificarsi   una
significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per  uso
marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.)). 
  13. I limiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  previsti  dai  commi
precedenti non si applicano: 
    a) ai combustibili utilizzati dalle navi da  guerra  e  da  altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o,  comunque,  se  il  relativo  rifornimento  puo'  pregiudicare  le
operazioni  o  le  capacita'  operative;  in  tale  secondo  caso  il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; 
    b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di  una  nave  risulta
specificamente necessario per garantire la sicurezza della  stessa  o
di altra nave e per salvare vite in mare; 
    c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal  danneggiamento  della  stessa  o  delle  relative  attrezzature,
purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del  danno,  sono  state
assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre  al  minimo
l'incremento delle emissioni e che sono state adottate  quanto  prima
misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si  applica  se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore; 
    ((d) ai combustibili utilizzati a bordo di  navi  che  utilizzano
metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma
19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;)) 
    e)  ai   combustibili   destinati   alla   trasformazione   prima
dell'utilizzo. 
  14. ((Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati)), su  navi  battenti
bandiera  italiana  o  nelle  acque  sotto  giurisdizione   italiana,
((esperimenti relativi a metodi di riduzione delle  emissioni)),  nel
corso dei quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai
limiti previsti dai ((commi da 1 a 8)). Tale autorizzazione,  la  cui
durata non puo' eccedere i diciotto mesi,  e'  rilasciata  entro  tre
mesi  dalla  presentazione  della  domanda,  la  quale  deve   essere
accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi: 
    a) ((la descrizione del metodo)) e, in particolare, del principio
di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica
o dai risultati di  sperimentazioni  preliminari,  nonche'  la  stima
qualitativa e quantitativa delle  emissioni,  degli  scarichi  e  dei
rifiuti  previsti  ((per  effetto   della   sperimentazione,   e   la
descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi  e  di
tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento)); 
    b) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previste
di ossido di zolfo ((saranno costantemente inferiori o equivalenti  a
quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da  1
a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni)); 
    c) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previste
di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto  e
polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente  normativa  e,
comunque,  non  superino  in  modo  significativo   quelle   prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai  ((commi  da  1  a  8))  in
assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; 
    d)  uno  studio  ((diretto  a  dimostrare   la   compatibilita'))
dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,  con  particolare
riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti  e  degli  estuari,
finalizzato a dimostrarne la compatibilita';  lo  studio  include  un
piano  di  monitoraggio  degli  effetti   prodotti   dall'esperimento
sull'ambiente marino; 
    ((e) la descrizione delle zone  interessate  dai  viaggi  durante
l'esperimento;)) 
    ((e-bis) la descrizione degli strumenti a prova  di  manomissione
di cui le navi saranno dotate per le misurazioni  in  continuo  delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i  parametri  necessari  a
normalizzare le concentrazioni; 
    e-ter)  la  descrizione  dei  sistemi  diretti  a  garantire  una
adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti  per  effetto
della sperimentazione.)) 
  ((15. L'autorizzazione di cui al  comma  14  e'  rilasciata  previa
verifica della completezza della relazione allegata  alla  domanda  e
dell'idoneita' delle descrizioni, delle  stime  e  dello  studio  ivi
contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la  Direzione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
competente  in  materia  di  inquinamento  atmosferico,  fatta  salva
l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14,  lettere  d)
ed  e-ter),  curata  rispettivamente  dalle  Direzioni  del  predetto
Ministero competenti in materia di tutela  del  mare  e  di  gestione
degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  si  puo'
avvalere dell'ISPRA.)) L'autorizzazione prevede  il  periodo  in  cui
l'esperimento puo'  essere  effettuato  e  stabilisce  i  dati  e  le
informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dei trasporti e la periodicita'  di  tale  comunicazione.  Stabilisce
inoltre la periodicita' con la quale  il  soggetto  autorizzato  deve
comunicare a tali Ministeri gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato
sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d). 
  16.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del   comma   14   e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9: 
    ((a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti
e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati; 
    b) il metodo, alla luce dei risultati  delle  misure  effettuate,
non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle  stime  contenute   nella
relazione; 
    c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini
stabiliti, i dati, le  informazioni  e  gli  esiti  del  monitoraggio
previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.)) 
  17. Nel caso in cui gli  esperimenti  di  cui  al  comma  14  siano
effettuati  da  navi  battenti  bandiera  italiana  in  acque   sotto
giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da  navi  battenti
bandiera  di  altri  Stati  dell'Unione  europea   in   acque   sotto
giurisdizione italiana, gli Stati interessati  individuano  opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo. 
  18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ne informa la  Commissione  europea  e  l'eventuale  Stato
estero avente giurisdizione  sulle  acque  in  cui  l'esperimento  e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di  cui  al  comma  14
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare alla Commissione europea entro sei  mesi  dalla
conclusione dello stesso e sono messi  a  disposizione  del  pubblico
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195. 
  ((18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione  delle
emissioni  che  prevedono  l'utilizzo  di  sistemi,   dispositivi   o
materiali non collocati a bordo della nave, nel corso  dei  quali  e'
ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai  limiti
previsti  ai  commi  da  1  a  8,   i   criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu'  decreti  ai  sensi
dell'articolo 281, comma 5. A tale  autorizzazione  si  applicano  le
procedure previste ai commi da 14 a 18.)). 
  ((19. In  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai
limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei porti, nelle acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,  appartenenti  all'Italia,  a  bordo  di  navi
battenti bandiera di uno Stato  dell'Unione  europea,  l'utilizzo  di
metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre  1999,  n.  407,  e
successive  modificazioni,  o  che,  non  ricadendo  nel   campo   di
applicazione di tale  decreto,  sono  stati  approvati  dal  Comitato
istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
  20. Al di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  19,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi
battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione  delle  emissioni
in  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai  limiti
previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si  disponga  degli  atti,
rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all'
Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di
tale normativa internazionale, attestanti che: 
    a)  le  emissioni  di  anidride  solforosa   sono   costantemente
inferiori  o  equivalenti  a   quelle   prodotte   dall'utilizzo   di
combustibili conformi ai commi da 1 a 8  in  assenza  del  metodo  di
riduzione delle emissioni; ai fini  della  valutazione  si  applicano
valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato  X,  parte  I,
sezione 4, alla Parte Quinta; 
    b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo
di riduzione delle emissioni, all'allegato X,  parte  I,  sezione  5,
paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.)) 
  ((20-bis. Gli atti previsti al comma  20  devono  essere  tenuti  a
bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta  dell'autorita'
competente.)) 
                              ART. 296 
                       (Controlli e sanzioni) 
 
  1.   Fuori   dai   casi   sanzionati   ai    sensi    dell'articolo
29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di  materiali
o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo,  ove
gli  stessi  non  costituiscano  rifiuti  ai  sensi   della   vigente
normativa, e' punito: 
    a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cui
al titolo I della parte quinta del presente  decreto,  con  l'arresto
fino a due anni  o  con  l'ammenda  da  duecentocinquantotto  euro  a
milletrentadue euro; 
    b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cui
al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici  civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia,  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento  euro  a  mille  euro;  a  tale
sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288,  comma  6,  non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni;  la
sanzione  non  si   applica   se,   dalla   documentazione   relativa
all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano  caratteristiche
merceologiche  conformi  a   quelle   dei   combustibili   consentiti
nell'impianto, ferma restando l'applicazione  dell'articolo  515  del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa. 
  2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente  titolo
sono effettuati, per gli impianti di cui  al  titolo  I  della  parte
quinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera  p),
e  per  gli  impianti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i). 
  3.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della parte quinta e' punito con l'arresto  fino  a  un  anno  o  con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli  impianti  disciplinati
dal titolo II della parte quinta  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 288,  comma  2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancato
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294,  si  applica  al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione  se  ricorre  il  caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2. 
  4. In caso di mancata trasmissione dei  dati  di  cui  all'articolo
298, comma 3, nei termini prescritti,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  anche  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  ai  soggetti
inadempienti di provvedere. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  sono  puniti  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a  150.000  euro  coloro
che immettono sul mercato combustibili per uso  marittimo  aventi  un
tenore di zolfo superiore ai  limiti  previsti  nell'articolo  295  e
l'armatore  o  il  comandante  che,  anche  in  concorso  tra   loro,
utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore  di  zolfo
superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di  infrazioni
che, per  l'entita'  del  tenore  di  zolfo  o  della  quantita'  del
combustibile  o  per  le  caratteristiche  della  zona   interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni: 
    a)  la  sospensione  dei  titoli  professionali  marittimi  o  la
sospensione  dagli  uffici   direttivi   delle   persone   giuridiche
nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa,  ovvero,  se  tali
sanzioni accessorie non sono applicabili, 
    b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il  comandante
che ha commesso l'infrazione o  per  le  navi  dell'armatore  che  ha
commesso l'infrazione. 
  6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  1193
del codice della navigazione. 
  7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza  commettere
l'infrazione di cui al comma 5,  non  consegna  il  bollettino  o  il
campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un  bollettino
in cui l'indicazione ivi prevista  sia  assente  e'  punito  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  15.000  euro.  Con  la
stessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione  di  cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11. 
  8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. 
  9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5  a  8,
provvedono, con adeguata frequenza  e  programmazione  e  nell'ambito
delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli  13  e  seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle  capitanerie  di
porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti  di  cui  all'articolo
1235 del codice della navigazione  e  gli  altri  organi  di  polizia
giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste  da  tali  commi
provvedono le autorita' marittime competenti  per  territorio  e,  in
caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le  regioni
o le diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano ferme,
per i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze  attribuite  alle
autorita' consolari. 
  10.  Gli  accertamenti  previsti  dal   comma   9,   ove   relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere ((effettuati))  con  le
seguenti modalita': 
    a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento  deve
essere effettuato ((secondo le linee guida di  cui  alla  risoluzione
182(59) del comitato MEPC dell'IMO)); 
    b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo contenuti nei serbatoi della  nave  o,  ove  cio'  non  sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, 
    c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini  di
consegna dei combustibili. 
  ((10-bis. Per i controlli analitici  si  applica  la  procedura  di
verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  Convenzione
MARPOL 73/78. 
  10-ter.  Nei  casi   soggetti   alla   giurisdizione   dell'Italia,
l'armatore o il comandante  della  nave,  fermi  restando  i  termini
previsti  al  comma  10-quater,   hanno   l'obbligo   di   comunicare
all'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cui
sussiste  l'impossibilita'  di  ottenere  combustibile  a  norma.  E'
utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato  X,  parte
I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata prima
dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel
caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno  di  tali  zone,
prima  dell'arrivo  al  porto  di  prima  destinazione.  In  caso  di
violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi
battenti  bandiera   italiana   notificano   inoltre   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  il
tramite del porto  di  iscrizione,  tutti  i  casi  in  cui  sussiste
l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. 
  10-quater. Nei casi in cui vi sia  una  violazione  degli  obblighi
relativi al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimo
l'armatore  o  il   comandante   possono   presentare   all'autorita'
competente per il controllo operante presso il porto di destinazione,
anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte
le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare
l'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  per
ottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  di
viaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogo
previsto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Il
rapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sono
stati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  non
comporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  di
ritardare il viaggio per ottenere il  combustibile  a  norma.  Se  il
rapporto e' presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zone
soggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente  per  il
controllo, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  alla
luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle  cause
del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo'  stabilire  di
non procedere al controllo per la  presenza  di  una  causa  esimente
della violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in  caso  di
viaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  alla
giurisdizione nazionale, il rapporto  e'  presentato  almeno  48  ore
prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il  rapporto  e'
stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto  non
e' dimostrato che il responsabile ha osservato la  massima  diligenza
possibile, l'autorita' competente  per  il  controllo  acquisisce  il
rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e  17  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  In  tali   casi   l'autorita'   competente
all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata  dal
responsabile  alla  luce  del  numero,   della   gravita'   e   della
imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile
a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione
ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o
adottare l'ordinanza di  archiviazione  ai  sensi  dell'articolo  18,
comma 2, di tale legge. 
  10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma
10-quater  ne   informano,   entro   dieci   giorni,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a
trasmettere alla Commissione europea tutti  i  rapporti  ricevuti  in
ciascun mese civile entro la fine del mese successivo.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce  di
tali informazioni e di quelle ricevute ai  sensi  del  comma  10-ter,
puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295,  comma  12-bis,
con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto  o
terminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile  per
uso marittimo a norma.)) 
  ((11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al  comma  5,
fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita'  competente
all'applicazione  delle  procedure   di   sequestro,   dispone,   ove
tecnicamente possibile, ed  assicurando  il  preventivo  prelievo  di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini  di
prova, il  cambio  del  combustibile  fuori  norma  con  combustibile
marittimo a norma, a spese del responsabile.)) 
                              ART. 297
                            (abrogazioni)

   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  diposizioni  di  cui il presente
decreto  prevede  l'ulteriore  vigenza,  l'articolo 2, comma 2, della
legge  8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge
7  marzo  2002,  n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2002, n. 82.
                              ART. 298 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  titolo  relative  agli  impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto  si
applicano agli impianti termici civili  di  cui  ((all'articolo  290,
comma 3)), a partire dalla data in cui  e'  effettuato  l'adeguamento
disposto dalle autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  ((dell'articolo
281, comma 3)). 
  2. Alla modifica e  all'integrazione  dell'Allegato  X  alla  parte
quinta del presente decreto si provvede  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato  si
procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. 
  2-bis.  Entro  il  30  giugno  di   ciascun   anno   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  alla
Commissione  europea,  sulla  base   di   una   relazione   trasmessa
dall'((ISPRA)) entro il mese precedente, un rapporto circa il  tenore
di  zolfo  dell'olio  combustibile  pesante,  del   gasolio   e   dei
combustibili  per   uso   marittimo   utilizzati   nell'anno   civile
precedente. I soggetti di cui  all'articolo  296,  commi  2  e  9,  i
laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti,  gli  uffici  delle
dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici  delle  dogane,  i
gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di  produzione
di combustibili e  i  gestori  dei  grandi  impianti  di  combustione
trasmettono all' ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con
le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X  alla
parte quinta, i dati e le  informazioni  necessari  ad  elaborare  la
relazione. 
  ((2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  una
commissione  per  l'esame   delle   proposte   di   integrazione   ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello  Stato  e  dalle  regioni.  La
commissione e' composta da due rappresentanti  di  ciascuno  di  tali
Ministeri e da un rappresentante del  Dipartimento  affari  regionali
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Ai  componenti  della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese)). ((1)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma
2) che nel presente decreto ovunque ricorrano, le  parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 

PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI
TITOLO I
ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO))

                            ART. 298-bis 
(Disposizioni  particolari  per  installazioni  e  stabilimenti   che
        producono biossido di titanio (e solfati di calcio) . 
 
  1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi
di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e  lo
scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: 
    a) rifiuti  solidi,  in  particolare  i  residui  insolubili  del
minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o  dal  cloro
nel procedimento  di  fabbricazione;  il  vetriolo  verde,  ossia  il
solfato ferroso  cristallizzato  (FeSO4H2O;  i  cloruri  metallici  e
idrossidi metallici (stanze  di  filtrazione)  provenienti  in  forma
solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui  di
coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; 
    b)  le  acque  madri  provenienti  dalla  fase   di   filtrazione
successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio  e  da
installazioni  che  utilizzano  il  procedimento  al  solfato;   sono
compresi i rifiuti acidi associati a  tali  acque  madri,  contenenti
complessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido  solforico  libero
nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono
state diluite fino a contenere lo 0,5  per  cento  o  meno  di  acido
solforico libero; 
    c) i rifiuti  provenienti  da  installazioni  che  utilizzano  il
procedimento con cloruro, contenenti piu'  dello  0,5  per  cento  di
acido cloridrico, nonche'  vari  metalli  pesanti;  sono  compresi  i
rifiuti acidi che sono stati diluiti fino  a  contenere  lo  0,5  per
cento o meno di acido cloridrico libero; 
    d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi  ottenuti
dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione)  dei  rifiuti  di
cui alle lettere b) e c) e  contenenti  vari  metalli  pesanti;  sono
esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono
metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi  diluizione,
hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
    ((1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti  che
producono biossido  di  titanio  informa  immediatamente  l'autorita'
competente in caso di violazione delle condizioni di  autorizzazione,
adottando  nel  contempo  le  misure  necessarie  a  ripristinare  la
conformita' nel piu' breve tempo possibile. 
    1-ter. In caso di violazione delle condizioni di  autorizzazione,
l'autorita' competente impone al  gestore  di  adottare  ogni  misura
complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare  la
conformita', disponendo la  sospensione  dell'esercizio  della  parte
interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per
la  salute  umana  o  minacci  di  provocare  ripercussioni  serie  e
immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia  ripristinata
con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente  comma
e del comma 1-bis)). 
  2. Per le installazioni e gli stabilimenti che  producono  biossido
di  titanio,  le  emissioni  nelle  acque  e  nell'atmosfera   devono
rispettare i valori limite  di  emissione  previsti  all'Allegato  I,
parti 1 e 2,  alla  Parte  Quinta-bis.  Le  autorizzazioni  prevedono
inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di  aerosol  acidi
dalle installazioni. 
  3.  Le  autorita'  competenti  per  il   controllo   ((effettuano))
ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle
acque,  alle  emissioni  nell'atmosfera,  agli  stoccaggi   ed   alle
lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che  producono
biossido di titanio. Tale controllo  comprende  almeno  il  controllo
delle  emissioni  di  cui  all'Allegato  I,  Parte  3.3,  alla  Parte
Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle  norme  CEN
oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO,
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  il
profilo della qualita' scientifica. 
  ((3-bis. Alle  installazioni  e  agli  stabilimenti  che  producono
biossido  di  titanio  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
29-undecies)). 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma  2,
con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo  le
modalita'  fissate  dalla  normativa  comunitaria  e  sulla  base  di
rapporti di cui al comma 5 che le  regioni  e  le  province  autonome
forniscono entro il 30 aprile di ogni anno. 
  5. Il rapporto  di  cui  al  comma  4,  elaborato  sulla  base  dei
controlli di cui al comma 3 e dei  dati  di  cui  al  comma  6,  deve
contenere almeno,  con  riferimento  a  ciascuna  risorsa  ambientale
interessata, le seguenti informazioni: 
    a) una  descrizione  del  luogo  di  campionamento  e  delle  sue
caratteristiche permanenti,  unitamente  ad  altre  notizie  di  tipo
amministrativo e geografico; 
    b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; 
    c) i risultati delle analisi; 
    d) le modifiche apportate alla frequenza di  campionamento  e  di
analisi ed al luogo di campionamento. 
  6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono
biossido  di  titanio  trasmettono  alle  regioni  e  alla   province
autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente  i
dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle
emissioni, agli stoccaggi e alle  lavorazioni  di  cui  al  comma  3,
indicando anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. (1) 
  6-bis.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti. 
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 25, comma  1)
l'introduzione del presente articolo 298-bis, senza tener  conto  che
la L. 6 agosto 2013, n. 97  (con  l'art.  25,  comma  1)  aveva  gia'
precedentemente introdotto un articolo con la medesima numerazione.

			
                     ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA 
ALLEGATO I 
Valori di emissione e prescrizioni 
 
ALLEGATO II 
Grandi impianti di combustione 
 
ALLEGATO III 
Emissioni di composti organici volatili 
 
ALLEGATO IV 
Impianti e attivita' in deroga 
 
ALLEGATO V 
Polveri e sostanze organiche liquide 
 
ALLEGATO VI 
Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai 
valori limite di emissione 
 
ALLEGATO VII 
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione 
 
ALLEGATO VIII 
Impianti di distribuzione di benzina 
 
ALLEGATO IX 
Impianti termici civili 
 
ALLEGATO X 
Disciplina dei combustibili 

						
ALLEGATO I 
 
Valori di emissione e prescrizioni 
 
((Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Il  presente  allegato  fissa,  nella  Parte  II,  i  valori  di
emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III,  i  valori  di
emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di  impianti
e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III
i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo  di  quelli
stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze  per
cui non sono  stabiliti  valori  di  emissione  nella  Parte  III  si
applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III,  i  valori
di  emissione  stabiliti  alla  Parte  II.  Per  gli  impianti  delle
installazioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto,  per  i
quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori  limite  previsti
nelle  BAT-AEL,  in  relazione  alle  sostanze  ivi  considerate,  si
applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse  sostanze,  alle
Parti II e III del presente allegato. 
  2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione
e le prescrizioni relativi  agli  impianti  per  la  coltivazione  di
idrocarburi e dei flussi geotermici. A  tali  impianti  si  applicano
esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. 
  3. Nei casi in cui  le  Parti  II  e  III  stabiliscano  soglie  di
rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo  diversamente
previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte
o superate. 
  4. L'autorita' competente fa riferimento ai valori di emissione del
presente   allegato,   nell'ambito   dell'istruttoria   autorizzativa
prevista all'articolo 271, commi 5  e  7,  che  stabilisce  i  valori
limite  sulla  base  di  una  valutazione  delle  migliori   tecniche
disponibili, della normativa  regionale  e  dei  piani  regionali  di
qualita' dell'aria e di tutti gli altri parametri  previsti  da  tali
commi. L'autorizzazione deve specificamente indicare  le  sostanze  a
cui si applicano i valori limite  di  emissione,  previa  valutazione
della  pertinenza  di  tali  sostanze  al  ciclo   produttivo   degli
stabilimenti da autorizzare. 
  5. Ove non  espressamente  specificato  i  limiti  riportati  nelle
tabelle  del  presente  allegato  sono   riferiti   all'ossigeno   di
processo.)) 
 
Parte II 
Valori di emissione 
  1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione
e/o mutagene (tabella A1) 
  In via generale le emissioni di sostanze ritenute  cancerogene  e/o
tossiche per la riproduzione  c/o  mutagene  devono  essere  limitate
nella  maggiore  misura  possibile  dal  punto  di  vista  tecnico  e
dell'esercizio. 
  Per le sostanze della  tabella  A1,  i  valori  di  emissione,  che
rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze  della
classe III devono essere  sommate  le  quantita'  di  sostanze  delle
classi I e II. 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  al  fine  del
rispetto del limite in concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II la 
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. 
 
Tabella A1 
  CLASSE I 
  - Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite
e tremolite) 
  - Benzo(a)pirene 
  - Berillio e i suoi composti espressi come Be 
  - Dibenzo(a,h)antracene 
  - 2-naftilammina e suoi sali 
  - Benzo(a)antracene 
  - Benzo(b)fluorantene 
  - Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene 
  - Dibenzo (a,h)acridina 
  - Dibenzo(a,j )acridina 
  - Dibenzo(a,e)pirene 
  - Dibenzo(a,h)pirene 
  - Dibenzo(a,i)pirene 
  - Dibenzo (a,l) pirene 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Dimetilnitrosamina 
  - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1) 
  - 5-Nitroacenaftene 
  - 2-Nitronaftalene 
  - 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina 
  (1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza  alla
previsti dal presente punto  si  applicano  a  decorrere  dalla  data
indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  281,
comma 1. 
 
  CLASSE II 
  - Arsenico e suoi composti, espressi come As 
  - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Cobalto e suoi composti, espressi come Co 
  - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali 
  - Dimetilsolfato 
  - Etilenimmina 
  - Nichel e suoi composti espressi come Ni (2) 
  - 4- aminobifenile e suoi sali 
  - Benzidina e suoi sali 
  - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali 
  - Dietilsolfato 
  - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali 
  - Esametilfosforotriamide 
  - 2-Metilaziridina 
  - Metil ONN Azossimetile Acetato 
  - Sulfallate 
  - Dimetilcarbammoilcloruro 
  - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali 
  (2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma  respirabile  ed
insolubile. 
 
  CLASSE III 
  - Acrilonitrile 
  - Benzene 
  - 1,3-butadiene 
  - 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina) 
  - 1,2-dibromoetano 
  - 1,2-epossipropano 
  - 1,2-dicloroetano 
  - vinile cloruro 
  - 1,3-Dicloro-2 -propanolo 
  - Clorometil (Metil) Etere 
  - NN-Dimetilidrazina 
  - Idrazina 
  - Ossido di etilene 
  - Etilentiourea 
  - 2-Nitropropano 
  - Bis-Clorometiletere 
  - 3-Propanolide 
  - 1,3-Propansultone 
  - Stirene Ossido 
  1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate
(tabella A2) 
  Le  emissioni   di   sostanze   di   tossicita'   e   cumulabilita'
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore  misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. 
  I valori di emissione, che rappresentano valori  minimi  e  massimi
coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di  presenza
di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono
essere sommate. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di polvere (tabella B) 
  I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati 
  a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le 
quantita' delle stesse devono essere sommate- 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze della classe I e  alle  quantita'  di  sostanze
della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle
classi I e II. 
  b) al fine del rispetto del limite di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e  II,  ferme
restando il limite stabilito per ciascuna, la  concentrazione  totale
non deve superare il limite della classe II; in caso di  presenza  di
piu' sostanze delle classi I, II e  III,  fermo  restando  il  limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe III. 
  Ove  non  indicato  diversamente  nella  tabella  B  devono  essere
considerate  anche  le  eventuali  quantita'  di  sostanze   presenti
nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore. 
 
  Tabella B 
  CLASSE I 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Mercurio e suoi composti espressi come Hg 
  - Tallio e suoi composti, espressi come T1 
  (1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1 
 
  CLASSE II 
  - Selenio e suoi composti, espressi come Se 
  - Tellurio e suoi composti, espressi come Te 
  - Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere 
 
  CLASSE III 
  - Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi 
come CN 
  - Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Manganese e suoi composti, espressi come Mn 
  - Palladio e suoi composti, espressi come Pd 
  - Piombo e suoi composti, espressi come Pb 
  - Platino e suoi composti, espressi come Pt 
  - Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi 
come SiO2 
  - Rame e suoi composti, espressi come Cu 
  - Rodio e suoi composti, espressi come Rh 
  - Stagno e suoi composti, espressi come Sn 
  - Vanadio e suoi composti, espressi come V 
  3. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di gas o vapore (tabella C) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  I flussi di massa e i  valori  di  emissione  si  riferiscono  alle
singole sostanze o famiglie di sostanze. 
 
  CLASSE I 
  - Clorocianuro 
  - Fosfina 
  - Fosgene 
 
  CLASSE II 
  - Acido cianidrico 
  - Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico 
  - Cloro 
  - Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico 
  - Idrogeno solforato 
 
  CLASSE III 
  - Composti inorganici del  cloro  sotto  forma  di  gas  o  vapore,
esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico. 
 
  CLASSE IV 
  - Ammoniaca 
 
  CLASSE V 
  - Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di 
azoto 
  - Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di 
zolfo 
  4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri  (tabella
D) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di  sostanze  di  ogni  classe  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze delle classi inferiori. 
  Al fine del rispetto del  limite  di  concentrazione,  in  caso  di
presenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe piu' elevata. 
  Per i composti  organici  sotto  forma  di  polvere  devono  essere
rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5. 
 
  CLASSE I 
  - Anisidina 
  - Butilmercaptano 
  - Cloropicrina 
  - Diazometano 
  - Dicloroacetilene Dinitrobenzene 
  - Dinitrocresolo 
  - Esaclorobutadiene 
  - Esaclorociclopentadiene 
  - Esafluoroacetone 
  - Etere diglicidilico 
  - Etilacrilato 
  - Etilenimina 
  - Etilmercaptano 
  - Isocianati Metilacrilato 
  - Nitroglicerina 
  - Perclorometilmercaptano 
  - 1,4-diossano 
 
  CLASSE II 
  - Acetaldeide 
  - Acido cloroacetico 
  - Acido formico 
  - Acido tioglicolico 
  - Acido tricloroacetico 
  - Anidride ftalica 
  - Anidride maleica 
  - Anilina 
  - Benzilcloruro 
  - Bifenile 
  - Butilacrilato 
  - Butilammina 
  - Canfora sintetica 
  - Carbonio tetrabromuro 
  - Carbonio tetracloruro 
  - Cicloesilammina 
  - Cloroacetaldeide 
  - 1 -Cloro- 1 -nitropentano 
  - Cresoli 
  - Crotonaldeide 
  - 1,2-Dibutilaminoetanolo 
  - Dibutilfosfato o-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetilene 
  - Dicloroetiletere 
  - Diclorofenolo 
  - Diclorometano 
  - Dietilammina 
  - Difenilammina 
  - Diisopropilammina 
  - Dimetilammina 
  - Etilammina 
  - Etanolammina 
  - 2-etossietanolo 
  - 2-etossietilacetato 
  - Fenolo 
  - Ftalati 
  - 2-Furaldeide Furfurolo 
  - Iodoformio 
  - Iosoforone 
  - Iosopropilammina 
  - Metilacrilonitrile 
  - Metilammina 
  - Metilanilina 
  - Metilbromuro 
  - Metil n-butilbromuro 
  - Metilcloruro 
  - Metil-2-cianoacrilato 
  - Metilstirene 
  - 2-Metossietanolo 
  - 2-Metossietanolo acetato 
  - Nitroetano 
  - Nitrometano 
  - 1-Nitropropano 
  - Nitrotoluene 
  - Piretro 
  - Piridina 
  - Piomboalchili 
  - 2-Propenale 
  - 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano 
  - Tetracloroetilene 
  - Tetranitrometano 
  - m, p toluidina 
  - Tributilfosfato 
  - Triclorofenolo 
  - Tricloroetilene 
  - Triclorometano 
  - Trietilammina 
  - Trimetilammina 
  - Trimetilfosfina 
  - Vinilbromuro 
  - Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo) 
  - Formaldeide 
 
  CLASSE III 
  - Acido acrilico 
  - Acetonitrile 
  - Acido propinico 
  - Acido acetico 
  - Alcool n-butilico Alcool iso-butilico 
  - Alcool sec-butilico 
  - Alcool terb-utilico 
  - Alcool metilico 
  - Butirraldeide 
  - p-ter-butiltoluene 
  - 2-butossietanolo 
  - Caprolattame 
  - Disolfuro di carbonio 
  - Cicloesanone 
  - Ciclopentadiene 
  - Clorobenzene 
  - 2-cloro-1,3-butadiene 
  - o-clorostirene 
  - o-clorotoluente 
  - p-clorotoluene 
  - Cumene 
  - Diacetonalcool 
  - 1,4-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetano 
  - Dicloropropano 
  - Dietanolammina 
  - Dietilformammide Diisobutilchetone 
  - N,N-Dimetilacetammide 
  - N,N-Dimetilformammide 
  - Dipropilchetone 
  - Esametilendiammina 
  - n-esano Etilamilchetone 
  - Etilbenzene 
  - Etilbutilchetone 
  - Etilenglicole 
  - Isobutilglicidiletere 
  - Isopropossietanolo 
  - Metilmetacrilato 
  - Metilamilchetone 
  - o-metilcicloesanone 
  - Metilcloroformio 
  - Metilformiato Metilisobutilchetone 
  - Metilisobutilcarbinolo 
  - Naftalene 
  - Propilenglicole 
  - Propilenglicolcmonometiletere 
  - Propionaldeide 
  - Stirene 
  - Tetraidrofurano 
  - Trimetilbenzene 
  - n-veratraldeide 
  - Vinilacetato 
  - Viniltoluene 
  2,4-xilenolo 
 
  CLASSE IV 
  - Alcool propilico 
  - Alcool isopropilico 
  - n-amilacetato 
  - sec-amilacetato 
  - Renzoato di metile 
  - n-butilacetato 
  - isobutilacctato 
  - Dietilche Lone 
  - Difluorodibromonetano 
  - Sec-esilacetato 
  - Etilformiato 
  - Metilacetato 
  - Metiletilchetone 
  - Metilisopropilchetone 
  - N-metilpirrolidone 
  - Pinene 
  - n-propilacetato 
  - iso-propilenacetato 
  - Toluene 
  - Xilene 
 
  CLASSE V 
  - Acetone 
  - Alcool etilico 
  - Butano 
  - Cicloesano 
  - Cicloesene 
  - Cloropentano 
  - Clorobromometano 
  - Clorodifluorometano 
  - Cloropentafluoroetano 
  - Dibromodifluoroetano 
  - Dibutiletere 
  - Diclorofluorometano 
  - Diclorotetrafluoroetano 
  - Dietiletere 
  - Diisopropiletere Dimetiletere 
  - Eptano 
  - Esano tecnico 
  - Etere i sopropilico 
  - Etilacetato 
  - Metilacetilene 
  - Metilcicloesano 
  - Pentano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano 
  - Triclorofluorometano 
  - 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano 
  - Trifluorometano 
  - Triflu orobromometano 
  5. Polveri totali. 
  Il valore di emissione e' pari a: 
    
  50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5  kg/h  il
    
valore di emissione; 
    
  150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di
    
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h. 
 
Parte III 
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti 
(( (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore
a 50 MW 
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. 
 
Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre
2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma  5,  ultimo
periodo) e impianti di combustione  di  potenza  inferiore  a  1  MW.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
6%. 
    


---------------------------------------------------------------------
 Potenza termica nominale (MW)            ≤ 5               >5
---------------------------------------------------------------------
 polveri                            100-150 mg/Nm³     50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
 COV                                  50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
 ossidi di azoto (NO2 )              650 mg/Nm³       650 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
 ossidi di zolfo (SO2 )              600 mg/Nm³ per gli impianti
                                           a letto fluido

                                     2000 mg/Nm³ per tutti gli altri
                                               impianti

                                   I valori si considerano rispettati
                                     se sono utilizzati combustibili
                                     con contenuto di zolfo uguale o
                                            inferiore all'1%.
---------------------------------------------------------------------


Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
solidi (valori da rispettare  entro  le  date  previste  all'articolo
273-bis,  comma  5).  Valori  riferiti  ad  un  tenore  di   ossigeno
nell'effluente gassoso del 6%.


---------------------------------------------------------------------
 Potenza termica nominale (MW)        ≤ 1 ÷ ≤ 5              >5
---------------------------------------------------------------------
 polveri                             50 mg/Nm³        30 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
 COV                                 50 mg/Nm³          50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
 ossidi di azoto (NO2 )             650 mg/Nm³         650 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
 ossidi di zolfo (SO2 )           1.100 mg/Nm³ [2]    400 mg/Nm³ [3]
---------------------------------------------------------------------

[1] 50 mg/Nm³ per  gli  impianti  di  potenza  superiore  a  5  MW  e
inferiore a 20 MW.
[2] 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido.
[3] 1.100 mg/Nm³ per gli impianti di  potenza  superiore  a  5  MW  e
inferiore a 20 MW (600 mg/Nm³ per quelli a letto fluido).


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili  solidi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
6%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)           ≥ 1 ÷ ≤ 5            >5
---------------------------------------------------------------------
polveri                                50 mg/Nm³      20 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
COV                                    50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )                500 mg/Nm³       300 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                400 mg/Nm³       400 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[1] 50 mg/Nm³ per  gli  impianti  di  potenza  superiore  a  5  MW  e
inferiore a 20 MW.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e
impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW
installati  prima  del  19  dicembre  2017  (valori  previsti   dalla
normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai  sensi
dell'articolo  273-bis,  comma  5,  ultimo  periodo,  ed   ai   sensi
dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti  ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica     >0,15 ÷ ≤ 3    >3 ÷ ≤ 6     >6 ÷ ≤ 20        >20
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri [1]        100 mg/Nm³    30 mg/Nm³   30 mg/Nm³     30 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico        -           -       30 mg/Nm³     20 mg/Nm³
totale (COT)                                               10 mg/Nm³
                                                              [2]
---------------------------------------------------------------------
monossido di       350 mg/Nm³   300 mg/Nm³   200 mg/Nm³    200 mg/Nm³
carbonio (CO)                                150 mg/Nm³    100 mg/Nm³
                                                [2]            [2]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto    500 mg/Nm³   500 mg/Nm³   400 mg/Nm³    300 mg/Nm³
(NO2 )                                     300 mg/Nm³ [2]  200 mg/Nm³
                                                               [2]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo    200 mg/Nm³   200 mg/Nm³   200 mg/Nm³    200 mg/Nm³
(SO2 )
---------------------------------------------------------------------
[1] 200 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica pari o superiore a
0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.
[2] Valori medi giornalieri.


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a  biomasse  solide
(valori da rispettare entro le date  previste  all'articolo  273-bis,
comma 5) e impianti di  combustione  a  biomasse  solide  di  potenza
inferiore a 1 MW installati prima del 19  dicembre  2017  (valori  da
rispettare entro le date previste all'articolo  273-bis,  comma  14).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
6%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica   >0,15 ÷ <1    ≥ 1 ÷ ≤ 5       >5 ÷ ≤ 20       >20
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri [1] [2]   75 mg/Nm³   45 mg/Nm³ [3]   45 mg/Nm³    30 mg/Nm³
                                             30 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico  -           -              45 mg/Nm³    30 mg/Nm³
totale (COT)
---------------------------------------------------------------------
monossido di      525 mg/Nm³   450 mg/Nm³     300 mg/Nm³   300 mg/Nm³
carbonio (CO)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [4]     7,5 mg/Nm³   7,5 mg/Nm³     7,5 mg/Nm³   7,5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto   650 mg/Nm³   650 mg/Nm³     600 mg/Nm³   450 mg/Nm³
(NO2 ) [2]        525 mg/Nm³   450 mg/Nm³     300 mg/Nm³   300 mg/Nm³
                     [*]          [*]           [*][5]       [*][5]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo   225 mg/Nm³   200 mg/Nm³     200 mg/Nm³   200 mg/Nm³
(SO2 ) [2] [6]
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 150 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale  compresa
tra 0,035 MW e 0,15 MW.
[2] In caso di utilizzo di pollina  si  applicano,  indipendentemente
dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per  le  polveri,  200
mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo.
[3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1  MW  e
pari o inferiore a 3 MW.
[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
[5] Se e' utilizzato un sistema di  monitoraggio  in  continuo  delle
emissioni il valore guida si applica come media giornaliera.  Se  non
e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle  emissioni
il valore guida si applica come media oraria.
[6] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna.


Medi impianti di combustione nuovi alimentati  a  biomasse  solide  e
impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW
installati dal 19 dicembre 2017. Valori  riferiti  ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza     >0,15÷≤ 0,5   >0,5÷<1      ≥1÷ ≤ 5       >5÷≤ 20      >20
termica
nominale
(MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri     75 mg/Nm³   60 mg/Nm³  45mg/Nm³ [3]  30 mg/Nm³  20 mg/Nm³
[1] [2]     45 mg/Nm³   45 mg/Nm³  15 mg/Nm³     15 mg/Nm³  15 mg/Nm³
                [*]         [*]        [*]           [*]        [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio    75 mg/Nm³   75 mg/Nm³  45 mg/Nm³     30 mg/Nm³  15 mg/Nm³
organico
totale
(COT)
---------------------------------------------------------------------
monossido  525 mg/Nm³  375 mg/Nm³  375 mg/Nm³   300 mg/Nm³ 225 mg/Nm³
di
carbonio
(CO)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca  7,5 mg/Nm³  7,5 mg/Nm³  7,5 mg/Nm³   7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³
[4]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di  500 mg/Nm³  500 mg/Nm³  500 mg/Nm³   300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³
azoto (NO2 )                       300 mg/Nm³       [5]        [5]
[2]                                    [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di  150 mg/Nm³  150 mg/Nm³  150 mg/Nm³   150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³
zolfo (SO2 )
[2] [6]
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 105 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale  compresa
tra 0,035 MW e 0,15 MW.
[2] In caso di utilizzo di pollina  si  applicano,  indipendentemente
dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per  le  polveri,  200
mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo.
[3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1  MW  e
pari o inferiore a 3 MW.
[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
[5] Se e' utilizzato un sistema di  monitoraggio  in  continuo  delle
emissioni il valore si applica come  media  giornaliera.  Se  non  e'
utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni  il
valore si applica come media oraria.
[6] Il valore limite si considera  rispettato  in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna.

    
1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi. 
 
Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
liquidi  (valori  previsti  dalla  normativa  vigente  prima  del  19
dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5,
ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza  inferiore  a  1
MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno  nell'effluente  gassoso
del 3% e, se e' utilizzata come combustibile la liscivia  proveniente
dalla produzione di cellulosa, 6%. 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)           ≤ 5               >5
---------------------------------------------------------------------
Polveri [1]                         150 mg/Nm³        100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )              500 mg/Nm³        500 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                    1700 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il  valore  limite  e'
rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.
[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili
con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.


Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
liquidi (valori da rispettare entro  le  date  previste  all'articolo
273-bis,  comma  5).  Valori  riferiti  ad  un  tenore  di   ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)       ≥ 1 ÷ ≤ 5              >5
---------------------------------------------------------------------
polveri                             50 mg/Nm³         30 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )            500 mg/Nm³ [1]     500 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )            350 mg/Nm³ [2]   350 mg/Nm³ [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
[1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio.
[2] Il valore si considera rispettato se e' utilizzato gasolio.
[3] 850 mg/Nm³ fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza
termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio
combustibile pesante.


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)        ≥ 1 ÷ ≤ 5              >5
---------------------------------------------------------------------
polveri                             50 mg/Nm³          20 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )             300 mg/Nm³ [1]     300 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )              200 mg/Nm³         200 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse  liquide
(valori da rispettare entro le date previste  dall'articolo  273-bis,
comma 5) e impianti di combustione  a  biomasse  liquide  di  potenza
inferiore a 1 MW installati prima del 19  dicembre  2017  (valori  da
rispettare entro le date previste all'articolo  273-bis,  comma  14).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
3%.


---------------------------------------------------------------------
  Potenza termica nominale (MW)           ≤ 5              > 5
---------------------------------------------------------------------
polveri                                50 mg/Nm³        30 mg/Nm³
                                      30 mg/Nm³ [*]    20 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )                500 mg/Nm³        500 mg/Nm³
                                     200 mg/Nm³ [*]    200 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                350 mg/Nm³        350 mg/Nm³
                                     200 mg/Nm³ [*]    200 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)            100 mg/Nm³        100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [1]                          10 mg/Nm³         10 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.


Medi impianti di combustione nuovi alimentati a  biomasse  liquide  e
impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore  a  1
MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.


---------------------------------------------------------------------
 Potenza termica nominale (MW)            ≤  5              > 5
---------------------------------------------------------------------
polveri                                50 mg/Nm³        20 mg/Nm³
                                     20 mg/Nm³ [*]    10 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )                300 mg/Nm³       300 mg/Nm³
                                    200 mg/Nm³ [*]    200 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                350 mg/Nm³       350 mg/Nm³
                                    200 mg/Nm³ [*]    200 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)            100 mg/Nm³       100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [1]                           5 mg/Nm³         5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.


1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
gassosi  (valori  previsti  dalla  normativa  vigente  prima  del  19
dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5,
ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza  inferiore  a  1
MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno  nell'effluente  gassoso
del 3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)          < 50
---------------------------------------------------------------------
polveri                                5 mg/Nm³ [1] [2]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                 35 mg/Nm³ [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )                 350 mg/Nm³ [4]
---------------------------------------------------------------------
[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da altoforno.
[2] Il valore limite di  emissione  si  considera  rispettato  se  e'
utilizzato come combustibile metano o GPL.
[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke;
800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke e gas
da altoforno (o di acciaieria).
[4] Se il combustibile utilizzato e' un gas  di  processo  contenente
composti dell'azoto non si applica un  valore  limite;  le  emissioni
devono comunque essere ridotte per quanto possibile.


Medi impianti di  combustione  esistenti  alimentati  a  combustibili
gassosi (valori da rispettare entro  le  date  previste  all'articolo
273-bis,  comma  5).  Valori  riferiti  ad  un  tenore  di   ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)             ≤  5              > 5
---------------------------------------------------------------------
polveri                               5 mg/Nm³ [1]     5 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )                 250 mg/Nm³     250 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                 35 mg/Nm³         35 mg/Nm³
                                        [3] [4]           [3] [4]
---------------------------------------------------------------------
[1] 15-20 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas da altoforno.
[2] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[3] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso  potere  calorifico
da forno a coke dell'industria siderurgica; 200  mg/Nm³  in  caso  di
utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria
siderurgica.
[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso  di
utilizzo di gas naturale.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)              ≤  5            > 5
---------------------------------------------------------------------
polveri                                 5 mg/Nm³        5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )               200 mg/Nm³ [1]   200 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )                 35 mg/Nm³        35 mg/Nm³
                                        [2] [3]          [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
[1] 100 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[2] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso  potere  calorifico
da forno a coke dell'industria siderurgica; 200  mg/Nm³  in  caso  di
utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria
siderurgica.
[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso  di
utilizzo di gas naturale.


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti
di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati  prima
del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa  vigente  prima
del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi  dell'articolo  273-bis,
comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14,
ultimo  periodo).  Valori  riferiti  ad   un   tenore   di   ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)            ≤3                > 3
---------------------------------------------------------------------
polveri                               20 mg/Nm³          10 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )               300 mg/Nm³         200 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)           150 mg/Nm³         100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale (COT) [1]    20 mg/Nm³          20 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici del cloro sotto   50 mg/Nm³          30 mg/Nm³
forma di gas o vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o  gas  di
sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro  le
date  previste  all'articolo  273-bis,  comma  5)   e   impianti   di
combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione  di  biomasse
di potenza inferiore a 1 MW installati prima  del  19  dicembre  2017
(valori da rispettare entro le date  previste  all'articolo  273-bis,
comma 14). Valori riferiti ad un tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 3%.

---------------------------------------------------------------------
Potenza termica           ≤  3         > 3 - ≤ 5          > 5
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri                 20 mg/Nm³      10 mg/Nm³       10 mg/Nm³
                       5 mg/Nm³ [*]   5 mg/Nm³ [*]    5 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )  250 mg/Nm³     200 mg/Nm³      200 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )  200 mg/Nm³     200 mg/Nm³      170 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio   150 mg/Nm³     100 mg/Nm³      100 mg/Nm³
(CO)                  100 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico       20 mg/Nm³      20 mg/Nm³       20 mg/Nm³
totale (COT) [2]
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [3]            5 mg/Nm³       5 mg/Nm³        5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.


Medi impianti di combustione nuovi  alimentati  a  biogas  o  gas  di
sintesi da gassificazione di biomasse e  impianti  di  combustione  a
biogas o gas di sintesi da  gassificazione  di  biomasse  di  potenza
inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti  ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica             ≤  3         > 3 MW - ≤  5        > 5
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri                  20 mg/Nm³       10 mg/Nm³       10 mg/Nm³
                        5 mg/Nm³ [*]    5 mg/Nm³ [*]    5 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (NO2 )   200 mg/Nm³      200 mg/Nm³      200 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (SO2 )   100 mg/Nm³      100 mg/Nm³      100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio    150 mg/Nm³      100 mg/Nm³      100 mg/Nm³
(CO)                   100 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico        20 mg/Nm³       20 mg/Nm³       20 mg/Nm³
totale (COT) [2]
---------------------------------------------------------------------
Ammoniaca [3]             5 mg/Nm³        5 mg/Nm³        5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

    
1.4. Impianti multicombustibile 
 
1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due  o  piu'  combustibili  i
valori di emissione sono determinati nel modo seguente:  -  assumendo
ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun
combustibile  e  a  ciascun  inquinante  -  calcolando  i  valori  di
emissione ponderati  per  combustibile;  detti  valori  si  ottengono
moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di  ciascuna
moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da  tutti
i combustibili - addizionando i valori  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
 
1.4.2. In caso di impiego alternato di  due  o  piu'  combustibili  i
valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta  in
volta utilizzato. 
 
1.4.3.  Per  gli  impianti  multicombustibile  a  letto   fluido   si
applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite  previsti  ai
sensi del presente punto 1.4 o, se piu' restrittivi,  i  seguenti:  -
per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50  mg/Nm³.  -  per
impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm³. 
 
(2) Impianti di essiccazione 
 
I valori di emissione per gli impianti di essiccazione  nei  quali  i
gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con  i  materiali
da essiccare si riferiscono ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo  diversa
disposizione  autorizzativa,  agli  impianti   di   essiccazione   di
materiali agricoli. 
 
(3) Motori fissi a combustione interna. 
 
Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
(valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre  2017,
da  rispettare  ai  sensi  dell'articolo  273-bis,  comma  5,  ultimo
periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori  riferiti
ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
    

---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)           < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                          [1]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    650 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
polveri                                  130 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[1] 2000 mg/Nm³ per i  motori  ad  accensione  spontanea  di  potenza
uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm³ per  i  motori  ad  accensione
spontanea di potenza inferiore a 3  MW;  500  mg/Nm³  per  gli  altri
motori a quattro tempi; 800 mg/Nm³ per gli altri motori a due tempi.


Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date
previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)            < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                          190 mg/Nm³ [1] [2] [3] [4]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    240 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                          120 mg/Nm³ [5]
---------------------------------------------------------------------
polveri                                  50 mg/Nm³ [6]
---------------------------------------------------------------------
    
[1] In caso di motori diesel la cui costruzione e' iniziata prima del
18 maggio 2006: 1.500  mg/Nm³  se  la  potenza  termica  nominale  e'
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale
o superiore a 3 MW. 
[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento
a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza  termica  nominale
e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la  potenza  termica  nominale  e'
uguale o superiore a 3 MW; 
[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore  a
1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se  il  motore  e'  diesel
oppure a due tempi. 
[4] 225 mg/Nm³ in caso di motori  a  due  tempi  di  potenza  termica
nominale superiore a 5 MW  e  pari  o  inferiore  a  20  MW  se  sono
utilizzati combustibili liquidi diversi dal gasolio. 
[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi  diversi  dal
gasolio. 
[4] 20 mg/Nm³ in caso di motori  alimentati  a  combustibili  liquidi
diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a  1
MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati
a  combustibili  liquidi  diversi  dal  gasolio  di  potenza  termica
nominale superiore a 20 MW. 
 
Motori  fissi  costituenti  medi  impianti   di   combustione   nuovi
alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. 
    

---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)          < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                        190 mg/Nm³ [1] [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                  240 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                        120 mg/Nm³ [4]
---------------------------------------------------------------------
polveri                                50 mg/Nm³ [5]
---------------------------------------------------------------------
    
[1] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia  alimentazione  durante  il
funzionamento a combustibile liquido. 
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori  diesel  alimentati  a  combustibili
liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale totale pari o
inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto. 
[3] L'autorizzazione dello stabilimento  in  cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi sono  in  funzione  un  numero  di  ore
operative all'anno compreso  tra  500  e  1.500  puo'  esentare  tali
impianti  dall'applicazione  del  valore  limite.   La   domanda   di
autorizzazione contiene  l'impegno  del  gestore  a  rispettare  tale
numero  di  ore  operative.  L'istruttoria   autorizzativa   di   cui
all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a: 
- per i motori a doppia  alimentazione  durante  il  funzionamento  a
combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale  e'
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale
o superiore a 3 MW; 
- per i motori diesel di  potenza  termica  nominale  totale  pari  o
inferiore a 20 MW a ≤ 1.200  giri  al  minuto:  1.300  mg/Nm³  se  la
potenza termica nominale e' inferiore  a  3  MW;  750  mg/Nm³  se  la
potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW; 
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore  a
20 MW: 750 mg/Nm³; 
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³. 
I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre
non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima
del 19 dicembre 2017. 
[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi  diversi  dal
gasolio. 
[5] 20 mg/Nm³ in caso di motori  alimentati  a  combustibili  liquidi
diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a  1
MW e pari o inferiore a 5 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori  alimentati
a  combustibili  liquidi  diversi  dal  gasolio  di  potenza  termica
nominale superiore a 5 MW. 
 
Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date
previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. 
 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)             < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                           190 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                     240 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                           15 mg/Nm³ [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
polveri                                   50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[1] 300  mg/Nm³  per  motori  a  doppia  alimentazione  alimentati  a
combustibili gassosi in modalita' a gas.
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso  di
utilizzo di gas naturale.
[3] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso  potere  calorifico
da forno a coke e 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere
calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.


Motori  fissi  costituenti  medi  impianti   di   combustione   nuovi
alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)            < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                          190 [1] [2]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    240 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                          15 mg/Nm³ [3]
---------------------------------------------------------------------
polveri                                  50 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
    
[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³ e,  per  i
motori a doppia alimentazione in modalita' a gas, 190 mg/Nm³. 
[2] L'autorizzazione dello stabilimento  in  cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi sono  in  funzione  un  numero  di  ore
operative all'anno compreso  tra  500  e  1.500  puo'  esentare  tali
impianti  dall'applicazione  del  valore  limite.   La   domanda   di
autorizzazione contiene  l'impegno  del  gestore  a  rispettare  tale
numero  di  ore  operative.  L'istruttoria   autorizzativa   di   cui
all'articolo 271, comma 5, individua valori limite  non  inferiori  a
300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento
a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono  essere
inoltre non meno  restrittivi  di  quelli  previsti  dalla  normativa
vigente prima del 19 dicembre 2017. 
[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso  di
utilizzo di gas naturale. 
 
Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a biomasse liquide (valori da  rispettare  entro  le  date
previste all'articolo 273-bis, comma 5) e  motori  fissi  di  potenza
inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati  prima  del
19 dicembre  2017  (valori  da  rispettare  entro  le  date  previste
all'articolo 273-bis, comma 14). Valori  riferiti  ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale                   <  50
(MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri                                 20 mg/Nm³ [1]
                                        10 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                   190 mg/Nm³ [2] [3] [4] [5]
                                        75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                          120 mg/Nm³
                                        75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    240 mg/Nm³
                                        75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale                  20 mg/Nm³
(COT)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [6]                              5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
    
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 10 mg/Nm³  in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 20 MW. 
[2] In caso di motori diesel la cui costruzione e' iniziata prima del
18 maggio 2006: 1.500  mg/Nm³  se  la  potenza  termica  nominale  e'
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale
o superiore a 3 MW. 
[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento
a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza  termica  nominale
e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la  potenza  termica  nominale  e'
uguale o superiore a 3 MW; 
[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore  a
1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se  il  motore  e'  diesel
oppure a due tempi. 
[5] 225 mg/Nm³ in caso di motori  a  due  tempi  di  potenza  termica
nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. [6] Si  applica
nel caso siano adottati impianti di abbattimento per  gli  ossidi  di
azoto con urea o ammoniaca. 
 
Motori  fissi  costituenti  medi  impianti   di   combustione   nuovi
alimentati a biomasse liquide e motori fissi di potenza inferiore a 1
MW alimentati a biomasse liquide installati  dal  19  dicembre  2017.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
15%. 
 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale                     < 50
(MW)
---------------------------------------------------------------------
polveri                                   20 mg/Nm³ [1]
                                          10 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                       190 mg/Nm³ [2] [3] [4]
                                          75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                            120 mg/Nm³
                                          60 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                      240 mg/Nm³
                                          75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale                    20 mg/Nm³
(COT)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [5]                                5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
    
[1] 10 mg/Nm³  in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 5 MW. 
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia  alimentazione  durante  il
funzionamento a combustibile liquido. 
[3] 225 mg/Nm³ in caso di motori diesel di potenza  termica  nominale
totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto. 
[4] L'autorizzazione dello stabilimento  in  cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi sono  in  funzione  un  numero  di  ore
operative all'anno compreso  tra  500  e  1.500  puo'  esentare  tali
impianti  dall'applicazione  del  valore  limite.   La   domanda   di
autorizzazione contiene  l'impegno  del  gestore  a  rispettare  tale
numero  di  ore  operative.  L'istruttoria   autorizzativa   di   cui
all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a: 
- per i motori a doppia  alimentazione  durante  il  funzionamento  a
combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale  e'
inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale
o superiore a 3 MW; 
- per i motori diesel di  potenza  termica  nominale  totale  pari  o
inferiore a 20 MW a ≤ 1.200  giri  al  minuto:  1.300  mg/Nm³  se  la
potenza termica nominale e' inferiore  a  3  MW;  750  mg/Nm³  se  la
potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW; 
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore  a
20 MW: 750 mg/Nm³; 
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³. I  valori
limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno
restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima  del  19
dicembre 2017. 
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
 
Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a biogas e motori  fissi  di  potenza  inferiore  a  1  MW
alimentati a biogas installati prima del  19  dicembre  2017  (valori
previsti dalla normativa vigente  prima  del  19  dicembre  2017,  da
rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5,  ultimo  periodo,
ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo).  Valori
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale            ≤  3               > 3
installata (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                  500 mg/Nm³        450 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio            800 mg/Nm³        650 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico totale         100 mg/Nm³        100 mg/Nm³
(COT) [1]
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici del           10 mg/Nm³         10 mg/Nm³
cloro sotto forma di gas
o vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione


Motori fissi  costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a biogas o gas di sintesi da  gassificazione  di  biomasse
(valori da rispettare entro le date  previste  dall'articolo  273bis,
comma 5) e motori fissi di potenza inferiore  a  1  MW  alimentati  a
biogas e gas di sintesi  da  gassificazione  di  biomasse  installati
prima del 19 dicembre  2017  (valori  da  rispettare  entro  le  date
previste all'articolo 273-bis,  comma  14).  Valori  riferiti  ad  un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica        ≤  0,3          > 0,3 - ≤  5     > 5
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto      190 mg/Nm³      190 mg/Nm³ [1]      170 mg/Nm³
                                   150 mg/Nm³ [*] se    95 mg/Nm³ [*]
                                    ≤  0,3 - ≤  1,5 MW
                                    95 mg/Nm³ [*] se
                                       > 1,5 MW
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo         130              130 [2]            60
---------------------------------------------------------------------
monossido di         300 mg/Nm³       300 mg/Nm³ [3]     240 mg/Nm³
carbonio           240 mg/Nm³ [*]   190 mg/Nm³ [*] se   95 mg/Nm³ [*]
                                     ≤  0,3 - ≤  1,5 MW
                                     95 mg/Nm³ [*] se
                                        > 1,5 MW
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico     40 mg/Nm³         40 mg/Nm³        40 mg/Nm³
totale (COT) [4]
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [5]          4 mg/Nm³          4 mg/Nm³         4 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici    4 mg/Nm³          4 mg/Nm³         4 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
    
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 170 mg/Nm³ in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 3 MW. 
[2] 60 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale pari  o
superiore a 1 MW. 
[3] 240 mg/Nm³ in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 3 MW. 
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione 
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
 
Motori  fissi  costituenti  medi  impianti   di   combustione   nuovi
alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse  e
motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di
sintesi da gassificazione di  biomasse  installati  dal  19  dicembre
2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
del 15%. 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica     ≤  0,3 MW       > 0,3 - ≤  5 MW         > 5 MW
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto    190 mg/Nm³      190 mg/Nm³ [1]       170 mg/Nm³
                                  150 mg/Nm³ [*] se    75 mg/Nm³ [*]
                                   ≤  0,3 - ≤  1,5 MW
                                   95 mg/Nm³ [*] se
                                      > 1,5 MW
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo     60 mg/Nm³       60 mg/Nm³ [2]           40
---------------------------------------------------------------------
monossido di       300 mg/Nm³      300 mg/Nm³ [3]       240 mg/Nm³
carbonio         240 mg/Nm³ [*]   190 mg/Nm³ [*] se    95 mg/Nm³ [*]
                                   ≤  0,3 - ≤  1,5 MW
                                   95 mg/Nm³ [*] se
                                      > 1,5 MW
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico   40 mg/Nm³         40 mg/Nm³          40 mg/Nm³
totale (COT) [4]
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [5]        2 mg/Nm³          2 mg/Nm³           2 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici  2 mg/Nm³          2 mg/Nm³           2 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
    
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili. 
[1] 170 mg/Nm³ in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 3 MW. 
[2] 40 mg/Nm³  in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 1 MW. 
[3] 240 mg/Nm³ in  caso  di  impianti  di  potenza  termica  nominale
superiore a 3 MW. 
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione 
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 
 
(4) Turbine a gas fisse 
 
Turbine a gas costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
(valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre  2017,
da  rispettare  ai  sensi  dell'articolo  273-bis,  comma  5,  ultimo
periodo). Valori riferiti ad un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 15 % (se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di
recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione
misurati al camino della caldaia  si  riferiscono  ad  un  tenore  di
ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei  cicli  combinati  i
valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale. 
    


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)           < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                         450 mg/Nm³ [1] [2] [3]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                   100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[1] 400 mg/Nm³ se il flusso in volume dei gas di scarico e' uguale  o
superiore a 60.000 Nm³/h.
[2] 600 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gasolio.
[3] In caso di rendimento  termico  superiore  al  30%  i  valori  di
emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati  aumentando
i valori di emissione in proporzione all'aumento del rendimento.

Turbine a gas costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date
previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)             < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto                           200 mg/Nm³ [1]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                     100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                           120 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
polveri                                   10 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
[1] Valore limite applicabile solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1  MW  e
pari o inferiore a 20 MW.

Turbine  a  gas  costituenti  medi  impianti  di  combustione   nuovi
alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)            < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto [1]                      75 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                          120 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
polveri                                  10 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
[1] Valori limite applicabili solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1  MW  e
pari o inferiore a 5 MW.

Turbine a gas costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date
previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)            < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto [1]                      200 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                    100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                          15 mg/Nm³ [3] [4]
---------------------------------------------------------------------
[1] Valori limite applicabili solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] 150 mg/Nm³ in caso di utilizzo e' gas naturale.
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di  utilizzo  di
gas naturale.
[4] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso  potere  calorifico
da forno a coke dell'industria  siderurgia;  65  mg/Nm³  in  caso  di
utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno  dell'industria
siderurgica.

Turbine  a  gas  costituenti  medi  impianti  di  combustione   nuovi
alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad  un  tenore  di
ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica nominale (MW)           < 50
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto [1]                     75 mg/Nm³ [2]
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio                   100 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo                         15 mg/Nm³ [3]
---------------------------------------------------------------------
[1] Valori limite applicabili solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] 50 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di  utilizzo  di
gas naturale.

Turbine a gas costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentate a biogas installate prima del  19  dicembre  2017  (valori
previsti dalla normativa vigente  prima  del  19  dicembre  2017,  da
rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo  periodo).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica          ≤ 8         > 8 - ≤  15        > 15 - ≤ 50
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto       180 mg/Nm³      80 mg/Nm³         80 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di          100 mg/Nm³      80 mg/Nm³         60 mg/Nm³
carbonio
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico      50 mg/Nm³      50 mg/Nm³         50 mg/Nm³
totale (COT) [1]
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici     5 mg/Nm³       5 mg/Nm³          5 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

Turbine a gas costituenti  medi  impianti  di  combustione  esistenti
alimentate a biogas o gas di sintesi da  gassificazione  di  biomasse
(valori da rispettare entro le date  previste  all'articolo  273-bis,
comma 5). Valori riferiti ad un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica          ≤ 8         > 8 - ≤  15     > 15 MW - ≤  50
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto [1]  180 mg/Nm³       75 mg/Nm³        75 mg/Nm³
                    75 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
monossido di         100 mg/Nm³       80 mg/Nm³        60 mg/Nm³
carbonio            80 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo       60 mg/Nm³       60 mg/Nm³        60 mg/Nm³
                    35 mg/Nm³ [*]   35 mg/Nm³ [*]     35 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico     50 mg/Nm³       50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
totale (COT) [2]
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici   50 mg/Nm³       50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori (come HCI)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [3]          5 mg/Nm³        5 mg/Nm³         5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Valori limite applicabili solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

Turbine  a  gas  costituenti  medi  impianti  di  combustione  nuovi,
alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione  di  biomasse.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
15%.


---------------------------------------------------------------------
Potenza termica          ≤ 8         > 8 - ≤  15       > 15 - ≤  50
nominale (MW)
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto [1]   75 mg/Nm³       75 mg/Nm³        75 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
monossido di          100 mg/Nm³      80 mg/Nm³        60 mg/Nm³
carbonio             80 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo        40 mg/Nm³      40 mg/Nm³        40 mg/Nm³
                     35 mg/Nm³ [*]   35 mg/Nm³ [*]    35 mg/Nm³ [*]
---------------------------------------------------------------------
carbonio organico      50 mg/Nm³      50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
totale (COT) [2]
---------------------------------------------------------------------
composti inorganici    50 mg/Nm³      50 mg/Nm³        50 mg/Nm³
del cloro sotto forma
di gas o vapori (come
HCI)
---------------------------------------------------------------------
ammoniaca [3]           5 mg/Nm³       5 mg/Nm³         5 mg/Nm³
---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271,
commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono
stati  registrati  superamenti  di  un  valore  limite  di   qualita'
dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in  quantomeno
uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Valori limite applicabili solo in  caso  di  carico  di  processo
superiore al 70%.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 271, comma 3 o le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo
271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.))
    
 
  (5) Cementifici 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare,
diatomite, magnesite, quarzite 
  I valori di emissione di  seguito  riportati  si  riferiscono  agli
effluenti gassosi umidi, per gli  impianti  di  produzione  di  calce
spenta e di dolomite idrata. 
  - Cromo 
  Nella calcinazione di materiali  contenenti  cromo,  il  valore  di
emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come  cromo,
sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
  Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 . 
  - Composti del fluoro 
  Per i forni usati periodicamente per la calcinazione  di  quarzite,
il valore di emissione di  composti  inorganici  gassosi  del  fluoro
espressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 . 
  (7) Forni per la produzione di vetro 
  Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori  di  emissione
si riferiscono  ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
dell'8% e per i forni a crogiolo e  quelli  a  bacino  a  lavorazione
giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%. 
  I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18% 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di
basalto, di diabase o di scorie 
  In caso di  utilizzo  di  combustibile  solido  i  valori  alla  di
emissione si riferiscono ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (11) impianti per l'agglomerazione di  perlite,  scisti  o  argilla
espansa 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore  di  ossigeno
del 14%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da
bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la
preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume  e
gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie) 
  13.1 Forno inferiore 
  I valori di emissione di seguito  indicati  si  riferiscono  ad  un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
  - Polveri 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base  allo  stato
attuale della tecnica. 
  Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e'
100 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di zolfo 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore  di
emissione e' 1.700 mg/Nm3 . 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da  forno  a  coke  e  gas  da
altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
    
  II valore di emissione e' 600 mg/Nm3 II valore di emissione e'  600
    
mg/Nm 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo
stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi  di  azoto,  sino
alla ricostruzione del forno a coke, non devono  essere  superiori  a
800 mg/Nm3 . 
  13.2 Caricamento dei forni da coke 
  Devono essere evitate le emissioni  di  polvere  nel  prelevare  il
carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli. 
  I gas di caricamento devono essere raccolti. 
  Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono  essere
deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile
utilizzarli per lavorare i catrame grezzo. 
  Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento  devono  essere
deviati il piu' possibile nel gas grezzo. 
  I gas di caricamento che non possono essere deviati  devono  essere
convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di
emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 . 
  Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di
caricamento  devono  essere  limitate  assicurando  la  tenuta  delle
aperture che servono a tali operazioni. 
  13.3 Coperchio portello di carica 
  Le emissioni dal coperchio di carica devono essere  evitate  quanto
piu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i  coperchi
dei portelli dopo ogni carica dei  forni,  pulendo  regolarmente  gli
stipiti e i coperchi dei portelli di carica  prima  di  chiudere.  La
copertura del forno deve essere  mantenuta  costantemente  pulita  da
resti di carbone. 
  13.4 Coperchio tubo di mandata 
  I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas  o  di
catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in  acqua,
o sistemi analoghi, di pari  efficacia;  i  tubi  di  mandata  devono
venire costantemente puliti. 
  13.5 Macchine ausiliari per forno a coke 
  Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento  del  foro  a  coke
devono  essere  dotate  di  dispositivo  per  mantenere   pulite   le
guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica. 
  13.6. Porte del forno a coke 
  Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte
dei forni devono essere regolarmente pulite. 
  13.7. Sfornamento del coke 
  Nella ricostruzione delle batterie di forni a  coke  queste  devono
essere progettate in modo da permettere che vengano  installati,  sul
lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e  abbattimento
delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo  che  le
emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. 
  Sino alla ricostruzione del forno a  coke,  gli  effluenti  gassosi
devono essere raccolti e convogliati ad un impianto  di  abbattimento
delle polveri, ove tecnicamente possibile. 
  13.8. Raffreddamento del coke 
  Per il raffreddamento del coke devono essere limitate,  per  quanto
possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia  adottata  sia
quella del raffreddamento a secco, il  valore  di  emissione  per  le
polveri e' 20 mg/Nm3 . 
  (14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (15) Impianti per la produzione di ghisa 
  Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario  dell'altoforno
il valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 . 
  (16)  Impianti  per  la   produzione   d'acciaio   per   mezzo   di
convertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto
Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (17) Fonderie di ghisa, d'acciaio. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per  impianti  di
laminazione ed altre deformazioni plastiche 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (19) Impianti di zincatura a caldo 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (20) Impianti di trattamento di superfici  metalliche  con  uso  di
acido nitrico 
  Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si  applica  il
valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 . 
  (21) Impianti per la produzione  di  ferroleghe  mediante  processi
elettrotermici o pirometallurgici 
  Per le polveri i valori di emissione minimo  e  massimo  sono  pari
rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 . 
  (22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (23) Impianti per la produzione di alluminio 
  I  forni  elettrolitici  devono  essere   chiusi,   le   dimensioni
dell'apertura del forno devono essere  quelle  minime  indispensabili
per il funzionamento e il meccanismo di  apertura  deve  essere,  per
quanto possibile, automatizzato. Si applicano i  seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (24) Impianti per la fusione dell'alluminio 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (25) Impianti per  la  seconda  fusione  degli  altri  metalli  non
ferrosi e delle loro leghe. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale  o  superiore  a  5
g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 . 
  (27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico
e oleum 
  Negli impianti per la produzione di  ossidi  di  zolfo  allo  stato
liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato  ad  un  impianto
per  la  produzione  di  acido  solforico  o  ad  altri  impianti  di
trattamento. 
  Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta  una  resa  di
conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido  di  zolfo
nel gas d'alimentazione uguali o  superiori  all'8%  in  volume  deve
essere mantenuta: 
  - una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas 
  - una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas 
  Le emissioni di  biossido  di  zolfo  devono  essere  ulteriormente
limitate con adeguati  processi  di  trattamento,  se  superano  1200
mg/Nm3 . 
  Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa  di
conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo
nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le  emissioni  devono  essere
ulteriormente limitate. 
  Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di
conversione di almeno il 97,5%. 
  Per l'acido solforico si applicano valori  di  emissione  minimo  e
massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 . 
  (28) Impianti per la produzione di cloro 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (29) Impianti Claus per la produzione di zolfo 
  Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un  impianto  di
combustione.  Per  l'idrogeno  solforato  si  applica  un  valore  di
emissione di 10 mg/Nm3 . 
  (30) Impianti per la produzione, granulazione  ed  essiccamento  di
fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici. 
  Si applicano i seguenti valori di emissioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (31) Impianti per la produzione di acrilonitrile 
  L'effluente gassoso prodotto dal reattore e  dall'assorbitore  deve
essere   combusto.   L'effluente   gassoso   prodotto   durante    la
purificazione per distillazione dei prodotti  di  reazione  e  quello
proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei
sistemi di abbattimento. 
  (32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o  superiore  a  25
g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 . 
  (33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC) 
  I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM)  nel  polimero
devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema
chiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguenti
valori: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione  di  cloruro  di
vinile  nell'effluente  gassoso  proveniente  dall'essiccatore   tale
effluente  deve,  per  quanto  possibile,  essere   utilizzato   come
comburente in un impianto di combustione. 
  (34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile 
  I gas provenienti dal reattore  e  dall'assorbitore  devono  essere
convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas  provenienti
dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni  di  travaso
devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento. 
  34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre 
  Se la polimerizzazione e' effettuata  in  soluzione  acquosa,  agli
impianti di polimerizzazione,  di  essiccamento  del  polimero  e  di
filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a
25 mg/Nm3 . 
  Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti  di
polimerizzazione si applica un valore di emissione  di  acrilonitrile
pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed 
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile  pari
a 50 mg/Nm3 . 
  34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN 
  - Polimerizzazione in  emulsione:  l'effluente  gassoso  contenente
acrilonitrile    proveniente    dalla     polimerizzazione,     dalla
precipitazione e dalla pulizia del reattore deve  essere  convogliato
ad  un  termocombustore.   A   tale   effluente   si   applica,   per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 . 
  - Polimerizzazione combinata  in  soluzione/emulsione:  l'effluente
gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla  polimerizzazione,
dai serbatoi di stoccaggio  intermedi,  dalla  precipitazione,  dalla
disidratazione, dal recupero dei solventi  e  dai  miscelatori,  deve
essere convogliato ad  un  termocombustore.  Alle  emissioni  che  si
formano  nella  zona  di  uscita  dei  miscelatori  si  applica,  per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 . 
  34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR) 
  L'effluente  gassoso  contenente  acrilonitrile   proveniente   dal
recupero di butadiene, dal deposito  di  lattice,  dal  lavaggio  del
caucciu' solido,  deve  essere  convogliato  ad  un  termocombustore.
L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile  deve
essere convogliato ad un impianto di lavaggio.  Agli  essiccatori  si
applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 . 
  34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione,  di
acrilonitrile.  L'effluente  gassoso   contenente   acrilonitrile   e
proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori,  dai  serbatoi
di stoccaggio e  dai  condensatori  deve  essere  convogliato  ad  un
impianto  di  abbattimento  se  la  concentrazione  di  acrilonitrile
nell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 . 
  (35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa. 
  35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla  preparazione
del bagno di rilavatura e dai trattamenti  successivi  connessi  alla
produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto
di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e  cellofane,
i gas provenienti dai filatoi e  dal  trattamento  successivo  devono
essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A  tali  attivita'
si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.3. Nella produzione  di  prodotti  da  viscosa  all'impianto  di
aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica  un
valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 , 
mentre per il solfuro di carbonio  si  applicano  i  seguenti  valori
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico 
  Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (37) Impianti di produzione di poliesteri 
  Negli  impianti  di  produzione   di   acido   tereftalico   e   di
dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e
fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore  di
emissione delle sostanze organiche, espresso come  carbonio  organico
totale, e' 350 mg/Nm3 . 
  (38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre. 
  Negli impianti di  polimerizzazione,  dissoluzione  e  filatura  di
acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore
di emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 . 
  (39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche 
  Negli  impianti  di  filatura  per  fili  continui   del   polimero
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h  il  valore  di
emissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura 
per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 . 
  (40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari 
  Le emissioni contenenti polveri devono  essere  convogliate  ad  un
impianto di abbattimento. Il valore di emissione per  le  polveri  e'
pari a 10 mg/Nm3 . 
  (41) Impianti per la nitrazione della cellulosa 
  Il valore di emissione per gli ossidi  di  azoto  e'  pari  a  2000
mg/Nm3 . 
  (42) Impianti per la produzione di biossido di titanio 
  Il valore di emissione per gli ossidi di  zolfo  provenienti  dalla
digestione e dalla calcinazione e' pari a  10  kg/t  di  biossido  di
titanio prodotto. Il valore di emissione  per  gli  ossidi  di  zolfo
provenienti dalla concentrazione degli acidi residui e'  pari  a  500
mg/Nm3 . 
  (43) Impianti per la produzione di fibre acriliche 
  Se   il    flusso    di    massa    di    N,N-dimetilacetamide    e
N.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si  applica,  per
tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 . 
  (44) Impianti per la produzione di policarbonato 
  Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 . 
  (45) Impianti per la produzione di nero carbonio 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono  agli  effluenti  gassosi  umidi.   L'effluente   gassoso
contenente idrogeno  solforato,  monossido  di  carbonio  o  sostanze
organiche deve essere convogliato ad un termocombustore. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (46)  Impianti  per  la  produzione  di  carbone  o  elettrografite
mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi 
  Per le  sostanze  organiche  si  applicano  i  seguenti  valori  di
emissione, espressi come carbonio organico totale: 
  (47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in
cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie  degli
autoveicoli e componenti  degli  stessi,  eccettuate  le  carrozzerie
degli autobus 
  Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  275,  si  applicano  i
seguenti valori di emissione, espressi  in  grammi  di  solvente  per
metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli
impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari: 
  a) vernici a due strati 120 g/m2 a) vernici a due strati 120 g/m 
  b) altre vernici 60 g/m2 . 
  Per le zone d'applicazione della vernice all'aria  di  ventilazione
delle cabine di verniciatura non si applicano i valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V. 
  Per  gli  essiccatori  il  valore  di  emissione  per  le  sostanze
organiche, espresse come carbonio  organico  totale,  e'  pari  a  50
mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  (48) Altri impianti di verniciatura 
  48.1 Verniciatura del legno 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi  di  solvente
per metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di 
emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 . 
  48.2 Verniciatura manuale a spruzzo 
  Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  per  l'aria  di
ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si  vernicia  a
mano con pistola a spruzzo non si applicano  i  valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi  III,  IV  e  V;  devono
comunque essere prese le misure possibili per ridurre  le  emissioni,
facendo  ricorso  a  procedimenti  di  applicazione   della   vernice
particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio  dell'aria
e il suo  convogliamento  ad  un  impianto  di  abbattimento,  oppure
utilizzando vernici  prodotte  secondo  le  migliori  tecnologie.  Il
valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  48.3 Essiccatori 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e'
50 mg/Nm3 . 
  (49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma 
  Per le polveri, nella fase di preparazione  mescole,  i  valori  di
emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50 
mg/Nm3 . 
  (50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre
minerali 
  Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4,  classe
I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili 
soluzioni atte a limitare le emissioni, come  la  postcombustione,  o
altre misure della medesima efficacia. 
  (51) Impianti per la produzione di zucchero 
  - Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 . 
  - Ammoniaca Se il flusso di massa supera  1,5  kg/h,  i  valori  di
emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - Polveri 
    
  Il valore di emissione e' pari a 75  mg/Nm3  ,  e,  nella  fase  di
    
movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 . 
  (52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa
di oliva 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di  semi  I
valori di emissione per le polveri sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Parte IV 
  Sezione 1 
      ((SEZIONE SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)) 
 
  Sezione 2 
  Impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e  dei  fluidi
geotermici 
  1.  L'autorita'  competente  si  avvale  delle  competenti  Sezioni
dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e  la  Geotermia
ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  emissioni   degli
impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e   dei   fluidi
geotermici. 
  2. Coltivazione di idrocarburi 
  2.1. Disposizioni generali. 
  Le emissioni devono essere  limitate  all'origine,  convogliate  ed
abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile. 
  2.2. Emissioni da combustione di gas di coda. 
  I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati  come  combustibili,
devono essere convogliati ad unita' di  termodistruzione  in  cui  la
combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per  un
tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore  al
6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Quale unita' di riserva a quella di  termodistruzione  deve  essere
prevista  una  torcia,  con  pilota,  in  grado  di  assicurare   una
efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2 
+CO). 
  2.3. Emissioni  da  impianti  di  combustione  utilizzanti  il  gas
naturale del giacimento. 
  a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente  dal  giacimento
con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione 
si intendono comunque rispettati. 
    
  b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che
il gas naturale venga miscelato con  gas  di  coda  e/o  con  gas  di
saturazione, si applicano i seguenti limiti:
    
    

---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2)    |800 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO(base)2)    |350 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)                   |100 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
sostanze organiche volatili (espresse come   |10 mg/N(elevato)3
COT)                                         |
---------------------------------------------------------------------
polveri                                      |10 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------

    
 
  2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione 
  Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento  e  dei
prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla
temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi: 
  a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di  sistemi
di tenuta  di  elevata  efficienza  realizzati  secondo  la  migliore
tecnologia disponibile; 
  b) i serbatoi a tetto fisso devono  essere  dotati  di  sistemi  di
condotte per l'invio dei gas di  sfiato  e/o  di  flussaggio  ad  una
unita' di combustione o termodistruzione; 
  c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo
tale che venga  riflesso  inizialmente  almeno  il  70%  dell'energia
solare,  Detta  protezione  e'  ripristinata  quando  il  valore   di
riflessione diventa inferiore al 45%. 
  2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG  e/o
TEG) usati per la disidratazione del gas naturale. 
  I vapori di  rigenerazione  termica  di  glicoli  etilenici  devono
essere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelati
al gas combustibile primario. 
    
  Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000  Nm3  /giorno  di
gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non  superiori  a  200
g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si  applicano
i seguenti valori di emissione:
    
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione  di  idrocarburi  off
shore  ossia  ubicate  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana. 
  Se  la  collocazione  geografica  della  piattaforma  assicura  una
ottimale  dispersione  delle  emissioni,  evitando  che   le   stesse
interessino localita' abitate, i limiti  di  emissione  si  intendono
rispettati  quando  in  torcia  viene  bruciato  esclusivamente   gas
naturale. 
  In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati  alla
parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a  10
mg/Nm3 per le polveri totali. ((Per i motori a combustione interna e 
le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte  III
in cui si  individuano  i  valori  limite  previsti  dalla  normativa
vigente prima del 19 dicembre 2017)). 
  3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici 
  1. Gli effluenti gassosi negli impianti  che  utilizzano  i  fluidi
geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
devono essere  dispersi  mediante  torri  refrigeranti  e  camini  di
caratteristiche adatte. Per ciascuno dei  due  tipi  di  emissione  i
valori di emissione minimi e  massimi,  di  seguito  riportati,  sono
riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria  su
base mensile: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                           ((Parte IV-bis 
 
Elementi minimi dell'autorizzazione e della  registrazione  dei  medi
     impianti di combustione e dei medi impianti termici civili 
 
1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione: 
  a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in  cui
sono ubicati gli impianti, se fissi; 
  b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268,  comma
1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 
  c) Classificazione dei combustibili  utilizzati  (biomassa  solida,
altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili  liquidi,  gas
naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi; 
  d) Potenza termica nominale; 
  e) Numero previsto di ore operative annue; 
  f) Carico medio di processo; 
  g) Data di messa in esercizio o, se tale data non  e'  nota,  prove
che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione  esistenti
sia antecedente al 20 dicembre 2018. 
  h) Settore di attivita' dello stabilimento o del medio impianto  di
combustione secondo il codice NACE. 
2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili: 
  a) Nome e sede  legale  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione e sede dell'impianto; 
  b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268,  comma
1, lett. da gg-bis) a gg-septies); 
  c) Classificazione dei combustibili  utilizzati  (biomassa  solida,
altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili  liquidi,  gas
naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi; 
  d) Potenza termica nominale; 
  e) Numero previsto di ore operative; 
  f) Data di messa in esercizio o, se tale data non  e'  nota,  prove
che la messa in esercizio dei medi impianti  termici  civili  di  cui
all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018)). 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il Decreto 19 maggio 2016, n. 118, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art.1 , comma 1, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente
«100 mg/Nm³»"; 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'
inserito il valore «50»"; 
  - (con l'art. 1, comma 3, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art. 1, comam 3, lettera b)) che " Nell'allegato I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20
mg/Nm³»". 
ALLEGATO II 
 
Grandi impianti di combustione 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato si intende per 
  a) impianto multicombustibile: qualsiasi  impianto  di  combustione
che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due
o piu' tipi di combustibile; 
  b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita'  di  zolfo
non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di  combustione  per
un determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel
combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di  combustione
e utilizzata per lo stesso periodo di tempo; 
  c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia
vegetale, di provenienza  agricola  o  forestale,  utilizzabili  come
combustibile ai sensi della  normativa  vigente  per  recuperarne  il
contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: 
  - rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali; 
  -  rifiuti  vegetali  derivanti  dalle  industrie   alimentari   di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; 
  - rifiuti vegetali fibrosi  della  produzione  di  pasta  di  carta
grezza e della produzione di carta dalla pasta, se  gli  stessi  sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generata
e' recuperata; 
  - rifiuti di sughero; 
  - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli  che  possono  contenere
composti organici alogenati  o  metalli  pesanti,  a  seguito  di  un
trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare  i  rifiuti  di
legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi
e di demolizione. 
  d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia
termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da
un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile  e'  ossidato  per
riscaldare il fluido motore e da una turbina; 
  e) ore operative: il numero delle  ore  in  cui  l'impianto  e'  in
funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di  arresto  e
dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito  dalle  normative
adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione. 
  1-bis. Condizioni generali 
  I valori limite di emissione previsti dal  presente  Allegato  sono
calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione
di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo  degli
scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari  al  6%  per  gli
impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli  impianti,
diversi dalle turbine a gas  e  dai  motori  a  gas,  che  utilizzano
combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e  per
i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti  nuovi
a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di
O2  standard  puo'  essere  definito  dall'autorita'  competente   in
funzione delle caratteristiche dell'installazione. 
  2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988. 
  2.1  I  gestori  degli  impianti  anteriori  al   1988   presentano
all'autorita'   competente,   nell'ambito    della    richiesta    di
autorizzazione  integrata  ambientale,  una   dichiarazione   scritta
contenente l'impegno a non far  funzionare  l'impianto  per  piu'  di
20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008  ed  a  non  farlo
funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per  gli  impianti  di  potenza
termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro  3
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  titolo   e
l'autorita' competente, in caso di approvazione  della  richiesta  di
esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione  in  atto  con  la
procedura prevista dall'articolo 269. La richiesta  di  esenzione  e'
approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e
nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove  tali
misure siano necessarie  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale.
Tutti  i  predetti  provvedimenti  autorizzativi  indicano   le   ore
operative approvate per ogni anno  del  funzionamento  residuo  degli
impianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto  a  presentare
ogni anno all'autorita' competente un documento in cui  e'  riportata
la  registrazione  delle  ore  operative  utilizzate  e  quelle   non
utilizzate che sono state autorizzate  per  il  restante  periodo  di
funzionamento degli impianti. 
  2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade  se
il gestore presenta, successivamente al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale e comunque non  oltre  il  31  maggio  2007,  la
relazione tecnica o il progetto di adeguamento  di  cui  all'articolo
273,  comma  6,  nell'ambito  di  una  richiesta   di   aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza
termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il
gestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto  2007,
la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo
273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel
caso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica o
il progetto di adeguamento 
  2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata  approvata  ai  sensi
del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2  non  possono,
in alcun caso, funzionare  per  piu'  di  20.000  ore  operative  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015. 
  3. Impianti multicombustibili 
  3.1 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
simultaneo di due o piu'  combustibili,  l'autorita'  competente,  in
sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di  emissione  per
il biossido  di  zolfo,  gli  ossidi  di  azoto,  ((il  monossido  di
carbonio,)) le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2  o
applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4. 
  3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'intero impianto di combustione  secondo  quanto
stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; 
    b)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite  di  emissione
di cui alla lettera a) per la  potenza  termica  fornita  da  ciascun
combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per
la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; 
    c)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.3. In deroga al punto 3.2  l'autorita'  competente,  in  sede  di
autorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni   concernenti   il
combustibile determinante, inteso come il combustibile  con  il  piu'
elevato  valore  limite  di  emissione,  per   gli   impianti   multi
combustibile  anteriori  al  2013  che  utilizzano   i   residui   di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio, da soli o con  altri  combustibili,  per  i  propri  consumi
propri  dell'installazione,  sempre  che,  durante  il  funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da  tale  combustibile
risulti pari ad almeno il 50%  della  somma  delle  potenze  termiche
fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito
dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della  somma  delle
potenze  termiche  fornite  da  tutti  i  combustibili,   l'autorita'
competente determina il valore limite  di  emissione,  applicando  la
seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parte
II, sezioni da 1 a 6; 
    b) calcolare il valore limite di emissione  per  il  combustibile
determinante, inteso come il combustibile con  il  valore  limite  di
emissione piu' elevato in base a quanto  stabilito  dalla  parte  II,
sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in  caso  di  combustibili  aventi  il
medesimo  valore  limite,  come  il  combustibile  che  fornisce   la
quantita' piu' elevata di  calore.  Tale  valore  limite  si  ottiene
moltiplicando per due il valore limite di emissione del  combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo
il valore limite di emissione relativo al combustibile con il  valore
limite di emissione meno elevato; 
    c)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile,  moltiplicando  il  valore  limite  di  emissione   del
combustibile calcolato in base alla lettera b) per  la  quantita'  di
calore fornita da ciascun  combustibile  determinante,  moltiplicando
ciascuno degli altri valori limite di emissione per la  quantita'  di
calore fornita da ciascun combustibile e dividendo  il  risultato  di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche  fornite
da tutti i combustibili; 
    d)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.4 In alternativa a quanto previsto al  punto  3.3,  ad  eccezione
delle  turbine  a  gas  e  dei  motori  a  gas,  per   gli   impianti
multicombustibili,  ricompresi  in  una  installazione   che   svolge
attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di  distillazione
e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da  soli  o
con altri combustibili,  per  i  consumi  propri  dell'installazione,
l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio  di  emissione
di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti  anteriori
al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. 
    I  valori  medi  da  confrontare  con  tali  valori  limite  sono
calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una  pressione  di  101,3
kPa, previa detrazione del tenore di vapore  acqueo  degli  effluenti
gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i  combustibili
solidi e al 3% per i combustibili liquidi e  gassosi,  come  rapporto
ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e
la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. 
    Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla  media,
calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata,  qualora  cio'
non determini un aumento delle emissioni rispetto a  quelle  previste
dalle autorizzazioni in atto. 
  3.5 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
alternativo di due o piu' combustibili,  sono  applicabili  i  valori
limite di emissione  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  da  1  a  6,
corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.)) 
  4. Monitoraggio e controllo delle emissioni 
  4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica  nominale
totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle  concentrazioni
di biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  nell'effluente
gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto  con  una  potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e'  alimentato  con
combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO
nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 76 
  4.2. In deroga al  punto  4.1  le  misurazioni  continue  non  sono
richieste nei seguenti casi: 
  4) per il biossido di zolfo e per  le  polveri  degli  impianti  di
combustione alimentati con gas naturale; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentate a combustibile  liquido  con  tenore  di  zolfo  noto,  in
assenza di apparecchiature di desolforazione. 
  4.3. In deroga  al  punto  4.1,  l'autorita'  competente  puo'  non
richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: 
    a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore
a 10.000 ore di funzionamento; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che  le  emissioni
di biossido di zolfo non possono in nessun  caso  superare  i  valori
limite di emissione previsti dal presente decreto. 
  4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'  competente
stabilisce,  in  sede  di  autorizzazione,  l'obbligo  di  effettuare
misurazioni discontinue degli inquinanti per  cui  vi  e'  la  deroga
almeno ogni sei mesi  ovvero,  in  alternativa,  individua  opportune
procedure  di  determinazione  per  valutare  le  concentrazioni  del
biossido di zolfo e ((degli ossidi di azoto)) nelle  emissioni.  Tali
procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove
queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO,  ovvero  alle
norme nazionali o  internazionali  che  assicurino  dati  equivalenti
sotto il profilo della qualita' scientifica. 
  4.5. Per  gli  impianti  di  combustione  alimentati  a  carbone  o
lignite, le emissioni  di  mercurio  totale  devono  essere  misurate
almeno una volta all'anno. 
  4.6  La  modifiche  relative  al  combustibile  utilizzato  e  alle
modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi  dell'articolo
268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'  competente  valuta
anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte
ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5. 
  4.7.  L'autorita'  competente  in  sede  di   autorizzazione   puo'
stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  e
polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei
casi non previsti dai paragrafi precedenti. 
  4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle  emissioni  degli
impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti  dal
presente  decreto  deve  essere  realizzato   in   conformita'   alle
prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni
dell'allegato VI. 
  4.9.   Le   autorita'   competenti   stabiliscono,   in   sede   di
autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i  gestori
devono  informare  le  stesse  autorita'  circa  i  risultati   delle
misurazioni continue, i risultati della  verifica  del  funzionamento
delle apparecchiature di misurazione, i risultati  delle  misurazioni
discontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre  misurazioni
effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del
presente decreto. 
  4.10. Nel caso di  impianti  che  devono  rispondere  ai  gradi  di
desolforazione  fissati  nella  parte  II  sezione   1,   l'autorita'
competente, in sede di autorizzazione, individua opportune  procedure
di determinazione per valutare  le  concentrazioni  del  biossido  di
zolfo nelle emissioni. Tali procedure  devono  essere  conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali  o  internazionali,
che assicurino dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre,  in  sede  di
autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore
di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto. 
  5. Conformita' ai valori limite di emissione 
  ((5.1.  In  caso  di  misurazioni  continue,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5,  si  considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore
operative, durante un anno civile: 
    nessun valore  medio  mensile  convalidato  supera  i  pertinenti
valori limite, e 
    nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti  nuovi
supera i pertinenti valori limite, 
    nessun  valore  medio  giornaliero  convalidato  degli   impianti
anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il  110  per  cento  dei
pertinenti valori limite, 
    il 95  per  cento  di  tutti  i  valori  medi  orari  convalidati
nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori
limite)). 
  5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione,  richieda  soltanto  misurazioni  discontinue  o
altre opportune procedure  di  determinazione,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6,  si  considerano
rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle  altre
procedure disciplinate nell'allegato  VI  non  superano  tali  valori
limite di emissione. 
  5.3. ((PUNTO SOPPRESSO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167)). 
  5.4.  I  valori  medi  convalidati  di  cui  al  punto  5.3.   sono
determinati in conformita' alle prescrizioni  contenute  nella  parte
II, sezione 8, paragrafo 5. 
  6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento 
  6.1.   L'autorita'   competente    puo'    concedere    sospensioni
dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui  all'articolo
273 per il biossido di zolfo, per periodi  massimi  di  sei  mesi,  a
favore degli impianti che,  ai  fini  del  rispetto  di  tali  valori
utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa  di
un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile,  derivante
da una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento  sul  mercato,
non siano in grado di rispettare i predetti valori limite. 
  6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazione
dei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273,  a  favore
degli  impianti  che  normalmente  utilizzano  soltanto  combustibili
gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di
un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi,  nel  caso  in
cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura  di  gas,
tali impianti debbano  eccezionalmente  ricorrere  all'uso  di  altri
combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni  o,  se  esiste
una assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per un
periodo piu' lungo. 
  6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare,  informa  tempestivamente
tale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse
per i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. 
  6.4. In caso di guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei
valori limite di emissione, il  ripristino  funzionale  dell'impianto
deve avvenire nel piu' breve tempo  possibile  e  comunque  entro  le
successive  24  ore.  In  caso  di  mancato   ripristino   funzionale
l'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la  cessazione
dell'attivita' oppure l'utilizzo  di  combustibili  a  minor  impatto
ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di  combustione
non puo' funzionare in assenza di impianti  di  abbattimento  per  un
periodo  complessivo  che  ecceda  le  centoventi  ore  nell'arco  di
qualsiasi  periodo  di  dodici  mesi  consecutivi  preso  in   esame.
L'autorizzazione  prevede  l'installazione  di  idonei   sistemi   di
misurazione  dei  periodi  di   funzionamento   degli   impianti   di
abbattimento. 
  6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto
6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento
dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi. 
  6.6. L'autorita' competente puo' concedere  deroghe  al  limite  di
ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti  dal  punto
6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere  la
fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito,
per il periodo di tempo corrispondente alla durata della  deroga,  da
un  impianto  in  grado  di  causare  un  aumento  complessivo  delle
emissioni. 
 
Parte II 
Valori limite di emissione 
 
    

                           Sezione 1

       Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi

  A.

  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  6%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili  solidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas e dei motori a gas:




=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          400           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          250           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |          200           |      200      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+


  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per
gli  impianti  anteriori  al  2002  che,  negli  anni  successivi  al
rilascio, non saranno in funzione per piu'  di  1.500  ore  operative
annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di  cinque  anni
e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore  e'
tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni  anno,  all'autorita'
competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un documento in  cui  sono  registrate  le  ore
operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

  B.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi  che
utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei
motori a gas.




=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          200           |      100      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          100           |      100      |   100   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |           75           |      75       |   75    |
+----------------+------------------------+---------------+---------+

  C.

  1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi  indigeni,  se
il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A)
e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche  del
combustibile, l'autorizzazione puo'  prevedere  un  grado  minimo  di
desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori
limite medi mensili:




=====================================================================
|Potenza termica |                 |    Impianti    |               |
|nominale totale |    Impianti     |  anteriori al  |               |
|      (MW)      |anteriori al 2002|      2013      |Altri impianti |
+================+=================+================+===============+
|50-100          |      80 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|100-300         |      90 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|> 300           |    96 % (*)     |      96 %      |     97 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+

  (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%

  2. Per gli impianti alimentati a combustibili  solidi  indigeni  in
cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra  che  non
possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per  il  biossido
di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o  3.2,  dell'Allegato  I  al
Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a  causa  delle
caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in
alternativa, un grado minimo di  desolforazione  quantomeno  pari  ai
valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore  Crifiuti  di
cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³.

  3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore,  entro  il  31
maggio di ogni anno, a partire  dal  2017,  e'  tenuto  a  presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un documento  che  riporta  il
tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga.

  Sezione 2

  Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi

  A.

  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  3%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:



--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
 totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       250
--------------------------------------------------------
> 300                         200
--------------------------------------------------------


  2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti  anteriori  al  2002,
l'autorizzazione puo' prevedere un  valore  limite  di  emissione  di
biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza  non
superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti  con  potenza
superiore a 300 MW, che,  negli  anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di 3.000  ore  operative  all'anno..  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga.

  B.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che
utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei
motori a gas e dei motori diesel:



--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       200
--------------------------------------------------------
> 300                         150
--------------------------------------------------------



                              Sezione 3

      Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi

  A.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati
a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei  motori
a gas:



---------------------------------------------------------------------
Gas naturale ed altri gas                                  35
---------------------------------------------------------------------
Gas liquido                                                5
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke    400
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni       200
---------------------------------------------------------------------


  Per gli impianti di combustione anteriori al  2002  alimentati  con
gas a basso potere  calorifico  originati  dalla  gassificazione  dei
residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.

                              Sezione 4

   Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO

  A.

  1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore  di
O2  di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%   per   i
combustibili liquidi e gassosi)  che  devono  essere  applicati  agli
impianti anteriori al  2013  alimentati  con  combustibili  solidi  o
liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori  a  gas  e  dei
motori diesel.




=====================================================================
|  Potenza   |                  |            |                      |
|  termica   |Carbone e lignite |            |                      |
|  nominale  |     e altri      |            |                      |
|   totale   |   combustibili   | Biomassa e |                      |
|   (MWth)   |      solidi      |   torba    | Combustibili liquidi |
+============+==================+============+======================+
|50-100      |300 (4)           |300 (4)     |450                   |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|100-300     |200 (4)           |250 (4)     |200 (2)(3)(4)         |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|> 300       |200 (4)(5)        |200 (4)(5)  |150 (1)(2)(3)(4)(5)   |
+------------+------------------+------------+----------------------+


  (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 400 mg/Nm³ per  impianti  anteriori  al  2002  con  una
potenza termica nominale totale superiore  a  500  MW,  alimentati  a
combustibile liquido, che, negli anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di  3.000  ore  operative  all'anno.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga.

  (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a  500  MW
che utilizzano  residui  di  distillazione  e  di  conversione  della
raffinazione  del  petrolio  greggio  ai   fini   del   processo   di
raffinazione.

  (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui
liquidi di produzione di cui non e' ammesso il  commercio  utilizzati
ai fini del processo di produzione.

  (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
alimentati  a  combustibile  solido  o  liquido,  che,   negli   anni
successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore
operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga.

  (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³  per  impianti  di  combustione  autorizzati
prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza  termica  nominale
totale superiore a 500 MW, alimentati  a  combustibile  solido,  che,
negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione  per  piu'
di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun
periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000  ore  operative
all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di
ogni  anno,  all'autorita'  competente  e,  comunque,  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti
alla deroga.

  2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato  -
CCGT) di impianti che  utilizzano  distillati  leggeri  e  medi  come
combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.

  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera A.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  A-bis

  1. Valori limite di emissione di NOx e di  CO  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi) che devono essere applicati  per  gli  impianti  di
combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:




===========================================================
|        Tipo impianto        |        NOx        |  CO   |
+=============================+===================+=======+
|alimentato con gas naturale,*|                   |       |
|ad eccezione delle turbine a |                   |       |
|gas e dei motori a gas       |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas di        |                   |       |
|altoforno, gas da forno a    |                   |       |
|coke o gas a basso potere    |200 (300 per       |       |
|calorifico originati dalla   |impianti anteriori |       |
|gassificazione dei residui   |al 2002 di potenza |       |
|delle raffinerie, ad         |termica totale non |       |
|eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500   |       |
|e dei motori a gas           |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas diversi da|200 (300 per       |       |
|quelli specificamente        |impianti anteriori |       |
|previsti dalla presente      |al 2002 di potenza |       |
|tabella, ad eccezione delle  |termica totale non |       |
|turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500   |       |
|gas                          |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate a gas       |                   |       |
|naturale*                    |50                 |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate con gas     |                   |       |
|diversi dal gas naturale*    |120                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Motori a gas                 |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+



  * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu'  del
20% in volume di inerti ed altri costituenti.

  2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore  limite  di
emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT)
alimentate a gas naturale usate:

  - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita'
che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;

  - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di  rendimento
elettrico globale medio annuo superiore al 55%;

  - per trasmissioni meccaniche.

  Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a  gas  naturale
che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno  un
grado di efficienza µ, determinato  alle  condizioni  ISO  di  carico
base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e'  pari
a 50 x µ/35%.

  3.  In  deroga  ai  paragrafi  1,  2  e  4,  l'autorizzazione  puo'
prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al  2002
che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in  funzione  per
piu' di 1.500 ore operative annue  calcolate  come  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per  piu'  di  3.000  ore
operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari  a  150
mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se
le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili  liquidi.  Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga.

  4. Per le turbine a gas di  potenza  termica  nominale  maggiore  o
uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di
azoto comportano il rischio di superamento  dei  valori  di  qualita'
dell'aria previsti dalla  vigente  normativa,  l'autorizzazione  deve
prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore  a  40
mg/ Nm³.

  5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono
in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette  ai
valori limite di emissione di cui alla  presente  lettera  A-bis.  Il
gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente  un
documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  B.

  1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibili
liquidi e gassosi) che devono essere applicati  agli  impianti  nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.




=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite e |            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|50-100       |150                 |liquide     |150                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|100-300      |100                 |liquide     |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |100                 |150         |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+


  2. Le turbine a gas (comprese le CCGT)  che  utilizzano  distillati
leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad  un  valore
limite di emissione di NOx pari a 50  mg/Nm³  e  di  CO  pari  a  100
mg/Nm³.

  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  B-bis

  1.Valori limite di emissione di NOx e CO  espressi  in  mg/Nm³  per
impianti di  combustione  nuovi  alimentati  a  combustibile  gassoso
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi).




             ===========================================
             |      Tipo impianto      |  NOx  |  CO   |
             +=========================+=======+=======+
             |diverso dalle turbine a  |       |       |
             |gas e dei motori a gas   |100    |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Turbine a gas (comprese  |       |       |
             |le CCGT)                 |30 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |  Turbine a gas per      |       |       |
             |trasmissione  meccanica  |       |       |
             |  (comprese le CCGT)     |50 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Motori a gas             |75     |100    |
             +-------------------------+-------+-------+

  * Se il grado di efficienza µ , determinato alle condizioni ISO  di
carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di  NOx  e'
pari a 30 x µ/35%, o in caso  di  CCGT  utilizzate  per  trasmissioni
meccaniche e' pari a 50 x µ/35%.

  2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

                              Sezione 5

              Valori limite di emissione delle polveri

  A.

  1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore
di O2 di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%  per  i
combustibili liquidi)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad
eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.




=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite ed|            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|50-100       |30                  |30          |30                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|100-300      |25                  |20          |25                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |20                  |20          |20                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+

  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di  polveri  pari  a  50  mg/Nm³  per  gli
impianti di combustione anteriori al 2002  con  una  potenza  termica
nominale totale non superiore a 500  MW  che  utilizzano  residui  di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio ai fini del processo di raffinazione.

  B.

  1. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i
combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.




   ===============================================================
   | Potenza termica |                 |                         |
   | nominale totale |                 |altri combustibili solidi|
   |     (MWth)      |Biomassa e torba |        o liquidi        |
   +=================+=================+=========================+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |50-300           |liquide          |20                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |> 300            |liquide          |10                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+


  2. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a  tutti
gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad  eccezione  delle
turbine a gas e dei motori a gas.




               +-----------------------------+-------+
               |Gas diversi da quelli        |       |
               |indicati nella presente      |       |
               |tabella                      |5      |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas di altiforni             |10     |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas prodotti dall'industria  |       |
               |siderurgica che possono      |       |
               |essere usati in stabilimenti |       |
               |diversi da quello di         |       |
               |produzione                   |30     |
               +-----------------------------+-------+

    
                              Sezione 6 
 
   Valori limiti di emissione per alcuni metalli e loro composti10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
--------------- 
    
   10 I valori limite di emissione  della  presente  sezione  non  si
applicano agli impianti che  utilizzano  esclusivamente  combustibili
gassosi oppure biomasse.
    
 
                              Sezione 7 
 
Valori limite di emissione di alcuni inquinanti espressi in mg/Nm3 
(tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi 3% per i 
                       combustibili liquidi). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
--------------- 
    
   11 L'autorita' competente puo' fissare, per particolari situazioni
impiantistiche, un valore limite di emissione maggiore del valore  di
emissione sopra indicato. Restano in ogni caso fermi i valori  limite
di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis.
    
 
 
Sezione 8 
Misurazione e valutazione delle emissioni 
  1. Le misurazioni in continuo di cui alla  parte  I,  paragrafo  4,
devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo
dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno,  temperatura,
pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in  continuo  del
tenore di  vapore  acqueo  dell'effluente  gassoso  puo'  non  essere
effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato  prima
dell'analisi delle emissioni. 
  2. Il campionamento e l'analisi dei  pertinenti  inquinanti  e  dei
parametri di processo e i metodi di misurazione  di  riferimento  per
calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO ovvero alle  norme  nazionali  o  internazionali
clic assicurino dati equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. 
  3. I sistemi di  misurazione  continua  sono  soggetti  a  verifica
mediante misurazioni  parallele  secondo  i  metodi  di  riferimento,
almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente
dei risultati di tale verifica. 
  4. I valori degli intervalli  di  fiducia  al  95%  di  un  singolo
risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali
dei valori limite di emissione: 
  Biossido di zolfo 20% 
  Ossidi di azoto 20% 
  Polveri	30% 
  Monossido di carbonio 10% 
  5. I valori medi orari e giornalieri convalidati  sono  determinati
in base ai valori medi orari validi misurati  previa  detrazione  del
valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno
nel quale piu' di 3 valori medi orari non sono  validi,  a  causa  di
malfunzionamento o manutenzione del sistema di  misure  in  continuo,
non e' considerato valido. Se in un anno piu'  di  dieci  giorni  non
sono considerati validi per tali ragioni, l'autorita' competente  per
il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati  provvedimenti
per migliorare l'affidabilita' del sistema di controllo in continuo. 
  6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione
di cui alla sezione  1,  lettera  C,  l'autorizzazione  prescrive  le
modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del  tenore
di zolfo  del  combustibile  utilizzato.  Le  modifiche  relative  al
combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo
268, comma 1, lettera m). 
 
Parte III 
Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Parte IV 
Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri per la elaborazione della relazione alla  Commissione
europea. 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare elabora la relazione di cui all'articolo  274,  comma  1,  sulla
base dei dati sulle emissioni totali annue di  biossido  di  zolfo  e
ossidi d'azoto, trasmessi dai gestori  ai  sensi  dell'articolo  274,
comma  4.  Qualora  si  usi  il  controllo   continuo,   il   gestore
dell'impianto  di  combustione  addiziona  separatamente,  per   ogni
inquinante, la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base
delle portate volumetriche degli effluenti gassosi.  Qualora  non  si
usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali sono
determinate dal gestore sulla base delle  disposizioni  di  cui  alla
parte I,  paragrafo  4,  secondo  quanto  stabilito  dalle  autorita'
competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni.  Ai  fini  della
trasmissione dei dati previsti dall'articolo 274, le emissioni  annue
e le concentrazioni delle sostanze inquinanti negli effluenti gassosi
sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dalle  disposizioni
della parte I, paragrafi 4 e 5. 
 
Parte V 
PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  5)
che "All'Allegato II, parte  I,  punto  4,  alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  paragrafo  4.1  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  concentrazione  di  CO
negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con
combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 100 MW e' misurata in continuo"". 
ALLEGATO III 
 
Emissioni di composti organici volatili 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o
le  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione, usato per far aderire  parti  separate  di  un
prodotto; 
  b) inchiostro: un miscela, compresi tutti i solventi organici o  le
miscele contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta
applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere  testi  o
immagini su una superficie; 
  c) input: la quantita' di solventi organici  e  la  loro  quantita'
nelle miscele utilizzati  nello  svolgimento  di  un'attivita';  sono
inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno del luogo  in
cui l'attivita' e' svolta, i quali devono essere registrati tutte  le
volte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita'; 
  d) miscela: le miscele o  le  soluzioni  composte  di  due  o  piu'
sostanze; 
  e) rivestimento: ogni miscela, compresi Lutti i solventi organici o
le  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione,  usato  per  ottenere  su  una  superficie  un
effetto decorativo, protettivo o funzionale; 
  f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero  di  pezzi
prodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III,  riferita  alla
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
  g) solvente organico alogenato: un solvente organico  che  contiene
almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; 
  h) vernice: un rivestimento trasparente. 
  2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari  rischi  per
la salute e l'ambiente 
  2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del  loro  tenore
di COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sulle
quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,
H350i, H360D o H360F sono sostituite  quanto  prima  con  sostanze  e
miscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   della
Commissione europea, ove emanate. 
  2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto  2.1
in una quantita' complessivamente uguale o superiore  a  10  g/h,  si
applica un valore limite di 2 mg/Nm3 , riferito alla somma delle 
masse dei singoli COV. 
  2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai  quali  sono  state
assegnate o  sui  quali  devono  essere  apposte  le  indicazioni  di
pericolo H341 o H351  in  una  quantita'  complessivamente  uguale  o
superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione  di  20
mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 
  2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni
dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate. 
  2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente  al  12  marzo
2004, sono assegnate etichette con una delle indicazioni di  pericolo
di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano,  quanto  prima,  e  comunque
entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di  attuazione
delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione
previsti  da  tali  punti.  Se  il  provvedimento  di  attuazione  e'
anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite,  nei  casi  previsti
dall'articolo 275, commi 8 c 9, si applicano a partire dal 31 ottobre
2007. (48) 
  3. Controlli 
  3.1.    Il    gestore,    in    conformita'    alle    prescrizioni
dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta  all'anno,  fornisce
all'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altri
dati che consentano di  verificare  la  conformita'  dell'impianto  o
delle attivita' alle prescrizioni del presente decreto. 
  3.2. Il gestore installa apparecchiatine per la  misura  e  per  la
registrazione  in  continuo  delle  emissioni  che,   a   valle   dei
dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa  di  COV,
espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al  fine
di verificarne la conformita'  ai  valori  limite  per  le  emissioni
convogliate. Se  tale  flusso  di  massa  e'  inferiore,  il  gestore
effettua  misurazioni  continue  o  periodiche,  e,   nel   caso   di
misurazioni periodiche, assicura  almeno  tre  letture  durante  ogni
misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo'  comunque,
ove   lo   ritenga   necessario,   richiedere   l'installazione    di
apparecchiature per la misura e  per  la  registrazione  in  continuo
delle emissioni, 
  3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazione
sono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI. 
  3.4. ((In caso  di  emissioni  che,  a  valle  dei  dispositivi  di
abbattimento, presentano un flusso di massa  di  COV,  espressi  come
carbonio organico totale, non  superiore  a  10  kg/h,))  l'autorita'
competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura
e per la registrazione in  continuo  di  parametri  significativi  ed
indicativi del corretto stato di  funzionamento  dei  dispositivi  di
abbattimento. 
  4. Conformita' ai valori limite di emissione 
  4.1. Il gestore dimostra all'autorita'  competente,  ai  sensi  del
punto 3.1, la conformita' delle emissioni: 
  a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2; 
  b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6; 
  c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12  e  13,  ove
applicabili. 
  4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore  effettua,
secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo  i  punti  3.2,
3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle  emissioni
convogliate ed elabora  e  aggiorna,  con  la  periodicita'  prevista
dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno,  un  piano
di gestione dei solventi,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
parte V. 
  4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del  paragrafo
2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di  massa
dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la  conformita'
delle emissioni ai valori limite di cui all'articolo  275,  comma  2,
ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla base
della massa totale di carbonio organico emesso. 
  4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa  dell'inquinante
nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i  volumi  di
gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente  giustificato,  per
scopi di raffreddamento o di diluizione. 
  5. Comunicazioni alla Commissione europea. 
  5.1 La comunicazione alla Commissione  europea  prevista  dall'art.
29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di  attuazione  prevede
le seguenti  informazioni  inerenti  agli  stabilimenti  disciplinati
dall'art. 275: 
    lista degli stabilimenti per i  quali  sono  state  applicate  le
prescrizioni alternative di cui  all'allegato  III,  parte  IV,  alla
parte quinta del decreto legislativo n.  152/2006  (emissioni  totali
equivalenti a quelle  conseguibili  applicando  i  valori  limite  di
emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione  diffusa,
definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni: 
    nome del gestore, 
    indirizzo dello stabilimento, 
    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006), 
    autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorita'
che ha rilasciato l'autorizzazione, 
    descrizione  del  processo  di  conseguimento   delle   emissioni
bersaglio che e' stato autorizzato e dei  risultati  ottenuti,  negli
anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle
emissioni equivalente  a  quella  conseguibile  applicando  i  valori
limite di emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione
diffusa. 
    lista degli stabilimenti per  i  quali  sono  state  concesse  le
deroghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata  delle
seguenti informazioni: 
    nome del gestore, 
    indirizzo dello stabilimento, 
    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006), 
    tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13), 
    autorizzazione che ha concesso  la  deroga  e  autorita'  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, 
    motivazioni della concessione della deroga. 
 
Parte II 
Attivita' e soglie di consumo di solvente 
  1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  in  cui  un  adesivo  e'  applicato  ad   una
superficie, ad eccezione dei  rivestimenti  e  dei  laminati  adesivi
nelle attivita' di stampa. 
  2. Attivita' di rivestimento 
  Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un  rivestimento  e'
applicato in una sola volta o in piu' volte su: 
  a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente  superiore  a
0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente: 
  - autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1  e
della categoria N1, nella misura in cui sono  trattati  nello  stesso
impianto con gli autoveicoli M1; 
  - cabine di autocarri, definite come la cabina per il  guidatore  e
tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura  tecnica  degli
autoveicoli delle categorie N2 e N3; 
  - furgoni e autocarri, definiti come  autoveicoli  delle  categorie
N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri; 
  - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3. 
  b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a  0,5
tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3  e  O4  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974; 
  c) superfici metalliche e di plastica  (comprese  le  superfici  di
aeroplani, navi, treni),  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 5 tonnellate/anno; 
  d) superfici di legno,  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno; 
  e) superfici tessili, di tessuto, di  film  e  di  carta,  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; 
  f) cuoio, con una soglia di consumo  di  solvente  superiore  a  10
tonnellate/anno. 
  Non e' compreso il rivestimento  metallico  di  substrati  mediante
tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa
di  un  substrato  inserite  in  una  attivita'  di  rivestimento  si
considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata,  come  parte
dell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a  se'  stanti
rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui  superino  le  soglie  ivi
indicate. 
  3. Verniciatura in continuo  di  metalli  (coil  coating)  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  per  rivestire  acciaio  in  bobine,  acciaio
inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di  alluminio
con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in  un  processo
in continuo. 
  4. Pulitura a secco 
  Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza  COV  in
un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di
prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di
macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento. 
  5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse. 
  6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e
adesivi con una  soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  100
tonnellate/anno. 
  La fabbricazione dei prodotti finali sopra  indicati  e  di  quelli
intermedi se effettuata  nello  stesso  luogo,  mediante  miscela  di
pigmenti, di resine e di materiali adesivi con  solventi  organici  o
altre basi,  comprese  attivita'  di  dispersione  e  di  dispersione
preliminare,  di  correzione  di  viscosita'  e  di  tinta,   nonche'
operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale. 
  7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo
di solvente superiore a 50 tonnellate/anno. 
  Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura
di prodotti farmaceutici e, se  effettuata  nello  stesso  luogo,  la
fabbricazione di prodotti intermedi. 
  8. Stampa 
  Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o  di  immagini  nella
quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferito
su qualsiasi tipo di superficie, incluse  le  tecniche  correlate  di
verniciatura, di rivestimento  e  di  laminazione,  limitatamente  ai
seguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore  alle
soglie indicate: 
  a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa  rilievografica,
con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in
cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non  stampante,
che impiega  inchiostri  a  bassa  viscosita'  che  seccano  mediante
evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema  a  bobina
con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e  quella  non
stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattata
in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro.  La  zona
stampante e' trattata per  assorbire  e  per  trasmettere  inchiostro
sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove
si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato. 
  c)  Laminazione  associata  all'attivita'  di  stampa  intesa  come
un'attivita' in cui si opera  l'adesione  di  due  o  piu'  materiali
flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente:  >15
tonnellate/anno. 
  d) Rotocalcografia per pubblicazioni  intesa  come  rotocalcografia
per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi  o  a
prodotti simili, usando inchiostri  a  base  di  toluene.  Soglia  di
consumo di solvente: >25 tonnellate/anno. 
  e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavografica
nella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui  la  zona
stampante si trova al di sotto della zona  non  stampante  e  vengono
usati inchiostri liquidi  che  asciugano  mediante  evaporazione.  Le
cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso  e'  rimosso  dalla
zona non stampante prima che la zona stampante venga a  contatto  del
cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di
solvente: >15 tonnellate/anno. 
  f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistema
a bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie  da
stampare  facendolo  passare  attraverso  un  supporto  dell'immagine
poroso in cui la zona stampante e' aperta e quella non  stampante  e'
isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto
mediante  evaporazione.  Soglia   di   consumo   di   solvente:   >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. 
  g) Laccatura  intesa  come  un'attivita'  di  applicazione  di  una
vernice o di un rivestimento adesivo ad un  materiale  flessibile  in
vista della successiva  sigillatura  del  materiale  di  imballaggio.
Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  9. Conversione di gomma con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di miscela, di  macinazione,  di  dosaggio,  di
calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale  o
sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale
o sintetica in un prodotto finito. 
  10. Pulizia di superficie, con una soglia di  consumo  di  solvente
superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui  al
paragrafo 2 della parte I del  presente  allegato  e  superiore  a  2
tonnellate/anno negli altri casi. 
  Qualsiasi attivita', a parte la  pulitura  a  secco,  che  utilizza
solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di
materiali, compresa la sgrassatura, anche  effettuata  in  piu'  fasi
anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione.  E'  incussa  la
pulizia  della  superficie  dei  prodotti.  E'  esclusa  la   pulizia
dell'attrezzatura. 
  11. Estrazione di olio vegetale e grasso  animale  e  attivita'  di
raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 10 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale  da  semi  e  da
altre sostanze vegetali, la lavorazione  di  residui  secchi  per  la
produzione di mangimi, la depurazione di grassi e  di  olii  vegetali
ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali. 
  12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 0,5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  industriale  o  commerciale  di  rivestimento
nonche' attivita' associata di sgrassatura riguardante: 
  a) il  rivestimento  di  autoveicoli,  come  definiti  nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, o parti  di  essi,  eseguito  a  fini  di
riparazione, di manutenzione o  di  decorazione  al  di  fuori  degli
stabilimenti di produzione; 
  b) il rivestimento  originale  di  autoveicoli  come  definiti  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o  parti  di  essi,
con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento  e'
eseguito al di fuori della linea originale di produzione; 
  c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi  (categoria
0). 
  13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori  metallici  usati
per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature
simili. 
  14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici. 
  15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con  legno,
di plastica con plastica  o  di  legno  con  plastica,  per  produrre
laminati. 
 
Parte III 
Valori limite di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                 (48) 
 
 
Appendice 1 
Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di 
solvente superiore a 15 tonnellate/anno 
  1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del  gestore,
espressi  in  grammi  di  solvente  emesso  per  metro  quadrato   di
superficie  del  prodotto  o  in  chilogrammi  di   solvente   emesso
rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo. 
  2. La superficie di ogni prodotto di cui alla  tabella  sottostante
e' alternativamente definita come: 
  -  la  superficie  calcolata  sulla  base  del   rivestimento   per
elettroforesi  totale  piu'  la  superficie   di   tutte   le   parti
eventualmente  aggiunte  nelle  fasi  successive  del   processo   di
rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati  per  il
prodotto in questione, 
  oppure 
  - la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto. 
  2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi  e'  calcolata
con la formula: 
  (2 x peso totale della  scocca)/(spessore  medio  della  lamiera  x
densita' della lamiera) 
  Nello stesso modo si calcola la superficie  delle  altre  parti  di
lamiera rivestite. 
  2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale
rivestita  nell'impianto  sono  calcolate  tramite  la  progettazione
assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti. 
  3. Nella tabella, il valore limite  di  emissione  totale  espresso
come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi  del  processo
che si svolgono nello  stesso  impianto,  dal  rivestimento  mediante
elettroforesi o altro processo, sino alle  operazioni  di  lucidatura
finale  comprese,  nonche'  al   solvente   utilizzato   per   pulire
l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di  verniciatura  a
spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia  durante  il  tempo  di
produzione che al di fuori di esso. Il  valore  limite  di  emissione
totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici
per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come
somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie  di  consumo
di solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono  rispettare  i
requisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1. 
 
Parte IV 
Prescrizioni alternative alla Parte III 
  1. Principi 
  La presente parte e' riferita  alle  attivita'  per  cui  non  sono
individuati nella parte III specifici  valori  di  emissione  totale.
Sulla base dei paragrafi che seguono il gestore ha la possibilita' di
conseguire, a partire da uno scenario emissivo  di  riferimento,  con
mezzi diversi, emissioni totali  equivalenti  a  quelle  conseguibili
applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite
di  emissione  diffusa.  Tali   emissioni   totali   equivalenti   si
definiscono emissioni bersaglio. 
  La presente  parte  si  applica  altresi'  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 275, comma 13. Per scenario emissivo di  riferimento  si
intende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrisponde
il piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe  in  assenza  di
interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime
ad alto contenuto di solvente, in  funzione  della  potenzialita'  di
prodotto per cui l'attivita' e' progettata. 
  PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  2. Procedura 
  2.1. Per le attivita' di cui alla seguente  tabella  per  le  quali
puo' essere ipotizzato un tenore costante  di  materia  solida  nelle
materie prime, le emissioni  bersaglio  e  lo  scenario  emissivo  di
riferimento possono essere individuati secondo il metodo descritto al
punto 2.2. Qualora tale metodo risulti inadeguato e in tutti  i  casi
in cui non sia previsto uno  specifico  fattore  di  moltiplicazione,
l'autorita' competente  puo'  autorizzare  il  gestore  ad  applicare
qualsiasi metodo alternativo  che  soddisfi  i  principi  di  cui  al
paragrafo 1. Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progetto
o la domanda di autorizzazione prevedono la  diminuzione  del  tenore
medio di solvente nelle  materie  prime  utilizzate  e  una  maggiore
efficienza nell'uso delle materie solide. 
  2.2 Ai fini di quanto previsto nel punto 2.1, per ciascun anno,  si
applica un metodo articolato nelle seguenti fasi: 
  a) calcolo  della  massa  totale  annua  di  materia  solida  nella
quantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo  in
funzione della potenzialita'  di  prodotto  per  cui  l'attivita'  e'
progettata.  Per  materia  solida  si  intendono  tutte  le  sostanze
contenute  nelle  vernici,  negli  inchiostri  e  negli  adesivi  che
diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV. 
  b) moltiplicazione della massa calcolata ai sensi della lettera  a)
per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente.  Si  ottiene
in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competenti
possono modificare tali fattori per singole attivita' sulla base  del
provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida e sulla base
delle caratteristiche del processo e  della  tipologia  di  manufatti
oggetto della produzione. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  c)   determinazione   dell'emissione   bersaglio   attraverso    la
moltiplicazione  dell'emissione  annua   di   riferimento   per   una
percentuale pari: 
  - al valore di  emissione  diffusa  +  15,  per  le  attivita'  che
rientrano nei punti 5.1 e 6.3 e nella fascia di soglia inferiore  dei
punti 8 e 10 della parte III; 
  - al valore di emissione diffusa + 5, per tutte le altre attivita'.
3. Adeguamento degli impianti e delle attivita' 
  In caso di applicazione dei paragrafi che precedono,  l'adeguamento
degli impianti e delle attivita' di cui all'articolo 275, commi 8 e 9
e' effettuato in due fasi in conformita' alla seguente tabella: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
 
Parte V 
Piano di gestione dei solventi 
  1. Principi 
  1.1. Il piano di gestione dei solventi e'  elaborato  dal  gestore,
con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque,  almeno
una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo  4,  ed
al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire
all'autorita' competente di mettere a disposizione  del  pubblico  le
informazioni di cui all'articolo 281, comma 6. 
  1.2. Per valutare la conformita' ai  requisiti  dell'articolo  275,
comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per
determinare le emissioni totali di tutte  le  attivita'  interessate;
questo valore deve essere poi comparato con le emissioni  totali  che
si sarebbero avute se fossero  stati  rispettati,  per  ogni  singola
attivita', i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2. 
  2. Definizioni 
  Ai  fini  del  calcolo  del  bilancio  di  massa   necessario   per
l'elaborazione del piano di gestione dei  solventi  si  applicano  le
seguenti definizioni. Per  il  calcolo  di  tale  bilancio  tutte  le
grandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa. 
  a) Input di solventi organici [I]: 
  I1. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo
in cui viene calcolato il bilancio di massa. 
  I2. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati recuperati e  reimmessi  come  solvente  nel  processo  (il
solvente riutilizzato e' registrato  ogni  qualvolta  sia  usato  per
svolgere l'attivita'). 
  b) Output di solventi organici [O]: 
  O1. Emissioni negli effluenti gassosi. 
  O2. La quantita' di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo
conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel  calcolare
O5. 
  O3. La quantita' di solventi organici che rimane come  contaminante
o residuo nei prodotti all'uscita del processo. 
  O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. E' inclusa la
ventilazione  generale  dei  locali  nei  quali  l'aria  e  scaricata
all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. 
  O5. La quantita' di solventi organici e composti organici  persi  a
causa di reazioni chimiche  o  fisiche  (inclusi  ad  esempio  quelli
distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli  effluenti
gassosi o  delle  acque  reflue,  o  catturati  ad  esempio  mediante
adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7
o O8). 
  O6.  La  quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  rifiuti
raccolti. 
  O7. La quantita' di solventi organici da soli o  solventi  organici
contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto  avente
i requisiti richiesti per il relativo commercio. 
  O8. La quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  preparati
recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono
stati considerati ai sensi del punto O7. 
  O9. La quantita' di solventi organici scaricati in altro modo. 
  3. Formule di calcolo 
  a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula: 
  F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 
  oppure 
  F = O2 + O3 + O4 + O9 
  Questo  parametro  puo'  essere  determinato  mediante  misurazioni
dirette delle quantita'.  Alternativamente,  si  puo'  effettuare  un
calcolo  equivalente  con  altri  mezzi,   ad   esempio   utilizzando
l'efficienza di captazione  del  processo.  La  determinazione  delle
emissioni diffuse puo' essere effettuata mediante una serie  completa
di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica
dell'impianto. 
  b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente: 
  E = F + O1 
  dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la
conformita' al  valore  limite  di  emissione  totale  espresso  come
fattore di emissione in riferimento  a  taluni  parametri  specifici,
stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] e riferito al pertinente
parametro specifico. 
  c) Il  consumo  ove  applicabile  si  calcola  secondo  la  formula
seguente: 
  C= I1 - O8 
  d) L'input per la verifica del limite per le  emissioni  diffuse  o
per altri scopi si calcola con la seguente formula: 
  I = I1 + I2 
 
Parte VI 
Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate 
  1. Ai fini  della  valutazione  della  conformita'  dei  valori  di
emissione misurati ai valori limite per le emissioni  convogliate  si
applicano i metodi di misura indicati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
PARTE VII 
Sezione 1 
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modifica
degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione 2 
Modello  di  domanda   di   autorizzazione   per   la   continuazione
dell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia  a  secco
di  tessuti  e   di   pellami,   escluse   le   pellicce,   e   delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 
Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti  a  ciclo
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le 
pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso 
1. Caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti 
  Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e
pellami, escluse le pellicce, e  nelle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso  possono  essere  utilizzati  solventi  organici  o   solventi
organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla  legge
28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o  miscele  classificati  ai
sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,   come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  ai  quali  sono
state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60,
R61. 
  Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le
seguenti fasi: 
  - lavaggio 
  - centrifugazione 
  - asciugatura 
  - deodorizzazione 
  - distillazione e recupero solvente 
  Tutte le fasi sono svolte in una macchina  ermetica  la  cui  unica
emissione  di   solvente   nell'aria   puo'   avvenire   al   momento
dell'apertura dell'oblo' al termine del ciclo di lavaggio. 
  Gli impianti sono dotati  di  un  ciclo  frigorifero  in  grado  di
fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del
solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in
modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente. 
  Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20
g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato. 
  2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio: 
  a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere  tali
da garantire le condizioni operative e  il  rispetto  del  limite  di
emissione indicati al paragrafo 1. 
  b) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto  tale  da  non
permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la
sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza dell'impianto stesso. 
  c) Il gestore che ha installato, modificato o trasferito una o piu'
impianti  deve  comunicare,  con  almeno  15  giorni   di   anticipo,
all'autorita' competente, al sindaco e  al  Dipartimento  provinciale
dell'Agenzia    regionale    per    la    protezione    dell'ambiente
territorialmente competente, la data in cui intende dare inizio  alla
messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa  a  regime
dell'impianto e' stabilito in 30  giorni  a  partire  dalla  data  di
inizio della messa in esercizio. 
  d) Al fine di dimostrare la  conformita'  dell'impianto  al  valore
limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei
solventi di cui alla parte V, il gestore deve registrare per ciascuna
macchina lavasecco installata: 
  - il quantitativo di solvente presente  nella  macchina  all'inizio
dell'anno solare considerato, in kg (A) 
  - la data di carico o di reintegro e il  quantitativo  di  solvente
caricato o reintegrato, in kg (B) 
  - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato,  in
kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il 
carico/ciclo massimo della macchina in kg 
  - la data di smaltimento e il contenuto di  solvente  presente  nei
rifiuti smaltiti, kg (D) 
  - il quantitativo di solvente presente nella  macchina  al  termine
dell'anno solare considerato, in kg (E) 
  e) Annualmente deve essere  elaborato  il  piano  di  gestione  dei
solventi verificando che la massa di solvente emesso per  chilogrammo
di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che: 
  (A+SIGMA B-SIGMA D-E)/(SIGMA C) < 0,020 
  dover indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate 
nell'anno solare considerato 
  Il gestore deve conservare nella sede  presso  cui  e'  localizzato
l'impianto, a disposizione dell'autorita' competente per il controllo
copia della documentazione  trasmessa  all'autorita'  competente  per
aderire alla presente autorizzazione, copia  delle  registrazioni  di
cui alla lettera d) e del piano di gestione dei solventi di cui  alla
lettera e). 
------------ 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il Decreto 23 marzo 2011, (in G.U.28/03/2011, n. 71), ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che " alla parte  III,  punti
17, 18 e 20 della tabella 1, la  parola:  «preparati»  e'  sostituita
dalla seguente: «miscele»"; 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "alla parte III, punto 17
della tabella 1, la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente:
«miscela»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che la presente  modifica  si
applica fino al 31 maggio 2015; 
  - (con l'art. 2, comma  1,  lettera  m))  che  "alla  parte  I,  il
paragrafo 2.1. e' sostituito dal seguente a decorrere dal  1°  giugno
2015: 
  «2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro  tenore
di COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sulle
quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,
H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto  prima  con  sostanze  e
miscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   della
Commissione europea, ove emanate.»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera  n))  che  la  presente  modifica
decorre dal 1 giugno 2015; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera  o))  che  la  presente  modifica
decorre dal 1 giugno 2015. 
ALLEGATO IV 
 
                   Impianti e attivita' in deroga 
 
 
                               Parte I 
        Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature  con  consumo
complessivo  di  olio  (come  tale  o  come  frazione  oleosa   delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; 
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione  di  metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi  in  cui  viene  svolta  attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona,  officine  ed
altri laboratori annessi a scuole. 
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 
d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali  o  sintetiche,  con  eccezione
dell'operazione di  testurizzazione  delle  fibre  sintetiche  e  del
bruciapelo; 
- nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  alle
fasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggi
effettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione  che  tutte  le  citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere   condotte   a
temperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,
oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   di
ebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i  trattamenti  con
vapore espanso  o  a  bassa  pressione  devono  essere  effettuate  a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicato
alla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  o
prodotti volatili, organici od inorganici. 
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie  e
friggitorie. 
f) Panetterie, pasticcerie ed  affini  con  un  utilizzo  complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
h) Serre. 
i) Stirerie. 
j) Laboratori fotografici. 
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli,  escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
l) Autolavaggi. 
m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli
asserviti ad altri impianti nonche' silos per i materiali vegetali. 
n) Macchine per eliografia. 
o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di   prodotti   petrolchimici   ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 
p)  Impianti  di  trattamento  delle  acque,  escluse  le  linee   di
trattamento dei fanghi, fatto salvo  quanto  previsto  dalla  lettera
p-bis). 
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi  che  operano  nell'ambito  di
impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue   con   potenzialita'
inferiore a 10.000  abitanti  equivalenti  per  trattamenti  di  tipo
biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti  di
tipo chimico/fisico;  in  caso  di  impianti  che  prevedono  sia  un
trattamento biologico,  sia  un  trattamento  chimico/fisico,  devono
essere rispettati entrambi i requisiti. 
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive  alle  fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 500 kg. 
v-bis) impianti di essiccazione di materiali  vegetali  impiegati  da
imprese agricole o  a  servizio  delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, ((...)), uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se  alimentati  a
bio-masse o a biodiesel o a gasolio come  tale  o  in  emulsione  con
biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a  metano  o  a
gpl o a biogas. 
w) Lavorazione e conservazione, esclusa  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massima
non superiore a 350 kg. 
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero  di
materie prime non superiore a 350 kg. 
y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione   giornaliera
massima non superiore a 350 kg. 
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il  numero  di
capi  presenti  e'  inferiore  a  quello  indicato,  per  le  diverse
categorie  di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per   allevamento
effettuato in ambiente confinato  si  intende  l'allevamento  il  cui
ciclo produttivo prevede il sistematico  utilizzo  di  una  struttura
coperta per la stabulazione degli animali. 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
 
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200 
  latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Meno di 300 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Meno di 300 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Meno di 1000 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Meno di 400 
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 
  2 kg/capo) Meno di 25000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000 
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000 
Altro pollame Meno di 30000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Meno di 14000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Meno di 40000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
  medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 
Struzzi Meno di 700 
 
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  ((...))
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 
cc) Impianti di combustione alimentati  ad  olio  combustibile,  come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. 
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza
termica nominale inferiore a ((1 MW)). 
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione,  ubicati  all'interno  di  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,   gas
residuati dai processi di depurazione e biogas,  di  potenza  termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate . 
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a ((1 MW)). 
gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a
((1 MW)). 
hh)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per  meno  di  2200  ore  annue,  di
potenza termica nominale inferiore a ((1 MW)) se alimentati a  metano
o GPL ed inferiore a ((1 MW)) se alimentati a gasolio. 
jj) Laboratori di analisi  e  ricerca,  impianti  pilota  per  prove,
ricerche, sperimentazioni,  individuazione  di  prototipi.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno  stabilimento  da
un gestore diverso da quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di  uva
nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000  ettolitri  per  gli  altri  prodotti.  ((Nelle
cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie  sono  comunque
sempre escluse)), indipendentemente dalla produzione annua,  le  fasi
di fermentazione,  movimentazione,  travaso,  addizione,  trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera. 
((kk-ter: Frantoi di materiali vegetali)). 
((kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»; 
kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione  e  marcatura  laser  su
carta o tessuti.)) 
 
 
                              Parte II 
        Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg. 
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di  prodotti  per
la  stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg. 
c) Produzione di prodotti in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
superiore a 500 kg. 
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. 
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed  altri  oggetti  in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g. 
g) Verniciatura di oggetti vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g. 
h) Panificazione, pasticceria e affini  con  consumo  di  farina  non
superiore a 1500 kg/g. 
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti  tostati  con  produzione
non superiore a 450 kg/g. 
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g. 
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con  meno  di  venticinque
addetti. 
o)   Anodizzazione,   galvanotecnica,   fosfatazione   di   superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. 
p) Utilizzazione di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime  non  superiori  a  200
kg/g. 
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. 
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati  o  a
servizio di  imprese  agricole  non  ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato. 
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/g. 
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non  superiore  a
1500 kg/g. 
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/g. 
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo  di  materie
prime non superiori a 1000 kg/ g. 
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
ee)  Fonderie  di  metalli  con  produzione  di   oggetti   metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
ff) Produzione di ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000
kg. 
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo  di  materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione  giornaliera  non
superiore a 1000 kg. 
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non 
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW 
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero  di
capi potenzialmente presenti e'  compreso  nell'intervallo  indicato,
per le diverse categorie di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  una
struttura coperta per la stabulazione degli animali. 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
Vacche specializzate per la produzione di latte 
  (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Da 300 a 600 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Da 300 a 600 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Da 1000 a 2.500 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Da 400 a 750 
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo 
  medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Polli da carne (peso vivo medio: 
  1 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Altro pollame Da 30000 a 40.000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 
  9 kg/capo) Da 7000 a 40.000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
   medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 
Struzzi Da 700 a 1.500 
 
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli  con  consumo  complessivo  di
olio (come tale o come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  uguale  o
superiore a 500 kg/anno. 
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino,  aceto  o  altre  bevande
fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato. 
ALLEGATO V 
 
  ((alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
                               Parte I 
 
Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attivita'   di   produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio  di  materiali
                            polverulenti. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati,
trasportati,   immagazzinati,   caricati   e   scaricati    materiali
polverulenti,  il  gestore  deve  adottare  apposite  misure  per  il
contenimento delle emissioni di polveri. 
  1.2. Nei casi di cui al  punto  1.1.  l'autorita'  competente  puo'
altresi' stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento  delle
emissioni di polveri tenendo  conto,  in  particolare,  dei  seguenti
elementi: 
  - pericolosita' delle polveri; 
  - flusso di massa delle emissioni; 
  - durata delle emissioni; 
  - condizioni meteorologiche; 
  - condizioni dell'ambiente circostante. 
  2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 
  2.1. I macchinari e i  sistemi  usati  per  la  preparazione  o  la
produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la  cernita,
la   miscelazione,   il   riscaldamento,   il   raffreddamento,    la
pellettizzazione e  la  bricchettazione)  di  materiali  polverulenti
devono essere incapsulati. 
  2.2.  Se  l'incapsulamento  non  puo'  assicurare  il  contenimento
ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento  ai
punti di  introduzione,  estrazione  e  trasferimento  dei  materiali
polverulenti, devono essere convogliate  ad  un  idoneo  impianto  di
abbattimento. 
  3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 
  3.1. Per il  trasporto  di  materiali  polverulenti  devono  essere
utilizzati dispositivi chiusi. 
  3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non  e',  in  tutto  o  in
parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate
ad un idoneo impianto di abbattimento. 
  3.3. Per il carico e lo scarico  dei  materiali  polverulenti,  ove
tecnologicamente possibile,  devono  essere  installati  impianti  di
aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: 
  - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento,  lo
sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; 
  - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; 
  - attrezzature di ventilazione, operanti come parte  integrante  di
impianti di scarico pneumatici o - canali di scarico per  veicoli  su
strada o rotaie; 
  - convogliatori aspiranti. 
  3.4. Se nella movimentazione  dei  materiali  polverulenti  non  e'
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si
deve  mantenere,  possibilmente  in  modo  automatico,  una  adeguata
altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di  scarico,  la
piu' bassa velocita' che e'  tecnicamente  possibile  conseguire  per
l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di
deflettori oscillanti. 
  3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti  in  contenitori  da
trasporto chiusi,  l'aria  di  spostamento  deve  essere  raccolta  e
convogliata ad un impianto di abbattimento. 
  3.6.  La  copertura  delle  strade,  ove  possibile,  deve   essere
realizzata in materiali che ne consentano la  regolare  pulizia;  ove
cio' non sia possibile, deve essere presente un adeguato  sistema  di
bagnatura. 
  3.7 Nel caso di operazioni di carico  di  silos  da  autobotte,  la
tubazione di raccordo, al termine delle operazioni  di  carico,  deve
essere svuotata prima  di  essere  scollegata;  in  alternativa  deve
essere previsto uno specifico impianto di  captazione  e  trattamento
delle  polveri  residue  presenti  all'interno  della  tubazione   di
raccordo. 
  4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 
  4.1. L'autorita' competente puo' stabilire specifiche  prescrizioni
per lo  stoccaggio  dei  materiali  polverulenti  tenendo  conto,  in
particolare, dei seguenti elementi: 
  - possibilita' di stoccaggio in silos; 
  - possibilita' di realizzare una  copertura  della  sommita'  e  di
tutti i  lati  del  cumulo  di  materiali  sfusi,  incluse  tutte  le
attrezzature ausiliarie; 
  - possibilita' di realizzare una copertura  della  superficie,  per
esempio utilizzando stuoie; 
  - possibilita' di stoccaggio su manti erbosi; 
  -  possibilita'  di  costruire   terrapieni   coperti   di   verde,
piantagioni e barriere frangivento; 
  - umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 
  5.  Materiali  polverulenti  contenenti  specifiche  categorie   di
sostanze. 
  5.1. Si applica sempre  la  prescrizione  piu'  severa  tra  quelle
previste  ai  punti  precedenti,  nel  caso  in   cui   i   materiali
polverulenti contengano  sostanze  comprese  nelle  classi  riportate
nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco: 
    

--------------------------------------------------------------------
   Classe                    Indicazione di pericolo
  Classe I                       H340, H350, H360
  Classe II            H341, H351, H361, H300, H310, H330,
--------------------------------------------------------------------
    
                              Parte II 
 
Emissioni in  forma  i  gas  o  vapore  derivanti  alla  lavorazione,
    trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide 
 
  1. Pompe. 
  1.1. Il gestore deve garantire  una  tenuta  efficace  delle  pompe
utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide. 
  1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita
l'efficace  tenuta  delle  pompe,  devono  essere  installati  idonei
sistemi di aspirazione delle perdite di gas o  vapore  e  sistemi  di
convogliamento ad impianti di abbattimento. 
  2. Compressori. 
  2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del  liquido  residuo
conseguente all'arresto dei compressori  utilizzati  per  i  gas.  3.
Raccordi a flangia. 
  3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al  caso  in
cui  vi  defluiscono  miscele,  devono  essere  usati   soltanto   se
garantiscono un buon livello di tenuta. 
  4. Valvolame. 
  4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con  adeguati  sistemi
di tenuta. 
  5. Campionamento. 
  5.1. I punti in cui si prelevano  campioni  di  sostanze  organiche
liquide  devono  essere  incapsulati  o  dotati  di  dispositivi   di
bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 
  5.2. Durante il prelievo dei campioni il  prodotto  di  testa  deve
essere rimesso in circolo o completamente raccolto. 
  6. Caricamento. 
  6.1 Nel caricamento di sostanze  organiche  liquide  devono  essere
assunte speciali misure per il  contenimento  delle  emissioni,  come
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in  un  impianto
di abbattimento.)) 
  ALLEGATO VI 
  ((Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni)) 
  1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a)  misura  diretta:  misura  effettuata   con   analizzatori   che
forniscono un segnale di  risposta  direttamente  proporzionale  alla
concentrazione dell'inquinante; 
  b)  misura  indiretta:  misura  effettuata  con  analizzatori   che
forniscono un segnale di risposta direttamente  proporzionale  ad  un
parametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazioni
dell'inquinante, come, ad esempio, la misura  di  trasmittanza  o  di
estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico; 
  c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce
il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a  seconda  della
norma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di  48  ore,  di
sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun  periodo
di  osservazione,  devono  essere  considerate  le  ore  di   normale
funzionamento; (76) 
  d) ore di  normale  funzionamento:  il  numero  delle  ore  in  cui
l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto,  salvo  diversamente  stabilito
dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo
271, comma 3, o dall'autorizzazione; (76) 
  e) valore medio orario  o  media  oraria:  media  aritmetica  delle
misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare; 
  f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei
valori medi orari validi  rilevati  dalle  ((ore  00:00:00  alle  ore
23.59.59)); 
  g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei  valori
medi  orari  validi  rilevati  nel  corso  di  48  ore   di   normale
funzionamento, anche non consecutive; (76) 
  h) valore medio mensile: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
validi rilevati nel corso del  mese;  per  mese,  salvo  diversamente
specificato, si intende il mese di calendario; 
  i) valore medio annuale: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1°  gennaio  e  il  31
dicembre successivo; 
  j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli  ultimi
30 giorni interi, vale  a  dire  alle  24  ore  di  ogni  giorno;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei  valori  medi
orari  validi  rilevati  durante  gli  ultimi  7  giorni  interi;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  l) disponibilita' dei dati elementari: la  percentuale  del  numero
delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un  valore
medio  orario  di  una  misura,  rispetto  al   numero   dei   valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del
campione dall'effluente gassoso; l'estrazione  avviene  direttamente,
nel caso dei sistemi ad estrazione  diretta,  o  con  diluizione  del
campione, negli altri casi; 
  n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi
basati sulla misura eseguita direttamente su un  volume  definito  di
effluente, all'interno del condotto  degli  effluenti  gassosi;  tali
sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e
in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti
in situ path, o la misura in un punto o in un tratto  molto  limitato
dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ
puntuale o strumenti in situ point. 
  o)  calibrazione:  procedura  di  verifica  dei   segnali   di   un
analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un  prefissato  punto
intermedio della  scala  (span),  il  quale  corrisponde  tipicamente
all'80% del fondo scala. 
  2. Metodi  di  valutazione  delle  misure  effettuate  dal  gestore
dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente per
il controllo 
  2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati,  alle  misure
di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi  continui
automatici devono essere associati  i  valori  delle  grandezze  piu'
significative dell'impianto,  atte  a  caratterizzarne  lo  stato  di
funzionamento (ad esempio: produzione  di  vapore,  carico  generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 
  2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  di
misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano  conformi
ai valori limite se nessuna delle medie di 24  ore  supera  i  valori
limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera  i  valori
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. 
  ((2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto,  in
caso di misure discontinue, le emissioni convogliate  si  considerano
conformi ai valori limite  se,  nel  corso  di  una  misurazione,  la
concentrazione, calcolata come media dei valori analitici  di  almeno
tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni
dei metodi di campionamento  individuati  nell'autorizzazione  e  che
siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto
nelle condizioni di esercizio piu'  gravose,  non  supera  il  valore
limite di emissione. Nel  caso  in  cui  i  metodi  di  campionamento
individuati nell'autorizzazione prevedano, per  specifiche  sostanze,
un periodo  minimo  di  campionamento  superiore  alle  tre  ore,  e'
possibile utilizzare un unico  campione  ai  fini  della  valutazione
della conformita' delle emissioni ai valori limite.  L'autorizzazione
puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di
campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto
a quanto previsto dal  presente  punto  2.3  nei  casi  in  cui,  per
necessita' di natura analitica e per la durata e  le  caratteristiche
del ciclo da cui deriva l'emissione,  non  sia  possibile  garantirne
l'applicazione.)) 
  2.4. Il sistema di misura in continuo di  ciascun  inquinante  deve
assicurare un indice di disponibilita' mensile  delle  medie  orarie,
come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel  caso  in  cui
tale valore non sia raggiunto, il gestore  e'  tenuto  a  predisporre
azioni correttive per migliorare  il  funzionamento  del  sistema  di
misura,  dandone  comunicazione  all'autorita'  competente   per   il
controllo. 
  2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o
piu' inquinanti non  potranno  essere  effettuate  o  registrate  per
periodi superiori a 48  ore  continuative,  e'  tenuto  ad  informare
tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso
in cui, per un determinato  periodo,  non  sia  possibile  effettuare
misure    in    continuo,    laddove    queste    siano    prescritte
dall'autorizzazione,  il  gestore  e'  tenuto,  ove  tecnicamente  ed
economicamente possibile, ad attuare forme alternative  di  controllo
delle  emissioni  basate  su  misure  discontinue,  correlazioni  con
parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie
prime utilizzate. Per tali  periodi  l'autorita'  competente  per  il
controllo stabilisce, sentito il gestore, le  procedure  da  adottare
per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale  autorita'
deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7. 
  2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5
concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. 
  2.7. I dati relativi ai controlli  analitici  discontinui  previsti
nell'autorizzazione cd ai controlli  previsti  al  punto  2.5  devono
essere riportati dal gestore su appositi  registri  ai  quali  devono
essere allegati i certificati analitici.  I  registri  devono  essere
tenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno
schema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato  in
appendice 1. ((Per i medi impianti  di  combustione  il  registro  e'
sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.)) 
  2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti  di
abbattimento  (manutenzione  ordinaria   e   straordinaria,   guasti,
malfunzionamenti,  interruzione   del   funzionamento   dell'impianto
produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro
deve essere tenuto a disposizione dell'autorita'  competente  per  il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione  del  registro
e' riportato in appendice 2. ((Per i medi impianti di combustione  il
registro  e'  sostituito   dall'archiviazione   prevista   al   punto
5-bis.2.)) 
  2.9. ((...)) ai fini della verifica del rispetto dei valori  limite
si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti  di  misura
stabilite dall'autorita'  competente  per  il  controllo  sentito  il
gestore. 
  3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di  monitoraggio
in continuo delle emissioni 
  3.1.  Nella  realizzazione  e   nell'esercizio   dei   sistemi   di
rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di  ogni  singolo
parametro, elevati livelli di accuratezza  e  di  disponibilita'  dei
dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con
una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in
tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto  a
garantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di  procedure  che
documentino le modalita' e  l'avvenuta  esecuzione  degli  interventi
manutentivi  programmati  e  straordinari  e  delle   operazioni   di
calibrazione  e  taratura  della  strumentazione  di   misura.   Tali
procedure sono stabilite dall'autorita' competente per  il  controllo
sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere: 
  a) la verifica periodica, per  ogni  analizzatore,  della  risposta
strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e  tarature
fuori campo; 
  b) il controllo e la  correzione  in  campo  delle  normali  derive
strumentali  o   dell'influenza   esercitata   sulla   misura   dalla
variabilita' delle condizioni ambientali; 
  c) l'esecuzione  degli  interventi  manutentivi  periodici  per  il
mantenimento   dell'integrita'   e   dell'efficienza   del   sistema,
riguardanti,  ad  esempio,  la  sostituzione  dei  componenti  attivi
soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.; 
  d) la verifica periodica in campo delle  curve  di  taratura  degli
analizzatori.  ((In  caso  di   grandi   impianti   di   combustione,
cementifici, vetrerie e  acciaierie,  le  procedure  di  garanzia  di
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle  emissioni  sono  soggette
alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il  paragrafo  4
del presente allegato.)) 
  3.2. Per ogni strumento  devono  essere  registrate  le  azioni  di
manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione  di  una
tabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schema
esemplificativo in appendice 3. ((Per i medi impianti di  combustione
la  registrazione  e'   effettuata   nell'ambito   dell'archiviazione
prevista al punto 5-bis.2.)) 
  ((3.3  L'idoneita'  degli  analizzatori  in  continuo  deve  essere
attestata, ai  sensi  della  norma  UNI  EN  15267,  sulla  base  del
procedimento  di  valutazione  standardizzata  delle  caratteristiche
degli  strumenti  previsto  da  tale  norma  tecnica.   Resta   fermo
l'utilizzo degli analizzatori autorizzati,  sulla  base  delle  norme
all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della  norma  UNI  EN
15267:2009.)) 
  3.4. La misura in continuo delle grandezze deve  essere  realizzata
con un sistema che espleti le seguenti funzioni: 
  - campionamento ed analisi; 
  - calibrazione; 
  - acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati. 
  Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a  se'  stanti,
eventualmente comuni a  piu'  analizzatori,  oppure  da  una  singola
apparecchiatura di analisi. 
  3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la
((norma UNI EN 15259)). La sezione di campionamento deve essere  resa
accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per
le operazioni di rilevazione. 
  3.6.  Ogni  analizzatore  installato  deve  avere  un  sistema   di
calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione,  ove  tecnicamente
possibile in relazione  al  tipo  di  analizzatore  utilizzato,  deve
essere di tipo automatico e puo' utilizzare: 
  - sistemi di riferimento esterni, quali bombole con  concentrazioni
certificate o calibratori dinamici, 
  oppure, se l'utilizzo dei sistemi di  riferimento  esterni  non  e'
tecnicamente o economicamente possibile, 
  - sistemi interni agli analizzatori stessi. 
  3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione
dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai  punti  seguenti,  deve
consentire: 
  - la gestione  delle  segnalazioni  di  allarme  e  delle  anomalie
provenienti dalle varie apparecchiature; 
  - la gestione delle  operazioni  di  calibrazione  automatica,  ove
prevista; 
  - l'elaborazione dei dati e la  redazione  di  tabelle  in  formato
idoneo per il confronto  con  i  valori  limite;  tali  tabelle  sono
redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4. 
  3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni : 
  - la lettura  istantanea,  con  opportuna  frequenza,  dei  segnali
elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori; 
  - la  traduzione  dei  segnali  elettrici  di  risposta  in  valori
elementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla  grandezza
misurata; 
  - la memorizzazione dei segnali validi; 
  - il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature  principali
ed  ausiliarie  necessarie  per   lo   svolgimento   delle   funzioni
precedenti. 
  Per lo svolgimento di tali  funzioni  e  per  le  elaborazioni  dei
segnali acquisiti e' ammesso l'intervento  dell'operatore,  il  quale
puo'  introdurre  nel  sistema  dati  e  informazioni.  Tali  dati  e
informazioni devono essere archiviati e visualizzati con  gli  stessi
criteri degli altri parametri misurati. 
  3.7.2. Il sistema  di  validazione  delle  misure  deve  provvedere
automaticamente, sulla base di procedure di verifica  predefinite,  a
validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori  medi  orari
calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al  tipo
di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono  essere  stabilite
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per i
grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se: 
  -  i  dati  elementari  sono  stati  acquisiti   in   presenza   di
segnalazioni di anomalia  del  sistema  di  misura  tali  da  rendere
inaffidabile la misura stessa; 
  - i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di  fuori  di
tolleranze predefinite; 
  - lo scarto tra l'ultimo dato elementare  acquisito  ed  il  valore
precedente  supera  una  soglia  massima  che  deve  essere   fissata
dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo
del valore medio orario e' inferiore al 70%  del  numero  dei  valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  - il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in  un
intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il valore medio orario non e' compreso in un  intervallo  fissato
dall'autorita' competente per il controllo; 
  3.7.3 Le soglie di validita' di  cui  al  punto  precedente  devono
essere fissate in funzione del tipo di  processo  e  del  sistema  di
misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati
ad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente i
valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive. 
  3.7.4. Per preelaborazione dei  dati  si  intende  l'insieme  delle
procedure di calcolo che consentono di definire i valori  medi  orari
espressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle  condizioni
fisiche prescritte, partendo dai valori  elementari  acquisiti  nelle
unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in  cui
sia  prevista  la  calibrazione  automatica  degli  analizzatori,  la
preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla
base dei risultati dell'ultima calibrazione valida. 
  3.8. Se la misura di concentrazione  e'  effettuata  sui  effluenti
gassosi umidi e deve essere riportata  ad  un  valore  riferito  agli
effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi; 
  - Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi; 
    
  - Cf e' il contenuto  di  vapor  d'acqua  negli  effluenti  gassosi
    
espresso come rapporto in volume (v/v). 
  3.8.1. Per i  sistemi  di  misura  di  tipo  estrattivo  dotati  di
apparato  di  deumidificazione  del  campione  con  umidita'  residua
corrispondente all'umidita' di saturazione  ad  una  temperatura  non
superiore  a  4  °C,  le  concentrazioni  misurate   possono   essere
considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal  caso
non e' necessaria la correzione di cui al punto precedente. 
  3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per
cui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti  e'  ammessa
la determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati 
introdotti nel sistema dall'operatore 
  3.9. Quando in un processo di produzione e'  stato  verificato  che
nelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5% 
della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la 
misura  del  solo  monossido  di  azoto  (NO).   In   tal   caso   la
concentrazione degli ossidi  di  azoto  NOx  si  ottiene  tramite  il
seguente calcolo: NOx = NO/0,95. 
  3.10. Ove opportuno puo' essere  adottato  un  criterio  analogo  a
quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2 
+ SO3 ). 
  4. Tarature e verifiche 
  4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono
nel controllo periodico della risposta su tutto il  campo  di  misura
dei singoli analizzatori,  da  effettuarsi  con  periodicita'  almeno
annuale. Tale tipo di verifica  deve  essere  effettuata  anche  dopo
interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori. 
  4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la
taratura coincide con le operazioni di calibrazione  strumentale.  La
periodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle
condizioni   ambientali   di   misura   e   deve   essere   stabilita
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. 
  4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di  gas  o  di
polveri,  che  forniscono  una  misura  indiretta  del  valore  della
concentrazione, la taratura consiste nella  determinazione  in  campo
della curva di correlazione tra  risposta  strumentale  ed  i  valori
forniti da un secondo sistema manuale  o  automatico  che  rileva  la
grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura  e'  definita
con riferimento al volume di effluente gassoso  nelle  condizioni  di
pressione,  temperatura  e  percentuale  di  ossigeno  effettivamente
presenti nel condotto e senza detrazioni  della  umidita'  (cioe'  in
mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal 
sistema in base a tale curva  sono  riportati,  durante  la  fase  di
preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento  prescritte.
La  curva  di  correlazione  si  ottiene   per   interpolazione,   da
effettuarsi col metodo  dei  minimi  quadrati  o  con  altri  criteri
statistici, dei valori rilevati attraverso  piu'  misure  riferite  a
diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente  gassoso.  Devono
essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di
inquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado  (lineare)  o
di secondo grado (parabolica) in funzione  del  numero  delle  misure
effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante  misurato
e del tipo di  processo.  Deve  essere  scelta  la  curva  avente  il
coefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le  operazioni
di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita'
almeno annuale. 
  4.2.2. La risposta strumentale sullo  zero  degli  analizzatori  in
situ con misura diretta deve essere verificata  nei  periodi  in  cui
l'impianto non e' in funzione. 
  4.3.  Le  verifiche  in   campo   sono   le   attivita'   destinate
all'accertamento della correttezza delle operazioni di  misura.  Tali
attivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il  controllo
o dal gestore sotto la supervisione della stessa. 
  4.3.1. Per gli analizzatori  in  situ  che  forniscono  una  misura
indiretta le verifiche in  campo  coincidono  con  le  operazioni  di
taratura indicate nel punto 4.2. 
  1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in
situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la  verifica  in  campo
consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo  da
effettuare come descritto nel punto 4.4. e  con  periodicita'  almeno
annuale. 
  4.4.  La  verifica  di  accuratezza  di  una  misura  si   effettua
confrontando le misure rilevate dal sistema in esame  con  le  misure
rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di  campionamento  da
un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra  i
due sistemi si valuta, effettuando almeno tre  misure  di  confronto,
tramite l'indice  di  accuratezza  relativo  (IAR).  Tale  indice  si
calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle 
differenze delle concentrazioni misurate  dai  due  sistemi  nelle  N
prove effettuate, applicando la formula seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - M e' la media aritmetica degli N valori xi 
  - Mr e' la media  dei  valori  delle  concentrazioni  rilevate  dal
sistema di riferimento; 
  - Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza  calcolato
per la media degli N valori xi ossia: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - N e' il numero delle misure effettuate 
  - S e' la deviazione standard dei valori xi cioe': 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un  livello
di fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valori
di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indice
di accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%. 
  5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati 
  5.1. In fase di preelaborazione dei dati  il  valore  medio  orario
deve essere invalidato se la disponibilita' dei  dati  elementari  e'
inferiore al 70%. 
  5.1.1. Salvo diversamente disposto  dall'autorizzazione,  i  valori
medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono  calcolati,  ai
fini del confronto con i pertinenti  valori  limite,  a  partire  dal
valore medio orario. 
  5.1.2. I  valori  medi  orari  calcolati  sono  utilizzabili  nelle
elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite  se,
oltre ad essere validi relativamente  alla  disponibilita'  dei  dati
elementari, si  riferiscono  ad  ore  di  normale  funzionamento.  Il
sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere  pertanto
in grado di determinare automaticamente,  durante  il  calcolo  delle
medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' del
valore  medio  orario.  I  valori  di  concentrazione  devono  essere
riportati alle condizioni di riferimento e sono  ritenuti  validi  se
sono valide le misure, effettuate  contemporaneamente,  di  tutte  le
grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto  salvo
quanto previsto dal punto 3.8.2. (76) 
  5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle
emissioni si  intendono  riferiti  alle  concentrazioni  mediate  sui
periodi temporali (medie mobili di  7  giorni,  mensili,  giornaliere
ecc.) indicati, per le diverse tipologie di  impianto,  nel  presente
decreto. 
  5.2.1. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno  devono
essere calcolati  ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione  medi
giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso  in  cui
la disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore
al 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi  casi  la
verifica del rispetto del limite giornaliero deve  essere  effettuata
con  le  procedure  previste  nel  punto  5.5.1.  Il   valore   medio
giornaliero non deve essere calcolato nel  caso  in  cui  le  ore  di
normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si
ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto
nell'autorizzazione o  richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, nel caso in  cui  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore
limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione  inferiore
al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i  casi
in cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore  al  valore
limite;  tale  superamento  deve  essere  espresso  come   incremento
percentuale rispetto al valore limite. (76) 
  5.2.2. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni  giorno
devono essere calcolati ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione
media degli ultimi sette giorni  trascorsi  (media  mobile  di  sette
giorni). Nel  caso  in  cui  la  disponibilita'  delle  medie  orarie
calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il  valore  medio  e'
invalidato. La media dei sette giorni non deve essere  calcolata  nel
caso in cui le ore di normale funzionamento  nei  sette  giorni  sono
inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo  il  valore
della media. (76) 
  5.2.3. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono
essere calcolati ed archiviati il  valore  limite  relativo  al  mese
trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio
di emissione relativo allo stesso periodo. Il  valore  medio  mensile
non deve  essere  calcolato  nel  caso  in  cui  le  ore  di  normale
funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi  si
ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la
disponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo  quanto
indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile
calcolato automaticamente non deve  essere  considerato  direttamente
utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore  limite.  In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile  deve  essere
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. (76) 
  5.2.4. Fermo restando  quanto  stabilito  al  punto  5.3,  per  gli
impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il  mese,  salvo
diversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come  una  sequenza  di
720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la media
aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di  ognuna
delle sequenze consecutive di 720 ore considerate. (76) 
  5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai  sensi  del  punto  5.2.4.
sono archiviati e, ove richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di  inizio
e fine periodo del calcolo nonche' al  numero  dei  dati  validi  che
concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' delle
medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt  80%,
il valore medio mensile calcolato automaticamente non e'  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la  verifica  del  rispetto  del  limite  deve
essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. 
  5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e 
polveri,  allo  scadere  di  ogni  mese  civile  sono  calcolati   ed
archiviati i seguenti valori: 
  - il  valore  limite  di  emissione  relativo  al  mese  trascorso,
calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo; 
  - il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. 
  Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di
combustione anteriori al 1988 e anteriori al  2006  e  salvo  diversa
disposizione autorizzativa o data dall'autorita'  competente  per  il
controllo, il valore medio mensile non viene calcolato  nel  caso  in
cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a
240. In tali casi  si  ritiene  non  significativo  il  valore  medio
mensile. Nel caso in cui la disponibilita'  delle  medie  orarie  nel
mese calcolate ai sensi del punto  5.5.  sia  inferiore  all'80%,  il
valore medio mensile  calcolato  automaticamente  non  e  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e'
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. (76) 
  5.3.1 Il calcolo delle medie di 48  ore  si  riferisce  a  sequenze
consecutive di  48  ore  di  normale  funzionamento.  Ogni  media  e'
archiviata allo scadere del periodo a cui il  calcolo  si  riferisce.
Contestualmente deve essere calcolato,  ai  sensi  dell'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, e archiviato il  valore  limite  relativo  alle
stesse 48 ore operative, Nel caso  in  cui  la  disponibilita'  delle
medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il  valore
medio non e' considerato valido ai fini della verifica  del  rispetto
del limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei  periodi
di calcolo si provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco  dei  casi
in cui le  medie  di  48  ore  hanno  superato  il  110%  del  limite
corrispondente ed il numero delle medie di 48 ore valide  dall'inizio
dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle  medie  di  48  ore  da
sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e
si approssima il numero risultante  per  eccesso  o  per  difetto  al
numero intero piu' vicino. (76) 
  5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere  a  disposizione
dell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo  di
cinque  anni,  salvo  diversa  disposizione  autorizzativa,  i   dati
rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti  5.1,  5.2.  e
5.3 utilizzando, per l'archiviazione,  appositi  formati  predisposti
dall'autorita' competente per il controllo, sentito  il  gestore.  Si
riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai  grandi
impianti  di  combustione.  ((Per  i  medi  impianti  di  combustione
l'archiviazione dei dati e' effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.)) 
  5.5. L'indice di disponibilita'  mensile  delle  medie  orarie  del
singolo inquinante, si calcola nel seguente modo: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal  sistema
di acquisizione. 
  - Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel  mese.
(76) 
  Il gestore e' tenuto a riportare nella  documentazione  di  cui  al
punto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati. 
  5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%,
la verifica del rispetto dei valori  limite  deve  essere  effettuata
integrando  i  dati  rilevati  automaticamente  con  i  dati   e   le
informazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5,
2.b e 2.7. 
 
  ((5-bis. Medi impianti di combustione 
  5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in  aggiunta
alle disposizioni dei paragrafi 1,  2,  3,  4,  e  5,  le  specifiche
disposizioni del presente paragrafo. Se e' utilizzato un  sistema  di
monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle
pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e  5  della
sezione 8 della Parte II dell'allegato II  alla  Parte  Quinta  ed  i
valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di
normale funzionamento, durante un anno civile: 
    il 95 per cento di tutti i  valori  medi  orari  convalidati  non
supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 
    nessun valore medio giornaliero convalidato  supera  il  110  per
cento dei pertinenti  valori  limite  di  emissione  o,  in  caso  di
impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone,  il
150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 
    nessun valore  medio  mensile  convalidato  supera  i  pertinenti
valori limite di emissione. 
  5-bis.2. Il gestore  di  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi
impianti di  combustione  archivia  e  conserva,  per  ciascun  medio
impianto  di  combustione,   sulla   base   dello   schema   previsto
all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2,  i  dati
di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni  previste  al
punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo
271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 
  5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali  da  non
permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di   emissione   e   le
comunicazioni delle non conformita'  accertate  nel  monitoraggio  di
competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi  14  e  20,
sono  effettuate  secondo  il  formato  stabilito   dalla   normativa
regionale. 
  5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di  impianti  di  stabilimenti
non  soggetti  ad  autorizzazione,  l'autorita'  competente  per   il
controllo puo' disporre che i  dati  di  monitoraggio  e  altri  dati
previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad  invio  periodico,  anche
utilizzando,  in  caso  di  sistemi  di  monitoraggio  in   continuo,
procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici. 
  5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui
agli articoli  269,  272  o  272-bis,  sono  messi  senza  ritardo  a
disposizione  dell'autorita'  competente  per  il  controllo  che  ne
richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile,  sono
conservati per almeno  i  sei  anni  civili  successivi.  L'autorita'
competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati  a  fini
di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta  di  accesso
ai dati ivi contenuti. 
  5-bis.6. Per i medi impianti  di  combustione  multicombustibili  i
valori limite di emissione  sono  misurati  nei  periodi  di  normale
funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la
miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu'  elevato
di emissioni. 
  5-bis.7.    Il    gestore    assicura,    nei     modi     previsti
dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti
valori limite di emissione e, anche  quando  non  sia  prescritto  un
valore limite, la misura del monossido di carbonio. 
  5-bis.8. Se e' utilizzato un sistema di  monitoraggio  in  continuo
delle  emissioni  l'autorizzazione  prescrive  una  verifica   almeno
annuale  mediante  misurazioni  parallele,  svolte  con   il   metodo
utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le
modalita'  per  la  comunicazione  dei   risultati   della   verifica
all'autorita' competente. 
  5-bis.9. L'autorizzazione  che  prevede,  per  il  monitoraggio  di
competenza  del  gestore,  misure   periodiche   basate   su   metodi
discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale. 
  5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano  per
la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la  data  di
messa   in   esercizio   dell'impianto   e   quella    di    rilascio
dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di  adesione
alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione. 
  5-bis.11. Il presente paragrafo si  applica  ai  medi  impianti  di
combustione esistenti a decorrere dalle  date  previste  all'articolo
273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi  le  sole
disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.)) 
 
Appendice 1 
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui 
di cui ai punti 2.5 e 2.7 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 2 
Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di  interruzione
del   normale   funzionamento   degli   impianti   di    abbattimento
(manutenzione ordinaria e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,
interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 3 
Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di
manutenzione periodica e  straordinaria  degli  strumenti  di  misura
(punto 3.2.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 4 
Esempio di formato per l'archiviazione dei dati  relativi  ai  grandi
impianti di combustione (punto 5.4). 
Tabella dei dati giornalieri 
Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore  trascorse
(dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente); (76) 
  - frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione
in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili); 
  - tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse; 
  - tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse; 
  Dati per inquinante: 
  - limiti applicabili nelle 48 ore; 
  - concentrazione media nelle 48 ore trascorse; 
  - numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse; 
  Tabella dei dati mensili e di sintesi 
  La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati  di
sintesi per i parametri da valutare su base annuale. 
  Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nel mese; (76) 
  - tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel caso
di impianti multicombustibile); 
  - tenore medio di ossigeno misurato; 
  - frazione della potenza  generata  (elettrica  o  termica)  con  i
diversi combustibili nel mese. 
  Dati per inquinante: 
  - concentrazioni medie mensili rilevate; 
  - numero delle medie orarie valide rilevate nel mese; 
  - limiti applicabili nel mese; 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida; 
  - numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il  110%
del limite corrispondente. 
  Tabella dei dati annuali 
  La  tabella  riporta  il  riepilogo  di  tutti  i  valori   mensili
consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare  su
base annuale. 
  Doti su base annuale: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; (76) 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il  calcolo
del 5% o del 3% di tale numero (cioe' del  complemento  al  95  e  al
97%); 
  - numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%
del limite corrispondente. 
 
 
                          ((Appendice 4-bis 
 
Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione 
                           (punto 5-bis.2) 
 
  - punti di emissione e origine delle relative emissioni; 
  - indice di disponibilita' mensile delle medie orarie; 
  -  numero  delle  medie  orarie  valide  durante  il   periodo   di
mediazione; 
  - valore limite per ciascun inquinante; 
  -  concentrazioni  medie  rilevate  per  ciascun  inquinante,   con
evidenza delle non conformita'; 
  - concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante  rilevate,  con
applicazione del  tenore  di  ossigeno  di  riferimento,  durante  il
periodo di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati
dei seguenti parametri di processo: 
  - tenore di O2 libero, 
  - tenore di vapore acqueo, 
  - temperatura dell'emissione, 
  - stato di impianto (produttivita'), 
  - portata; 
  - tipo e quantitativo di combustibili utilizzati; 
  - tipo di impianto di abbattimento  delle  emissioni  e  prove  del
funzionamento effettivo e  costante  di  tale  impianto,  inclusa  la
documentazione   relativa   ad   ogni   interruzione   del    normale
funzionamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  -  dati   relativi   alle   comunicazioni   effettuate   ai   sensi
dell'articolo 271, commi 14 e 20; 
  - dati relativi agli interventi effettuati ai  sensi  dell'articolo
271, commi 14, 20-bis e 20-ter.)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  1)
che "All'Allegato VI alla Parte  Quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  i   riferimenti   alle   "ore   di   normale
funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti
di combustione, come riferimenti alle "ore operative"". 
ALLEGATO VII 
 
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione 
 
Parte I 
 
  1. Definizioni 
  Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) vapori: composti aeriformi che evaporano dalla benzina; 
  b) vapori di ritorno: vapori provenienti da impianti di deposito  o
da cisterne mobili in fase di caricamento; 
  c) vapori residui: vapori che  rimangono  nella  cisterna  dopo  lo
scarico di benzina agli impianti di deposito; 
  d) sistema di recupero dei vapori: l'attrezzatura per  il  recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  i
terminali; 
  e)  carro-cisterna:  una  cisterna   mobile   costituita   da   una
sovrastruttura che comprende  una  o  piu'  cisterne  ed  i  relativi
equipaggiamenti, e da un telaio  munito  dei  propri  equipaggiamenti
(ruote, sospensioni), destinata al trasporto di benzine su rotaia; 
  f) nave-cisterna:  una  cisterna  mobile  costituite  da  una  nave
destinata alla navigazione interna  quale  definita  nel  capitolo  1
della  direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio,  del  4  ottobre  1982,
destinata al trasporto di benzine in cisterne; 
 
Parte II 
 
  1. Requisiti per gli impianti  di  deposito  di  benzina  presso  i
terminali 
  1.1 Rivestimenti 
  Le pareti  esterne  ed  i  tetti  degli  impianti  di  deposito  di
superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione  totale
del calore radiante pari o superiore al  70%.  Il  rispetto  di  tali
adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione
in cui si attesti che, per la  verniciatura,  sono  state  utilizzate
vernici  certificate  dal  fornitore  come  rispondenti  alle   norme
contenute nell'appendice, applicate secondo regole di buona tecnica. 
  Detta  disposizione  non  si  applica  agli  impianti  di  deposito
collegati ad un sistema di recupero dei vapori conforme ai  requisiti
di cui al punto 2.3. 
  Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da
essere effettuate conio parte dei normali cicli di manutenzione degli
impianti di deposito. Il programma  delle  manutenzioni  deve  essere
conservato dal gestore e reso disponibile su richiesta dell'autorita'
competente per il controllo. 
  1.2 Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina 
  Gli impianti di deposito  con  tetto  galleggiante  esterno  devono
essere dotati di un dispositivo  primario  di  tenuta  che  copra  lo
spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del
tetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario  fissato  su
quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da
assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al
95% di quello di un serbatoio  similare,  a  tetto  fisso,  privo  di
dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori ovvero di  un
serbatoio a  tetto  fisso  dotato  solo  di  valvola  limitatrice  di
pressione. Il rispetto di tali adempimenti  deve  essere  certificato
dal  gestore  con  una  dichiarazione  in  cui  si  attesti  che   la
progettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto  previsto
dal presente punto 1.2, verificato  sulla  base  delle  procedure  di
stima, contenute nella normativa API (American  Petroleum  Institute)
MPMS, Chapter 19, e che tale sistema  e  stato  installato  a  regola
d'arte. A tal fine si utilizza il "Manual  of  Petroleum  Measurement
Standards" - capitolo 19 - "Evaporative loss measurement", sezione  1
-  "Evaporative  loss  from  fixed  -  roof  tanks"  e  sezione  2  -
"Evaporative loss from floating - roof tanks". 
  I dispositivi di controllo per il  contenimento  dei  vapori  degli
impianti  di  deposito  devono  essere  sottoposti   a   manutenzione
periodica secondo le modalita' previste dalla regola d'arte. 
  1.3. Sistemi per il recupero dei vapori di benzina 
  - Gli impianti di deposito presso terminali la cui  costruzione  e'
stata autorizzata dopo il 3 dicembre 1997, ai sensi  della  normativa
vigente al momento  dell'autorizzazione,  costituiti  da  serbatoi  a
tetto fisso, devono essere collegati ad un sistema  di  recupero  dei
vapori in  conformita'  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  2.  In
alternativa, detti depositi devono essere  progettati  con  un  tetto
galleggiante, interno o esterno, e dotati di  dispositivi  primari  e
secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti  relativi  alle
prestazioni stabiliti dal punto 1.2. 
  - Gli altri impianti di deposito presso i terminali, costituiti  da
serbatoi a tetto fisso, devono essere  collegati  ad  un  sistema  di
recupero dei vapori in conformita' alle  disposizioni  contenute  nel
paragrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere  dotati  di
un tetto galleggiante interno con un dispositivo  primario  a  tenuta
progettato in modo da  assicurare  un  contenimento  complessivo  dei
vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio  similare  a
tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori. 
  1.4 Ai serbatoi a tetto fisso situati presso  i  terminali  cui  e'
consentito, ai sensi del punto 2.2, il deposito temporaneo dei vapori
non  si  applicano  i  requisiti  relativi  ai  dispositivi  per   il
contenimento dei vapori di benzina di cui al punto 1.3. 
 
Appendice 
Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. 
 
  Ai fini di quanto prescritto al punto 1.2.  per  la  determinazione
del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi, puo'  essere
utilizzato uno dei seguenti metodi di misura, 
  a) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale del
calore radiante.  Per  riflessione  totale  del  calore  radiante  si
intende la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata
nello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 µm di lunghezza d'onda  (spettro
solare incidente a livello della superficie terrestre). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio
su provini campione),  si  basa  sulle  seguenti  norme  tecniche  di
riferimento: ASTM E 903-82  (1)  ed  ISO  9050  (2).  Il  fattore  di
riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%. 
  b) Metodo basato sulla misura del  fattore  di  riflessione  totale
dell'energia luminosa. 
  Tale  metodo  si  riferisce  alla  misura  del  solo   fattore   di
riflessione totale dell'energia luminosa ed e' quindi  relativo  alla
sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello  spettro
visibile (0,38 ÷ 0,78 um). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore  di  riflessione  totale  dell'energia  luminosa  di  una
superficie (ottenuta su provini  campione  in  laboratorio)  si  basa
sulla normativa di riferimento applicabile UNI 9389 (3) ed  ISO  2813
(4). 
  Il fattore di riflessione  della  superficie  all'energia  luminosa
deve essere superiore o uguale al 70%. 
  Nel caso in cui siano presenti serbatoi con superfici di  materiale
diverso  o  verniciati  con  colori  diversi  il  valore   medio   di
riflessione  puo'  essere  calcolato  dagli  indici  di   riflessione
(misurati su campioni con uno dei precedenti  metodi  per  i  singoli
colori), pesati con le estensioni delle relative aree  di  serbatoio.
Il valore medio di riflessione cosi' calcolato deve essere  superiore
o eguale al 70%. 
  Riferimenti: 
  (1) ASTM E 903-82: Standard  test  method  for  solar  absorptance,
reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres". 
  (2)  ISO  9050:  "Glass  in  building.   Determination   of   light
trasmittance,  direct  solar   trasmittance,   total   solar   energy
trasmittance  and  ultraviolet  trasmittance,  and  related   glazing
factors". 
  (3) UNI 9389: "Misura della riflessione di  pellicole  di  prodotti
vernicianti non metallizzanti". 
  (4) ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss
of nonmetallic paint films at 20°, 60° and 85°, 
  2. Requisiti per gli impianti di caricamento presso i terminali. 
  2.1 Attrezzature per il caricamento dal basso 
  Le torri di  caricamento  di  veicoli-cisterna  presenti  presso  i
terminali devono soddisfare le specifiche relative alle  attrezzature
per il caricamento dal basso previste dal punto 3.2. 
  2.7. Recupero di vapori 
  I vapori di ritorno provenienti da una cisterna mobile in  fase  di
caricamento  devono  essere  convogliati,  tramite   una   linea   di
collegamento a tenuta di vapore, verso  un  sistema  di  recupero  di
vapori.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle   operazioni   di
caricamento dall'alto di cisterne  mobili  che,  in  accordo  con  le
deroghe previste all'articolo 276, comma 5, non  sono  conformi  alle
prescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2. 
  Nei terminali presso i  quali  negli  tre  anni  civili  precedenti
l'anno in  corso  e'  stata  movimentata  una  quantita'  di  benzina
inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori
puo' sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale.
Il  serbatoio  adibito  esclusivamente  a  tale   uso   deve   essere
chiaramente identificato. Per quantita'  movimentata  si  intende  la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili
dagli impianti di deposito del terminale. 
  Nei terminali in cui la benzina e' caricata su  navi,  puo'  essere
adottato  un  sistema  di  combustione  dei  vapori,  se  ogni  altra
operazione di  recupero  dei  vapori  e'  pericolosa  o  tecnicamente
impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I gestori degli
impianti  di  caricamento  che  producono  emissioni   in   atmosfera
provenienti dai sistemi di recupero dei  vapori  o  dalle  unita'  di
combustione di vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni
ai sensi del titolo I del presente decreto. 
  2.3. Valori limite di emissione, criteri per la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione 
  Agli effluenti gassosi emessi dai sistemi di recupero dei vapori si
applica il valore limite di emissione pari a 10 g/Nm3  espressi  come
media oraria. 
  Le  misurazioni  effettuate  ai  fini   della   valutazione   della
conformita' delle emissioni ai valori limite devono essere effettuate
per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di
normale movimentazione. 
  Dette  misurazioni  possono  essere  continue  o  discontinue.   Le
misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno  quattro  volte
ogni ora. 
  L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate,
al gas di taratura e al metodo applicato, non deve  superare  il  10%
del valore misurato. 
  L'apparecchiatura utilizzata  deve  essere  in  grado  di  misurare
almeno concentrazioni di 1 g/Nm3 . 
  La precisione della misura deve  essere  almeno  pari  al  95%  del
valore  misurato.  I  controlli  di  competenza  del   gestore   sono
effettuati con periodicita' semestrale. 
  2.4. Misure per la prevenzione di emissioni diffuse 
  Prima della messa in servizio dei sistemi di recupero  dei  vapori,
il gestore e' tenuto effettuare le procedure di prova cui  sottoporre
le linee di collegamento di vapori di cui al punto 2.2 e ad istituire
ed effettuare  apposite  procedure  di  controllo  periodico  secondo
quanto indicato  nella  seguente  appendice.  E'  tenuto  altresi'  a
seguire le procedure previste nella medesima  appendice  in  caso  di
mancato funzionamento dei sistemi di recupero. 
  2.5. Perdite accidentali 
  In  caso  di  perdita  accidentale  di  vapore,  le  operazioni  di
caricamento devono essere immediatamente arrestate  a  livello  della
torre di caricamento attraverso dispositivi automatici di arresto che
devono essere installati sulla torre. 
  2.6. Operazioni di caricamento di veicoli cisterna dall'alto 
  Durante le operazioni di caricamento dall'alto di veicoli  cisterna
che, in accordo con le deroghe previste all'articolo  276,  comma  5,
non sono conformi alle prescrizioni  per  il  caricamento  dal  basso
stabilite al punto 3.2  l'uscita  del  braccio  di  caricamento  deve
essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile,  per  evitare
spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di  un
dispositivo di captazione dei vapori. 
 
Appendice 
 
  Procedure di prova cui  sottoporre  le  linee  di  collegamento  di
vapore prima della messa in servizio  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori e nel  corso  della  manutenzione  periodica  e  procedure  da
seguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero 
  a) Prove di tenuta del sistema di trasferimento (l). 
  Le tubazioni di convogliamento del vapore  devono  essere  provate,
prima della messa in servizio dell'impianto, al fine  di  verificarne
accuratamente la tenuta: 
  - prima di allacciare le apparecchiature,  l'impianto  deve  essere
provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar; 
  - la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti; 
  - la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua  od
apparecchi di equivalente sensibilita'; 
  - il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le due
letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di
prova; 
  - se si verificano delle perdite, queste  devono  essere  ricercate
con l'ausilio di una soluzione saponosa; 
  - le parti difettose devono  essere  sostituite  e  le  guarnizioni
rifatte; 
  -  non  si  devono  riparare  dette  parti  con   mastici,   ovvero
cianfrinarle; 
  - una volta eliminate le  perdite  occorre  ripetere  la  prova  di
tenuta; 
  -  le  prove  di  tenuta  precedenti  devono  essere  ripetute  con
frequenza triennale; 
  - se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (per  esempio
saldati  o  cementati),  essi  devono   essere   testati   su   tutto
l'assemblaggio, con le stesse modalita' di prova sopra descritte 
  b)  Collegamento  delle  apparecchiature  e   messa   in   servizio
dell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature  alle
parti fisse, ad allacciamento terminato, dovra'  essere  controllata,
mediante soluzione saponosa od altro  idoneo  equivalente  mezzo,  la
perfetta  tenuta   dell'impianto,   con   particolare   riguardo   ai
collegamenti. 
  c) Avviamento dell'impianto. 
  Deve essere effettuata una verifica del  buon  funzionamento  delle
apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza. 
  d) Manutenzione periodica. 
  La  manutenzione  che  il  gestore  deve  assicurare  consiste  nel
frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni  e  dei
collegamenti, con particolare riguardo per i  tubi  flessibili  e  le
guarnizioni.  Le  parti  difettose  devono  essere   sostituite.   Il
monitoraggio in servizio deve comprendere un esame visivo del sistema
per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni
del sistema di tubazioni e nei giunti. 
  Deve essere eseguito un esame  visivo  delle  tubazioni  flessibili
usate per collegare contenitori mobili al  sistema  di  tubazioni  di
raccolta   del   vapore,   al   fine   di   individuarne    eventuali
danneggiamenti. 
  Gli esami  visivi  devono  essere  ripetuti  con  frequenza  almeno
trimestrale. 
  e)  Procedure  di  notifica  da  seguire   in   caso   di   mancato
funzionamento dei sistemi di recupero dei vapori. 
  Il gestore, deve informare  l'autorita'  competente,  prima  di  un
pianificalo spegnimento di un sistema di recupero vapori che comporti
una fermata superiore ai tre giorni. 
  Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il  motivo
dell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il gestore deve
informare  l'autorita'  competente  della  causa  dell'arresto,   dei
provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione  l'unita'  e
del probabile periodo di non  funzionamento.  L'autorita'  competente
dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo  271,  comma
14. 
  Il gestore deve  adoperarsi  per  assicurare  che  il  sistema  sia
riportato in condizioni di operativita' il piu' rapidamente possibile
e  deve  tempestivamente  informare  l'autorita'  competente  qualora
l'arresto si prolunghi per un periodo di  tempo  superiore  a  quello
originariamente  previsto  e  comunicato  all'autorita'  stessa.   Il
gestore provvede ad annotare su un apposito  registro  i  periodi  di
mancata operativita' del sistema di recupero dei vapori. 
  Riferimenti: 
  (1) UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio  liquefatti  per  uso
domestico non alimentati da rete di distribuzione". 
  3. Requisiti per le cisterne mobili e per i veicoli cisterna. 
  3.1 Contenimento dei vapori di benzina 
  3.1.1. I vapori residui devono  essere  trattenuti  nella  cisterna
mobile dopo lo scarico della benzina. 
  3.1.2. Le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo  che
i vapori di ritorno provenienti dagli impianti  di  deposito  situati
presso gli impianti di  distribuzione  o  presso  i  terminali  siano
raccolti e trattenuti nelle  stesse.  Il  sistema  di  raccolta  deve
consentire  la  tenuta  dei   vapori   durante   le   operazioni   di
trasferimento  della  benzina.  Per  i  carro-cisterna  le   suddette
prescrizioni trovano applicazione solo se gli  stessi  forniscono  la
benzina a impianti di distribuzione o la caricano presso i  terminali
in cui e' consentito ai sensi del paragrafo 2, punto 2.2, il deposito
temporaneo dei vapori. 
  3.1.3. Salva l'emissione attraverso le valvole di  sfiato  previste
dalla vigente normativa, i vapori menzionati ai punti 3.1.1. e 3.1.2.
sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione
di caricamento presso il terminale. 
  3.1.4.  Le  cisterne  montate  su  veicoli-cisterna  devono  essere
sottoposte a verifiche triennali della  tenuta  della  pressione  dei
vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato. 
  3.2. Specifiche per il  caricamento  dal  basso,  la  raccolta  dei
vapori e la protezione contro il troppo pieno nei veicoli cisterna. 
  3.2.1. Accoppiatori. 
  a) L'accoppiatore per i liquidi sul  braccio  di  caricamento  deve
essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio
API di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo  cisterna,  quale
definito  dalla:  API  RECOMMENDED  PRACTICE  1004  SEVENTH  EDITION,
NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery  for  MC-306  Tank
Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of  Adapter  used  for  Bottom
Loading). 
  b) L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo  di  raccolta
dei vapori della torre di caricamento  deve  essere  un  accoppiatore
femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a
camma  e  scanalatura  di  1  pollici  (101,6  mm)  posizionato   sul
veicolo-cisterna, quale definito  dalla:  "API  RECOMMENDED  PRACTICE
1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER  1988  -  Bottom  Loading  and  Vapour
Recovery for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section  4.1.1.2  -  Vapour
Recoyery Adapter)". 
  3.2.2. Condizioni di caricamento. 
  a) Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri al minuto
(massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento. 
  b) Quando il terminale lavora  a  regime  massimo,  il  sistema  di
raccolta dei vapori della  torre  di  caricamento,  ivi  compreso  il
sistema di recupero dei vapori,  puo'  generare  una  contropressione
massima  di  55  millibar  sul  lato  del   veicolo-cisterna   dov'e'
posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori. 
  c) Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento  dal
basso sono munite di una targa di identificazione  che  specifica  il
numero  massimo  di  bracci  di  caricamento  che   possono   operare
simultaneamente  purche',  in  corrispondenza  della  contropressione
massima dell'impianto di cui alla lettera l)), non fuoriescano vapori
dai compartimenti e dalle valvole. 
  3.2.3. Collegamento  della  messa  a  terra  e  del  rivelatore  di
dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna. 
  a) La torre di caricamento deve essere munita di un  rivelatore  di
troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale  di
consenso all'operazione con logica di interruzione in raso di  guasto
n malfunzionamento. il caricamento e' consentito ai sensi  del  punto
2.2., se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti  rileva
un livello elevato. 
  b)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato   al   rilevatore
collocato sulla torre di  caricamento  con  un  connettore  elettrico
industriale standard a 10  conduttori.  Il  connettore  maschio  deve
essere montato sul veicolo-cisterna,  mentre  il  connettore  femmina
deve essere fissato ad  un  cavo  volante  raccordato  al  rilevatore
posizionato sulla torre. 
  c) I rilevatori del livello installati sul veicolo-cisterna  devono
essere termistori due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici
a cinque fili  o  dispositivi  equivalenti  compatibili,  purche'  il
sistema  sia  tale  da  disporsi  automaticamente  in  condizioni  di
sicurezza  in  caso  di  guasto.  I  termistori   devono   avere   un
coefficiente negativo di temperatura. 
  d) Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento  deve  essere
compatibile con  i  sistemi  a  due  o  a  cinque  fili  montati  sul
veicolo-cisterna. 
  e)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato  alla  torre   di
caricamento attraverso  il  filo  comune  di  terra  dei  sensori  di
troppopieno, collegato al conduttore n.  10  del  connettore  maschio
attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore  n.  10  del
connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore,  a
sua volta collegato alla terra della torre. 
  f) Tutte le cisterne idonee al caricamento dal  basso  sono  munite
della targa di identificazione di cui al punto 3.2.2, lettera c)  che
specifica il tipo di  sensori  per  il  rilevamento  del  troppopieno
installati (ad esempio, a due o cinque fili). 
  3.2.4. Posizionamento dei collegamenti. 
  a) La progettazione delle strutture per il caricamento dei  liquidi
e la raccolta dei vapori sulla  torre  di  caricamento  si  basa  sul
seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna: 
  L'altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi non
deve essere superiore a 1,4 metri (senza carico) e inferiore a d  0,5
metri (sotto carico); l'altezza ideale e' compresa tra 0,7 e I metro. 
  La distanza  orizzontale  tra  gli  accoppiatori  non  deve  essere
inferiore a 0,25 metri; la distanza  minima  ideale  e'  pari  a  0,3
metri. 
  Tutti gli  accoppiatori  per  i  liquidi  sono  posizionati  in  un
alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri. 
  L'accoppiatore  per  la  raccolta  dei  vapori,  ove   tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra  degli  accoppiatori  per  i  liquidi,  ad  un  altezza  non
superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non  inferiore  a  0,5  metri
(sotto carico). 
  b) Il connettore per la messa a terra/troppopieno, ove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra degli accoppiatori per i  liquidi  e  per  la  raccolta  dei
vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non
inferiore a 0,5 metri (sotto carico). 
  c) I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato
del veicolo-cisterna. 
  3.2.5. Blocchi di sicurezza. 
  a) Messa a terra e dispositivo di troppo pieno. 
  Il  caricamento  e'  consentito  soltanto  quando   il   rilevatore
combinato  di  messa  a  terra/troppopieno  emette  un   segnale   di
autorizzazione. In caso di troppo pieno o  di  mancanza  di  messa  a
terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato  sulla  torre  deve
chiudere la valvola di controllo del caricamento. 
  b) Rilevatore di raccolta dei vapori. 
  Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo  per  il  recupero
dei vapori e' collegato  al  veicolo-cisterna  e  i  vapori  spostati
possono  liberamente  fluire  dal  veicolo-cisterna  al  sistema   di
recupero dei vapori dell'impianto. 
  4. Requisiti per gli impianti di deposito presso  gli  impianti  di
distribuzione e per le  operazioni  di  trasferimento  della  benzina
presso gli impianti di distribuzione e presso  terminali  in  cui  e'
consentito il deposito temporaneo di vapori 
  4.1. I vapori di ritorno durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina negli impianti  di  deposito  presso  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti devono essere convogliati,  tramite  una
linea di collegamento a tenuta di vapore, verso  la  cisterna  mobile
che distribuisce la benzina. Le operazioni di  trasferimento  possono
essere effettuate soltanto se detti  dispositivi  sono  installati  e
funzionano correttamente. 
  Il gestore dell'impianto di distribuzione deve  predisporre  idonee
procedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includere
istruzioni sul collegamento  della  tubazione  di  bilanciamento  del
vapore  prima  del  trasferimento  della  benzina   all'impianto   di
distribuzione dei carburanti. Le procedure devono  inoltre  contenere
istruzioni per la fase di distacco delle tubazioni  alla  fine  delle
operazioni di trasferimento. 
  Le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registro
di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del  carburante  e
controfirmate  dal   gestore   dell'impianto   di   distribuzione   e
dall'autista del veicolo-cisterna. 
  4.2. Nei terminali cui e' consentito  il  deposito  temporaneo  dei
vapori, i vapori spostati  durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina devono  essere  riconvogliati,  tramite  una  linea  di
collegamento a  tenuta  di  vapore,  verso  la  cisterna  mobile  che
distribuisce la benzina.  Le  operazioni  di  carico  possono  essere
effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano
correttamente. 
ALLEGATO VIII 
 
Impianti di distribuzione di benzina 
 
1. Definizioni 
  Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale  tra
il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli  stessi  che
risulterebbe rilasciato  nell'ambiente  in  assenza  del  sistema  di
recupero; 
  b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione della
benzina dall'impianto di deposito  verso  il  distributore,  ai  fini
dell'erogazione; 
  c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di  vapori  di  benzina  ed
aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L); 
  d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo
delle quantita' di benzina erogata, la cui adozione  e'  obbligatoria
per  distributori  inseriti  in  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti in rapporto con il pubblico; 
  e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero  dei  vapori
costituito da una macchina idraulica atta a  creare  una  depressione
che facilita il passaggio dei vapori di  benzina  dal  serbatoio  del
veicolo verso l'impianto di deposito; 
  f) circolatore idraulico: componente del sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione che
facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo
verso l'impianto di deposito; 
  g) ripartitore: componente  del  sistema  di  recupero  dei  vapori
costituito da un dispositivo atto a separare la linea  di  erogazione
del carburante dalla linea di recupero dei  vapori,  dal  quale  tali
linee si dipartono distintamente; 
  h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero  dei
vapori costituito  da  un  tubo  flessibile  per  l'erogazione  della
benzina; 
  i) tubazione coassiale: componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da  un  tubo  flessibile  costituito  da  due  tubi
concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata  e
dei vapori recuperati; 
  l) tubazioni gemellate: componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da due tubi flessibili distinti  per  il  passaggio
rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati; 
  m) pistola erogatrice:  componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da un apparecchio per il controllo del  flusso  del
carburante durante una operazione di erogazione. 
 
2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase
II. 
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore  per
la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza
del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.
In caso di sistemi che  prevedono  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi  in
un  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi  inclusi.   Il
raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema  di  recupero
deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies. 
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi  di  recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. 
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione. Ai  fini  dell'omologazione,  l'efficienza  media  del
sistema di recupero dei vapori non  deve  essere  inferiore  all'80%,
raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso  tra  0,95  e
1,05, estremi inclusi.  Il  rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempre
mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero  deve  essere  comprovato  da  una
prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i
paragrafi 2-quater e  2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  ai
sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valore
medio del rapporto V/L sempre  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi
inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque  considerato  di
fase II. 
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori di fase II. 
  L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
16321-1 ((...)). 
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. 
  Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da  parte
dei competenti  enti  di  normazione,  l'efficienza  dei  sistemi  di
recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina  in  un
impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di   distribuzione   e'
determinata misurando  le  perdite  di  vapori  di  benzina  globali,
incluse quelle degli sfiati degli  impianti  di  deposito  interrati,
attraverso apposite  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura  che
utilizzano il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del  TÜV  Rheinland,
ovvero  altro  metodo  equivalente.  L'equivalenza  del  metodo  deve
risultare da apposite prove. 
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi. 
  La  certificazione  comprovante  l'efficienza  del   prototipo   e'
rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI  EN
ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende  un  laboratorio
accreditato da un organismo riconosciuto  dall'European  Co-operation
for accreditation. 
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
  Restano fermi, per i sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzina
messi in commercio o  in  esercizio  dopo  il  30  giugno  2003,  gli
obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti
dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
 
3. Requisiti costruttivi e di installazione.
  3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione  di  una
specifica norma tecnica da parte dei competenti enti  di  normazione,
ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione. 
  3.1-bis. L'insieme dei dispositivi  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori comprende pistole di erogazione predisposte  per  il  recupero
dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o  gemellate,  ripartitori
per la separazione della linea dei vapori dalla linea  di  erogazione
della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee  interrate
per  il  passaggio  dei  vapori  verso  i  serbatoi,   e   tutte   le
apparecchiature e i dispositivi atti  a  garantire  il  funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 
  3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla  base
del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei  vapori  a
circolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazione
forzata, come definiti dai punti 3.3. e  3.4,  i  quali  stabiliscono
altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti. 
  3.3. Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  naturale.  In
tali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del  veicolo  e  la
depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il
carburante determinano il passaggio  dei  vapori  dal  serbatoio  del
veicolo verso l'impianto di deposito durante il  rifornimento,  senza
l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o  altri  dispositivi  atti  a
facilitare la circolazione dei vapori. 
  3.4 Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  forzata.  Tali
sistemi prevedono l'impiego di  dispositivi  che,  in  aggiunta  alla
differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo
e l'impianto di deposito, facilitano  il  passaggio  dei  vapori  dal
serbatoio  del  veicolo   all'impianto   di   deposito   durante   il
rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato  tali  sistemi
sono classificati: 
    a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi  prevedono  l'impiego
di una o piu' pompe del vuoto  atte  a  creare  una  depressione  che
facilita il passaggio dei vapori stessi  dal  serbatoio  del  veicolo
verso gli impianti  di  deposito.  Sulla  base  del  numero  e  della
disposizione delle pompe a  vuoto  impiegate,  tali  sistemi  vengono
classificati in: 
      - sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di  almeno
una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun  distributore,  e
messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema
deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume
di vapore recuperato in funzione del volume  di  carburante  erogato,
secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis  La  pompa  del  vuoto
deve essere dotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sulla
mandata e sull'aspirazione; il motore  della  pompa  del  vuoto  deve
avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato. 
      - sistemi centralizzati. Tali sistemi  prevedono  l'impiego  di
un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a piu' distributori,
installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa  in  funzione
all'atto  dell'erogazione  del  carburante.  Il  sistema  deve  avere
requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di  vapore
recuperato in funzione del  volume  di  carburante  erogato,  secondo
quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis La pompa del vuoto deve essere
dotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sulla  mandata  e
sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado
di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato. 
    b)  Sistemi  a  circolatore  idraulico.  Tali  sistemi  prevedono
l'impiego di un circolatore  idraulico  (pompa  a  getto,  aspiratore
Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta
a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del  veicolo  agli
impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore
idraulico puo' essere installato presso il distributore o  presso  la
pompa di erogazione del carburante, e deve avere  requisiti  tali  da
garantire la proporzionalita' del  volume  di  vapore  recuperato  in
funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai
paragrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve essere
dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma. 
  3.5 Le pistole erogatrici (la impiegarsi nei distributori dotati di
sistema per il recupero dei vapori devono  avere  requisiti  tali  da
garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza  e  di
efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato  per
il passaggio dei vapori, di una  valvola  di  ritegno  per  mantenere
chiuso il circuito  dei  vapori  tra  due  successive  operazioni  di
erogazione  e  di  idonei  dispositivi  atti  a  garantire  l'arresto
dell'erogazione per serbatoio  pieno  e  per  caduta  a  terra  della
pistola. Se l'impianto e' dotato di sistema di recupero dei vapori di
benzina a circolazione  naturale  le  pistole  di  erogazione  devono
garantire una tenuta con il bocchettone di carico del  serbatoio  del
veicolo. 
  3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero  dei  vapori
e'  consentito  l'impiego  di  tubazioni   flessibili   coassiali   o
gemellate.  La  lunghezza  massima  di  tali  tubazioni,  esterna  al
distributore, e' pari a 5,00 m. 
  3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla
linea di recupero dei  vapori  e'  necessario  installare  un  idoneo
ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la  linea
di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori. 
  Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili  coassiali  il
ripartitore  coassiale   puo'   essere   installato   all'interno   o
all'esterno del corpo del distributore; se il distributore e'  dotalo
di tubazioni  flessibili  gemellate  il  ripartitore  coassiale  deve
essere installato sulla pistola erogatrice. 
  3.8 Il collegamento tra il distributore e  le  tubazioni  interrate
del sistema di recupero dei vapori di benzina puo' essere  costituito
da un tronco di tubazione flessibile o rigido. 
  3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto
compreso tra i distributori  e  gli  impianti  di  deposito,  possono
assumere le seguenti configurazioni: 
    a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano
ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito; 
    b) linee centralizzate (a  servizio  di  piu'  distributori),  le
quali collegano tutti i  distributori  ad  uno  o  piu'  impianti  di
deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni. 
    3.10. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
  3.11.  Econsentito  immettere  i  vapori  recuperati  nella   parte
superiore  degli  impianti   di   deposito,   senza   gorgogliamento.
All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve
essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma.  Devono
essere installati idonei  dispositivi  al  fine  di  evitare  che  il
carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori  in  caso  di
sovrariempimento degli impianti di deposito.  Qualora  l'impianto  di
distribuzione di carburanti sia  asservito  ad  un  sistema  di  piu'
impianti di deposito, questi possono essere  collegati  fra  loro  in
corrispondenza  della  linea  di  ritorno  dei  vapori   tramite   un
collettore comune, a condizione che tutti  contengano  esclusivamente
benzina. 
  3.12. I requisiti costruttivi  delle  tubazioni  appartenenti  alle
linee  interrate  di  ritorno  dei  vapori  sono  identici  a  quelli
richiesti  per  le  tubazioni  per  l'adduzione  del  carburante;   i
materiali impiegati devono essere compatibili con le  caratteristiche
fisico-chimiche  dei  carburanti  immagazzinati  e  devono  possedere
un'adeguata capacita', robustezza e durata per  poter  sopportare  le
pressioni  di  esercizio,  lo  stato  di   tensione   strutturale   e
l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre
assicurare un libero passaggio e nel  contempo  garantire  una  bassa
resistenza al flusso dei vapori. 
  3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei
vapori  devono  seguire  il  percorso  effettivo   piu'   breve   dai
distributori agli impianti di  deposto,  con  una  pendenza  uniforme
minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi. 
  3.14. Tutti gli  elementi  metallici  appartenenti  alla  linea  di
ritorno  dei  vapori  devono  essere  adeguatamente  protetti   dalla
corrosione. 
  3.15. Gli impianti elettrici negli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti in  materia.  Le  tubazioni  e  tutti  gli  altri
elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e  alla
linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono  essere
corredati di certificazione prodotta dal costruttore che  ne  attesti
l'antistaticita'. (1) (2)
 
4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori. 
  4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza
previsti  dai  paragrafi  2  o  2-bis  devono  essere  eseguiti   con
periodicita' almeno annuale dal gestore. I  risultati  devono  essere
riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai  fini  del
controllo,  in  caso  di  sistemi  di  recupero  che   prevedono   il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto  di  distribuzione,  si  verifica  che  il  rapporto   V/L
rispetti,  in  condizioni  di  simulazione  di  flusso  di   benzina,
l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica  il  metodo
EN16321-2 ((...)). 
  4.2.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  deve  essere
installato un gruppo  di  controllo  del  funzionamento  che  segnali
visivamente le  anomalie  del  sistema  di  recupero  dei  vapori  di
benzina. In presenza  di  tali  anomalie  il  gestore  e'  tenuto  ad
assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si
applica in caso di installazione del sistema automatico previsto  dal
punto 4.3. 
  4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti  dal
gestore con periodicita' triennale se e'  installato  un  sistema  di
controllo automatico. Tale sistema deve  rilevare  automaticamente  i
guasti che si verificano nel corretto funzionamento  del  sistema  di
recupero dei vapori di benzina e  nel  sistema  stesso  di  controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente
il flusso di benzina  dal  distributore  interessato  dal  guasto  se
questo non e' riparato entro sette giorni. 
 
5. Obblighi di documentazione. 
  5.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
  5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base
di una concessione o di una  autorizzazione  rilasciata  dopo  il  30
giugno  1996,  ai  sensi  della  normativa  vigente  al  momento  del
rilascio, installati o da installare su un sito  precedentemente  non
utilizzato quale impianto  di  distribuzione  di  carburante,  devono
essere provvisti di: 
  a) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  il
sistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,
nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  in
commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  di
conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126; 
  b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di
recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero  dell'interno
ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle
modalita' di prova previste dalla normativa all'epoca vigente;; 
  b-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003; 
  c) certificato di collaudo dell'intero  impianto  effettuato  dalla
commissione competente ai sensi della vigente normativa. 
  5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli  del
punto 5.2 devono essere provvisti di: 
  a) originaria approvazione di tipo del distributore  sprovvisto  di
un sistema per il  recupero  dei  vapori,  rilasciata  dal  Ministero
dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934; 
  a-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003; 
  b) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  il
sistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,
nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  in
commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  di
conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126; 
  c)  certificazione,  rilasciata  dal  costruttore,  attestante   la
conformita' del sistema di recupero di vapori prodotto  in  serie  al
prototipo omologato. Tale certificato di conformita'  deve  attestare
la capacita' del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie  di
rispettare, se correttamente  installato,  il  valore  di  efficienza
prescritto quando sia rispettato  il  valore  V/L,  con  le  relative
tolleranze, rilevate in sede di prova  del  prototipo  omologato;  la
presente lettera non si  applica  in  caso  di  sistemi  di  recupero
provvisti  degli  atti  di  conformita'  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di  distributori
provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto; 
  d)  dichiarazione  rilasciata  dall'installatore  del  sistema   di
recupero dei  vapori  al  titolare  dell'impianto  di  distribuzione,
attestante  che  l'installazione  del  sistema  e'  stata  effettuata
seguendo le istruzioni fornite  da  l  costruttore  e  che  le  prove
funzionali,  con  verifica  del  rapporto  V/L  prescritto,  eseguite
all'atto della presa in carico del sistema  da  parte  del  titolare,
hanno avuto esito positivo; la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura  CE  prevista  da
tale decreto. 
  e) copia della notifica, da parte  del  gestore,  circa  l'avvenuta
installazione  del  sistema  di  recupero  dei  vapori,  completa  di
documentazione comprovante  il  rispetto  della  normativa  all'epoca
vigente. 
  5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina  devono  essere
dotati di un registro di  impianto  che  deve  essere  custodito  dal
gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria  effettuati  sull'impianto,  i
risultati  degli  autocontrolli  previsti  dal  paragrafo  4   ed   i
provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3. 
  5.5 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
 
Appendice 
        APPENDICE SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma
33) che "Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico
i  requisiti  costruttivi  e  di  installazione  degli  impianti   di
distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3  dell'allegato  VIII
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
-------------
AGGIORNAMENTO (2) 
Vedi in tal senso il decreto 27 dicembre 2017, in G.U. 05/01/2018, n.4,
(Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con 
sistemi di recupero vapori) che ha disposto (con l'art. 5, comma 2) la 
modifica dell'Allegato VIII, paragrafo 3, della Parte V. 
ALLEGATO IX 
 
Impianti termici civili 
 
Parte I 
          PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 
 
Parte II 
Requisiti tecnici e costruttivi 
  1. Definizioni 
  1.1.  Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le   seguenti
definizioni: 
  a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino. 
  b) bruciatore: dispositivo che consente  di  bruciare  combustibili
liquidi, gassosi o solidi  macinati,  previo  mescolamento  con  aria
comburente. 
  c)  camera  di  calma:  dispositivo  atto  a  separare  dai   fumi,
essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle  in
essi contenute. 
  d)  camini:  porzioni  ascendenti  dei  canali  da  fumo   atte   a
determinare un tiraggio  naturale  nei  focolari  ed  a  scaricare  i
prodotti della combustione nell'atmosfera. 
  e) canali da fumo: insieme delle  canalizzazioni  attraversate  dai
fumi prodotti dalla combustione. 
  f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della
forza centrifuga, le particelle in essi contenute. 
  g)  dispositivo  statico  o  mobile  che   consente   di   bruciare
combustibili solidi  nei  focolari,  assicurandone  il  contatto  con
l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri. 
  h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari
del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della  fiamma
possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali. 
  i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto
a  facilitare  la  dispersione   dei   prodotti   della   combustione
nell'atmosfera. 
  l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo
che consente di regolare il tiraggio. 
  m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima  dei
canali da fumo. 
  n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una
camera di combustione. 
  o)  tiraggio  forzato:  tiraggio  attivato  per   effetto   di   un
dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o degli
effluenti gassosi. 
  p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino  unicamente
per effetto della differenza di densita' esistente tra gli  effluenti
gassosi e l'aria atmosferica circostante. 
  q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in  un  punto  di
una determinata sezione retta dei canali da fumo. 
  r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativo
delle loro particelle. 
  2. Caratteristiche dei camini. 
  2.1. Ogni impianto  termico  civile  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia (leve disporre di  uno  o  piu'  camini
tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti
della combustione. 
  2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco  del  primo
canale da fumo,  una  camera  di  raccolta  di  materiali  solidi  ed
eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire  una  completa
rimozione dei materiali accumulati e  l'ispezione  dei  canali.  Tale
camera deve essere dotata  di  un'apertura  munita  di  sportello  di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile. 
  2.3. I  camini  devono  garantire  la  tenuta  dei  prodotti  della
combustione e devono essere impermeabili e  termicamente  isolati.  I
materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere  adatti  a
resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore
ed all'azione dei prodotti della combustione e delle  loro  eventuali
condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla
corrosione. La sezione  interna  dei  camini  deve  essere  di  forma
circolare, quadrata o  rettangolare  con  rapporto  tra  i  lati  non
superiore a 1,5. 
  2.4 I camini che passano entro locali abitati  o  sono  incorporati
nell'involucro edilizio devono essere dimensionati in  modo  tale  da
evitare sovrappressioni, durante l'esercizio. 
  2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli  effluenti
gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da
mezzi meccanici. 
  2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati allo stesso
camino soltanto se fanno parte  dello  stesso  impianto  termico;  in
questo caso i generatori di calore dovranno immettere  in  collettori
dotati,   ove   necessario,   ciascuno   di   propria   serranda   di
intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del  tiraggio.
Camino e collettore dovranno essere dimensionati  secondo  la  regola
dell'arte. 
  2.7. Oli impianti  installati  o  che  hanno  subito  una  modifica
relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della  parte
quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati
con prodotti idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti: 
  -  essere  realizzati  con  materiali  aventi  caratteristiche   di
incombustibilita', in  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  di
recepimento del sistema di classificazione  europea  di  reazione  al
fuoco dei prodotti da costruzione; 
  - avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra
l'apparecchio e la quota di sbocco; 
  - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
  - garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con  esclusione
degli impianti  termici  alimentati  da  apparecchi  a  condensazione
conformi  ai  requisiti  previsti  dalla  direttiva   92/42/CEE   del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,
nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio  diretto
e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071; 
  - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o
isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; 
  - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20  mm,  se  di
sezione quadrata o rettangolare; 
  -  avere  un'altezza  correlata  alla  sezione  utile  secondo  gli
appropriati metodi  di  calcolo  riportati  dalla  normativa  tecnica
vigente (norme UNI c norme CEN).  Resta  salvo  quanto  stabilito  ai
punti 2.9 e 2.10, 
  2.8.  Le  bocche  possono  terminare  comignoli  di  sezione  utile
d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati
in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la  dispersione  dei
fumi nell'atmosfera. 
  2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da
consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti  della
combustione e da evitare la reimmissione degli  stessi  nell'edificio
attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo  dei  tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante  meno
di 10 metri. 
  2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e  50
metri da aperture  di  locali  abitati  devono  essere  a  quota  non
inferiore a quella del filo superiore  dell'apertura  piu'  alta.  Le
presenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici  a
condensazione  conformi  ai  requisiti   previsti   dalla   direttiva
90/396/CE  del  Consiglio,  del  29  giugno  1990,  concernente   gli
apparecchi a gas. 
  2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il  suo
sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura
degli edifici, sempre distaccata dalle murature  circostanti  e  deve
essere circondata da una controcanna continua formante  intercapedine
per  consentire  la  normale  dilatazione   termica.   Sono   ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o  di  fissaggio  necessari
per la stabilita del camino. 
  2.12. Al fine di agevolare analisi e  campionamenti  devono  essere
predisposti alla base del camino due  fori  allineati  sull'asse  del
camino con relativa chiusura  a  tenuta.  In  caso  di  impianti  con
potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono
essere predisposti  anche  alla  sommita'  dei  camini  in  posizione
accessibile per le verifiche; la distanza di tali  fori  dalla  bocca
non deve essere inferiore a cinque  volte  il  diametro  medio  della
sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori  devono
avere un diametro idoneo a  garantire  l'effettiva  realizzazione  di
analisi e campionamenti. 
  2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in  un  tratto
rettilineo del camino e a distanza non inferiore a  cinque  volte  la
dimensione  minima  della  sezione   retta   interna   da   qualunque
cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilita
tecniche di praticare i fori  alla  base  del  camino  alla  distanza
stabilita, questi possono essere praticati alla sommita'  del  camino
con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per
le verifiche. 
  3. Canali da fumo. 
  3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere  in  ogni
loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con  pendenza  non
inferiore al 5%.  I  canali  da  fumo  al  servizio  di  impianti  di
potenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h possono  avere
pendenza non inferiore al 2 per cento. 
  3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni  punto  del
loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino c
non inferiore alla sezione del camino stesso. 
  3.3. Per quanto riguarda la forma,  le  variazioni  ed  i  raccordi
delle sezioni dei canali da fumo e  le  loro  pareti  interne  devono
essere osservate le medesime norme prescritte per i camini. 
  3.4. I canali da fumo devono  essere  costituiti  con  strutture  e
materiali aventi le medesime caratteristiche stabilire per i  camini.
Le presenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici
alimentati  da  apparecchi  a  condensazione  conformi  ai  requisiti
previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio
1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,  nonche'  da  generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini  come
definite dalla norma UNI 11071. 
  3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il  loro  sviluppo  un
efficace e duraturo rivestimento coibente  tale  che  la  temperatura
delle superfici esterne non sia in nessun punto mm superiore a 50  C.
E'  ammesso  che   il   rivestimento   coibente   venga   omesso   in
corrispondenza  dei  giunti  di   dilatazione   e   degli   sportelli
d'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
  3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui  fanno
parte i focolari devono essere rimovibili con  facilita'  e  dovranno
avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro  diametro  medio,  nel
caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato,  nel  caso  di
altri metalli. 
  3.7. Sulle pareti dei canali  da  fumo  devono  essere  predisposte
aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a
10 metri ed una ad ogni testata di  tratto  rettilineo.  Le  aperture
dovranno essere munite di sportelli  di  chiusura  a  tenuta  d'aria,
formati con doppia parete metallica. 
  3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro  qualora
gli apparecchi di cui fanno parte i focolari  non  possiedano  propri
dispositivi per la regolazione del tiraggio. 
  3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamenti
di campioni, devono essere predisposti sulle  pareti  dei  canali  da
fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del  diametro  di  mm
80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del  raccordo  con
ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare. 
  3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle  curve  o
raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per
i fori praticati sui camini. 
  4. Dispositivi accessori. 
  4.1. E' vietato l'uso  di  qualunque  apparecchio  od  impianto  di
trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che  comporti
lo scarico, anche parziale  delle  sostanze  derivanti  dal  processo
adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua. 
  4.2.  Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento  possono  essere
inseriti  in  qualunque  punto  del   percorso   dei   fumi   purche'
l'ubicazione ne  consenta  la  facile  accessibilita'  da  parte  del
personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto
alla loro sorveglianza. 
  4.3. L'adozione dei  dispositivi  di  cui  sopra  non  esime  dalla
osservanza  di  tutte  le   prescrizioni   contenute   nel   presente
regolamento. 
  4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto  concerne
le altezze di sbocco, le distanze, le strutture,  i  materiali  e  le
pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i
camini. 
  4.5. Il materiale che si raccoglie nei  dispositivi  suddetti  deve
essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente
in materia di rifiuti. 
  4.6. Tutte le  operazioni  di  manutenzione  e  di  pulizia  devono
potersi effettuare in modo  tale  da  evitare  qualsiasi  accidentale
dispersione del materiale raccolto. 
5. Apparecchi indicatori. 
  5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento  dei  principali  dati
caratteristici relativi alla conduzione dei  focolari,  gli  impianti
termici devono essere  dotati  di  due  apparecchi  misuratori  delle
pressioni  relative  (riferite  a  quella  atmosferica)  che  regnano
rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del  camino,
per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 
  5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori  a  servizio  degli
impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8  MW,  anche  se
costituiti da un solo focolare, devono  essere  riportati  su  di  un
quadro raggruppante i ripetitori  ed  i  registratori  delle  misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una  lettura  agevole  da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 
  5.3. Tutti gli apparecchi  indicatori,  ripetitori  e  registratori
delle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devono
essere tarati. 
                                                                 (88) 
 
                             ((Parte III 
 
                         Valori di emissione 
 
                              Sezione 1 
 
  Valori limite  per  gli  impianti  che  utilizzano  i  combustibili
diversi da biomasse e da biogas 
  1. Gli  impianti  termici  civili  che  utilizzano  i  combustibili
previsti  all'allegato  X  diversi  da  biomasse  e   biogas   devono
rispettare, nelle condizioni di esercizio piu'  gravose,  i  seguenti
valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi
di avviamento, arresto e guasti. Il tenore  volumetrico  di  ossigeno
nell'effluente gassoso anidro  e'  pari  al  3%  per  i  combustibili
liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili  solidi.  I  valori
limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco  rapportato
alle condizioni normali. 
  - per gli impianti termici civili di potenza termica nominale  pari
o superiore al valore di soglia e inferiore a  1  MW  e  per  i  medi
impianti termici civili di cui  all'eccezione  prevista  all'articolo
283, comma 1, lettera d-bis), si applica  un  valore  limite  per  le
polveri totali pari a 50 mg/Nm³. 
  - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma
2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali  pari  a  50
mg/Nm³ e, dalla data  prevista  dall'articolo  286,  comma  1-bis,  i
valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo  previsti
dall'allegato  I  alla  parte  quinta  del   presente   decreto   per
l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti  di  potenza
termica inferiore a 3 MW. 
  - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma
2-bis, si applicano i valori limite di polveri,  ossidi  di  azoto  e
ossidi di zolfo  previsti  dall'allegato  I  alla  parte  quinta  del
presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di  potenza
termica inferiore a 3 MW. 
  2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui  all'articolo
286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286,  comma  4,  non
sono  richiesti  se  l'impianto  utilizza  i  combustibili   di   cui
all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e),
d), e) o i),  e  se  sono  regolarmente  eseguite  le  operazioni  di
manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192.  E'
fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4. 
  3.  Per  i  medi  impianti  termici  civili  il  controllo  di  cui
all'articolo 286, comma 2, e' effettuato con frequenza  triennale  se
l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato  X,  Parte  I,
sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i),  e  se  sono
regolarmente eseguite le  operazioni  di  manutenzione  previste  dal
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
  4. Per i medi impianti termici  civili  di  cui  all'articolo  284,
comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre  2028,  quanto  previsto
dal punto 2 e, successivamente,  quanto  previsto  dal  punto  3.  Un
controllo e' in tutti i casi  effettuato  entro  quattro  mesi  dalla
registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater. 
 
                              Sezione 2 
 
       Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 
 
  1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato
X devono rispettare i seguenti valori limite di  emissione,  riferiti
ad  un'ora  di  funzionamento  dell'impianto  nelle   condizioni   di
esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di  avviamento,  arresto  e
guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  prima  del  20
dicembre 2018 alimentati a  biomasse  solide  (valori  da  rispettare
prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e  impianti
termici civili di potenza termica  inferiore  a  1  MW  alimentati  a
biomasse  solide.  Valori  riferiti  ad   un   tenore   di   ossigeno
nell'effluente gassoso del 11%. 
    

+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ ≤1 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 100 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
    
  [1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW
e 0,15 MW si applica un valore di emissione per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  prima  del  20
dicembre 2018 alimentati a  biomasse  solide.  Valori  da  rispettare
entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti
ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
    

+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2]                             | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
    
  [1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW
e 0,15 MW si applica un valore di emissione per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
  [2] Il valore limite si considera rispettato in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  o  soggetti  a
modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente  gassoso  del
6%. 
    


+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           | >0,15 ÷ >3 |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri [1]                                           | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            | 525 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 500 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2]                             | 200 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
    
  [1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW
e 0,15 MW si applica un valore di emissione per  le  polveri  di  200
mg/Nm³. 
  [2] Il valore limite si considera rispettato in  caso  di  impianti
alimentati esclusivamente a legna. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  prima  del  20
dicembre 2018 alimentati a biomasse  liquide.  Valori  da  rispettare
entro  la  data  prevista  dall'articolo  286,  comma  1-bis.  Valori
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. 
    


+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           |  >1 ÷ >3   |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri                                               | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            |            |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 650 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
    
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  o  soggetti  a
modifica a  partire  dal  20  dicembre  2018  alimentati  a  biomasse
liquide. 
    


+------------------------------------------------------+------------+
|Potenza termica nominale MW                           |  >1 ÷ >3   |
+------------------------------------------------------+------------+
|polveri                                               | 50 mg/Nm³  |
+------------------------------------------------------+------------+
|monossido di carbonio (CO)                            |            |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di azoto (NO2)                                 | 300 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
|ossidi di zolfo (SO2)                                 | 350 mg/Nm³ |
+------------------------------------------------------+------------+
    
                              Sezione 3 
 
        Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 
 
  1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X  devono
rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti  seguenti,
espressi  in  mg/Nm3  e   riferiti   ad   un'ora   di   funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,  esclusi  i
periodi di  avviamento,  arresto  e  guasti.  I  valori  limite  sono
riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle
condizioni normali. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  prima  del  20
dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare  prima  della
data prevista dall'articolo 286,  comma  1-bis)  e  impianti  termici
civili di potenza termica pari o superiore  al  valore  di  soglia  e
inferiore a 1 MW alimentati  a  biogas.  Il  tenore  di  ossigeno  di
riferimento e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in
caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di  turbine
a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 
    


+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      55 mg/Nm³      |    -     |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     800 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |          |                       |
|(NO2)     |     500 mg/Nm³      |150 mg/Nm³|      300 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      10 mg/Nm³      | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
    
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  prima  del  20
dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data
prevista dall'articolo 286, comma 1bis.  Il  tenore  di  ossigeno  di
riferimento e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in
caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di  turbine
a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. 
    


+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      55 mg/Nm³      |          |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     300 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |200 mg/Nm³|                       |
|(NO2)     |     190 mg/Nm³      |   [1]    |      250 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|zolfo     |                     |          |                       |
|(SO2)     |      60 mg/Nm³      |60 mg/Nm³ |      200 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      4 mg/Nm³       | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
    
  [1] Valore limite applicabile solo in caso di  carico  di  processo
superiore al 70%. 
 
  Medi impianti termici  civili  messi  in  esercizio  o  soggetti  a
modifica a partire dal 20  dicembre  2018  alimentati  a  biogas.  Il
tenore  di  ossigeno  di  riferimento  e'  pari  al  5%   in   volume
nell'effluente  gassoso  anidro  in  caso  di  motori  a  combustione
interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di
altri impianti di combustione. 
    


+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|          |Motori a combustione |Turbine a |   Altri impianti di   |
|          |       interna       |   gas    |      combustione      |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|carbonio  |                     |          |                       |
|organico  |                     |          |                       |
|totale    |                     |          |                       |
|(COT)     |      60 mg/Nm³      |    -     |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|monossido |                     |          |                       |
|di        |                     |          |                       |
|carbonio  |                     |          |                       |
|(CO)      |     300 mg/Nm³      |100 mg/Nm³|      150 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|azoto     |                     |60 mg/Nm³ |                       |
|(NO2)     |     190 mg/Nm³      |   [1]    |      200 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|ossidi di |                     |          |                       |
|zolfo     |                     |          |                       |
|(SO2)     |      40 mg/Nm³      |40  mg/Nm³|      100 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
|Composti  |                     |          |                       |
|inorganici|                     |          |                       |
|del cloro |                     |          |                       |
|sotto     |                     |          |                       |
|forma di  |                     |          |                       |
|gas o     |                     |          |                       |
|vapori    |                     |          |                       |
|(come HCI)|      4 mg/Nm³       | 5 mg/Nm³ |       30 mg/Nm³       |
+----------+---------------------+----------+-----------------------+
    
  [1] Valore limite applicabile solo in caso di  carico  di  processo
superiore al 70%. 
 
                              Sezione 4 
 
   Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
 
  1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni
previste dalle sezioni precedenti si  applicano  i  metodi  contenuti
nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti: 
  - UNI EN 13284-1; 
  - UNI EN 14792:2017; 
  - UNI EN 15058:2017; 
  - UNI 10393; 
  - UNI EN 12619; 
  - UNI EN 1911-1,2,3. 
  2. Per la determinazione delle  concentrazioni  delle  polveri,  le
norme tecniche di cui  al  punto  1  non  si  applicano  nelle  parti
relative ai punti di prelievo. 
  3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi  di  azoto,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'
consentito  anche  l'utilizzo  di  strumenti  di   misura   di   tipo
elettrochimico. 
  4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione  III,  in
esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono essere utilizzati i metodi in uso ai  sensi  della  normativa
previgente.)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)
che "Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori»". 
                             ALLEGATO X 
 
                     Disciplina dei combustibili 
 
                               Parte I 
                       Combustibili consentiti 
 
                              Sezione 1 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                     impianti di cui al titolo I 
 
  1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  I   e'   consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di petrolio liquefatto; 
  c) gas di raffineria e petrolchimici; 
  d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
  e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi  di  petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  e),
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella  parte
II, sezione 1, paragrafo 3; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto  previsto  nella
sezione 3; 
  i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  m) carbone di legna; 
  n) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non  superiore
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto  di
zolfo  non   superiore   all'1%   in   massa   e   rispondenti   alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
  r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste; 
  s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di  combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso  comprensorio  industriale  nel
quale tale gas e' prodotto. 
  2. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti  di  combustione  con  potenza  termica  nominale  uguale  o
superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio  come
somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg  per  gli
impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della
vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; 
  d) miscele acqua-carbone,  anche  additivate  con  stabilizzanti  o
emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai  requisiti
indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); 
  e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  3%  in
massa e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
  3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi  1  e  2,  negli
impianti  di  combustione  di  potenza  termica  nominale  uguale   o
superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della  vigente
normativa,  non  hanno  completato  l'adeguamento   autorizzato,   e'
consentito l'uso di: 
  a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 2; 
  b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come  somma,
non superiore a 230 mg/kg. 
  4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'  prodotti  da  impianti
localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri  e  medi
di  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  di
petrolio, derivanti esclusivamente da greggi  nazionali,  e  coke  da
petrolio; 
  d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di  utilizzo
di cui alla parte II, sezione 5. 
  5. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con  il
prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni  per  la  produzione  della
calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 8; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2; 
  c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa; 
  d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  6%  in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
  6. In aggiunta a quanto previsto  ai  paragrafi  precedenti,  nella
regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: 
  a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,  combinata  e
non, di energia elettrica e termica,  purche'  vengano  raggiunte  le
percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; 
  b) impianti di cui al paragrafo 2. 
  7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti  aventi  potenza
termica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei  seguenti
combustibili; 
  a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  c) coke da gas; 
  d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
  e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
  f) bitume da petrolio; 
  g) coke da petrolio; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in  massa  e  loro  emulsioni;
tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati  dopo
il 24 marzo 1996, salvo il caso  in  cui  le  regioni,  nei  piani  e
programmi  di  cui  all'articolo  8  e  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne  prevedano  l'estensione  anche
agli  impianti  autorizzati  precedentemente  ove  tale  misura   sia
necessaria  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   di   qualita'
dell'aria. 
  8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili
prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in  cui
gli stessi sono utilizzati. 
  9. Ai  fini  dell'applicazione  dei  paragrafi  2,  3  e  7  si  fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi  degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2,  come  un  unico
impianto. 
  10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi  precedenti,
e' consentito, alle condizioni previste nella parte  II,  sezione  7,
l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di  cui  all'art.
183, comma 1, lettera cc), meglio individuato  nella  predetta  parte
II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter,  ha
cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile). 
 
 
                              Sezione 2 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                    impianti di cui al titolo II 
 
  1. Negli impianti disciplinati dal titolo II  e'  consentito  l'uso
dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di citta'; 
  c) gas di petrolio liquefatto; 
  d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  g) carbone di legna; 
  h) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  i) biodiesel  avente  le  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 1, paragrafo 3; 
  l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  n) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste. 
  1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)  puo'
essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia  necessaria  al
conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria. 
  2. I combustibili di cui alle lettere l), m)  ed  n),  non  possono
essere utilizzati negli impianti di cui  all'allegato  IV,  parte  I,
punti 5 e 6. 
  3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
 
 
                              Sezione 3 
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi 
 
1. Olio combustibile pesante. 
  1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma  2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di  zolfo  non
superiore all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
  1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1,  negli  impianti  di
cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita'
a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un  tenore
massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di: 
    a) grandi impianti di combustione di  cui  all'articolo  273,  ad
eccezione di quelli che beneficiano di una deroga  prevista  da  tale
articolo al rispetto dei valori limite  fissati  per  gli  ossidi  di
zolfo all'allegato II alla Parte Quinta; 
    b) impianti di combustione non compresi nella precedente  lettera
a) ubicati nelle raffinerie di oli  minerali,  a  condizione  che  la
media mensile delle  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  di  tutti  gli
impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non
superi,  indipenden-temente  dal  tipo  di   combustibile   e   dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ; 
    c) impianti di combustione non compresi alle  precedenti  lettere
a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il
valore limite previsto nell'autorizzazione. 
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo. 
  2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione  del
tenore  di  zolfo  nei  combustibili  per  uso   marittimo   di   cui
all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale
caratteristica, nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1.  Per  la
trattazione dei risultati  delle  misure  e  l'arbitrato  si  applica
quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
  ((2-bis. Modalita' di raccolta dei dati e  delle  informazioni  sui
combustibili per uso marittimo. 
  2-bis.1. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo  dei  combustibili  marittimi  svolto  mediante  controllo  dei
documenti di bordo e dei  bollettini  di  consegna  del  combustibile
almeno pari al10% del numero delle  navi  facenti  annualmente  scalo
presso il territorio italiano. Tale  numero  corrisponde  alla  media
annuale delle navi facenti scalo sul  territorio  italiano  calcolata
sulla base  dei  dati  registrati  nei  tre  anni  civili  precedenti
attraverso  il  sistema  SafeSeaNet  (sistema   di   gestione   delle
informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE  per  registrare  e
scambiare informazioni sui risultati dei  controlli  ai  sensi  della
direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata  una  sola
volta per ciascun anno in cui ha effettuato  uno  o  piu'  scali  sul
territorio italiano. 
  2-bis.2. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante  campionamento
e analisi almeno pari al 20%  degli  accertamenti  di  cui  al  punto
2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%. 
  2-bis.3. E' assicurato  l'accertamento,  mediante  campionamento  e
analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili  marittimi  al  momento
della consegna alle navi, per i fornitori di tali  combustibili  che,
nel corso di un anno civile, secondo  quanto  risulta  dai  dati  del
sistema di informazione dell'Unione  (sistema  che  utilizza  i  dati
sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet)  o
dalla relazione di cui all'art. 298, comma  2-bis,  hanno  consegnato
almeno tre volte combustibili non  conforme  a  quanto  indicato  nel
bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la
fine dell'anno successivo a quello in cui  e'  stata  riscontrata  la
consegna di combustibile non conforme. 
  2-bis.4. In caso di accertamento mediante  controllo  sui  campioni
sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il  bollettino  di
consegna del combustibile il  prelievo  e'  effettuato  conformemente
alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI  della  Convenzione
MARPOL. 
  2-bis.5.  In  caso   di   accertamento   mediante   controllo   sui
combustibili presenti nei serbatoi della nave, si  devono  effettuare
uno o piu'  prelievi  istantanei  nel  punto  dell'impianto  servizio
combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto
e' indicato nel sistema di tubature del  combustibile  della  nave  o
quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre  che
tale sistema  o  tale  piano  siano  stati  approvati  dall'autorita'
competente dello Stato di bandiera  della  nave  o  da  un  organismo
riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto
servizio  combustibile  si  intende  il   sistema   a   sostegno   di
distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di  combustibile
dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se
il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,
il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un  punto,  proposto
dal  rappresentante  della  nave   (il   comandante   o   l'ufficiale
responsabile  per  i  combustibili  marittimi  e  per   la   relativa
documentazione)  ed  accettato  dall'autorita'  competente   per   il
controllo, in cui sia installata una  valvola  per  il  prelievo  dei
campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
  a) e' accessibile in modo facile e sicuro; 
  b)  permette  di  tenere  conto  delle   differenti   qualita'   di
combustibile utilizzato in relazione a  ciascun  apparato  motore  ad
olio combustibile; 
  c) e' situato a valle della cassa di servizio da  cui  proviene  il
combustibile  utilizzato;  per  cassa  di  servizio  si  intende   il
serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati
motori ad olio combustibile che sono situati a valle; 
  d) e' quanto piu' vicino possibile,  in  condizioni  di  sicurezza,
all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile,  considerando
il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione  a
valle del punto di campionamento stesso. 
  In tutti i casi e'  possibile  effettuare  un  prelievo  istantaneo
presso  diversi  punti  dell'impianto   servizio   combustibile   per
determinare se vi sia  una  eventuale  contaminazione  incrociata  di
combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o
in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio. 
  2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati  dai  serbatoi  della
nave devono  essere  raccolti  in  un  contenitore  che  permetta  di
riempire  almeno  tre  fiale   per   campioni   rappresentative   del
combustibile  utilizzato.  Le  fiale  per  campioni   devono   essere
sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo  di
identificazione, affisso in presenza del  rappresentante  della  nave
(il  comandante  o  l'ufficiale  responsabile  per   i   combustibili
marittimi  e  per  la   relativa   documentazione).   Il   mezzo   di
identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti  i
controlli. Due fiale devono essere avviate alle  analisi.  Una  fiala
deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione
di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del
prelievo, in  modo  idoneo  nel  rispetto  delle  procedure  tecniche
attinenti alle  modalita'  di  conservazione  di  tale  tipologia  di
campioni. 
  2-bis.7.  Con  apposita  ordinanza  l'autorita'  marittima  e,  ove
istituita, l'autorita' portuale, prescrive  nell'ambito  territoriale
di competenza: 
  l'obbligo, per i fornitori di combustibili per  uso  marittimo,  di
comunicare a tale autorita', entro il mese  di  febbraio  di  ciascun
anno, le notifiche  e  le  lettere  di  protesta  ricevute  nell'anno
precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati; 
  l'obbligo, per il  comandante  o  l'armatore  delle  navi  battenti
bandiera italiana che  utilizzano  metodi  alternativi  di  riduzione
delle emissioni  e  che  effettuano  il  primo  scalo  in  territorio
italiano durante l'anno civile,  di  trasmettere  a  tale  autorita',
entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni  caso  prima  della
partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore,  una  descrizione
del metodo utilizzato; in caso di utilizzo  di  metodi  di  riduzione
delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la
descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di
tale comma.)) 
3. Trasmissione di dati. 
  3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della  relazione  di  cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni  anno,  utilizzando  il  formato
indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di
zolfo ((effettuati nel  corso  degli  accertamenti  dell'anno  civile
precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere  a)
e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi  i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal  punto  3.6.
In occasione di  ciascun  controllo,  devono  essere  registrati  gli
elementi necessari a fornire i dati  e  le  informazioni  previsti)).
Entro la stessa  data  i  laboratori  chimici  delle  dogane  o,  ove
istituiti,  gli  uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito  operano   i
laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  i  dati
inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile  precedente,  ai  sensi  della  vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere
a),   b)   e   d),   prodotti   o   importati   e   destinati    alla
commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono
riferirsi ad accertamenti effettuati con  una  frequenza  adeguata  e
secondo modalita' che assicurino la rappresentativita'  dei  campioni
rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili  per
uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto  al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei  porti
in cui si applica il limite. (3) 
  3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali
che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che
li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea  e  i  gestori  degli
impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
tramite le  rispettive  associazioni  di  categoria,  utilizzando  il
formato indicato nelle  tabelle  II  e  III,  i  dati  concernenti  i
quantitativi di tali combustibili  prodotti  o  importati  nel  corso
dell'anno   precedente,   con   esclusione   di   quelli    destinati
all'esportazione. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  gestori  dei
grandi  impianti  di  combustione  che  importano  olio  combustibile
pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri  dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  tramite  le  rispettive  associazioni  di
categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV,  i  dati
concernenti i quantitativi di  olio  combustibile  pesante  importati
nell'anno precedente. (3) 
  3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:
impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o
spediti i  combustibili  oggetto  della  parte  quinta  del  presente
decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione  dei  diritti
di   accisa,   alle   condizioni    stabilite    dall'amministrazione
finanziaria; ricadono in  tale  definizione  anche  gli  impianti  di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si
intende un combustibile al quale si applica il regime  fiscale  delle
accise. 
  3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA su
supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e,  per
posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@isprambiente.it  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
per posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@minambiente.it
(3) 
  3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e  delle
informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2  deve  indicare,  per  ciascun
combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il  tenore
medio di zolfo  relativo  a  tali  accertamenti  ed  il  quantitativo
complessivamente prodotto e importato. ((Per i combustibili  per  uso
marittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le  informazioni
indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.)) (79) 
  ((3.6. Per la trasmissione dei  dati  previsti  al  punto  3.1,  in
relazione  ai  combustibili  per  uso  marittimo,  e'  utilizzato  il
seguente elenco:)) 
 
((Elenco per  la  trasmissione  dei  dati  relativi  ai  combustibili
                             marittimi)) 
 
            ((Parte di provvedimento in formato grafico))
 
                             Tabella I* 
    

=====================================================================
|                    |         |              | Tenore |            |
|                    |         |              |massimo |            |
|                    |         |    Metodo    |di zolfo|            |
|                    |         |utilizzato per|previsto|            |
|                    |Tenore di|      la      | dalla  |            |
|                    |  zolfo  |determinazione| legge  |Modalita' di|
|                    |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento|
|    Combustibile    | (%m/m)  |    zolfo     |  m/m)  |  ((...))   |
+====================+=========+==============+========+============+
|Olio combustibile   |         |              |        |            |
|pesante             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|Gasolio             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|     |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|Com- |                                                             |
|bu-  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|sti- |                                                             |
|bili |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|     |                                                             |
|per  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |                                                             |
|uso  |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|ma-  |
|rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|timo |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|     |                                                             |
|     |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+

    
(1) L'indicazione del tenore  massimo  deve  essere  accompagnata  da
quella della disposizione che lo prevede. 
(2) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
(3) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
(4) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
 
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento 
 
 
                             Tabella II 
    


+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |     (kt/anno) (2)     | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|Gasolio (come tale o in    |                       |     0,20      |
|emulsione) (1)             |-----------------------+---------------+
|                           |                       |     0,10      |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------+
|Olio combustibile pesante  |                       |       1       |
|(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+
|(1)                        |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------+
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
(2)  Nei  quantitativi  totali  sono  inclusi   i   quantitativi   di
combustibile,  prodotti  o  importati,  ed   utilizzati   all'interno
dell'impianto (consumi interni).
                                                                   2

    
 
                             Tabella III 
    

|================================|===================|==============|
| Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo|
|                                |    (kt/anno)      |   di zolfo   |
|                                |                   |   previsto   |
|                                |                   | dalla legge  |
|                                |                   |   (% m/m)    |
|================================|===================|==============|
|     Gasolio marino qualita'    |                   |      0,10    |
|       DMA, DMX, DMZ (1)        |                   |     Altro    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
|   Olio diesel marino qualita'  |                   |      0,10    |
|            DMB (1)             |                   |      1,50    |
|                                |                   |     Altro    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
|   Altri combustibili per uso   |                   |      3,50    |
|          marittimo (2)         |                   |      0,10    |
|                                |                   |      1,50    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|

(1) la distinzione del dato  in  funzione  di  ciascuna  qualita'  di
    combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino  e  olio
    diesel marino.

    
 
                             Tabella IV 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |       (kt/anno)       | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------|
|Olio combustibile pesante  |                       |               |
|(come tale o in emulsione) |                       |               |
|(1)                        |                       |       1       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
                                                                 (2)

    
 
                              Sezione 4 
Valori di emissione equivalenti  per  i  metodi  di  riduzione  delle
                              emissioni 
 
1. Ai fini previsti dall'articolo  295,  comma  20,  lettera  a),  si
applicano i seguenti valori di emissione  equivalenti  ai  limiti  di
tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo: 
 
  Tenore  di  zolfo  del  combustibile  Rapporto  emissione  per  uso
marittimo SO2 (ppm)/CO2 
    

            (% m/m)                                   (% v/v)

             3,50                                      151,7

             1,50                                       65,0

             1,00                                       43,3

             0,50                                       21,7

             0,10                                        4,3

    
2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si
utilizzano un distillato  a  base  di  petrolio  o  oli  combustibili
residui. Se si utilizza un altro tipo  di  combustibile,  l'operatore
deve  individuare  un'altra  idonea  modalita'   ai   fini   prevista
all'articolo 295, comma 20, lettera a). 
 
3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema 
di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo' 
essere misurata nel  punto  di  ingresso  di  tale  sistema,  purche'
l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri  che  la
metodologia e' idonea ai fini della misura. 
 
 
                              Sezione 5 
   Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni 
 
1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti  all'articolo  295,
commi 19 e 20, devono  rispettare,  ai  fini  dell'utilizzo,  ((nelle
acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle  zone  di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,))
almeno i seguenti criteri individuati  in  funzione  dello  specifico
tipo di metodo: 
    

  Metodo di riduzione                       Criteri per l'utilizzo
    delle emissioni

          A.
Utilizzo di una miscela                     Si applicano i criteri
di combustibile per uso                    previsti dalla decisione
  marittimo e gas di                       della Commissione europea
     evaporazione                              2010/769/UE del
    (per le navi                              13 dicembre 2010.
    all'ormeggio)

          B.
Sistemi di depurazione                      Si applicano i criteri
  dei gas di scarico                            previsti dalla
                                            risoluzione MEPC.184(59).

                                            Le acque di lavaggio
                                            risultanti dai sistemi
                                            di depurazione dei gas
                                            di scarico che utilizzano
                                            prodotti chimici,
                                            additivi o preparati o
                                            che creano rilevanti
                                            agenti chimici durante
                                            l'esercizio, previsti dal
                                            punto 10.1.6.1 della
                                            risoluzione MEPC.184(59),
                                            non possono essere
                                            scaricate in mare,
                                            inclusi baie, porti ed
                                            estuari, eccettuato il
                                            caso in cui
                                            l'utilizzatore dimostri
                                            che tali gli scarichi non
                                            producono impatti
                                            negativi rilevanti e non
                                            presentano rischi per la
                                            salute umana e
                                            l'ambiente.
                                            Se il prodotto chimico
                                            utilizzato e' la soda
                                            caustica, tali scarichi
                                            sono ammessi se
                                            rispettano i criteri
                                            stabiliti nella
                                            risoluzione
                                            MEPC.184(59), ed un
                                            limite per il pH
                                            pari a 8,0.

      C.
 Utilizzo di                                Si utilizzano
biocarburanti                               combustibili definiti
                                            biocarburanti nella
                                            direttiva 2009/28/CE e
                                            che rispettano le
                                            pertinenti norme
                                            CEN e ISO.
                                            Restano fermi i limiti
                                            di tenore di zolfo
                                            previsti dall'articolo
                                            295 per le miscele di
                                            biocarburanti e
                                            combustibili per
                                            uso marittimo.

    
 
                              Sezione 6 
Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter 
 
1. Ai fini  della  comunicazione  prevista  all'articolo  296,  comma
10-ter, si utilizza il seguente rapporto: 
 
 
  Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile) 
 
 
Data: 
 
    

|=====|=====================|====|==================================|
|Campo|    Nome del campo   |Dati|         Note e istruzioni        |
|     |                     |    |          di compilazione         |
|=====|=====================|====|==================================|
|  1  |Nome della compagnia |    |Inserire il nome della compagnia  |
|     |della nave           |    |della nave                        |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  2  |Nome della Nave      |    |Inserire il nome della nave       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  3  |Paese di bandiera    |    |Inserire il codice paese          |
|     |                     |    |come da ISO 3166                  |
|     |                     |    |(Un elenco dei codici e'          |
|     |                     |    |reperibile al seguente indirizzo) |
|     |                     |    |https://www.iso.org/obp/ui/#search|
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  4  |Numero IMO           |    |Inserire il numero identificativo |
|     |                     |    |IMO assegnato alla nave.          |
|     |                     |    |Inserire " ND" se non si dispone  |
|     |                     |    |di un numero identificativo IMO   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  5  |Data prima           |    |Inserire la data in cui la nave ha|
|     |comunicazione        |    |ricevuto la prima comunicazione di|
|     |                     |    |dover effettuare un viaggio       |
|     |                     |    |comportante il transito nelle     |
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  6  |Luogo di prima       |    |Inserire il nome del porto in cui |
|     |comunicazione        |    |la nave ha ricevuto la prima      |
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana                          |
|     |                     |    |Nota: se la nave ha ricevuto la   |
|     |                     |    |comunicazione in navigazione,     |
|     |                     |    |fornire le coordinate della nave  |
|     |                     |    |al momento della comunicazione    |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  7  |Nomi dei porti dopo  |    |Inserire i nomi di tutti i        |
|     |la prima             |    |successivi porti noti, che la nave|
|     |comunicazione        |    |dovra' scalare durante il viaggio |
|     |                     |    |pianificato, dopo aver ricevuto la|
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana.                         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  8  |Nome dell'ultimo     |    |Inserire il nome del porto        |
|     |porto prima          |    |precedente a quello di ingresso in|
|     |dell'ingresso in     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|     |acque Italiane       |    |Nota: questo porto deve essere    |
|     |                     |    |riportato anche nel Campo 7       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  9  |Nome del porto in cui|    |Inserire il nome del porto si e'  |
|     |si e' verificato il  |    |verificato il disservizio sul    |
|     |disservizio sul      |    |rifornimento di combustibile.     |
|     |rifornimento di      |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |combustibile         |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 10  |Nome del fornitore di|    |Immettere il nome del fornitore di|
|     |carburante che ha    |    |carburante previsto nel porto di  |
|     |originato il         |    |cui al campo 9 all'unita' che sta |
|     |disservizio          |    |attualmente riportando la non     |
|     |                     |    |conformita' del carburante        |
|     |                     |    |utilizzato.                       |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 11  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero dei fornitori  |
|     |contattati           |    |contattati nel porto indicato al  |
|     |                     |    |Campo 9 dove si e' verificato il  |
|     |                     |    |disservizio del rifornimento.     |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND".                    |
|     |                     |    |Nota: si prega di inserire le     |
|     |                     |    |informazioni di contatto          |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 12  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate       |
|     |di arrivo nelle acque|    |di ingresso nelle acque di        |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiane            |
|     |Italiane             |    |Formato:anno/mese/giorno/ora      |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 13  |Contenuto di zolfo   |    |Inserire il contenuto di zolfo, in|
|     |del combustibile non |    |percentuale per massa (% m/m) del |
|     |conforme             |    |combustibile non conforme che     |
|     |                     |    |verra' usato all'ingresso e       |
|     |                     |    |durante le operazioni nelle acque |
|     |                     |    |di giurisdizione Italiana         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 14  |Stima delle ore      |    |Inserire il numero di ore         |
|     |d'impiego del        |    |previsto durante le quali i motori|
|     |propulsore principale|    |principali funzioneranno con il   |
|     |                     |    |combustibile non conforme, nelle  |
|     |                     |    |acque di giurisdizione Italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 15  |Nome del primo porto |    |Inserire il nome del primo        |
|     |italiano di accosto  |    |porto italiano di accosto         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 16  |E' disponibile       |    |Il primo porto italiano di accosto|
|     |combustibile conforme|    |avente disponibilita' di          |
|     |nel primo porto      |    |combustibile conforme?            |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 17  |Piano di rifornimento|    |La vostra nave ha pianificato il  |
|     |di combustibile      |    |rifornimento di combustibile a    |
|     |conforme nel primo   |    |norma nel primo porto italiano?   |
|     |porto italiano di    |    |S: Si                             |
|     |accosto?             |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 18  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al primo  |    |contattati al primo porto di      |
|     |porto italiano       |    |accosto indicato nel Campo 15.    |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND".        |
|     |                     |    |Fornire informazioni di contatto  |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 19  |Nome del secondo     |    |Inserire il nome del secondo porto|
|     |porto italiano di    |    |italiano di accosto.              |
|     |accosto              |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND" /       |
|     |                     |    |Se il vostro successivo porto di  |
|     |                     |    |accosto non e' in Italia allora   |
|     |                     |    |inserire "Nessuno"                |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 20  |E' disponibile       |    |E' disponibile combustibile       |
|     |combustibile conforme|    |conforme nel secondo porto        |
|     |nel secondo porto    |    |italiano di accosto?              |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il |
|     |                     |    |campo 19 e' "Nessuno" allora      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 21  |Piano di rifornimento|    |La nave ha pianificato il bunker  |
|     |di combustibile      |    |al secondo porto italiano?        |
|     |conforme, nel secondo|    |S: Si                             |
|     |porto italiano?      |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 |
|     |                     |    |e' "Nessuno allora inserire "ND"  |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 22  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al secondo|    |contattati al secondo porto di    |
|     |porto italiano       |    |accosto al Campo 19               |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o    |
|     |                     |    |"Nessuno" allora inserire "ND".   |
|     |                     |    |Nota: Prego fornire informazioni  |
|     |                     |    |di contatto dei fornitori         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 23  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate di    |
|     |di uscita dalle acque|    |uscita dalle acque di             |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiana            |
|     |Italiana             |    |Formato: anno/mese/giorno/ora     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 24  |Sono stati presentati|    |Indicare se la compagnia indicata |
|     |analoghi rapporti    |    |al Campo 1 ha gia' presentato     |
|     |precedentemente?     |    |analoghi rapporti per qualsiasi   |
|     |                     |    |nave nei precedenti 12 mesi       |
|     |                     |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 25  |Numero di rapporti   |    |Inserire il numero di Rapporti di |
|     |presentati           |    |indisponibilita' presentati negli |
|     |                     |    |ultimi 12 mesi (Includere il      |
|     |                     |    |presente nel totale)              |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 24 e'           |
|     |                     |    |"N", allora inserire "1"          |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 26  |Funzionario della    |    |Inserire il nome di un funzionario|
|     |Societa' Armatrice   |    |della Societa' armatrice designato|
|     |Nome, e-mail e       |    |quale punto di contatto           |
|     |telefono             |    |(includendo il titolo, es: Dott,  |
|     |                     |    |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il    |
|     |                     |    |telefono (includendo il prefisso  |
|     |                     |    |internazionale se non italiano)   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 27  |Descrizione delle    |    |Fornire una descrizione delle     |
|     |azioni intraprese per|    |azioni intraprese per raggiungere |
|     |raggiungere la       |    |la conformita', eventuali         |
|     |conformita' ,        |    |ulteriori problemi, commenti o    |
|     |eventuali ulteriori  |    |altre informazioni afferenti alla |
|     |problemi, commenti o |    |situazione di non conformita'     |
|     |altre informazioni   |    |della nave ai requisiti per il    |
|     |                     |    |combustibile marino previsti nelle|
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana.  |
|     |                     |    |Nota: Si puo' scegliere di        |
|     |                     |    |allegare un documento separato che|
|     |                     |    |contenga tale descrizione         |
|     |                     |    |(formato pdf ).                   |
|     |                     |    |Se si sceglie di allegare un      |
|     |                     |    |documento separato, immettere     |
|     |                     |    |"allegato" in questo campo.       |
|     |                     |    |Se non si dispone di queste       |
|     |                     |    |informazioni, inserire "ND"       |
|=====|=====================|====|==================================|

    
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte II 
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura 
 
Sezione 1 
Combustibili liquidi 
  1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri,
medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1,  lettere
e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5
lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)] 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                  (1) 
 
 1 ) Solo per il gasolio 
 2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, 
sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento. 
    
 3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in  via  transitoria,
fino alla pubblicazione del metodo 13131.
 4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla
pubblicazione del metodo EN 12766.
 5 ) Tale specifica e' riferita  solo  al  gasolio  e  si  applica  a
    
partire dal 1 gennaio 2008. 
 6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a 
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua  pari  al
15% V/V 
    
 7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare  a
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto  massimo  di  ceneri  pari
all'1,5% m/m
    
 
  2. Emulsioni acqua - bitumi  [parte  I,  sezione  1,  paragrafo  3,
lettera a)] 
 
 
    

=====================================================================
|                  |        |   Emulsioni    |  Emulsioni  | Metodi |
|                  |        |  acqua-bitumi  | acqua-altri |   di   |
|  Caratteristica  | Unita' |    naturali    |   bitumi    |analisi |
+==================+========+================+=============+========+
|Acqua             | %(m/m) |      ≤35%      |    ≤35%     |ISO 3733|
------------------+--------+----------------+-------------+--------+
_ _ _ _ _ASTM D _

|Zolfo             | %(m/m) |      ≤3%*      |   ≤3%*/**   |1552    |
+------------------+--------+----------------+-------------+--------+
|Nichel + Vanadio  | mg/kg  |     ≤450*      |    ≤230*    |1)      |


+------------------+--------+----------------+-------------+--------+

    
 
 1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei 
competenti organismi  di  normazione,  per  l'analisi  del  nichel  e
vanadio si applica un metodo di comprovata validita'  concordato  con
l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la  norma  EN
ISO 4259 per la trattazione dei risultati. 
* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. 
** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%. 
 
 
  3. - Biodiesel [parte I, sezione  1,  paragrafo  1,  lettera  g)  e
sezione 2, paragrafo 1, lettera i)] 
    

=====================================================================
|                     |            |      Limiti      |             |
|                     |            |------------------|  Metodo di  |
|     Proprieta'      |   Unita'   | Minimo | Massimo |    prova    |
+=====================+============+========+=========+=============+
|                     |            |        |         |EN ISO 3104  |
|Viscosita' a 40 C    |   mm2/s    |  3,5   |   5,0   |ISO 3105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Residuo carbonioso   |            |        |         |             |
|(a) (sul 10% residuo |            |        |         |             |
|distillazione)       |   %(m/m)   |   -    |  0,30   |EN ISO 10370 |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di ceneri  |            |        |         |             |
|solfatate            |   %(m/m)   |   -    |  0,02   |ISO 3987     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |EN ISO       |
|Contenuto di acqua   |   mg/kg    |   -    |   500   |12937:2000   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contaminazione       |            |        |         |             |
|totale*              |   mg/kg    |   -    |   24    |EN 12662     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Valore di acidita'   |  mgKOH/g   |        |  0,50   |EN 14104     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di estere  |            |        |         |             |
|(b)*                 |   %(m/m)   |  96,5  |         |EN 14103     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|monogliceridi        |   %(m/m)   |        |  0,80   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|digliceridi          |   %(m/m)   |        |  0,20   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|trigliceridi *       |   %(m/m)   |        |   0,2   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Glicerolo libero (c) |            |        |         |EN 14105 EN  |
|*                    |   %(m/m)   |        |  0,02   |14106        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|CFPP (d)             |     °C     |        |         |UNI EN 116   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Punto di scorrimento |            |        |         |             |
|(e)                  |     °C     |        |    0    |ISO 3016     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |DIN          |
|                     |            |        |         |51900:1989   |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |1:1998       |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |2:1977       |
|Potere calorifico    |            |        |         |DIN 51900-   |
|inferiore (calcolato)|   MJ/kg    |   35   |         |3:1977       |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |g iodio/100 |        |         |             |
|Numero di Iodio      |     g      |        |   130   |EN 14111     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|                     |            |        |         |20846        |
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|Contenuto di zolfo   |   mg/kg    |        |  10,0   |20884        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Slabilita'           |            |        |         |             |
|all'ossidazione 110°C|    ore     |  4,0   |    -    |EN 14112     |
+-------------------------------------------------------------------+
(a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM
D 1160.
---------------------------------------------------------------------
(b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da  quelli  propri
del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.
---------------------------------------------------------------------
(c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve  utilizzare
il EN 14105.
---------------------------------------------------------------------
(d) Per il biodiesel da  utilizzare  tal  quale,  il  limite  massimo
coincide con quello previsto dalla UNI 6579.
---------------------------------------------------------------------
(e) Il biodiesel destinato alla  miscelazione  con  oli  combustibili
convenzionali  non  deve  contenere   additivi   migliorativi   della
filtrabilita' a freddo.
---------------------------------------------------------------------
* In caso di controversia per la determinazione della  contaminazione
totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e  del
glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI  EN  ISO
4259 rispetto al limite indicato in tabella.
---------------------------------------------------------------------

    
 
  4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili  di
cui alla presente sezione  si  applicano  i  metodi  riportati  nelle
tabelle di cui ai paragrafi da 1 a  3  riferiti  alle  versioni  piu'
aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2  e  3,
la trattazione dei risultati delle misure e'  effettuata  secondo  la
norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato  il  metodo  EN  ISO
14596 - edizione 1998. 
 
 
Sezione 2 
Combustibili solidi 
1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte
I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e  ,
paragrafo 5, lettera d)] 
    

 ===================================================================
 |             |    |Mate-|      |     |     |                     |
 |             |    | rie |      |     |     |                     |
 |             |    |vola-|      |     |Umi- |                     |
 |             |    |tili |Ceneri|Zolfo|dita'|  Potere calorifico  |
 |    Tipo     |    | (b) | (b)  | (b) |(b)  |    inferiore (c)    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |%    |%     |%    |%    | MJ/kg |             |
 +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke metal-  |    |     |      |     |     |       | Coke metal- |
 |lurgico e da | 1  | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da |
 |gas          |----+-----+------+-----+-----+-------|     gas     |
 |             | 2  |     | ≤ 10 |     |≤ 8  |       |             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Antracite,   |    |     |      |     |     |       | Antracite,  |
 |prodotti     |    |     |      |     |     |       |  prodotti   |
 |antracitosi e|    |     |      |     |     |       |antracitosi e|
 |loro miscele | 3  |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5  |≥ 29,31|loro miscele |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Carbone da   |    |     |      |     |     |       | Carbone da  |
 |vapore       | 4  |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 |     |       |   vapore    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Agglomerati  |    |     |      |     |     |       | Agglomerati |
 |di lignite   | 5  |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite  |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke da      |7(a)|≤ 12 |      | ≤ 3 |     |       |   Coke da   |
 |petrolio     |----+-----+------+-----+-----+-------|  petrolio   |
 |             |8(d)|≤ 14 |      | ≤ 6 |     |≥ 29,31|             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Norma per    |    | ISO | UNI  | UNI |UNI  |       |             |
 |l'analisi    |    | 562 | 7342 |7584 |7340 |       |  ISO 1928   |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+

    
 (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2 
    
 (b) - i valori rappresentano  limiti  massimi  come  percentuali  di
    
massa sul prodotto tal quale 
 (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale 
 (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5 
 
 
Sezione 3 
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -  kerosene  e
acqua - olio combustibile 
 
  1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo  1,  lettera
f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e) 
  1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  1  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate  con
l'aggiunta, in quantita' non superiore al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  1.3 Le emulsioni di cui al punto  1  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) 
per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione  di  acqua  superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,
alla voce "Acqua e sedimenti". 
  1.4 In alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo'
essere utilizzato il metodo indicato all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane  e  delle  imposte
indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. 
  1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti  di
stabilita' e composizione deve essere certificata da  un  laboratorio
accreditato  secondo  le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per   le   prove
sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere  conforme  alla
norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza  dei  laboratori
secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 
  2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri  distillati  pesanti
di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2
lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione
2, paragrafo 1, lettera m)] 
  2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  2  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate  con
raggiunta, in quantita' non superiore  al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  2.3 Le emulsioni di cui al punto  2  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per
15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua  superiore  alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,  alle
voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 
  2.4 in alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1,  alle  voci  "Acqua  e  sedimenti",
"Acqua" e "Sedimenti". puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze  del  20
marzo 2000. 
  La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di  stabilita'
e composizione deve essere certificata da un laboratorio  accreditato
secondo le norme UNI-CEI EN  45001  per  le  prove  sopraccitate.  Il
sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN  45003
e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI
EN 42002. 
 
 
Sezione 4 
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni  di
utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera  n)  e  sezione  2,
paragrafo 1, lettera h)) 
 
  1. Tipologia e provenienza 
  a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 
  b)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate; 
  c) Materiale vegetale prodotto  da  interventi  selvicolturali,  da
manutenzione forestale e da potatura; 
  d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
meccanica  e  dal  trattamento  con  aria,  vapore  o   acqua   anche
surriscaldata di legno vergine e costituito  da  cortecce,  segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli  di  legno  vergine,  granulati  e
cascami di legno vergine, granulati e  cascami  di  sughero  vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti; 
  e)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; 
  f) Sansa di oliva disolcata  avente  le  caratteristiche  riportate
nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse  vergini
con  n-esano  per   l'estrazione   dell'olio   di   sansa   destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche'
i predetti trattamenti  siano  effettuati  all'interno  del  medesimo
impianto; tali requisiti, nel caso di  impiego  del  prodotto  al  di
fuori dell'impianto stesso di  produzione,  devono  risultare  da  un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: 
    

=====================================================================
|                           |           |Valori minimi|  Metodi di  |
|      Caratteristica       |  Unita'   |  / massimi  |   analisi   |
+===========================+===========+=============+=============+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|          Ceneri           |  %(m/m)   |    ? 4%     |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|         Umidita'          |  %(m/m)   |    ? l5%    |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|          N-esano          |   mg/kg   |    ? 30     |  UNI 22609  |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|Solventi organici clorurati|           |   assenti   |      *      |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|Potere calorifico inferiore|           |             |   5865-01   |
|                           |-----------+-------------+-------------+
|                           |   MJ/kg   |  ? 15,700   |             |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
(*) Nel  certificato  di  analisi  deve  essere  indicato  il  metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati
---------------------------------------------------------------------

    
  g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere  dalle  operazioni   di
lisciviazione del legno e  sottoposto  ad  evaporazione  al  fine  di
incrementarne  il  residuo  solido,   purche'   la   produzione,   il
trattamento  e  la  successiva  combustione  siano  effettuate  nella
medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale  prodotto  costituisca
una misura per la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; 
  h)  prodotti  greggi  o  raffinati  costituiti  prevalentemente  da
gliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del
25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti
di origine animale o prodotti derivati che  e'  possibile  utilizzare
nei processi di combustione, purche': 
  siano applicati  i  metodi  di  trasformazione,  le  condizioni  di
combustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  tali
materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25
febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; 
  i materiali rispettino i  valori  limite  previsti  dalla  seguente
tabella: 
    


=====================================================================
|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di |
|        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |
+==========================+================+===========+===========+
|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Potere Calorifico         |                |           |           |
|Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           |
|110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   |
|clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO |
|(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

    
 
  LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore  al  limite   di
rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato 
 
  L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casi
escluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,
titolo II, del presente decreto. 
((h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le  caratteristiche
riportate nella tabella seguente,  ottenuta  dalla  disoleazione  dei
vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di  vinaccioli  e  da
successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti  meccanici  e
lavaggi,  purche'  tutti  i  predetti  trattamenti  siano  effettuati
all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti,  nel  caso  di
impiego del  prodotto  al  di  fuori  dello  stabilimento  stesso  di
produzione,  devono  risultare  da  un  sistema  di   identificazione
conforme a quanto stabilito al paragrafo 3. 
    

=====================================================================
|                     |          |       Valori      |              |
|                     |          |minimi/massimi UNI |  Metodi di   |
|    Caratteristica   |  Unita'  |    11459:2016     |   analisi    |
|=====================|==========|===================|==============|
|                     |  % (m di |                   |              |
|                     |  H2O/m   |                   |    UNI EN    |
|       Umidita'      | totale)  |       ≤ 15        | 14774-1/2/3  |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|       N-Esano       |   mg/kg  |       ≤ 30        |  UNI 22609   |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|   Ceneri sul secco  |  % (m/m) |       ≤ 5,9       | UNI EN 14775 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
| inferiore sul secco | MJ/kg ss |       ≥ 16,5      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
|  inferiore sul tal  |          |                   |              |
|quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq |       ≥ 15,7      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Solventi organici  |          |                   |  UNI EN ISO  |
|      clorurati      |          |         LR        |    16035     |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore     |
| del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi    |
| indicato in colonna                                               |
+-------------------------------------------------------------------+))
(1)
-----
(1) La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.M. 29.05.2019, n. 74 
con decorrenza dal 21.08.2019. 
  1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati  nel  paragrafo  1
derivino da processi direttamente destinati alla  loro  produzione  o
ricadano nelle esclusioni  dal  campo  di  applicazione  della  parte
quarta del presente  decreto,  la  possibilita'  di  utilizzare  tali
biomasse secondo le  disposizioni  della  presente  parte  quinta  e'
subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta. 
  2. Condizioni di utilizzo 
  2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo  1
puo' essere effettuata  attraverso  la  combustione  diretta,  ovvero
previa pirolisi o gassificazione. 
  2.2 Modalita' di combustione 
  Al fine di garantire il rispetto dei  valori  limite  di  emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono  essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: 
  a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se
la potenza termica nominale di ciascun singolo  impianto  di  cui  al
titolo I o di ciascun  singolo  focolare  di  cui  al  titolo  II  e'
inferiore o uguale a 1 MW); 
  b) il controllo della combustione, anche  in  fase  di  avviamento,
tramite la misura e la registrazione in  continuo,  nella  camera  di
combustione, della  temperatura  e  del  tenore  di  ossigeno,  e  la
regolazione   automatica   del   rapporto   aria/combustibile    (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
  c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile  gassoso  o
liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e  per
gli impianti di cui al titolo I se la  potenza  termica  nominale  di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); 
  d) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, della temperatura e delle  concentrazioni  di  monossido  di
carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria
per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti  di  cui  al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva  e'  inferiore  o
uguale a 6 MW). La misurazione  in  continuo  del  tenore  di  vapore
acqueo puo' essere omessa se  l'effluente  gassoso  campionato  viene
essiccato prima dell'analisi; 
  e) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e  carbonio  organico
totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II  e  per
gli impianti di cui al  titolo  I  se  la  potenza  termica  nominale
complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); 
  f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione
negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici
valori limite di emissione, ove non sia prevista  la  misurazione  in
continuo.
  3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui  al  paragrafo
1, lettera f) (( e lettera h-bis) )) 
  3.1.  La  denominazione  "sansa  di   oliva   disolcata"   ((o   la
denominazione "farina di vinaccioli disoleata")), la denominazione  e
l'ubicazione  dell'impianto  di  produzione,  l'anno  di  produzione,
nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabella
riportata al paragrafo 1 devono figurare: 
  a) in caso di imballaggio, su  apposite  etichette  o  direttamente
sugli imballaggi; 
  b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel
caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg  e'
ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. 
  Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento,  contenente  le
informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve  essere
accessibile agli organi di controllo. 
  3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,  contenenti
tutte le informazioni prescritte, devono essere  bene  in  vista.  Le
etichette devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di  chiusura
dell'imballaggio. Le informazioni devono  essere  redatte  almeno  in
lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e  devono  essere
nettamente separate da altre eventuali  informazioni  concernenti  il
prodotto. 
  3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio  deve  essere
chiuso con un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale  che,  all'atto
dell'apertura,  il  dispositivo  o   il   sigillo   di   chiusura   o
l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. 
 
 
Sezione 5 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo  degli  idrocarburi  pesanti
derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio  (parte  I,  sezione   1,
paragrafo 4, lettera d)) 
 
  1. Provenienza 
  Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione
del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) 
  2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura. 
  Gli idrocarburi pesanti devono avere le  seguenti  caratteristiche,
da misurare con i pertinenti metodi: 
 
 
    

         +---------------------+-------------+-------------+

         |                     |             |  Metodi di  |
         |                     |             |   misura    |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Potere calorifico    |             |             |
         |inferiore sul tal    | min. 35.000 |             |
         |quale                |    kJ/kg    |             |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Contenuto di ceneri  |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     1%      |    6245     |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Contenuto di zolfo   |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     10%     |    8754     |

         +---------------------+-------------+-------------+

    
 
 
  3. Condizioni di impiego: 
  Gli  idrocarburi  pesanti  possono  essere  impiegati  solo  previa
gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi  e  alle  seguenti
condizioni: 
  3.1 Il gas di sintesi puo'  essere  destinato  alla  produzione  di
energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta  (in
caldaie e/o forni), in impianti  con  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui  e'
prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica  nominale
di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti  sono
considerati, ai sensi dell'articolo  273,  comma  9,  come  un  unico
impianto. 
  3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere  attrezzati  per
la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso
in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di  ossigeno,
del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni  di  monossido  di
carbonio e degli ossidi di azoto;  la  misurazione  in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi. 
  3.3 I valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo  combinato  per  la
produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti: 
 
 
    

          +-------------------+-------------------------+

           |a) Polveri totali  |10 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |d) Monossido di    |50 mg/ Nm3 (1) (come     |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|

           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa 
 
  3.4 i valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non  facenti
parte dei cicli combinati,  riferiti  ad  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: 
 
 
    

           +-------------------+-------------------------+

           |a) Polveri totali  |30 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1)           |

           +-------------------+-------------------------+

           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1)           |

           +-------------------+-------------------------+

           |d) Monossido di    |150 mg/ Nm3 (1) (come    |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|

           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa. 
 
 
Sezione 6 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione
paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)) 
 
  1. Provenienza: 
  Il   biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione   anaerobica
metanogenica di sostanze organiche, quali per  esempio  effluenti  di
allevamento, prodotti agricoli o borlande di  distillazione,  purche'
tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della  parte  quarta
del presente decreto. In particolare  non  deve  essere  prodotto  da
discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a  matrice  organica.  Il
biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le  modalita'
e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. 
  2. Caratteristiche 
  I  biogas  deve  essere  costituito  prevalentemente  da  metano  e
biossido  di  carbonio  e  con  un  contenuto  massimo  di   composti
solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%
v/v. 
  3. Condizioni di utilizzo 
  3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel  medesimo  comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto. 
  3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono  essere  effettuati
controlli almeno annuali dei valori di  emissione  ad  esclusione  di
quelli per cui e' richiesta la misurazione  in  continuo  di  cui  al
punto 3.3. 
  3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW,
deve essere effettuata la misurazione  e  registrazione  in  continuo
nell'effluente gassoso del  tenore  volumetrico  di  ossigeno,  della
temperatura, delle concentrazioni del monossido  di  carbonio,  degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi). 
 
  Sezione 7 
  CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte
I, sezione 1, paragrafo 10 
 
  La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo  del
CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  62
del 14 marzo 2013. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma
6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, Parte II,  sezione  1,  paragrafo  I,  i  valori
relativi allo zolfo, indicati nelle  colonne  2,  4,  6  e  10  della
tabella, sono sostituiti dal seguente: "1"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma
29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe
delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di
zolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art.  1,  comma
4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5  la
parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 




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